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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 9981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9981 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
6 SEZIONE
R.G. 16568/2021
in persona del giudice monocratico dott.ssa Annunziata Pesce ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado tra
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Portici (Na) alla via Armando Diaz n. 3/D presso lo studio dell'avv. FARENGA CLAUDIO (C.F.: ) che la C.F._2
rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con l' avv. PAOLO
PA (C.F. : ) in virtù di procura in calce C.F._3
all' atto di citazione
parte attrice
e
C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in Napoli alla via
MA RG,3 presso lo studio dell'avv. STEFANO CARNEVALE
1 (C.F.: ) che la rappresenta e difende in virtù della C.F._4
procura posta in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;
parte convenuta
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI: come formulate dalle parti all' udienza del 20.06.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69 del 18.06.2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra Parte_1
conveniva avanti il Tribunale di Napoli la per ivi Controparte_1
sentirla condannare previo accertamento della sua responsabilità al risarcimento per i danni subiti a seguito ed in conseguenza della caduta occorsole in data 15.05.2016, alle ore 17:10 circa, presso il Centro
Bowling Oltremare sito in Napoli alla Via John Fitzgerald Kennedy n. 12, di proprietà della convenuta.
Iscritta la causa ruolo dall' attrice, la convenuta si costituiva in giudizio solo dopo la scadenza dei termini ex art. 183 sesto comma impugnando il contenuto delle avverse difese ed eccependo la nullità della citazione e l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto, con la formulazione dell'integrale rigetto della domanda.
2 Inoltre, la convenuta escludeva la propria responsabilità in relazione al sinistro subito dall' attrice sostenendo l' imprudenza della sig.ra Pt_1
quale causa esclusiva della sua caduta.
[...]
Radicatosi il contraddittorio, la fase istruttoria si esauriva con lo svolgimento della prova orale in cui venivano escussi i tre testi indicati da parte attrice e l'espletamento di C.T.U. medico-legale.
In data 20.06.2025 la causa veniva introitata a sentenza con la concessione dei termini dell'art. 190 cpc. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica delle quali le parti provvedevano al deposito.
In merito alle eccezioni preliminari formulate dalla convenuta di nullità dell' atto di citazione per violazione dell' art. 163, comma n.
3. cpc secondo il quale richiede espressamente “ la determinatezza della domanda cosa oggetto della domanda” si ritiene priva di fondamento e pertanto integralmente infondata.
Secondo la Corte di Cassazione “ la domanda risarcitoria è sufficientemente determinata tutte le volte in cui l'attore indichi i fatti costitutivi della pretesa e le ragioni di diritto che la sorreggono (Cassazione civile ,sezione III, n. 12095 del 17.05. 2018).
L' atto di citazione formulata da parte attrice infatti individua con chiarezza la dinamica del sinistro, le lesioni riportate dalla sig.ra Parte_1
nonché la formulazione della richiesta risarcitoria soddisfando pienamente i requisiti di specificità e determinatezza previsti dagli artt. 163
e 164 c.p.c. e senza violazione alcuna del diritto di difesa della parte convenuta.
La legittimazione attiva e passiva risulta documentalmente provata e non è mai stata motivo di contestazione tra le parti.
3 Nel merito la domanda è fondata e va accolta nella misura di quanto segue.
Infatti in riferimento all' an debeatur, all' esito dell' istruttoria espletata, si ritiene che l' assunto di parte attrice abbia trovato un riscontro probatorio idoneo a legittimarne l'accoglimento.
Come indicato dalla parte attrice, alla fattispecie oggetto di causa è senza dubbio applicabile la disciplina di cui all' art. 2051 c.c. in relazione all' anomala scivolosità della pavimentazione della pedana antistante la pista , che nel momento in cui l' attrice si preparava al lancio della boccia, il suo piede destro perdeva aderenza con la pavimentazione e iniziava a scivolare oltrepassando la “linea di fallo”, per abbattersi violentemente con il braccio destro e la parte superiore del busto contro la barriera rigida posta nel canale a destro della pista.
Ebbene, in tema di danni da cose in custodia , ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. , si ritiene condizione necessaria e sufficiente la sussistenza di un rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all' evento lesivo, rapporto che postula in capo al proprietario, al possessore, al gestore o al detentore l' effettivo potere sulla cosa.
Tale potere si traduce nella disponibilità giuridica e materiale della stessa in grado di comportare il potere - dovere di intervento su di essa.
Di conseguenza la responsabilità non si fonda su un comportamento o su una attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa in custodia cui corrisponde un effettivo potere di intervento al quale si connette il dovere di custodire la cosa stessa, vigilando e mantenendo il controllo in modo da impedire che produca danni a terzi.
Pertanto grava sull'attore che agisce per il risarcimento danni l' onere di fornire la prova sull' esistenza del rapporto di custodia, cioè di un effettivo
4 potere fisico sulla cosa dal parte del custode e dell' obbligo di questi di vigilarla e mantenere il controllo, oltre che di dimostrare l esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo.
Di contro il convenuto, per liberarsi della responsabilità, dovrà provare l' esistenza di un fattore estraneo che presenti il carattere del fortuito, ovvero dell' imprevedibilità e dell'eccezionalità, che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato, idoneo ad interrompere il nesso causale.
Nel caso di specie, all' esito della prova testimoniale è stato confermato con certezza quanto sostenuto dall' attrice nel suo atto introduttivo, ovvero che il giorno dei fatti di causa l' attrice si trovava presso i locali della società convenuta per trascorrere un pomeriggio all' insegna del divertimento in compagnia di alcuni parenti ed amici per disputare una partita a bowling. Dopo aver avuto assegnata la pista, la sig.ra Pt_1
quando fu il suo momento come indicato dal tabellone che riportava il suo nome indicandola come prima a dover effettuare il lancio della boccia mentre si accingeva ad effettuarlo, il suo piede destro perdeva aderenza con la pavimentazione e iniziava a scivolare oltrepassando la “linea di fallo” per abbattersi violentemente con il braccio destro e la parte superiore del busto contro la barriera rigida posta nel canale a destro della pista.
Tutti i testi escussi confermano le circostanze di cui all' atto introduttivo e di cui alla memorie II termine 183 cpc ammesse come capi di prova.
Dall' esito della prova orale espletata, è emerso con certezza che la sig.ra il giorno dei fatti mentre si accingeva ad effettuare il lancio Parte_1
della boccia è scivolata a causa della inaspettata presenza di liquido oleoso
5 nella zona destinata al transito dei giocatore, subendo le lesioni per cui chiede il risarcimento.
L'attività istruttoria, ha confermato in modo inequivocabile la dinamica dell' evento danno che si verificava per la presenza di una sostanza untuosa non visibile nella area della pista dove i giocatori devono posizionarsi per il lancio della boccia, poco prima della “linea di fallo”.
Tutti i testi escussi, le cui dichiarazioni si ritengono attendibili e non contrastanti hanno descritto la dinamica della caduta di cui parte attrice è stata vittima, indicando quale causa della stessa la presenza di un liquido scivoloso non visibile, nell'area in cui i giocatori devono posizionarsi per giocare.
Inoltre emerge dalle deposizioni dei testi che i dipendenti della struttura, nel momento in cui venivano allertati dai parenti e dagli amici della sig.ra della presenza di una “ sostanza scivolosa come olio o grasso … Pt_1
trasparente” non visibile, provvedevano immediatamente ad eliminarla ripulendo l' area di gioco antistante le pista “ con un grosso mocio del tipo di quelli che si usano in ospedale” ( così come espresso nello specifico dalla teste ). Tes_1
Anche il teste marito dell'attrice riferisce nella sua Tes_2
deposizione che allorquando accorse con una amica sig.ra Parte_2
per soccorrere la moglie caduta : “… ci rendemmo conto che c'era
[...]
una sostanza scivolosa tant'è che stavamo anche noi perdendo l' equilibrio”. Circostanza questa confermata anche dalla stessa sig.ra che escussa in qualità di teste dichiarava in merito al suo Parte_2
intervento per soccorrere l'amica: “ io stessa mi sono appoggiata al marito
6 di per non cadere” a causa della presenza nella zona di tiro “… di Pt_1
una sostanza scivolosa come olio o grasso ed era trasparente”.
Inoltre, tutti i testi escussi confermano che a chiamare il 118 fu il marito della sig,ra mentre il personale della struttura si limitò a fornire Pt_1
all' attrice solo del ghiaccio spray da applicare sulla parte dolorante del braccio disinteressandosi delle gravi condizioni fisiche in cui la suddetta versava.
Dalla fornita dimostrazione da parte dell'attrice, sia della relazione tra la scivolosità della pavimentazione antistante la pista e la società convenuta quale gestore della sala bowling, tenuta alla sua custodia, sia della riconducibilità dell' evento dannoso dovuto alla presenza di sostanza oleosa che rendeva scivolosa la zona della pavimentazione antistante la linea di fallo destinata al lancio, riconducibile ad una non corretta attività di manutenzione, pulizia e custodia, la difesa di parte convenuta non ha dimostrato l'interruzione del nesso causale da parte di un evento eccezionale o imprevedibile o comunque imputabile esclusivamente ad una condotta negligente dell' attrice.
Pertanto mancando qualsivoglia elemento che faccia dubitare della genuinità e della attendibilità dei testi escussi di parte attrice e in carenza di dimostrazione di profili di colpa nella condotta della sig.ra , Parte_1
non avendo parte convenuta fornito alcun elemento in tal senso, si ritiene che la responsabilità della caduta di parte attrice deve essere imputabile in via esclusiva alla società convenuta sulla base della relazione tra essa e la cosa in custodia ex art. 2051 c.c. secondo i principi richiamati.
Esaminato ed accertato l' an del giudizio de quo, dobbiamo a questo punto valutare il quantum debeatur.
7 Pertanto ai fini della determinazione del quantum debeatur ci viene in sostegno la relazione del CTU, dott. che ha accertato che Persona_1
la sig.ra , in conseguenza della caduta per cui è causa del 15.05.2016 Pt_1
riportava una “ frattura composta diafisaria dell' omero destro e frattura composta della metafisi prossimale, con paresi dl nervo radiale;
una contusione cranica” confermando che “il nesso causale fra le lesioni descritte e l' evento traumatico, così come è stato riferito risulta compatibile”. In merito alle lesioni accertate, il CTU ha determinato che esse hanno comportato alla sig.ra un periodo di invalidità Parte_1
temporanea assoluta al 100% della durata di giorni 40 ed un successivo periodo di invalidità temporanea che si è protratto invece per 160 giorni così suddivisibili: 40 giorni al 75%, 60 giorni al 50% e 60 giorni al 25% .
“ Inoltre sono stati riscontrati dal CTU per le lesioni riportate nel sinistro per cui è causa i postumi di una frattura composta della metafisi prossimale dell' omero destro e di una frattura diafisaria, sempre dell'omero destro, trattata chirurgicamente;
una limitazione ai gradi più estremi dei movimenti attivi e passivi del braccio omolaterale: una limitazione ai gradi estremi della estensione del polso e della estensione delle prime tre dita della mano destra” specificando che alle lesioni riportate dalla sig. “dal Pt_1
momento che non risulta praticabile la mera somma aritmetica delle singole percentuali, ma va operata una valutazione complessiva, è possibile concludere che i postumi presentati vanno ad incidere per il 9 % sulla efficienza psico - fisica del soggetto ( il cosiddetto danno biologico) e che
“non incidono sulla capacità lavorativa specifica del soggetto che lavora e lavorava per la Polizia di Stato presso laboratorio balistico”.
8 Le conclusioni a cui giunge l' ausiliario sono suffragate da adeguati accertamenti diagnostici e motivate logicamente e pertanto sono condivise dalla scrivente nella statuizione in ordine alla liquidazione del danno biologico da intendersi quale menomazione della complessiva integrità psico - fisica della persona in sé considerata.
Ritornando quindi alla quantificazione operata del danno biologico dal
CTU alla quale la scrivente aderisce, si ritiene che essendo nell' ambito delle microlesioni ovvero del danno biologico di lieve entità (fino a 9 punti di invalidità permanente), si applicano i parametri di cui all' art. 139 del
Codice delle Assicurazioni Private i cui importi sono stati aggiornati dal
D.M. 18.07.2025 pubblicato sulla G.U. serie generale n. 176 del
31.07.2025.
Considerato che il danno di invalidità permanente è stato determinato nella misura del 9%, che la sig.ra al momento del sinistro aveva Parte_1
44 anni e che in riferimento all' età il punto base danno permanente risulta determinata in € 963,40 e che l' indennità giornaliera ammonta ad €
56,18 abbiamo la seguente quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale:
Danno biologico permanente € 16.552,18
Invalidità temporanea totale € 2.247,20
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.685,40
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.685,40
Invalidità temporanea parziale al 25% € 842,70
TOTALE COMPLESSIVO € 23.012,88
9 Il suddetto importo come sopra determinato deve ritenersi già personalizzato, in ossequio all' insegnamento della Corte di Cassazione che con la pronuncia a Sezioni Uniten.26972 del 2008, ha inteso superando la nozione del danno morale soggettivo transeunte automaticamente legato al pregiudizio alla salute, ricondurre ad una unitaria voce di danno tutti i pregiudizi non patrimoniali connessi alla lesione della integrità psico fisica del soggetto vittima di un illecito.
All' importo di € 23.012,88 vanno aggiunte altresì le spese mediche pari ad € 3.202,00 ritenute dal Consulente congrue in riferimento all' iter diagnostico e terapeutico adottato.
Sulla già menzionata somma del danno biologico quantificato in €
23.012,88 dovrà effettuarsi il calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria così come statuito nella sentenza n. 1712 della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite del 17.02.1995.
La somma liquidata per il danno non patrimoniale ( che costituisce credito di valore, in conseguenza della natura risarcitoria delle corrispondenti obbligazioni) va rivalutata alla data in cui è stata monetariamente determinata (c.d. aestimatio) fino alla data della effettiva liquidazione
(c.d. taxatio).
La rivalutazione va effettuata applicando sulla somma i più recenti indici di rivalutazione monetaria ricavati dalla pubblicazioni ufficiali dell' ISTAT.
Tali indici sono quelli del c.d. costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall' per determinare la perdita di capacità di acquisto CP_2
con riferimento alla tipologia dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati.
10 Sulla somma così determinata (danno + rivalutazione annua) vanno poi applicati gli interessi legali dal giorno in cui si è verificato l' evento ( che nel caso in specie corrisponde alla data del 15.05.2016) fino all' effettivo pagamento del debito per compensare il danneggiato del mancato godimento delle somme stesse nel periodo considerato.
Tali interessi compensativi non vanno calcolati né sul valore iniziale del danno ( e cioè sulle somme non rivalutate), né sulle somme risultanti dalla rivalutazione relativa all' intero periodo di mora del debitore, bensì sul valore che si ricava dalla rivalutazione calcolata anno per anno.
Relativamente alle spese mediche rimborsabili di € 3.202,00 ritenute congrue dal CTU in considerazione all' iter diagnostico e terapeutico adottato, vanno applicati gli interessi legali dalla sentenza all' effettivo soddisfo.
In merito alle contestazioni formulate dal ctp di parte attrice nella fase delle osservazioni formulate alla bozza di relazione del ctu e poi ribadite anche nella comparsa conclusionale del difensore di parte sulla mancanza di valutazione del danno estetico provocato dalla cicatrice chirurgica conseguente all' intervento eseguito a carico dell' omero destro della sig.ra va evidenziato che nessuna documentazione fotografica è stata Pt_1
prodotta per provarne l' esistenza prima della sua
“scomparsa” avvenuta per effetto del tatuaggio che non la rende più visibile.
Nel caso de quo la cicatrice della sig.ra come riferisce il CTU “ è Pt_1
del tutto ricoperta da un tatuaggio floreale, che va ad impegnare gran parte del braccio destro, rendendo non più visibile la cicatrice chirurgica”, cosicché il pregiudizio estetico risulta non più visibile non potendosi
11 dimostrare l' entità del pregiudizio estetico in quanto è “impossibile operare una stima percentuale di qualcosa che non risulta visibile”.
Alla luce di quanto esposto, le spese di lite e gli onorari seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in riferimento ai parametri disciplinati dal D.M. 55/2014 e aggiornati al D.M. n. 147 del
13.08.2022, sugli importi dello scaglione dei valori medi da attribuire ai difensore i dell'attrice dichiaratisi anticipatari.
Le spese di CTU, in considerazione dell' esito del giudizio, si pongono interamente a carico della parte convenuta, con il conseguente diritto dell' attore di ripetere le somme qualora versate all' ausiliario, in forza del decreto di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda tra la sig. ra contro Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. così Controparte_1
provvede:
1) condanna la società convenuta a favore dell' attrice al pagamento a titolo di risarcimento dell'ammontare complessivo di € 26.214,88 distinto in € 23.012,88 per il danno non patrimoniale ed € 3.202,00 per spese mediche che dovranno essere rispettivamente maggiorate della rivalutazione e degli interessi come riportato nella parte motiva;
12 2) condanna la società convenuta al pagamento delle spese vive di giudizio di € 600,00 ( comprensivo del contributo unificato e dei diritti) e degli onorari di causa che liquida in € 7.616,00 , oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge con attribuzione ai difensori di parte attrice dichiaratisi anticipatari;
3) Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU.
Così deciso, in Napoli il 03.11.2025
Il GOP
Dott.ssa Annunziata Pesce
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
6 SEZIONE
R.G. 16568/2021
in persona del giudice monocratico dott.ssa Annunziata Pesce ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado tra
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Portici (Na) alla via Armando Diaz n. 3/D presso lo studio dell'avv. FARENGA CLAUDIO (C.F.: ) che la C.F._2
rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con l' avv. PAOLO
PA (C.F. : ) in virtù di procura in calce C.F._3
all' atto di citazione
parte attrice
e
C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in Napoli alla via
MA RG,3 presso lo studio dell'avv. STEFANO CARNEVALE
1 (C.F.: ) che la rappresenta e difende in virtù della C.F._4
procura posta in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;
parte convenuta
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI: come formulate dalle parti all' udienza del 20.06.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69 del 18.06.2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra Parte_1
conveniva avanti il Tribunale di Napoli la per ivi Controparte_1
sentirla condannare previo accertamento della sua responsabilità al risarcimento per i danni subiti a seguito ed in conseguenza della caduta occorsole in data 15.05.2016, alle ore 17:10 circa, presso il Centro
Bowling Oltremare sito in Napoli alla Via John Fitzgerald Kennedy n. 12, di proprietà della convenuta.
Iscritta la causa ruolo dall' attrice, la convenuta si costituiva in giudizio solo dopo la scadenza dei termini ex art. 183 sesto comma impugnando il contenuto delle avverse difese ed eccependo la nullità della citazione e l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto, con la formulazione dell'integrale rigetto della domanda.
2 Inoltre, la convenuta escludeva la propria responsabilità in relazione al sinistro subito dall' attrice sostenendo l' imprudenza della sig.ra Pt_1
quale causa esclusiva della sua caduta.
[...]
Radicatosi il contraddittorio, la fase istruttoria si esauriva con lo svolgimento della prova orale in cui venivano escussi i tre testi indicati da parte attrice e l'espletamento di C.T.U. medico-legale.
In data 20.06.2025 la causa veniva introitata a sentenza con la concessione dei termini dell'art. 190 cpc. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica delle quali le parti provvedevano al deposito.
In merito alle eccezioni preliminari formulate dalla convenuta di nullità dell' atto di citazione per violazione dell' art. 163, comma n.
3. cpc secondo il quale richiede espressamente “ la determinatezza della domanda cosa oggetto della domanda” si ritiene priva di fondamento e pertanto integralmente infondata.
Secondo la Corte di Cassazione “ la domanda risarcitoria è sufficientemente determinata tutte le volte in cui l'attore indichi i fatti costitutivi della pretesa e le ragioni di diritto che la sorreggono (Cassazione civile ,sezione III, n. 12095 del 17.05. 2018).
L' atto di citazione formulata da parte attrice infatti individua con chiarezza la dinamica del sinistro, le lesioni riportate dalla sig.ra Parte_1
nonché la formulazione della richiesta risarcitoria soddisfando pienamente i requisiti di specificità e determinatezza previsti dagli artt. 163
e 164 c.p.c. e senza violazione alcuna del diritto di difesa della parte convenuta.
La legittimazione attiva e passiva risulta documentalmente provata e non è mai stata motivo di contestazione tra le parti.
3 Nel merito la domanda è fondata e va accolta nella misura di quanto segue.
Infatti in riferimento all' an debeatur, all' esito dell' istruttoria espletata, si ritiene che l' assunto di parte attrice abbia trovato un riscontro probatorio idoneo a legittimarne l'accoglimento.
Come indicato dalla parte attrice, alla fattispecie oggetto di causa è senza dubbio applicabile la disciplina di cui all' art. 2051 c.c. in relazione all' anomala scivolosità della pavimentazione della pedana antistante la pista , che nel momento in cui l' attrice si preparava al lancio della boccia, il suo piede destro perdeva aderenza con la pavimentazione e iniziava a scivolare oltrepassando la “linea di fallo”, per abbattersi violentemente con il braccio destro e la parte superiore del busto contro la barriera rigida posta nel canale a destro della pista.
Ebbene, in tema di danni da cose in custodia , ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. , si ritiene condizione necessaria e sufficiente la sussistenza di un rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all' evento lesivo, rapporto che postula in capo al proprietario, al possessore, al gestore o al detentore l' effettivo potere sulla cosa.
Tale potere si traduce nella disponibilità giuridica e materiale della stessa in grado di comportare il potere - dovere di intervento su di essa.
Di conseguenza la responsabilità non si fonda su un comportamento o su una attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa in custodia cui corrisponde un effettivo potere di intervento al quale si connette il dovere di custodire la cosa stessa, vigilando e mantenendo il controllo in modo da impedire che produca danni a terzi.
Pertanto grava sull'attore che agisce per il risarcimento danni l' onere di fornire la prova sull' esistenza del rapporto di custodia, cioè di un effettivo
4 potere fisico sulla cosa dal parte del custode e dell' obbligo di questi di vigilarla e mantenere il controllo, oltre che di dimostrare l esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo.
Di contro il convenuto, per liberarsi della responsabilità, dovrà provare l' esistenza di un fattore estraneo che presenti il carattere del fortuito, ovvero dell' imprevedibilità e dell'eccezionalità, che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato, idoneo ad interrompere il nesso causale.
Nel caso di specie, all' esito della prova testimoniale è stato confermato con certezza quanto sostenuto dall' attrice nel suo atto introduttivo, ovvero che il giorno dei fatti di causa l' attrice si trovava presso i locali della società convenuta per trascorrere un pomeriggio all' insegna del divertimento in compagnia di alcuni parenti ed amici per disputare una partita a bowling. Dopo aver avuto assegnata la pista, la sig.ra Pt_1
quando fu il suo momento come indicato dal tabellone che riportava il suo nome indicandola come prima a dover effettuare il lancio della boccia mentre si accingeva ad effettuarlo, il suo piede destro perdeva aderenza con la pavimentazione e iniziava a scivolare oltrepassando la “linea di fallo” per abbattersi violentemente con il braccio destro e la parte superiore del busto contro la barriera rigida posta nel canale a destro della pista.
Tutti i testi escussi confermano le circostanze di cui all' atto introduttivo e di cui alla memorie II termine 183 cpc ammesse come capi di prova.
Dall' esito della prova orale espletata, è emerso con certezza che la sig.ra il giorno dei fatti mentre si accingeva ad effettuare il lancio Parte_1
della boccia è scivolata a causa della inaspettata presenza di liquido oleoso
5 nella zona destinata al transito dei giocatore, subendo le lesioni per cui chiede il risarcimento.
L'attività istruttoria, ha confermato in modo inequivocabile la dinamica dell' evento danno che si verificava per la presenza di una sostanza untuosa non visibile nella area della pista dove i giocatori devono posizionarsi per il lancio della boccia, poco prima della “linea di fallo”.
Tutti i testi escussi, le cui dichiarazioni si ritengono attendibili e non contrastanti hanno descritto la dinamica della caduta di cui parte attrice è stata vittima, indicando quale causa della stessa la presenza di un liquido scivoloso non visibile, nell'area in cui i giocatori devono posizionarsi per giocare.
Inoltre emerge dalle deposizioni dei testi che i dipendenti della struttura, nel momento in cui venivano allertati dai parenti e dagli amici della sig.ra della presenza di una “ sostanza scivolosa come olio o grasso … Pt_1
trasparente” non visibile, provvedevano immediatamente ad eliminarla ripulendo l' area di gioco antistante le pista “ con un grosso mocio del tipo di quelli che si usano in ospedale” ( così come espresso nello specifico dalla teste ). Tes_1
Anche il teste marito dell'attrice riferisce nella sua Tes_2
deposizione che allorquando accorse con una amica sig.ra Parte_2
per soccorrere la moglie caduta : “… ci rendemmo conto che c'era
[...]
una sostanza scivolosa tant'è che stavamo anche noi perdendo l' equilibrio”. Circostanza questa confermata anche dalla stessa sig.ra che escussa in qualità di teste dichiarava in merito al suo Parte_2
intervento per soccorrere l'amica: “ io stessa mi sono appoggiata al marito
6 di per non cadere” a causa della presenza nella zona di tiro “… di Pt_1
una sostanza scivolosa come olio o grasso ed era trasparente”.
Inoltre, tutti i testi escussi confermano che a chiamare il 118 fu il marito della sig,ra mentre il personale della struttura si limitò a fornire Pt_1
all' attrice solo del ghiaccio spray da applicare sulla parte dolorante del braccio disinteressandosi delle gravi condizioni fisiche in cui la suddetta versava.
Dalla fornita dimostrazione da parte dell'attrice, sia della relazione tra la scivolosità della pavimentazione antistante la pista e la società convenuta quale gestore della sala bowling, tenuta alla sua custodia, sia della riconducibilità dell' evento dannoso dovuto alla presenza di sostanza oleosa che rendeva scivolosa la zona della pavimentazione antistante la linea di fallo destinata al lancio, riconducibile ad una non corretta attività di manutenzione, pulizia e custodia, la difesa di parte convenuta non ha dimostrato l'interruzione del nesso causale da parte di un evento eccezionale o imprevedibile o comunque imputabile esclusivamente ad una condotta negligente dell' attrice.
Pertanto mancando qualsivoglia elemento che faccia dubitare della genuinità e della attendibilità dei testi escussi di parte attrice e in carenza di dimostrazione di profili di colpa nella condotta della sig.ra , Parte_1
non avendo parte convenuta fornito alcun elemento in tal senso, si ritiene che la responsabilità della caduta di parte attrice deve essere imputabile in via esclusiva alla società convenuta sulla base della relazione tra essa e la cosa in custodia ex art. 2051 c.c. secondo i principi richiamati.
Esaminato ed accertato l' an del giudizio de quo, dobbiamo a questo punto valutare il quantum debeatur.
7 Pertanto ai fini della determinazione del quantum debeatur ci viene in sostegno la relazione del CTU, dott. che ha accertato che Persona_1
la sig.ra , in conseguenza della caduta per cui è causa del 15.05.2016 Pt_1
riportava una “ frattura composta diafisaria dell' omero destro e frattura composta della metafisi prossimale, con paresi dl nervo radiale;
una contusione cranica” confermando che “il nesso causale fra le lesioni descritte e l' evento traumatico, così come è stato riferito risulta compatibile”. In merito alle lesioni accertate, il CTU ha determinato che esse hanno comportato alla sig.ra un periodo di invalidità Parte_1
temporanea assoluta al 100% della durata di giorni 40 ed un successivo periodo di invalidità temporanea che si è protratto invece per 160 giorni così suddivisibili: 40 giorni al 75%, 60 giorni al 50% e 60 giorni al 25% .
“ Inoltre sono stati riscontrati dal CTU per le lesioni riportate nel sinistro per cui è causa i postumi di una frattura composta della metafisi prossimale dell' omero destro e di una frattura diafisaria, sempre dell'omero destro, trattata chirurgicamente;
una limitazione ai gradi più estremi dei movimenti attivi e passivi del braccio omolaterale: una limitazione ai gradi estremi della estensione del polso e della estensione delle prime tre dita della mano destra” specificando che alle lesioni riportate dalla sig. “dal Pt_1
momento che non risulta praticabile la mera somma aritmetica delle singole percentuali, ma va operata una valutazione complessiva, è possibile concludere che i postumi presentati vanno ad incidere per il 9 % sulla efficienza psico - fisica del soggetto ( il cosiddetto danno biologico) e che
“non incidono sulla capacità lavorativa specifica del soggetto che lavora e lavorava per la Polizia di Stato presso laboratorio balistico”.
8 Le conclusioni a cui giunge l' ausiliario sono suffragate da adeguati accertamenti diagnostici e motivate logicamente e pertanto sono condivise dalla scrivente nella statuizione in ordine alla liquidazione del danno biologico da intendersi quale menomazione della complessiva integrità psico - fisica della persona in sé considerata.
Ritornando quindi alla quantificazione operata del danno biologico dal
CTU alla quale la scrivente aderisce, si ritiene che essendo nell' ambito delle microlesioni ovvero del danno biologico di lieve entità (fino a 9 punti di invalidità permanente), si applicano i parametri di cui all' art. 139 del
Codice delle Assicurazioni Private i cui importi sono stati aggiornati dal
D.M. 18.07.2025 pubblicato sulla G.U. serie generale n. 176 del
31.07.2025.
Considerato che il danno di invalidità permanente è stato determinato nella misura del 9%, che la sig.ra al momento del sinistro aveva Parte_1
44 anni e che in riferimento all' età il punto base danno permanente risulta determinata in € 963,40 e che l' indennità giornaliera ammonta ad €
56,18 abbiamo la seguente quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale:
Danno biologico permanente € 16.552,18
Invalidità temporanea totale € 2.247,20
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.685,40
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.685,40
Invalidità temporanea parziale al 25% € 842,70
TOTALE COMPLESSIVO € 23.012,88
9 Il suddetto importo come sopra determinato deve ritenersi già personalizzato, in ossequio all' insegnamento della Corte di Cassazione che con la pronuncia a Sezioni Uniten.26972 del 2008, ha inteso superando la nozione del danno morale soggettivo transeunte automaticamente legato al pregiudizio alla salute, ricondurre ad una unitaria voce di danno tutti i pregiudizi non patrimoniali connessi alla lesione della integrità psico fisica del soggetto vittima di un illecito.
All' importo di € 23.012,88 vanno aggiunte altresì le spese mediche pari ad € 3.202,00 ritenute dal Consulente congrue in riferimento all' iter diagnostico e terapeutico adottato.
Sulla già menzionata somma del danno biologico quantificato in €
23.012,88 dovrà effettuarsi il calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria così come statuito nella sentenza n. 1712 della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite del 17.02.1995.
La somma liquidata per il danno non patrimoniale ( che costituisce credito di valore, in conseguenza della natura risarcitoria delle corrispondenti obbligazioni) va rivalutata alla data in cui è stata monetariamente determinata (c.d. aestimatio) fino alla data della effettiva liquidazione
(c.d. taxatio).
La rivalutazione va effettuata applicando sulla somma i più recenti indici di rivalutazione monetaria ricavati dalla pubblicazioni ufficiali dell' ISTAT.
Tali indici sono quelli del c.d. costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall' per determinare la perdita di capacità di acquisto CP_2
con riferimento alla tipologia dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati.
10 Sulla somma così determinata (danno + rivalutazione annua) vanno poi applicati gli interessi legali dal giorno in cui si è verificato l' evento ( che nel caso in specie corrisponde alla data del 15.05.2016) fino all' effettivo pagamento del debito per compensare il danneggiato del mancato godimento delle somme stesse nel periodo considerato.
Tali interessi compensativi non vanno calcolati né sul valore iniziale del danno ( e cioè sulle somme non rivalutate), né sulle somme risultanti dalla rivalutazione relativa all' intero periodo di mora del debitore, bensì sul valore che si ricava dalla rivalutazione calcolata anno per anno.
Relativamente alle spese mediche rimborsabili di € 3.202,00 ritenute congrue dal CTU in considerazione all' iter diagnostico e terapeutico adottato, vanno applicati gli interessi legali dalla sentenza all' effettivo soddisfo.
In merito alle contestazioni formulate dal ctp di parte attrice nella fase delle osservazioni formulate alla bozza di relazione del ctu e poi ribadite anche nella comparsa conclusionale del difensore di parte sulla mancanza di valutazione del danno estetico provocato dalla cicatrice chirurgica conseguente all' intervento eseguito a carico dell' omero destro della sig.ra va evidenziato che nessuna documentazione fotografica è stata Pt_1
prodotta per provarne l' esistenza prima della sua
“scomparsa” avvenuta per effetto del tatuaggio che non la rende più visibile.
Nel caso de quo la cicatrice della sig.ra come riferisce il CTU “ è Pt_1
del tutto ricoperta da un tatuaggio floreale, che va ad impegnare gran parte del braccio destro, rendendo non più visibile la cicatrice chirurgica”, cosicché il pregiudizio estetico risulta non più visibile non potendosi
11 dimostrare l' entità del pregiudizio estetico in quanto è “impossibile operare una stima percentuale di qualcosa che non risulta visibile”.
Alla luce di quanto esposto, le spese di lite e gli onorari seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in riferimento ai parametri disciplinati dal D.M. 55/2014 e aggiornati al D.M. n. 147 del
13.08.2022, sugli importi dello scaglione dei valori medi da attribuire ai difensore i dell'attrice dichiaratisi anticipatari.
Le spese di CTU, in considerazione dell' esito del giudizio, si pongono interamente a carico della parte convenuta, con il conseguente diritto dell' attore di ripetere le somme qualora versate all' ausiliario, in forza del decreto di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda tra la sig. ra contro Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. così Controparte_1
provvede:
1) condanna la società convenuta a favore dell' attrice al pagamento a titolo di risarcimento dell'ammontare complessivo di € 26.214,88 distinto in € 23.012,88 per il danno non patrimoniale ed € 3.202,00 per spese mediche che dovranno essere rispettivamente maggiorate della rivalutazione e degli interessi come riportato nella parte motiva;
12 2) condanna la società convenuta al pagamento delle spese vive di giudizio di € 600,00 ( comprensivo del contributo unificato e dei diritti) e degli onorari di causa che liquida in € 7.616,00 , oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge con attribuzione ai difensori di parte attrice dichiaratisi anticipatari;
3) Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU.
Così deciso, in Napoli il 03.11.2025
Il GOP
Dott.ssa Annunziata Pesce
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