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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/11/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI A EB (artt. 146 d.p.r. 115/2002 59 d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati: dott. Luisa Vasile Presidente dott. Sergio Rossetti Giudice rel. dott. Francesco Pipicelli Giudice
nel procedimento
R.G. N. 5/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente a oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1
(C.F. e P. IVA , (C.F. e P. IVA , P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2 Parte_3
(C.F. e P. IVA ), (C.F. e P. IVA ),
[...] P.IVA_3 Parte_4 P.IVA_4 [...]
(C.F. e P. IVA ), (C.F. e P. IVA Parte_5 P.IVA_5 Parte_6
), (C.F. e P. IVA ). P.IVA_6 Parte_7 P.IVA_7
***
Con ricorso in data 19 maggio 2025 il Gruppo Logistico Italiano (nel seguito anche Contr solo “ o il “Gruppo”) - gruppo di società soggette alla direzione e coordinamento di ON UM composto dalle società Parte_1 Pt_2
e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
(le “ ”) tutte con sede in Milano, con gli avv.ti Gianluca Minniti e Parte_7 CP_2 LU SS - ha chiesto ex art.25-sexies CCII all'intestato Tribunale di omologare la proposta di concordato semplificato in esso contenuta.
La proposta formulata ai creditori si fonda, in sostanza, sul realizzo di una liquidità complessiva di circa 6,6 milioni di euro, derivante in parte dalla valorizzazione degli attivi societari (rappresentati essenzialmente dai rami d'azienda, dai crediti e dalle azioni di responsabilità e risarcitorie) e quanto a 2,85 milioni di euro dagli apporti a titolo di nuova finanza condizionata all'omologazione della proposta, il tutto a fronte di una debitoria, a livello di consolidato di gruppo, di circa 142 milioni di euro - la maggior parte dei quali derivanti dall'esposizione nei confronti dell'Erario dello
Stato - e la previsione di un soddisfacimento assai esiguo dei creditori privilegiati degradati al chirografo e chirografari per natura, calcolato in una misura tra lo 0,82%
e l'1,09% dall'ausiliario nominato ex art. 25 sexies, co. 3, CCII.
Hanno proposto opposizione all'omologazione sia l'INPS che l'AG DE AT, quest'ultima anche richiedendo l'apertura della liquidazione giudiziale.
La domanda di omologazione del concordato semplificato di gruppo proposta deve essere rigettata e, in accoglimento della domanda formulata dall'AG DE
AT deve essere aperta la liquidazione giudiziale DE società del gruppo.
Come già chiarito da questo Tribunale “la crisi del Gruppo GLI, operante nel settore della logistica e dei trasporti, ha origini nella gestione criminale DE imprese del gruppo, la quale prevedeva la sistematica non ottemperanza agli obblighi contributivi ed erariali. Tali condotte criminose hanno determinato l'apertura di un procedimento penale a carico, tra gli altri, di
ON UM che esercitava, di fatto, la direzione e il coordinamento del Gruppo suddetto”
(cfr. decreto di rigetto DE misure protettive nell'ambito della CNC del 5 febbraio
2025).
Nel medesimo provvedimento è stato rilevato che “il debito contratto dal in Parte_8 conseguenza dei fatti criminosi di cui si è detto è oggettivamente enorme, il piano di risanamento oggettivamente impervio, denso di incertezze ed estremamente dilatato nel tempo, il possibile ritorno aleatorio e, comunque, esiguo rispetto alle ragioni creditorie”. In virtù di tali considerazioni, nel corso della composizione negoziata, stante l'opposizione dell'AG DE AT a condurre trattative, furono negate le misure protettive e l'esperto nominato archiviò la relativa procedura.
Precedentemente, pure erano naufragate le ipotesi formulate dal gruppo di accesso ad uno strumento con riserva in data 14.7.2023 ed ebbe esito negativo la proposta di transazione fiscale del successivo 14.11.2023.
Effettivamente, il debito nei confronti di INPS e dell'Erario dello Stato risulta oggettivamente enorme, superando i 100 milioni di euro, e rappresenta circa l'80% dell'esposizione complessiva superiore ai 140 milioni.
Come affermato dall'ausiliario, inoltre, nonostante il tempo trascorso dalla sostanziale cessazione dell'attività e l'affidamento della residua gestione a nuovi organi sociali, i numerosissimi rapporti di appalto e subappalto a suo tempo stipulati, la loro riconfigurazione quale illegittima intermediazione di personale (con le connesse difficoltà di distinguere tra datori di lavoro effettivi e apparenti), la grande quantità di soggetti coinvolti e di pagamenti (nell'ordine DE migliaia) effettuati da ex-clienti in surroga e/o in virtù di delegazioni di pagamento, la perdurante pendenza dell'attività accertativa da parte dell'AG DE AT e degli Enti previdenziali, le reciproche contestazioni tra committenti e appaltatrici per asseriti danni, impediscono a tutt'oggi di avere un quadro cristallizzato dell'esposizione debitoria DE varie Società.
Nella sostanza il Gruppo, zavorrato da un passivo enorme, intenderebbe ora risolvere il suo stato di insolvenza mediante il riconoscimento ai creditori DE somme ricavabili dalla liquidazione dei residui asset ancora attivi, nonché l'apporto di finanza esterna in una misura percentuale irrisoria.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che le trattative che hanno proceduto la presente domanda di concordato semplificato non si siano svolte secondo buona fede.
Come noto, condizione per l'accesso allo strumento del concordato semplificato, è, infatti, il previo esperimento di tentativo di composizione negoziata nel cui contesto le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede. Risulta altrettanto noto che tale requisito è stato interpretato dalla giurisprudenza che sin qui si è confrontata con questo istituto di nuovo conio, in senso sostanziale e non in senso meramente formale;
e ciò nella duplice direzione per cui (i) non è sufficiente che l'esperto nominato dichiari nella relazione conclusiva della composizione negoziata che le trattative si siano svolte secondo buona fede, dovendosi verificare in concreto l'effettiva sussistenza di tale presupposto e, soprattutto, nel senso che (ii) alcuna trattativa secondo buona fede può essere affermata se, alla data di inizio del percorso di composizione negoziata, non sussistesse prospetticamente la possibilità di superare le condizioni di squilibrio patrimoniale, economico e finanziario che avevano determinato la crisi o, più correttamente, nel caso di specie, l'insolvenza.
Nel caso di specie, durante le trattative, la proposta formulata ai creditori pubblici era nel senso di uno stralcio della pretesa erariale di oltre il 90% e il pagamento del residuo in rate nell'arco di 15 anni.
Si trattava, ab imis, di una proposta di soluzione della crisi irricevibile e contraria a buona fede, indipendentemente dal fatto che la società avesse esposto in modo chiaro ai creditori ciò che essi già conoscevano (l'enorme passivo maturato) e indipendentemente dall'atteggiamento inizialmente avuto dall'AG DE AT che, nei primi incontri avuti con l'esperto e il gruppo, non aveva immediatamente escluso qualsiasi possibilità di trattativa, ponendosi, correttamente, in una prospettiva di ascolto nei confronti del contribuente.
Risulta evidente, infatti, che non vi sarebbe risanamento impossibile – né trattativa priva di buona fede - se si accedesse all'idea per cui sarebbe correttamente impostata una composizione in cui la proposta ai creditori sia quella di subire uno stralcio rilevantissimo della propria posizione e accettare il rimborso di quanto residua in un arco temporale così lungo da rendere impossibile qualunque previsione.
In realtà, intanto si può affermare che le trattative siano intavolate e svolte secondo buona fede in quanto la proposta formulata possa convincere un creditore ragionevole che il proprio credito, per percentuale di soddisfo, sicurezza del rientro e relative tempistiche, sia adeguatamente tutelato rispetto all'alternativa liquidatoria. Ciò che nel caso di specie non era quantomeno nei confronti dell'Erario dello Stato che avrebbe potuto ricevere nell'arco di 15 anni (e, quindi, in un arco temporale in cui qualsiasi previsione diviene del tutto imponderabile) il soddisfacimento di solo il
9% DE proprie ragioni (peraltro non ancora consolidate).
Ciò è tanto più vero se si considera che per le agenzie fiscali la normativa di riferimento, contenuta nell'art. 63 CCII, va nella direzione della necessità che il soddisfacimento DE relative ragioni sia effettivo e reale, benché l'art. 23, co. 2 bis,
CCII non parli espressamente di percentuali minime.
Conclusivamente, fin dalla sua originaria impostazione, la composizione negoziata intavolta dal Gruppo non aveva alcuna chance di trovare l'accoglimento DE agenzie fiscali, che da sole vantavano crediti per circa l'80% dell'enorme passivo maturato dalla società.
Quanto poi alla finanza esterna messa a disposizione valgono le seguenti considerazioni.
Nel contesto del piano di concordato semplificato proposto dal Gruppo Logistico
Italiano, l'apporto di finanza esterna assume rilievo determinante ai fini della sostenibilità economica del piano e della realizzazione degli obiettivi di soddisfacimento della massa creditoria. Tale finanza, qualificabile come risorsa estranea al patrimonio DE società al momento del deposito della domanda, è stata messa a disposizione da soggetti terzi rispetto al Gruppo, con vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. su immobili di loro proprietà, e risulta devoluta in via definitiva e incondizionata al soddisfacimento del fabbisogno concordatario salvo, per CP_3
e la condizione dell'omologazione del concordato entro il
[...] Parte_9 termine del 31 dicembre 2025.
In particolare, nella struttura del piano concordatario, l'apporto di risorse da parte della società riconducibile al sig. ON UM, per un ammontare pari CP_3
a € 1.720.000, destinato al pagamento del saldo dell'ultima rata del ravvedimento operoso speciale concordato con la , nonché l'impegno della Parte_10
sig.ra coniuge del medesimo UM, per € 1.500.000, destinato al Parte_9 soddisfacimento dei creditori chirografari, garantito anch'esso da vincolo di destinazione su un immobile sito in Milano e l'apporto del sig. UM per € 720.000, finalizzato al rimborso di anticipazioni effettuate da in favore dei Parte_5
dipendenti DE altre società del Gruppo, costituirebbero risorse necessarie ai fini del soddisfacimento dei creditori nella esigua misura sopra indicata.
Alla luce DE verifiche svolte dall'ausiliario, tali apporti risulterebbero dotati di adeguata garanzia patrimoniale e non presenterebbero, allo stato, profili di criticità sotto il profilo della disponibilità effettiva e della destinazione funzionale, potendo pertanto essere considerati idonei a concorrere al soddisfacimento della massa creditoria secondo le previsioni del piano.
In realtà, al di là della costituzione dei vincoli di destinazione sugli immobili, non è stata data la prova circa il fatto che le somme promesse saranno effettivamente rese disponibili per i creditori nei ristretti termini di cui al piano.
In particolare, ciò vale per la promessa (che non pare risultare in atti e, comunque, non risulta allegata al ricorso introduttivo) di di pagare euro 1,5 mln Parte_9 entro 30 giorni dall'omologazione e per la promessa di di pagare euro CP_3
1,7 mln entro il 31.1.2026.
Non risulta in atti che tali soggetti abbiano effettivamente la provvista necessaria al pagamento di quanto promesso nel termine stabilito e, in caso di mancato spontaneo adempimento, nulla assicura né che gli immobili offerti in garanzia saranno effettivamente capienti, mentre risulta comunque esclusa del tutto la possibilità che le obbligazioni assunte potranno essere, agendo in via esecutiva, pagate nei termini indicati.
In mancanza di certezze sull'effettiva possibilità di incasso della finanza esterna nei termini stabiliti, la già esigua percentuale di soddisfacimento promesso ai creditori rischia di annullarsi del tutto.
Conclusivamente, la domanda di concordato semplificato di gruppo proposta deve essere rigettata e deve procedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti della liquidazione giudiziale di tutte e ciascuna le società del gruppo, ai fini dell'apertura di una procedura unitaria di liquidazione giudiziale a norma dell'art. 287 CCII: la domanda svolta da AG DE AT (“dichiarare aperta la procedura di liquidazione giudiziale”) deve essere interpretata in tale direzione, atteso che nel corso di tutta l'opposizione l'Ente ha considerato il gruppo nella sua unitarietà e nella domanda conclusiva ha utilizzato, coerentemente, il singolare, senza richiedere la liquidazione DE singole società del gruppo separatamente.
Dagli atti e dalla documentazione prodotta da parte debitrice, inoltre, risulta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 287, co. 1, CCII.
Tanto premesso deve rivelarsi quanto segue:
A) sussistono, ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015, la giurisdizione e, ai sensi dell'art. 27 CCII, la competenza di questo Tribunale, dal momento che il centro degli interessi principali di tutte le società del
Gruppo è situato in Italia e, precisamente, le sedi legali sono situate in Milano e non ricorrono elementi per localizzare un'eventuale sede diversa;
B) sussiste la legittimazione della ricorrente AG DE AT la quale vanta un credito scaduto e non pagato nei confronti DE società del
Gruppo per almeno € 113.485.988;
C) le società debitrici sono tutte imprenditori che esercitano un'attività commerciale e sono pertanto soggette alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
D) dai bilanci prodotti risulta il superamento DE soglie Controparte_4
di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII (solo nel 2023, attivo patrimoniale di €
1.970.058, ricavi lordi per € 2.013.496, debiti per € 14.024.115); dai bilanci prodotti Controparte_5 risulta il superamento DE soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII (solo nel 2023, attivo patrimoniale di € 3.579.982, ricavi lordi per € 18.711.885, debiti per € 5.761.547); dai bilanci prodotti risulta il superamento DE Parte_5
soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII (solo nel 2023, attivo patrimoniale di € 4.309.359, ricavi lordi per € 13.291.544, debiti per € 12.655.938); dai bilanci prodotti risulta il superamento DE soglie di Parte_4 cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII (solo nel 2023, attivo patrimoniale di €
4.499.215, ricavi lordi per € 16.168.345, debiti per € 27.557.155); dai bilanci prodotti risulta il superamento DE soglie di Parte_11 cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII (solo nel 2023, attivo patrimoniale di €
3.687.578, ricavi lordi per € 9.411.844, debiti per € 16.725.600); dai bilanci prodotti risulta il superamento DE soglie di Parte_2 cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII (solo nel 2023, attivo patrimoniale di €
7.747.651, ricavi lordi per € 12.651.550, debiti per € 36.285.877); dai bilanci prodotti risulta il superamento DE Parte_1 soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII (solo nel 2023, attivo patrimoniale di € 4.300.933, ricavi lordi per € 9.619.377, debiti per € 27.718.812);
E) tutte le società del Gruppo si trovano in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b) CCII come risulta: confessoriamente dalle risultanze del procedimento del concordato semplificato di gruppo;
dall'esistenza di un enorme debito erariale portato da cartelle di pagamento non rateizzate;
dall'inesistenza di attivi sufficienti a pagare, se non in minima parte, i creditori. Tutte le richiamate circostanze palesano come tali società non abbiano più mezzi finanziari propri e credito di terzi per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
PQM
visti gli artt. 2, 49, 121 e ss. e 287 CCII;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale del GRUPPO LOGISTICO ITALIANO e DE società:
con sede legale in Milano (MI), via Ruggiero Settimo n. 4, iscritta Parte_1 nel Registro Imprese di Milano n. MI – 2658234 R.E.A., codice fiscale e partita IVA
P.IVA_1 con sede legale in Milano (MI), via Giuseppe Prina n. 15, iscritta nel Parte_2
Registro Imprese di Milano n. MI – 2566711 R.E.A., codice fiscale e partita IVA
P.IVA_2
con sede legale in Milano (MI), via Ruggiero Settimo n. 4, iscritta nel Parte_3
Registro Imprese di Milano n. MI – 2567761 R.E.A., codice fiscale e partita IVA
P.IVA_3
con sede legale in Milano (MI), via Ruggiero Settimo n. 4, iscritta nel Parte_4
Registro Imprese di Milano n. MI – 2567767 R.E.A., codice fiscale e partita IVA
P.IVA_4
con sede legale in Milano (MI), via Ruggiero Settimo n. 4, iscritta Parte_5
nel Registro Imprese di Milano n. MI – 2623653 R.E.A., codice fiscale e partita IVA
P.IVA_5
con sede legale in Milano (MI), via Prina Giuseppe n. 15, Parte_6
iscritta nel Registro Imprese di Milano n. MI – 2052424 R.E.A., codice fiscale e partita
IVA ; P.IVA_6
con sede legale in Milano (MI), via Ruggiero Settimo, n. 4, iscritta Parte_7
nel Registro Imprese di Milano n. MI – 2654743 R.E.A., codice fiscale e partita IVA
P.IVA_8
quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 par. 1 Reg. UE 848/2015
NOMINA
Giudice delegato il dott. Sergio Rossetti;
NOMINA
1) curatore unico il dott. professionista che ha i requisiti di Persona_1 cui al novellato art. 358 CCII;
2) ordina al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
3) fissa l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 3.03.2026 ad ore 9.40 e dispone che lo svolgimento dell'udienza avvenga in presenza innanzi al Giudice
Delegato presso il Palazzo di Giustizia, stanza 33, piano secondo, lato Manara;
4) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione DE domande di insinuazione ai sensi dell'art. 201 CCII;
5) ordina al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 CCII;
6) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies DE disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo
21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso DE banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
7) ordina al curatore di procedere immediatamente - utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici - alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 CCII;
8) ordina al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
9) ordina ai sensi dell'art. 49, comma 4, la comunicazione e la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio della sezione seconda civile il
30/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Sergio Rossetti dott.ssa Luisa Vasile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati: dott. Luisa Vasile Presidente dott. Sergio Rossetti Giudice rel. dott. Francesco Pipicelli Giudice
nel procedimento
R.G. N. 5/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente a oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1
(C.F. e P. IVA , (C.F. e P. IVA , P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2 Parte_3
(C.F. e P. IVA ), (C.F. e P. IVA ),
[...] P.IVA_3 Parte_4 P.IVA_4 [...]
(C.F. e P. IVA ), (C.F. e P. IVA Parte_5 P.IVA_5 Parte_6
), (C.F. e P. IVA ). P.IVA_6 Parte_7 P.IVA_7
***
Con ricorso in data 19 maggio 2025 il Gruppo Logistico Italiano (nel seguito anche Contr solo “ o il “Gruppo”) - gruppo di società soggette alla direzione e coordinamento di ON UM composto dalle società Parte_1 Pt_2
e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
(le “ ”) tutte con sede in Milano, con gli avv.ti Gianluca Minniti e Parte_7 CP_2 LU SS - ha chiesto ex art.25-sexies CCII all'intestato Tribunale di omologare la proposta di concordato semplificato in esso contenuta.
La proposta formulata ai creditori si fonda, in sostanza, sul realizzo di una liquidità complessiva di circa 6,6 milioni di euro, derivante in parte dalla valorizzazione degli attivi societari (rappresentati essenzialmente dai rami d'azienda, dai crediti e dalle azioni di responsabilità e risarcitorie) e quanto a 2,85 milioni di euro dagli apporti a titolo di nuova finanza condizionata all'omologazione della proposta, il tutto a fronte di una debitoria, a livello di consolidato di gruppo, di circa 142 milioni di euro - la maggior parte dei quali derivanti dall'esposizione nei confronti dell'Erario dello
Stato - e la previsione di un soddisfacimento assai esiguo dei creditori privilegiati degradati al chirografo e chirografari per natura, calcolato in una misura tra lo 0,82%
e l'1,09% dall'ausiliario nominato ex art. 25 sexies, co. 3, CCII.
Hanno proposto opposizione all'omologazione sia l'INPS che l'AG DE AT, quest'ultima anche richiedendo l'apertura della liquidazione giudiziale.
La domanda di omologazione del concordato semplificato di gruppo proposta deve essere rigettata e, in accoglimento della domanda formulata dall'AG DE
AT deve essere aperta la liquidazione giudiziale DE società del gruppo.
Come già chiarito da questo Tribunale “la crisi del Gruppo GLI, operante nel settore della logistica e dei trasporti, ha origini nella gestione criminale DE imprese del gruppo, la quale prevedeva la sistematica non ottemperanza agli obblighi contributivi ed erariali. Tali condotte criminose hanno determinato l'apertura di un procedimento penale a carico, tra gli altri, di
ON UM che esercitava, di fatto, la direzione e il coordinamento del Gruppo suddetto”
(cfr. decreto di rigetto DE misure protettive nell'ambito della CNC del 5 febbraio
2025).
Nel medesimo provvedimento è stato rilevato che “il debito contratto dal in Parte_8 conseguenza dei fatti criminosi di cui si è detto è oggettivamente enorme, il piano di risanamento oggettivamente impervio, denso di incertezze ed estremamente dilatato nel tempo, il possibile ritorno aleatorio e, comunque, esiguo rispetto alle ragioni creditorie”. In virtù di tali considerazioni, nel corso della composizione negoziata, stante l'opposizione dell'AG DE AT a condurre trattative, furono negate le misure protettive e l'esperto nominato archiviò la relativa procedura.
Precedentemente, pure erano naufragate le ipotesi formulate dal gruppo di accesso ad uno strumento con riserva in data 14.7.2023 ed ebbe esito negativo la proposta di transazione fiscale del successivo 14.11.2023.
Effettivamente, il debito nei confronti di INPS e dell'Erario dello Stato risulta oggettivamente enorme, superando i 100 milioni di euro, e rappresenta circa l'80% dell'esposizione complessiva superiore ai 140 milioni.
Come affermato dall'ausiliario, inoltre, nonostante il tempo trascorso dalla sostanziale cessazione dell'attività e l'affidamento della residua gestione a nuovi organi sociali, i numerosissimi rapporti di appalto e subappalto a suo tempo stipulati, la loro riconfigurazione quale illegittima intermediazione di personale (con le connesse difficoltà di distinguere tra datori di lavoro effettivi e apparenti), la grande quantità di soggetti coinvolti e di pagamenti (nell'ordine DE migliaia) effettuati da ex-clienti in surroga e/o in virtù di delegazioni di pagamento, la perdurante pendenza dell'attività accertativa da parte dell'AG DE AT e degli Enti previdenziali, le reciproche contestazioni tra committenti e appaltatrici per asseriti danni, impediscono a tutt'oggi di avere un quadro cristallizzato dell'esposizione debitoria DE varie Società.
Nella sostanza il Gruppo, zavorrato da un passivo enorme, intenderebbe ora risolvere il suo stato di insolvenza mediante il riconoscimento ai creditori DE somme ricavabili dalla liquidazione dei residui asset ancora attivi, nonché l'apporto di finanza esterna in una misura percentuale irrisoria.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che le trattative che hanno proceduto la presente domanda di concordato semplificato non si siano svolte secondo buona fede.
Come noto, condizione per l'accesso allo strumento del concordato semplificato, è, infatti, il previo esperimento di tentativo di composizione negoziata nel cui contesto le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede. Risulta altrettanto noto che tale requisito è stato interpretato dalla giurisprudenza che sin qui si è confrontata con questo istituto di nuovo conio, in senso sostanziale e non in senso meramente formale;
e ciò nella duplice direzione per cui (i) non è sufficiente che l'esperto nominato dichiari nella relazione conclusiva della composizione negoziata che le trattative si siano svolte secondo buona fede, dovendosi verificare in concreto l'effettiva sussistenza di tale presupposto e, soprattutto, nel senso che (ii) alcuna trattativa secondo buona fede può essere affermata se, alla data di inizio del percorso di composizione negoziata, non sussistesse prospetticamente la possibilità di superare le condizioni di squilibrio patrimoniale, economico e finanziario che avevano determinato la crisi o, più correttamente, nel caso di specie, l'insolvenza.
Nel caso di specie, durante le trattative, la proposta formulata ai creditori pubblici era nel senso di uno stralcio della pretesa erariale di oltre il 90% e il pagamento del residuo in rate nell'arco di 15 anni.
Si trattava, ab imis, di una proposta di soluzione della crisi irricevibile e contraria a buona fede, indipendentemente dal fatto che la società avesse esposto in modo chiaro ai creditori ciò che essi già conoscevano (l'enorme passivo maturato) e indipendentemente dall'atteggiamento inizialmente avuto dall'AG DE AT che, nei primi incontri avuti con l'esperto e il gruppo, non aveva immediatamente escluso qualsiasi possibilità di trattativa, ponendosi, correttamente, in una prospettiva di ascolto nei confronti del contribuente.
Risulta evidente, infatti, che non vi sarebbe risanamento impossibile – né trattativa priva di buona fede - se si accedesse all'idea per cui sarebbe correttamente impostata una composizione in cui la proposta ai creditori sia quella di subire uno stralcio rilevantissimo della propria posizione e accettare il rimborso di quanto residua in un arco temporale così lungo da rendere impossibile qualunque previsione.
In realtà, intanto si può affermare che le trattative siano intavolate e svolte secondo buona fede in quanto la proposta formulata possa convincere un creditore ragionevole che il proprio credito, per percentuale di soddisfo, sicurezza del rientro e relative tempistiche, sia adeguatamente tutelato rispetto all'alternativa liquidatoria. Ciò che nel caso di specie non era quantomeno nei confronti dell'Erario dello Stato che avrebbe potuto ricevere nell'arco di 15 anni (e, quindi, in un arco temporale in cui qualsiasi previsione diviene del tutto imponderabile) il soddisfacimento di solo il
9% DE proprie ragioni (peraltro non ancora consolidate).
Ciò è tanto più vero se si considera che per le agenzie fiscali la normativa di riferimento, contenuta nell'art. 63 CCII, va nella direzione della necessità che il soddisfacimento DE relative ragioni sia effettivo e reale, benché l'art. 23, co. 2 bis,
CCII non parli espressamente di percentuali minime.
Conclusivamente, fin dalla sua originaria impostazione, la composizione negoziata intavolta dal Gruppo non aveva alcuna chance di trovare l'accoglimento DE agenzie fiscali, che da sole vantavano crediti per circa l'80% dell'enorme passivo maturato dalla società.
Quanto poi alla finanza esterna messa a disposizione valgono le seguenti considerazioni.
Nel contesto del piano di concordato semplificato proposto dal Gruppo Logistico
Italiano, l'apporto di finanza esterna assume rilievo determinante ai fini della sostenibilità economica del piano e della realizzazione degli obiettivi di soddisfacimento della massa creditoria. Tale finanza, qualificabile come risorsa estranea al patrimonio DE società al momento del deposito della domanda, è stata messa a disposizione da soggetti terzi rispetto al Gruppo, con vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. su immobili di loro proprietà, e risulta devoluta in via definitiva e incondizionata al soddisfacimento del fabbisogno concordatario salvo, per CP_3
e la condizione dell'omologazione del concordato entro il
[...] Parte_9 termine del 31 dicembre 2025.
In particolare, nella struttura del piano concordatario, l'apporto di risorse da parte della società riconducibile al sig. ON UM, per un ammontare pari CP_3
a € 1.720.000, destinato al pagamento del saldo dell'ultima rata del ravvedimento operoso speciale concordato con la , nonché l'impegno della Parte_10
sig.ra coniuge del medesimo UM, per € 1.500.000, destinato al Parte_9 soddisfacimento dei creditori chirografari, garantito anch'esso da vincolo di destinazione su un immobile sito in Milano e l'apporto del sig. UM per € 720.000, finalizzato al rimborso di anticipazioni effettuate da in favore dei Parte_5
dipendenti DE altre società del Gruppo, costituirebbero risorse necessarie ai fini del soddisfacimento dei creditori nella esigua misura sopra indicata.
Alla luce DE verifiche svolte dall'ausiliario, tali apporti risulterebbero dotati di adeguata garanzia patrimoniale e non presenterebbero, allo stato, profili di criticità sotto il profilo della disponibilità effettiva e della destinazione funzionale, potendo pertanto essere considerati idonei a concorrere al soddisfacimento della massa creditoria secondo le previsioni del piano.
In realtà, al di là della costituzione dei vincoli di destinazione sugli immobili, non è stata data la prova circa il fatto che le somme promesse saranno effettivamente rese disponibili per i creditori nei ristretti termini di cui al piano.
In particolare, ciò vale per la promessa (che non pare risultare in atti e, comunque, non risulta allegata al ricorso introduttivo) di di pagare euro 1,5 mln Parte_9 entro 30 giorni dall'omologazione e per la promessa di di pagare euro CP_3
1,7 mln entro il 31.1.2026.
Non risulta in atti che tali soggetti abbiano effettivamente la provvista necessaria al pagamento di quanto promesso nel termine stabilito e, in caso di mancato spontaneo adempimento, nulla assicura né che gli immobili offerti in garanzia saranno effettivamente capienti, mentre risulta comunque esclusa del tutto la possibilità che le obbligazioni assunte potranno essere, agendo in via esecutiva, pagate nei termini indicati.
In mancanza di certezze sull'effettiva possibilità di incasso della finanza esterna nei termini stabiliti, la già esigua percentuale di soddisfacimento promesso ai creditori rischia di annullarsi del tutto.
Conclusivamente, la domanda di concordato semplificato di gruppo proposta deve essere rigettata e deve procedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti della liquidazione giudiziale di tutte e ciascuna le società del gruppo, ai fini dell'apertura di una procedura unitaria di liquidazione giudiziale a norma dell'art. 287 CCII: la domanda svolta da AG DE AT (“dichiarare aperta la procedura di liquidazione giudiziale”) deve essere interpretata in tale direzione, atteso che nel corso di tutta l'opposizione l'Ente ha considerato il gruppo nella sua unitarietà e nella domanda conclusiva ha utilizzato, coerentemente, il singolare, senza richiedere la liquidazione DE singole società del gruppo separatamente.
Dagli atti e dalla documentazione prodotta da parte debitrice, inoltre, risulta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 287, co. 1, CCII.
Tanto premesso deve rivelarsi quanto segue:
A) sussistono, ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015, la giurisdizione e, ai sensi dell'art. 27 CCII, la competenza di questo Tribunale, dal momento che il centro degli interessi principali di tutte le società del
Gruppo è situato in Italia e, precisamente, le sedi legali sono situate in Milano e non ricorrono elementi per localizzare un'eventuale sede diversa;
B) sussiste la legittimazione della ricorrente AG DE AT la quale vanta un credito scaduto e non pagato nei confronti DE società del
Gruppo per almeno € 113.485.988;
C) le società debitrici sono tutte imprenditori che esercitano un'attività commerciale e sono pertanto soggette alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
D) dai bilanci prodotti risulta il superamento DE soglie Controparte_4
di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII (solo nel 2023, attivo patrimoniale di €
1.970.058, ricavi lordi per € 2.013.496, debiti per € 14.024.115); dai bilanci prodotti Controparte_5 risulta il superamento DE soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII (solo nel 2023, attivo patrimoniale di € 3.579.982, ricavi lordi per € 18.711.885, debiti per € 5.761.547); dai bilanci prodotti risulta il superamento DE Parte_5
soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII (solo nel 2023, attivo patrimoniale di € 4.309.359, ricavi lordi per € 13.291.544, debiti per € 12.655.938); dai bilanci prodotti risulta il superamento DE soglie di Parte_4 cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII (solo nel 2023, attivo patrimoniale di €
4.499.215, ricavi lordi per € 16.168.345, debiti per € 27.557.155); dai bilanci prodotti risulta il superamento DE soglie di Parte_11 cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII (solo nel 2023, attivo patrimoniale di €
3.687.578, ricavi lordi per € 9.411.844, debiti per € 16.725.600); dai bilanci prodotti risulta il superamento DE soglie di Parte_2 cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII (solo nel 2023, attivo patrimoniale di €
7.747.651, ricavi lordi per € 12.651.550, debiti per € 36.285.877); dai bilanci prodotti risulta il superamento DE Parte_1 soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII (solo nel 2023, attivo patrimoniale di € 4.300.933, ricavi lordi per € 9.619.377, debiti per € 27.718.812);
E) tutte le società del Gruppo si trovano in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b) CCII come risulta: confessoriamente dalle risultanze del procedimento del concordato semplificato di gruppo;
dall'esistenza di un enorme debito erariale portato da cartelle di pagamento non rateizzate;
dall'inesistenza di attivi sufficienti a pagare, se non in minima parte, i creditori. Tutte le richiamate circostanze palesano come tali società non abbiano più mezzi finanziari propri e credito di terzi per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
PQM
visti gli artt. 2, 49, 121 e ss. e 287 CCII;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale del GRUPPO LOGISTICO ITALIANO e DE società:
con sede legale in Milano (MI), via Ruggiero Settimo n. 4, iscritta Parte_1 nel Registro Imprese di Milano n. MI – 2658234 R.E.A., codice fiscale e partita IVA
P.IVA_1 con sede legale in Milano (MI), via Giuseppe Prina n. 15, iscritta nel Parte_2
Registro Imprese di Milano n. MI – 2566711 R.E.A., codice fiscale e partita IVA
P.IVA_2
con sede legale in Milano (MI), via Ruggiero Settimo n. 4, iscritta nel Parte_3
Registro Imprese di Milano n. MI – 2567761 R.E.A., codice fiscale e partita IVA
P.IVA_3
con sede legale in Milano (MI), via Ruggiero Settimo n. 4, iscritta nel Parte_4
Registro Imprese di Milano n. MI – 2567767 R.E.A., codice fiscale e partita IVA
P.IVA_4
con sede legale in Milano (MI), via Ruggiero Settimo n. 4, iscritta Parte_5
nel Registro Imprese di Milano n. MI – 2623653 R.E.A., codice fiscale e partita IVA
P.IVA_5
con sede legale in Milano (MI), via Prina Giuseppe n. 15, Parte_6
iscritta nel Registro Imprese di Milano n. MI – 2052424 R.E.A., codice fiscale e partita
IVA ; P.IVA_6
con sede legale in Milano (MI), via Ruggiero Settimo, n. 4, iscritta Parte_7
nel Registro Imprese di Milano n. MI – 2654743 R.E.A., codice fiscale e partita IVA
P.IVA_8
quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 par. 1 Reg. UE 848/2015
NOMINA
Giudice delegato il dott. Sergio Rossetti;
NOMINA
1) curatore unico il dott. professionista che ha i requisiti di Persona_1 cui al novellato art. 358 CCII;
2) ordina al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
3) fissa l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 3.03.2026 ad ore 9.40 e dispone che lo svolgimento dell'udienza avvenga in presenza innanzi al Giudice
Delegato presso il Palazzo di Giustizia, stanza 33, piano secondo, lato Manara;
4) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione DE domande di insinuazione ai sensi dell'art. 201 CCII;
5) ordina al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 CCII;
6) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies DE disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo
21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso DE banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
7) ordina al curatore di procedere immediatamente - utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici - alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 CCII;
8) ordina al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
9) ordina ai sensi dell'art. 49, comma 4, la comunicazione e la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio della sezione seconda civile il
30/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Sergio Rossetti dott.ssa Luisa Vasile