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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 12477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12477 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa PAOLA CRISANTI
All'udienza del 3/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 43807/2024 R.G. promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Isole Samoa n. 15 presso lo CP_1
studio dell'Avv. Antonella De Santis che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore, CP_2
elettivamente domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Clotilde Maza, per procura generale alle liti n. 77778 del 23 dicembre 2011, rogito per notaio di Roma;
Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: richiesta di accertamento del diritto di percepire l'indennità di disoccupazione NASPI e di condanna al pagamento delle somme dovute a tale titolo;
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28 novembre 2024 e ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe esponeva che era stato dipendente della e della Parte_1
con mansioni di guardia giurata presso le sedi operative di Roma, come
[...]
contratto di lavoro e busta paga del mese di marzo 2024 e che era stato licenziato;
che il rapporto di lavoro era cessato su esclusiva iniziativa del datore di lavoro, a seguito di cambio di appalto, mai comunicato al lavoratore;
che il 26 marzo 2024 aveva presentato all' la domanda per ottenere la liquidazione della NASpI, mai CP_2
riconosciuta dall'ente previdenziale, malgrado il ricorso amministrativo al Comitato
Provinciale presentato avverso il provvedimento di rigetto;
tutto ciò premesso, conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, l' CP_2
chiedendo di: “accertare la sussistenza in capo al ricorrente del requisito soggettivo, stante lo stato di disoccupazione ex artt. 19 21 D.lgs. 150/2015, e del requisito contributivo (13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti alla richiesta) ex circolare del 12 maggio 2015 n. 94 e ss., ai fini della corresponsione della CP_2
relativa prestazione;
- condannare l' , in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma Via Ciro Il Grande
n. 21 al pagamento in favore del ricorrente della prestazione NASPI decorrente dall'8° giorno successivo (12.02.2024) alla cessazione del rapporto di lavoro
(04.02.2024) pari ad € 1.350,00 mensili, con la maggiorazione degli interessi e rivalutazione.”
Instaurato il contraddittorio tra le parti, l' si costituiva in giudizio, contestando in CP_2
primo luogo l'assenza di idonee allegazioni in punto di fatto e di diritto poste a base della domanda di parte ricorrente, eccependo in via preliminare che l'odierna parte attrice aveva omesso di evocare in giudizio il datore di lavoro e, nel merito, deducendo la correttezza del proprio operato con specifico riferimento alla mancanza di prova in ordine alla causa che aveva determinato la cessazione del rapporto di lavoro con . Parte_1
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa era decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
In via preliminare deve essere evidenziata l'infondatezza dell'eccezione proposta dall' circa la mancata evocazione in giudizio della CP_2 Parte_1
Invero, l'odierna parte attrice chiede nella presente sede processuale il pagamento da parte dell' di quanto dovuto a titolo di Naspi e non si comprende per quale CP_2
ragione, atteso il tenore della domanda, il avrebbe dovuto evocare in giudizio CP_1
l'ex datore di lavoro. In via ulteriore, deve darsi atto che il ha fornito prova CP_1
della sussistenza dei requisiti per ottenere la prestazione richiesta.
La prestazione oggetto di controversia (Naspi) è stata istituita e regolamentata, a decorrere dal 1° maggio 2015, in particolare dal D. Lgs. n. 22/2015 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), in sostituzione dell'indennità denominata Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI), al fine di fornire tutela, mediante la corresponsione di un'indennità mensile di disoccupazione, ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
È una prestazione a domanda, erogata a favore dei lavoratori subordinati (ivi compresi apprendisti, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, personale artistico con rapporto di lavoro subordinato e dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni) che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015.
Oltre al carattere involontario dello stato di disoccupazione (l'indennità non è dovuta, ad esempio, nel caso di risoluzione consensuale o di dimissioni rassegnate in assenza di giusta causa) ai fini della maturazione del diritto all'indennità oggetto di controversia è richiesto un requisito “contributivo” ed uno “lavorativo”.
Ai fini della maturazione del requisito contributivo sono in particolare necessarie almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. A tale scopo sono valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali. Ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs.
n. 22/2015, la NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni e, ai fini del calcolo della durata, non sono computati i periodi contributivi che abbiano già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Come noto, poi, oltre al requisito contributivo è necessario un requisito lavorativo ai fini della maturazione del diritto, costituito dallo svolgimento di almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione (cd. requisito
“lavorativo”), nella fattispecie non contestato.
Infatti, va rilevato, nel merito, che l' non ha contestato in nessun modo la CP_2
sussistenza in capo al ricorrente tanto del requisito contributivo che di quello lavorativo, pacificamente da ritenere sussistenti in applicazione dell'articolo 115
c.p.c.
In via ulteriore, si osserva che la cessazione del rapporto di lavoro per una causa non riconducibile alla volontà dell'odierna parte attrice emerge chiaramente non solo dall'impugnazione del licenziamento ad opera del dipendente nei confronti del proprio datore di lavoro ma anche dall'intervenuto annullamento dell'assunzione da parte del nuovo appaltatore: risulta, quindi, evidente che il lavoratore non si sia volontariamente dimesso e che non vi sia stata una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, tenuto conto che, come detto, la risoluzione del rapporto di lavoro
è avvenuta per cambio appalto.
La domanda deve quindi essere accolta con conseguente condanna dell' al CP_2
pagamento dei ratei dovuti in favore del ricorrente a titolo di naspi.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
Ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: accoglie il ricorso;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che CP_2
liquida in complessivi euro 2700,00, oltre spese generali al 15%, Iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Roma, 3 dicembre 2025 Il Giudice
PA RI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa PAOLA CRISANTI
All'udienza del 3/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 43807/2024 R.G. promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Isole Samoa n. 15 presso lo CP_1
studio dell'Avv. Antonella De Santis che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore, CP_2
elettivamente domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Clotilde Maza, per procura generale alle liti n. 77778 del 23 dicembre 2011, rogito per notaio di Roma;
Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: richiesta di accertamento del diritto di percepire l'indennità di disoccupazione NASPI e di condanna al pagamento delle somme dovute a tale titolo;
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28 novembre 2024 e ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe esponeva che era stato dipendente della e della Parte_1
con mansioni di guardia giurata presso le sedi operative di Roma, come
[...]
contratto di lavoro e busta paga del mese di marzo 2024 e che era stato licenziato;
che il rapporto di lavoro era cessato su esclusiva iniziativa del datore di lavoro, a seguito di cambio di appalto, mai comunicato al lavoratore;
che il 26 marzo 2024 aveva presentato all' la domanda per ottenere la liquidazione della NASpI, mai CP_2
riconosciuta dall'ente previdenziale, malgrado il ricorso amministrativo al Comitato
Provinciale presentato avverso il provvedimento di rigetto;
tutto ciò premesso, conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, l' CP_2
chiedendo di: “accertare la sussistenza in capo al ricorrente del requisito soggettivo, stante lo stato di disoccupazione ex artt. 19 21 D.lgs. 150/2015, e del requisito contributivo (13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti alla richiesta) ex circolare del 12 maggio 2015 n. 94 e ss., ai fini della corresponsione della CP_2
relativa prestazione;
- condannare l' , in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma Via Ciro Il Grande
n. 21 al pagamento in favore del ricorrente della prestazione NASPI decorrente dall'8° giorno successivo (12.02.2024) alla cessazione del rapporto di lavoro
(04.02.2024) pari ad € 1.350,00 mensili, con la maggiorazione degli interessi e rivalutazione.”
Instaurato il contraddittorio tra le parti, l' si costituiva in giudizio, contestando in CP_2
primo luogo l'assenza di idonee allegazioni in punto di fatto e di diritto poste a base della domanda di parte ricorrente, eccependo in via preliminare che l'odierna parte attrice aveva omesso di evocare in giudizio il datore di lavoro e, nel merito, deducendo la correttezza del proprio operato con specifico riferimento alla mancanza di prova in ordine alla causa che aveva determinato la cessazione del rapporto di lavoro con . Parte_1
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa era decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
In via preliminare deve essere evidenziata l'infondatezza dell'eccezione proposta dall' circa la mancata evocazione in giudizio della CP_2 Parte_1
Invero, l'odierna parte attrice chiede nella presente sede processuale il pagamento da parte dell' di quanto dovuto a titolo di Naspi e non si comprende per quale CP_2
ragione, atteso il tenore della domanda, il avrebbe dovuto evocare in giudizio CP_1
l'ex datore di lavoro. In via ulteriore, deve darsi atto che il ha fornito prova CP_1
della sussistenza dei requisiti per ottenere la prestazione richiesta.
La prestazione oggetto di controversia (Naspi) è stata istituita e regolamentata, a decorrere dal 1° maggio 2015, in particolare dal D. Lgs. n. 22/2015 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), in sostituzione dell'indennità denominata Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI), al fine di fornire tutela, mediante la corresponsione di un'indennità mensile di disoccupazione, ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
È una prestazione a domanda, erogata a favore dei lavoratori subordinati (ivi compresi apprendisti, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, personale artistico con rapporto di lavoro subordinato e dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni) che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015.
Oltre al carattere involontario dello stato di disoccupazione (l'indennità non è dovuta, ad esempio, nel caso di risoluzione consensuale o di dimissioni rassegnate in assenza di giusta causa) ai fini della maturazione del diritto all'indennità oggetto di controversia è richiesto un requisito “contributivo” ed uno “lavorativo”.
Ai fini della maturazione del requisito contributivo sono in particolare necessarie almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. A tale scopo sono valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali. Ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs.
n. 22/2015, la NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni e, ai fini del calcolo della durata, non sono computati i periodi contributivi che abbiano già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Come noto, poi, oltre al requisito contributivo è necessario un requisito lavorativo ai fini della maturazione del diritto, costituito dallo svolgimento di almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione (cd. requisito
“lavorativo”), nella fattispecie non contestato.
Infatti, va rilevato, nel merito, che l' non ha contestato in nessun modo la CP_2
sussistenza in capo al ricorrente tanto del requisito contributivo che di quello lavorativo, pacificamente da ritenere sussistenti in applicazione dell'articolo 115
c.p.c.
In via ulteriore, si osserva che la cessazione del rapporto di lavoro per una causa non riconducibile alla volontà dell'odierna parte attrice emerge chiaramente non solo dall'impugnazione del licenziamento ad opera del dipendente nei confronti del proprio datore di lavoro ma anche dall'intervenuto annullamento dell'assunzione da parte del nuovo appaltatore: risulta, quindi, evidente che il lavoratore non si sia volontariamente dimesso e che non vi sia stata una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, tenuto conto che, come detto, la risoluzione del rapporto di lavoro
è avvenuta per cambio appalto.
La domanda deve quindi essere accolta con conseguente condanna dell' al CP_2
pagamento dei ratei dovuti in favore del ricorrente a titolo di naspi.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
Ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: accoglie il ricorso;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che CP_2
liquida in complessivi euro 2700,00, oltre spese generali al 15%, Iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Roma, 3 dicembre 2025 Il Giudice
PA RI