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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/02/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10288/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luca Minniti Presidente rel. est.
Dott.ssa Angela Baraldi Giudice
Dott.ssa Emanuela Romano Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 10288/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. VESCOVI MARCELLO Parte_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Controparte_1 P.IVA_1
Stato
RESISTENTE all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281-undecies, terdecies, 275-bis c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011
Con ricorso depositato in data 15/07/2024, , cittadina della PAKISTAN nata Parte_1
il 01/06/2003, ha impugnato del Questore di Ferrara del 17.5.2024, notificato all'interessata il
18.06.2024, con il quale è stata rigettata la istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE, Prot. n. 41/2024-2^; chiedeva altresì la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato.
Esponeva la ricorrente di esser stata in possesso di permesso di soggiorno n. di validità Numero_1
illimitata per motivi di ricongiungimento familiare (doc. n. 2), quando doveva presentare in data
06.05.2023 istanza di aggiornamento del titolo, con kit postale avente assicurata n. 055976947276.
Si doleva del fatto che la Questura di Ferrara, valutato “che la sig.ra è uscita dal Territorio Pt_1
Nazionale attraverso la frontiera aerea di Bologna in data 12.01.2020 facendo rientro in data
23.12.2021 dalla frontiera aerea di Venezia” ed “è nuovamente uscita dallo Stato in data
Pagina 1 11.01.2022 dalla frontiera aerea di Venezia per fare rientro il 24.12.2022 attraverso la frontiera aerea di Milano-Malpensa”, le notificava in data 19.01.2024 la comunicazione di preavviso dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis L. 241/90 (doc. n. 3), contestando tali periodi di assenza.
Evidenziava di aver allegato le motivazioni a giustificazione dell'assenza (la frequenza di corsi di studio all'estero) ”, ma che il Questore della Provincia di Ferrara rifiutava l'aggiornamento del titolo di soggiorno.
Il non si è costituito in giudizio e di conseguenza ne è stata dichiarata la Controparte_1
contumacia.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale, è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi degli artt. 281-undecies e terdecies e 275 bis c.p.c.
***
In via principale il ricorrente ha chiesto la concessione del rinnovo del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE. In via subordinata il permesso per protezione speciale.
I fatti sono pacifici.
La sig.ra è uscita dall'Italia attraverso la frontiera aerea di Bologna in data 12.01.2020 Pt_1
facendo rientro in data 23.12.2021 dalla frontiera aerea di Venezia”, ed è nuovamente uscita dallo
Stato in data 11.01.2022 dalla frontiera aerea di Venezia per fare rientro il 24.12.2022 attraverso la frontiera aerea di Milano- Malpensa,
In diritto, se è vero che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è revocato in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di 12 mesi consecutivi ai sensi dell'art. 9 co. 7 del D.Lgs 286/98.
Ma, come noto, l'art. 9 co. 6 del D.Lgs 286/98 disciplina il rilascio del permesso di soggiorno in oggetto, prevedendo che l'eventuale interruzione della presenza sia ostativa, “salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi”.
Costituisce fatto notorio che le limitazioni imposte ai voli internazionali, e alla possibilità di attraversare liberamente le diverse frontiere, durante la pandemia, hanno rappresentato no certamente un motivo valido e comprovato di assenza, almeno per un periodo significativo che di fatto riduce l'assenza ingiustificata ad un periodo inferiore ai dodici mesi. Anche per la necessità della giovane donna di frequentare nel suo paese di origine dove si era temporaneamente trasferita un corso di studi senza interromperlo durante l'anno.
Con riferimento al secondo periodo di assenza va invece considerato che esso non assume alcun rilievo perché inferiore ai dodici mesi.
Pagina 2 Per tali ragioni e considerato anche il fatto che la ricorrente in Italia, oltre a frequentare l'Università, vive a Vigarano Mainarda (FE) in Via Cento n. 262 con la sua famiglia, composta dal padre,
[...]
, la madre , ed i fratelli minori e CP_2 Persona_1 Persona_2
(doc. n. 7 e 8). Per_3
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così dispone:
RICONOSCE alla ricorrente il diritto al permesso di soggiorno per Parte_1
soggiornanti di lungo periodo UE;
DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno;
Condanna il alla refusione delle spese di lite della parte , CP_1 CP_1 Parte_1 che liquida in €uro 2.500,00 oltre Iva Cap e spese generali.
Così deciso in Bologna in camera di consiglio il 31.10.24
Il Presidente rel. est.
Dott. Luca Minniti
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luca Minniti Presidente rel. est.
Dott.ssa Angela Baraldi Giudice
Dott.ssa Emanuela Romano Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 10288/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. VESCOVI MARCELLO Parte_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Controparte_1 P.IVA_1
Stato
RESISTENTE all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281-undecies, terdecies, 275-bis c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011
Con ricorso depositato in data 15/07/2024, , cittadina della PAKISTAN nata Parte_1
il 01/06/2003, ha impugnato del Questore di Ferrara del 17.5.2024, notificato all'interessata il
18.06.2024, con il quale è stata rigettata la istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE, Prot. n. 41/2024-2^; chiedeva altresì la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato.
Esponeva la ricorrente di esser stata in possesso di permesso di soggiorno n. di validità Numero_1
illimitata per motivi di ricongiungimento familiare (doc. n. 2), quando doveva presentare in data
06.05.2023 istanza di aggiornamento del titolo, con kit postale avente assicurata n. 055976947276.
Si doleva del fatto che la Questura di Ferrara, valutato “che la sig.ra è uscita dal Territorio Pt_1
Nazionale attraverso la frontiera aerea di Bologna in data 12.01.2020 facendo rientro in data
23.12.2021 dalla frontiera aerea di Venezia” ed “è nuovamente uscita dallo Stato in data
Pagina 1 11.01.2022 dalla frontiera aerea di Venezia per fare rientro il 24.12.2022 attraverso la frontiera aerea di Milano-Malpensa”, le notificava in data 19.01.2024 la comunicazione di preavviso dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis L. 241/90 (doc. n. 3), contestando tali periodi di assenza.
Evidenziava di aver allegato le motivazioni a giustificazione dell'assenza (la frequenza di corsi di studio all'estero) ”, ma che il Questore della Provincia di Ferrara rifiutava l'aggiornamento del titolo di soggiorno.
Il non si è costituito in giudizio e di conseguenza ne è stata dichiarata la Controparte_1
contumacia.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale, è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi degli artt. 281-undecies e terdecies e 275 bis c.p.c.
***
In via principale il ricorrente ha chiesto la concessione del rinnovo del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE. In via subordinata il permesso per protezione speciale.
I fatti sono pacifici.
La sig.ra è uscita dall'Italia attraverso la frontiera aerea di Bologna in data 12.01.2020 Pt_1
facendo rientro in data 23.12.2021 dalla frontiera aerea di Venezia”, ed è nuovamente uscita dallo
Stato in data 11.01.2022 dalla frontiera aerea di Venezia per fare rientro il 24.12.2022 attraverso la frontiera aerea di Milano- Malpensa,
In diritto, se è vero che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è revocato in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di 12 mesi consecutivi ai sensi dell'art. 9 co. 7 del D.Lgs 286/98.
Ma, come noto, l'art. 9 co. 6 del D.Lgs 286/98 disciplina il rilascio del permesso di soggiorno in oggetto, prevedendo che l'eventuale interruzione della presenza sia ostativa, “salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi”.
Costituisce fatto notorio che le limitazioni imposte ai voli internazionali, e alla possibilità di attraversare liberamente le diverse frontiere, durante la pandemia, hanno rappresentato no certamente un motivo valido e comprovato di assenza, almeno per un periodo significativo che di fatto riduce l'assenza ingiustificata ad un periodo inferiore ai dodici mesi. Anche per la necessità della giovane donna di frequentare nel suo paese di origine dove si era temporaneamente trasferita un corso di studi senza interromperlo durante l'anno.
Con riferimento al secondo periodo di assenza va invece considerato che esso non assume alcun rilievo perché inferiore ai dodici mesi.
Pagina 2 Per tali ragioni e considerato anche il fatto che la ricorrente in Italia, oltre a frequentare l'Università, vive a Vigarano Mainarda (FE) in Via Cento n. 262 con la sua famiglia, composta dal padre,
[...]
, la madre , ed i fratelli minori e CP_2 Persona_1 Persona_2
(doc. n. 7 e 8). Per_3
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così dispone:
RICONOSCE alla ricorrente il diritto al permesso di soggiorno per Parte_1
soggiornanti di lungo periodo UE;
DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno;
Condanna il alla refusione delle spese di lite della parte , CP_1 CP_1 Parte_1 che liquida in €uro 2.500,00 oltre Iva Cap e spese generali.
Così deciso in Bologna in camera di consiglio il 31.10.24
Il Presidente rel. est.
Dott. Luca Minniti
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