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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 29/09/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 354/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 354/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. PIERELLI ROBERTO e dall'avv. Parte_1
MORENA LUCA elett. dom.to in Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro
, , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 rappresentati e difesi dall'avv. QUAGLIATO VIRGILIO elett.te dom.to in LARGO MAMIANI, 13
(C/O AVV. PAOLO PAZZI) 61100 PESARO
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVAZIONE
impugna la sentenza n. 97/2024 emessa dal Tribunale di Pesaro – Sez. Lav. del Parte_1
08/05/2024, non notificata, con la quale è stata accolta solo in parte la sua domanda di pagamento di differenze retributive per il rapporto di lavoro instaurato dalla stessa nel periodo 08.05.2018 –
07.02.2020 come badante non convivente dei sigg. e . Parte_2 Controparte_1
pagina 1 di 7 In particolare, la medesima, premesso di essere stata assunta, dapprima in nero e poi con regolare contratto, per svolgere mansioni di badante di persone non autosufficienti, rivendicava il pagamento di euro 24.263,36, di cui € 3.446,75 a titolo di T.F.R ed € 20.816,61 a titolo di differenze retributive per le seguenti ragioni: a) lavoro ordinario entro la 40° ora sett.le e/o di presenza notturna;
b) lavoro supplementare
(entro la 44° ora sett.le); c) lavoro straordinario infrasettimanale e/o domenicale e/o notturno;
d) lavoro festivo;
e) indennità per mancata fruizione dei riposi infrasettimanali;
f) indennità per festività non godute;
h) indennità di preavviso;
i) 13 ma mensilità; J) ferie non godute.
In particolare, deduceva di avere sempre osservato un orario di lavoro 8:00-18:00 / 18:00- 8:00 (a settimane alterne con altra badante), dal lunedì alla domenica, senza giorni di riposo, festività incluse, senza fruire del riposo settimanale, nonché delle ferie.
Il Tribunale di Pesaro accoglieva parzialmente la domanda per la somma minore sopra esposta, ritenendo trattarsi di rapporto lavorativo domestico, con assistenza di persone non autosufficienti
(livello Cs) e con convivenza ed applicando la disciplina del lavoro ripartito, prevista dall'art. 8, del
CCNL, sulla cui applicabilità non avrebbe inciso l'art. 55, comma 1, lett. d, del d.lgs. 81/2015, che ha disposto l'abrogazione della disciplina legale del job sharing, senza incidere su quella collettiva.
Avverso tale sentenza interpone appello la lavoratrice ritenendo l'erroneità della stessa per erronea applicazione del regime del c.d. lavoro ripartito, trattandosi di fattispecie abrogata per legge, con conseguente caducazione della corrispondente disciplina del CCNL e non sussistendo neppure i relativi requisiti formali, sostanziali e probatori. Ritiene, inoltre, l'appellante che il primo giudice avrebbe errato nel ricondurre il rapporto di lavoro de quo al regime della convivenza, insistendo, dunque, per la liquidazione delle spettanze dovute sulla base di criteri misti, in particolare facendo ricorso alle retribuzioni previste dal CCNL per il contratto di lavoro domestico non convivente per l'orario diurno e per le prestazioni di c.d. presenza notturna per l'orario notturno, ritenendo condivisibile il conteggio sub B) della CTU per un totale dovuto pari ad euro 29.094,86 lordi. In via subordinata, anche laddove applicabile la disciplina del lavoro ripartito, l'appellante deduce che il primo giudice avrebbe erroneamente calcolato come dovuta la somma di euro 9.958,45 anziché quella di euro 11.893,24 (calcolo A) di cui alla CTU su cui insiste. Chiede, inoltre, l'appellante di calcolare quanto dovuto a titolo di mancata fruizione dei riposi settimanali, non considerata né dal CTU né dal
Tribunale.
Gli appellati, quali eredi del datore di lavoro , si sono costituiti in giudizio ed hanno Parte_2 resistito all'appello, del quale hanno chiesto il rigetto, assumendone la manifesta infondatezza in fatto ed in diritto, in riferimento a ciascuno dei motivi di gravame. Hanno, a loro volto, proposto appello incidentale sulla quantificazione della retribuzione da riconoscersi alla appellante, nel senso di ridurla pagina 2 di 7 ad euro 898,66 con condanna alla restituzione di quanto percepito in virtù della sentenza di primo grado.
La Corte ha fissato udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c.
e sulle conclusioni come da rispettivi atti, la Corte si è riservata di decidere.
1.- Il primo motivo di appello attiene al riconoscimento, in sentenza, della disciplina del lavoro ripartito di cui all'art. 8 CCNL Lavoro domestico. La doglianza appare fondata laddove, in effetti, si è ritenuto che tale fattispecie continui ad operare anche dopo l'avvenuta abrogazione della disciplina legale del job sharing da parte dell'art. 55, comma 1, lett. d, del d.lgs. 81/2015, affermazione che contrasta con la gerarchia delle fonti. D'altronde, il richiamo alla sentenza della Cassazione n.
5045/1999 appare incongruo atteso che in tale pronuncia non si avvalla la legittimità di tale tipologia contrattuale al di là della sua previsione per legge, facendosi in essa un mero riferimento al “diverso” contratto di job sharing di cui alla legge sopravvenuta (si trattava in quel caso di un contratto di lavoro che prevedeva soltanto la possibilità di nominare un sostituto).
Occorre, poi, osservare come, in effetti, non siano stati osservati i requisiti di forma e sostanza di questa particolare fattispecie contrattuale, non menzionando il contratto stipulato dalla appellante alcuna obbligazione ripartita in capo alla seconda badante che neppure figura tra i contraenti.
La questione, tuttavia, appare, in concreto, inammissibile non avendo l'appellante specificato quale sia il vulnus a lei arrecato dall'applicazione di tale disciplina, apparendo, al contrario, che il conteggio che ha seguito la disciplina di cui al citato art. 8 abbia condotto ad un vantaggio economico alla stessa (si veda, ad esempio, il calcolo quale lavoro straordinario delle ore lavorate dalle 18 alle 21 pur essendo queste svolte da una persona diversa rispetto al turno 8/18: v. art. 12 CCNL secondo cui
“Qualora venissero richieste al lavoratore prestazioni diverse dalla presenza, queste non saranno considerate lavoro straordinario, bensì retribuite aggiuntivamente sulla base delle retribuzioni previste per i lavoratori non conviventi, come da tabella C allegata al presente contratto, con le eventuali maggiorazioni contrattuali e limitatamente al tempo effettivamente impiegato”).
2.- Ben diverso rilievo assume, invece, la questione sollevata con il secondo motivo di appello che attiene, invece, all'applicazione del regime retributivo previsto per il lavoratore convivente scelto in sentenza, al contrario di quello per non convivente rivendicato dalla lavoratrice.
È chiaro, infatti, che il lavoro in regime di convivenza prevede delle retribuzioni minori, a parità di impegno lavorativo, essendo parte della retribuzione riconosciuta in natura a titolo di corrispettivo per vitto e alloggio.
pagina 3 di 7 Ebbene, ritiene questa Corte che correttamente il primo giudice abbia applicato il regime della convivenza, essendo questo quanto concordato liberamente dalle parti in aderenza alla situazione di fatto realizzatasi.
È, infatti, risultato provato e pacifico che la badante avesse a sua disposizione una camera dove riposare e tenere i propri effetti all'interno dell'abitazione dei due coniugi. La stessa, inoltre, all'atto della stipula del contratto di lavoro, seppure ad un anno di distanza dal concreto inizio del rapporto contrattuale, ha espressamente accettato il regime della convivenza.
Ebbene, la manifestazione di tale volontà da entrambe le parti, seppure intervenuta nel corso del rapporto, considerato che le modalità di svolgimento dello stesso non sono mai cambiate nel corso dei
21 mesi di vigenza, fa ritenere come effettivamente voluto e rispondente alle proprie esigenze tale regime normativo.
In questo quadro, il fatto che la nell'arco di tempo coperto dalla presenza dell'altra Pt_1 badante, fosse libera di allontanarsi, pernottando e consumando alcuni pasti fuori dalla stessa, appare il frutto di una sua libera scelta, tollerata dai datori ma non da loro imposta. Non pare, in sostanza, a questo Collegio che la volontà espressa in sede di conclusione del contratto sia stata radicalmente contraddetta dalle modalità di esecuzione in quanto ciò che rileva è il fatto che alla badante fosse effettivamente offerto il vitto e l'alloggio, a prescindere dalla entità concreta del loro godimento.
Inoltre, pur se il primo periodo del rapporto si è svolto senza regolare contratto, la volontà pacificamente manifestata da entrambe le parti nel periodo successivo appare utile per disvelare la comune intenzione delle stesse, stante l'assenza di modifica nelle modalità esecutive.
Va, di conseguenza, confermata la sentenza impugnata laddove ha considerato le tariffe retributive previste dal CCNL per il lavoro domestico convivente.
3.- Ritiene, tuttavia, l'appellante che, quand'anche confermata tale qualificazione, il primo giudice avrebbe errato nel detrarre dal totale del conteggio sub A della CTU la somma pari ad euro
3.869,58 calcolata dal perito a titolo di indennità di presenza notturna.
Tale detrazione appare, invece, del tutto corretta (e francamente poco comprensibile l'errore posto in essere dal perito), atteso che la retribuzione mensile prevista nel caso di contratto di lavoro di badante convivente a 54 ore è incompatibile con la retribuzione prevista per la presenza notturna, essendo la badante presente nell'abitazione, quale convivente, anche durante le notti le quali, dunque, non vanno separatamente compensate.
4.- Lamenta, inoltre, l'appellante che il calcolo effettuato dal CTU e posto a base della condanna in sentenza non contenga anche la valorizzazione del mancato risposo, ossia a titolo di mancata fruizione delle pause giornaliere e dei riposi settimanali. pagina 4 di 7 In proposito, occorre, tuttavia, osservare come la circostanza della mancata concessione delle 2 ore di riposo giornaliero spettanti alle badanti conviventi, a mente del CCNL, non fosse mai stata allegata nel ricorso introduttivo, né fosse stata oggetto di richiesta di prova testimoniale sicché si deve ritenere che correttamente non sia stata calcolata alcuna compensazione economica. D'altronde,
l'orario 8/18 o 18/8 non può ritenersi sinonimo di pieno orario lavorativo quanto di presenza nell'abitazione dei coniugi, sicché all'interno di tale arco orario era previsto, evidentemente, anche il godimento delle pause lavorative.
Quanto al mancato godimento del riposo settimanale, previsto dal CCNL in misura di 36 ore (24 ore la domenica e 12 ore in altro giorno della settimana), si osserva che il riposo infrasettimanale, stante la pacifica alternanza effettuata tra le due badanti, è stato, di fatto, osservato.
Il riposo nel giorno della domenica, invece, veniva goduto dalle due badanti in modo alternato, in misura di 2 domeniche al mese (chi smontava alle 18 di sabato, infatti, tornava al lavoro alle 18 della domenica).
Ad ogni modo, la perizia ha provveduto a calcolare la retribuzione dovuta alla badante che rimaneva a lavorare la domenica con la maggiorazione del 60% come previsto dal CCNL, mentre non risulta prevista dalla contrattazione collettiva alcuna indennità sostitutiva del riposo.
In proposito, si ricorda che, per orientamento costante della Suprema Corte (v. da ultimo Cass.
Sez. L - , Ordinanza n. 18390 del 05/07/2024; conf. ordinanza n. 18884 del 15/07/2019) “La mancata fruizione del riposo giornaliero e settimanale, in assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale, è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto, perché l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento del datore ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione del predetto interesse espone direttamente il datore medesimo al risarcimento del danno. La giurisprudenza di legittimità ha altresì affermato il diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE; e che la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché "l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno..."(Cass., SS.UU. n. 142 del 2013; n. 24180 del 2013; n. 16665 del 2015; n.
24563 del 2016). In termini si sono pronunciate anche Cass. n. 24212/20; Cass. n. 25135 del 2019;
Cass. n.14710 del 2015; cfr. altresì Cass. nn. 25067, 25068, 25069 del 2015; e Cass. 28177/2021”.
pagina 5 di 7 Ebbene, nel ricorso introduttivo, la lavoratrice si limitava a richiedere non meglio specificate
“retribuzioni differenziali non corrisposte”, comprensive, tra le varie voci, di “riposi settimanali non goduti” e ancora prima al punto “e) indennità per mancata fruizione dei riposi infrasettimanali”.
Non risulta, dunque, essere mai stato richiesto con chiarezza nel ricorso introduttivo il risarcimento del danno non patrimoniale da usura psico-fisica per il mancato godimento di 2 domeniche di riposo al mese, ma soltanto una non specificata indennità sostituiva (con ignote modalità di calcolo) sicché anche sul punto l'appello non può essere accolto.
5.- Venendo, ora, all'appello incidentale, lamentano gli appellati che anche la somma riconosciuta in sentenza sarebbe errata, in quanto, ad un diverso conteggio, alla stessa spetterebbero un massimo di euro 898.66 ovvero di euro 957,59.
In realtà, il conteggio proposto dall'appellante incidentale non appare corretto, laddove viene effettuato su base settimanale anziché mensile come previsto per i badanti conviventi, confrontando il totale del percepito e del pagato ed effettuando una indebita doppia divisione per le due badanti (sia nel totale del dovuto e poi anche nella differenza risultante).
La fallacia di tale conteggio è dimostrabile da quanto segue.
Nel caso in esame, considerato che la ricorrente è stata retribuita, nel periodo regolarizzato, con il minimo contrattuale pari ad euro 983,00 e nel periodo in nero con somme pari a circa 1.150 euro a titolo, naturalmente, di retribuzione ordinaria, resterebbero da calcolare a suo favore le ore di lavoro straordinario svolto per 2 domeniche al mese, oltre all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, indennità di preavviso, 13° e TFR anche per il periodo in nero.
Dallo stesso conteggio alternativo proposto nell'atto di appello incidentale, lo straordinario per il lavoro prestato di domenica dovrebbe ammontare ad euro 161,4792 per ogni domenica, sicché anche solo considerando tale dato, calcolando 2 domeniche al mese per 21 mesi si arriva alla somma totale dovuta di euro 6.782,00.
È chiaro, dunque, che dovendo a tale somma aggiungersi le ulteriori voci sopra richiamate, mai si potrebbe arrivare agli 800-900 euro ritenuti corretti dagli appellati, con la conseguenza che la somma di euro 9.958,45 riconosciuta in sentenza appare del tutto attendibile, pur se fondata su di una CTU che presenta molti errori di fondo (ma che sarebbe antieconomico ripetere alla luce del presumibile scarto infinitesimale di un nuovo conteggio).
6.- Va, infine, affrontato l'ultimo motivo di appello principale che attiene alla quantificazione delle spese di lite che il primo giudice ha determinato al minimo (anzi con uno scarto di un euro rispetto al minimo tariffario), senza motivazione.
pagina 6 di 7 Pur sembrando la quantificazione frutto di una disposta compensazione a metà delle spese in ragione del parziale accoglimento della domanda (euro 2694,00 corrisponde, infatti, alla metà della tariffa media), si osserva come tale compensazione è rimasta nella penna del giudice sicché della stessa non si potrà tenere conto, avendo la sentenza espressamente considerato il solo criterio della totale soccombenza. In questo senso, la liquidazione al minimo non trova giustificazione, alla luce di una certa complessità della questione affrontata, coinvolgente istituti normativi poco usuali come il lavoro ripartito ed una fattispecie obiettivamente singolare anche in fatto.
Pertanto, la sentenza andrà riformata con la quantificazione delle spese di lite in misura corrispondente al valore medio della tariffa pari ad euro 5.388,00 da porre a favore dei procuratori antistatari.
Le spese del presente grado vanno, invece, integralmente compensate tra le parti, in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando così decide:
1) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata che, per il resto conferma, condanna e Controparte_2 CP_3 CP_1
nei limiti ciascuno della rispettiva quota ereditaria, a rifondere a le
[...] Parte_1 spese del primo grado che quantifica in euro 5.388,00, oltre spese generali nella misura del
15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P., da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
2) compensa tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 18 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 354/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. PIERELLI ROBERTO e dall'avv. Parte_1
MORENA LUCA elett. dom.to in Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro
, , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 rappresentati e difesi dall'avv. QUAGLIATO VIRGILIO elett.te dom.to in LARGO MAMIANI, 13
(C/O AVV. PAOLO PAZZI) 61100 PESARO
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVAZIONE
impugna la sentenza n. 97/2024 emessa dal Tribunale di Pesaro – Sez. Lav. del Parte_1
08/05/2024, non notificata, con la quale è stata accolta solo in parte la sua domanda di pagamento di differenze retributive per il rapporto di lavoro instaurato dalla stessa nel periodo 08.05.2018 –
07.02.2020 come badante non convivente dei sigg. e . Parte_2 Controparte_1
pagina 1 di 7 In particolare, la medesima, premesso di essere stata assunta, dapprima in nero e poi con regolare contratto, per svolgere mansioni di badante di persone non autosufficienti, rivendicava il pagamento di euro 24.263,36, di cui € 3.446,75 a titolo di T.F.R ed € 20.816,61 a titolo di differenze retributive per le seguenti ragioni: a) lavoro ordinario entro la 40° ora sett.le e/o di presenza notturna;
b) lavoro supplementare
(entro la 44° ora sett.le); c) lavoro straordinario infrasettimanale e/o domenicale e/o notturno;
d) lavoro festivo;
e) indennità per mancata fruizione dei riposi infrasettimanali;
f) indennità per festività non godute;
h) indennità di preavviso;
i) 13 ma mensilità; J) ferie non godute.
In particolare, deduceva di avere sempre osservato un orario di lavoro 8:00-18:00 / 18:00- 8:00 (a settimane alterne con altra badante), dal lunedì alla domenica, senza giorni di riposo, festività incluse, senza fruire del riposo settimanale, nonché delle ferie.
Il Tribunale di Pesaro accoglieva parzialmente la domanda per la somma minore sopra esposta, ritenendo trattarsi di rapporto lavorativo domestico, con assistenza di persone non autosufficienti
(livello Cs) e con convivenza ed applicando la disciplina del lavoro ripartito, prevista dall'art. 8, del
CCNL, sulla cui applicabilità non avrebbe inciso l'art. 55, comma 1, lett. d, del d.lgs. 81/2015, che ha disposto l'abrogazione della disciplina legale del job sharing, senza incidere su quella collettiva.
Avverso tale sentenza interpone appello la lavoratrice ritenendo l'erroneità della stessa per erronea applicazione del regime del c.d. lavoro ripartito, trattandosi di fattispecie abrogata per legge, con conseguente caducazione della corrispondente disciplina del CCNL e non sussistendo neppure i relativi requisiti formali, sostanziali e probatori. Ritiene, inoltre, l'appellante che il primo giudice avrebbe errato nel ricondurre il rapporto di lavoro de quo al regime della convivenza, insistendo, dunque, per la liquidazione delle spettanze dovute sulla base di criteri misti, in particolare facendo ricorso alle retribuzioni previste dal CCNL per il contratto di lavoro domestico non convivente per l'orario diurno e per le prestazioni di c.d. presenza notturna per l'orario notturno, ritenendo condivisibile il conteggio sub B) della CTU per un totale dovuto pari ad euro 29.094,86 lordi. In via subordinata, anche laddove applicabile la disciplina del lavoro ripartito, l'appellante deduce che il primo giudice avrebbe erroneamente calcolato come dovuta la somma di euro 9.958,45 anziché quella di euro 11.893,24 (calcolo A) di cui alla CTU su cui insiste. Chiede, inoltre, l'appellante di calcolare quanto dovuto a titolo di mancata fruizione dei riposi settimanali, non considerata né dal CTU né dal
Tribunale.
Gli appellati, quali eredi del datore di lavoro , si sono costituiti in giudizio ed hanno Parte_2 resistito all'appello, del quale hanno chiesto il rigetto, assumendone la manifesta infondatezza in fatto ed in diritto, in riferimento a ciascuno dei motivi di gravame. Hanno, a loro volto, proposto appello incidentale sulla quantificazione della retribuzione da riconoscersi alla appellante, nel senso di ridurla pagina 2 di 7 ad euro 898,66 con condanna alla restituzione di quanto percepito in virtù della sentenza di primo grado.
La Corte ha fissato udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c.
e sulle conclusioni come da rispettivi atti, la Corte si è riservata di decidere.
1.- Il primo motivo di appello attiene al riconoscimento, in sentenza, della disciplina del lavoro ripartito di cui all'art. 8 CCNL Lavoro domestico. La doglianza appare fondata laddove, in effetti, si è ritenuto che tale fattispecie continui ad operare anche dopo l'avvenuta abrogazione della disciplina legale del job sharing da parte dell'art. 55, comma 1, lett. d, del d.lgs. 81/2015, affermazione che contrasta con la gerarchia delle fonti. D'altronde, il richiamo alla sentenza della Cassazione n.
5045/1999 appare incongruo atteso che in tale pronuncia non si avvalla la legittimità di tale tipologia contrattuale al di là della sua previsione per legge, facendosi in essa un mero riferimento al “diverso” contratto di job sharing di cui alla legge sopravvenuta (si trattava in quel caso di un contratto di lavoro che prevedeva soltanto la possibilità di nominare un sostituto).
Occorre, poi, osservare come, in effetti, non siano stati osservati i requisiti di forma e sostanza di questa particolare fattispecie contrattuale, non menzionando il contratto stipulato dalla appellante alcuna obbligazione ripartita in capo alla seconda badante che neppure figura tra i contraenti.
La questione, tuttavia, appare, in concreto, inammissibile non avendo l'appellante specificato quale sia il vulnus a lei arrecato dall'applicazione di tale disciplina, apparendo, al contrario, che il conteggio che ha seguito la disciplina di cui al citato art. 8 abbia condotto ad un vantaggio economico alla stessa (si veda, ad esempio, il calcolo quale lavoro straordinario delle ore lavorate dalle 18 alle 21 pur essendo queste svolte da una persona diversa rispetto al turno 8/18: v. art. 12 CCNL secondo cui
“Qualora venissero richieste al lavoratore prestazioni diverse dalla presenza, queste non saranno considerate lavoro straordinario, bensì retribuite aggiuntivamente sulla base delle retribuzioni previste per i lavoratori non conviventi, come da tabella C allegata al presente contratto, con le eventuali maggiorazioni contrattuali e limitatamente al tempo effettivamente impiegato”).
2.- Ben diverso rilievo assume, invece, la questione sollevata con il secondo motivo di appello che attiene, invece, all'applicazione del regime retributivo previsto per il lavoratore convivente scelto in sentenza, al contrario di quello per non convivente rivendicato dalla lavoratrice.
È chiaro, infatti, che il lavoro in regime di convivenza prevede delle retribuzioni minori, a parità di impegno lavorativo, essendo parte della retribuzione riconosciuta in natura a titolo di corrispettivo per vitto e alloggio.
pagina 3 di 7 Ebbene, ritiene questa Corte che correttamente il primo giudice abbia applicato il regime della convivenza, essendo questo quanto concordato liberamente dalle parti in aderenza alla situazione di fatto realizzatasi.
È, infatti, risultato provato e pacifico che la badante avesse a sua disposizione una camera dove riposare e tenere i propri effetti all'interno dell'abitazione dei due coniugi. La stessa, inoltre, all'atto della stipula del contratto di lavoro, seppure ad un anno di distanza dal concreto inizio del rapporto contrattuale, ha espressamente accettato il regime della convivenza.
Ebbene, la manifestazione di tale volontà da entrambe le parti, seppure intervenuta nel corso del rapporto, considerato che le modalità di svolgimento dello stesso non sono mai cambiate nel corso dei
21 mesi di vigenza, fa ritenere come effettivamente voluto e rispondente alle proprie esigenze tale regime normativo.
In questo quadro, il fatto che la nell'arco di tempo coperto dalla presenza dell'altra Pt_1 badante, fosse libera di allontanarsi, pernottando e consumando alcuni pasti fuori dalla stessa, appare il frutto di una sua libera scelta, tollerata dai datori ma non da loro imposta. Non pare, in sostanza, a questo Collegio che la volontà espressa in sede di conclusione del contratto sia stata radicalmente contraddetta dalle modalità di esecuzione in quanto ciò che rileva è il fatto che alla badante fosse effettivamente offerto il vitto e l'alloggio, a prescindere dalla entità concreta del loro godimento.
Inoltre, pur se il primo periodo del rapporto si è svolto senza regolare contratto, la volontà pacificamente manifestata da entrambe le parti nel periodo successivo appare utile per disvelare la comune intenzione delle stesse, stante l'assenza di modifica nelle modalità esecutive.
Va, di conseguenza, confermata la sentenza impugnata laddove ha considerato le tariffe retributive previste dal CCNL per il lavoro domestico convivente.
3.- Ritiene, tuttavia, l'appellante che, quand'anche confermata tale qualificazione, il primo giudice avrebbe errato nel detrarre dal totale del conteggio sub A della CTU la somma pari ad euro
3.869,58 calcolata dal perito a titolo di indennità di presenza notturna.
Tale detrazione appare, invece, del tutto corretta (e francamente poco comprensibile l'errore posto in essere dal perito), atteso che la retribuzione mensile prevista nel caso di contratto di lavoro di badante convivente a 54 ore è incompatibile con la retribuzione prevista per la presenza notturna, essendo la badante presente nell'abitazione, quale convivente, anche durante le notti le quali, dunque, non vanno separatamente compensate.
4.- Lamenta, inoltre, l'appellante che il calcolo effettuato dal CTU e posto a base della condanna in sentenza non contenga anche la valorizzazione del mancato risposo, ossia a titolo di mancata fruizione delle pause giornaliere e dei riposi settimanali. pagina 4 di 7 In proposito, occorre, tuttavia, osservare come la circostanza della mancata concessione delle 2 ore di riposo giornaliero spettanti alle badanti conviventi, a mente del CCNL, non fosse mai stata allegata nel ricorso introduttivo, né fosse stata oggetto di richiesta di prova testimoniale sicché si deve ritenere che correttamente non sia stata calcolata alcuna compensazione economica. D'altronde,
l'orario 8/18 o 18/8 non può ritenersi sinonimo di pieno orario lavorativo quanto di presenza nell'abitazione dei coniugi, sicché all'interno di tale arco orario era previsto, evidentemente, anche il godimento delle pause lavorative.
Quanto al mancato godimento del riposo settimanale, previsto dal CCNL in misura di 36 ore (24 ore la domenica e 12 ore in altro giorno della settimana), si osserva che il riposo infrasettimanale, stante la pacifica alternanza effettuata tra le due badanti, è stato, di fatto, osservato.
Il riposo nel giorno della domenica, invece, veniva goduto dalle due badanti in modo alternato, in misura di 2 domeniche al mese (chi smontava alle 18 di sabato, infatti, tornava al lavoro alle 18 della domenica).
Ad ogni modo, la perizia ha provveduto a calcolare la retribuzione dovuta alla badante che rimaneva a lavorare la domenica con la maggiorazione del 60% come previsto dal CCNL, mentre non risulta prevista dalla contrattazione collettiva alcuna indennità sostitutiva del riposo.
In proposito, si ricorda che, per orientamento costante della Suprema Corte (v. da ultimo Cass.
Sez. L - , Ordinanza n. 18390 del 05/07/2024; conf. ordinanza n. 18884 del 15/07/2019) “La mancata fruizione del riposo giornaliero e settimanale, in assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale, è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto, perché l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento del datore ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione del predetto interesse espone direttamente il datore medesimo al risarcimento del danno. La giurisprudenza di legittimità ha altresì affermato il diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE; e che la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché "l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno..."(Cass., SS.UU. n. 142 del 2013; n. 24180 del 2013; n. 16665 del 2015; n.
24563 del 2016). In termini si sono pronunciate anche Cass. n. 24212/20; Cass. n. 25135 del 2019;
Cass. n.14710 del 2015; cfr. altresì Cass. nn. 25067, 25068, 25069 del 2015; e Cass. 28177/2021”.
pagina 5 di 7 Ebbene, nel ricorso introduttivo, la lavoratrice si limitava a richiedere non meglio specificate
“retribuzioni differenziali non corrisposte”, comprensive, tra le varie voci, di “riposi settimanali non goduti” e ancora prima al punto “e) indennità per mancata fruizione dei riposi infrasettimanali”.
Non risulta, dunque, essere mai stato richiesto con chiarezza nel ricorso introduttivo il risarcimento del danno non patrimoniale da usura psico-fisica per il mancato godimento di 2 domeniche di riposo al mese, ma soltanto una non specificata indennità sostituiva (con ignote modalità di calcolo) sicché anche sul punto l'appello non può essere accolto.
5.- Venendo, ora, all'appello incidentale, lamentano gli appellati che anche la somma riconosciuta in sentenza sarebbe errata, in quanto, ad un diverso conteggio, alla stessa spetterebbero un massimo di euro 898.66 ovvero di euro 957,59.
In realtà, il conteggio proposto dall'appellante incidentale non appare corretto, laddove viene effettuato su base settimanale anziché mensile come previsto per i badanti conviventi, confrontando il totale del percepito e del pagato ed effettuando una indebita doppia divisione per le due badanti (sia nel totale del dovuto e poi anche nella differenza risultante).
La fallacia di tale conteggio è dimostrabile da quanto segue.
Nel caso in esame, considerato che la ricorrente è stata retribuita, nel periodo regolarizzato, con il minimo contrattuale pari ad euro 983,00 e nel periodo in nero con somme pari a circa 1.150 euro a titolo, naturalmente, di retribuzione ordinaria, resterebbero da calcolare a suo favore le ore di lavoro straordinario svolto per 2 domeniche al mese, oltre all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, indennità di preavviso, 13° e TFR anche per il periodo in nero.
Dallo stesso conteggio alternativo proposto nell'atto di appello incidentale, lo straordinario per il lavoro prestato di domenica dovrebbe ammontare ad euro 161,4792 per ogni domenica, sicché anche solo considerando tale dato, calcolando 2 domeniche al mese per 21 mesi si arriva alla somma totale dovuta di euro 6.782,00.
È chiaro, dunque, che dovendo a tale somma aggiungersi le ulteriori voci sopra richiamate, mai si potrebbe arrivare agli 800-900 euro ritenuti corretti dagli appellati, con la conseguenza che la somma di euro 9.958,45 riconosciuta in sentenza appare del tutto attendibile, pur se fondata su di una CTU che presenta molti errori di fondo (ma che sarebbe antieconomico ripetere alla luce del presumibile scarto infinitesimale di un nuovo conteggio).
6.- Va, infine, affrontato l'ultimo motivo di appello principale che attiene alla quantificazione delle spese di lite che il primo giudice ha determinato al minimo (anzi con uno scarto di un euro rispetto al minimo tariffario), senza motivazione.
pagina 6 di 7 Pur sembrando la quantificazione frutto di una disposta compensazione a metà delle spese in ragione del parziale accoglimento della domanda (euro 2694,00 corrisponde, infatti, alla metà della tariffa media), si osserva come tale compensazione è rimasta nella penna del giudice sicché della stessa non si potrà tenere conto, avendo la sentenza espressamente considerato il solo criterio della totale soccombenza. In questo senso, la liquidazione al minimo non trova giustificazione, alla luce di una certa complessità della questione affrontata, coinvolgente istituti normativi poco usuali come il lavoro ripartito ed una fattispecie obiettivamente singolare anche in fatto.
Pertanto, la sentenza andrà riformata con la quantificazione delle spese di lite in misura corrispondente al valore medio della tariffa pari ad euro 5.388,00 da porre a favore dei procuratori antistatari.
Le spese del presente grado vanno, invece, integralmente compensate tra le parti, in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando così decide:
1) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata che, per il resto conferma, condanna e Controparte_2 CP_3 CP_1
nei limiti ciascuno della rispettiva quota ereditaria, a rifondere a le
[...] Parte_1 spese del primo grado che quantifica in euro 5.388,00, oltre spese generali nella misura del
15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P., da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
2) compensa tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 18 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
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