Art. 5. 1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge e' valutato in lire 78,2 miliardi annui per ciascuno degli anni dal 1991 al 1995.
2. All'onere relativo agli anni 1991 e 1992 si provvede parzialmente utilizzando le proiezioni per gli stessi anni all'accantonamento "Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali", iscritto, ai fini del bilancio triennale 199 -1992, sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1990.
3. Il Ministro del Tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. All'onere relativo agli anni 1991 e 1992 si provvede parzialmente utilizzando le proiezioni per gli stessi anni all'accantonamento "Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali", iscritto, ai fini del bilancio triennale 199 -1992, sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1990.
3. Il Ministro del Tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.