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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 09/10/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1358/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1358/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. DI TONTO FRANCESCO
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1 assistita e difesa dall'avv. MARINO ENZIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/07/2025, e Parte_1 CP_1 esponevano che in data 09/12/2012 avevano contratto matrimonio con
[...] rito concordatario, in CEPAGATTI
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte in cui si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del
30.09.2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 30/09/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 30/09/2025:
pagina 2 di 5 1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Affido congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente degli stessi presso la madre;
3. Assegnazione della casa coniugale sita in Cepagatti (PE) alla via Sergio
Marchionne, 2 alla sig.ra ed ai figli minori;
Controparte_1
4. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli nei week-end a fine settimana alternati, dalle ore 18 del venerdì sino alla domenica sera ore 21:00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con se per un pernotto a settimana (mercoledì) dalle ore 18 del mercoledì sino al mattino seguente quando li accompagnerà a scuola;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con se i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con il padre una settimana da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per i giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
5. Il sig. verserà un assegno mensile di euro 500,00 (€ 250,00 Parte_1 per ciascun figlio), a titolo di concorso al mantenimento dei due figli minori, con adeguamento automatico secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario di pagamento, il cui codice è già noto al sig. , in favore della sig.ra Pt_1 CP_1
entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese di riferimento, oltre al pagamento
[...] del 50% delle spese straordinarie (mediche, sportive , scolastiche , ricreative, campus estivo, babysitter per compiti nel periodo scolastico, ecc.) occorrenti per i figli e da sostenersi contestualmente alla sig.ra , purché previamente concordate e CP_1 debitamente documentate dalla madre (salvo casi di estrema urgenza, in tal caso da comunicare telefonicamente al padre), come previste e disciplinate dal protocollo del
Tribunale di Pescara.
pagina 3 di 5 Nel caso in cui dette spese siano anticipate dalla madre, sempre previa preventiva comunicazione, il rimborso del 50% dovrà essere immediato con bonifico istantaneo.
Gli assegni unici per i figli saranno suddivisi in parti eguali tra i due coniugi;
6. La Sig.ra dichiara di essere allo stato economicamente indipendente e CP_1 rinuncia, per l'effetto, alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento in suo favore;
7. Il sig. lascerà la casa coniugale entro 5 (cinque) giorni dall'udienza Pt_1 presidenziale di separazione portando via con sé solo i propri effetti personali ed i beni che saranno concordati con la moglie;
8. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
9. Le parti si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio del passaporto;
10. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti;
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CEPAGATTI perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 30/09/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 09/10/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1358/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. DI TONTO FRANCESCO
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1 assistita e difesa dall'avv. MARINO ENZIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/07/2025, e Parte_1 CP_1 esponevano che in data 09/12/2012 avevano contratto matrimonio con
[...] rito concordatario, in CEPAGATTI
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte in cui si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del
30.09.2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 30/09/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 30/09/2025:
pagina 2 di 5 1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Affido congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente degli stessi presso la madre;
3. Assegnazione della casa coniugale sita in Cepagatti (PE) alla via Sergio
Marchionne, 2 alla sig.ra ed ai figli minori;
Controparte_1
4. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli nei week-end a fine settimana alternati, dalle ore 18 del venerdì sino alla domenica sera ore 21:00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con se per un pernotto a settimana (mercoledì) dalle ore 18 del mercoledì sino al mattino seguente quando li accompagnerà a scuola;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con se i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con il padre una settimana da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per i giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
5. Il sig. verserà un assegno mensile di euro 500,00 (€ 250,00 Parte_1 per ciascun figlio), a titolo di concorso al mantenimento dei due figli minori, con adeguamento automatico secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario di pagamento, il cui codice è già noto al sig. , in favore della sig.ra Pt_1 CP_1
entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese di riferimento, oltre al pagamento
[...] del 50% delle spese straordinarie (mediche, sportive , scolastiche , ricreative, campus estivo, babysitter per compiti nel periodo scolastico, ecc.) occorrenti per i figli e da sostenersi contestualmente alla sig.ra , purché previamente concordate e CP_1 debitamente documentate dalla madre (salvo casi di estrema urgenza, in tal caso da comunicare telefonicamente al padre), come previste e disciplinate dal protocollo del
Tribunale di Pescara.
pagina 3 di 5 Nel caso in cui dette spese siano anticipate dalla madre, sempre previa preventiva comunicazione, il rimborso del 50% dovrà essere immediato con bonifico istantaneo.
Gli assegni unici per i figli saranno suddivisi in parti eguali tra i due coniugi;
6. La Sig.ra dichiara di essere allo stato economicamente indipendente e CP_1 rinuncia, per l'effetto, alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento in suo favore;
7. Il sig. lascerà la casa coniugale entro 5 (cinque) giorni dall'udienza Pt_1 presidenziale di separazione portando via con sé solo i propri effetti personali ed i beni che saranno concordati con la moglie;
8. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
9. Le parti si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio del passaporto;
10. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti;
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CEPAGATTI perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 30/09/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 09/10/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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