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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/06/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I T E R M I N I I M E R E S E
S E Z I O N E U N I C A C I V I L E in persona del Giudice, dott. ssa Maria Margiotta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 713 del registro generale affari civili dell'anno 2020
TRA
(GIÀ [CF: ], in persona dei Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata a Milano in corso Magenta n.
84, presso lo studio degli avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma e Giuseppe
Cardona, che la rappresentano e difendono in forza di procura alle liti in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
(CF: ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato a Palermo in via D. Costantino n. 52, presso lo studio dell'avv.
Giovanni Pagano, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
CONVENUTO
avente ad oggetto: domanda di pagamento di somme derivanti da contratti di fornitura;
conclusioni delle parti: come da note scritte rispettivamente depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , in persona dei legali Parte_2 rappresentanti pro tempore, conveniva in giudizio il , in persona del Controparte_1 sindaco pro tempore, al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma di €
38.769,44 – oltre agli interessi di mora (anche anatocistici) ex art. 2 e 5 d.lgs. n. 231/2002 e alla somma di € 2.560,00 ai sensi dell'art. 6, co. 2, del predetto testo normativo – in forza delle fatture emesse nei confronti del convenuto rispettivamente da Hera Comm. Srl, per €
38.156,01, ed Eni Gas e Luce spa, per € 613,43, per forniture di energia elettrica, rimaste insolute, nonché dell'importo di € 9.104,88 a titolo di interessi di mora (anche anatocistici), risultanti dalla “Nota debito interessi”, derivanti dal pagamento tardivo di altre fatture – relative a forniture eseguite da ed , anch'esse oggetto di CP_2 Controparte_3 cessione in favore dell'attrice – ed € 1.400,00, ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. n. 231/2002, crediti tutti di cui vantava la titolarità in forza di contratti di cessione stipulati con le società fornitrici.
Invocava, in subordine, l'art. 2041 cc, avendo l'ente comunale in ogni caso usufruito dei servizi oggetto delle fatture azionate.
Nella comparsa di costituzione depositata l'11.1.2021, il , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, contestava la pretesa avversaria domandando il rigetto delle domande sul presupposto che si trattava di somme relative all'espletamento di servizi locali indispensabili, sottratte all'esecuzione forzata ex art. 159 d.lgs. n. 267/2000.
Allegava, per altro verso, la inesigibilità temporanea delle somme ai sensi dell'art. 248, co.
4, tuel, avendo l'ente locale con delibera n. 35 del 26.6.2019 dichiarato il dissesto.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e connotata da numerosi differimenti domandati dalle parti in considerazione della pendenza di trattative – non sfociate poi nella composizione bonaria della lite –, con ordinanza del 14.2.2025, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
**********
Così prospettate le posizioni delle parti, devono innanzitutto disattendersi i rilievi mossi dal convenuto nelle note scritte depositate in data 16.2.2024 in ordine alla (inidoneità della) procura conferita al difensore di a sorreggere l'attività difensiva Parte_3 svolta per conto di trattandosi in ogni caso di profilo privo di riflessi sulla Parte_1 regolarità del contraddittorio.
Invero, dagli atti di causa e dalla visura di prodotta dall'attrice a corredo della Pt_1 memoria ex art. 183 co. 6, n. 2 cpc, si evince che si tratta di fatto dello stesso soggetto giuridico, come comprovato dall'identità del codice fiscale, non configurandosi alcuna irregolarità né tanto meno difetto di procura, né essendovi ragioni per dubitare dell'intervenuto mutamento di denominazione.
Deve, altresì, darsi conto che la dedotta “irritualità ed intempestività delle deduzioni articolate dalla parte convenuta con la II memoria istruttoria tese a contestare le argomentazioni difensive assunte da parte attrice nei propri scritti difensivi” non coglie nel segno, avendo il CP_1
in quell'atto processuale unicamente indicato la documentazione ritualmente
[...] prodotta, contestando “le argomentazioni difensive spiegate da controparte per le ragioni illustrate nella memoria di costuzione e risposta”.
Eventuali profili di inammissibilità andrebbero tuttalpiù riferiti alle deduzioni e richieste svolte dal convenuto nella comparsa di costituzione di nuovo difensore – in cui per la prima volta si è prospettata, tra l'altro, la inammissibilità della domanda in ragione del già allegato stato di dissesto finanziario – trattandosi tuttavia di profili rilevabili d'ufficio.
Ciò chiarito, è opportuno soffermarsi, per l'appunto, sulla ammissibilità della domanda proposta nell'atto introduttivo in considerazione dell'intervenuta dichiarazione dello stato di dissesto del con delibera n. 35 del 29.6.2019 (allegata alla memoria Controparte_1 ex art. 183, co. 6, n. 2, cpc del convenuto).
Invero, “La disciplina normativa sul dissesto degli enti locali, basata sulla creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali dell'ente locale, può produrre effetti positivi soltanto se tutte le poste passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio del bilancio dell'ente possono essere attratte alla predetta gestione, benché il relativo accertamento giurisdizionale o amministrativo sia successivo. Con l'unico limite rappresentato dall'approvazione del rendiconto della gestione che segna la chiusura della Gestione
Liquidatoria; dopo tale data, infatti, è evidente che non sarà più possibile imputare alcunché a tale organo, in quanto, dal punto di vista giuridico, esso ha cessato la sua esistenza. Altrimenti, se i debiti accertati in via giurisdizionale posteriormente, ma riferibili a fatti antecedenti, potessero essere portati ad esecuzione direttamente nei confronti dell'Ente comunale, non solo verrebbe frustrata la stessa ratio e lo scopo della gestione liquidatoria, ma sarebbe pregiudicata la gestione delle funzioni ordinarie del prima che esso torni ad uno stato di riequilibrio finanziario, CP_1 mettendo a rischio l'esercizio delle stesse funzioni e dei servizi fondamentali svolti dal che CP_1 non potrebbe sostenere sul piano finanziario i costi di tali funzioni e servizi, essendo di fatto in uno stato di insolvenza. Tali ultimi rilievi servono anche a confutare i dubbi circa la legittimità costituzionale delle norme sullo stato di dissesto, infatti, se lo scopo delle norme sullo stato di dissesto è quello di salvaguardare le funzioni fondamentali dell'ente in stato di insolvenza, permettendogli di recuperare una situazione finanziaria di riequilibrio e, quindi, di normalità gestionale e di capienza finanziaria, che altrimenti sarebbe compromessa dai debiti sorti nel periodo precedente, è evidente che tale interesse pubblico risulta prevalente, in base ad un giudizio di bilanciamento e di razionalità, rispetto agli interessi individuali e patrimoniali dei privati ancorché accertati con provvedimenti giurisdizionali (in questi termini, Consiglio di stato, Ad. Plen. N.
1/2022).
Va, a tale riguardo, richiamata la previsione di cui all'art. 248 tuel, ai sensi del quale "dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione”.
A sua volta l'art. 252, co. 4, d.lgs. n. 267/2000 prevede che “L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato”.
Con norma d'interpretazione autentica contenuta nell'art. 5 del d.l. n. 80/2004, conv. in l. n.
140/2004, è stato poi stabilito che "ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico."
Pertanto, la suddetta disposizione impedisce dalla data di dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256:
a) ai singoli creditori, di intraprendere o proseguire azioni esecutive per i debiti rientranti nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione;
b) ai debiti insoluti, di produrre rivalutazione monetaria ed interessi di qualsivoglia natura.
La dichiarazione di dissesto di un ente locale preclude le azioni esecutive e assoggetta a procedura liquidatoria tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti intervenuti prima della dichiarazione di dissesto, anche se tali obbligazioni siano state liquidate in via definitiva solo successivamente (C.g.a. reg. siciliana, n. 477/2021; Consiglio di Stato, n. 2141/2018;
C.g.a. reg. sic. nn. 382/2018, 203/2017, 423/2015).
La nozione di "debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato" deve essere letta in accordo con la logica del sistema e con le ragioni giustificatrici della speciale previsione derogatoria, di
"isolare" i costi economici della gestione dissestata all'interno della speciale procedura concorsuale volta al risanamento dell'ente e di evitare che le scelte gestionali pregresse, maturate al tempo della gestione diseconomica, continuino a riverberare senza limiti i loro effetti negativi sui bilanci successivi, con un approccio sostanzialistico che guarda all'atto o fatto di gestione (ad es. la scelta amministrativa di affrontare un'opera pubblica); mentre la circostanza che l'accertamento del credito intervenga successivamente è irrilevante ai fini dell'imputazione (in questi termini anche Corte Cost. n.154/2013).
Il credito fatto valere da nel presente giudizio – relativo essenzialmente a fatti Pt_1 precedenti la dichiarazione dello stato di dissesto, avuto riguardo alla data delle fatture azionate, ad eccezione tuttalpiù degli interessi maturati successivamente – rientra, invero, nel periodo in questione e, dunque, va ascritto alla gestione della Commissione
Straordinaria di liquidazione nominata in conseguenza al dissesto.
L'effetto, per così dire, segregativo cui dà luogo la dichiarazione dello stato di dissesto e la conseguente attrazione dei crediti riferibili a fatti e atti di gestione precedenti alla dichiarazione di dissesto alla competenza della commissione straordinaria depone nel senso della inammissibilità della domanda fatta valere in questa sede, che rappresenta peraltro una duplicazione di quella avanzate dinanzi all'organo liquidatorio, come si Parte evince dalla nota della Commissione Straordinaria di Liquidazione (Presidente [cfr. all. n. 2 alla memoria ex art. 183, co. 6, n.2 del ]. Controparte_1 L'intervenuta proposizione della domanda in sede “amministrativa” preclude, d'altra parte, una pronuncia di accertamento del credito, da fare eventualmente valere nei confronti dell'ente locale tornato in bonis – talvolta ammessa dalla giurisprudenza in relazione ai soggetti dei quali viene dichiarato il fallimento –, trattandosi di credito oggetto di accertamento, sul cui esito nulla è stwto dedotto.
Siffatto accertamento avrebbe, ad ogni modo, in questa sede esito negativo non ricorrendo ad avviso di chi giudica i presupposti per ritenere esigibile il credito azionato.
A tale riguardo deve osservarsi che l'attrice ha suffragato la pretesa mediante il deposito delle fatture commerciali (all. nn. 20, 22, 24 25), compendiate negli elenchi dei crediti (all. nn. 3,4, 5, 16, 17) e le cessioni dei crediti rispettivamente concluse con Hera Comm. Srl, Eni
Gas e Luce spa, ed (all. nn. 6, 10, 14, 22, 23, 25). CP_2 Controparte_3
Deve, invero, osservarsi che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a dimostrare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (ex multis, Cass., S. U., n. 13533/2001; Cass., n. 5853/2023).
Peraltro, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza, il contratto di cessione del credito è idoneo a fornire prova solo del trasferimento dello stesso e non già della sua esistenza (cfr. Cass., n. 3184/2016).
È poi indirizzo pacifico e conforme alla normativa vigente, che per tutti i contratti per i quali sia parte una pubblica amministrazione, ed anche nel caso in cui essa agisca iure privatorum, è richiesta la forma scritta ad substantiam, come per ogni altro contratto stipulato dall'amministrazione pubblica, non potendo l'esistenza del requisito formale essere ricavata da altri documenti che non costituiscono ma presuppongono il contratto
(cfr. Cass. n. 14570 del 2004; Cass. n. 5234/2004).
Nel caso di specie, ha dedotto l'inadempimento del Parte_2 CP_1 convenuto, il quale non avrebbe provveduto a saldare le fatture relative alle prestazioni rese dai gestori Hera Comm. Srl, Eni Gas e Luce spa, avendo corrisposto tardivamente le somme relative alle forniture erogate da ed , CP_2 CP_3 Controparte_4 oggetto dei successivi contratti di cessione dei crediti.
Nessuna questione si pone in ordine alla legittimazione attiva dell'attrice, avendo la stessa prodotto le scritture private autenticate da notaio a mezzo delle quali ha acquistato i crediti vantati, cessioni ritualmente notificate al debitore che non ha infatti formulato alcun rilievo al riguardo, non avendo del pari formulato eccezioni relative alla (mancata) adesione alla cessione, profilo che involge in ogni caso quello temporale relativo all'efficacia del rapporto, se ancora in corso o meno. Ebbene, entrando nel merito della pretesa azionata, deve osservarsi che gli importi in questione non sono esigibili stante la mancanza, a monte, di un valido contratto stipulato in forma scritta, nonché dell'impegno di spesa e dell'attestazione della copertura finanziaria (visto di regolarità contabile), ai sensi dell'artt. 191 d.lgs. n. 267/2000, recante il
T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
La previsione normativa appena richiamata, infatti, nel disciplinare l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese da parte degli enti locali dispone che “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati” (co. 1).
A tale proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “il d.lgs. n. 267 del 2000, art. 191, comma 1, nel consentire l'effettuazione di spese da parte degli enti locali soltanto in presenza di un impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e dell'attestazione della copertura finanziaria, prevede infatti espressamente, nel caso di spese riguardanti somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, l'obbligo del responsabile del procedimento di spesa di comunicare al destinatario le relative informazioni. Tale obbligo di comunicazione si pone in diretta correlazione con le conseguenze previste dal medesimo articolo, comma 4, ai sensi del quale, in mancanza dell'impegno contabile e della copertura finanziaria, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Tale disposizione, nella parte in cui esclude implicitamente l'idoneità del contratto a spiegare efficacia vincolante nei confronti dell'ente che lo ha stipulato, non ha introdotto alcuna innovazione rispetto alla disciplina previgente, la quale, a partire dal R.D. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 284 e s.s. (seguiti dal d.l. 28 aprile 1989, n. 66, art. 23, comma 3, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 1989, n. 144, poi sostituito dal
d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 35, comma 4, a sua volta modificato dal d.lgs. 15 settembre 1997,
n. 342, art. 4), è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la mancanza dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria comporta la nullità del contratto
(cfr. ex plurimis, Cass. Sez. Un. n. 12195/2005; Cass. n. 15050/2018; Cass. n. 15410/2018), indipendentemente dall'osservanza della forma scritta, richiesta ad substantiam per la stipulazione,
e dalla predetta comunicazione, che ha invece la finalità di rendere edotto l'altro contraente della sussistenza dei requisiti prescritti dalle norme citate, e di consentirgli, in mancanza, di rifiutare la stipulazione. L'inderogabilità della disciplina in esame e la rilevanza esterna dalla stessa conferita alla determinazione concernente l'impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria, consentendo di escludere, in mancanza della prescritta comunicazione, la configurabilità di un incolpevole affidamento dell'altro contraente in ordine alla validità del contratto, fanno apparire del tutto irrilevante l'eventuale contrarietà alla buona fede del comportamento tenuto dall'Amministrazione, il quale potrebbe d'altronde venire in considerazione esclusivamente ai fini della responsabilità prevista dall'art. 1338 c.c." (cfr. Cass. n. 5267/2022).
Ancora, “per i contratti degli enti pubblici locali conclusi in forma scritta sulla base delle determinazioni a contrattare dei responsabili dei servizi, per i quali non sia intervenuta una delibera della Giunta comunale, o del Consiglio comunale, richiedenti il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, la copertura finanziaria, costituente condizione di efficacia del contratto dell'ente pubblico locale, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio come eccezione in senso lato, esige, oltre all'indicazione del capitolo di bilancio impegnato, anche l'attestazione di copertura finanziaria, rappresentata dal visto di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, per garantire l'effettiva disponibilità di denaro nel capitolo di bilancio indicato”
(Cass., n. 29828/2023).
A differenti conclusioni non può pervenirsi in forza delle forniture erogate in regime di salvaguardia, insuscettibile di superare la mancanza della documentazione contabile necessaria a sorreggere l'obbligazione gravante sull'ente comunale, anche avuto riguardo alla domanda proposta ai sensi dell'art. 2041 cc.
Né tanto meno può invocarsi l'omessa contestazione dell'erogazione delle forniture e delle fatture regolarmente trasmesse, rilevata nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 cpc dall'attrice, così come la presunzione di veridicità dei dati contenuti nelle fatture, dovendosi per altro verso rimarcare la natura pubblica del debitore che non consente di applicare le regole probatorie che connotano rapporti tra fornitori e utenti “ordinari” – da rivedere in ogni caso in base alle peculiarità del caso concreto –, prescindendo dalla normativa di contabilità pubblica.
In forza delle argomentazioni che precedono, la domanda proposta da deve Parte_1 dichiararsi inammissibile in forza dell'intervenuta dichiarazione di dissesto del comune convenuto, dovendosi ad abundantiam richiamare le argomentazioni sopra svolte che depongono in ogni caso nel senso della infondatezza della pretesa.
Le spese di lite seguono la soccombenza (Cass., n. 5289/2023) e si liquidano in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: dichiara inammissibili le domande proposte da in persona dei legali Parte_1 rappresentanti pro tempore; condanna l'attrice a rifondere al , in persona del sindaco pro tempore, le Controparte_1 spese di lite e le liquida in € 3.808,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge.
Termini Imerese, 4 giugno 2024
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I T E R M I N I I M E R E S E
S E Z I O N E U N I C A C I V I L E in persona del Giudice, dott. ssa Maria Margiotta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 713 del registro generale affari civili dell'anno 2020
TRA
(GIÀ [CF: ], in persona dei Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata a Milano in corso Magenta n.
84, presso lo studio degli avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma e Giuseppe
Cardona, che la rappresentano e difendono in forza di procura alle liti in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
(CF: ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato a Palermo in via D. Costantino n. 52, presso lo studio dell'avv.
Giovanni Pagano, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
CONVENUTO
avente ad oggetto: domanda di pagamento di somme derivanti da contratti di fornitura;
conclusioni delle parti: come da note scritte rispettivamente depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , in persona dei legali Parte_2 rappresentanti pro tempore, conveniva in giudizio il , in persona del Controparte_1 sindaco pro tempore, al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma di €
38.769,44 – oltre agli interessi di mora (anche anatocistici) ex art. 2 e 5 d.lgs. n. 231/2002 e alla somma di € 2.560,00 ai sensi dell'art. 6, co. 2, del predetto testo normativo – in forza delle fatture emesse nei confronti del convenuto rispettivamente da Hera Comm. Srl, per €
38.156,01, ed Eni Gas e Luce spa, per € 613,43, per forniture di energia elettrica, rimaste insolute, nonché dell'importo di € 9.104,88 a titolo di interessi di mora (anche anatocistici), risultanti dalla “Nota debito interessi”, derivanti dal pagamento tardivo di altre fatture – relative a forniture eseguite da ed , anch'esse oggetto di CP_2 Controparte_3 cessione in favore dell'attrice – ed € 1.400,00, ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. n. 231/2002, crediti tutti di cui vantava la titolarità in forza di contratti di cessione stipulati con le società fornitrici.
Invocava, in subordine, l'art. 2041 cc, avendo l'ente comunale in ogni caso usufruito dei servizi oggetto delle fatture azionate.
Nella comparsa di costituzione depositata l'11.1.2021, il , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, contestava la pretesa avversaria domandando il rigetto delle domande sul presupposto che si trattava di somme relative all'espletamento di servizi locali indispensabili, sottratte all'esecuzione forzata ex art. 159 d.lgs. n. 267/2000.
Allegava, per altro verso, la inesigibilità temporanea delle somme ai sensi dell'art. 248, co.
4, tuel, avendo l'ente locale con delibera n. 35 del 26.6.2019 dichiarato il dissesto.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e connotata da numerosi differimenti domandati dalle parti in considerazione della pendenza di trattative – non sfociate poi nella composizione bonaria della lite –, con ordinanza del 14.2.2025, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
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Così prospettate le posizioni delle parti, devono innanzitutto disattendersi i rilievi mossi dal convenuto nelle note scritte depositate in data 16.2.2024 in ordine alla (inidoneità della) procura conferita al difensore di a sorreggere l'attività difensiva Parte_3 svolta per conto di trattandosi in ogni caso di profilo privo di riflessi sulla Parte_1 regolarità del contraddittorio.
Invero, dagli atti di causa e dalla visura di prodotta dall'attrice a corredo della Pt_1 memoria ex art. 183 co. 6, n. 2 cpc, si evince che si tratta di fatto dello stesso soggetto giuridico, come comprovato dall'identità del codice fiscale, non configurandosi alcuna irregolarità né tanto meno difetto di procura, né essendovi ragioni per dubitare dell'intervenuto mutamento di denominazione.
Deve, altresì, darsi conto che la dedotta “irritualità ed intempestività delle deduzioni articolate dalla parte convenuta con la II memoria istruttoria tese a contestare le argomentazioni difensive assunte da parte attrice nei propri scritti difensivi” non coglie nel segno, avendo il CP_1
in quell'atto processuale unicamente indicato la documentazione ritualmente
[...] prodotta, contestando “le argomentazioni difensive spiegate da controparte per le ragioni illustrate nella memoria di costuzione e risposta”.
Eventuali profili di inammissibilità andrebbero tuttalpiù riferiti alle deduzioni e richieste svolte dal convenuto nella comparsa di costituzione di nuovo difensore – in cui per la prima volta si è prospettata, tra l'altro, la inammissibilità della domanda in ragione del già allegato stato di dissesto finanziario – trattandosi tuttavia di profili rilevabili d'ufficio.
Ciò chiarito, è opportuno soffermarsi, per l'appunto, sulla ammissibilità della domanda proposta nell'atto introduttivo in considerazione dell'intervenuta dichiarazione dello stato di dissesto del con delibera n. 35 del 29.6.2019 (allegata alla memoria Controparte_1 ex art. 183, co. 6, n. 2, cpc del convenuto).
Invero, “La disciplina normativa sul dissesto degli enti locali, basata sulla creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali dell'ente locale, può produrre effetti positivi soltanto se tutte le poste passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio del bilancio dell'ente possono essere attratte alla predetta gestione, benché il relativo accertamento giurisdizionale o amministrativo sia successivo. Con l'unico limite rappresentato dall'approvazione del rendiconto della gestione che segna la chiusura della Gestione
Liquidatoria; dopo tale data, infatti, è evidente che non sarà più possibile imputare alcunché a tale organo, in quanto, dal punto di vista giuridico, esso ha cessato la sua esistenza. Altrimenti, se i debiti accertati in via giurisdizionale posteriormente, ma riferibili a fatti antecedenti, potessero essere portati ad esecuzione direttamente nei confronti dell'Ente comunale, non solo verrebbe frustrata la stessa ratio e lo scopo della gestione liquidatoria, ma sarebbe pregiudicata la gestione delle funzioni ordinarie del prima che esso torni ad uno stato di riequilibrio finanziario, CP_1 mettendo a rischio l'esercizio delle stesse funzioni e dei servizi fondamentali svolti dal che CP_1 non potrebbe sostenere sul piano finanziario i costi di tali funzioni e servizi, essendo di fatto in uno stato di insolvenza. Tali ultimi rilievi servono anche a confutare i dubbi circa la legittimità costituzionale delle norme sullo stato di dissesto, infatti, se lo scopo delle norme sullo stato di dissesto è quello di salvaguardare le funzioni fondamentali dell'ente in stato di insolvenza, permettendogli di recuperare una situazione finanziaria di riequilibrio e, quindi, di normalità gestionale e di capienza finanziaria, che altrimenti sarebbe compromessa dai debiti sorti nel periodo precedente, è evidente che tale interesse pubblico risulta prevalente, in base ad un giudizio di bilanciamento e di razionalità, rispetto agli interessi individuali e patrimoniali dei privati ancorché accertati con provvedimenti giurisdizionali (in questi termini, Consiglio di stato, Ad. Plen. N.
1/2022).
Va, a tale riguardo, richiamata la previsione di cui all'art. 248 tuel, ai sensi del quale "dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione”.
A sua volta l'art. 252, co. 4, d.lgs. n. 267/2000 prevede che “L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato”.
Con norma d'interpretazione autentica contenuta nell'art. 5 del d.l. n. 80/2004, conv. in l. n.
140/2004, è stato poi stabilito che "ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico."
Pertanto, la suddetta disposizione impedisce dalla data di dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256:
a) ai singoli creditori, di intraprendere o proseguire azioni esecutive per i debiti rientranti nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione;
b) ai debiti insoluti, di produrre rivalutazione monetaria ed interessi di qualsivoglia natura.
La dichiarazione di dissesto di un ente locale preclude le azioni esecutive e assoggetta a procedura liquidatoria tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti intervenuti prima della dichiarazione di dissesto, anche se tali obbligazioni siano state liquidate in via definitiva solo successivamente (C.g.a. reg. siciliana, n. 477/2021; Consiglio di Stato, n. 2141/2018;
C.g.a. reg. sic. nn. 382/2018, 203/2017, 423/2015).
La nozione di "debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato" deve essere letta in accordo con la logica del sistema e con le ragioni giustificatrici della speciale previsione derogatoria, di
"isolare" i costi economici della gestione dissestata all'interno della speciale procedura concorsuale volta al risanamento dell'ente e di evitare che le scelte gestionali pregresse, maturate al tempo della gestione diseconomica, continuino a riverberare senza limiti i loro effetti negativi sui bilanci successivi, con un approccio sostanzialistico che guarda all'atto o fatto di gestione (ad es. la scelta amministrativa di affrontare un'opera pubblica); mentre la circostanza che l'accertamento del credito intervenga successivamente è irrilevante ai fini dell'imputazione (in questi termini anche Corte Cost. n.154/2013).
Il credito fatto valere da nel presente giudizio – relativo essenzialmente a fatti Pt_1 precedenti la dichiarazione dello stato di dissesto, avuto riguardo alla data delle fatture azionate, ad eccezione tuttalpiù degli interessi maturati successivamente – rientra, invero, nel periodo in questione e, dunque, va ascritto alla gestione della Commissione
Straordinaria di liquidazione nominata in conseguenza al dissesto.
L'effetto, per così dire, segregativo cui dà luogo la dichiarazione dello stato di dissesto e la conseguente attrazione dei crediti riferibili a fatti e atti di gestione precedenti alla dichiarazione di dissesto alla competenza della commissione straordinaria depone nel senso della inammissibilità della domanda fatta valere in questa sede, che rappresenta peraltro una duplicazione di quella avanzate dinanzi all'organo liquidatorio, come si Parte evince dalla nota della Commissione Straordinaria di Liquidazione (Presidente [cfr. all. n. 2 alla memoria ex art. 183, co. 6, n.2 del ]. Controparte_1 L'intervenuta proposizione della domanda in sede “amministrativa” preclude, d'altra parte, una pronuncia di accertamento del credito, da fare eventualmente valere nei confronti dell'ente locale tornato in bonis – talvolta ammessa dalla giurisprudenza in relazione ai soggetti dei quali viene dichiarato il fallimento –, trattandosi di credito oggetto di accertamento, sul cui esito nulla è stwto dedotto.
Siffatto accertamento avrebbe, ad ogni modo, in questa sede esito negativo non ricorrendo ad avviso di chi giudica i presupposti per ritenere esigibile il credito azionato.
A tale riguardo deve osservarsi che l'attrice ha suffragato la pretesa mediante il deposito delle fatture commerciali (all. nn. 20, 22, 24 25), compendiate negli elenchi dei crediti (all. nn. 3,4, 5, 16, 17) e le cessioni dei crediti rispettivamente concluse con Hera Comm. Srl, Eni
Gas e Luce spa, ed (all. nn. 6, 10, 14, 22, 23, 25). CP_2 Controparte_3
Deve, invero, osservarsi che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a dimostrare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (ex multis, Cass., S. U., n. 13533/2001; Cass., n. 5853/2023).
Peraltro, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza, il contratto di cessione del credito è idoneo a fornire prova solo del trasferimento dello stesso e non già della sua esistenza (cfr. Cass., n. 3184/2016).
È poi indirizzo pacifico e conforme alla normativa vigente, che per tutti i contratti per i quali sia parte una pubblica amministrazione, ed anche nel caso in cui essa agisca iure privatorum, è richiesta la forma scritta ad substantiam, come per ogni altro contratto stipulato dall'amministrazione pubblica, non potendo l'esistenza del requisito formale essere ricavata da altri documenti che non costituiscono ma presuppongono il contratto
(cfr. Cass. n. 14570 del 2004; Cass. n. 5234/2004).
Nel caso di specie, ha dedotto l'inadempimento del Parte_2 CP_1 convenuto, il quale non avrebbe provveduto a saldare le fatture relative alle prestazioni rese dai gestori Hera Comm. Srl, Eni Gas e Luce spa, avendo corrisposto tardivamente le somme relative alle forniture erogate da ed , CP_2 CP_3 Controparte_4 oggetto dei successivi contratti di cessione dei crediti.
Nessuna questione si pone in ordine alla legittimazione attiva dell'attrice, avendo la stessa prodotto le scritture private autenticate da notaio a mezzo delle quali ha acquistato i crediti vantati, cessioni ritualmente notificate al debitore che non ha infatti formulato alcun rilievo al riguardo, non avendo del pari formulato eccezioni relative alla (mancata) adesione alla cessione, profilo che involge in ogni caso quello temporale relativo all'efficacia del rapporto, se ancora in corso o meno. Ebbene, entrando nel merito della pretesa azionata, deve osservarsi che gli importi in questione non sono esigibili stante la mancanza, a monte, di un valido contratto stipulato in forma scritta, nonché dell'impegno di spesa e dell'attestazione della copertura finanziaria (visto di regolarità contabile), ai sensi dell'artt. 191 d.lgs. n. 267/2000, recante il
T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
La previsione normativa appena richiamata, infatti, nel disciplinare l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese da parte degli enti locali dispone che “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati” (co. 1).
A tale proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “il d.lgs. n. 267 del 2000, art. 191, comma 1, nel consentire l'effettuazione di spese da parte degli enti locali soltanto in presenza di un impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e dell'attestazione della copertura finanziaria, prevede infatti espressamente, nel caso di spese riguardanti somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, l'obbligo del responsabile del procedimento di spesa di comunicare al destinatario le relative informazioni. Tale obbligo di comunicazione si pone in diretta correlazione con le conseguenze previste dal medesimo articolo, comma 4, ai sensi del quale, in mancanza dell'impegno contabile e della copertura finanziaria, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Tale disposizione, nella parte in cui esclude implicitamente l'idoneità del contratto a spiegare efficacia vincolante nei confronti dell'ente che lo ha stipulato, non ha introdotto alcuna innovazione rispetto alla disciplina previgente, la quale, a partire dal R.D. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 284 e s.s. (seguiti dal d.l. 28 aprile 1989, n. 66, art. 23, comma 3, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 1989, n. 144, poi sostituito dal
d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 35, comma 4, a sua volta modificato dal d.lgs. 15 settembre 1997,
n. 342, art. 4), è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la mancanza dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria comporta la nullità del contratto
(cfr. ex plurimis, Cass. Sez. Un. n. 12195/2005; Cass. n. 15050/2018; Cass. n. 15410/2018), indipendentemente dall'osservanza della forma scritta, richiesta ad substantiam per la stipulazione,
e dalla predetta comunicazione, che ha invece la finalità di rendere edotto l'altro contraente della sussistenza dei requisiti prescritti dalle norme citate, e di consentirgli, in mancanza, di rifiutare la stipulazione. L'inderogabilità della disciplina in esame e la rilevanza esterna dalla stessa conferita alla determinazione concernente l'impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria, consentendo di escludere, in mancanza della prescritta comunicazione, la configurabilità di un incolpevole affidamento dell'altro contraente in ordine alla validità del contratto, fanno apparire del tutto irrilevante l'eventuale contrarietà alla buona fede del comportamento tenuto dall'Amministrazione, il quale potrebbe d'altronde venire in considerazione esclusivamente ai fini della responsabilità prevista dall'art. 1338 c.c." (cfr. Cass. n. 5267/2022).
Ancora, “per i contratti degli enti pubblici locali conclusi in forma scritta sulla base delle determinazioni a contrattare dei responsabili dei servizi, per i quali non sia intervenuta una delibera della Giunta comunale, o del Consiglio comunale, richiedenti il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, la copertura finanziaria, costituente condizione di efficacia del contratto dell'ente pubblico locale, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio come eccezione in senso lato, esige, oltre all'indicazione del capitolo di bilancio impegnato, anche l'attestazione di copertura finanziaria, rappresentata dal visto di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, per garantire l'effettiva disponibilità di denaro nel capitolo di bilancio indicato”
(Cass., n. 29828/2023).
A differenti conclusioni non può pervenirsi in forza delle forniture erogate in regime di salvaguardia, insuscettibile di superare la mancanza della documentazione contabile necessaria a sorreggere l'obbligazione gravante sull'ente comunale, anche avuto riguardo alla domanda proposta ai sensi dell'art. 2041 cc.
Né tanto meno può invocarsi l'omessa contestazione dell'erogazione delle forniture e delle fatture regolarmente trasmesse, rilevata nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 cpc dall'attrice, così come la presunzione di veridicità dei dati contenuti nelle fatture, dovendosi per altro verso rimarcare la natura pubblica del debitore che non consente di applicare le regole probatorie che connotano rapporti tra fornitori e utenti “ordinari” – da rivedere in ogni caso in base alle peculiarità del caso concreto –, prescindendo dalla normativa di contabilità pubblica.
In forza delle argomentazioni che precedono, la domanda proposta da deve Parte_1 dichiararsi inammissibile in forza dell'intervenuta dichiarazione di dissesto del comune convenuto, dovendosi ad abundantiam richiamare le argomentazioni sopra svolte che depongono in ogni caso nel senso della infondatezza della pretesa.
Le spese di lite seguono la soccombenza (Cass., n. 5289/2023) e si liquidano in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: dichiara inammissibili le domande proposte da in persona dei legali Parte_1 rappresentanti pro tempore; condanna l'attrice a rifondere al , in persona del sindaco pro tempore, le Controparte_1 spese di lite e le liquida in € 3.808,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge.
Termini Imerese, 4 giugno 2024
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
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