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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 15/09/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1988/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata
in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1988 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• , nato in [...] il [...]; Parte_1
• , nata in [...] il [...]; Parte_2
• , nata in [...] il [...]; Controparte_1
• , nata in [...] il [...]; Controparte_2
• , nato in [...] il [...]; Controparte_3
• nato in [...] il [...]; Controparte_4
• nata in [...] il [...]; Controparte_5
• nata in [...] il [...]; Controparte_6
• nato in [...] il [...]; Controparte_7
• , nata in [...] il [...]; Controparte_8
• , nata in [...] il [...], tramite i genitori Persona_1 esercenti la responsabilità genitoriale, (come sopra Controparte_8 generalizzata) e , nato in [...] il [...]; Persona_2
• , nato in [...] il [...] tramite i genitori esercenti Persona_3 la responsabilità genitoriale, e Controparte_8 Persona_2
(come sopra generalizzati);
[...] tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Crescenzo Del Monte n. 31, presso lo studio dell'avv.
Annamaria Zarrelli, che li rappresenta e difende, unitamente all'avv. Simona Sanvitale, nel presente giudizio,;
(ricorrenti) nei confronti di:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_9 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_9 trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
Si è costituito il , eccependo: CP_9
o il difetto di legittimazione ad agire in capo alla parte ricorrente, atteso che l'accoglimento della domanda presuppone l'accertamento della cittadinanza italiana in capo all'avo/a e ai suoi discendenti, non essendo, tuttavia, possibile un accertamento incidenter tantum in materia di status;
o la carenza di interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, non avendo questa documentato di aver previamente formulato alcuna istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana in via amministrativa;
o quanto alla linea di discendenza per via femminile, la non retroattività, oltre la data di entrata in vigore della Costituzione, delle sentenze n. 87/1975 e n. 30/1983, trattandosi di situazioni esaurite;
o la mancata prova in ordine alla non naturalizzazione dell'avo e/o dell'ava;
o la voluntas legis ricavabile dalla recente riforma (d.l. del 28/03/2025), che, ad avviso del resistente, e a prescindere dal dato formale relativo alla sua entrata in vigore, CP_9 imporrebbe un'interpretazione restrittiva della disciplina in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche con riferimento alle controversie alle quali la riforma non si applica. L'amministrazione resistente ha quindi concluso chiedendo, in via pregiudiziale, la sospensione del giudizio o un congruo rinvio dello stesso, nell'attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Bologna e, in via principale, la declaratoria di inammissibilità della domanda, o, in ogni caso, il suo rigetto nel merito.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 21/05/2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede.
***
Sulla richiesta, formulata dall'amministrazione resistente, di sospensione ex art. 295 c.p.c. o di rinvio del presente giudizio, in attesa della decisione, da parte della Corte costituzionale, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. n. 91/1992, sollevata dal Tribunale di
Bologna con l'ordinanza del 26/11/2024.
Deve, preliminarmente, essere rigettata la richiesta, formulata dall'amministrazione resistente, di sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. o di rinvio del presente giudizio, in attesa della decisione, da parte della Corte costituzionale, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. n. 91/1992, sollevata dal Tribunale di Bologna con l'ordinanza del 26/11/2024.
Si osserva, infatti, al riguardo, che “la pendenza di questione di legittimità costituzionale di una norma applicabile al rapporto dedotto in causa, sollevata da altro giudice, non determina, ex art.
295 c.p.c., la sospensione del giudizio, che è rimessa all'apprezzamento del giudice davanti al quale la questione si pone nuovamente, il quale ne valuta la necessità alla stregua di un autonomo giudizio di fondatezza ed imprescindibile rilevanza per la pronuncia da rendere” (così: Corte conti n.
43A/1998).
Ferma, quindi, la non necessarietà della sospensione ex art. 295 c.p.c. e stante la ritenuta manifesta infondatezza dell'analoga questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 26/11/2024, deve, in definitiva, essere rigettata sia l'istanza di sospensione del processo, sia, a fortiori, l'istanza di rinvio formulate dall'amministrazione resistente.
Sulla legittimazione ad agire.
Priva di pregio è, in primo luogo, l'eccezione del circa l'asserito difetto di legittimazione CP_9 ad agire in capo alla parte ricorrente, eccepito in ragione dell'impossibilità, per lo scrivente giudicante, di procedere all'accertamento incidentale dello status di cittadino italiano in capo all'avo/a nonché in capo alle ulteriori persone presenti nella linea di discendenza.
È appena il caso di osservare, infatti, che l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis in capo alla parte ricorrente non presuppone il positivo accertamento, benché in via incidentale, circa lo status di cittadino italiano in capo a ciascun soggetto presente nella linea di discendenza, sino ad addivenire alla parte, odierna ricorrente, bensì, semplicemente, il positivo accertamento circa:
- la presenza di un avo/a di nazionalità italiana;
- la linea di trasmissione dall'avo/a in questione;
così come richiesto dalla più recente giurisprudenza di legittimità (in tal senso: Cass. civ. n.
25317/2022, secondo cui “a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”).
Sull'interesse ad agire.
Del tutto inconferente, nel caso di specie, è, poi, l'eccezione, formulata dall'amministrazione resistente, avente ad oggetto l'asserita insussistenza dell'interesse ad agire in capo agli odierni ricorrenti, per non avere questi documentato la previa proposizione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana in via amministrativa.
Ciò in quanto, venendo in considerazione, nel caso di specie, una linea di discendenza per via materna, con passaggi della cittadinanza anteriori all'entrata in vigore della Costituzione (infra), il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli odierni ricorrenti non può, in concreto, che essere accertato in via giurisdizionale (e non in via amministrativa), dipendendo, tale riconoscimento, da un'attività interpretativa, che, com'è noto, è propria dell'autorità giudiziaria e non dell'attività amministrativa.
Sulla retroattività delle sentenze della Corte costituzionale.
Priva di pregio è, infatti, al riguardo, anche la deduzione di parte resistente circa la non retroattività delle note sentenze costituzionali n. 87/1975 e n. 30/1983 oltre la data di entrata in vigore della
Costituzione, trattandosi di rapporti esauriti a quella data.
Sovviene, al riguardo, il principio interpretativo offerto dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni unite (cfr. Cass. civ., Sez. unite, n. 4466/2009 e n. 4467/2009), la quale, infatti, ha da tempo chiarito, una volta per tutte, che, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, non può applicarsi la categoria delle “situazioni esaurite”, come tali, insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.
Sull'onere della prova.
Quanto, ancora, all'eccezione avente ad oggetto il mancato assolvimento, da parte dei ricorrenti, dell'onere della prova, sugli stessi (asseritamente) gravante, circa la mancata naturalizzazione degli ascendenti, l'eccezione è, invero, priva di pregio. È sufficiente, al riguardo, richiamare il tradizionale criterio di ripartizione dell'onore della prova affermato dall'art. 2697, co. 1 e 2, c.c., recentemente declinato, in subiecta materia, dalla stessa Corte di cassazione, la quale, infatti, ha avuto modo di affermare, al riguardo, che “a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (così: Cass. civ. n. 25317/2022).
Ne deriva che, in assenza di allegazione specifica e di prova – che sarebbe stato onere del CP_9 fornire – circa l'interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza per avvenuta naturalizzazione di uno degli ascendenti (prova nel caso di specie non fornita), e ove sussistano, invece, i presupposti delineati, in positivo, dalla Suprema corte (ossia il “fatto acquisitivo” e la “linea di trasmissione”), la domanda non possa che essere accolta.
Sul decreto-legge del 28 marzo 2025.
Infine, non pertinente, nel caso di specie, è il richiamo alla normativa sopravvenuta, la quale – com'è noto –, per espressa previsione del legislatore, non si applica alle domande di accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis che, come quella oggetto del presente giudizio, risultino già pendenti alla data del 27 marzo 2025.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro linea di discendenza dall'avo, nato in [...] il [...] e, precisamente, a Capracotta (Isernia), Persona_4 successivamente emigrato in Argentina senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
Ciò premesso, la linea di discendenza, in particolare, passa:
- da alla di lui figlia, nata il [...] e coniugatasi Persona_4 Parte_3 con cittadino argentino in data 22/09/1926;
- da alla di lei figlia, , nata il [...] Parte_3 Persona_5
e coniugatasi con cittadino argentino in data 21/12/1961;
- da , ai di lei figli (odierni ricorrenti): Persona_5
o , nato il [...]; Parte_1 o , nato il [...]; Controparte_3
o , nata il [...] e coniugatasi con cittadino argentino in Controparte_8 data 06/12/2011;
- da , alle di lui figlie (odierne ricorrenti): Parte_1
o , nata il [...]; Parte_2
o , nata il [...]; Controparte_1
o , nata il [...]; Controparte_2
- da , ai di lui figli (odierni ricorrenti): Controparte_3
o nata il [...]; Controparte_5
o nata il [...]; Controparte_6
o nato il [...]; Controparte_7
o nato il [...]; CP_3 Controparte_4
- da , ai di lei figli (odierni ricorrenti): Controparte_8
o , nata il [...]; Persona_1
o , nato il [...]; Persona_3
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza è presente un passaggio generazionale per linea femminile anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, in particolare, da Parte_3
(coniugatasi nel 1926 con cittadino argentino) alla figlia, nata nel Persona_5
1937.
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n.
4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema corte, infatti, con la citata pronuncia, pur riconoscendo che “la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione”, ha tuttavia mitigato l'impossibilità di applicare retroattivamente, oltre il 1° gennaio 1948, le citate sentenze costituzionali, ritenendo che lo status di cittadino, in quanto “qualità essenziale della persona con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definito o chiuso”, perduri, appunto, nel tempo e non possa, quindi, ritenersi esaurito se non per effetto di espresso diniego o riconoscimento con sentenza passata in giudicato.
La Suprema corte, nella pronuncia citata, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso […], sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale”.
Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate nonché dell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche a coloro i quali, in base alla legge dell'epoca, non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 da madre cittadina che aveva, altresì, perduto la propria cittadinanza, in quanto coniugatasi, anteriormente al 1° gennaio 1948, con cittadino straniero e, quindi, nel caso di specie, anche a (nata nel 1937 da madre cittadina Persona_5 che aveva, altresì, perduto, in base alla legge dell'epoca, la propria cittadinanza per essersi coniugata, nel 1926, con cittadino argentino) e, conseguentemente, ai suoi discendenti.
Ne deriva, alla luce di tutto quanto osservato, che la linea di discendenza dall'avo, Persona_4 agli odierni ricorrenti non risulta essersi mai interrotta, con conseguente trasmissione, in capo agli stessi, dello status di cittadini italiani.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_9 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Le ragioni della decisione – fondata sull'orientamento della Suprema corte di cui alla sentenza n.
4466/2009, che ritiene inapplicabili le norme precostituzionali, riconosciute illegittime per effetto di sentenze di illegittimità costituzionali, ai rapporti su cui ancora incidono – unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione meramente formale, Controparte_9 che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1988/2024, così provvede:
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_9 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 13 settembre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata
in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1988 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• , nato in [...] il [...]; Parte_1
• , nata in [...] il [...]; Parte_2
• , nata in [...] il [...]; Controparte_1
• , nata in [...] il [...]; Controparte_2
• , nato in [...] il [...]; Controparte_3
• nato in [...] il [...]; Controparte_4
• nata in [...] il [...]; Controparte_5
• nata in [...] il [...]; Controparte_6
• nato in [...] il [...]; Controparte_7
• , nata in [...] il [...]; Controparte_8
• , nata in [...] il [...], tramite i genitori Persona_1 esercenti la responsabilità genitoriale, (come sopra Controparte_8 generalizzata) e , nato in [...] il [...]; Persona_2
• , nato in [...] il [...] tramite i genitori esercenti Persona_3 la responsabilità genitoriale, e Controparte_8 Persona_2
(come sopra generalizzati);
[...] tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Crescenzo Del Monte n. 31, presso lo studio dell'avv.
Annamaria Zarrelli, che li rappresenta e difende, unitamente all'avv. Simona Sanvitale, nel presente giudizio,;
(ricorrenti) nei confronti di:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_9 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_9 trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
Si è costituito il , eccependo: CP_9
o il difetto di legittimazione ad agire in capo alla parte ricorrente, atteso che l'accoglimento della domanda presuppone l'accertamento della cittadinanza italiana in capo all'avo/a e ai suoi discendenti, non essendo, tuttavia, possibile un accertamento incidenter tantum in materia di status;
o la carenza di interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, non avendo questa documentato di aver previamente formulato alcuna istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana in via amministrativa;
o quanto alla linea di discendenza per via femminile, la non retroattività, oltre la data di entrata in vigore della Costituzione, delle sentenze n. 87/1975 e n. 30/1983, trattandosi di situazioni esaurite;
o la mancata prova in ordine alla non naturalizzazione dell'avo e/o dell'ava;
o la voluntas legis ricavabile dalla recente riforma (d.l. del 28/03/2025), che, ad avviso del resistente, e a prescindere dal dato formale relativo alla sua entrata in vigore, CP_9 imporrebbe un'interpretazione restrittiva della disciplina in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche con riferimento alle controversie alle quali la riforma non si applica. L'amministrazione resistente ha quindi concluso chiedendo, in via pregiudiziale, la sospensione del giudizio o un congruo rinvio dello stesso, nell'attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Bologna e, in via principale, la declaratoria di inammissibilità della domanda, o, in ogni caso, il suo rigetto nel merito.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 21/05/2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede.
***
Sulla richiesta, formulata dall'amministrazione resistente, di sospensione ex art. 295 c.p.c. o di rinvio del presente giudizio, in attesa della decisione, da parte della Corte costituzionale, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. n. 91/1992, sollevata dal Tribunale di
Bologna con l'ordinanza del 26/11/2024.
Deve, preliminarmente, essere rigettata la richiesta, formulata dall'amministrazione resistente, di sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. o di rinvio del presente giudizio, in attesa della decisione, da parte della Corte costituzionale, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. n. 91/1992, sollevata dal Tribunale di Bologna con l'ordinanza del 26/11/2024.
Si osserva, infatti, al riguardo, che “la pendenza di questione di legittimità costituzionale di una norma applicabile al rapporto dedotto in causa, sollevata da altro giudice, non determina, ex art.
295 c.p.c., la sospensione del giudizio, che è rimessa all'apprezzamento del giudice davanti al quale la questione si pone nuovamente, il quale ne valuta la necessità alla stregua di un autonomo giudizio di fondatezza ed imprescindibile rilevanza per la pronuncia da rendere” (così: Corte conti n.
43A/1998).
Ferma, quindi, la non necessarietà della sospensione ex art. 295 c.p.c. e stante la ritenuta manifesta infondatezza dell'analoga questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 26/11/2024, deve, in definitiva, essere rigettata sia l'istanza di sospensione del processo, sia, a fortiori, l'istanza di rinvio formulate dall'amministrazione resistente.
Sulla legittimazione ad agire.
Priva di pregio è, in primo luogo, l'eccezione del circa l'asserito difetto di legittimazione CP_9 ad agire in capo alla parte ricorrente, eccepito in ragione dell'impossibilità, per lo scrivente giudicante, di procedere all'accertamento incidentale dello status di cittadino italiano in capo all'avo/a nonché in capo alle ulteriori persone presenti nella linea di discendenza.
È appena il caso di osservare, infatti, che l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis in capo alla parte ricorrente non presuppone il positivo accertamento, benché in via incidentale, circa lo status di cittadino italiano in capo a ciascun soggetto presente nella linea di discendenza, sino ad addivenire alla parte, odierna ricorrente, bensì, semplicemente, il positivo accertamento circa:
- la presenza di un avo/a di nazionalità italiana;
- la linea di trasmissione dall'avo/a in questione;
così come richiesto dalla più recente giurisprudenza di legittimità (in tal senso: Cass. civ. n.
25317/2022, secondo cui “a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”).
Sull'interesse ad agire.
Del tutto inconferente, nel caso di specie, è, poi, l'eccezione, formulata dall'amministrazione resistente, avente ad oggetto l'asserita insussistenza dell'interesse ad agire in capo agli odierni ricorrenti, per non avere questi documentato la previa proposizione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana in via amministrativa.
Ciò in quanto, venendo in considerazione, nel caso di specie, una linea di discendenza per via materna, con passaggi della cittadinanza anteriori all'entrata in vigore della Costituzione (infra), il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli odierni ricorrenti non può, in concreto, che essere accertato in via giurisdizionale (e non in via amministrativa), dipendendo, tale riconoscimento, da un'attività interpretativa, che, com'è noto, è propria dell'autorità giudiziaria e non dell'attività amministrativa.
Sulla retroattività delle sentenze della Corte costituzionale.
Priva di pregio è, infatti, al riguardo, anche la deduzione di parte resistente circa la non retroattività delle note sentenze costituzionali n. 87/1975 e n. 30/1983 oltre la data di entrata in vigore della
Costituzione, trattandosi di rapporti esauriti a quella data.
Sovviene, al riguardo, il principio interpretativo offerto dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni unite (cfr. Cass. civ., Sez. unite, n. 4466/2009 e n. 4467/2009), la quale, infatti, ha da tempo chiarito, una volta per tutte, che, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, non può applicarsi la categoria delle “situazioni esaurite”, come tali, insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.
Sull'onere della prova.
Quanto, ancora, all'eccezione avente ad oggetto il mancato assolvimento, da parte dei ricorrenti, dell'onere della prova, sugli stessi (asseritamente) gravante, circa la mancata naturalizzazione degli ascendenti, l'eccezione è, invero, priva di pregio. È sufficiente, al riguardo, richiamare il tradizionale criterio di ripartizione dell'onore della prova affermato dall'art. 2697, co. 1 e 2, c.c., recentemente declinato, in subiecta materia, dalla stessa Corte di cassazione, la quale, infatti, ha avuto modo di affermare, al riguardo, che “a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (così: Cass. civ. n. 25317/2022).
Ne deriva che, in assenza di allegazione specifica e di prova – che sarebbe stato onere del CP_9 fornire – circa l'interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza per avvenuta naturalizzazione di uno degli ascendenti (prova nel caso di specie non fornita), e ove sussistano, invece, i presupposti delineati, in positivo, dalla Suprema corte (ossia il “fatto acquisitivo” e la “linea di trasmissione”), la domanda non possa che essere accolta.
Sul decreto-legge del 28 marzo 2025.
Infine, non pertinente, nel caso di specie, è il richiamo alla normativa sopravvenuta, la quale – com'è noto –, per espressa previsione del legislatore, non si applica alle domande di accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis che, come quella oggetto del presente giudizio, risultino già pendenti alla data del 27 marzo 2025.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro linea di discendenza dall'avo, nato in [...] il [...] e, precisamente, a Capracotta (Isernia), Persona_4 successivamente emigrato in Argentina senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
Ciò premesso, la linea di discendenza, in particolare, passa:
- da alla di lui figlia, nata il [...] e coniugatasi Persona_4 Parte_3 con cittadino argentino in data 22/09/1926;
- da alla di lei figlia, , nata il [...] Parte_3 Persona_5
e coniugatasi con cittadino argentino in data 21/12/1961;
- da , ai di lei figli (odierni ricorrenti): Persona_5
o , nato il [...]; Parte_1 o , nato il [...]; Controparte_3
o , nata il [...] e coniugatasi con cittadino argentino in Controparte_8 data 06/12/2011;
- da , alle di lui figlie (odierne ricorrenti): Parte_1
o , nata il [...]; Parte_2
o , nata il [...]; Controparte_1
o , nata il [...]; Controparte_2
- da , ai di lui figli (odierni ricorrenti): Controparte_3
o nata il [...]; Controparte_5
o nata il [...]; Controparte_6
o nato il [...]; Controparte_7
o nato il [...]; CP_3 Controparte_4
- da , ai di lei figli (odierni ricorrenti): Controparte_8
o , nata il [...]; Persona_1
o , nato il [...]; Persona_3
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza è presente un passaggio generazionale per linea femminile anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, in particolare, da Parte_3
(coniugatasi nel 1926 con cittadino argentino) alla figlia, nata nel Persona_5
1937.
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n.
4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema corte, infatti, con la citata pronuncia, pur riconoscendo che “la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione”, ha tuttavia mitigato l'impossibilità di applicare retroattivamente, oltre il 1° gennaio 1948, le citate sentenze costituzionali, ritenendo che lo status di cittadino, in quanto “qualità essenziale della persona con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definito o chiuso”, perduri, appunto, nel tempo e non possa, quindi, ritenersi esaurito se non per effetto di espresso diniego o riconoscimento con sentenza passata in giudicato.
La Suprema corte, nella pronuncia citata, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso […], sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale”.
Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate nonché dell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche a coloro i quali, in base alla legge dell'epoca, non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 da madre cittadina che aveva, altresì, perduto la propria cittadinanza, in quanto coniugatasi, anteriormente al 1° gennaio 1948, con cittadino straniero e, quindi, nel caso di specie, anche a (nata nel 1937 da madre cittadina Persona_5 che aveva, altresì, perduto, in base alla legge dell'epoca, la propria cittadinanza per essersi coniugata, nel 1926, con cittadino argentino) e, conseguentemente, ai suoi discendenti.
Ne deriva, alla luce di tutto quanto osservato, che la linea di discendenza dall'avo, Persona_4 agli odierni ricorrenti non risulta essersi mai interrotta, con conseguente trasmissione, in capo agli stessi, dello status di cittadini italiani.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_9 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Le ragioni della decisione – fondata sull'orientamento della Suprema corte di cui alla sentenza n.
4466/2009, che ritiene inapplicabili le norme precostituzionali, riconosciute illegittime per effetto di sentenze di illegittimità costituzionali, ai rapporti su cui ancora incidono – unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione meramente formale, Controparte_9 che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1988/2024, così provvede:
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_9 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 13 settembre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo