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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 26/03/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
---------------------
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dott. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Dott. Alberto Lo Giudice Consigliere ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 171/2021 R.G. di questa Corte di Appello, posta in decisione nell'udienza collegiale del 30/05/2024 e promossa in questo grado
Da
(P. IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Belpasso, elettivamente domiciliata in
Troina presso e nello studio dell'Avv. Silvestro P. Plumari, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA, ricorrente in riassunzione
Contro in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, con sede in (P.I.V.A. ed elettivamente domiciliata in CP_1 P.IVA_2
Catania presso lo studio degli Avv. A. Giaconia e A. Gitto che, anche disgiuntamente tra loro, la rappresentano e difendono come da procura in atti;
APPELLANTE, convenuta in riassunzione
Conclusioni delle parti.
All'udienza del 30.05.2024, il solo difensore della ricorrente in riassunzione ha così concluso: (Futura Costruzioni): “L'avv. Silvestro Plumari per l'appellata soc.
[...]
ricorrente in riassunzione, contesta ed oppone l'appello avversario Parte_1
chiedendone il rigetto, a tal fine riportandosi a tutte le difese e conclusioni esposte in seno all'Atto di citazione per riassunzione del 5/7/2021, introduttivo della presente fase del giudizio di impugnazione.
Pertanto precisa le conclusioni per l'appellata soc. chiedendo che Parte_1
la Ecc.ma Corte d'Appello adita, Giudice del rinvio, rigettata ogni diversa o contraria istanza, Voglia, in conseguenza della cassazione parziale della Sentenza n. 421/2018 Reg.
Sent. della Corte d'Appello nissena, emessa nel proc. iscritto al n. 183/2011, reiectis adversis, confermare integralmente la Sentenza di primo grado nonché le statuizioni inerenti l'appello incidentale, rigettando i residui motivi dell'appello principale;
col favore di spese, compensi ed onorari del presente giudizio, nonché di quello incoato innanzi alla Suprema Corte di Cassazione da cui il presente discende.
Chiede che la causa venga posta in decisione”.
I FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione regolarmente notificato, la evocava in Parte_1
giudizio la (oggi Controparte_2 Controparte_1
e, premettendo di aver instaurato con quest'ultima un rapporto di conto
[...]
corrente ordinario, due conti anticipi e una posizione portafoglio, denunciava l'applicazione di interessi superiori al tasso soglia, l'invalidità delle clausole afferenti alla capitalizzazione trimestrale e ad ogni altra condizione economica favorevole alla banca convenuta;
deduceva altresì che nel corso del rapporto era stata ammessa, giusta decreto assessoriale, alla realizzazione di un programma costruttivo di n° 30 alloggi nel comune di
Mascalucia e di non avere potuto accedere al finanziamento del Banco di Sicilia di €
200.000,00 (occorrente per la realizzazione delle opere preliminari) per responsabilità della convenuta, la quale, illegittimamente, aveva segnalato a “sofferenza” alla “centrale rischi” istituita presso la Banca D'Italia un'inesistente posizione debitoria della società attrice.
Chiedeva che, previo espletamento di una consulenza contabile, venisse rideterminato il saldo dei ripetuti rapporti, con condanna dell'istituto di credito alla restituzione delle somme che erano state indebitamente versate ed al risarcimento del danno patito
(quantificato in € 200.000,00 ovvero da determinare in via equitativa) in dipendenza dell'abusiva segnalazione alla “Centrale rischi” cui si è dianzi fatto cenno.
Nel giudizio così promosso si costituiva l'istituto di credito convenuto il quale contestava
“funditus” l'assunto avversario ed eccepiva l'infondatezza di tutte le doglianze avanzate delle quali chiedeva il rigetto;
instava per la condanna della controparte alla rifusione delle spese processuali. La causa veniva istruita a mezzo di produzioni documentali e dell'espletamento di una consulenza contabile, in esito alla quale il Tribunale emetteva la sentenza n° 82/2011 con cui condannava la parte convenuta a restituire all'attrice la somma di € 149,36 ed a rifonderle il danno patito per via dell'illegittima segnalazione alla “centrale rischi”, che quantificava in € 100.000,00.
Con il medesimo provvedimento condannava altresì la parte soccombente alla rifusione delle spese processuali.
Avverso il succitato provvedimento interponeva appello la Controparte_1 lamentandone l'ingiustizia e l'erroneità e chiedendo la rideterminazione dei
[...] saldi dei succitati rapporti, nonché il contenimento, entro l'importo di € 5.000,00, dell'entità dell'obbligo risarcitorio per lesione di immagine commerciale.
Si costituiva la società appellata contestando tutti i motivi di gravame e proponendo a propria volta appello incidentale volto ad ottenere la rideterminazione del saldo e l'aumento dell'importo liquidato a titolo di risarcimento per la perdita del “programma costruttivo” dedotto in atti.
Disposto il richiamo dell'ausiliare, la corte emetteva la sentenza n° 421/2018 con la quale, in parziale riforma del provvedimento di primo grado, rideterminava il credito restitutorio in € 6476,07 e confermava nel resto l'impugnata sentenza.
In esito al ricorso proposto dall'appellante principale, la Corte di Cassazione emetteva l'ordinanza n° 9496/29021 con la quale, in accoglimento del secondo motivo del ricorso, cassava il provvedimento della Corte territoriale e rimetteva la controversia ad altra sezione di quest'ultima per una nuova statuizione.
In particolare, il Supremo Collegio rilevava l'erroneità dell'impugnata decisione per avere motivato “per relationem” (facendo cioè proprie le argomentazioni del giudice di primo grado) il rigetto dei motivi di doglianza avanzati dalla parte appellante in ordine alla congruità del risarcimento del danno, siccome equitativamente determinato.
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 05.07.21, la “ Parte_1
” ha riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte chiedendo la “conferma
[...] integrale della sentenza di primo grado nonché le statuizioni inerenti l'appello incidentale, con rigetto dei residui motivi dell'impugnazione principale”.
Si è regolarmente costituita la chiedendo che, Controparte_1
previa declaratoria di inesistenza del credito risarcitorio ingiustamente attribuito alla società riassumente, “venisse disposta la restituzione delle somme che alla medesima erano state versate in esecuzione delle sentenze di primo e di secondo grado, ovvero, in subordine, di quanto percepito in eccedenza rispetto alle somme che risulteranno dovute all'esito del presente grado di giudizio”.
In data 30.05.2024, attraverso il deposito di note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, essere ribadita l'illegittimità della segnalazione effettuata dalla convenuta nei confronti della società attrice. CP_1
Si premette al riguardo che il quadro normativo di riferimento in subiecta materia è rappresentato: dalla Delibera adottata dal Comitato Interministeriale per il Credito e il
Risparmio (CICR) del 16 maggio 1962, che ha istituito il Servizio per la centralizzazione dei rischi bancari gestito dalla Banca d'Italia; dalla Delibera adottata dallo stesso CICR. il
29 marzo 1994, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. b) e art. 107, comma 2, D.Lgs. n.
385/1993; dalle Istruzioni della Banca d'Italia trasfuse nella Circolare n. 139 del 11.2.1991
e successivi aggiornamenti.
Nell'ambito di tale quadro normativo, presupposto che legittima ed al contempo obbliga la banca ad effettuare la segnalazione alla Centrale rischi della Banca d'Italia è la posizione di "sofferenza" del cliente, che si verifica allorquando si vanta un credito nei confronti di soggetti che versino in “stato di insolvenza”, anche non accertato giudizialmente, ovvero in situazioni sostanzialmente equiparabili.
Più precisamente, sullo "stato di insolvenza" rilevante ai fini della segnalazione appare utile richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale, se, per un verso, tale nozione differisce da quella rilevante ai sensi e per gli effetti della legge fallimentare, con la conseguenza che l'apposizione a sofferenza implica una valutazione rimessa all'istituto di credito sulla complessiva situazione finanziaria del debitore, per altro verso, va considerato che la segnalazione di sofferenza non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale apprezzabile come "deficitaria", ovvero come "grave difficoltà economica" (v. per tutte Cass. n. 26361/2014 e n.
15609/2014).
Ebbene, nel caso di specie, non risulta che detta valutazione sulla complessiva situazione finanziaria della sia stata debitamente compiuta dalla banca, Parte_1 avendo quest'ultima allegato, quale presupposto asseritamente legittimante la segnalazione, l'inadempimento di un credito davvero esiguo di € 2135,00 (successivamente rivelatosi del tutto inesistente) innestato, peraltro, in un quadro di rapporti nel quale l'odierna riassumente aveva fatto immediato rientro del capitale concesso e dei relativi interessi mediante il versamento, effettuato poco tempo prima della
“segnalazione”, del cospicuo importo di € 115.000,00.
La banca invece, prima di effettuare la segnalazione a sofferenza della società, avrebbe dovuto svolgere indagini facilmente disponibili per un istituto di credito (quali, ad esempio visure protesti, visure catastali, pluralità di inadempimenti, costituzione di garanzie reali in favore di terzi;
etc.) e, in tal modo, sarebbe pervenuta alla conclusione che non vi era affatto una situazione di grave e oggettiva sofferenza, né una situazione di difficoltà nella gestione e nel controllo dell'equilibrio economico e finanziario tale da far temere un futuro dissesto.
Tanto precisato, va a questo punto osservato che il “punctum dolens” della questione che ne occupa è comunque quello di stabilire se in dipendenza dell'illegittima segnalazione la società abbia effettivamente subito un danno e, ovviamente, in che Parte_1
termini.
E' noto anzitutto che in ipotesi di illegittima segnalazione del debitore alla centrale rischi possono essere risarciti sia il danno non patrimoniale alla persona, anche giuridica, con riguardo ai valori della reputazione e dell'onore (essendo anche i soggetti collettivi titolari dei diritti della personalità a tutela costituzionale ex art. 2 Cost.), sia il danno al patrimonio, che può essere oggetto della prova presuntiva, quale conseguenza, ad esempio per l'imprenditore, di un peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera contrattazione.
Orbene, per quanto concerne il risarcimento del danno non patrimoniale alla reputazione professionale ed all'immagine causato dall'illegittima segnalazione alla Centrale rischi, pur ribadendosi in giurisprudenza la necessità di fornire la prova del danno, si è affermata la possibilità di un ricorso alle presunzioni per la prova del danno, sicché esso, considerato danno-conseguenza, può essere provato mediante il ricorso al processo di cui gli artt.
2727-2729 c.c.
Sul punto la società segnalata ha allegato un danno all'immagine personale, alla sua reputazione ed onorabilità nonché un danno patrimoniale - economico come lucro cessante dovuto al mancato accesso, a causa della segnalazione, al finanziamento di € 200.000,00 richiesto al Banco di Sicilia s.p.a. per partecipare al “programma costruttivo” di 30 alloggi di edilizia agevolata e convenzionata nel comune di Mascalucia. Fermo restando che nessuna prova è stata fornita circa il nesso di causalità tra l'esclusione della società dal suddetto programma costruttivo e la segnalazione alla “centrale rischi”, non può comunque condividersi la doglianza avanzata dalla banca secondo cui il
Tribunale, “stante la mancanza di prova, non avrebbe dovuto riconoscere il diritto risarcitorio dell'attrice per un importo determinato in via equitativa”, anche perché, Contr soggiunge la la società di costruzioni non aveva dedotto “nessun elemento in ordine alla propria immagine commerciale (volume d'affari, stima goduta nel panorama economico-finanziario dell'ambiente in cui opera, etc.) al fine di giustificare una condanna a tal titolo di € 100.000,00, misura che dovevasi ritenere palesemente abnorme”.
Premesso che la ha documentalmente provato la compromissione Parte_1
dell'accesso al credito per avere richiesto al Banco di Sicilia un finanziamento che gli è stato negato proprio in ragione della segnalazione alla centrale rischi, va qui ricordato che, per costante giurisprudenza, il carattere indebito della segnalazione giustifica pacificamente la risarcibilità del danno non patrimoniale per via “della compromissione dei valori della reputazione e dell'onore, riferibili anche agli enti collettivi ritenuti anch'essi titolari di diritti della personalità” (Cass. n° 15609/2014), osservandosi altresì come la sua liquidazione, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., non può che avvenire con criteri equitativi allorquando l'istruzione probatoria non consente di pervenire alla quantificazione di esso, quando ovviamente ne sia certa l'esistenza (Cass. n° 12626/2010;
Cass. civ., sez. III, 5 marzo 2015, n. 4443).
La liquidazione del danno in via equitativa, infatti, solleva semplicemente l'interessato dall'onere di provare esattamente il quantum risarcibile, ma non incide affatto su quello di allegare e dimostrare gli specifici pregiudizi subiti, qui rappresentati dalla compromissione dell'accesso al credito.
Assodata perciò la sussistenza del danno da lesione dell'immagine sociale della società che si è vista ingiustamente indicata come insolvente, si osserva come tale lesione costituisca un danno reale che deve essere risarcito tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto.
Quanto ai criteri di stima del danno non patrimoniale, dall'analisi della giurisprudenza di merito emerge la sostanziale impossibilità di individuare una qualche coerenza nella stima di questa voce di danno, perché tra i parametri utilizzati per la sua quantificazione rilevano, a volte, l'entità della somma per cui la segnalazione è avvenuta, la durata della segnalazione illegittima, il volume d'affari della società interessata e il tipo di attività imprenditoriale concretamente svolta;
mentre, altrettanto spesso, si dà prevalente rilievo al tempo di protrazione della segnalazione illegittima, prescindendo radicalmente dalla correlazione danno/importo segnalato.
Nel caso di specie, alla luce anche di quanto emerso dal presente giudizio, dall'esito della svolta c.t.u. che ha individuato un credito € 6.400,00 circa in favore della parte attrice, dall'esiguità, per converso, dell'importo iscritto “a sofferenza” (€ 2.134,00), dai tempi di protrazione dell'iscrizione, dall'inclusione della nell'elenco delle Parte_2
imprese ammesse ai programmi di edilizia convenzionata pubblicato sulla G.U.R.S. del Part 19.03.2004 (doc. 10), dai livelli quantitativi di ricorso al credito e dal rifiuto del di erogare il prestito richiesto per via dell'illegittima segnalazione (doc. 11), dalla circostanza di non poco momento che, all'epoca dei fatti, la società attrice risultava
“affidata” presso la stessa per importi piuttosto cospicui, tanto da essere CP_4 richiesta di “rientrare” di € 154.938,00 per capitale ed interessi, deve ritenersi sicuramente configurabile e risarcibile un danno non patrimoniale che, in via equitativa, può essere quantificato nella misura complessiva di € 100.000,00.
Va dunque riconosciuto alla parte attrice, ed a carico dell'istituto di credito convenuto, il risarcimento per lesione dell'immagine sociale equitativamente determinato in €
100.00,00 al valore attuale della moneta, oltre interessi legali a decorrere dalla data di emissione della sentenza di primo grado al saldo.
Infine, con riferimento alle spese del giudizio, va preliminarmente ricordato il principio di cui all'art. 336 c.p.c., per il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata (cosiddetto effetto espansivo), comporta che la caducazione, in sede di legittimità, della pronuncia nel merito del giudice di appello, ancorché limitata ad un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con la conseguenza che il giudice di rinvio ha il potere di rinnovarne totalmente la regolamentazione alla stregua dell'esito finale della lite.
E al riguardo un recente pronuncia della Suprema Corte recita che: “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese , totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte”.
(Cassazione civile sez. I, 07/03/2024, n. 6151)
Sicché, in applicazione del principio di soccombenza, che deve ritenersi integrale, le spese processuali di tutti i gradi di giudizio sostenute dalla parte vittoriosa,
[...]
, devono essere poste a carico della Parte_1 Controparte_1
e vanno liquidate nei termini che seguono sulla base del decisum, atteso il
[...] valore della causa rientrante nello scaglione da € 52.001 a € 260.000 e la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate: a) quanto al primo grado: € 4.400,00 (di cui
€ 400,00 per esborsi, € 1500,00 per diritti ed € 2.500,00 per onorari, oltre compenso forfetario, iva e cpa come per legge); b) quanto al grado di appello: € 6.500,00 (di cui €
1.500,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1500,00 per la fase istruttoria, € 2500,00 per quella decisionale) oltre al 15% per rimborso forfetario e oltre iva e cpa come per legge;
c) quanto al giudizio di cassazione:€ 3.900,00 (di cui € 1800,00 per la fase di studio;
€ 1.200,00 per quella introduttiva ed € 900,00 per quella decisionale, oltre 15% per rimborso forfetario e oltre iva e cpa come per legge;
d) quanto al giudizio di rinvio (esclusa la fase di trattazione in quanto non svolta): € 5.000,0 (di cui € 1500,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per quella introduttiva ed € 2.500,00 per quella decisionale, oltre 15% per rimborso forfetario e oltre iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n° 82/2011 del
Tribunale di Enna, così provvede:
-condanna la in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, al pagamento della somma di € 6.476,07 in favore della Parte_1
, oltre interessi al tasso legale dal dovuto al saldo;
[...]
-condanna il predetto istituto a risarcire il danno provocato all'altra parte in dipendenza dell'illegittima segnalazione alla centrale rischi della Banca D'Italia, danno che viene liquidato nella misura indicata in parte motiva;
-condanna la alla rifusione delle spese processuali di Controparte_1
tutti i gradi del giudizio in favore della , che Parte_1
liquida nella misura indicata in parte motiva
Così deciso in Caltanissetta nella camera di consiglio della Sezione civile della Corte, addì
28.11.2024.
IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Rezzonico
L'ESTENSORE (Mag. Aus.) Avv. Alberto Lo Giudice