Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 13/02/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 482/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Francesco Pignataro;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1
degli avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03/02/2024, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso avviso di addebito N. 334 2023 00042810 83 000 emesso dall' CP_1 [...]
e notificato il 29 dicembre 2023, relativo a CONTRIBUTI IVS a Controparte_1
percentuale su reddito eccedenti il minimale dal 01.2017 al 12.2017, sanzioni e morosità dal
01.2017 al 12.2017 per un totale di € 3.235,33. CP_ Si è costituito per contrastare la pretesa di parte ricorrente.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
2. Occorre preliminarmente rilevare che parte ricorrente non ha contestato specificamente CP_ l'esercizio dell'attività artigiana nel periodo indicato in relazione alla quale pretende i contributi.
3. Con riferimento al termine di prescrizione dei crediti contributivi successivamente alla notificazione della cartella, l'orientamento giurisprudenziale consolidato è nel senso che la scadenza del termine per impugnare la cartella ha il solo effetto di rendere irretrattabile il credito e non determina l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve, nella specie quinquennale, in quello ordinario. Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo è soggetta, non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di
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b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
Nel caso in esame il saldo dei contributi eccedenti il minimale per l'anno 2017 doveva essere pagato entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche
(cfr. Circolare n. 27/2018), sicché il termine di prescrizione è iniziato a decorrere dal 2 luglio
2018.
Si osserva che al termine prescrizionale ordinario di 5 anni, in scadenza il 2 luglio 2023, vanno aggiunti i giorni di sospensione introdotti con il decreto-legge 18/2020 così come convertito nella legge 27/2020 e con il decreto-legge 183/20, così come convertito nella legge 21/2021.
L'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, disponeva al comma 2: “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. L'art. 11 co. 9 del d.l. n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
21/2021, ha, poi, introdotto una ulteriore sospensione del corso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 CP_ dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 181 giorni. Pertanto, per effetto di dette disposizioni al termine originario vanno aggiunti 310 giorni, e, quindi, il termine prescrizionale va individuato alla data del 7 maggio 2024. Ne consegue che, al momento della notifica dell'avviso di addebito (avvenuta il 29 dicembre 2023), il termine di prescrizione – tenuto conto della sospensione prevista dalla normativa emergenziale – non era interamente decorso.
L'eccezione di prescrizione non può, pertanto, trovare accoglimento.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
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P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell' CP_1
resistente, che liquida in € 1.312,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi.
Castrovillari, 13/02/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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