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Articolo 6 della Legge 6 marzo 1958, n. 206
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Articolo 5
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Legge 6 marzo 1958, n. 206
Articolo 6 della Legge 6 marzo 1958, n. 206
Versione
12 aprile 1958
Art. 6.
Il Ministro per le finanze provvedera', con propri decreti, all'approvazione dei relativi contratti.
Entrata in vigore il 12 aprile 1958
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