Articolo 2 della Legge 21 aprile 1967, n. 307
Articolo 1Articolo 3
Versione
10 giugno 1967
Art. 2.
La somma indicata nel precedente articolo e' iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1.500 milioni nell'anno finanziario 1966 e di lire 500 milioni nel 1967.
Entrata in vigore il 10 giugno 1967