Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 4242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4242 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. 261/2023 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE il Giudice dr.ssa Barbara DI TONTO considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 03.04.25 per la decisione ex art. 281 sexies cpc;
considerato che
, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter cpc;
dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che
le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 cpc;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281sexies uc e 127 ter cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Barbara Di Tonto
Ha pronunziato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 261 del Ruolo Generale degli Affari Con- tenziosi dell'anno 2023 avente ad
OGGETTO: responsabilità professionale
TRA
, , , tutti Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 in proprio e nella qualità di eredi di , deceduto in data Persona_1
25.09.2012, rappresentati e difesi dall'avv. Emanuela Fanelli ed eletti- vamente domiciliati presso il suo studio in Napoli alla Via G. Porzio, 4- Centro Direzionale Is. G1, giusta procura in atti;
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E
- in persona CP_1 Controparte_2 del legale rapp.nte pt., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigia Mandes ed Isabella Selvaggi, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Comu- nale del Principe 13/A presso il Servizio Affari Legali dell'ente, giusta procura in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta versate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giu- gno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vi- gore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo e/o sintetizzando lo svolgi- mento del processo).
Con ricorso depositato in data 12.01.2023, parte ricorrente in proprio e in qualità di erede legittima del sig. , deceduto in data Persona_1
25.09.2012 ha convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli la di Napoli, in Controparte_3 persona del legale rapp.nte pt, per sentirla condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti iure proprio e iure hereditatis derivanti dal decesso del proprio congiunto a causa dell'inadeguata gestione clini- ca, da parte del personale sanitario, della patologia di cui lo stesso era affetto.
Si costituiva in giudizio la Controparte_3
di Napoli, la quale ha eccepito, in via preliminare, la nullità
[...] dell'atto introduttivo per carenza dei requisiti di cui agli artt.163 nn.3 e 4 e 164 comma 4 cpc, l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 8 c.3 l.24/2017, nonché la prescrizione del diritto azionato, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda per infondatezza della stessa, stante l'assenza di qualsiasi forma di responsabilità della struttura in relazione al proprio operato.
Acquisita la CTU medico-legale eseguita nel processo introdotto con ri- corso ex art. 696 bis c.p.c. recante R.G. n. 9818/2021, all'udienza odierna la causa è decisa a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies, u.c., cpc in combinato disposto con l'articolo 127 ter cpc.
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Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione formulata dalla struttura resistente per violazione del termine per la proposizione del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., stante l'assoluta infondatezza della stessa.
Ed invero, l'art. 8, comma 3, L. 24/2017 nel disciplinare i rapporti tra la fase di ATP e il successivo giudizio di merito sancisce che: “ove la conci- liazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene pro- cedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 702-bis del codice di procedura civi- le. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti;
si ap- plicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile”. Or- bene, nel caso di specie, il termine di 90 gg dal deposito della relazione tecnica normativamente richiesto, in caso di mancata conclusione del procedimento di Atp, ai fini della salvezza degli effetti della domanda, appare adeguatamente rispettato atteso che la consulenza medico le- gale è stata depositata, nell'ambito del procedimento di istruzione pre- ventiva, in data 18.10.2022, mentre il presente giudizio di merito è stato introdotto con ricorso depositato in data 12.01.2023, dunque, nel ri- spetto del suddetto limite temporale.
Va altresì rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio formulata dall'odierna resistente per indeterminatezza del petitum e della causa petendi ai sensi degli artt.163 nn.3 e 4 e 164 comma 4 cpc, risultando nell'atto introduttivo del presente giudizio adeguatamente specificati la determinazione della cosa oggetto della domanda nonché gli elementi di fatto e di diritto costituenti la ragione della pretesa azio- nata;
in conseguenza di tanto parte resistente ha avuto la possibilità di difendersi ampiamente sulla pretesa azionata da parte ricorrente, peral- tro ben nota in considerazione dell'espletamento del procedimento sommario per ATP conciliativa.
Va parimenti rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto sollevata dalla resistente. CP_4
In relazione alla domanda azionata dai ricorrenti iure hereditatis, deve infatti osservarsi che, in virtù delle modifiche occorse in tema di respon- sabilità medica per effetto dell'entrata in vigore della legge Parte_5
(L. 8 marzo 2017, n. 24) nonché dell'elaborazione giurisprudenziale ma- turata sul punto - la quale propende per l'affermazione della natura contrattuale della stessa, in relazione alla struttura sanitaria, nonché per il carattere solidale dell'obbligazione risarcitoria tra struttura sanita- ria e medico nella stessa operante - il termine di prescrizione applicabile in materia è quello decennale. Quando il paziente si rivolge alla struttura sanitaria (ospedale, clinica e similari), infatti, tra i due soggetti si instaura un vero e proprio contatto finalizzato alla corretta erogazione della pre- stazione sanitaria. Trattandosi di responsabilità contrattuale, il danneg-
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giato potrà agire nei confronti della struttura entro il termine prescri- zionale di 10 anni.
Viceversa, nell'ipotesi di risarcimento del danno da cd. perdita parentale, azionato dai prossimi congiunti iure proprio, il danno richiesto ha natura extracontrattuale e, pertanto, è soggetto a un termine di prescrizione quinquennale e non decennale (cfr. sul punto Cass. n.21404/2021 se- condo cui “la responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdi- ta del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un pa- ziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col pa- ziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi pro- tetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso stret- tamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale (Cass. ord. n. 21404/2021; in tal senso anche Cass. n. 14258/2020; Cass. n.4904 del 15/02/2022).
Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi che, per principio consolidato, qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato ma il giudizio pena- le non sia stato promosso, ancorché per difetto di querela, all'azione ci- vile di risarcimento si applica, ai sensi dell'art. 2947 c.c., comma 3, l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato purché il giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi (cfr. Cass n. 3267/2024; tra le altre: Cass. n. 24988/2014 e Cass. n. 2350/2018). Tuttavia, non è "necessario", a tal fine, dover colti- vare "un'espressa domanda volta a ottenere in via incidentale l'accertamento dell'ipotizzato reato", giacché – alla luce dell'orientamento del pari consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., S.U., n. 9993/2016; Cass. n. 24260/2020; Cass. n. 21404/2021)
- la deduzione circa l'applicabilità del termine prescrizionale più lungo di cui all'art. 2947, comma terzo, c.c. integra una
contro
-eccezione in sen- so lato, la cui rilevazione può avvenire anche d'ufficio, nel rispetto dei termini di operatività delle preclusioni relative al thema decidendum ex art. 183, c.p.c., qualora sia fondata su nuove allegazioni di fatto.
La rilevabilità ex officio della
contro
-eccezione è, dunque, subordinata alla allegazione – tempestiva, giacché effettuata originariamente con l'atto introduttivo del giudizio ovvero perché le nuove circostanze fat- tuali sono state dedotte nei termini di cui all'art. 183 c.p.c. (così da con- sentirne il rilievo officioso anche oltre detti termini) – dei fatti posti a suo fondamento e, quindi, ai fini dell'applicazione dell'art. 2947, comma terzo, c.c., del "fatto considerato dalla legge come reato", ossia delle cir- costanze da cui evincere la sussistenza degli elementi costitutivi (ogget- tivi e soggettivi) del reato di omicidio colposo, ex art. 589 c.p.
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Orbene nel caso di specie, dall'atto introduttivo del giudizio di merito, emerge chiaramente che i ricorrenti hanno dato contezza, fin dall'inizio del processo, di fatti che potevano essere rappresentativi di circostanze integranti il fatto-reato di omicidio colposo in danno del proprio con- giunto, desumibili dalla C.T.U. espletata in sede di accertamento tecnico preventivo e prodotta in giudizio con lo stesso ricorso in- troduttivo, deducendo tempestivamente in sede di prima udienza di comparizione, una contro eccezione in senso stretto relativa alla dura- ta della prescrizione.
Pertanto, alla luce dei principi di diritto summenzionati, deve ritenersi che il diritto al risarcimento del danno, con riferimento all'azione eserci- tata dai congiunti iure proprio per la perdita del rapporto parentale, si prescriva nel termine previsto dalla legge per il fatto astrattamente co- stituente reato al momento della consumazione dell'illecito, nel caso di specie, il reato di omicidio colposo di cui all'art. 589 c.p.
Ed invero, l'illecito ipotizzato a carico della struttura sanitaria resistente, consistito nella mancata tempestiva individuazione della patologia in- fartuale in atto per effetto dell'omissione dei necessari approfondimenti diagnostici con conseguente decesso del de cuius, sarebbe riconducibi- le, ove positivamente accertato nel suo elemento materiale e nel nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'evento infausto, alla ipotesi di rile- vanza penale, astrattamente configurabile, dell'omicidio colposo il cui termine prescrizionale, tenuto conto del combinato disposto degli arti- coli 2947 comma 3 c.c., 589 c.p. e 157 c.p, nonché delle modifiche intro- dotte dalla legge 251/2005 -applicabile ratione temporis al caso di spe- cie essendo il decesso sopraggiunto in data 25.09.2012- è pari ad anni sei.
Quanto alla decorrenza di detto termine, la regola generale in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito consi- derato dalla legge come reato, è quella di far decorrere il dies a quo per il calcolo prescrizionale dalla data di consumazione del reato, dunque, nel caso di specie, trattandosi di omicidio colposo, dal momento del decesso del de cuius.
Ciò posto, deve altresì evidenziarsi che secondo l'orientamento consoli- dato nella giurisprudenza di legittimità in tema di exordium praescrip- tionis, il dies a quo non va individuato nel momento in cui il danneggiato ha la mera possibilità di accertare la realtà fenomenica, ma allorquando emerge la concreta possibilità di apprezzare l'ingiustizia del fatto stesso, nonché la sua riconducibilità eziologica alla condotta colposa e dolosa del terzo (cfr. sul punto Cass. ord. nn. 2789/2019, 33169/2018, 13745/2018 e 22045/2017).
Pertanto, nel caso di specie, il dies a quo da cui decorre il termine pre- scrizionale di 6 anni, va individuato dalla data di espletamento della CTP (26.02.2019) potendo ravvisarsi per gli eredi solo da tale momento la conoscenza dell'ingiustizia del danno patito dal de cuius nonché la ri- 5
conducibilità eziologica del medesimo alla condotta della struttura resi- stente.
Ne consegue che il termine di prescrizione di dieci anni in relazione alla domanda azionata iure hereditatis e di sei anni in relazione alla doman- da azionata iure proprio appare adeguatamente interrotto in quanto la prima lettera di costituzione in mora veniva recapitata alla struttura sa- nitaria resistente nel mese di marzo 2019, dunque, prima del maturare dei termini prescrizionali di cui sopra.
Per tali motivi, l'eccezione sollevata dalla struttura sanitaria resistente deve essere disattesa in quanto infondata.
Va, infine, disattesa l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione at- tiva sollevata dalla struttura resistente, per non aver gli istanti provato la propria qualità di eredi in relazione alla domanda risarcitoria spiegata.
Al riguardo va osservato che la legittimazione attiva consiste nell'identificazione soggettiva tra la parte processuale che ha spiegato la domanda ed il soggetto titolare del diritto o autore della condotta de- dotti in giudizio ed a cui l'attore ricollega la sua pretesa;
tale verifica di coincidenza, tuttavia, va effettuata sulla base della semplice ricostru- zione dei fatti prospettata dall'attore, nel senso che la legittimazione va affermata o negata in ragione della valutazione positiva o negativa sull'astratta titolarità del rapporto rappresentato dall'attore (cfr. Cass., sez. II, n. 6894/1999).
Il controllo del Giudice sulla sussistenza della legitimatio ad causam sot- to il profilo attivo consiste nell'accertare se, in forza della prospettazio- ne del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la ve- ste del soggetto che può subire la pronuncia giurisdizionale promossa dalla parte attrice. Il principio è ben sintetizzato nella pronuncia della Suprema Corte n. 1188/1995: “la legittimazione ad causam, che deve es- sere verificata, anche d'ufficio, sulla base di quanto affermato dall'attore nella domanda, si risolve nella titolarità del potere o del do- vere (rispettivamente per la legittimazione attiva o passiva) di promuo- vere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla questione dell'effettiva titolarità dal la- to attivo o passivo del rapporto controverso, questione che, invece, at- tiene al merito”.
Orbene, nel caso in esame è evidente che, rispetto alla prospettazione effettuata da parte ricorrente, vi è coincidenza tra il diritto al risarci- mento del danno avanzato dagli istanti e la attribuita qualità di prossimi congiunti del de cuius; in conseguenza di tanto, ai ricorrenti va ricono- sciuta legittimazione attiva, fermo restando che la verifica circa l'effettiva titolarità di quella posizione giuridica – nei termini di rapporto con il de cuius idoneo a determinare la legittimità della pretesa risarcito- ria azionata– si risolve nel conseguente esame di merito.
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Ciò premesso, e venendo al merito, la domanda avanzata da parte ricor- rente è fondata e pertanto va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Ed invero, al riguardo, devono anzitutto essere richiamati gli approdi della giurisprudenza di legittimità in punto di responsabilità professio- nale sanitaria, secondo cui la responsabilità dell'ente ospedaliero (o casa di cura) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conse- guire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ. (disposizione con cui è stata estesa nell'ambito contrattuale la disci- plina contenuta negli art. 2048 e 2049 cod. civ.: Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2001, n. 6756), all'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario ne- cessario (e ciò anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui ef- fettuata e la sua organizzazione aziendale: Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066).
Sul piano processuale, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, le conseguenze scaturenti dai principi appena evidenziati sono da ravvisarsi nel fatto che il paziente (danneggiato) che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto o il “contatto sociale” intercorso con la struttura e/o con il sanitario ed allegare l'inadempimento del professionista che con-
nell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di Pt_6 nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria resa) nonché il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restan- do invece a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professiona- le sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati de- terminati da un evento imprevisto e imprevedibile ovvero che l'inadempimento, pur esistendo, non sia stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass. civ., n.5128 del 26/2/2020).
Nei giudizi risarcitori da responsabilità sanitaria, si delinea, in particola- re, un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello rela- tivo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, invece, deve essere pro- vato dal debitore/danneggiante. Ne consegue che mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) del- la patologia e la condotta attiva od omissiva del sanitario (fatto costitu- tivo del diritto), il debitore deve provare la ricorrenza, nel caso concreto, di una causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione (fatto estintivo del diritto). L'onere per la struttura di provare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile, in particolare, sorge solo ove il danneggiato abbia
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provato il nesso di causalità tra la patologia e la condotta dei sanitari. (cfr. sul punto Cass. Civ., sez. III, n. 27151/2023; Cass. civ. ord. 26 feb- braio 2019, n. 5487; Cass. civ., sez. III, 29 gennaio 2018, n.2061).
In materia civile, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica.
Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, deve ritenersi sussistente un vali- do nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possi- bili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
Orbene, nel caso di specie, i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata possono ritenersi pienamente acclarati alla stregua della do- cumentazione prodotta in giudizio dalla difesa di parte ricorrente non- ché dell'accertamento peritale espletato nel procedimento di istruzione tecnica preventiva.
La relazione tecnica a firma del CTU dott. ha eviden- Persona_2 ziato che: a) il paziente è deceduto per shock cardiogeno dopo essere stato sottoposto a riparazione chirurgica del setto interventricolare a seguito di infarto acuto del miocardio;
b) tale evento è riconducibile all'inadeguata assistenza clinico-diagnostica prestata al paziente in se- de di accesso del medesimo presso il Pronto soccorso della struttura re- sistente consistita nella omissione dei necessari approfondimenti dia- gnostici alla luce della sintomatologia riferita, condizione che ha impedi- to un corretto inquadramento diagnostico della patologia cardiaca di cui era affetto il paziente e, per l'effetto, la predisposizione di un tempesti- vo ed adeguato trattamento del processo patologico in atto;
In considerazione delle esposte argomentazioni, il CTU ha concluso af- fermando che “si deve ritenere, in relazione alla inidonea gestione del soggetto presso il P.O. di Napoli, che si sia verificata Controparte_2
“una carenza assistenziale”. Tale “carenza assistenziale” non ha permes- so di porre corretta diagnosi e quindi di effettuare un'idonea terapia, vi- sta la scelta inopportuna di dimettere il paziente con prescrizione di vi- sita gastroenterologica. Ad essa va attributo, secondo il concetto del
“più probabile che non” un ruolo causale diretto nel decesso del pazien- te poi sopravvenuto. All'indagine controfattuale, se il paziente fosse stato trattenuto a ricovero, sarebbe stata posta diagnosi di infarto acu- to del miocardio ed il conseguente tempestivo trattamento terapeutico avrebbe a sua volta evitato, con elevata probabilità, l'insorgere di una rottura del setto interventricolare e, quindi, di una serie di eventi che ha portato inevitabilmente all'exitus. Pertanto, in conclusione, si è del pa- rere che l'incongruo operato dei Sanitari del P.O. di Controparte_2
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Napoli avrebbe evitato, con criterio del più probabile che non, l'arresto cardiocircolatorio che ne determinò l'exitus”
La relazione tecnica -che si intende condividere - evidenzia con chiarez- za logica che il decesso del paziente deve ascriversi, secondo il criterio probatorio proprio del processo civile, alla inadeguata gestione clinica realizzata dai sanitari in sede di accesso del medesimo al P.S. della strut- tura resistente avvenuto in data 03.09.2012.
Tali risultanze appaiono, invero, tratte a seguito dei più opportuni accer- tamenti e di una accurata disamina della documentazione prodotta dalle parti e dei fatti in contestazione e si presentano acquisite con criteri corretti e con iter logico ineccepibile.
Esse possono, pertanto, essere pienamente condivise e fatte proprie da questo Tribunale ai fini delle valutazioni da assumere in questo proce- dimento.
Ed invero, come chiarito dall'ausiliario, deve rilevarsi che la condotta po- sta in essere dai sanitari in sede di primo accesso del paziente presso il nosocomio non sia stata congrua ed adeguata alla situazione clinica del medesimo, in base agli ordinari criteri della diligenza professionale.
Rileva al riguardo il ctu, all'esito di un'accurata disamina della documen- tazione clinica versata in atti, che -sebbene possa ritenersi corretta la scelta effettuata in tale sede dai sanitari in ordine al protocollo diagno- stico attuato al fine di indagare l'eziologia della sintomatologia lamenta- ta dal paziente, nella specie, dolore toracico, mediante l'espletamento di esami laboratoristici (segnatamente, dosaggio dei biomarcatori di ne- crosi cardiaca) nonché strumentali (esame elettrocardiografico) -deve ri- levarsi come l'attuazione del suddetto protocollo non fosse, tuttavia, sufficiente ai fini di una corretta diagnosi della patologia di cui risultava affetto il paziente.
Come ben chiarito nell'elaborato peritale, infatti, il dolore toracico, seb- bene costituisca un sintomo non riconducibile in via esclusiva a patolo- gie di carattere cardiovascolare, è tuttavia correlato a specifiche pato- logie cardiache connotate da elevato rischio per la vita, segnatamente, dissecazione aortica, embolia polmonare e sindrome coronarica acuta le quali, in virtù dell'esito gravemente infausto cui espongono in caso di in- sorgenza, necessitano di essere escluse in via preliminare. Nel caso di specie, invece, evidenzia l'ausiliario “non risulta in tal sede effettuata un'esaustiva indagine anamnestica quanto meno volta ad inquadrare i principali fattori di rischio cardiovascolare, nonché a descrivere le carat- teristiche del dolore patito (modalità di esordio, intensità, durata, inter- mittenza, rapporto con i pasti, ecc): i sanitari appuntavano unicamente
“epigastralgia”. A tal proposito non va sottaciuto che l'epigastralgia, sebbene sia frequentemente espressione di una patologia dell'apparato digerente, rappresenta anche una possibile manifestazione di infarto acuto del miocardio che va, per la sua gravità quoad vitam e quoad vale-
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tudinem, escluso”. Dunque, nella fattispecie in esame, la sintomatologia riferita dal paziente, imponeva l'esecuzione, da parte dei sanitari, di ulte- riori indagini strumentali ai fini dell'esclusione di un'eventuale patologia di origine cardiaca, da reiterarsi ad intervalli regolari in ambiente ospe- daliero, previo ricovero del paziente presso l'UTIC.
In particolare, chiarisce sul punto l'ausiliario che “avrebbe dovuto essere posta in atto l'osservazione del paziente in ambiente ospedaliero ove effettuare seriati esami laboratoristici (a 6 e a 12 ore dall'accesso) ed elettrocardiografici al fine di escludere una patologia di origine cardio- vascolare. Di fatto, come già opportunamente discusso, i pazienti con infarto di norma mostrano un'elevazione delle troponine (T o I, indiffe- rentemente) entro 6 ore dall'inizio dei sintomi, potendo tale indagine dare esito negativo nelle primissime ore susseguenti l'insulto ischemi- co.”
La necessità di un approfondimento diagnostico, nel caso di specie, inol- tre, era resa ancor più evidente dalla sussistenza di altri elementi circo- stanziali e, in particolare, dalla ricorrenza di molteplici fattori di rischio cardiovascolari nel paziente, quali familiarità, abitudine tabagica ed obesità. Invece, come si evince dalla documentazione clinica versata in atti, in data 03.09.2012, il paziente veniva dimesso per “rifiuto ricovero” con prescrizione di mera visita gastroenterologica.
Orbene, deve rilevarsi che la volontà di non sottoporsi a ricovero mani- festata dal paziente all'atto delle dimissioni, non vale nel caso di specie, contrariamente a quanto asserito dalla resistente, ad escludere profili di responsabilità della struttura sanitaria in relazione all' inadempimento contestato in questa sede atteso che non si rinviene in atti la prova che il paziente fosse stato reso edotto delle reali condizioni cliniche in cui versava nonché dei rischi correlati all'eventuale allontanamento dall'ambiente ospedaliero.
Dunque, in conclusione, evidenzia l'ausiliario, nella fattispecie in esame,
“la corretta gestione diagnostica del caso clinico imponeva un appro- fondimento anamnestico (specie nella descrizione del dolore toracico e nella valutazione dei precedenti di cardiopatia ischemica) ed un inqua- dramento semeiologico (valutazione di parametri vitali, apprezzamento di segni di vasculopatia generalizzata, auscultazione toracica, analisi della sudorazione), che risulta completamente omesso in occasione dell'osservazione clinica del 3.9.2021 e che non ha consentito di inqua- drare il dolore toracico come di natura anginosa da coronaropatia né di stabilire il rischio di eventi avversi gravi (morte, infarto del miocardio acuto) a breve termine”, circostanze poi effettivamente verificatesi nel caso di specie.
Deve, infatti, rilevarsi che l'erroneo inquadramento diagnostico compiu- to dai sanitari per effetto del mancato approfondimento diagnostico fu, nel caso di specie, gravemente pregiudizievole per il decorso clinico della patologia cardiaca di cui risultava affetto paziente (sindrome coronarica 10
acuta), nella misura in cui, impedendone la precoce identificazione, ne precluse il tempestivo trattamento, comportando una drammatica evo- luzione del quadro clinico esitata poi, irreversibilmente, nell'insorgenza di una grave complicanza, segnatamente, nella rottura del setto inter- ventricolare e nel conseguente successivo decesso per arresto cardio- circolatorio. Chiarisce, infatti, al riguardo il ctu che “All'analisi controfat- tuale, un più completo approfondimento clinico-diagnostico avrebbe permesso di inquadrare la sintomatologia lamentata dal Sig. Per_1 come di origine cardiaca e di impostare una adeguata terapia di tipo medico o interventistico”. Infatti, “È ragionevole suppore che, se fossero state utilizzate le precauzioni che il caso di specie richiedeva, il p. sareb- be stato trattenuto a ricovero presso l'Unità di Terapia Intensiva Coro- narica (UTIC) ed ivi sottoposto a terapia di rivascolarizzazione miocardi- ca, con conseguente abbattimento del rischio di sviluppo di gravi com- plicanze quale la rottura del setto interventricolare che si è, di fatto, ve- rificata”. “Da ciò ne consegue che, in ultima analisi, una differente con- dotta diagnostica ed osservazionale dei sanitari del P.O. CP_2
che prestarono la loro assistenza al Sig. in occasione
[...] Parte_2 del ricovero dell'accesso in P.S. del 3.9.2012, avrebbe evitato con eleva- ta probabilità l'insorgere di una breccia del setto interventricolare e, quindi, della serie di eventi che ha portato lo stesso ad arresto cardiocir- colatorio, ovvero all'exitus”.
Alla luce di tali considerazioni può, dunque, ritenersi che la condotta te- nuta dai sanitari della struttura sanitaria resistente, in particolare, nel corso del primo accesso del paziente presso il nosocomio, non fu corret- ta in quanto inficiata dalla grave omissione dei controlli e delle indagini strumentali il cui espletamento si rendeva invece necessario ai fini di una precoce e tempestiva diagnosi della patologia cardiaca da cui risul- tava affetto il paziente e, dunque, del suo trattamento, comportandone una drammatica evoluzione del quadro clinico connotata dall'insorgenza della grave complicanza cardiovascolare (rottura della parete interven- tricolare) esitata poi, irreversibilmente, nel decesso del paziente.
Conclude sul punto l'ausiliario ritenendo che” In definitiva si deve ritene- re, in relazione alla inidonea gestione del soggetto presso il P.O. San Gio- vanni Bosco di Napoli, che si sia verificata “una carenza assistenziale”. Tale “carenza assistenziale” non ha permesso di porre corretta diagnosi e quindi di effettuare un'idonea terapia, vista la scelta inopportuna di dimettere il paziente con prescrizione di visita gastroenterologica. Ad essa va attributo, secondo il concetto del “più probabile che non” un ruolo causale diretto nel decesso del paziente poi sopravvenuto”.
Per tali motivi, la struttura sanitaria resistente
[...]
” di Napoli va condan- Controparte_5 nata al risarcimento dei danni derivanti dalla malpractice medica dedot- ta in lite.
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Accertati il nesso causale ed il profilo di colpevolezza in capo alla resi- stente, occorre procedere alla esatta identificazione e liquidazione dei danni.
Con riferimento alle domande azionate iure hereditatis deve prelimi- narmente rilevarsi la piena legittimazione ad agire degli odierni ricorren- ti, risultando la documentazione versata in atti sufficientemente idonea ai fini della prova della sussistenza della qualità di eredi del de cuius.
In punto di danno risarcibile iure hereditatis, con la sentenza n. 15350 del 2015 le Sezioni Unite hanno chiarito che, in caso di exitus del pazien- te, i danni non patrimoniali risarcibili alla vittima, trasmissibili "jure he- reditatis", possono consistere:
• nel danno biologico cd. terminale, quale danno alla salute subito dal paziente tra l'evento lesivo e l'exitus, purchè sia intercorso “un apprezzabile lasso temporale”, sopravvivendo il paziente per al- meno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per con- venzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità tempora- nea ed essendo, invece, irrilevante che sia rimasto cosciente (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1877 del 30/01/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 15491 del 08/07/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 22228 del 20/10/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 23183 del 31/10/2014);
• nel danno morale cd. catastrofale, consistente nello stato di sof- ferenza spirituale od intima (paura o paterna d'animo) sopportato dalla vittima nell'assistere al progressivo svolgimento della pro- pria condizione esistenziale verso l'ineluttabile fine-vita, purché vi sia la prova della "cosciente e lucida percezione" dell'ineluttabilità della propria fine ed anche se sia intercorso un intervallo tempo- rale brevissimo (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 6754 del 24/03/2011; Id. Sez. 3, Sentenza n. 7126 del 21/03/2013; id. Sez. 3, Sentenza n. 13537 del 13/06/2014);
• rimane invece esclusa la risarcibilità del danno consistente nella "perdita del bene-vita" (cd. "danno tanatologico"), autonomo e di- verso rispetto al bene-salute, ove decesso si verifichi immediata- mente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 15350 del 22/07/2015 che compone in tal modo il contrasto giurisprudenziale insorto dopo il precedente contrario di Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1361 del 23/01/2014).
Ebbene, nel caso di specie, la suddetta voce di danno, nella sua accezio- ne onnicomprensiva come propugnata dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano nella relazione di accompagnamento alle ultime tabelle (giugno 2024), sì da ricomprendere al suo interno ogni aspetto sia biologico sia sofferenziale connesso al sopraggiungere ed al- la percezione della morte imminente, non appare risarcibile tenuto con- to che il paziente, durante il proprio ricovero presso la struttura sanita- ria resistente, è stato prevalentemente sedato ed intubato, circostanza
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questa che non consente di ritenere che abbia avuto nel suo iter patolo- gico la consapevolezza della sua imminente fine, sicché, in difetto di consapevolezza non è nemmeno concepibile l'esistenza di tale danno.
In relazione ai danni subiti iure proprio dagli odierni ricorrenti, va ricono- sciuta la sussistenza del danno da perdita del rapporto parentale.
Tale danno, com'è pacifico, spetta "iure proprio" ai congiunti per la lesio- ne della relazione parentale che li legava al defunto ed è risarcibile se sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, ma non anche il rapporto di convivenza, non assurgendo quest'ultimo a connotato mi- nimo di relativa esistenza (cfr. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 21837 del 30/08/2019).
Invero, può certamente condividersi quanto elaborato dalla Corte di le- gittimità nella ordinanza n. 9196/2018, laddove viene ben definita la fi- gura del danno da perdita parentale come "quello che va al di là del cru- do dolore derivante dalla morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, e che si concretizza nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'af- fettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non po- ter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti”.
Si tratta, nella sostanza, dello stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell'affetto e quotidianità del rapporto con la persona deceduta e che causa la perdita del "diritto all'esplicazione della propria personalità mediante lo sviluppo dei propri legami affettivi e familiari, quale bene fondamentale della vita, protetto dal combinato disposto degli artt. 2,29 e 30 della Costituzione” (Cass. Civ., sez. III, n. 907/2018). Tale forma di pregiudizio rappresenta un ricorrente, peculia- re aspetto del danno in esame, nel quale sono certamente ricompresi i caratteri del danno esistenziale afferenti alla sfera dinamico - relaziona- le del soggetto interessato, più quelli propri del danno morale, inteso come sofferenza intima del superstite. Quella che viene normalmente individuata come reazione interiore costituisce ipotesi di danno certa- mente ravvisabile nei soggetti che subiscono la perdita del congiunto e che solo per tale aspetto maturano il diritto a vedere accolta la pretesa risarcitoria, la cui misura, tuttavia, varia in funzione della prova di ulte- riori aspetti, esterni, che derivano dall'effettivo svolgimento del rappor- to effettivo e dalla effettiva grave alterazione della vita quotidiana.
Di conseguenza, è stato sostenuto che la convivenza, ben può assurgere a connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali, ma costituisce pur sempre elemento probatorio utile, unita- mente ad altri elementi, a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vin- colo affettivo che lega tra loro i parenti. 13
Tale meccanismo risarcitorio, che può definirsi presuntivo, utilizzabile al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, attraverso il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame stesso, ri- mane aperto alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva.
La Suprema Corte ha, difatti, chiarito che in tema di danno non patrimo- niale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rap- porti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al me- desimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi pre- suntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddet- ta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza de- gli elementi indiziari a sua disposizione (cfr. Cass. Sez. 3, n. 9010 del 21/03/2022).
La Suprema Corte (cfr. n. 11200/2019) ha, inoltre, precisato che in caso di fatto illecito determinato dalla lesione del rapporto parentale, ciascu- no dei familiari superstiti è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito ed ha diritto ad una liquidazione in- clusiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in ragione della presen- za di alcuni parametri quali la durata ed intensità del vissuto, la effettiva composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assi- stenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, la personalità individuale di costoro, la loro ca- pacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostan- za del caso concreto.
Tali circostanze devono essere allegate e dimostrate da parte di chi agi- sce in giudizio, anche presuntivamente secondo nozioni di comune esperienza, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto fami- liare.
Nel caso di specie, la sussistenza del danno parentale può essere pre- sunta, in assenza di prova contraria, alla luce dell'appartenenza degli odierni ricorrenti al medesimo nucleo familiare della vittima, della convi- venza con la vittima al momento del decesso (ad eccezione di Pt_3
e fratelli del de cuius) nonché in considerazione
[...] Parte_4 del rapporto di reciproco e perdurante affetto sussistente tra i medesi- mi, così come risultante dalle deduzioni attoree e dalle produzioni foto- grafiche versate in atti.
Pertanto, deve essere liquidato, in favore dei ricorrenti, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, tenendo conto dei parametri previsti dalle Tabelle del Tribunale di Milano giugno 2024, poiché la Corte di Cassazione ha chiarito che “L'applicazione delle tabelle integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale 14
da perdita del rapporto parentale, elaborate dall'osservatorio sulla giu- stizia civile di Milano 2022, garantisce una commisurazione equa, uni- forme e prevedibile del pregiudizio in esame” (Cassazione civile sez. III, 16/12/2022, n. 37009).
In particolare, per la liquidazione suddetta, si adottano i valori monetari della tabella milanese aggiornati all'1.1.2024 ricavando il “valore punto” per il caso di perdita del coniuge ovvero del genitore in € 3.911,00, per il caso di perdita del fratello/nipote in € 1.698,00 valutando altresì le cir- costanze del caso concreto, quali l'età della vittima primaria e seconda- ria, la sussistenza o meno di un rapporto di convivenza tra i parenti, la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, la qualità e l'intensità della relazione affettiva del rapporto paren- tale perduto.
Per tali motivi, alla luce dei criteri enunciati, si stima equo liquidare il danno da perdita del rapporto parentale in favore di:
RA UN, genitore della vittima: 20 punti per l'età della vitti- ma primaria (43 anni), 16 punti per l'età della vittima secondaria (68 an- ni), 16 punti per la convivenza, 9 punti per la sopravvivenza di altri con- giunti del nucleo familiare primario (i tre figli), 15 punti per la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rappor- to parentale perduto. Totale punti 76= € 297.236,00
, fratello della vittima: 14 punti per l'età della vittima pri- Parte_2 maria (43 anni), 14 punti per l'età della vittima secondaria (41 anni), 20 punti per la convivenza, 9 punti per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario (il genitore e i due fratelli), 15 punti per la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo speci- fico rapporto parentale perduto. Totale punti 72 = € 122.256,00
, fratello della vittima: 14 punti per l'età della vittima Parte_3 primaria (43 anni), 14 punti per l'età della vittima secondaria (47 anni), 8 punti per la convivenza all'interno del medesimo stabile condominiale, 9 punti per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario (il genitore e i due fratelli), 10 punti per la qualità ed intensità della rela- zione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale per- duto. Totale punti 55 = € 93.390,00.
, sorella della vittima: 14 punti per l'età della vittima pri- Parte_4 maria (43 anni), 14 punti per l'età della vittima secondaria (49 anni), 8 punti per la convivenza all'interno del medesimo stabile condominiale, 9 punti per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario (il genitore e i due fratelli), 10 punti per la qualità ed intensità della rela- zione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale per- duto. Totale punti 55= € 93.390,00
Si esclude l'aumento personalizzato, non ravvisandosi ragioni di ecce- zionale sofferenza, avendo già tenuto conto delle peculiarità del caso concreto.
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Nulla è invece dovuto agli istanti iure hereditario in termini da danno da perdita di chance atteso che la risarcibilità della suddetta voce di danno postula che la condotta colpevole del sanitario abbia determinato un evento di danno incerto, costituito dalla possibilità perduta di consecu- zione del vantaggio sperato rappresentato dalla conservazione di una migliore qualità della vita durante il decorso della malattia ovvero da una maggiore durata della vita stessa rispetto a quella effettivamente verificatasi.
Orbene, nel caso di specie, tenuto conto degli esiti della consulenza tec- nica, dalla quale è emerso che il decesso in senso tecnico del paziente è causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari, non appare sussi- stere alcun margine di apprezzabilità di perdita di chance, non consen- tendo le circostanze del caso concreto di ritenere integrato il presuppo- sto dell'insanabile incertezza del risultato richiesto ai fini della risarcibili- tà della suddetta voce di danno.
Ne consegue che, alla luce delle considerazioni esposte, la struttura sa- nitaria Parte_7 poli deve essere condannata al risarcimento integrale del danno, come sopra quantificato, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio dovu- to agli istanti per i fatti di causa.
La somma sopra liquidata rappresenta il risarcimento all'attualità, men- tre il ritardo nella corresponsione dà luogo all'ulteriore credito risarcito- rio per lucro cessante, cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro dei danni. Essa deve essere operata, alla stre- gua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, Cass., Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995) con la tecnica degli interessi legali compensativi da lucro cessante che vanno riconosciuti sulle somme di € 243.237,32 per , € Parte_1
100.045,83 per il fratello , € 76.423,90 per gli altri due fratel- Parte_2 li, somme già devalutate al momento del fatto per il primo anno (set- tembre 2012), e su quelle annualmente rivalutate secondo gli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi;
a partire dalla data di pubblicazione della sentenza, il debito si considera di valu- ta, per cui vanno riconosciuti ulteriori interessi al tasso legale sulla somma totale liquidata (capitale rivalutato + interessi compensativi) dal- la pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane as- sorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite, ivi incluse quelle relative al procedimento di istruzione preventiva, seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche al tenore delle difese svolte, con riferimento allo scaglione di va- lore di riferimento calcolato sulla base del valore della controversia (sca- 16
glione da € 520.001 fino ad € 1.000.000) ai valori minimi in ragione della vicinanza del decisum alla soglia minima dello scaglione medesimo, con attribuzione ex art. 93 cpc ai procuratori costituiti che se ne sono dichia- rati anticipatari.
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico di parte resistente rimasta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• accoglie la domanda formulata da parte ricorrente e, per l'effetto, condanna la parte resistente Controparte_3
di Napoli, al pagamento di € 297.236,00 in favore di
[...]
, di € 122.256,00 in favore di , di € Parte_1 Parte_2
93.390,00 in favore di , di € 93.390,00 in favore di Parte_3
, a titolo di ristoro per il danno da perdita del rapporto pa- Parte_4 rentale per il decesso di , oltre interessi come in moti- Persona_1 vazione;
• rigetta per il resto le domande attoree perché infondate e non provate;
• condanna la parte resistente Controparte_3
di Napoli al pagamento in favore dei ricorrenti
[...] delle spese di lite, liquidate in € 300 per esborsi ed in € 3.846,00 per compensi professionali del procuratore relativi al procedimento di istru- zione preventiva, nonché in € 500 per esborsi ed in € 14.598 relativi al presente giudizio di merito oltre IVA, CPA ed accessori nella misura di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
• pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte resistente soccombente.
Napoli, 29 aprile 2025
Il Giudice dr.ssa Barbara Di Tonto
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