TAR Palermo, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 33
TAR
Ordinanza collegiale 24 febbraio 2025
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TAR
Ordinanza collegiale 18 agosto 2025
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TAR
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà dell’azione amministrativa; carenza istruttoria e motivazione. Violazione di legge L. n. 241 del 1990 e ss.mm.ii. art. 1 comma 1 e art. 3

    L'Amministrazione non ha un onere di specifica confutazione delle osservazioni, essendo sufficiente una motivazione sintetica e complessiva. L'assenza di un progetto di recupero ambientale e la contrarietà agli interessi paesaggistico-ambientali giustificano il diniego. Le valutazioni di compatibilità ambientale sono ampiamente discrezionali.

  • Rigettato
    Domanda risarcitoria per spese sostenute e mancato guadagno

    La domanda risarcitoria è rigettata in conseguenza del rigetto delle domande di annullamento.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dai vizi del ricorso introduttivo

    Le doglianze sono infondate per le stesse ragioni esposte in relazione al ricorso introduttivo.

  • Rigettato
    Erronea ritenuta vincolatività del giudizio di VIA negativo

    Sebbene la VIA non sia più un presupposto automatico per il rilascio del titolo, il diniego è stato motivato dalle prevalenti posizioni sfavorevoli degli enti e dalla esaustiva motivazione dei pareri istruttori negativi della CTS.

  • Rigettato
    Mancata considerazione della prevalenza dei pareri favorevoli

    Il concetto di 'prevalenza' non è quantitativo ma qualitativo-sostanziale. Gli interessi ambientali e paesaggistici tutelati dal Comune di Sciacca e dal Dipartimento Acqua e Rifiuti hanno un peso specifico maggiore e sono autonomamente idonei a sorreggere il diniego.

  • Rigettato
    Illegittimità dei pareri negativi per mancata indicazione di azioni correttive

    Grava sul proponente l'onere di indicare le alternative al progetto, non sull'amministrazione quello di suggerire le azioni correttive. Le ragioni ostative sono comunque ricavabili dai pareri istruttori negativi della CTS.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 33
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 33
    Data del deposito : 7 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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