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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 07/03/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
RGEN N 1147/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
IL G.U.
Dr. Francesco Lauricella
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto: “Opposizione a precetto”
PROMOSSO DA
in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Avv. Benedetta Musco Carbonaro
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_2 C.F._1
Avv. Giuseppe Panepinto
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni delle parti:
Si fa rinvio agli atti conclusivi depositati dalle parti.
Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato a controparte il 21/7/2023, CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (d'ora in poi ), chiamava Controparte_1 CP_1
in causa la precettante, allo scopo di paralizzare la minacciata esecuzione Controparte_2
forzata e sentire annullare l'atto di precetto, notificato in data 14/7/2023, per il complessivo importo di € 25.460,27 in relazione al mancato pagamento della residua somma a credito dell'opposta in virtù
della sentenza n. 388/2023 emessa, nel giudizio n. 443/2018 R.G., dal Tribunale di Caltanissetta.
Con l'opposizione, l'opponente, previa richiesta di sospensione del titolo esecutivo e/o del precetto opposto ovvero del procedimento esecutivo ex art. 624 c.p.c., contestava la legittimità della minacciata esecuzione eccependo:
- l'integrale soddisfazione dell'azionato diritto di credito anche in considerazione della somma ottenuta dal Fondo Indennizzo Risparmiatori;
- l'erroneità del titolo esecutivo su cui si fondava l'esecuzione attesa l'impugnazione della sentenza di cui sopra.
Con comparsa di risposta del 15/9/2023 si costituiva l'opposta precettante, la quale, previa richiesta di rigetto dell'istanza di sospensiva del titolo esecutivo e del precetto opposto per carenza del fumus e del periculum in mora, rilevava:
- l'inammissibilità dell'opposizione poiché fondata esclusivamente sulla contestazione della sentenza del Tribunale e non su vizi propri dell'atto di precetto o successivi alla formazione del titolo esecutivo giudiziale;
- considerato che le difese svolte dalle parti richiedevano un'istruzione sommaria, la necessità di disporre il mutamento del rito ordinario in rito semplificato ex art. 183 bis c.p.c.;
- l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione. A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8/2/2024, il GU, invitate le parti a precisare le conclusioni, poneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini difensivi ex art. 189 cpc.,
termini che decorrevano a ritroso dall'udienza del 21/11/2024.
OSSERVA
CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE - SUSSISTENZA
L'art. 276, comma 2, c.p.c. impone al Giudice di esaminare preventivamente “le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa”.
“La cessazione della materia del contendere, che incide sul diritto sostanziale e rende superflua la decisione del giudice, dev'essere da questo rilevata anche d'ufficio, e pure in sede di legittimità,
ogniqualvolta il fatto determinativo di essa risulti - indipendentemente da una formale rinuncia al giudizio - acquisito in causa” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 5286 del 07/05/1993).
Devesi dichiarare, a giudizio di questo GU, l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riguardo alla controversia, oggetto della presente causa, intercorsa tra l'attrice, Parte_1
, e la convenuta, come richiesto dalla parte attrice nelle note di
[...] Controparte_2
trattazione scritta depositate in funzione dell'udienza del 21.11.2024.
Ciò in quanto la sentenza n. 388/2023 emessa nel giudizio n. 443/2018 R.G., dal Tribunale di
Caltanissetta in data 12.6.2023 é stata sospesa nella sua efficacia, con ordinanza delle Corte
d'Appello di Caltanissettaadottata nel marzo 2024 nel gravame innanzi a tale Corte in corso,
sospensione intervenuta successivamente alla notifica del precetto sulla stessa fondato costituente oggetto della presente controversia.
Sussiste, per l'effetto, odiernamente, un provvedimento ostativo alla esecuzione azionata che,
in quanto intervenuto successivamente alla notifica del precetto oggi impugnato, comporta la improcedibilità dell'atto stesso di esecuzione forzata incidendo in termini di intervenuta cessazione della materia del contendere sulla presente controversia.
Dovendosi, tuttavia, regolare le spese del processo sulla base del principio di c.d. soccombenza virtuale, questo giudice non può esimersi dal valutare la fondatezza della domanda (cfr. in tal senso
Cass. Civ., Sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. Civ., Sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962; Cass.
Civ., Sez. III, 10 aprile 1998, n. 3734). Si affronta, per l'effetto, il seguente specifico percorso argomentativo avente ad oggetto il merito della controversia.
TITOLO ESECUTIVO – ESISTENZA GIURIDICA – FONDATEZZA DELL'AZIONE
ESECUTIVA INSTAURATA- SUSSISTENZA
Considerata la natura del presente procedimento, è necessario vagliare la sussistenza o meno del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Come desumibile dagli atti di causa, il titolo esecutivo, in cui risulta incorporato l'azionato diritto di credito, è costituito dalla sentenza n. 388/2023 emessa, nel giudizio n. 443/2018 R.G., dal Tribunale
di Caltanissetta in data 12.6.2023.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è
stata (od è tuttora) in esame” (cfr. Ord. n. 3277 del 18/02/2015). Orbene, nel caso di specie, non si versa in ipotesi di inesistenza del titolo giudiziale azionato bensì di infondatezza nel merito dello stesso. Tale censura andava avanzata nella sede cognitiva e non poteva essere avanzata in sede di opposizione all'esecuzione.
Infatti, la Banca opponente ha evidenziato l'avvertita infondatezza, nel merito, della pronuncia giurisdizionale portata in esecuzione da controparte soffermandosi sulla circostanza che il GU
a quo, a suo dire erroneamente decidendo, non aveva tenuto conto dell'avvenuto pagamento della somma di Euro 24.375,00 da parte del Fondo Indennizzo Risparmiatori nel marzo del
2021, non decurtando tale somma dal condannatorio complessivo.
Deve, peraltro, evidenziarsi che tale mancata decurtazione da parte del giudice a quo non era frutto di una mera svista ma di una valutazione di merito ( per quanto discutibile in diritto ) di differenziazione tra quanto dovuto a titolo di rimborso e quanto dovuto a titolo risarcitorio :
doglianze nel merito che come tali vengono ora esaminate nel giudizio di gravame da parte della
Corte d'Appello già sospendente l'efficacia del titolo in quella sede impugnato, ma che non possono essere avanzate in sede di opposizione all'esecuzione.
Nella presente sede esecutiva essendo, il titolo, al momento della notifica del precetto, integro ed esecutivamente efficacie - probabilmente viziato nel merito, ma non inesistente - ben poteva,
come ha fatto, la convenuta, agire in executivis sulla scorta dello stesso.
La Banca non poteva fare altro che pagare e successivamente ripetere in un meccanismo assimilabile all'istituto del solve et repete sia pure di fonte decisionale.
L'esecuzione intrapresa, lo si ribadisce, in quanto fondata su titolo comunque giuridicamente esistente - per quanto alibi, in sede cognitiva, discutibile nel merito – era stata correttamente avviata dalla . CP_2 Ne deriva che la BANCA opponente, sulla scorta del giudizio di soccombenza virtuale, dovrà
rifondere alla opposta le spese di lite, come in parte dispositiva Controparte_2
liquidate.
SPESE DEL PROCEDIMENTO
Le spese del giudizio vanno poste a carico dell'attrice, seguendo la soccombenza virtuale, e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/2014 come in dispositivo, a carico di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in ragione del valore della
[...]
controversia, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta,
applicata la riduzione del 50 % in ragione della pronuncia in rito ed esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- Dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riguardo alla controversia oggetto della presente causa intercorsa tra l'opponente e l'opposta;
- Condanna l'attrice in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite che si Controparte_2
liquidano, già applicata la riduzione del 50 %, in € 1.698,50 per competenze, oltre il 15 % a titolo di rimborso forfettario spese generali su quanto liquidato per competenze ed oltre IVA e
CA.
Caltanissetta, così deciso in data 7/3/2025
Il G.U. Dr. Francesco Lauricella