Articolo 17 della Legge 28 febbraio 1967, n. 131
Articolo 16Articolo 18
Versione
14 aprile 1967
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Versione
11 giugno 1977
Art. 17.
Le operazioni di cui all'articolo 16 possono essere compiute soltanto in corrispondenza di uguale dilazione di pagamento accordato dagli operatori nazionali ai committenti esteri e non possono aver durata superiore ai cinque anni, salvo che i crediti non siano assicurati per una durata superiore da una garanzia assunta per conto dello Stato italiano.
La durata delle dilazioni di pagamento concesse dagli operatori nazionali ai committenti esteri e' calcolata con le stesse modalita' che saranno fissate per la durata delle garanzie con i decreti di cui all'articolo 27 della presente legge. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.
Entrata in vigore il 11 giugno 1977