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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/07/2025, n. 3650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3650 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21327/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Rel. Est. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21327/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CLAUDIA GUZZO Parte_1 C.F._1
presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente- contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DANIELE CP_1 C.F._2
BENEVENTI presso il cui studio ha eletto domicilio
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Addebitare la responsabilità della crisi coniugale al signor;
CP_1
-affidare le figlie in via esclusiva alla madre con dimora e residenza presso la stessa;
-assegnare la casa familiare con tutti gli arredi alla OR;
Pt_1
pagina 1 di 7 -condannare il signor a corrispondere alla OR , titolo di contributo al CP_1 Parte_1
mantenimento delle figlie, la somma mensile di euro 150,00 per ciascuna, somma rivalutabile annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative secondo le indicazioni del Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino. Con il favore delle spese ed onorari di giudizio”
Per parte convenuta:
“Disporre l'affido condiviso delle minori e , con collocazione presso la madre;
Per_1 Per_2
Attribuire al sig. l'unità abitativa sita in Nichelino (TO), in quanto di proprietà della di lui CP_1
madre;
Disporre a carico del sig. la corresponsione di un assegno mensile, a titolo di contributo al CP_1
mantenimento delle figlie, dell'importo di euro 100,00 mensili cadauna, soggetto a rivalutazione secondo indici ISTAT, per ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche e sportive, non appena questi reperirà una occupazione lavorativa;
Disporre che le minori possano incontrare il padre almeno una volta a settimana, se del caso anche in luogo protetto, fintanto che quest'ultimo non avrà risolto le proprie problematiche di salute.
In ogni caso con vittoria di spese di lite”
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in NICHELINO il Parte_1 CP_1
28/11/2009.
Dal matrimonio sono nate le figlie: , il 30/03/2008 e il 01/04/2012. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 15/11/2022 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1
la separazione personale dei coniugi predetti, con richiesta di addebito al sig. . CP_1
Avanti al Presidente del Tribunale la parte convenuta compariva e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Il Presidente disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
pagina 2 di 7 All'udienza del 11/05/2023, entrambe le parti chiedevano pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione e il G.I. assegnava termine perentorio ex art. 127 ter, per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale contenenti le conclusioni delle parti nonché la richiesta di assegnazione o rinuncia dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 27/10/2023, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione per la pronuncia in punto status.
In data 02/01/2024 veniva emessa sentenza non definitiva in punto status con rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle reciproche domande di addebito, nonché sulle questioni riguardanti affidamento e collocamento delle figlie e sulle questioni economiche.
Venivano acquisite relazioni dei servizi.
All'udienza del 13/03/2025, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente osserva questo Tribunale come l'ascolto delle minori appaia superfluo alla luce del contenuto delle relazioni dei servizi sociali e di NPI, da cui emerge chiaramente la difficoltà delle figlie nell'intrattenere rapporti con il padre.
La domanda di addebito
Parte ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione in capo al sig. . CP_1
All'esito dell'istruttoria, la domanda deve essere accolta.
Risulta infatti provato, e altresì ammesso dallo stesso convenuto, che il sig. abbia cominciato, in CP_1
costanza di matrimonio, a fare uso di alcol e sostanze stupefacenti. Ciò ha comportato che il marito, sempre più spesso, si assentasse da casa, si rendesse irreperibile e commettesse reati (come emerge dalla lettura dell'ordinanza di applicazione di misura cautelare prodotto dalla ricorrente sub doc. 5).
Dai messaggi prodotti dalla ricorrente emerge altresì come egli abbia sottratto collanine d'oro da casa, almeno in un'occasione (cfr doc. 14 di parte ricorrente).
Nella relazione dei servizi sociali del 9.02.2023 si legge altresì come la ricorrente abbia più volte tentato di aiutare il marito, sostenendolo mentre si trovava in comunità terapeutiche e nella pagina 3 di 7 riabilitazione, ma il sig. ogni volta è ricaduto nell'utilizzo di sostanze, rendendo la situazione CP_1
insostenibile, anche per le minori.
È chiaro, dunque, come sia il comportamento del sig. , contrario ai doveri nascenti dal CP_1
matrimonio (in primo luogo di assistenza morale e materiale e di lealtà e di condivisione del progetto di vita comune) ad aver determinato il venir meno dell'affectio coniugalis e ad aver indotto la ricorrente a chiedere la separazione.
Conseguentemente la domanda di addebito formulata dalla ricorrente deve trovare accoglimento.
Sull'affidamento delle figlie
Deve in questa sede essere confermato l'affidamento esclusivo delle minori alla madre come già disposto con ordinanza presidenziale del 8.03.2023. Rispetto ad allora, infatti, la situazione non appare mutata. Alla data del 6.3.2025 il convenuto si trovava ancora in comunità terapeutica. È pur vero che la relazione depositata dagli operatori appare positiva, ma è pur vero che già in passato il sig. ha CP_1
effettuato numerosi percorsi in comunità per poi ricadere nell'uso di sostanze.
È chiara la difficoltà cui andrebbe incontro la madre nel dover concordare le decisioni per le figlie con un padre che abusa di sostanze stupefacenti, non comodamente rintracciabile o con cui non può avere contatti in caso di ricovero, per motivi terapeutici.
Inoltre, il convenuto non ha provveduto al mantenimento delle figlie, nemmeno da quando ha reperito attività lavorativa.
Si ritengono quindi ancora ad oggi sussistenti i presupposti per un affido esclusivo delle minori alla madre, in applicazione dell'art. 337 quater c.c. In ogni caso, fermo restando il diritto-dovere del genitore non affidatario di vigilare sull'istruzione e l'educazione della prole, le decisioni di maggior interesse per le minori devono essere, nel caso in esame, adottate da entrambi i genitori in aderenza al citato art. 337 quater c.c., non ravvisandosi i rigorosi presupposti per disporre un affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” o “super-esclusivo”.
Conseguentemente le minori devono avere residenza e collocazione principale presso la madre.
Quanto alle visite con il padre, alla luce delle relazioni che danno atto di un riavvicinamento della figlia al padre e tenuto anche conto dell'età della stessa (anni 17) deve disporsi che la minore possa Per_1
incontrare il padre liberamente, secondo accordi che prenderà direttamente con il genitore.
pagina 4 di 7 Quanto alla figlia gli incontri potranno riprendere in luogo neutro, alla presenza di educatore, Per_2
secondo modi e tempi da stabilirsi a cura dei servizi sociali e qualora la struttura ospitante affermi condizioni favorevoli paterne. I servizi sociali potranno procedere a graduale liberalizzazione degli incontri qualora ciò corrisponda all'interesse esclusivo della minore.
Deve confermarsi la presa in carico del nucleo famigliare e delle minori da parte dei servizi sociali e di età evolutiva con tutti gli interventi attualmente in atto, sino a che ciò sia ritenuto CP_2
necessario nell'interesse delle minori.
Sull'assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale deve essere assegnata alla OR che vi abiterà unitamente Parte_1
alle minori. L'assegnazione della casa coniugale viene, infatti, disposta al fine esclusivo di tutelare il mantenimento dell'habitat domestico dei figli minori, anche dopo la separazione dei genitori.
Sul mantenimento delle minori
Considerando le esigenze della prole minorenne, i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore (assenti quanto al padre), le risorse economiche dei genitori, la capacità lavorativa del convenuto (classe 1972) e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il
Tribunale ritiene proporzionato un contributo a carico del convenuto per il mantenimento della prole di
300,00 euro mensili (euro 150,00 per ciascuna figlia), oltre il 50% delle spese straordinarie.
Rispetto all'epoca dell'ordinanza presidenziale, infatti, il convenuto risulta prestare attività lavorativa, attualmente sospesa a causa di un problema alle ginocchia, come emerge dalla relazione della comunità del 13.3.2025. I redditi della ricorrente non risultano mutati, anche se l'impresa della stessa risulta cancellata dal registro delle imprese dal mese di settembre 2024, ma, allo stato, non è dato sapere il motivo di tale cancellazione, né se la ricorrente abbia reperito differente attività lavorativa.
Sostanzialmente, dunque, ad oggi, nulla appare mutato rispetto all'epoca dell'udienza presidenziale, se non il fatto che le minori sono cresciute e maggiori sono le loro esigenze.
Alla luce di ciò, il Collegio ritiene adeguata la somma sopra indicata.
Sulle spese di giudizio
In virtù della soccombenza di parte convenuta in ordine alle domande di addebito, di affidamento condiviso, di assegnazione della casa coniugale e di mantenimento per le minori, tenuto conto del pagina 5 di 7 sostanziale accordo in ordine alle visite ed al collocamento delle minori presso la madre, considerata altresì la natura necessaria della pronuncia in punto status, parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite nella misura di 3/4, mentre per i restanti 1/4 le spese di lite devono essere compensate.
Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 5.000,00 (di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.600,00 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, dato atto della sentenza parziale in punto status,
ADDEBITA la separazione in capo al sig. CP_1
AFFIDA le figlie minori alla madre, disponendo che le stesse mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso tale genitore.
ASSEGNA la casa familiare alla OR , con gli arredi che la compongono. Parte_1
DISPONE che il padre possa incontrare la figlia liberamente, secondo accordi che Per_1
interverranno direttamente con la stessa.
DISPONE che il padre possa incontrare la figlia in idoneo ambiente neutro, da individuarsi a Per_2
cura dei Servizi sociali di zona, alla presenza di personale educativo e stabilisce che detti incontri abbiano luogo secondo modi e tempi da stabilirsi dai servizi sociali e qualora la struttura ospitante affermi condizioni favorevoli paterne. Autorizza gli operatori a introdurre gradualmente modificazioni e ampliamenti, compresa la possibilità di trascorrere parte del tempo all'esterno del luogo d'incontro, o di prevedere modalità diverse dal luogo neutro, ove ciò sia comunque tutelante e compatibile con l'interesse della figlia.
CONFERMA la presa in carico del nucleo famigliare e delle minori da parte dei servizi sociali e di
NPI/Psicologia età evolutiva con tutti gli interventi attualmente in atto, sino a che ciò sia ritenuto necessario nell'interesse delle minori.
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese, la CP_1 Parte_1
pagina 6 di 7 somma di euro 300,00 (euro 150,00 per ciascuna figlia), annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento delle minori, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Torino del 15.03.2016.
CONDANNA alla refusione di 3/4 delle spese di lite in favore di CP_1 [...]
, spese liquidate per intero in complessivi € 5000,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA Pt_1
e CPA come per legge.
COMPENSA i restanti 1/4 delle spese di lite.
Così deciso in Torino, il 11.07.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice estensore
Dott. Isabella Messina
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Rel. Est. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21327/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CLAUDIA GUZZO Parte_1 C.F._1
presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente- contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DANIELE CP_1 C.F._2
BENEVENTI presso il cui studio ha eletto domicilio
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Addebitare la responsabilità della crisi coniugale al signor;
CP_1
-affidare le figlie in via esclusiva alla madre con dimora e residenza presso la stessa;
-assegnare la casa familiare con tutti gli arredi alla OR;
Pt_1
pagina 1 di 7 -condannare il signor a corrispondere alla OR , titolo di contributo al CP_1 Parte_1
mantenimento delle figlie, la somma mensile di euro 150,00 per ciascuna, somma rivalutabile annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative secondo le indicazioni del Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino. Con il favore delle spese ed onorari di giudizio”
Per parte convenuta:
“Disporre l'affido condiviso delle minori e , con collocazione presso la madre;
Per_1 Per_2
Attribuire al sig. l'unità abitativa sita in Nichelino (TO), in quanto di proprietà della di lui CP_1
madre;
Disporre a carico del sig. la corresponsione di un assegno mensile, a titolo di contributo al CP_1
mantenimento delle figlie, dell'importo di euro 100,00 mensili cadauna, soggetto a rivalutazione secondo indici ISTAT, per ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche e sportive, non appena questi reperirà una occupazione lavorativa;
Disporre che le minori possano incontrare il padre almeno una volta a settimana, se del caso anche in luogo protetto, fintanto che quest'ultimo non avrà risolto le proprie problematiche di salute.
In ogni caso con vittoria di spese di lite”
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in NICHELINO il Parte_1 CP_1
28/11/2009.
Dal matrimonio sono nate le figlie: , il 30/03/2008 e il 01/04/2012. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 15/11/2022 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1
la separazione personale dei coniugi predetti, con richiesta di addebito al sig. . CP_1
Avanti al Presidente del Tribunale la parte convenuta compariva e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Il Presidente disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
pagina 2 di 7 All'udienza del 11/05/2023, entrambe le parti chiedevano pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione e il G.I. assegnava termine perentorio ex art. 127 ter, per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale contenenti le conclusioni delle parti nonché la richiesta di assegnazione o rinuncia dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 27/10/2023, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione per la pronuncia in punto status.
In data 02/01/2024 veniva emessa sentenza non definitiva in punto status con rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle reciproche domande di addebito, nonché sulle questioni riguardanti affidamento e collocamento delle figlie e sulle questioni economiche.
Venivano acquisite relazioni dei servizi.
All'udienza del 13/03/2025, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente osserva questo Tribunale come l'ascolto delle minori appaia superfluo alla luce del contenuto delle relazioni dei servizi sociali e di NPI, da cui emerge chiaramente la difficoltà delle figlie nell'intrattenere rapporti con il padre.
La domanda di addebito
Parte ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione in capo al sig. . CP_1
All'esito dell'istruttoria, la domanda deve essere accolta.
Risulta infatti provato, e altresì ammesso dallo stesso convenuto, che il sig. abbia cominciato, in CP_1
costanza di matrimonio, a fare uso di alcol e sostanze stupefacenti. Ciò ha comportato che il marito, sempre più spesso, si assentasse da casa, si rendesse irreperibile e commettesse reati (come emerge dalla lettura dell'ordinanza di applicazione di misura cautelare prodotto dalla ricorrente sub doc. 5).
Dai messaggi prodotti dalla ricorrente emerge altresì come egli abbia sottratto collanine d'oro da casa, almeno in un'occasione (cfr doc. 14 di parte ricorrente).
Nella relazione dei servizi sociali del 9.02.2023 si legge altresì come la ricorrente abbia più volte tentato di aiutare il marito, sostenendolo mentre si trovava in comunità terapeutiche e nella pagina 3 di 7 riabilitazione, ma il sig. ogni volta è ricaduto nell'utilizzo di sostanze, rendendo la situazione CP_1
insostenibile, anche per le minori.
È chiaro, dunque, come sia il comportamento del sig. , contrario ai doveri nascenti dal CP_1
matrimonio (in primo luogo di assistenza morale e materiale e di lealtà e di condivisione del progetto di vita comune) ad aver determinato il venir meno dell'affectio coniugalis e ad aver indotto la ricorrente a chiedere la separazione.
Conseguentemente la domanda di addebito formulata dalla ricorrente deve trovare accoglimento.
Sull'affidamento delle figlie
Deve in questa sede essere confermato l'affidamento esclusivo delle minori alla madre come già disposto con ordinanza presidenziale del 8.03.2023. Rispetto ad allora, infatti, la situazione non appare mutata. Alla data del 6.3.2025 il convenuto si trovava ancora in comunità terapeutica. È pur vero che la relazione depositata dagli operatori appare positiva, ma è pur vero che già in passato il sig. ha CP_1
effettuato numerosi percorsi in comunità per poi ricadere nell'uso di sostanze.
È chiara la difficoltà cui andrebbe incontro la madre nel dover concordare le decisioni per le figlie con un padre che abusa di sostanze stupefacenti, non comodamente rintracciabile o con cui non può avere contatti in caso di ricovero, per motivi terapeutici.
Inoltre, il convenuto non ha provveduto al mantenimento delle figlie, nemmeno da quando ha reperito attività lavorativa.
Si ritengono quindi ancora ad oggi sussistenti i presupposti per un affido esclusivo delle minori alla madre, in applicazione dell'art. 337 quater c.c. In ogni caso, fermo restando il diritto-dovere del genitore non affidatario di vigilare sull'istruzione e l'educazione della prole, le decisioni di maggior interesse per le minori devono essere, nel caso in esame, adottate da entrambi i genitori in aderenza al citato art. 337 quater c.c., non ravvisandosi i rigorosi presupposti per disporre un affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” o “super-esclusivo”.
Conseguentemente le minori devono avere residenza e collocazione principale presso la madre.
Quanto alle visite con il padre, alla luce delle relazioni che danno atto di un riavvicinamento della figlia al padre e tenuto anche conto dell'età della stessa (anni 17) deve disporsi che la minore possa Per_1
incontrare il padre liberamente, secondo accordi che prenderà direttamente con il genitore.
pagina 4 di 7 Quanto alla figlia gli incontri potranno riprendere in luogo neutro, alla presenza di educatore, Per_2
secondo modi e tempi da stabilirsi a cura dei servizi sociali e qualora la struttura ospitante affermi condizioni favorevoli paterne. I servizi sociali potranno procedere a graduale liberalizzazione degli incontri qualora ciò corrisponda all'interesse esclusivo della minore.
Deve confermarsi la presa in carico del nucleo famigliare e delle minori da parte dei servizi sociali e di età evolutiva con tutti gli interventi attualmente in atto, sino a che ciò sia ritenuto CP_2
necessario nell'interesse delle minori.
Sull'assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale deve essere assegnata alla OR che vi abiterà unitamente Parte_1
alle minori. L'assegnazione della casa coniugale viene, infatti, disposta al fine esclusivo di tutelare il mantenimento dell'habitat domestico dei figli minori, anche dopo la separazione dei genitori.
Sul mantenimento delle minori
Considerando le esigenze della prole minorenne, i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore (assenti quanto al padre), le risorse economiche dei genitori, la capacità lavorativa del convenuto (classe 1972) e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il
Tribunale ritiene proporzionato un contributo a carico del convenuto per il mantenimento della prole di
300,00 euro mensili (euro 150,00 per ciascuna figlia), oltre il 50% delle spese straordinarie.
Rispetto all'epoca dell'ordinanza presidenziale, infatti, il convenuto risulta prestare attività lavorativa, attualmente sospesa a causa di un problema alle ginocchia, come emerge dalla relazione della comunità del 13.3.2025. I redditi della ricorrente non risultano mutati, anche se l'impresa della stessa risulta cancellata dal registro delle imprese dal mese di settembre 2024, ma, allo stato, non è dato sapere il motivo di tale cancellazione, né se la ricorrente abbia reperito differente attività lavorativa.
Sostanzialmente, dunque, ad oggi, nulla appare mutato rispetto all'epoca dell'udienza presidenziale, se non il fatto che le minori sono cresciute e maggiori sono le loro esigenze.
Alla luce di ciò, il Collegio ritiene adeguata la somma sopra indicata.
Sulle spese di giudizio
In virtù della soccombenza di parte convenuta in ordine alle domande di addebito, di affidamento condiviso, di assegnazione della casa coniugale e di mantenimento per le minori, tenuto conto del pagina 5 di 7 sostanziale accordo in ordine alle visite ed al collocamento delle minori presso la madre, considerata altresì la natura necessaria della pronuncia in punto status, parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite nella misura di 3/4, mentre per i restanti 1/4 le spese di lite devono essere compensate.
Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 5.000,00 (di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.600,00 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, dato atto della sentenza parziale in punto status,
ADDEBITA la separazione in capo al sig. CP_1
AFFIDA le figlie minori alla madre, disponendo che le stesse mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso tale genitore.
ASSEGNA la casa familiare alla OR , con gli arredi che la compongono. Parte_1
DISPONE che il padre possa incontrare la figlia liberamente, secondo accordi che Per_1
interverranno direttamente con la stessa.
DISPONE che il padre possa incontrare la figlia in idoneo ambiente neutro, da individuarsi a Per_2
cura dei Servizi sociali di zona, alla presenza di personale educativo e stabilisce che detti incontri abbiano luogo secondo modi e tempi da stabilirsi dai servizi sociali e qualora la struttura ospitante affermi condizioni favorevoli paterne. Autorizza gli operatori a introdurre gradualmente modificazioni e ampliamenti, compresa la possibilità di trascorrere parte del tempo all'esterno del luogo d'incontro, o di prevedere modalità diverse dal luogo neutro, ove ciò sia comunque tutelante e compatibile con l'interesse della figlia.
CONFERMA la presa in carico del nucleo famigliare e delle minori da parte dei servizi sociali e di
NPI/Psicologia età evolutiva con tutti gli interventi attualmente in atto, sino a che ciò sia ritenuto necessario nell'interesse delle minori.
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese, la CP_1 Parte_1
pagina 6 di 7 somma di euro 300,00 (euro 150,00 per ciascuna figlia), annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento delle minori, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Torino del 15.03.2016.
CONDANNA alla refusione di 3/4 delle spese di lite in favore di CP_1 [...]
, spese liquidate per intero in complessivi € 5000,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA Pt_1
e CPA come per legge.
COMPENSA i restanti 1/4 delle spese di lite.
Così deciso in Torino, il 11.07.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice estensore
Dott. Isabella Messina
pagina 7 di 7