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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/02/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face, in esito all'udienza dell'11 febbraio 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 504/2019 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Maria Sindoni, giusta Parte_1
procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti dall'avv. Michela Foti
RESISTENTI
OGGETTO: ripetizione indebito
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31 gennaio 2019 riferiva di essere Parte_1
titolare della pensione diretta categoria n° 17320149 nonché della pensione di reversibilità n°17320149R con decorrenza 1/5/2012.
Esponeva che altri contitolari della pensione di reversibilità erano i figli Persona_1
nato il [...] e nato il [...].
[...] Parte_2
CP_ Riferiva che con raccomandata del 27.02.2017 l' le comunicava:
- la sospensione della quota di pensione intestata al figlio per Persona_1 mancanza del diritto per cui emergeva un debito di € 2432,24 per somme erogate e non dovute a decorrere dall'01.11.2016 fino al 31.01.2017;
1 - che sulla pensione di reversibilità era stato corrisposto erroneamente un assegno di €
492,37 con decorrenza 01.12.2015 fino al 31.01.2017 e che tale assegno andava concesso solamente per il mese di dicembre 2015 (trattandosi di 13° mensilità per
[...]
), per cui emergeva un debito pari a € 6.400,81 per somme erogate e Parte_2
non dovute a decorrere al 01.01.2016 al 31.01.2017;
- che a decorrere dal 01.11.2016 era venuto a cessare il diritto alla compartecipazione da parte del figlio, che la pensione globale veniva ridotta dall'80% al 60% e assoggettata ai limiti di cumulabilità di cui alla tabella F della legge 335/1995, per cui emergeva un debito di € 2.763,98;
- che al recupero della somma complessiva di € 11.597,03 si sarebbe provveduto con la ritenuta cautelare mensile di € 266,70 per 24 rate a decorrere dalla rata del mese di febbraio 2017 per il recupero di € 6400,81 e una ritenuta di € 273,49 per 19 rate per un importo di € 5196,22. CP_ Evidenziava di avere sempre comunicato all' ogni variazione reddituale e che il raggiungimento dell'età limite di 26 anni con decorrenza 01.11.2016 del figlio Persona_1
era stato correttamente comunicato all'Istituto, e che tale circostanza era
[...] perfettamente conoscibile dall'Ente.
Osservava, sull'errata corresponsione dell'assegno, che anche in questo caso nessuna responsabilità poteva esserle imputata, così come sul terzo fronte dell'indebito, dato dal superamento dei limiti di cumulabilità di cui alla tabella F della legge 335/1995 scaturito dall'erronea valutazione contabile dell' che aveva erogato prestazioni in più facendo CP_1
lievitare il limite reddituale.
Invocava, quindi, la sanatoria degli addebiti per errori di natura imputabile all' , CP_1
osservando che le somme percepite erano state riscosse in assoluta buona fede, non essendo mai stata omessa alcuna comunicazione che potesse influire sulla prestazione.
Tanto premesso, chiedeva in via preliminare di disporre la sospensione delle trattenute operata mensilmente sulla pensione n. 173320149Z1; ritenere e dichiarare non dovuta la
CP_ somma di € 11.597,03 portata dalla nota del 27.02.2017; in via subordinata ritenere e dichiarare non dovute le somme portate dal provvedimento impugnato del 27/02/2017n forza della sanatoria disciplinata e prevista dall'articolo 13 della legge 412/91, nonché della circolare esplicativa nr 31 del 06/03/2006; conseguentemente condannare CP_2
l' alla corresponsione di quanto trattenuto, oltre gli interessi legali fino al soddisfo;
CP_1
CP_ condannare l' al pagamento delle spese e dei compensi da distrarre ex art. 93 c.p.c. CP_
2. Con memoria depositata in data 08 aprile 2020 si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso in fatto e in diritto.
2 Eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del Tribunale di Messina in favore di quella della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia- quale giudice esclusivo della materia pensionistica pubblica.
Nel merito, osservava la violazione da parte della ricorrente dell'art. 86 del d.p.r.
1092/1973 che prevede l'obbligo agli interessati di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della pensione o dell'assegno alimentare, nonché il verificarsi di qualsiasi evento che comporti variazione della pensione stessa ovvero soppressione degli assegni accessori.
Con riferimento all'assegno mensile indebitamente erogato evidenziava che l'erogazione continuativa di detto importo mensile (€ 492,37) si era verificata per un mero errore materiale non attinente alla prestazione di reversibilità nella quota di competenza di
[...]
, essendo invero rimasta “fleggata” la finestra della procedura informatica Parte_2 che determina l'erogazione continuativa dell'emolumento e non anche una tantum a dicembre del correlativo anno di imputazione.
Concludeva, chiedendo, pertanto il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
3. Sostituita l'udienza dell'11.02.2024 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa.
4. Ordine logico di trattazione impone di esaminare preliminarmente l'eccezione di difetto di giurisdizione.
La stessa va respinta, poiché, vi è un consolidato orientamento della Suprema Corte per cui
“In materia di rapporto pensionistico, deve affermarsi la giurisdizione della Corte dei conti esclusivamente per le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali;
ne consegue che la controversia sugli atti di recupero di ratei erogati e indebitamente percepiti appartiene a detto giudice se dell'indebito controverso occorra accertare in giudizio l'“an” e/o il “quantum” del rapporto pensionistico, non anche quando si discuta solo della sussistenza o meno dei presupposti e/o delle condizioni di legge per il recupero di un indebito già certo e quantificato, spettando in questo secondo caso la giurisdizione al giudice ordinario”. (ex multis Corte di Cassazione;
Sezioni Unite Civili;
ordinanza 5 aprile 2023 n. 9463)
Le questioni poste dalla ricorrente (buona fede) attengono, dunque, solo al rapporto figlio orfano e non a quello (pensionistico) che è a base della reversibilità, e si CP_3
CP_ contrappongono alla pretesa restitutoria dell' che ha assunto una propria e distinta natura, concretizzatasi nella richiesta di ripetizione di una somma indebita, con la conseguenza che la giurisdizione non può che essere devoluta al giudice ordinario.
3 5. Ai fini della decisione è opportuno richiamare la normativa che regola le prestazioni CP_ indebite erogate dall'
L'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88 prevede:
“1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché' la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.”
Tale disposizione è stata oggetto di interpretazione autentica con l'art. 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412 che ha disposto:
“
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_2 incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.”
Dalla documentazione allegata è possibile evincere che la ricorrente abbia correttamente adempiuto i propri obblighi relativamente al compimento del ventiseiesimo anno d'età del figlio e che anche la corresponsione dell'assegno mensile della tredicesima sia dovuto a errore esclusivamente imputabile dell'istituto, per cui l'ulteriore richiesta di restituzione degli importi dovuta alla maggiorazione reddituale è indebita.
4 L' ha provveduto alla determinazione dell'indebito nel febbraio 2017 senza fornire CP_2
prova che la somma sia stata erogata con il comportamento doloso della ricorrente.
La giurisprudenza di legittimità è infatti uniforme nel ritenere che l'irripetibilità dell'indebito previdenziale - ricavabile dal combinato disposto della l. n. 88/1989, art. 52 e della l. n. 412/1991, art. 13, comma 1 - è subordinata alla ricorrenza di quattro specifiche condizioni: pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento dell'ente, comunicazione del provvedimento all'interessato, errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore e insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente (così, da ultimo, Cass. n. 5984/2022, conforme a
Cass. n. 14517/2020 e n.17417/2016); difettando anche una sola delle quali riprende pieno vigore la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.
In materia di indebito assistenziale, dunque, “invece della generale ed incondizionata norma civilistica della ripetibilità, in conformità all'art. 38 Cost., si applica quella propria di questo sottosistema che non prevede la ripetizione ove vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione non dovuta non gli sia addebitabile. Ne discende che l'indebito assistenziale, per mancanza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione soltanto dalla data del provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, a meno che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile con la semplice omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o è tenuta a conoscere.” (Tribunale Palermo sez. lav.,
09/01/2023, n.259).
È palese che nel caso di specie l'eventuale erronea determinazione dell'importo non sia dipesa da dolo del percipiente, sul quale peraltro nulla è stato dedotto o allegato dall' . CP_1
In definitiva, va dichiarata l'illegittimità della richiesta di rimborso impugnata, con condanna dell'Istituto alla restituzione di quanto illegittimamente trattenuto a tale titolo, con gli accessori di legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex D.M. 55/2014,
D.M. 37/2018 e D.M. 147/20220 tenuto conto della natura e del valore della controversia e applicando i valori tariffari medi. Le spese liquidate in favore della ricorrente vanno distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Antonio Maria
Sindoni, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
5 definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 31.01.2019 nei confronti dell' Controparte_4
, così
[...]
provvede: CP_
- in accoglimento del ricorso, dichiara illegittima la pretesa avanzata dall' con la raccomandata in atti del 27 febbraio 2017 e lo condanna alla restituzione in favore di di quanto illegittimamente trattenuto a tale titolo;
Parte_1
- condanna l' a corrispondere a parte Controparte_4 ricorrente le spese di lite, che liquida in € 5.391,00 per compensi, oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie al 15%, distraendo le spese liquidate in favore di ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Antonio Maria Sindoni.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 12.02.2025
Il Giudice del lavoro
Aurora La Face
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