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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 13/12/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, in persona dei magistrati
1) Dr.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) Dr. Michele Campanale Consigliere
3) Dr.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 246 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024, riservata per la decisione all'esito dell'udienza del 15 ottobre 2025 trattata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Angelo Gigante. Parte_1
-APPELLANTE-
E
, in persona del suo amministratore e legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Brunetti.
-APPELLATO-
CONCLUSIONI DELLE PARTI per la parte appellante, “riformare parzialmente la sentenza n. 3105/2023 emessa dal Tribunale di Taranto nella parte in cui si dispone la compensazione delle spese di lite per violazione dell'art. 91 c.p.c.; 2) condannare conseguentemente il convenuto al pagamento delle spese del doppio grado di CP_1 giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.; 3) condannare altresì il
convenuto al rimborso delle spese e al pagamento dei compensi professionali dovuti per CP_1
l'attività stragiudiziale di mediazione, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93
c.p.c..”;
per la parte appellata: “in via principale e nel merito, di rigettare l'appello proposto dalla signora
[...]
poiché inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile nonché infondato in fatto ed in diritto;
2) Parte_1 condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, secondo il principio della soccombenza”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3105 del 07 dicembre 2023 (R.G.N.: 702/2016), pubblicata in cancelleria in data 14 dicembre 2023, il Tribunale Civile di Taranto – prima sezione civile, così statuiva: 1) annulla la deliberazione assunta dall'assemblea del in , nell'adunanza del Parte_2 CP_1
30.10.2015; 2) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Il primo giudice riteneva sussistente il vizio formale dello svolgimento dell'assemblea in luogo diverso da quello indicato nell'avviso di convocazione recapitato ai condomini, compensando tuttavia le spese di lite atteso il trascurabile pregiudizio derivante dalla delibera condominiale impugnata.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la impugnava la sentenza limitatamente al Parte_1 capo relativo alla compensazione delle spese di lite lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt.
91 e 92 c.p.c..
Il appellato contestava l'appello chiedendone il rigetto. CP_1
La causa, omessa ogni attività istruttoria, veniva riservata per la decisione al Collegio all'esito dell'udienza del 15.10.2025 trattata come in epigrafe, sulle conclusioni delle parti e previa acquisizione di note di trattazione scritta..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con unico motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92
c.p.c. in tema di spese di lite poiché il Tribunale territoriale, pur accogliendo l'opposizione ex art. 1132 c.c., ha disposto la compensazione delle spese di lite in luogo di quello della soccombenza.
1.1. Il motivo di gravame è fondato.
1.2. Occorre a tal proposito rilevare che il secondo comma dell'art. 92 c.p.c. – come modificato dall'art. 13,
c. 1, del D.L. n. 132/2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162/2014 – stabilisce testualmente che “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione tratta o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 77 del 19.04.2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in esame nella parte in cui non prevede che il giudice possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate nell'art. 92 c.p.c..
Ebbene, secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata le gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che legittimerebbero la compensazione integrale o parziale delle spese processuali, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo (così Cass. Civ. n.
22310/2017).
1.3. Nel caso di specie, non ricorrono né le ipotesi specifiche e tassative di cui all'art. 92 c.p.c. né i gravi ed eccezionali motivi di cui sopra ai fini della declaratoria della compensazione delle spese di lite ex art. 92
c.p.c..
Difatti, la domanda attorea è stata accolta, dal primo giudice, in virtù della ravvisata sussistenza di un vizio formale grave riguardante il procedimento di convocazione dei condomini, all'esito di un giudizio che non presenta peculiari profili di complessità, la cui soluzione non è risultata condizionata dalla scelta di due orientamenti giurisprudenziali non consolidati ovvero da un mutamento di giurisprudenza e neppure caratterizzato da una istruttoria particolarmente complessa.
1.3. Posto che la compensazione delle spese di lite non può fondarsi su generici motivi di opportunità ma deve trovare riferimento in particolari e specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, il capo della sentenza relativo alle spese di lite deve essere riformato non potendosi ritenere logico il mero richiamo alla “trascurabile entità” del pregiudizio patrimoniale che sarebbe scaturito in capo al CP_1 dall'esecuzione della delibera assembleare impugnata.
La regolamentazione delle spese di lite sia del giudizio di primo grado che del presente grado di giudizio, deve seguire, quindi, il principio della soccombenza.
Deve precisarsi che per la liquidazione delle predette spese deve aversi riguardo, quanto al primo grado, al valore della delibera assembleare come dichiarata dall'appellante e risultante dagli atti di causa e, quanto al secondo grado, al valore delle spese di lite liquidate. Gli importi vengono determinati secondo i valori minimi di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022.
2. Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alle spese di lite, parte appellata deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate quanto al primo grado, in complessivi euro 2540,00 per compensi (comprendendo fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), oltre esborsi e rimborso spese forfettarie (15%), Cap ed Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Quanto al secondo grado di giudizio, le spese vengono determinate in complessivi euro 962,00 per compensi
(comprendendo, in base alla concreta attività svolta, fase di studio, introduttiva e decisionale), oltre esborsi, rimborso spese forfettarie (15%), Cap ed Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla , avverso la sentenza del Tribunale di Taranto, prima sezione civile, n. 3105 del Parte_1
07 dicembre 2023 (R.G.N.: 702/2016), ogni diversa istanza reietta, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello proposto e, in riforma della sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alle spese di lite, DA il , in persona dell'amministratore Controparte_2 pro-tempore, al pagamento delle spese processuali liquidate, quanto al primo grado, in complessivi euro
2540,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario:
2) Condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 962,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 03.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Anna Maria Marra