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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/03/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1286 del RGVG dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi, vertente
TRA
(c.f. elettivamente domiciliata in Catanzaro, Parte_1 C.F._1 viale Kennedy, n. 2/A, presso lo studio dell'Avv. Monia Polito che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Albi (CZ), alla Via Dei Martiri, n.10, presso lo studio dell'Avv. Maria Nania che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con omologazione delle condizioni concordate e riportate in ricorso.
RILEVATO IN FATTO
RGVG n. 1286/2024 - Pagina 1 di 7 1. Con ricorso congiuntamente depositato in data 2 agosto 2024, e Parte_1
- premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Parte_2
SA (CZ) in data 1 settembre 2015 optando per il regime della separazione dei beni ed in costanza del quale erano nate due figlie: (nata in [...] 12 agosto Per_1
2018) e (nata il [...]) – deducevano “che il rapporto Per_2 coniugale, inizialmente di reciproca soddisfazione” si era incrinato a causa di insanabili contrasti sino a far venir meno l'affectio coniugalis e rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, tant'è che – di comune accordo – la aveva Pt_1
lasciato la casa coniugale e si era trasferita assieme alle figlie presso altra abitazione, sita in SA, di proprietà di e Parte_3 Controparte_1
Esponevano, altresì, che – insegnante precaria – aveva percepito Parte_1 nell'anno 2023 un reddito netto di € 16.104,00, mentre prestava Parte_2
attività lavorativa occasionale e nel medesimo anno aveva percepito un reddito netto di € 1.566,00.
Fatte tali premesse, gli odierni ricorrenti adivano l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi con omologazione delle seguenti condizioni:
“1. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SA, sarà ordinato di procedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento;
2. La casa coniugale, di proprietà dei genitori di , sarà a lui Parte_2
assegnata;
3. Le piccole e saranno affidate ad entrambi i genitori - i quali, Per_1 Per_2
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente -, e saranno collocate prevalentemente presso la madre con la quale risiederanno.
Le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della loro residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
RGVG n. 1286/2024 - Pagina 2 di 7
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici, sociali e di salute delle bambine, e previo avviso telefonico alla madre.
In caso di disaccordo tra le parti, il sig. potrà vedere e tenere Parte_2
seco le minori i giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15,00 alle ore 21,00 ed i weekend alterni dalle ore 15,00 del sabato e sino alle ore 21,00 della domenica, prelevandole da casa della madre e riaccompagnandole a fine serata;
5. Salvo diverso accordo le minori:
- per le festività natalizie staranno con il padre il giorno 24 dicembre e l'1gennaio, mentre con la madre il 25 ed il 31 dicembre, alternandosi di anno in anno;
- il giorno di Pasqua con il padre e il lunedì in Albis con la madre, alternandosi di anno n anno;
- nel periodo estivo, e staranno con il padre 15 giorni consecutivi nel Per_1 Per_2
mese di luglio e altri 15 giorni consecutivi nel mese di agosto;
eguale periodo sarà riconosciuto alla madre, con sospensione del diritto di visita del padre.
Il periodo prescelto dovrà essere comunicato da ciascun genitore entro il mese di giugno di ciascun anno.
Ove per motivi lavorativi il sig. non potrà tenere con sé le minori Parte_2
nel periodo estivo, lo stesso recupererà i giorni di permanenza delle bambine presso di sé nei mesi successivi, con divieto, però, di far coincidere il periodo prescelto con le festività già disciplinate.
- e trascorreranno con il padre la Festa del Papà, del suo onomastico Per_1 Per_2
e del suo compleanno, mentre staranno con la madre il giorno della Festa della
Mamma, il suo onomastico ed il suo compleanno;
- Il compleanno e l'onomastico delle bambine verranno trascorsi con entrambi i genitori anche in luogo neutro.
6. Qualora le bambine siano ammalate o presentino gravi sintomi influenzali,
le dovrà accudire presso l'abitazione in cui le stesse vivono con Parte_2
la loro madre;
RGVG n. 1286/2024 - Pagina 3 di 7
7. Tenuto conto dei turni lavorativi di , si impegna a Parte_1 Parte_2
continuare a gestire giornalmente ed a tenere con sè le bambine;
nel caso di sua indisponibilità, le parti si obbligano a rivolgersi ad una baby -sitter di fiducia, il cui costo dovrà essere sostenuto da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
8. A titolo di mantenimento di e , corrisponderà Per_1 Per_2 Parte_2
mensilmente alla sig.ra , entro e non oltre giorno 5 di ciascun mese, la Parte_1 somma di € 300,00 (trecento/00), da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT;
9. Il sig. , considerato che la moglie ha rinunciato Parte_2 all'assegnazione della casa coniugale, lasciandola nella sua disponibilità e trasferendosi insieme alle minori in altra abitazione, acconsente che l'assegno unico per le figlie venga pagato interamente a , quale genitore Parte_1
prevalentemente collocatario, e dalla stessa venga trattenuto sempre per far fronte al mantenimento delle bambine.
Il consenso al pagamento ed alla trattenuta dell'assegno unico da parte della sig.ra
verrà dato, per il futuro, a qualsiasi altra forma di sostegno economico Parte_1 verrà riconosciuto in sostituzione dell'assegno unico, per cui egli, sin da ora, si obbliga a manifestare, nelle forme richieste e nelle sedi opportune, l'anzidetto consenso.
Ove per il riconoscimento e/o la quantificazione e/o l'erogazione dell''assegno unico o di altra forma di sostegno economico sia necessaria documentazione e/o attestazione anche del sig. , lo stesso si obbliga, a semplice Parte_2
richiesta della sig.ra a fornirla entro e non oltre giorni cinque dalla Parte_1
data della richiesta.
10. Le spese straordinarie per le minori graveranno su entrambe le parti nella misura del 50%, secondo il protocollo sottoscritto tra l'Intestata Giustizia ed il
COA di Catanzaro che le parti sottoscrivono per espressa accettazione;
11. Per l'abbigliamento, in deroga a quanto stabilito nel predetto Protocollo, le parti concordano che, ad ogni cambio stagione (marzo -giugno-settembre-
RGVG n. 1286/2024 - Pagina 4 di 7 dicembre), provvederanno a stilare un elenco comune, concordato tra le parti, di tutto il vestiario che necessita alle figlie ed il relativo costo verrà ripartito al 50% tra i genitori;
12. Le parti sono economicamente indipendenti e rinunciano espressamente all'assegno di mantenimento;
13. Il presente accordo, con riferimento alle pattuizioni economiche e gestione delle bambine, avrà efficacia sin dalla data di sua sottoscrizione, senza che le parti nulla possano eccepire;
14. Le spese del presente procedimento si ritengono integralmente compensate;
15. I difensori sottoscrivono il presente atto anche per rinuncia al vincolo di solidarietà”.
1.1. Con ordinanza del 12 gennaio 2025, pronunciata all'esito dell'udienza dell'11 dicembre 2024, fissata per la comparizione dei coniugi e la trattazione del procedimento e sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con deposito di note scritte, il Giudice delegato alla trattazione del procedimento – preso atto della volontà trasmessa dalle parti di non volersi riconciliare – rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Ritiene il Tribunale che la domanda congiuntamente proposta dai coniugi in epigrafe indicati di separazione consensuale sia fondata e meritevole, pertanto, di accoglimento.
Ed invero, le risultanze processuali hanno inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrendo, pertanto, le condizioni previste dall'art 151 c.c., in accoglimento della congiunta richiesta delle parti, il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separatamente.
2.1. Quanto alle condizioni concordate dai coniugi, formalizzate nel ricorso introduttivo e afferenti, in particolare, alla regolamentazione dei rapporti personali
RGVG n. 1286/2024 - Pagina 5 di 7 e patrimoniali, nonché al mantenimento ordinario e straordinario delle figlie minori,
e il Collegio – rilevato che quanto stabilito dai coniugi appare Per_1 Per_2 congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico, avuto anche riguardo all'interesse della prole, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto – omologa la separazione dei coniugi alle condizioni pattuite.
2.2. Il Tribunale prende, altresì, atto che le parti hanno reciprocamente rinunciato alla domanda relativa al riconoscimento dell'assegno di mantenimento (punto n. 12 dell'accordo).
3. Alla luce della domanda congiunta di separazione e della espressa pattuizione dei coniugi (punto n. 14 dell'accordo sopra integralmente riportato e trascritto) relativa alle spese processuali, il Tribunale ritiene sussistenti le condizioni per poter compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa congiuntamente da , nata a [...] Parte_1
il 13.08.1986 e , nato a [...] il [...], con l'intervento Parte_2
necessario del Pubblico Ministero, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra e , i quali Parte_1 Parte_2
hanno matrimonio concordatario in SA (CZ) in data 1 settembre 2015, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di SA (CZ), Anno 2015,
Parte II, Serie A, N. 6, autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) prende atto della reciproca rinuncia all'assegno di mantenimento;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SA (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
RGVG n. 1286/2024 - Pagina 6 di 7
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile);
5) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
26 febbraio 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 1286/2024 - Pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1286 del RGVG dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi, vertente
TRA
(c.f. elettivamente domiciliata in Catanzaro, Parte_1 C.F._1 viale Kennedy, n. 2/A, presso lo studio dell'Avv. Monia Polito che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Albi (CZ), alla Via Dei Martiri, n.10, presso lo studio dell'Avv. Maria Nania che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con omologazione delle condizioni concordate e riportate in ricorso.
RILEVATO IN FATTO
RGVG n. 1286/2024 - Pagina 1 di 7 1. Con ricorso congiuntamente depositato in data 2 agosto 2024, e Parte_1
- premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Parte_2
SA (CZ) in data 1 settembre 2015 optando per il regime della separazione dei beni ed in costanza del quale erano nate due figlie: (nata in [...] 12 agosto Per_1
2018) e (nata il [...]) – deducevano “che il rapporto Per_2 coniugale, inizialmente di reciproca soddisfazione” si era incrinato a causa di insanabili contrasti sino a far venir meno l'affectio coniugalis e rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, tant'è che – di comune accordo – la aveva Pt_1
lasciato la casa coniugale e si era trasferita assieme alle figlie presso altra abitazione, sita in SA, di proprietà di e Parte_3 Controparte_1
Esponevano, altresì, che – insegnante precaria – aveva percepito Parte_1 nell'anno 2023 un reddito netto di € 16.104,00, mentre prestava Parte_2
attività lavorativa occasionale e nel medesimo anno aveva percepito un reddito netto di € 1.566,00.
Fatte tali premesse, gli odierni ricorrenti adivano l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi con omologazione delle seguenti condizioni:
“1. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SA, sarà ordinato di procedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento;
2. La casa coniugale, di proprietà dei genitori di , sarà a lui Parte_2
assegnata;
3. Le piccole e saranno affidate ad entrambi i genitori - i quali, Per_1 Per_2
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente -, e saranno collocate prevalentemente presso la madre con la quale risiederanno.
Le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della loro residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
RGVG n. 1286/2024 - Pagina 2 di 7
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici, sociali e di salute delle bambine, e previo avviso telefonico alla madre.
In caso di disaccordo tra le parti, il sig. potrà vedere e tenere Parte_2
seco le minori i giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15,00 alle ore 21,00 ed i weekend alterni dalle ore 15,00 del sabato e sino alle ore 21,00 della domenica, prelevandole da casa della madre e riaccompagnandole a fine serata;
5. Salvo diverso accordo le minori:
- per le festività natalizie staranno con il padre il giorno 24 dicembre e l'1gennaio, mentre con la madre il 25 ed il 31 dicembre, alternandosi di anno in anno;
- il giorno di Pasqua con il padre e il lunedì in Albis con la madre, alternandosi di anno n anno;
- nel periodo estivo, e staranno con il padre 15 giorni consecutivi nel Per_1 Per_2
mese di luglio e altri 15 giorni consecutivi nel mese di agosto;
eguale periodo sarà riconosciuto alla madre, con sospensione del diritto di visita del padre.
Il periodo prescelto dovrà essere comunicato da ciascun genitore entro il mese di giugno di ciascun anno.
Ove per motivi lavorativi il sig. non potrà tenere con sé le minori Parte_2
nel periodo estivo, lo stesso recupererà i giorni di permanenza delle bambine presso di sé nei mesi successivi, con divieto, però, di far coincidere il periodo prescelto con le festività già disciplinate.
- e trascorreranno con il padre la Festa del Papà, del suo onomastico Per_1 Per_2
e del suo compleanno, mentre staranno con la madre il giorno della Festa della
Mamma, il suo onomastico ed il suo compleanno;
- Il compleanno e l'onomastico delle bambine verranno trascorsi con entrambi i genitori anche in luogo neutro.
6. Qualora le bambine siano ammalate o presentino gravi sintomi influenzali,
le dovrà accudire presso l'abitazione in cui le stesse vivono con Parte_2
la loro madre;
RGVG n. 1286/2024 - Pagina 3 di 7
7. Tenuto conto dei turni lavorativi di , si impegna a Parte_1 Parte_2
continuare a gestire giornalmente ed a tenere con sè le bambine;
nel caso di sua indisponibilità, le parti si obbligano a rivolgersi ad una baby -sitter di fiducia, il cui costo dovrà essere sostenuto da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
8. A titolo di mantenimento di e , corrisponderà Per_1 Per_2 Parte_2
mensilmente alla sig.ra , entro e non oltre giorno 5 di ciascun mese, la Parte_1 somma di € 300,00 (trecento/00), da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT;
9. Il sig. , considerato che la moglie ha rinunciato Parte_2 all'assegnazione della casa coniugale, lasciandola nella sua disponibilità e trasferendosi insieme alle minori in altra abitazione, acconsente che l'assegno unico per le figlie venga pagato interamente a , quale genitore Parte_1
prevalentemente collocatario, e dalla stessa venga trattenuto sempre per far fronte al mantenimento delle bambine.
Il consenso al pagamento ed alla trattenuta dell'assegno unico da parte della sig.ra
verrà dato, per il futuro, a qualsiasi altra forma di sostegno economico Parte_1 verrà riconosciuto in sostituzione dell'assegno unico, per cui egli, sin da ora, si obbliga a manifestare, nelle forme richieste e nelle sedi opportune, l'anzidetto consenso.
Ove per il riconoscimento e/o la quantificazione e/o l'erogazione dell''assegno unico o di altra forma di sostegno economico sia necessaria documentazione e/o attestazione anche del sig. , lo stesso si obbliga, a semplice Parte_2
richiesta della sig.ra a fornirla entro e non oltre giorni cinque dalla Parte_1
data della richiesta.
10. Le spese straordinarie per le minori graveranno su entrambe le parti nella misura del 50%, secondo il protocollo sottoscritto tra l'Intestata Giustizia ed il
COA di Catanzaro che le parti sottoscrivono per espressa accettazione;
11. Per l'abbigliamento, in deroga a quanto stabilito nel predetto Protocollo, le parti concordano che, ad ogni cambio stagione (marzo -giugno-settembre-
RGVG n. 1286/2024 - Pagina 4 di 7 dicembre), provvederanno a stilare un elenco comune, concordato tra le parti, di tutto il vestiario che necessita alle figlie ed il relativo costo verrà ripartito al 50% tra i genitori;
12. Le parti sono economicamente indipendenti e rinunciano espressamente all'assegno di mantenimento;
13. Il presente accordo, con riferimento alle pattuizioni economiche e gestione delle bambine, avrà efficacia sin dalla data di sua sottoscrizione, senza che le parti nulla possano eccepire;
14. Le spese del presente procedimento si ritengono integralmente compensate;
15. I difensori sottoscrivono il presente atto anche per rinuncia al vincolo di solidarietà”.
1.1. Con ordinanza del 12 gennaio 2025, pronunciata all'esito dell'udienza dell'11 dicembre 2024, fissata per la comparizione dei coniugi e la trattazione del procedimento e sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con deposito di note scritte, il Giudice delegato alla trattazione del procedimento – preso atto della volontà trasmessa dalle parti di non volersi riconciliare – rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Ritiene il Tribunale che la domanda congiuntamente proposta dai coniugi in epigrafe indicati di separazione consensuale sia fondata e meritevole, pertanto, di accoglimento.
Ed invero, le risultanze processuali hanno inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrendo, pertanto, le condizioni previste dall'art 151 c.c., in accoglimento della congiunta richiesta delle parti, il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separatamente.
2.1. Quanto alle condizioni concordate dai coniugi, formalizzate nel ricorso introduttivo e afferenti, in particolare, alla regolamentazione dei rapporti personali
RGVG n. 1286/2024 - Pagina 5 di 7 e patrimoniali, nonché al mantenimento ordinario e straordinario delle figlie minori,
e il Collegio – rilevato che quanto stabilito dai coniugi appare Per_1 Per_2 congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico, avuto anche riguardo all'interesse della prole, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto – omologa la separazione dei coniugi alle condizioni pattuite.
2.2. Il Tribunale prende, altresì, atto che le parti hanno reciprocamente rinunciato alla domanda relativa al riconoscimento dell'assegno di mantenimento (punto n. 12 dell'accordo).
3. Alla luce della domanda congiunta di separazione e della espressa pattuizione dei coniugi (punto n. 14 dell'accordo sopra integralmente riportato e trascritto) relativa alle spese processuali, il Tribunale ritiene sussistenti le condizioni per poter compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa congiuntamente da , nata a [...] Parte_1
il 13.08.1986 e , nato a [...] il [...], con l'intervento Parte_2
necessario del Pubblico Ministero, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra e , i quali Parte_1 Parte_2
hanno matrimonio concordatario in SA (CZ) in data 1 settembre 2015, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di SA (CZ), Anno 2015,
Parte II, Serie A, N. 6, autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) prende atto della reciproca rinuncia all'assegno di mantenimento;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SA (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
RGVG n. 1286/2024 - Pagina 6 di 7
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile);
5) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
26 febbraio 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 1286/2024 - Pagina 7 di 7