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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 18/03/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in camera di SI , nelle persone dei magistrati: Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel.\est.) Dr. Ssa Claudia De Santi Giudice Dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RGC 1220/2024 riservata in decisione all'udienza dell'11.3.2.2025 avente ad oggetto: separazione
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
E
( ), Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi con l'Avv. Pasquale Matera – giusta procura in atti;
Nonché
PM – sede intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473bis.49 c.p.c. del 6.8.2024 il ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio civile in Odessa (Ucraina) in data 22.03.2019, trascritto anche nei registri del Comune di Vibo Valentia;
di aver optato per il regime della comunione dei beni;
che dall'unione non sono nati figli;
di aver fissato la residenza comune in Vibo Valentia - ha chiesto, per i motivi tutti di cui al ricorso introduttivo, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, all'esito, il divorzio.
Designato il Giudice relatore e fissata l'udienza dell'11.3.2025 ex art. 473 bis n. 14 c.p.c. - comunicata al PM –la difesa, munita di mandato defensionale della
Pag. 1 di 3 resistente, depositava dichiarazione congiunta con cui la stessa aderiva al ricorso;
le parti dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale e al tentativo di conciliazione nonché alla domanda di divorzio contestuale proposta con il ricorso, instando unicamente sulla pronuncia separativa alle condizioni concordate.
Alla fissata udienza, verificate le dichiarazioni delle parti, sulle conclusioni conformi all'accordo raggiunto, la causa veniva riservata per la decisione collegiale.
Nel merito
Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le parti hanno concordemente evidenziato il venir meno, ormai da tempo, di ogni forma di comunione materiale e spirituale ed espresso la volontà di non riconciliarsi.
Sulle statuizioni accessorie le parti hanno raggiunto l'accordo nei termini che pedissequamente si riportano:
“La casa coniugale sita in Vibo Valentia Marina Via Longobardi III trav. N. 41 rimane assegnata al marito;
- Il sig. si impegna entro 30 giorni dal decreto di omologa di detto Parte_1 provvedimento a concedere, per il tramite di Notaio in Ucraina, alla sig.ra Parte_3 speciale a vendere sia a terzi che a sé stessa, per il prezzo che riterrà opportuno,
[...]
l'immobile sito in Ovidiopolskij, Misikevicha via zentralnaia, “Cervonyi Chutor” complesso 8-A kvartira 5 regione di Odessa. Numero di registrazione per diritto di proprietà: 16763519”;
Non apparendo in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre tale accordo a base della presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, nella controversia civile come innanzi proposta fra le parti, così provvede:
A. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. la separazione personale dei coniugi
e – smg - con le condizioni concordate ; Parte_1 Parte_2
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia
Pag. 2 di 3 autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vibo Valentia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) (R.A.M. anno 2019, parte II Serie C, n. 50);
C) spese compensate
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 12.3.2025
La Presidente dott.ssa Gabriella Lupoli
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