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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 9669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9669 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 20887/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta in grado di appello al n. 20887/2023 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. e P. IVA rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Parte_1 P.IVA_1
Ema_ Mascolino, pec: Email_1 Email_2 Pt_1 Pt_1
-Appellante-
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Biagio Romano, pec:
Email_4
-Appellato–
NONCHE'
(C.F. ), Controparte_2 C.F._1
- Appellata contumace -
Oggetto: appello avverso sentenza n. 22538/2023 del Giudice di Pace di Napoli, depositata in data
3.5.2023
Conclusioni: come da verbali di udienza.
pagina 1 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 8.3.2022 , convenendo innanzi all'Ufficio del Controparte_2
Giudice di Pace di Napoli l' ed il proponeva Controparte_3 Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 071/2020/0081385385/000 dell'importo di euro 326,70 notificatale in data 22.2.2022, lamentando l'omessa notificazione dell'atto presupposto (segnatamente del verbale di contravvenzione al codice della strada risalente all'anno 2016), nonché la prescrizione dei crediti nel periodo successivo, intercorrente tra la presunta data di notificazione del verbale e quella di notificazione della cartella opposta ed, infine, la nullità della cartella per l'omessa indicazione tanto dell'autorità dinanzi alla quale poter esperire l'opposizione che del termine entro il quale proporla.
L'attrice chiedeva, quindi, l'accertamento dell'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte dell'agente per la riscossione per decadenza o prescrizione e, comunque, la nullità della cartella opposta perché viziata per difetto di motivazione, con vittoria di spese e competenze da attribuirsi al difensore antistatario.
Si costituiva l' la quale eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_3 dell'opposizione spiegata per tardività, versandosi nell'ipotesi di opposizione recuperatoria ex art. 7 del
D. Lgs. n. 150/2011 e non avendo l'attrice proposto la domanda entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella;
sotto altro profilo, deduceva l'inammissibilità della domanda per tardività anche in riferimento ai presunti vizi di motivazione della cartella poiché integranti un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. da proporsi entro il termine decadenziale di venti giorni dalla notificazione della cartella e, peraltro, dinanzi al competente Tribunale;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda poiché infondata, atteso che risultava regolarmente notificato, in data 23.4.2016, il verbale presupposto alla cartella oggetto di causa e che la notificazione della cartella aveva validamente interrotto il termine quinquennale di prescrizione del credito (tenuto conto della sospensione dei termini dall'8.3.2020 al 31.08.2021 sancita dalla normativa emergenziale dettata per la pandemia da
COVID19); deduceva, infine, la legittimità della cartella opposta anche in punto di motivazione, attesa la natura privatistica e non amministrativa dell'atto.
La convenuta chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione spiegata e la condanna alle spese di CP_3 lite della parte attrice o, in caso di accoglimento dell'azione per l'omessa notificazione del verbale presupposto, la condanna alle spese del solo ente creditore Parte_1
Si costituiva, altresì, il il quale deduceva, in via preliminare, l'inammissibilità Parte_1 dell'opposizione spiegata per tardività poiché da qualificarsi come opposizione recuperatoria ex art. 7 del D. Lgs. n. 150/2011 e non avendo l'attrice proposto la domanda entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella;
sempre in via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione pagina 2 di 8 passiva, atteso che eventuali inadempienze potevano essere ascritte esclusivamente all'agente per la riscossione, avendo dimostrato di aver regolarmente notificato il verbale prodromico alla cartella opposta;
nel merito invocava l'infondatezza della domanda, risultando regolarmente notificato, appunto e in data 13.4.2016, il verbale di contestazione al codice della strada n. T0060725/16/V/0 del 30.1.2016
(del quale depositava copia conforme e relata di notificazione), nonché per la mancata prescrizione del credito nel periodo compreso tra la data di notificazione del verbale e quello della cartella (tenuto conto della sospensione dei termini dovuta alla pandemia da COVID19).
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 22539 depositata in data 3.5.2023 - previa qualificazione della domanda come opposizione recuperatoria a verbale ex art. 7 del D. Lgs. n. 150/2011 - accoglieva l'opposizione ritenendo non provata dal la rituale notificazione del verbale Parte_1 prodromico alla cartella;
condannava, poi, esclusivamente l'ente creditore alle spese di giudizio in favore dell'opponente.
Con atto di citazione notificato in data 11.10.2023, il proponeva, quindi, appello Parte_1 avverso la sentenza di primo grado, lamentando l'erroneità della decisione e chiedendone la riforma.
In particolare, impugnava la sentenza resa dal giudice di prime cure_
- per aver ritenuto ammissibile l'opposizione spiegata, nonostante la tardività della domanda poiché proposta oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 7 del D. Lgs. n. 150/2011 ed a mezzo citazione anziché ricorso;
- in secondo luogo, impugnava il capo di sentenza con cui il giudice di primo grado aveva accolto l'opposizione, sull'errato presupposto della mancata prova circa la regolare notificazione del verbale prodromico alla cartella e rivendicando di aver, invece, tempestivamente depositato copia conforme del verbale e della relata di notifica a confutazione delle pretese attoree;
- impugnava, altresì, la sentenza di primo grado per aver il giudice ritenuto assorbita l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva del medesimo ente creditore, nonostante l'avvenuta prova circa la regolare notificazione del verbale;
- impugnava, infine, il capo di sentenza con cui il giudice di primo grado aveva ritenuto assorbita l'eccezione relativa alla mancata prescrizione del credito nel periodo successivo alla notificazione del verbale e, quindi, alla data di notificazione della cartella, atteso che dal
13.4.2016 al 22.2.2022 non era decorso il quinquennio previsto per legge a causa della sospensione dei termini sancita dalla normativa emergenziale dettata per la pandemia da
COVID19.
Concludeva, quindi, per la riforma della sentenza impugnata nel senso dell'inammissibilità per tardività pagina 3 di 8 della domanda o, comunque, del rigetto dell'azione perché infondata;
in via subordinata, qualora ritenuto prescritto il credito in data successiva alla notificazione del verbale, concludeva per la riforma della sentenza impugnata nel senso del difetto di legittimazione passiva del medesimo e Pt_1 condanna alle spese del solo agente per la riscossione.
Si costituiva nel presente gravame l' , la quale aderiva al primo Controparte_3 motivo di appello, in punto di erroneità della sentenza di primo grado per non aver il giudice rilevato l'inammissibilità della domanda per tardività, poiché proposta oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 7 del d. lgs. n. 150/2011 (dovendosi considerare la data di iscrizione a ruolo della citazione e non la data di notifica, secondo il rito che si sarebbe dovuto correttamente seguire); aderiva, inoltre, al secondo motivo di appello e quindi alla erroneità della sentenza impugnata per non aver il giudice correttamente valutato la documentazione probatoria depositata dal e relativa alla Parte_1 regolare notificazione del verbale di contestazione delle infrazioni al codice della strada, con conseguente errato accoglimento dell'azione; non aderiva, invece, al terzo motivo di appello relativo alla mancata pronuncia del giudice di prime cure circa la sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva del evidenziando come nel caso di specie le doglianze Parte_1 attenessero a presunte negligenze a monte della cartella di pagamento, con palese legittimazione passiva dell'ente creditore;
aderiva, infine, al quarto motivo di appello relativo alla erroneità della sentenza di primo grado, per non aver rilevato la mancata prescrizione del credito nel periodo intercorso tra la data di notificazione del verbale e quello di notificazione della cartella, attesa la sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale dettata per la pandemia da COVID19.
Concludeva, quindi, per la riforma della sentenza, in accoglimento dei motivi di appello n. 1, 2 e 4; il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Non si costituiva, invece, in questo giudizio di secondo grado , e ne veniva dichiarata Controparte_2 la contumacia all'udienza del 10.10.2024.
All'udienza del 18.09.2025 la causa veniva riservata in decisione senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
*****
1. Tanto premesso, l'appello è fondato e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Va premesso che, in punto di qualificazione della domanda, l'originario opponente avesse, in realtà, esperito tre diverse opposizioni:
- opposizione recuperatoria a verbale ex art. 7 del D. Lgs. n. 150/2011, laddove contestava l'omessa notificazione dell'atto presupposto alla cartella impugnata, costituito dal verbale di contestazione per contravvenzione al codice della strada, con conseguente estinzione della pagina 4 di 8 pretesa sanzionatoria;
- opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., laddove invocava l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per estinzione del credito dovuta a prescrizione, maturatasi nel periodo compreso tra la presunta data di notificazione del verbale e quella di ricezione della cartella;
- opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., laddove invocava la nullità della cartella per difetto di motivazione.
2. Passando, dunque, alla prima domanda formulata da nell'atto di opposizione, Controparte_2 risulta condivisibile la qualificazione dell'azione già offerta dal giudice a quo e nei termini di opposizione recuperatoria a verbale ex art. 7 del D. Lgs. n. 150/2011, atteso che l'opponente affermava espressamente di aver impugnato la cartella per l'omessa notificazione dell'atto presupposto, costituito dal verbale di contravvenzione al codice della strada.
In questo senso, infatti, appare del tutto pertinente il richiamo al principio di diritto affermato dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 22080 del 22 settembre 2017, laddove i giudici di legittimità hanno definitivamente chiarito come la doglianza concernente l'omessa notificazione del verbale di contestazione della contravvenzione formulata in seno ad un'opposizione a cartella di pagamento configuri sempre un'opposizione ex art. 7 del D. Lgs. n. 150 del 2011 e non già un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Ciò posto, non può accogliersi il primo motivo di appello, secondo il quale il giudice di primo grado avrebbe errato nel non considerare l'opposizione tardiva perché proposta oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella;
risulta, infatti, che l'opposizione sia stata notificata in data 8.3.2022 a fronte di cartella notificata in data 22.2.2022 e, quindi, entro il termine di legge, la cui scadenza coincideva con il 24.3.2022.
Né rileva nel caso di specie, come pure invocato dalla parte appellata Controparte_3
, la diversa data di iscrizione a ruolo della citazione - onde poter considerare il rito corretto
[...] che era da introdursi con ricorso - non solo perché comunque avvenuta nei termini (22.3.2022), bensì perché: “Nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo "pro futuro", ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti pagina 5 di 8 retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestiva l'opposizione cd. recuperatoria avverso una cartella di pagamento per sanzioni amministrative conseguenti a contravvenzioni stradali, proposta con citazione - anziché con ricorso, come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 - tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla data di notifica della cartella medesima).” (cfr. Cass. Sez. Unite, sentenza n. 758 del
12.1.2022).
Nondimeno, l'opposizione doveva essere dichiarata, comunque, inammissibile sotto altro profilo, ovvero per aver l'opponente spiegato l'azione nonostante l'avvenuta regolare notificazione del verbale da parte del Parte_1
Risulta, infatti, fondato il secondo motivo di appello, secondo cui il giudice di primo grado errava nella disamina della documentazione depositata dal a confutazione delle pretese attoree. Parte_1
In particolare, a pagina 2 della sentenza impugnata, il giudice di primo grado afferma che: “Il
[...] non ha fornito la prova della rituale notificazione degli atti presupposti. Per tale sola Parte_1 ragione, costituente per quanto detto sopra motivo di opposizione, la cartella esattoriale opposta va annullata”.
Ebbene, tale considerazione non corrisponde al vero, atteso che dalle risultanze istruttorie emergeva chiaramente che, non solo il aveva regolarmente notificato il verbale secondo Parte_1
l'iter previsto in caso di temporanea assenza del destinatario presso l'indirizzo di residenza, bensì che tale notificazione era avvenuta anche entro il termine decadenziale di novanta giorni previsto dall'art. 201, primo comma, del D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (cd. Codice della Strada).
Il verbale n. T0060725/16/V/0 del 30.1.2016 veniva, infatti, notificato alla destinataria
[...]
al suo indirizzo di residenza ed a mezzo posta, in data 6.4.2016, nonché nelle forme e nei CP_2 termini di cui all'art. 8 della l. n. 890 del 1982, per temporanea assenza della destinataria e di persone idonee alla ricezione dell'atto.
Ebbene, in tal caso, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente pagina 6 di 8 attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.” (cfr. Cass. Sez. Unite, sentenza n.
10012 del 15.4.2021).
Ebbene, la copia dell'avviso di ricevimento della C.A.D. spedita in data 13.4.2016 era stata depositata dal risultando la notifica perfezionata per compiuta giacenza in data 26.4.2016 Pt_1 Parte_1
(per mancato ritiro dell'atto entro dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale di riferimento).
Il verbale n. T0060725/16/V/0 risultava, quindi, ritualmente notificato, peraltro tempestivamente poiché entro i novanta giorni dalla data di sua elevazione del 30.1.2016, atteso che tale termine sarebbe scaduto al 29.4.2016 (venerdì).
Cionondimeno, deve essere rigettato il terzo motivo di appello che pretenderebbe la pronuncia di difetto di legittimazione passiva dell'ente creditore a fronte della dimostrata ritualità della notificazione del verbale, sull'evidenza che la doglianza sollevata attenesse precipuamente ad attività di competenza esclusiva del Parte_1
3. Ciò posto, ed accertata la regolarità della notifica del verbale di accertamento della sanzione, deve accogliersi il quarto ed ultimo motivo di appello teso al rigetto della seconda opposizione formulata dall'opponente in primo grado di giudizio e che, come detto, integrava una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Nella citazione di primo grado, infatti, l'opponente invocava anche la prescrizione del credito maturata nel periodo compreso tra la data di notificazione del verbale e quella di notificazione della cartella.
Ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689 del 24.11.1981, infatti, la prescrizione applicabile è quella quinquennale che decorre dalla data di notificazione del verbale – come detto risalente al 26.4.2016 – cui deve però aggiungersi la sospensione dei termini dall'8.3.2020 al 31.8.2021 sancita dalla normativa dettata per l'emergenza pandemica da COVID19 (corrispondente a complessivi 542 giorni); di modo che il termine ultimo di prescrizione debba ricondursi al 21.12.2022.
Dunque, alla luce delle considerazioni svolte, nessun termine di prescrizione risultava spirato alla data di notificazione della cartella di pagamento opposta (22.2.2022).
Con la conseguenza che l'appello va accolto e la sentenza deve essere integralmente riformata come in dispositivo.
4. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza in capo a parte appellata
[...]
e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (scaglione fino ad euro 1.100,00) CP_2 ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, in applicazione dei valori medi, esclusa la voce per la fase istruttoria non svolta. pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 22538/2023 del Controparte_2
Giudice di Pace di Napoli, depositata in data 3.5.2023, nell'ambito del procedimento di primo grado
R.G. 15562/2022, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta in primo grado da avverso la cartella di pagamento n. Controparte_2
071/2020/0081385385/000;
2. condanna la parte appellata al pagamento, in favore dell'appellante Controparte_2 [...]
delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano come segue: Parte_1 per il giudizio di primo grado: euro 204,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre iva e cpa come per legge;
per il giudizio di secondo grado: euro 64,50 per spese contributo unificato, euro 27,00 per marca da bollo, euro 462,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre iva e cpa come per legge.
3. condanna la parte appellata al pagamento, in favore dell'appellata costituita Controparte_2
, delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano Controparte_3 come segue: per il giudizio di primo grado: euro 204,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
per il giudizio di secondo grado: euro 462,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
Così deciso in Napoli, il 24.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta in grado di appello al n. 20887/2023 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. e P. IVA rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Parte_1 P.IVA_1
Ema_ Mascolino, pec: Email_1 Email_2 Pt_1 Pt_1
-Appellante-
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Biagio Romano, pec:
Email_4
-Appellato–
NONCHE'
(C.F. ), Controparte_2 C.F._1
- Appellata contumace -
Oggetto: appello avverso sentenza n. 22538/2023 del Giudice di Pace di Napoli, depositata in data
3.5.2023
Conclusioni: come da verbali di udienza.
pagina 1 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 8.3.2022 , convenendo innanzi all'Ufficio del Controparte_2
Giudice di Pace di Napoli l' ed il proponeva Controparte_3 Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 071/2020/0081385385/000 dell'importo di euro 326,70 notificatale in data 22.2.2022, lamentando l'omessa notificazione dell'atto presupposto (segnatamente del verbale di contravvenzione al codice della strada risalente all'anno 2016), nonché la prescrizione dei crediti nel periodo successivo, intercorrente tra la presunta data di notificazione del verbale e quella di notificazione della cartella opposta ed, infine, la nullità della cartella per l'omessa indicazione tanto dell'autorità dinanzi alla quale poter esperire l'opposizione che del termine entro il quale proporla.
L'attrice chiedeva, quindi, l'accertamento dell'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte dell'agente per la riscossione per decadenza o prescrizione e, comunque, la nullità della cartella opposta perché viziata per difetto di motivazione, con vittoria di spese e competenze da attribuirsi al difensore antistatario.
Si costituiva l' la quale eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_3 dell'opposizione spiegata per tardività, versandosi nell'ipotesi di opposizione recuperatoria ex art. 7 del
D. Lgs. n. 150/2011 e non avendo l'attrice proposto la domanda entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella;
sotto altro profilo, deduceva l'inammissibilità della domanda per tardività anche in riferimento ai presunti vizi di motivazione della cartella poiché integranti un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. da proporsi entro il termine decadenziale di venti giorni dalla notificazione della cartella e, peraltro, dinanzi al competente Tribunale;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda poiché infondata, atteso che risultava regolarmente notificato, in data 23.4.2016, il verbale presupposto alla cartella oggetto di causa e che la notificazione della cartella aveva validamente interrotto il termine quinquennale di prescrizione del credito (tenuto conto della sospensione dei termini dall'8.3.2020 al 31.08.2021 sancita dalla normativa emergenziale dettata per la pandemia da
COVID19); deduceva, infine, la legittimità della cartella opposta anche in punto di motivazione, attesa la natura privatistica e non amministrativa dell'atto.
La convenuta chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione spiegata e la condanna alle spese di CP_3 lite della parte attrice o, in caso di accoglimento dell'azione per l'omessa notificazione del verbale presupposto, la condanna alle spese del solo ente creditore Parte_1
Si costituiva, altresì, il il quale deduceva, in via preliminare, l'inammissibilità Parte_1 dell'opposizione spiegata per tardività poiché da qualificarsi come opposizione recuperatoria ex art. 7 del D. Lgs. n. 150/2011 e non avendo l'attrice proposto la domanda entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella;
sempre in via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione pagina 2 di 8 passiva, atteso che eventuali inadempienze potevano essere ascritte esclusivamente all'agente per la riscossione, avendo dimostrato di aver regolarmente notificato il verbale prodromico alla cartella opposta;
nel merito invocava l'infondatezza della domanda, risultando regolarmente notificato, appunto e in data 13.4.2016, il verbale di contestazione al codice della strada n. T0060725/16/V/0 del 30.1.2016
(del quale depositava copia conforme e relata di notificazione), nonché per la mancata prescrizione del credito nel periodo compreso tra la data di notificazione del verbale e quello della cartella (tenuto conto della sospensione dei termini dovuta alla pandemia da COVID19).
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 22539 depositata in data 3.5.2023 - previa qualificazione della domanda come opposizione recuperatoria a verbale ex art. 7 del D. Lgs. n. 150/2011 - accoglieva l'opposizione ritenendo non provata dal la rituale notificazione del verbale Parte_1 prodromico alla cartella;
condannava, poi, esclusivamente l'ente creditore alle spese di giudizio in favore dell'opponente.
Con atto di citazione notificato in data 11.10.2023, il proponeva, quindi, appello Parte_1 avverso la sentenza di primo grado, lamentando l'erroneità della decisione e chiedendone la riforma.
In particolare, impugnava la sentenza resa dal giudice di prime cure_
- per aver ritenuto ammissibile l'opposizione spiegata, nonostante la tardività della domanda poiché proposta oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 7 del D. Lgs. n. 150/2011 ed a mezzo citazione anziché ricorso;
- in secondo luogo, impugnava il capo di sentenza con cui il giudice di primo grado aveva accolto l'opposizione, sull'errato presupposto della mancata prova circa la regolare notificazione del verbale prodromico alla cartella e rivendicando di aver, invece, tempestivamente depositato copia conforme del verbale e della relata di notifica a confutazione delle pretese attoree;
- impugnava, altresì, la sentenza di primo grado per aver il giudice ritenuto assorbita l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva del medesimo ente creditore, nonostante l'avvenuta prova circa la regolare notificazione del verbale;
- impugnava, infine, il capo di sentenza con cui il giudice di primo grado aveva ritenuto assorbita l'eccezione relativa alla mancata prescrizione del credito nel periodo successivo alla notificazione del verbale e, quindi, alla data di notificazione della cartella, atteso che dal
13.4.2016 al 22.2.2022 non era decorso il quinquennio previsto per legge a causa della sospensione dei termini sancita dalla normativa emergenziale dettata per la pandemia da
COVID19.
Concludeva, quindi, per la riforma della sentenza impugnata nel senso dell'inammissibilità per tardività pagina 3 di 8 della domanda o, comunque, del rigetto dell'azione perché infondata;
in via subordinata, qualora ritenuto prescritto il credito in data successiva alla notificazione del verbale, concludeva per la riforma della sentenza impugnata nel senso del difetto di legittimazione passiva del medesimo e Pt_1 condanna alle spese del solo agente per la riscossione.
Si costituiva nel presente gravame l' , la quale aderiva al primo Controparte_3 motivo di appello, in punto di erroneità della sentenza di primo grado per non aver il giudice rilevato l'inammissibilità della domanda per tardività, poiché proposta oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 7 del d. lgs. n. 150/2011 (dovendosi considerare la data di iscrizione a ruolo della citazione e non la data di notifica, secondo il rito che si sarebbe dovuto correttamente seguire); aderiva, inoltre, al secondo motivo di appello e quindi alla erroneità della sentenza impugnata per non aver il giudice correttamente valutato la documentazione probatoria depositata dal e relativa alla Parte_1 regolare notificazione del verbale di contestazione delle infrazioni al codice della strada, con conseguente errato accoglimento dell'azione; non aderiva, invece, al terzo motivo di appello relativo alla mancata pronuncia del giudice di prime cure circa la sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva del evidenziando come nel caso di specie le doglianze Parte_1 attenessero a presunte negligenze a monte della cartella di pagamento, con palese legittimazione passiva dell'ente creditore;
aderiva, infine, al quarto motivo di appello relativo alla erroneità della sentenza di primo grado, per non aver rilevato la mancata prescrizione del credito nel periodo intercorso tra la data di notificazione del verbale e quello di notificazione della cartella, attesa la sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale dettata per la pandemia da COVID19.
Concludeva, quindi, per la riforma della sentenza, in accoglimento dei motivi di appello n. 1, 2 e 4; il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Non si costituiva, invece, in questo giudizio di secondo grado , e ne veniva dichiarata Controparte_2 la contumacia all'udienza del 10.10.2024.
All'udienza del 18.09.2025 la causa veniva riservata in decisione senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
*****
1. Tanto premesso, l'appello è fondato e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Va premesso che, in punto di qualificazione della domanda, l'originario opponente avesse, in realtà, esperito tre diverse opposizioni:
- opposizione recuperatoria a verbale ex art. 7 del D. Lgs. n. 150/2011, laddove contestava l'omessa notificazione dell'atto presupposto alla cartella impugnata, costituito dal verbale di contestazione per contravvenzione al codice della strada, con conseguente estinzione della pagina 4 di 8 pretesa sanzionatoria;
- opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., laddove invocava l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per estinzione del credito dovuta a prescrizione, maturatasi nel periodo compreso tra la presunta data di notificazione del verbale e quella di ricezione della cartella;
- opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., laddove invocava la nullità della cartella per difetto di motivazione.
2. Passando, dunque, alla prima domanda formulata da nell'atto di opposizione, Controparte_2 risulta condivisibile la qualificazione dell'azione già offerta dal giudice a quo e nei termini di opposizione recuperatoria a verbale ex art. 7 del D. Lgs. n. 150/2011, atteso che l'opponente affermava espressamente di aver impugnato la cartella per l'omessa notificazione dell'atto presupposto, costituito dal verbale di contravvenzione al codice della strada.
In questo senso, infatti, appare del tutto pertinente il richiamo al principio di diritto affermato dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 22080 del 22 settembre 2017, laddove i giudici di legittimità hanno definitivamente chiarito come la doglianza concernente l'omessa notificazione del verbale di contestazione della contravvenzione formulata in seno ad un'opposizione a cartella di pagamento configuri sempre un'opposizione ex art. 7 del D. Lgs. n. 150 del 2011 e non già un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Ciò posto, non può accogliersi il primo motivo di appello, secondo il quale il giudice di primo grado avrebbe errato nel non considerare l'opposizione tardiva perché proposta oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella;
risulta, infatti, che l'opposizione sia stata notificata in data 8.3.2022 a fronte di cartella notificata in data 22.2.2022 e, quindi, entro il termine di legge, la cui scadenza coincideva con il 24.3.2022.
Né rileva nel caso di specie, come pure invocato dalla parte appellata Controparte_3
, la diversa data di iscrizione a ruolo della citazione - onde poter considerare il rito corretto
[...] che era da introdursi con ricorso - non solo perché comunque avvenuta nei termini (22.3.2022), bensì perché: “Nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo "pro futuro", ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti pagina 5 di 8 retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestiva l'opposizione cd. recuperatoria avverso una cartella di pagamento per sanzioni amministrative conseguenti a contravvenzioni stradali, proposta con citazione - anziché con ricorso, come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 - tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla data di notifica della cartella medesima).” (cfr. Cass. Sez. Unite, sentenza n. 758 del
12.1.2022).
Nondimeno, l'opposizione doveva essere dichiarata, comunque, inammissibile sotto altro profilo, ovvero per aver l'opponente spiegato l'azione nonostante l'avvenuta regolare notificazione del verbale da parte del Parte_1
Risulta, infatti, fondato il secondo motivo di appello, secondo cui il giudice di primo grado errava nella disamina della documentazione depositata dal a confutazione delle pretese attoree. Parte_1
In particolare, a pagina 2 della sentenza impugnata, il giudice di primo grado afferma che: “Il
[...] non ha fornito la prova della rituale notificazione degli atti presupposti. Per tale sola Parte_1 ragione, costituente per quanto detto sopra motivo di opposizione, la cartella esattoriale opposta va annullata”.
Ebbene, tale considerazione non corrisponde al vero, atteso che dalle risultanze istruttorie emergeva chiaramente che, non solo il aveva regolarmente notificato il verbale secondo Parte_1
l'iter previsto in caso di temporanea assenza del destinatario presso l'indirizzo di residenza, bensì che tale notificazione era avvenuta anche entro il termine decadenziale di novanta giorni previsto dall'art. 201, primo comma, del D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (cd. Codice della Strada).
Il verbale n. T0060725/16/V/0 del 30.1.2016 veniva, infatti, notificato alla destinataria
[...]
al suo indirizzo di residenza ed a mezzo posta, in data 6.4.2016, nonché nelle forme e nei CP_2 termini di cui all'art. 8 della l. n. 890 del 1982, per temporanea assenza della destinataria e di persone idonee alla ricezione dell'atto.
Ebbene, in tal caso, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente pagina 6 di 8 attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.” (cfr. Cass. Sez. Unite, sentenza n.
10012 del 15.4.2021).
Ebbene, la copia dell'avviso di ricevimento della C.A.D. spedita in data 13.4.2016 era stata depositata dal risultando la notifica perfezionata per compiuta giacenza in data 26.4.2016 Pt_1 Parte_1
(per mancato ritiro dell'atto entro dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale di riferimento).
Il verbale n. T0060725/16/V/0 risultava, quindi, ritualmente notificato, peraltro tempestivamente poiché entro i novanta giorni dalla data di sua elevazione del 30.1.2016, atteso che tale termine sarebbe scaduto al 29.4.2016 (venerdì).
Cionondimeno, deve essere rigettato il terzo motivo di appello che pretenderebbe la pronuncia di difetto di legittimazione passiva dell'ente creditore a fronte della dimostrata ritualità della notificazione del verbale, sull'evidenza che la doglianza sollevata attenesse precipuamente ad attività di competenza esclusiva del Parte_1
3. Ciò posto, ed accertata la regolarità della notifica del verbale di accertamento della sanzione, deve accogliersi il quarto ed ultimo motivo di appello teso al rigetto della seconda opposizione formulata dall'opponente in primo grado di giudizio e che, come detto, integrava una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Nella citazione di primo grado, infatti, l'opponente invocava anche la prescrizione del credito maturata nel periodo compreso tra la data di notificazione del verbale e quella di notificazione della cartella.
Ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689 del 24.11.1981, infatti, la prescrizione applicabile è quella quinquennale che decorre dalla data di notificazione del verbale – come detto risalente al 26.4.2016 – cui deve però aggiungersi la sospensione dei termini dall'8.3.2020 al 31.8.2021 sancita dalla normativa dettata per l'emergenza pandemica da COVID19 (corrispondente a complessivi 542 giorni); di modo che il termine ultimo di prescrizione debba ricondursi al 21.12.2022.
Dunque, alla luce delle considerazioni svolte, nessun termine di prescrizione risultava spirato alla data di notificazione della cartella di pagamento opposta (22.2.2022).
Con la conseguenza che l'appello va accolto e la sentenza deve essere integralmente riformata come in dispositivo.
4. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza in capo a parte appellata
[...]
e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (scaglione fino ad euro 1.100,00) CP_2 ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, in applicazione dei valori medi, esclusa la voce per la fase istruttoria non svolta. pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 22538/2023 del Controparte_2
Giudice di Pace di Napoli, depositata in data 3.5.2023, nell'ambito del procedimento di primo grado
R.G. 15562/2022, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta in primo grado da avverso la cartella di pagamento n. Controparte_2
071/2020/0081385385/000;
2. condanna la parte appellata al pagamento, in favore dell'appellante Controparte_2 [...]
delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano come segue: Parte_1 per il giudizio di primo grado: euro 204,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre iva e cpa come per legge;
per il giudizio di secondo grado: euro 64,50 per spese contributo unificato, euro 27,00 per marca da bollo, euro 462,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre iva e cpa come per legge.
3. condanna la parte appellata al pagamento, in favore dell'appellata costituita Controparte_2
, delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano Controparte_3 come segue: per il giudizio di primo grado: euro 204,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
per il giudizio di secondo grado: euro 462,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
Così deciso in Napoli, il 24.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
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