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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/04/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5782/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f..: Parte_1
), rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Anna Maria C.F._1
TONIONI, presso il cui studio a Bologna, Via Goito n. 3, è elettivamente domiciliato, RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] (c.f.. ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa in giudizio dall' Avv. Gianvito BOCCONE, presso il cui studio a Bologna, via del Carro n. 5/BVia Farini n.2, è elettivamente domiciliata, RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: modifica regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale.
***** CONCLUSIONI Il ricorrente ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 23 gennaio 2025:
“l'intestato Tribunale voglia revocare gli oneri di mantenimento del figlio di cui Persona_1 al decreto del Tribunale dei Minorenni del 12-03-2007 depositato il 24-03-2007 nella causa RG Vol.
594/2006, a far data dalla domanda.
In via subordinata chiede che il Tribunale voglia ridurre gli oneri di mantenimento del figlio Per_1
fissando un contributo mensile ridotto nella misura che riterrà equa, sempre a far data dalla
[...] domanda e con determinazione di un termine temporale massimo del versamento di sei mesi a far data dal deposito della sentenza. In ogni caso con versamento del contributo direttamente al figlio
. Per_1
Si insiste nella istanza istruttoria di ordine di esibizione degli estratti di conto corrente di Per_1 rassegnata nella memoria ex art. 473bis.17 comma 1 cpc, che potranno confermare tutte le
[...] entrate del ragazzo.” pagina 1 di 4 La resistente ha concluso come da memoria di costituzione:
“Voglia il Tribunale adito, in via principale, rigettare la domanda di revoca dell'obbligo di mantenimento del figlio a carico del padre con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze di Parte_1 giudizio cui ha dato causa;
in via subordinata, nell'improbabile caso in cui il Tribunale ritenesse che non abbia Persona_1 più diritto ad alcun mantenimento da parte dei genitori, tenuto conto che la madre con la sua costituzione ha solamente riportato in maniera veritiera le circostanze relative all'oggetto del processo, documentando in maniera specifica quanto dedotto, chiede che il Giudice adito Voglia disporre la compensazione delle spese di giudizio”
Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
***** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. e hanno intrattenuto una relazione Parte_1 CP_2 sentimentale dalla quale è nato, il 19 novembre 2001, . Per_1
Il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna, con decreto depositato il 24 marzo 2007, ha previsto, tra l'altro, che versi alla signora Parte_1
l'importo mensile di 300,00 euro per il mantenimento ordinario del figlio, CP_2 oltre a sostenere nella misura del 50% le spese nell'interesse del medesimo.
2. Con ricorso presentato il 23 aprile 2024, il signor a domandato che in Per_1 via d'urgenza sia revocato l'obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario di , allegando che quest'ultimo è stabilmente inserito Per_1 nel mercato del lavoro, dato che è impiegato a tempo parziale presso l'esercizio ER ME e presso il pub “Old Wild West” e ha un emolumento di circa 1.400,00 euro mensili. Si è costituita in giudizio la signora hiedendo il rigetto delle istanze ex CP_2 adverso proposte. In particolare, la resistente ha evidenziato che entrambi i contratti indicati da controparte sono a tempo determinato, che quello con ER ME è cessato il 6 luglio 2024 e che quello con la società che gestisce l'esercizio “Old Wild West” scadrà il prossimo 4 dicembre;
ha dunque osservato che , pur essendosi Per_1 attivato in tal senso, non è stabilmente inserito nel mondo del lavoro. All'udienza del 27 marzo 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
3. Tanto premesso in fatto, si può passare all'esame delle questioni sottoposte all'esame del Collegio. 3a. Deve preliminarmente essere dichiarata l'inammissibilità della domanda formulata dal ricorrente per la prima volta nel foglio di precisazione delle conclusioni volta a ottenere che il contributo al mantenimento sia versato direttamente al figlio
. Per_1
Come eccepito dalla signora ale istanza è stata tardivamente proposta. CP_2
pagina 2 di 4 E' inoltre inammissibile in quanto, per giurisprudenza costante, la parte obbligata non ha un interesse giuridicamente rilevante a chiedere di pagare il dovuto al figlio invece che alla moglie.
3b. Va altresì respinta la richiesta del ricorrente di ordinare a Persona_1
l'esibizione degli estratti del suo conto corrente. Invero, l'acquisizione dei suddetti documenti è irrilevante, atteso che da un lato non è contestato che le risorse economiche del ragazzo derivano dalle sue entrate lavorative e dall'altro lato soltanto il conseguimento di una stabile e accettabilmente remunerata posizione professionale potrebbero giustificare la revoca del contributo paterno. 3c. Ciò posto, si deve premettere che è pacifico che , dopo avere Per_1 soggiornato per alcuni mesi a casa del signor dal gennaio 2025 si è Per_1 nuovamente trasferito nell'abitazione della signora dove tuttora vive. CP_2
Il figlio delle parti è stato dichiarato invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa del 60% con decorso dal 19 novembre 2019 (diagnosi: “ritardo cognitivo medio-lieve con compromissione comportamentale e disturbo emozionale. Duplicazione a carico del cromosoma 16”). Ha frequentato l'istituto professionale grafico pubblicitario Aldrovandi di Bologna con percorso differenziato, ottenendo non un diploma, ma, alla fine del quinto anno, un'attestazione di crediti formativi. Dal 2 novembre 2021 è iscritto c nell'elenco di cui all'art. 8 L. 69/99 come persona disabile.
ha svolto le seguenti attività professionali: Per_1
- dal 1° dicembre 2021 al 30 giugno 2022 ha svolto un tirocinio di 6 mesi presso ASC Insieme ricevendo un compenso di € 1.400 attestato dal CU versato in atti
- dal 7 luglio al 31 dicembre 2022 ha lavorato per la “C.S.A.P.S.A.” percependo un emolumento di 2.613,00 euro;
- dal 9 gennaio al 20 luglio 2023 ha effettuato uno stage presso ER ME e dal 21 luglio 2023 al 6 luglio 2024 è stato assunto dalla stessa ditta con contratto a tempo determinato e parziale (21 ore alla settimana), non rinnovato alla scadenza;
mediamente le buste paga sono state di circa 1.000,00 euro, anche se per molti mesi sono ammontate a circa 770,00 euro;
- il 4 dicembre 2023 è stato assunto presso la “CiGiErre” a tempo determinato e parziale con contratto rinnovato il 30 giugno 2024 e trasformato in un rapporto a tempo indeterminato il 5 dicembre 2024; da questo impiego percepisce un Per_1 emolumento medio di circa 550.00/600,00 euro;
- dal modello 730 per il 2023 è emerso che in quell'annualità ha percepito un reddito netto di 9.191,00 euro (766,00 mensili). Orbene, è evidente che , che non ha ancora compiuto i 24 anni, si è attivato Per_1
e si sta impegnando per rendersi indipendente, ma che fino ad ora non c'è riuscito. Egli, infatti, ha un impiego a tempo parziale e indeterminato, che tuttavia non gli garantisce l'autonomia economica, a causa della modestia dello stipendio che percepisce.
pagina 3 di 4 Le altre occupazioni che ha avuto, ivi compresa quella per Leroy LI, non sono state caratterizzate da una stabilità sufficiente a fare ritenere che si sia inserito Per_1 nel mercato del lavoro: è stato infatti assunto a tempo determinato per un anno e alla scadenza il contratto non è stato rinnovato. In conclusione, dunque, si deve ritenere che il figlio delle parti, ancora in giovane età e affetto da una seria invalidità, non si è ancora pienamente e definitivamente inserito nel mercato del lavoro e non ha raggiunto una propria autonomia per ragioni indipendenti da ogni sua responsabilità. Tuttavia, la circostanza che egli abbia ottenuto un impiego a tempo indeterminato, anche se modestamente retribuito, e dunque possa contare su entrate stabili, anche se basse, impone di ridurre il contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio 250,00 euro mensili con decorso dal dicembre 2024 compreso.
4. Le spese di lite debbono essere compensate, stante la parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, a parziale modifica del decreto del Tribunale per i minorenni depositato il 24 marzo 2007,
1) a decorrere dal 5 dicembre 2024 riduce il contributo a carico del signor Per_1 per il mantenimento ordinario del figlio a 250,00 euro mensili, annualmente Per_1 rivalutabili sulla base degli indici ISTAT;
2) conferma per il resto il menzionato decreto;
3) compensa integralmente le spese di lite. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 2 aprile 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f..: Parte_1
), rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Anna Maria C.F._1
TONIONI, presso il cui studio a Bologna, Via Goito n. 3, è elettivamente domiciliato, RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] (c.f.. ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa in giudizio dall' Avv. Gianvito BOCCONE, presso il cui studio a Bologna, via del Carro n. 5/BVia Farini n.2, è elettivamente domiciliata, RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: modifica regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale.
***** CONCLUSIONI Il ricorrente ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 23 gennaio 2025:
“l'intestato Tribunale voglia revocare gli oneri di mantenimento del figlio di cui Persona_1 al decreto del Tribunale dei Minorenni del 12-03-2007 depositato il 24-03-2007 nella causa RG Vol.
594/2006, a far data dalla domanda.
In via subordinata chiede che il Tribunale voglia ridurre gli oneri di mantenimento del figlio Per_1
fissando un contributo mensile ridotto nella misura che riterrà equa, sempre a far data dalla
[...] domanda e con determinazione di un termine temporale massimo del versamento di sei mesi a far data dal deposito della sentenza. In ogni caso con versamento del contributo direttamente al figlio
. Per_1
Si insiste nella istanza istruttoria di ordine di esibizione degli estratti di conto corrente di Per_1 rassegnata nella memoria ex art. 473bis.17 comma 1 cpc, che potranno confermare tutte le
[...] entrate del ragazzo.” pagina 1 di 4 La resistente ha concluso come da memoria di costituzione:
“Voglia il Tribunale adito, in via principale, rigettare la domanda di revoca dell'obbligo di mantenimento del figlio a carico del padre con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze di Parte_1 giudizio cui ha dato causa;
in via subordinata, nell'improbabile caso in cui il Tribunale ritenesse che non abbia Persona_1 più diritto ad alcun mantenimento da parte dei genitori, tenuto conto che la madre con la sua costituzione ha solamente riportato in maniera veritiera le circostanze relative all'oggetto del processo, documentando in maniera specifica quanto dedotto, chiede che il Giudice adito Voglia disporre la compensazione delle spese di giudizio”
Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
***** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. e hanno intrattenuto una relazione Parte_1 CP_2 sentimentale dalla quale è nato, il 19 novembre 2001, . Per_1
Il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna, con decreto depositato il 24 marzo 2007, ha previsto, tra l'altro, che versi alla signora Parte_1
l'importo mensile di 300,00 euro per il mantenimento ordinario del figlio, CP_2 oltre a sostenere nella misura del 50% le spese nell'interesse del medesimo.
2. Con ricorso presentato il 23 aprile 2024, il signor a domandato che in Per_1 via d'urgenza sia revocato l'obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario di , allegando che quest'ultimo è stabilmente inserito Per_1 nel mercato del lavoro, dato che è impiegato a tempo parziale presso l'esercizio ER ME e presso il pub “Old Wild West” e ha un emolumento di circa 1.400,00 euro mensili. Si è costituita in giudizio la signora hiedendo il rigetto delle istanze ex CP_2 adverso proposte. In particolare, la resistente ha evidenziato che entrambi i contratti indicati da controparte sono a tempo determinato, che quello con ER ME è cessato il 6 luglio 2024 e che quello con la società che gestisce l'esercizio “Old Wild West” scadrà il prossimo 4 dicembre;
ha dunque osservato che , pur essendosi Per_1 attivato in tal senso, non è stabilmente inserito nel mondo del lavoro. All'udienza del 27 marzo 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
3. Tanto premesso in fatto, si può passare all'esame delle questioni sottoposte all'esame del Collegio. 3a. Deve preliminarmente essere dichiarata l'inammissibilità della domanda formulata dal ricorrente per la prima volta nel foglio di precisazione delle conclusioni volta a ottenere che il contributo al mantenimento sia versato direttamente al figlio
. Per_1
Come eccepito dalla signora ale istanza è stata tardivamente proposta. CP_2
pagina 2 di 4 E' inoltre inammissibile in quanto, per giurisprudenza costante, la parte obbligata non ha un interesse giuridicamente rilevante a chiedere di pagare il dovuto al figlio invece che alla moglie.
3b. Va altresì respinta la richiesta del ricorrente di ordinare a Persona_1
l'esibizione degli estratti del suo conto corrente. Invero, l'acquisizione dei suddetti documenti è irrilevante, atteso che da un lato non è contestato che le risorse economiche del ragazzo derivano dalle sue entrate lavorative e dall'altro lato soltanto il conseguimento di una stabile e accettabilmente remunerata posizione professionale potrebbero giustificare la revoca del contributo paterno. 3c. Ciò posto, si deve premettere che è pacifico che , dopo avere Per_1 soggiornato per alcuni mesi a casa del signor dal gennaio 2025 si è Per_1 nuovamente trasferito nell'abitazione della signora dove tuttora vive. CP_2
Il figlio delle parti è stato dichiarato invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa del 60% con decorso dal 19 novembre 2019 (diagnosi: “ritardo cognitivo medio-lieve con compromissione comportamentale e disturbo emozionale. Duplicazione a carico del cromosoma 16”). Ha frequentato l'istituto professionale grafico pubblicitario Aldrovandi di Bologna con percorso differenziato, ottenendo non un diploma, ma, alla fine del quinto anno, un'attestazione di crediti formativi. Dal 2 novembre 2021 è iscritto c nell'elenco di cui all'art. 8 L. 69/99 come persona disabile.
ha svolto le seguenti attività professionali: Per_1
- dal 1° dicembre 2021 al 30 giugno 2022 ha svolto un tirocinio di 6 mesi presso ASC Insieme ricevendo un compenso di € 1.400 attestato dal CU versato in atti
- dal 7 luglio al 31 dicembre 2022 ha lavorato per la “C.S.A.P.S.A.” percependo un emolumento di 2.613,00 euro;
- dal 9 gennaio al 20 luglio 2023 ha effettuato uno stage presso ER ME e dal 21 luglio 2023 al 6 luglio 2024 è stato assunto dalla stessa ditta con contratto a tempo determinato e parziale (21 ore alla settimana), non rinnovato alla scadenza;
mediamente le buste paga sono state di circa 1.000,00 euro, anche se per molti mesi sono ammontate a circa 770,00 euro;
- il 4 dicembre 2023 è stato assunto presso la “CiGiErre” a tempo determinato e parziale con contratto rinnovato il 30 giugno 2024 e trasformato in un rapporto a tempo indeterminato il 5 dicembre 2024; da questo impiego percepisce un Per_1 emolumento medio di circa 550.00/600,00 euro;
- dal modello 730 per il 2023 è emerso che in quell'annualità ha percepito un reddito netto di 9.191,00 euro (766,00 mensili). Orbene, è evidente che , che non ha ancora compiuto i 24 anni, si è attivato Per_1
e si sta impegnando per rendersi indipendente, ma che fino ad ora non c'è riuscito. Egli, infatti, ha un impiego a tempo parziale e indeterminato, che tuttavia non gli garantisce l'autonomia economica, a causa della modestia dello stipendio che percepisce.
pagina 3 di 4 Le altre occupazioni che ha avuto, ivi compresa quella per Leroy LI, non sono state caratterizzate da una stabilità sufficiente a fare ritenere che si sia inserito Per_1 nel mercato del lavoro: è stato infatti assunto a tempo determinato per un anno e alla scadenza il contratto non è stato rinnovato. In conclusione, dunque, si deve ritenere che il figlio delle parti, ancora in giovane età e affetto da una seria invalidità, non si è ancora pienamente e definitivamente inserito nel mercato del lavoro e non ha raggiunto una propria autonomia per ragioni indipendenti da ogni sua responsabilità. Tuttavia, la circostanza che egli abbia ottenuto un impiego a tempo indeterminato, anche se modestamente retribuito, e dunque possa contare su entrate stabili, anche se basse, impone di ridurre il contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio 250,00 euro mensili con decorso dal dicembre 2024 compreso.
4. Le spese di lite debbono essere compensate, stante la parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, a parziale modifica del decreto del Tribunale per i minorenni depositato il 24 marzo 2007,
1) a decorrere dal 5 dicembre 2024 riduce il contributo a carico del signor Per_1 per il mantenimento ordinario del figlio a 250,00 euro mensili, annualmente Per_1 rivalutabili sulla base degli indici ISTAT;
2) conferma per il resto il menzionato decreto;
3) compensa integralmente le spese di lite. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 2 aprile 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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