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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 5773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5773 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
II sezione Civile
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli II sezione Civile, dott.ssa Maria Carolina De Falco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 20832 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto : cessione crediti /pagamento insoluto
TRA
(C.F. e P.IVA: Società soggetta a Parte_1 P.IVA_1
direzione e coordinamento di Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, con sede legale in
Bologna, via Cairoli n. 8/F, in persona del Liquidatore, dott. in forza dei poteri al Persona_1
medesimo conferiti, giusta delibera assembleare del 29.04.2013 – di cui al verbale redatto dal Dott.
Notaio in Bologna, n. 21659/11810 di rep. Not. Registrato a Bologna – 1° Ufficio Persona_2
delle Entrate il 06.05.2013 al n. 6918, serie 1T, rappresentata e difesa nella presente procedura anche in via disgiuntiva tra loro, dall'avv. Angela Labanca (C.F. ) del Foro di CodiceFiscale_1
Bologna, nonché dall'avv. Sergio Pepe (C.F. ) del Foro di Napoli, in forza CodiceFiscale_2 di mandato in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi in
Bologna, Piazza dei Martiri n. 3
ATTRICE
E
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), residente in [...], ai fini della presente C.F._3 procedura rappresentato e difeso dall'avv. Luca De Simone (C.F.: ), presso C.F._4
il cui studio elettivamente domicilia in T'AN (NA), al viale Arcangelo Corelli n. 7, giusta procura in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 07.02.25, sulle conclusioni rassegnate dalla parte attrice nelle note autorizzate, il GU, all'esito della camera di consiglio, assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica con ordinanza comunicata alle parti in data 10.02.25.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte la allegava che : Controparte_2
1. Il sig. , residente in [...], aveva stipulato in data Controparte_1
16.09.2009 un contratto di finanziamento, identificato con il n. 10206 con la
[...]
(poi divenuta all'epoca con sede legale in Napoli, via Controparte_3 Controparte_4
Monteoliveto n. 5, ottenendo la corresponsione della somma di € 180.000,00 per “acquisto immobile”, di cui rilasciava formale quietanza, con la sottoscrizione del contratto e che si impegnava a restituire in 120, rate mensili, da € 2.702,59 cadauna, con scadenze mensili consecutive dal 16.10.2009 fino al 16.09.2019, per complessivi € 324.310,81;
2. Con lettera del 17.09.2009, la aveva ceduto alla Controparte_3 Parte_1
i crediti inerenti il finanziamento in questione: la cessione del credito veniva accettata dalla in data 09.10.2009; Parte_1
3. Inizialmente la cessione non veniva comunicata al debitore ceduto, ; Controparte_1
l'incasso delle rate mensili avveniva da parte della cedente , che, ottenuto Controparte_3 il relativo l'importo dal debitore, ne provvedeva al versamento alla Tutto questo Parte_1
avveniva per la prima rata con scadenza 16.10.2009;
4. In ragione del mancato versamento delle rate scadute a far tempo dal 16.11.2009, visti vani i plurimi solleciti esperiti nei confronti della cedente la aveva deciso di CP_3 Parte_1
formalizzare la cessione nei confronti del debitore ceduto e di provvedere direttamente all'incasso dei relativi crediti. Pertanto, in data 30.08.2010, con raccomandata A.R. aveva comunicato l'intercorsa cessione al debitore, , indicando espressamente a Controparte_1 quest'ultimo di effettuare tutti i versamenti solo ad essa cessionaria;
5. A far tempo dalla rata avente scadenza il 16.11.2009, dunque, non erano più giunti alla Detto
Factor, né da parte del debitore ceduto, né da parte della Società cedente, i pagamenti delle rate del piano di ammortamento del finanziamento. Pertanto, persistendo la situazione di inadempimento, la richiedeva a il pagamento delle rate con la Parte_1 Controparte_1
raccomandata del 25.11.2021 regolarmente ricevuta.
Risultato vano il sollecito stragiudiziale, ritenuta la titolarità del credito chiedeva la condanna di al pagamento della somma di euro € 321.608,21 o comunque, ove a considerarsi Controparte_1
2 solo le rate successive alla comunicazione della cessione, di € 294.582,31 in adempimento del contratto rimasto insoluto.
Si costituiva in giudizio il il quale, in primis, disconosceva le sottoscrizioni in calce al CP_1
contratto depositato solo in copia da parte convenuta, non avendo mai concluso alcun contratto con la controparte e tenuto conto che lo stesso presentava alcune indicazioni anomale e contraddittorie ( sulla qualità del contraente e sulla finalità di richiesta delle somme asseritamente erogate); deduceva, altresì, l'improponibilità della domanda per essere stata esperita azione causale laddove il credito, assistito da cambiali, non era stato azionato con l'azione cambiaria, nonostante la disponibilità dei titoli e la loro mancata restituzione.
Infine, non era stata provata la conclusione del contratto mancando la prova dell'erogazione delle somme che il convenuto recisamente negava.
Rinviato il giudizio una prima volta per consentire lo svolgimento della mediazione, il GU all'esito su richiesta delle parti, riservandosi di decidere all'esito sulle contestazioni mosse dal convenuto in ordine alla procedibilità della lite, assegnava alle parti i termini ex art. 183 VI co.
c.p.c. per il deposito di memorie illustrative ed istruttorie.
Acquisite queste ultime e la documentazione allegata, il GU rigettava sia l'istanza ex art. 210
c.p.c. avanzata da parte attrice che le istanze di istruttoria orale delle parti, rinviando la causa all'udienza del 07.02.25 per la precisazione delle conclusioni.
A quell'udienza le parti rassegnavano le proprie conclusioni a mezzo di note scritte ed all'esito il
GU assegnava la causa in decisione con ordinanza ex art. 190 c.p.c., comunicata alle parti in data
10.02.25, con cui assegnava alle parti termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In rito, l'azione di adempimento va dichiarata procedibile per essere stato esperito negativamente il tentativo di mediazione senza che si possa addebitare alla parte attrice alcun ritardo o decadenza, non essendo stato concesso alcun termine dal Giudice ma essendo il tentativo stato esperito spontaneamente dalla prima della celebrazione dell'udienza di comparizione. Parte_1
In via del tutto preliminare, va dato atto che alcuna contestazione espressa sulla titolarità attiva del credito e sull'esistenza del contratto di cessione ( docc. nn. 02,03 allegati alla citazione) è stata mossa dalla parte convenuta, così potendosi ritenere la circostanza non contestata.
Come chiarito, infatti, anche da ultimo dalla giurisprudenza di merito e legittimità unanime, “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario – anche in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'articolo 58 del Dlgs n. 385 del 1993 - ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione
3 sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”( ex multis Tribunale Benevento sez. II, 29/09/2024, n.1678; Tribunale Bologna sez. I, 02/04/2024,
n.1003; Cass. n. 24798/2020 e Cass. n. 4116/2016).
Nel caso di specie, avendo la parte convenuta contestato nel merito la pretesa attorea e mai dedotto alcunchè sulla titolarità attiva del presunto credito in capo all'attrice, la questione deve ritenersi non contestata.
Quanto alla contestazione circa la procedibilità ed ammissibilità dell'azione causale promossa dalla pur potendo agire con l'azione cambiaria essendo il credito azionato Parte_1 garantito dall'emissione di 120 cambiali (almeno per quanto sussumibile dal contratto in atti : doc. n. 1 allegato alla citazione), deve rammentarsi che “Il creditore possessore della cambiale ha a sua disposizione due azioni, l'una cartolare, fondata sul titolo, l'altra, causale, fondata sul rapporto sottostante in base al quale è stata assunta anche l'obbligazione cartolare: le due azioni, aventi comuni presupposti, sono tuttavia, distinte ed autonome sicché il creditore, e possessore del titolo, legato al debitore da un rapporto sottostante, può, a sua scelta, avvalersi dell'azione in concreto ritenuta più opportuna ma anche proporle cumulativamente nel medesimo giudizio in via alternativa e/o subordinata”( cfr. ex multis Tribunale Torre Annunziata sez. III,
19/10/2022, n.2325), senza poter attribuire all'azione cambiaria una sorta di pregiudizialità o di effetto condizionante quella causale.
D'altronde, “L'esperibilità dell'azione causale di adempimento del credito portato dal titolo cambiario è condizionata alla previa offerta formale della cambiale in restituzione solo allorquando vi sia il concreto rischio per il debitore di essere esposto al pagamento del debito derivante dal titolo medesimo per due volte”( Tribunale Bari sez. II, 26/01/2023, n.282;
Cassazione civile sez. III, 12/05/2022, n.15141), circostanza da escludersi essendo le cambiali de qua prescritte visto il decorso, al momento dell'introduzione della lite, del termine triennale dal decennio dalla scadenza di ciascuna di esse.
Nel merito, però, la domanda di pagamento è infondata.
Come è noto, “Sul tema dell'onus probandi, in fattispecie di preteso inadempimento dell'obbligo restitutorio concernente il saldo relativo ad un contratto di finanziamento, viene il rilievo il precipitato normativo di cui all'art. 1218 c.c., in forza del quale grava in capo al creditore, che lamenta l'inadempimento di una obbligazione, l'onere di provare la fonte - legale o negoziale - del suo diritto, potendo poi limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa”( ex multis e solo di recente Tribunale Potenza, 18/04/2025, n.753).
4 Nel caso di specie a fronte del disconoscimento da parte del convenuto delle singole sottoscrizioni in calce al contratto depositato in copia dall'attrice, quest'ultima non ha depositato l'originale del contratto di finanziamento asseritamente concluso tra il primo e la Controparte_3
Orbene, sul punto intanto va chiarito che, a fronte della cessione del credito come allegata dall'attrice, non è chi non veda come la disponibilità del contratto in originale ( al fine dell'esazione del credito) dovesse a monte essere già in capo all'attrice ( onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat) o comunque liberamente reperibile presso la Curatela senza necessità di ordine del Giudice.
In questi termini sarebbe stato ammissibile l'articolato ordine giudiziale di esibizione ex art. 210
c.p.c. solo ove la parte attrice avesse dimostrato di non essere riuscita ad ottenere il documento dalla propria parte contrattuale ( cessione del credito) senza ordine giudiziale o perché non reperibile neanche presso lo stesso.
Invero, “L'ordine di esibizione è subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 118 e 210 Cpc e 94 disposizioni attuazione Cpc, che impongono alla parte di dare specifica indicazione dei documenti che ne costituiscono oggetto, il cui possesso l'istante provi di non essere riuscito diversamente ad acquisire, e di dimostrare, quando necessario, che la parte
o il terzo li possieda, onde evitare indagini istruttorie non pertinenti o comunque non utilmente esperibili, essendo tali prescrizioni espressione di un principio generale in base al quale nessuna indagine istruttoria, anche inquisitoria, può essere ammessa ove non siano forniti elementi apprezzabili, anche indiziari, della sua pertinenza e della concreta possibilità della stessa di pervenire a risultati utili per il processo. L'ordine di esibizione, peraltro, costituisce strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non soltanto sia indispensabile, ma non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e non sia perciò volto a supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della parte istante, sicché esso è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione per violazione di norma di diritto”( cfr. ex multis Cassazione civile sez. II, 10/01/2024, n.982).
Connesso a tale ordine di motivo è anche il rigetto dell'istanza di verificazione che la scrivente ha dichiarato con l'ordinanza istruttoria del 30.04.24.
Invero, sulla possibile esecuzione della perizia calligrafica sulla copia del contratto agli atti
(peraltro, con ben messo in evidenza da parte convenuta e confermato da parte attrice, non dotato di tutte le sottoscrizioni attribuite al complete) merita di essere precisato quanto segue. CP_1
Invero, come già puntualizzato da un precedente di sezione cui la scrivente intende aderire ( RGN.
20411/2023, decisione del 07.04.25), in caso di disconoscimento dell'autenticità della
5 sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originale che è, infatti, necessario per la procedura di verificazione ex art. 216 c.p.c., giacché solo sull'originale è possibile effettuare efficacemente la predetta verifica. Non è, dunque, sufficiente, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di verificazione, la mera formulazione della medesima, con il deposito della copia. Del resto, nella citata norma codicistica, si prevede, al fine di una migliore esplicazione dell'onere probatorio gravante su chi proponga l'istanza di verificazione, che quest'ultima indichi i mezzi di prova che ritenga utili, producendo o indicando le scritture che possono servire da comparazione. Non è un caso, poi, che l'art. 217 c.p.c. preveda che, in caso di proposizione dell'istanza di verificazione, il giudice disponga le cautele opportune per la custodia del documento, stabilendo il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione ed ammettendo le prove. Ciò, infatti, è ulteriore conferma che la produzione dell'originale dell'atto disconosciuto deve avvenire contestualmente alla proposizione dell'istanza di verificazione o, comunque, entro i termini ordinari imposti dal codice di rito, posto che, invece, laddove la parte avesse la possibilità di limitarsi a una mera esibizione dello scritto in questione, alcuna esigenza di evitarne la dispersione potrebbe realmente porsi. E, infine, ulteriore conferma di quanto sopra detto, è il rilievo per cui, nell'ipotesi di una scrittura privata prodotta in copia e disconosciuta dalla controparte ai sensi dell'art. 215 c.p.c., laddove la parte che intenda avvalersi del documento non ne abbia, nei termini di rito, prodotto l'originale, tale documento risulta del tutto privo di efficacia probatoria (cfr. Cass.
n. 24306/2017, n. 8304/2024 e Tribunale di Napoli, n. 1230/2013).
Le ragioni alla base di tale indirizzo giurisprudenziale sono di carattere tecnico, essendo fondate sul condivisibile rilievo che una perizia grafologica diretta ad accertare l'autenticità di una sottoscrizione, se eseguita su una copia fotostatica del documento recante la sottoscrizione, non potrebbe ritenersi attendibile scientificamente, per l'impraticabilità, con analoga affidabilità, degli specifici accertamenti sul supporto cartaceo in cui quelle indagini normalmente si estrinsecano.
Una perizia grafologica effettuata su una fotocopia non può essere ritenuta attendibile poiché non consente di esaminare elementi fondamentali come il tratto, la pressione e l'inchiostro della firma, indispensabili per la valutazione accurata dell'autenticità.
Di recente, la Suprema Corte, sez. III, con sentenza del 04/02/2025, n.2777, dopo aver ribadito che “In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica la cui conformità all'originale sia incontestata o, comunque, accertata, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenere la verificazione della sottoscrizione, mediante consulenza tecnica grafologica sull'originale stesso”, ha affermato che,
6 nel solo caso in cui la produzione dell'originale della scrittura non sia possibile per cause non imputabili alla parte che intenda avvalersene, potrà essere fornita con altri mezzi la prova che la sottoscrizione disconosciuta sia stata effettivamente apposta dal suo apparente autore;
a tal fine, può anche essere disposta una eventuale consulenza tecnica sulla copia fotostatica del documento disponibile, purché il suo oggetto sia limitato alle sole indagini scientificamente compatibili con l'esame di siffatta copia fotostatica, e le relative risultanze, con riguardo a tale limitato oggetto, pur non potendo di per sé sole fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, potranno essere eventualmente oggetto di valutazione da parte del giudice, anche quali elementi indiziari, ma unitamente agli altri elementi istruttori disponibili.
Nel caso in esame, la parte attrice non ha in alcun modo provato di non aver potuto produrre l'originale del contratto “per cause non imputabili”, non avendo neppure depositato istanze e solleciti inviati alle cedente e diretti ad ottenere la consegna del documento in originale, rimasti inevasi ( ragione per la quale la scrivente ha denegato l'ordine di esibizione richiesto) o eventuali provvedimenti di sequestro;
si tratta, pertanto, di una fattispecie ben diversa da quella oggetto della pronuncia della Suprema Corte sopra citata in cui la copia fotostatica del documento oggetto di disconoscimento veniva prodotta in seguito ad ordine del giudice di ricostruzione del fascicolo processuale smarrito.
Deve, altresì, evidenziarsi che, nella memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c., parte attrice formulava capitoli di prova testimoniale inammissibili ed irrilevanti ai fini del decidere, poichè relativi a fatti e circostanze inidonee a fornire ulteriori elementi di prova in ordine alla sottoscrizione del contratto di finanziamento da parte del convenuto, in quanto vietati ai sensi dell'art. 2721 c.c.
Né, pervero, ritiene il Giudice che ci fossero elementi documentali a sostegno della tesi dell'attrice, che avrebbero potuto corroborare eventualmente le risultanze della CTU grafologica sulla copia, viste le macroscopiche anomalie del testo contrattuale in copia (il contraente viene definito socio/amministratore della società ASUB s.p.a. senza prova della circostanza ma al tempo stesso suo dipendente;
il mutuo viene in apparenza richiesto per acquisto immobile senza traccia alcuna del trasferimento immobiliare in capo all'attore) e la mancata prova di erogazione della somma di euro 180.000,00 ( corposamente contestata dal convenuto nel corso del giudizio) e l'assenza di prova di pagamento di anche solo alcune rate ( quello che parte attrice definisce
“principio di esecuzione”), dato solo allegato dalla Parte_1
In conclusione, in mancanza di prova dell'impossibilità di depositare l'originale per causa non imputabile alla parte attrice, nonché di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti relativi alla sottoscrizione del documento oggetto di disconoscimento, non veniva disposta la consulenza grafologica sulla copia fotostatica, con conseguente impossibilità di procedere alla
7 verificazione delle firme e rigetto della domanda attorea per difetto di prova della fonte dell'obbligo ed assorbimento delle altre questioni poste dalle parti.
Ritiene il Giudice, altresì, non sussistere i presupposti per l'accoglimento dell'istanza ex art. 96
c.p.c. in mancanza della prova del dolo o della colpa grave da parte dell'attrice, vista altresì
l'assenza assoluta di allegazione della condotta imprudente o, peggio, voluta della società attrice.
Invero, come è giusto rammentare “Ai sensi dell'art. 96 c.p.c. il giudice può liquidare d'ufficio il danno da responsabilità aggravata nel rispetto dei criteri generali di cui agli artt. 1226 e 2056
c.c., senza alcuna deroga all'onere di allegazione e prova degli elementi costitutivi della fattispecie, posto che tale facoltà non trasforma il risarcimento in una pena pecuniaria, né in un danno punitivo, sanzionatorio o afflittivo: dunque ai fini del risarcimento del danno per lite temeraria è necessario provare il danno subìto a causa della condotta della controparte” (Corte appello Palermo sez. III, 19/01/2024, n.108).
Le spese processuali del giudizio, liquidate come in dispositivo a norma del DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta la domanda di pagamento di parte attrice;
2) Condanna in liquidazione, in persona del liquidatore p.t., al Parte_1
pagamento, in favore di , delle spese di lite del giudizio di opposizione, Controparte_1
liquidate in euro 7.724,50 per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv.to Luca De Simone dichiaratosene antistatario.
Napoli, 09/06/2025
Il giudice dott.ssa Mari Carolina De Falco
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