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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 04/03/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati dott. Pietro Genoviva Presidente dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere relatore dott. Michele Campanale Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 240/2024 R.G. tra
(c.f. ), rappresentato e difeso da Avv.ti Parte_1 C.F._1
Mario Mingolla e Giuseppe Di Maggio
APPELLANTE
e
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_2
da Avv.to Donato Perrini
APPELLATA
Con l'intervento della P.G. di sede.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza da intendersi qui integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 1365/2024 pubblicata in data 8 maggio 2024, ha statuito come segue: “1) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in Taranto il 18.07.2001 tra nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...] (iscritto nel registro degli Atti di
[...]
matrimonio del Comune di Taranto Anno 2001 Atto n. 98 p. 2 s. A u. ); 2) Parte_2
ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla annotazione della presente sentenza;
3) conferma l'affidamento del figlio minore, Persona_1
, congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la
[...]
genitrice, nonché la calendarizzazione del diritto di visita del padre secondo quanto stabilito in sede di separazione dei coniugi, salvi diversi accordi tra i genitori;
4) fissa in complessivi € 600,00 (in ragione di € 300,00 in favore di ciascun figlio), il contributo di al mantenimento dei figli, e Parte_1 Persona_1
da adeguarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per Persona_2
legge e pone a carico di la contribuzione nella misura del 50% alle Parte_3
spese straordinarie necessarie per i figli, come da Protocollo in vigore presso questo
Tribunale; 5) spese compensate”.
Con atto di citazione notificato in data 8 giugno 2024 ha proposto Parte_1
appello con cui, in riforma della sentenza impugnata, ha chiesto la riduzione ad euro
150,00 o, in subordine, ad euro 250,00 del contributo al mantenimento di ciascuno dei figli posto a suo carico, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie, scolastiche e sanitarie non mutuabili sostenute nell'interesse della prole come stabilito in prime cure, con vittoria delle spese di lite.
E' intervenuto il Sostituto Procuratore Generale di sede ed ha concluso per il rigetto dell'appello.
Si è costituita eccependo l'inammissibilità del gravame ex Controparte_1
art. 348 bis c.p.c. ed invocando, nel merito, il suo rigetto, con condanna alla rifusione delle spese.
In prima udienza è stata segnalata alle parti l'introduzione della causa con atto di citazione invece che con ricorso;
sentite le parti sul punto, è stato disposto il mutamento di rito con fissazione di una successiva udienza al cui esito, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate;
in particolare, in sede di deduzioni a seguito della segnalazione della questione in ordine alla modalità di introduzione dell'impugnazione, la parte appellante - in ragione della data di iscrizione a ruolo della causa - si è rimessa al giudicante quanto alle conseguenze invocando la compensazione delle spese di lite mentre la parte appellata, ferme le conclusioni di merito, si è a sua volta rimessa al giudicante chiedendo in ogni caso la liquidazione delle spese di lite.
La causa viene ora in decisione.
pag. 2/4 MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 8 maggio 2024 e notificata in data 10 maggio 2024. L'appello è stato proposto con atto di citazione notificato in data 8 giugno
2024. La causa risulta iscritta a ruolo in data 13 giugno 2024.
Trattandosi di gravame riguardante sentenza emessa all'esito di giudizio instaurato in prime cure in data 4 ottobre 2021, la presente impugnazione è soggetta alla disciplina valevole per le impugnazioni proposte anteriormente al 28 febbraio 2023 (si veda l'art. 35, co. 1, del d.lgs. n. 149/2022 e successive modificazioni ove si fa riferimento per l'applicazione della riforma ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, i.e. ai procedimenti instaurati in prime cure dopo tale data, e non invece alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023, come invece stabilito dal comma 4 del medesimo articolo disciplinante l'appello soggetto al rito ordinario ed al rito del lavoro).
Ne consegue che, in virtù dell'art. 4 l. n. 898/1978, alla vicenda in esame trova applicazione il rito camerale secondo cui, peraltro non diversamente da quanto previsto dall'art. 473 bis 30 c.p.c., l'appello va proposto con ricorso ed è soggetto ai termini ordinari e quindi, nel caso di specie, al termine breve di giorni trenta, decorrente dalla notifica sella sentenza impugnata (art. 325 c.p.c.).
In definitiva l'impugnazione avrebbe dovuto essere proposta con ricorso da depositarsi entro il 10 giugno 2024, i.e. alla scadenza del trentesimo giorno dalla notifica della sentenza, scadenza che tuttavia va prorogata, ai sensi dell'art. 155, co. 4, c.p.c., al giorno successivo cadendo il 9 giugno di domenica.
Tanto premesso, si osserva in via generale che, in ragione del principio di conservazione degli atti giuridici, l'appello proposto con atto di citazione, invece che con ricorso, è valido purché l'atto di citazione venga depositato nel termine previsto a pena di decadenza.
Nel caso qui in esame quel termine, come si è visto, scadeva in data 10 giugno 2024 sicché l'impugnazione è tardiva e dunque inammissibile poiché il deposito dell'atto di citazione ai fini dell'iscrizione a ruolo è avvenuto in data 13 giugno 2024.
La natura processuale della questione da cui è dipesa la definizione del giudizio, questione peraltro segnalata alle parti dal giudicante, giustifica la compensazione delle spese di lite del presente grado.
pag. 3/4 Infine, ai sensi art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da ciascuno dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Taranto n. 1365/2024 pubblicata in data 8 maggio 2024, così provvede: dichiara inammissibile l'appello; dichiara compensate le spese di lite del presente grado;
dichiara, ai sensi art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Anna Maria Marra) (dott. Pietro Genoviva)
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati dott. Pietro Genoviva Presidente dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere relatore dott. Michele Campanale Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 240/2024 R.G. tra
(c.f. ), rappresentato e difeso da Avv.ti Parte_1 C.F._1
Mario Mingolla e Giuseppe Di Maggio
APPELLANTE
e
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_2
da Avv.to Donato Perrini
APPELLATA
Con l'intervento della P.G. di sede.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza da intendersi qui integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 1365/2024 pubblicata in data 8 maggio 2024, ha statuito come segue: “1) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in Taranto il 18.07.2001 tra nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...] (iscritto nel registro degli Atti di
[...]
matrimonio del Comune di Taranto Anno 2001 Atto n. 98 p. 2 s. A u. ); 2) Parte_2
ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla annotazione della presente sentenza;
3) conferma l'affidamento del figlio minore, Persona_1
, congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la
[...]
genitrice, nonché la calendarizzazione del diritto di visita del padre secondo quanto stabilito in sede di separazione dei coniugi, salvi diversi accordi tra i genitori;
4) fissa in complessivi € 600,00 (in ragione di € 300,00 in favore di ciascun figlio), il contributo di al mantenimento dei figli, e Parte_1 Persona_1
da adeguarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per Persona_2
legge e pone a carico di la contribuzione nella misura del 50% alle Parte_3
spese straordinarie necessarie per i figli, come da Protocollo in vigore presso questo
Tribunale; 5) spese compensate”.
Con atto di citazione notificato in data 8 giugno 2024 ha proposto Parte_1
appello con cui, in riforma della sentenza impugnata, ha chiesto la riduzione ad euro
150,00 o, in subordine, ad euro 250,00 del contributo al mantenimento di ciascuno dei figli posto a suo carico, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie, scolastiche e sanitarie non mutuabili sostenute nell'interesse della prole come stabilito in prime cure, con vittoria delle spese di lite.
E' intervenuto il Sostituto Procuratore Generale di sede ed ha concluso per il rigetto dell'appello.
Si è costituita eccependo l'inammissibilità del gravame ex Controparte_1
art. 348 bis c.p.c. ed invocando, nel merito, il suo rigetto, con condanna alla rifusione delle spese.
In prima udienza è stata segnalata alle parti l'introduzione della causa con atto di citazione invece che con ricorso;
sentite le parti sul punto, è stato disposto il mutamento di rito con fissazione di una successiva udienza al cui esito, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate;
in particolare, in sede di deduzioni a seguito della segnalazione della questione in ordine alla modalità di introduzione dell'impugnazione, la parte appellante - in ragione della data di iscrizione a ruolo della causa - si è rimessa al giudicante quanto alle conseguenze invocando la compensazione delle spese di lite mentre la parte appellata, ferme le conclusioni di merito, si è a sua volta rimessa al giudicante chiedendo in ogni caso la liquidazione delle spese di lite.
La causa viene ora in decisione.
pag. 2/4 MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 8 maggio 2024 e notificata in data 10 maggio 2024. L'appello è stato proposto con atto di citazione notificato in data 8 giugno
2024. La causa risulta iscritta a ruolo in data 13 giugno 2024.
Trattandosi di gravame riguardante sentenza emessa all'esito di giudizio instaurato in prime cure in data 4 ottobre 2021, la presente impugnazione è soggetta alla disciplina valevole per le impugnazioni proposte anteriormente al 28 febbraio 2023 (si veda l'art. 35, co. 1, del d.lgs. n. 149/2022 e successive modificazioni ove si fa riferimento per l'applicazione della riforma ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, i.e. ai procedimenti instaurati in prime cure dopo tale data, e non invece alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023, come invece stabilito dal comma 4 del medesimo articolo disciplinante l'appello soggetto al rito ordinario ed al rito del lavoro).
Ne consegue che, in virtù dell'art. 4 l. n. 898/1978, alla vicenda in esame trova applicazione il rito camerale secondo cui, peraltro non diversamente da quanto previsto dall'art. 473 bis 30 c.p.c., l'appello va proposto con ricorso ed è soggetto ai termini ordinari e quindi, nel caso di specie, al termine breve di giorni trenta, decorrente dalla notifica sella sentenza impugnata (art. 325 c.p.c.).
In definitiva l'impugnazione avrebbe dovuto essere proposta con ricorso da depositarsi entro il 10 giugno 2024, i.e. alla scadenza del trentesimo giorno dalla notifica della sentenza, scadenza che tuttavia va prorogata, ai sensi dell'art. 155, co. 4, c.p.c., al giorno successivo cadendo il 9 giugno di domenica.
Tanto premesso, si osserva in via generale che, in ragione del principio di conservazione degli atti giuridici, l'appello proposto con atto di citazione, invece che con ricorso, è valido purché l'atto di citazione venga depositato nel termine previsto a pena di decadenza.
Nel caso qui in esame quel termine, come si è visto, scadeva in data 10 giugno 2024 sicché l'impugnazione è tardiva e dunque inammissibile poiché il deposito dell'atto di citazione ai fini dell'iscrizione a ruolo è avvenuto in data 13 giugno 2024.
La natura processuale della questione da cui è dipesa la definizione del giudizio, questione peraltro segnalata alle parti dal giudicante, giustifica la compensazione delle spese di lite del presente grado.
pag. 3/4 Infine, ai sensi art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da ciascuno dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Taranto n. 1365/2024 pubblicata in data 8 maggio 2024, così provvede: dichiara inammissibile l'appello; dichiara compensate le spese di lite del presente grado;
dichiara, ai sensi art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Anna Maria Marra) (dott. Pietro Genoviva)
pag. 4/4