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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIX, sentenza 20/01/2026, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 235/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 29, riunita in udienza il
11/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FORLEO LUIGI, Presidente e Relatore
GENOVIVA PIETRO, Giudice
RIPA VINCENZO, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2363/2023 depositato il 26/10/2023
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - V 74100 Taranto TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 565/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
2 e pubblicata il 06/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 565 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23/5/2023, depositata il 6/6/2023, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto rigettava il ricorso proposto da Nominativo_1 avverso l'avviso di accertamento n. 35190 notificato il 18/1/2022 dal Comune di Taranto, con il quale era richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 5221.04 dovuta a titolo di IMU per l'anno di imposta 2016 e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dall'ente impositore..
Osservava il primo giudice che non era fondata l'eccezione di carenza di motivazione dell'avviso opposto anche sotto il profilo della mancata allegazione delle delibere comunali richiamate. Aggiungeva che "il contribuente dispone di terreni agricoli, ma anche di terreni edificatori. Per questi ultimi non va considerato la possibilità di costruire su quello specifico suolo, ma la capacità edificatoria che produce quel suolo, e che nel piano di lottizzazione va distribuita con altri terreni contigui, secondo la maglia urbanistica adottata. Sarebbe stata una penalizzazione del proprietario non distribuire i vincoli su tutta l'area lottizzata. Tali vincoli non comportano una diversa capacità edificatoria diluita su altri suoli.
“Gli interessi sono calcolati come per legge, per cui si inverte l'onere della prova".
Con l'appello ritualmente proposto Nominativo_1 censura la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto insussistente l'eccepito difetto di motivazione con specifico riferimento alla affermata non necessità di allegare gli atti richiamati nell'avviso di accertamento opposto;
atti che non erano affatto agevolmente conoscibili da parte del contribuente che era costretto ad una attività di ricerca che aveva compresso illegittimamente il suo diritto di difesa. Errata era anche l'affermazione del primo giudice secondo cui l'IMU è "un'imposta autoliquidante, periodica strutturata in modo che sia lo stesso contribuente che possa liquidarla e versarla”; se così fosse, argomenta l'appellante, l'IMU 2016 sarebbe dovuta essere pari a quella liquidata con l'avviso di accertamento relativo all'IMU 2015 cioè pari a euro
661,73, mentre a distanza di appena un anno l'ente impositore aveva richiesto il pagamento immotivato dell'abnorme somma di euro 5221,00 per l'IMU 2016. Aggiunge che a seguito di ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 62276 del 28/12/2022 per IMU 2017 lo stesso ente impositore lo aveva annullato in via di autotutela.
Costituitosi anche in questo grado di giudizio, il Comune di Taranto ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del secondo motivo di gravame perché la relativa censura non era stata sollevata in primo grado.
Nel merito, contestava il fondamento del gravame e ne chiedeva il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Priva di fondamento è l'eccezione di inammissibilità del secondo motivo di gravame proposta dall'ente impositore .
Ed invero, con detto motivo il contribuente si è limitato a meglio argomentare la censura, sollevata con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, riguardante il difetto di motivazione dell'atto impositivo opposto, sostenendo che tanto più era carente la motivazione se si considerava che, per l'anno immediatamente precedente quello oggetto del presente giudizio, l'IMU era stata calcolata e pretesa in misura del tutto diversa, senza che vi fosse sul punto alcuna specifica giustificazione.
Passando all'esame del merito, va premesso che questa Sezione, con sentenza n. 2983 pronunciata il 30/9/2025 -depositata in data 7/10/2025 -, ha parzialmente accolto l'appello proposto da Nominativo_3 avverso la sentenza della Corte tributaria di primo grado di Taranto che aveva respinto un suo ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 35193/2021 con cui il Comune di Taranto aveva richiesto il pagamento della somma di euro 3.433,70, oltre sanzioni ed interessi, a titolo di omesso versamento dell'IMU dovuta per l'anno di imposta 2016.
Ha osservato quel collegio che l'atto impugnato era carente di motivazione, atteso che non vi era alcun idoneo supporto a sostegno della determinazione del valore del terreno, peraltro notevolmente superiore rispetto all'IMU relativa all'anno di imposta 2015 richiesta con avviso di accertamento n. 3392 del
14.12.2020. Ha aggiunto che “ A tal proposito, come correttamente dedotto dall'appellante non si evince come mai: a) la rendita attribuita nel 2015 alla particella 847 del foglio 181 era pari a euro 7,85 e il suo valore pari a euro 1.324,35, mentre nel 2016 viene attribuita la rendita di euro 8.443,60 e un valore di euro 8.443,60; b) la rendita attribuita nel 2015 alla particella n. 848 del foglio 181 era pari a euro 302,28 con un valore pari a euro 51.009,75 mentre nel 2016 tali valori addivengono all'importo di euro 262.373,76 sia come rendita sia come valore.
“Al riguardo, si osserva che i terreni dell'odierno appellante confinano con quelli degli altri fratelli Nominativo_4 in località Pantano, acquisiti per successione ereditaria, i quali ricadono tutti in un'area a pericolosità idraulica con probabilità di inondazione come attestato dal certificato di destinazione urbanistica del Comune di Taranto che non è, però, stato tenuto in debito conto dall'ente locale.
“Del resto, a sostegno dell'incongruenza della pretesa tributaria per l'annualità 2016, vi è da rilevare come lo stesso ente locale abbia proceduto alla rettifica dell'IMU anno 2017 con provvedimento n. 62161 del 28.12.2022 con cui ha ridotto la pretesa impositiva nei confronti di Nominativo_3 da € 1.758,00 a
€ 42,00 escludendo le particelle ritenute edificabili e abbia, successivamente, annullato l'avviso di accertamento IMU 2017 n. 62276 relativo a Nominativo_1 e l'avviso di accertamento IMU 2017 n. 62277 relativo a Nominativo_2.
“L'appello va, dunque, accolto per queste ragioni, e la pretesa fiscale va rideterminata per l'annualità
2016 nella misura eguale a quanto stabilito per l'IMU annualità 2015”. Le considerazioni esposte nella citata sentenza, condivise in ogni loro parte da questo collegio, valgono anche per la fattispecie oggetto del presente giudizio, nel quale, con l'avviso di accertamento opposto, relativo all'anno di imposta IMU 2016, viene richiesto al contribuente il pagamento della somma di euro
5.221,04 (comprensiva di sanzioni ed interessi), mentre con l'avviso di accertamento n. 9234 relativo all'IMU 2015 (emesso dal Comune di Taranto lo stesso giorno -14/12/2020 -in cui era emesso l'avviso nei confronti di Nominativo_2) al contribuente Nominativo_1 era richiesto il pagamento della sola somma di euro 661,73 (comprensiva anche in questo caso di sanzioni ed interessi).
Anche dall'avviso di accertamento opposto dall'odierno contribuente non emergono i dati ed i criteri sulla base dei quali l'ente impositore è pervenuto alla determinazione del valore venale dei medesimi terreni in misura tanto sproporzionata rispetto a quella dell'anno precedente. Non è in alcun modo spiegato, in particolare, sulla base di quali strumenti urbanistici quei medesimi terreni, qualificati come agricoli nell'anno 2015, fossero divenuti edificabili nell'anno 2016. Se poi volesse ipotizzarsi che quegli stessi immobili fossero già edificabili in forza di strumenti urbanistici vigenti all'epoca della delibera della giunta municipale n. 74/2012 non si comprenderebbe per quale ragione l'ente impositore abbia omesso di richiedere il pagamento della maggiore imposta anche per l'anno 2015. E ciò a conferma del fatto che sul punto era necessaria una specifica motivazione finalizzata a rendere edotto il contribuente delle ragioni in fatto e in diritto giustificatrici della rilevante maggiore imposta richiesta per l'anno successivo.
Non può poi non tenersi conto della decisiva circostanza che dagli atti prodotti dall'appellante emerge che i terreni oggetto di imposizione sono sottoposti a vincoli che annullano o comunque limitano grandemente una qualsiasi potenzialità edificatoria degli stessi.
Da ultimo deve sottolinearsi che è lo stesso ente impositore a riconoscere sostanzialmente la fondatezza delle ragioni del contribuente, nel momento in cui, con atto dell'8/6/2023 ha annullato in autotutela analogo avviso di accertamento (n. 62276) emesso in data 28/12/2022 per IMU 2017 e per gli stessi immobili. Alla luce delle considerazioni svolte la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata nel senso che l'IMU dovuta da Nominativo_1 per l'anno d'imposta 2016 dovrà essere rideterminata dal Comune di Taranto in misura eguale a quanto stabilito dallo stesso ente impositore per l'anno di imposta 2015 con l'avviso di accertamento n. 9234 del 14/12/2020.
Priva di fondamento, infine, è la domanda di esenzione totale proposta dal contribuente, posto che egli non ha fornito alcun elemento di prova circa la dedotta qualità di coltivatore diretto dei terreni agricoli di sua proprietà.
Per quanto riguarda le spese, ritiene il collegio che le stesse debbano essere interamente compensate tra le parti sia per la reciproca soccombenza, sia perché solo in questo grado di giudizio è stata fornita piena prova della fondatezza della domanda di riforma della sentenza appellata.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia – Sezione XXIX di Taranto – accoglie parzialmente l'appello, proposto da Nominativo_1, nei termini di cui motivazione.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 29, riunita in udienza il
11/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FORLEO LUIGI, Presidente e Relatore
GENOVIVA PIETRO, Giudice
RIPA VINCENZO, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2363/2023 depositato il 26/10/2023
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - V 74100 Taranto TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 565/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
2 e pubblicata il 06/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 565 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23/5/2023, depositata il 6/6/2023, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto rigettava il ricorso proposto da Nominativo_1 avverso l'avviso di accertamento n. 35190 notificato il 18/1/2022 dal Comune di Taranto, con il quale era richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 5221.04 dovuta a titolo di IMU per l'anno di imposta 2016 e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dall'ente impositore..
Osservava il primo giudice che non era fondata l'eccezione di carenza di motivazione dell'avviso opposto anche sotto il profilo della mancata allegazione delle delibere comunali richiamate. Aggiungeva che "il contribuente dispone di terreni agricoli, ma anche di terreni edificatori. Per questi ultimi non va considerato la possibilità di costruire su quello specifico suolo, ma la capacità edificatoria che produce quel suolo, e che nel piano di lottizzazione va distribuita con altri terreni contigui, secondo la maglia urbanistica adottata. Sarebbe stata una penalizzazione del proprietario non distribuire i vincoli su tutta l'area lottizzata. Tali vincoli non comportano una diversa capacità edificatoria diluita su altri suoli.
“Gli interessi sono calcolati come per legge, per cui si inverte l'onere della prova".
Con l'appello ritualmente proposto Nominativo_1 censura la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto insussistente l'eccepito difetto di motivazione con specifico riferimento alla affermata non necessità di allegare gli atti richiamati nell'avviso di accertamento opposto;
atti che non erano affatto agevolmente conoscibili da parte del contribuente che era costretto ad una attività di ricerca che aveva compresso illegittimamente il suo diritto di difesa. Errata era anche l'affermazione del primo giudice secondo cui l'IMU è "un'imposta autoliquidante, periodica strutturata in modo che sia lo stesso contribuente che possa liquidarla e versarla”; se così fosse, argomenta l'appellante, l'IMU 2016 sarebbe dovuta essere pari a quella liquidata con l'avviso di accertamento relativo all'IMU 2015 cioè pari a euro
661,73, mentre a distanza di appena un anno l'ente impositore aveva richiesto il pagamento immotivato dell'abnorme somma di euro 5221,00 per l'IMU 2016. Aggiunge che a seguito di ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 62276 del 28/12/2022 per IMU 2017 lo stesso ente impositore lo aveva annullato in via di autotutela.
Costituitosi anche in questo grado di giudizio, il Comune di Taranto ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del secondo motivo di gravame perché la relativa censura non era stata sollevata in primo grado.
Nel merito, contestava il fondamento del gravame e ne chiedeva il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Priva di fondamento è l'eccezione di inammissibilità del secondo motivo di gravame proposta dall'ente impositore .
Ed invero, con detto motivo il contribuente si è limitato a meglio argomentare la censura, sollevata con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, riguardante il difetto di motivazione dell'atto impositivo opposto, sostenendo che tanto più era carente la motivazione se si considerava che, per l'anno immediatamente precedente quello oggetto del presente giudizio, l'IMU era stata calcolata e pretesa in misura del tutto diversa, senza che vi fosse sul punto alcuna specifica giustificazione.
Passando all'esame del merito, va premesso che questa Sezione, con sentenza n. 2983 pronunciata il 30/9/2025 -depositata in data 7/10/2025 -, ha parzialmente accolto l'appello proposto da Nominativo_3 avverso la sentenza della Corte tributaria di primo grado di Taranto che aveva respinto un suo ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 35193/2021 con cui il Comune di Taranto aveva richiesto il pagamento della somma di euro 3.433,70, oltre sanzioni ed interessi, a titolo di omesso versamento dell'IMU dovuta per l'anno di imposta 2016.
Ha osservato quel collegio che l'atto impugnato era carente di motivazione, atteso che non vi era alcun idoneo supporto a sostegno della determinazione del valore del terreno, peraltro notevolmente superiore rispetto all'IMU relativa all'anno di imposta 2015 richiesta con avviso di accertamento n. 3392 del
14.12.2020. Ha aggiunto che “ A tal proposito, come correttamente dedotto dall'appellante non si evince come mai: a) la rendita attribuita nel 2015 alla particella 847 del foglio 181 era pari a euro 7,85 e il suo valore pari a euro 1.324,35, mentre nel 2016 viene attribuita la rendita di euro 8.443,60 e un valore di euro 8.443,60; b) la rendita attribuita nel 2015 alla particella n. 848 del foglio 181 era pari a euro 302,28 con un valore pari a euro 51.009,75 mentre nel 2016 tali valori addivengono all'importo di euro 262.373,76 sia come rendita sia come valore.
“Al riguardo, si osserva che i terreni dell'odierno appellante confinano con quelli degli altri fratelli Nominativo_4 in località Pantano, acquisiti per successione ereditaria, i quali ricadono tutti in un'area a pericolosità idraulica con probabilità di inondazione come attestato dal certificato di destinazione urbanistica del Comune di Taranto che non è, però, stato tenuto in debito conto dall'ente locale.
“Del resto, a sostegno dell'incongruenza della pretesa tributaria per l'annualità 2016, vi è da rilevare come lo stesso ente locale abbia proceduto alla rettifica dell'IMU anno 2017 con provvedimento n. 62161 del 28.12.2022 con cui ha ridotto la pretesa impositiva nei confronti di Nominativo_3 da € 1.758,00 a
€ 42,00 escludendo le particelle ritenute edificabili e abbia, successivamente, annullato l'avviso di accertamento IMU 2017 n. 62276 relativo a Nominativo_1 e l'avviso di accertamento IMU 2017 n. 62277 relativo a Nominativo_2.
“L'appello va, dunque, accolto per queste ragioni, e la pretesa fiscale va rideterminata per l'annualità
2016 nella misura eguale a quanto stabilito per l'IMU annualità 2015”. Le considerazioni esposte nella citata sentenza, condivise in ogni loro parte da questo collegio, valgono anche per la fattispecie oggetto del presente giudizio, nel quale, con l'avviso di accertamento opposto, relativo all'anno di imposta IMU 2016, viene richiesto al contribuente il pagamento della somma di euro
5.221,04 (comprensiva di sanzioni ed interessi), mentre con l'avviso di accertamento n. 9234 relativo all'IMU 2015 (emesso dal Comune di Taranto lo stesso giorno -14/12/2020 -in cui era emesso l'avviso nei confronti di Nominativo_2) al contribuente Nominativo_1 era richiesto il pagamento della sola somma di euro 661,73 (comprensiva anche in questo caso di sanzioni ed interessi).
Anche dall'avviso di accertamento opposto dall'odierno contribuente non emergono i dati ed i criteri sulla base dei quali l'ente impositore è pervenuto alla determinazione del valore venale dei medesimi terreni in misura tanto sproporzionata rispetto a quella dell'anno precedente. Non è in alcun modo spiegato, in particolare, sulla base di quali strumenti urbanistici quei medesimi terreni, qualificati come agricoli nell'anno 2015, fossero divenuti edificabili nell'anno 2016. Se poi volesse ipotizzarsi che quegli stessi immobili fossero già edificabili in forza di strumenti urbanistici vigenti all'epoca della delibera della giunta municipale n. 74/2012 non si comprenderebbe per quale ragione l'ente impositore abbia omesso di richiedere il pagamento della maggiore imposta anche per l'anno 2015. E ciò a conferma del fatto che sul punto era necessaria una specifica motivazione finalizzata a rendere edotto il contribuente delle ragioni in fatto e in diritto giustificatrici della rilevante maggiore imposta richiesta per l'anno successivo.
Non può poi non tenersi conto della decisiva circostanza che dagli atti prodotti dall'appellante emerge che i terreni oggetto di imposizione sono sottoposti a vincoli che annullano o comunque limitano grandemente una qualsiasi potenzialità edificatoria degli stessi.
Da ultimo deve sottolinearsi che è lo stesso ente impositore a riconoscere sostanzialmente la fondatezza delle ragioni del contribuente, nel momento in cui, con atto dell'8/6/2023 ha annullato in autotutela analogo avviso di accertamento (n. 62276) emesso in data 28/12/2022 per IMU 2017 e per gli stessi immobili. Alla luce delle considerazioni svolte la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata nel senso che l'IMU dovuta da Nominativo_1 per l'anno d'imposta 2016 dovrà essere rideterminata dal Comune di Taranto in misura eguale a quanto stabilito dallo stesso ente impositore per l'anno di imposta 2015 con l'avviso di accertamento n. 9234 del 14/12/2020.
Priva di fondamento, infine, è la domanda di esenzione totale proposta dal contribuente, posto che egli non ha fornito alcun elemento di prova circa la dedotta qualità di coltivatore diretto dei terreni agricoli di sua proprietà.
Per quanto riguarda le spese, ritiene il collegio che le stesse debbano essere interamente compensate tra le parti sia per la reciproca soccombenza, sia perché solo in questo grado di giudizio è stata fornita piena prova della fondatezza della domanda di riforma della sentenza appellata.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia – Sezione XXIX di Taranto – accoglie parzialmente l'appello, proposto da Nominativo_1, nei termini di cui motivazione.