Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione europea sulla validita' internazionale dei giudizi repressivi, adottata a L'Aja il 28 maggio 1970.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione europea sulla validita' internazionale dei giudizi repressivi, adottata a L'Aja il 28 maggio 1970.