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Articolo 6 della Legge 6 marzo 1958, n. 206
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Legge 6 marzo 1958, n. 206
Articolo 6 della Legge 6 marzo 1958, n. 206
Versione
12 aprile 1958
Art. 6.
Il Ministro per le finanze provvedera', con propri decreti, all'approvazione dei relativi contratti.
Entrata in vigore il 12 aprile 1958
Vedi fonte istituzionale
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