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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/10/2025, n. 2967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2967 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello, iscritta al n. 8221 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 27.05.2025, vertente tra rappresentato e difeso dall'Avv. stabilito Pasquale Friozzi Parte_1
( ), che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, D. Lgs. n. C.F._1
96/2001, dichiara di agire di intesa prevalentemente con l'Avv. Stefania Cammuso e dall'Avv. Maria Piccirillo, entrambi con studio in Santa Maria Capua Vetere, alla
Piazza Mazzini n. 35, ove elettivamente domicilia
-Appellante-
Nei confronti di
Controparte_1
-Appellato contumace-
Avente ad OGGETTO: Appello sentenza n. 6433/2019 del Giudice di Pace di Santa
Maria Capua Vetere dep. 13.09.2019
Conclusioni: come da note di trattazione scritta udienza cartolare del 27.05.2025.
1 IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza in oggetto, con la quale il giudice di pace di Santa Maria Capua
Vetere, accogliendo il ricorso proposto dal avverso il verbale n. 134849 Parte_1 registrato al n. 3462, elevato dalla Polizia Municipale di Santa Maria Capua Vetere in data 03/04/2019 e notificato in data 17/04/2019, per la presunta violazione dell'art 94 comma 3 cds, annullava il verbale e disponeva la compensazione delle spese legali tra le parti.
In particolare, il contestava la compensazione delle spese nonostante la piena Parte_1 soccombenza del nonché l'omessa pronuncia sulla richiesta di risarcimento. CP_1
Il nonostante la regolarità della notifica, restava contumace. CP_1
La causa, istruita documentalmente, all'udienza del 27.05.2025, celebrata in modalità cartolare, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
****
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
L'appello è fondato, pertanto, va accolto per quanto di ragione.
Il ha lamentato la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per non avere il giudice Parte_1 di prime cure indicato quali sarebbero state le ragioni poste alla base della compensazione delle spese.
L'art. 92, secondo comma c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 13 comma 1 del D.L. n.
132/14, convertito, con modificazioni, nella l. n. 162/14, dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca ovvero “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Sul punto è anche intervenuta la Corte costituzionale, con la sentenza n. 77/18, la quale ha ampliato il perimetro della compensazione delle spese rispetto alla riduzione effettuata dal legislatore nel 2014, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo
92, secondo comma c.p.c. “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
2 La Cassazione ha più volte precisato che <in tema di spese giudiziali, ai sensi dell'art
92 c.p.c., nella formulazione vigente "ratione temporis", le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo>> (cfr., ex multis, Cass. 14411/2016).
Così ricostruito il quadro normativo attuale, va ancora ricordato che il secondo comma dell'art. 92 c.p.c., oggetto di ripetuti interventi del legislatore, conferma la priorità riconosciuta al principio della soccombenza e la natura assolutamente eccezionale della compensazione delle spese.
Pertanto, non è sufficiente che il giudicante fornisca una qualsiasi motivazione, ma è necessario che esponga argomentazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la statuizione di compensazione adottata in concreto, potendo solo in tal caso ritenersi che la disposizione di legge sia stata osservata (cfr. Cass. n. 21521/ 2010).
Le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese legali, inoltre, non possono essere desunte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato, né dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono riferirsi a concreti e particolari aspetti della controversia decisa.
Anche di recente si è espressa la Suprema Corte in tema di compensazione delle spese,
<in materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza>> (Cass. Sez. 5 – Ordinanza n. 1950 del 24/01/2022).
Nel caso di specie, il giudice di pace si è limitato a compensare le spese ricorrendo ad una formula di stile: “Ricorrono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese di lite”, senza indicare alcuna motivazione per giustificare la compensazione;
si ritiene che, per il principio della soccombenza, avrebbe dovuto condannare il CP_1 convenuto alla refusione delle spese di lite, oppure avrebbe dovuto indicare l'assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza, oppure le analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nonostante la soccombenza della controparte, avrebbero giustificato la compensazione, oltretutto totale, delle spese, ma tutto ciò non
è avvenuto;
tra l'altro, riguardando le questioni affrontate, si ritiene che non
3 emergessero quelle eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese. Il
Giudice di Pace, infatti, nell'annullare il verbale, ha dato atto dell'assenza di responsabilità in capo al ricorrente e dell'errore in cui sarebbe incorso l'ufficiale
Giudiziario nel non trasmettere alla MCTC di Roma il cambio di residenza;
in particolare, sul punto così statuiva: “…infatti come emerge dalla certificazione rilasciata dal Comune di Portico di ER, protocollo 5389 del 18/04/2019 (agli atti di causa), all'atto della richiesta del cambio di residenza avanzata da Parte_1 ed effettuata in data 16 dicembre 2016, protocollo 16020 del 16-12-2016, veniva inserita anche la targa del veicolo oggetto di infrazione, ma che la stessa per “mera dimenticanza” come affermato dall'Ufficiale di Anagrafe del comune di Portico di
ER non veniva trasmessa alla MCTC di Roma. Pertanto, alla luce di quanto sopra, emerge che alcuna responsabilità è ascrivibile al in relazione Parte_1 alla contestazione così come elevata con il verbale impugnato. In definitiva, il ricorso va accolto ed il verbale impugnato va annullato”.
Pertanto, in accoglimento del primo motivo di appello, consegue che la condanna alle spese del primo grado di giudizio deve essere posta a carico del Controparte_1
seppur rimasto contumace.
[...]
Al riguardo, si evidenzia che, secondo un principio pacifico della Suprema Corte, il convenuto soccombente va condannato alle spese anche se contumace, in quanto ciò che conta ai fini della soccombenza è il comportamento tenuto dalla parte prima del processo, comportamento che ha costretto l'avversario a rivolgersi al giudice per ottenere il riconoscimento dei propri diritti, per cui la condanna alle spese processuali resta automatica per il fatto di aver perso il giudizio, a prescindere se costituiti o meno.
Peraltro, per la Corte, la mancata costituzione non può neanche essere considerata una delle ragioni in forza della quale compensare le spese. Tale principio è stato confermato anche recentemente con l'ordinanza della Cassazione n. 13674/2022.
Per tutte queste ragioni deve essere riformata la sentenza di primo grado, con la conseguente condanna della parte appellata al pagamento nei confronti dell'odierno odierno appellante, delle spese del primo grado di giudizio, da liquidare come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi del d.m. 55/2014, tenendo conto del valore della causa e dell'attività espletata (con riduzione al minimo della fase istruttoria
4 e decisionale, data la natura documentale e contumaciale).
Anche il secondo motivo di appello appare fondato, ma solo da un punto di vista formale, ossia in riferimento all'omessa pronuncia rispetto alla domanda di risarcimento avanzata;
tuttavia, nel merito, va rigettato, in quanto la richiesta di risarcimento si ritiene infondata per mancanza di prova del danno subito. Con
l'annullamento del verbale e la condanna del al pagamento delle spese di lite, CP_1 infatti, non si ravvedono ulteriori danni da risarcire al ricorrente, tenuto conto che ai fini risarcitori è sempre necessario dimostrare, oltre al danno evento, anche il danno conseguenza.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei valori minimi, in considerazione della semplicità delle questioni trattate e della natura contumaciale, del d.m. 55/2014 e succ. mod.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Terza Civile, nella persona del giudice unico dott.ssa Arlen Picano, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il al pagamento, in favore del sig. Controparte_1 [...]
, delle spese del primo grado di giudizio, che vengono liquidate in € Pt_1
241,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge e spese vive (contributo, marca e notifica), con attribuzione;
2. condanna altresì il al pagamento, in Controparte_1 favore dell'appellante, delle spese del presente grado, che vengono liquidate in
€ 89,50 per spese ed € 331,00 per onorario, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione.
Così deciso il 03/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
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