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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/07/2025, n. 3453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3453 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9258/2018 R.G. avente ad oggetto: bancario promossa da
, con sede in Catania, via Luigi Parte_1
Rizzo n. 18, codice fiscale e partita iva n. , in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore, ; Parte_2
nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
; C.F._1 entrambe rappresentate e difese dall'avvocato Alessandra Arancio, giusta procura in atti opponenti contro con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A, numero di Controparte_1 iscrizione nel registro delle imprese di Milano, codice fiscale e partita iva , in P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria la CP_2
con sede in Verona, piazzetta Monte n.1, codice fiscale e numero di iscrizione al
[...] registro delle imprese di Verona n. , partita iva , giusta procura P.IVA_3 P.IVA_4 speciale per atto del notaio in persona del legale rappresentante pro tempore, Persona_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Marcella Polizzotto, giusta procura in atti opposta
e nei confronti di a socio unico, con sede in Venezia - Mestre, via Terraglio, 63, codice Controparte_3 fiscale e partita iva n. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_5
1 rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Franco, giusta procura in atti terza interveniente volontaria
*****
All'udienza del 18.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la società Parte_1
e la prima quale debitrice principale e la seconda quale
[...] Parte_2 fideiussore, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1937/2018 emesso dal Tribunale di Catania, con il quale ha intimato ad entrambe in solido il Controparte_1 pagamento dell'importo di euro 242.011,18, quale saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 500005361, oltre interessi al tasso convenzionale di mora dal 25.10.2017 sino al soddisfo e spese del procedimento monitorio. Gli odierni opponenti hanno eccepito la carenza di prova del credito azionato e la nullità del contratto per difetto di forma scritta, ai sensi dell'art. 117 TUB. Hanno chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo con il favore delle spese processuali.
Con comparsa di risposta depositata all'udienza del 02.10.2018 si è costituita Controparte_1
e per essa, contestando nel merito la fondatezza dei motivi esposti nell'atto CP_2 introduttivo e chiedendo la conferma del decreto opposto, previa concessione della provvisoria esecutività dello stesso.
Nel corso del giudizio è stato assegnato il termine per l'introduzione della domanda di mediazione e sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con atto di intervento del 16.11.2019 si è costituita in giudizio quale Controparte_3 cessionaria del credito vantato da facendo proprie le difese della cedente. Controparte_1
All'udienza del 18.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e, nei termini di cui all'art. 190 c.p.c., hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. Tanto premesso, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Parte_1
e da è fondata.
[...] Parte_2
2.1 Occorre premettere che la domanda di adempimento proposta in via monitoria dalla trae origine dal contratto di conto corrente n. 500005361 acceso dalla Controparte_1
2 in relazione al quale la banca opposta ha prodotto il contratto di Parte_1 apertura di credito del 8.8.2011 con un fido di euro 100.000 ed il successivo contratto del
27.3.2012 con estensione del fido ad euro 200.000.
La domanda monitoria è stata spiegata anche nei confronti di in proprio, Parte_2 in forza della fideiussione omnibus dalla medesima prestata in data 02.08.2011 fino alla concorrenza dell'importo di euro 260.000,00.
2.2 Prima di esaminare le doglianze degli opponenti, appare opportuno soffermarsi sulla questione della natura della garanzia prestata, avuto riguardo all'eccezione della banca opposta secondo cui si sarebbe al cospetto di contratto autonomo di garanzia.
Ritiene il decidente che l'eccezione dell'opposta non sia meritevole di accoglimento, dovendosi qualificare come fideiussione omnibus quella prestata da . Parte_2
In diritto giova ricordare come la Suprema Corte abbia segnato, con indirizzo ormai consolidato, i confini che distinguono la fideiussione dal contratto autonomo di garanzia (cfr.
Cass., S.U., 18/02/2010, n. 3947).
Segnatamente, premesso che l'inserimento nel contratto di una clausola di “pagamento a prima richiesta”, o altra equivalente, non assume rilievo decisivo per la qualificazione come
“contratto autonomo di garanzia” o come “fideiussione”, occorre tenere presenti i seguenti principi:
- il contratto autonomo di garanzia pone a carico del garante un'obbligazione autonoma e diversa, perché rivolta (non al pagamento del debito principale, bensì) ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, mentre la fideiussione è volta a tutelare l'esatto adempimento della medesima obbligazione principale altrui;
- la funzione del contratto autonomo di garanzia è quella di evitare che il rischio economico dell'operazione ricada sul creditore - beneficiario della garanzia;
- l'attenuata relazione con il rapporto di valuta e con l'oggetto della prestazione ivi dedotta permette altresì al beneficiario di soddisfarsi attraverso un accertamento unilaterale ed insindacabile circa la ricorrenza dei presupposti per l'escussione della somma;
- il contratto autonomo di garanzia è oneroso, venendo solitamente stipulato dall'assicuratore contro il corrispettivo del pagamento di un premio, mentre la fideiussione può essere anche a titolo gratuito;
3 - infine, sul piano causale, il contratto autonomo di garanzia assolve ad una funzione cauzionale oltre che di garanzia, nel senso che, senza necessità di immobilizzare ingenti somme di danaro (ciò è quanto avviene nella cauzione), il garante (solitamente una banca ovvero una società assicurativa, soggetti dotati di una solida solvibilità) si impegna alla corresponsione di una somma a semplice richiesta del creditore.
Nel caso in esame, la circostanza che il contratto concluso con preveda Parte_2
l'obbligo per il fideiussore di pagare “immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio (art. 6 lettera di fideiussione in atti) non consente di qualificare la garanzia in questione come
“contratto autonomo di garanzia”.
Ed invero, esaminata la pattuizione contrattuale, alla luce di quanto sopra esposto, deve osservarsi che:
- l'atto negoziale è inequivocabilmente denominato “fideiussione”;
- il contratto è gratuito;
- la fideiussione garantisce “quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi … nonché per ogni spesa” (art. 1), per cui l'oggetto principale dell'obbligazione non è l'assunzione del peso economico dell'inadempimento, ma l'esecuzione della medesima obbligazione o prestazione cui è tenuto il debitore principale;
- l'obbligazione del fideiussore ha natura solidale (cfr. art. 2);
- il fideiussore deve informarsi circa l'andamento del rapporto tra banca e debitore principale e, in ogni caso, la banca ha il dovere di comunicare al fideiussore istante l'entità dell'esposizione del debitore garantito (art. 4);
- non sussiste alcuna deroga all'art. 1945 c.c., secondo cui il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale.
Sotto quest'ultimo profilo, va rilevato come la clausola di pagamento “a semplice richiesta”, inserita nei contratti, vale ad escludere che il fideiussore possa invocare la previa escussione del debitore principale, senza tuttavia impedire al medesimo fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore principale (come invece sarebbe avvenuto ove fosse stata inserita nei contratti una clausola di pagamento “senza eccezioni”).
In definitiva, tenuto conto di tali considerazioni, non ricorre nella fattispecie un contratto autonomo di garanzia, sussistendo l'elemento dell'accessorietà della garanzia, che connota la fideiussione. 4 2.3 Venendo ai motivi di opposizione proposti dalla Parte_1
e da , si osserva come gli stessi siano fondati.
[...] Parte_2
2.3.1 Con una prima doglianza gli opponenti hanno eccepito il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della banca, evidenziando, in particolare, il mancato deposito degli estratti conto integrali e del contratto di accensione del conto corrente.
Gli opponenti hanno dato prova documentale che il rapporto bancario n. 500005361 oggetto di domanda sia stato acceso in data anteriore al 1985 dalla società (poi Parte_3
e che vi sia stata continuità nel rapporto originariamente Parte_1 intrattenuto presso il Banco di Sicilia s.p.a.
Nello specifico, dalla contabile bancaria del 13.3.1985 si ricava che il rapporto acceso dalla presso il Banco di Sicilia s.p.a. (agenzia n. 6 di Catania) fosse Parte_3 originariamente distinto dal n. 410.1116.39 (doc. 2). Dall'estratto conto al 31.10.2005 si ricava che la società abbia mantenuto il medesimo rapporto distinto dal n. 410.1116.39 (doc.
3). A partire dal mese successivo il rapporto ha assunto la nuova numerazione n. 25356, ma la continuità è dimostrata dalla coincidenza del saldo di chiusura al 31.10.2005 con quello di apertura, pari ad euro 52.295,26 (doc. 4). Analogamente, il rapporto è stato successivamente codificato dal n. 500005361 in data 31.11.2008 ma la continuità è dimostrata dalla coincidenza del saldo di chiusura al 31.10.2008 con quello di apertura dell'estratto al
31.11.2008 (doc. 5-6).
Ebbene, a fronte di un rapporto risalente al 1985 senza soluzione di continuità, la banca ha depositato in sede monitoria la lettera di affidamento del 27.03.2012, la lettera di affidamento del 8.08.2011 riguardante, tuttavia, la concessione di un affidamento sul conto corrente n.
500006556, diverso da quello azionato dalla banca, la fideiussione del 2.08.2011 e la certificazione ex art 50 TUB. Non risultano allegati né gli estratti conto completi dalla data di apertura del conto corrente, né alcuna documentazione contrattuale dall'inizio del rapporto al
27.03.2012. Ciò malgrado l'istituto di credito abbia ricevuto apposita istanza ex art. 117 - 119
TUB inviata da parte opponente in data 26.01.2017 (doc. 4).
In diritto di ricorda che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione al quale risultano pienamente applicabili i principi in tema di riparto dell'onere probatorio operanti in materia contrattuale. In particolare, incombe sulla parte che intende fare valere il proprio diritto in giudizio fornire la prova dei fatti costitutivi
5 del proprio diritto ed allegare l'inadempimento del debitore, su cui grava, di contro, la prova del fatto estintivo o modificativo della pretesa creditoria (Cass. n. 13533/2001).
In materia bancaria, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la banca, che intenda fare valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento. Dall'inizio del rapporto, dunque, e senza cesure di continuità (tra le altre, si vedano in specie Cass., 19 ottobre 2016, n. 21092; Cass.,
20 febbraio 2018, n. 4102)” (Cass. n. 2331/2018).
Nel caso di specie, la banca opposta non ha prodotto tutti gli estratti conto integrali dalla data di accensione del conto corrente e nemmeno il contratto di apertura del rapporto in questione, così non assolvendo all'onere probatorio sulla stessa gravante ai fini del giudizio di merito, instaurato per effetto della proposta opposizione.
Per quanto sopra, non avendo la banca opposta assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, l'opposizione proposta da e è Parte_1 Parte_2 fondata ed il decreto ingiuntivo n. 1937/2018 va revocato.
Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 406,50 per spese non imponibili ed euro
10.968 per compensi (oltre spese generali, iva e c.p.a.), somma ottenuta applicando i valori medi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale e riducendo del cinquanta percento il valore medio della fase di istruttoria, tenuto conto della ridotta complessità dell'istruttoria e della natura documentale della controversia.
Gli importi suindicati vanno versati in favore dell'avvocato Alessandra Arancio, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., quale difensore antistataria.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. va rigettata, non ricorrendone i presupposti di legge.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 9258/2018
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
ACCOGLIE l'opposizione proposta dalla e da Parte_1 [...]
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1937/2018 emesso dal Parte_2
Tribunale di Catania;
6 CONDANNA e, in solido, al pagamento delle spese Controparte_1 Controparte_3 processuali in favore dell'avvocato Alessandra Arancio, che liquida in euro 406,50 per spese ed euro 10.968 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a.;
RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Catania, in data 8 luglio 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9258/2018 R.G. avente ad oggetto: bancario promossa da
, con sede in Catania, via Luigi Parte_1
Rizzo n. 18, codice fiscale e partita iva n. , in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore, ; Parte_2
nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
; C.F._1 entrambe rappresentate e difese dall'avvocato Alessandra Arancio, giusta procura in atti opponenti contro con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A, numero di Controparte_1 iscrizione nel registro delle imprese di Milano, codice fiscale e partita iva , in P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria la CP_2
con sede in Verona, piazzetta Monte n.1, codice fiscale e numero di iscrizione al
[...] registro delle imprese di Verona n. , partita iva , giusta procura P.IVA_3 P.IVA_4 speciale per atto del notaio in persona del legale rappresentante pro tempore, Persona_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Marcella Polizzotto, giusta procura in atti opposta
e nei confronti di a socio unico, con sede in Venezia - Mestre, via Terraglio, 63, codice Controparte_3 fiscale e partita iva n. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_5
1 rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Franco, giusta procura in atti terza interveniente volontaria
*****
All'udienza del 18.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la società Parte_1
e la prima quale debitrice principale e la seconda quale
[...] Parte_2 fideiussore, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1937/2018 emesso dal Tribunale di Catania, con il quale ha intimato ad entrambe in solido il Controparte_1 pagamento dell'importo di euro 242.011,18, quale saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 500005361, oltre interessi al tasso convenzionale di mora dal 25.10.2017 sino al soddisfo e spese del procedimento monitorio. Gli odierni opponenti hanno eccepito la carenza di prova del credito azionato e la nullità del contratto per difetto di forma scritta, ai sensi dell'art. 117 TUB. Hanno chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo con il favore delle spese processuali.
Con comparsa di risposta depositata all'udienza del 02.10.2018 si è costituita Controparte_1
e per essa, contestando nel merito la fondatezza dei motivi esposti nell'atto CP_2 introduttivo e chiedendo la conferma del decreto opposto, previa concessione della provvisoria esecutività dello stesso.
Nel corso del giudizio è stato assegnato il termine per l'introduzione della domanda di mediazione e sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con atto di intervento del 16.11.2019 si è costituita in giudizio quale Controparte_3 cessionaria del credito vantato da facendo proprie le difese della cedente. Controparte_1
All'udienza del 18.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e, nei termini di cui all'art. 190 c.p.c., hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. Tanto premesso, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Parte_1
e da è fondata.
[...] Parte_2
2.1 Occorre premettere che la domanda di adempimento proposta in via monitoria dalla trae origine dal contratto di conto corrente n. 500005361 acceso dalla Controparte_1
2 in relazione al quale la banca opposta ha prodotto il contratto di Parte_1 apertura di credito del 8.8.2011 con un fido di euro 100.000 ed il successivo contratto del
27.3.2012 con estensione del fido ad euro 200.000.
La domanda monitoria è stata spiegata anche nei confronti di in proprio, Parte_2 in forza della fideiussione omnibus dalla medesima prestata in data 02.08.2011 fino alla concorrenza dell'importo di euro 260.000,00.
2.2 Prima di esaminare le doglianze degli opponenti, appare opportuno soffermarsi sulla questione della natura della garanzia prestata, avuto riguardo all'eccezione della banca opposta secondo cui si sarebbe al cospetto di contratto autonomo di garanzia.
Ritiene il decidente che l'eccezione dell'opposta non sia meritevole di accoglimento, dovendosi qualificare come fideiussione omnibus quella prestata da . Parte_2
In diritto giova ricordare come la Suprema Corte abbia segnato, con indirizzo ormai consolidato, i confini che distinguono la fideiussione dal contratto autonomo di garanzia (cfr.
Cass., S.U., 18/02/2010, n. 3947).
Segnatamente, premesso che l'inserimento nel contratto di una clausola di “pagamento a prima richiesta”, o altra equivalente, non assume rilievo decisivo per la qualificazione come
“contratto autonomo di garanzia” o come “fideiussione”, occorre tenere presenti i seguenti principi:
- il contratto autonomo di garanzia pone a carico del garante un'obbligazione autonoma e diversa, perché rivolta (non al pagamento del debito principale, bensì) ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, mentre la fideiussione è volta a tutelare l'esatto adempimento della medesima obbligazione principale altrui;
- la funzione del contratto autonomo di garanzia è quella di evitare che il rischio economico dell'operazione ricada sul creditore - beneficiario della garanzia;
- l'attenuata relazione con il rapporto di valuta e con l'oggetto della prestazione ivi dedotta permette altresì al beneficiario di soddisfarsi attraverso un accertamento unilaterale ed insindacabile circa la ricorrenza dei presupposti per l'escussione della somma;
- il contratto autonomo di garanzia è oneroso, venendo solitamente stipulato dall'assicuratore contro il corrispettivo del pagamento di un premio, mentre la fideiussione può essere anche a titolo gratuito;
3 - infine, sul piano causale, il contratto autonomo di garanzia assolve ad una funzione cauzionale oltre che di garanzia, nel senso che, senza necessità di immobilizzare ingenti somme di danaro (ciò è quanto avviene nella cauzione), il garante (solitamente una banca ovvero una società assicurativa, soggetti dotati di una solida solvibilità) si impegna alla corresponsione di una somma a semplice richiesta del creditore.
Nel caso in esame, la circostanza che il contratto concluso con preveda Parte_2
l'obbligo per il fideiussore di pagare “immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio (art. 6 lettera di fideiussione in atti) non consente di qualificare la garanzia in questione come
“contratto autonomo di garanzia”.
Ed invero, esaminata la pattuizione contrattuale, alla luce di quanto sopra esposto, deve osservarsi che:
- l'atto negoziale è inequivocabilmente denominato “fideiussione”;
- il contratto è gratuito;
- la fideiussione garantisce “quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi … nonché per ogni spesa” (art. 1), per cui l'oggetto principale dell'obbligazione non è l'assunzione del peso economico dell'inadempimento, ma l'esecuzione della medesima obbligazione o prestazione cui è tenuto il debitore principale;
- l'obbligazione del fideiussore ha natura solidale (cfr. art. 2);
- il fideiussore deve informarsi circa l'andamento del rapporto tra banca e debitore principale e, in ogni caso, la banca ha il dovere di comunicare al fideiussore istante l'entità dell'esposizione del debitore garantito (art. 4);
- non sussiste alcuna deroga all'art. 1945 c.c., secondo cui il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale.
Sotto quest'ultimo profilo, va rilevato come la clausola di pagamento “a semplice richiesta”, inserita nei contratti, vale ad escludere che il fideiussore possa invocare la previa escussione del debitore principale, senza tuttavia impedire al medesimo fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore principale (come invece sarebbe avvenuto ove fosse stata inserita nei contratti una clausola di pagamento “senza eccezioni”).
In definitiva, tenuto conto di tali considerazioni, non ricorre nella fattispecie un contratto autonomo di garanzia, sussistendo l'elemento dell'accessorietà della garanzia, che connota la fideiussione. 4 2.3 Venendo ai motivi di opposizione proposti dalla Parte_1
e da , si osserva come gli stessi siano fondati.
[...] Parte_2
2.3.1 Con una prima doglianza gli opponenti hanno eccepito il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della banca, evidenziando, in particolare, il mancato deposito degli estratti conto integrali e del contratto di accensione del conto corrente.
Gli opponenti hanno dato prova documentale che il rapporto bancario n. 500005361 oggetto di domanda sia stato acceso in data anteriore al 1985 dalla società (poi Parte_3
e che vi sia stata continuità nel rapporto originariamente Parte_1 intrattenuto presso il Banco di Sicilia s.p.a.
Nello specifico, dalla contabile bancaria del 13.3.1985 si ricava che il rapporto acceso dalla presso il Banco di Sicilia s.p.a. (agenzia n. 6 di Catania) fosse Parte_3 originariamente distinto dal n. 410.1116.39 (doc. 2). Dall'estratto conto al 31.10.2005 si ricava che la società abbia mantenuto il medesimo rapporto distinto dal n. 410.1116.39 (doc.
3). A partire dal mese successivo il rapporto ha assunto la nuova numerazione n. 25356, ma la continuità è dimostrata dalla coincidenza del saldo di chiusura al 31.10.2005 con quello di apertura, pari ad euro 52.295,26 (doc. 4). Analogamente, il rapporto è stato successivamente codificato dal n. 500005361 in data 31.11.2008 ma la continuità è dimostrata dalla coincidenza del saldo di chiusura al 31.10.2008 con quello di apertura dell'estratto al
31.11.2008 (doc. 5-6).
Ebbene, a fronte di un rapporto risalente al 1985 senza soluzione di continuità, la banca ha depositato in sede monitoria la lettera di affidamento del 27.03.2012, la lettera di affidamento del 8.08.2011 riguardante, tuttavia, la concessione di un affidamento sul conto corrente n.
500006556, diverso da quello azionato dalla banca, la fideiussione del 2.08.2011 e la certificazione ex art 50 TUB. Non risultano allegati né gli estratti conto completi dalla data di apertura del conto corrente, né alcuna documentazione contrattuale dall'inizio del rapporto al
27.03.2012. Ciò malgrado l'istituto di credito abbia ricevuto apposita istanza ex art. 117 - 119
TUB inviata da parte opponente in data 26.01.2017 (doc. 4).
In diritto di ricorda che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione al quale risultano pienamente applicabili i principi in tema di riparto dell'onere probatorio operanti in materia contrattuale. In particolare, incombe sulla parte che intende fare valere il proprio diritto in giudizio fornire la prova dei fatti costitutivi
5 del proprio diritto ed allegare l'inadempimento del debitore, su cui grava, di contro, la prova del fatto estintivo o modificativo della pretesa creditoria (Cass. n. 13533/2001).
In materia bancaria, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la banca, che intenda fare valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento. Dall'inizio del rapporto, dunque, e senza cesure di continuità (tra le altre, si vedano in specie Cass., 19 ottobre 2016, n. 21092; Cass.,
20 febbraio 2018, n. 4102)” (Cass. n. 2331/2018).
Nel caso di specie, la banca opposta non ha prodotto tutti gli estratti conto integrali dalla data di accensione del conto corrente e nemmeno il contratto di apertura del rapporto in questione, così non assolvendo all'onere probatorio sulla stessa gravante ai fini del giudizio di merito, instaurato per effetto della proposta opposizione.
Per quanto sopra, non avendo la banca opposta assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, l'opposizione proposta da e è Parte_1 Parte_2 fondata ed il decreto ingiuntivo n. 1937/2018 va revocato.
Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 406,50 per spese non imponibili ed euro
10.968 per compensi (oltre spese generali, iva e c.p.a.), somma ottenuta applicando i valori medi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale e riducendo del cinquanta percento il valore medio della fase di istruttoria, tenuto conto della ridotta complessità dell'istruttoria e della natura documentale della controversia.
Gli importi suindicati vanno versati in favore dell'avvocato Alessandra Arancio, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., quale difensore antistataria.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. va rigettata, non ricorrendone i presupposti di legge.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 9258/2018
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
ACCOGLIE l'opposizione proposta dalla e da Parte_1 [...]
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1937/2018 emesso dal Parte_2
Tribunale di Catania;
6 CONDANNA e, in solido, al pagamento delle spese Controparte_1 Controparte_3 processuali in favore dell'avvocato Alessandra Arancio, che liquida in euro 406,50 per spese ed euro 10.968 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a.;
RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Catania, in data 8 luglio 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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