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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/05/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1388/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MERENDA Parte_1 C.F._1
SAMUELA elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MERENDA SAMUELA
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. RIGANO' GIOSAFAT e dell'avv. BORGHETTI CRISTIANA, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. RIGANO' GIOSAFAT
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 12.7.2023 adiva il Tribunale di Bologna, quale giudice Parte_1 del lavoro, evocando in giudizio e Controparte_2 chiedendo che fosse accertata l'illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione di un giorno irrogatagli il 21.12.2021. Affermava che: 1) era dipendente della società Controparte_3 dal 1.3.2005, con qualifica di operatore d'esercizio e mansioni di autista addetto
[...] alla conduzione dei mezzi;
2) il 14.8.2021 era in servizio notturno sulla linea 14 e, giunto al deposito di via Due Madonne, era stato raggiunto dal collega addetto all'esercizio che Pt_2 gli contestava di “esser transitato da via Marconi 29 alle 24.56 anziché alle 25.00 come da TM 2305” e che per tale ragione aveva dovuto coprire la “corsa da Marconi a due Madonne con ; 3) aveva segnalato come nell'autobus assegnatogli, il secondo nel corso del turno, il Pt_3
pagina 1 di 6 sistema di telecontrollo fosse completamente spento fin da quando gli era stato consegnato tanto che a fine turno aveva segnalato il guasto;
4) nelle difese aveva precisato che era giunto in P.zza Malpighi con 2/3 minuti di anticipo e di essersi fermato per poi ripartire all'orario programmato;
la corsa era in perfetto orario e che non comprendeva la ragione per la quale, l'addetto avesse ritenuto di contestare il presunto anticipo della corsa solo in CP_4 deposito e non lo aveva reso edotto di tale fatto sul posto o, al limite, qualche fermata;
5) il 21.12.2021 gli era stata comminata la sanzione di un giorno di sospensione ex art. 42, punto1, R.D. n. 148/31, sanzione eseguita il 24.11.2022; 6) aveva chiesto di poter accedere alla documentazione relativa al procedimento disciplinare, compreso il verbale della Consulta disciplinare, senza esito;
6) il 22.3.2023 aveva impugnato formalmente la sanzione disciplinare, illegittima poiché non era vero il fatto contestato, visto che non aveva anticipato alcun orario;
peraltro poiché il sistema satellitare non era in funzione, nemmeno l'addetto all'esercizio aveva potuto determinare con esattezza l'orario di passaggio del bus. Da qui l'odierno giudizio. Si costituiva in giudizio chiedendo il Controparte_2 rigetto delle domande perché infondate in fatto e in diritto. Affermava che: 1) il 14.8.2021 il ricorrente era addetto sul turno notturno, con inizio in Minghetti alle ore 19.03 e termine in Deposito Due Madonne alle ore 1.27, era stato addetto all'ultima corsa della giornata sulla linea 14; 2) , addetto all'Esercizio in servizio CP_4 quella sera aveva visto l'autobus con alla guida il ricorrente alle ore 00.56 alla fermata Marconi, con anticipo di quattro minuti, per poi proseguire verso la fermata successiva;
3) in base all'orario della linea 14 l'autobus guidato dal ricorrente, sarebbe dovuto essere alla fermata alle ore 00.56, Malpighi alle ore 00.58 e Marconi alle ore 1.00; 5) visto Persona_1
l'orario presso la fermata Marconi, l'autobus era stato in anticipo, quanto meno, nelle due fermate precedenti, , essendo previsto orario 00.56 (4 minuti prima dell'orario Persona_1 verificato presso la fermata Marconi) e Malpighi, essendo previsto orario 00:58 (due minuti prima dell'orario verificato presso la fermata Marconi); 5) l'autobus aveva fatto sicuramente un passaggio in anticipo di diversi minuti in almeno tre fermate;
6) gli anticipi in linea sull'ultima corsa della notte sono gravissimi perché gli utenti che perdono tale corsa non hanno la possibilità di attendere il transito di ulteriori autobus di linea né sono necessariamente in grado di capirlo se arrivano alla fermata a ridosso dell'orario, quando il bus è già passato da qualche minuto;
7) aveva informato la Centrale Operativa di quanto verificato presso la CP_4 ferma Marconi e aveva disposto una corsa aggiuntiva da Marconi a Due Madonne, utilizzando l'autista di riserva presso l'impianto di Via Lame;
8) aveva così contestato il fatto al ricorrente
- “Transita da via Marconi 29 alle 24.56 anziché 25.00 come da TM 2305. Coperta corsa da Marconi a Due Madonne con - e poi, anche in considerazione dei suoi numerosi Pt_3 precedenti, lo aveva sospeso un giorno dal servizio. Istruita documentalmente e a mezzo delle prove ammesse con l'ordinanza del 20.12.2023, la causa era decisa all'udienza del 13.5.2025 mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata. La domanda del ricorrente è solo in parte fondata e, come tale, deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.
Dall'istruttoria compiuta è emerso quanto segue.
Il teste , dipendente della società resistente dal 4.1.1988 al Testimone_1
31.12.2022, quale autista, conducente di linea, ha dichiarato: “Non ricordo di essere stato in
pagina 2 di 6 servizio, quel giorno a quell'ora … bisogna però avere tutte le abilitazioni per fare la riserva. Posso dire che per le riserve in via Lame vi è un locale specifico… gli autobus parcheggiati hanno il motore spento… quando si fa la riserva bisogna essere più veloci, naturalmente dipende dal mezzo;
io impiegavo circa due o tre minuti”. Il teste , Testimone_2 dipendente della società resistente dall'1.3.2006, quale autista, ha dichiarato: “È vero, anche ora succede così; naturalmente il turni sono fatti fra coloro che hanno l'abilitazione, e cioè chi ha la patente E e il patentino filoviario … gli operatori di esercizio addetti a mansioni di riserva assegnati alla cd. cabina attendevano la chiamata in un locale adiacente Pt_3 CP_1 alla biglietteria di via Lame … gli autobus sono parcheggiati a motore spento fra via Lame e via Marconi;
ci sono due parcheggi riservati … più o meno sì; in quel periodo – di circa due, tre o quattro minuti – il mezzo deve caricarsi di aria nel serbatoio … è vero che il sistema satellitare consente il controllo del mezzo da remoto;
credo però che potrebbe esserci un problema se il sistema è spento o in avaria … Posso dire che quando la centrale si accorge che un mezzo è in anticipo di solito invia un messaggio all'autista avvisandolo che è in anticipo, oppure chiama;
in alternativa può accorgersene l'addetto all'esercizio che si trova alla fermata dell'autobus e che quindi vede l'autobus arrivare prima dell'orario indicato;
quando è capitato a me, l'addetto all'esercizio me l'ha detto direttamente e io ho aspettato a ripartire;
quando l'autista si accorge autonomamente di essere in anticipo aspetta a ripartire”. Il teste
, dipendente della società resistente dal 1994 quale addetto all'esercizio, ha CP_4 dichiarato: “È vero … Posso dire che il documento che mi viene mostrato attesta il turno del ricorrente in quel giorno;
si tratta del tracciato della corsa per come è progettata … è vero, lo ricavo dal documento … io l'ho visto anche un minuto o due prima, ma ho tenuto conto del tempo necessario per verificare quali fossero la corsa esatta e l'autista … è vero, si evince dal documento che mi è mostrato;
io l'ho ricavato da un palmare da cui ho potuto avere accesso a quei dati;
ho verificato l'orario sia con il mio orologio che con il palmare … è vero, l'attenzione all'ultima corsa è massima proprio perché è l'ultima e dopo non ve ne sono più su quella linea … è vero;
posso dire di avere visto persone alla fermata e, anche per tale motivo, di avere coperto la corsa;
devo precisare che a quella fermata passa anche l'autobus n. 61, che fa un giro completamente diverso e che passa dopo il n. 14, quindi non so dire quale autobus stessero aspettando;
dopo l'una alla fermata passa anche il n. 62 … è vero, non ricordo che fosse , posso dire però che ho chiesto alla centrale operativa di usare la Per_2 riserva di per la corsa aggiuntiva;
io mi sono avviato dietro l'autobus che però ho Pt_3 raggiunto in deposito;
riconosco il documento n. 4 come quello della centrale operativa, sul retro c'è la mia firma;
il documento n. 5 attesta la corsa fatta dalla riserva;
quando ho raggiunto il ricorrente non ricordo se mi ha detto che il sistema operativo di telecontrollo era spento, posso però dire che lo fosse perché altrimenti la centrale l'avrebbe chiamato direttamente;
capita che vi siano dei guasti e che non funzioni”. La teste Testimone_3 convivente del ricorrente, dichiara: “è vero… non è vero;
ho guardato l'ora e l'autobus era in orario … è vero, è ripartito poco dopo;
ricordo che si trattava di quel giorno perché raramente vado ad aspettare il ricorrente alla fine della corsa;
ricordo che – finita la corsa – non arrivava e quando è arrivato mi ha raccontato che cosa era successo”. Il teste Tes_4 dipendente della società resistente quale responsabile della gestione del servizio di trasporto della città di Bologna, ha dichiarato: “Mi risulta che il 14 agosto 2021 il signor era Pt_1 addetto sul turno notturno n. 20868 cartello orario 2305, con inizio in Minghetti alle ore 19.03 e termine in Deposito Due Madonne alle ore 01.27 … il turno prevedeva l'ultima corsa della
pagina 3 di 6 linea 14; non ero in servizio, le circostanze mi sono state riportate dai miei collaboratori, in ragione del ruolo che rivesto … , addetto all'Esercizio in servizio in data 14 Persona_3 agosto 2021, ha visto l'autobus con alla guida il ricorrente alle ore 00.56 alla fermata Marconi, per poi proseguire verso la fermata successiva … il documento che mi viene mostrato indica gli orari per il pubblico che sono quelli esposti nelle singole fermate (al teste è mostrato il documento n. 3 di parte resistente) … se vi è un anticipo sull'ultima corsa, l'utente perde il servizio perché non ve ne è una successiva … è vera la circostanza … Mi risulta che fra via Marconi e il deposito Due Madonne sia stata attivata una corsa di riserva;
riconosco nei documenti che mi sono mostrati il rapporto dell'addetto che lavora in centrale operativa (al teste è mostrato il documento n. 4 di parte resistente) e la registrazione del medesimo addetto della corsa supplementare (al teste è mostrato il documento n. 5 di parte resistente); confermo che non ero presente, le circostanze mi sono state riferite e le deduco dai documenti;
nel documento n. 4 l'indicazione “bus virtuale” significa che la centrale operativa non rileva l'esatta posizione del bus, per un qualche malfunzionamento del sistema o qualche anomalia di esso sul singolo mezzo, ma indica dove il bus dovrebbe essere;
è per questo che esiste anche un addetto sul territorio che in determinati punti verifica visivamente la presenza e la posizione del bus;
l'orario è verificato tramite un palmare o tramite l'orologio; il palmare è collegato al telecontrollo;
posso dire che normalmente la centrale operativa, se riscontra problemi di funzionamento, avvisa l'addetto di prestare particolare attenzione al passaggio dell'autobus e all'orario”. La teste dipendente della società resistente dal 1995 con qualifica di Testimone_5 addetta all'esercizio anche all'epoca dei fatti, ha dichiarato: “ … di notte gli operatori di esercizio che sono riserve sono soltanto due. Non tutti gli operatori di esercizio svolgono a turno le riserve perché occorre una particolare abilitazione … è vero … immagino di sì, non li vedevo direttamente perché lavoravo presso la centrale operativa … è vero mediamente è quello il tempo…. è vero … che io ricordi non ho ricevuto una chiamata … è vera la circostanza purché il sistema fosse in quale momento funzionante o fosse stato inizializzato correttamente dai singoli autisti. Il sistema non funziona nel caso in cui il sistema satellitare di bordo del singolo bus sia spento. Mi risulta che il sistema sia fatto in modo tale per cui accendendo il bus si mette in funzione. L'inizializzazione dell'autista consiste nell'inserire un codice che consente al sistema di indicare al mezzo le fermate da compiere, che vengono annunciate attraverso il sistema fonico. Il sistema in funzione consente anche il collegamento con la struttura operativa e quindi consente all'autista di ricevere messaggi o chiamate dalla stessa struttura. Indica anche i tempi della corsa con le singole fermate;
non è l'unica fonte di conoscenza dell'autista il quale ha anche una tabella cartacea in cui le fermate e gli orari sono indicati … non è vero, non abbiamo l'obbligo di avvisare gli autisti, ovviamente lo facciamo nel caso in cui ce ne accorgiamo e riusciamo a farlo … ricordo che mi chiamò il collega
e mi disse che l'autobus guidato dal signor era in anticipo, non ricordo CP_4 Pt_1 nient'altro a tale proposito …. posso dire che il collega che era all'esterno prestò molta Pt_2 attenzione alle ultime corse, come normalmente accade, poiché essendo l'ultima nessun autobus passa più per quella fermata dopo quella corsa … è vero che chi arriva alla fermata a ridosso dell'orario può non rendersi conto che l'autobus sia già passato in anticipo e quindi confidare nel suo arrivo all'orario stabilito … sono vere le circostanze, non ricordo chi era l'autista di riserva, ricordo che il sig. dispose una corsa aggiuntiva da Marconi a Due Pt_2
Madonne … mi risulta che in passato siano stati avvisati autisti che erano in anticipo sulle
pagina 4 di 6 corse, in alcuni casi sono stati sanzionati disciplinarmente poiché la società ha deciso la contestazione disciplinare in relazione a quanto era successo e anche alla condotta del singolo dopo essere stato avvisato;
può capitare che l'autista sia in anticipo rispetto all'orario. Non so dire se e quanti passeggeri abbia avuto la corsa di riserva nel caso in esame;
la società la dispone a prescindere dal numero dei potenziali passeggeri che vi saranno sulla corsa di riserva”. Dall'esame delle testimonianze, in particolare da quella di è emerso che CP_4 il ricorrente sia transitato per la fermata di via Marconi n. 29 alle 24,56, anziché alle 25,00, con quattro minuti di anticipo. Si tratta dell'addetto alla riserva, che quella sera ha potuto verificare la circostanza direttamente, guardando l'orario sul palmare e sull'orologio. La circostanza è risultata confermata anche da altri testimoni, sia pure indirettamente, e non è risultata completamente smentita dalla teste che ha dichiarato che l'autobus arrivò in Testimone_3 orario, ma che poi è ripartito dopo alcuni minuti all'orario programmato, testimonianza che – in ogni caso – è risultata isolata. Deve quindi ritenersi provato il fatto che alla fermata di via
Marconi il ricorrente sia passato in anticipo, e ciò a prescindere da eventuali altri anticipi presso altre fermate, non oggetto della contestazione disciplinare. Dalle testimonianze è inoltre emerso che il sistema satellitare che consente all'autista di conoscere sempre che ore sono e alla Centrale Operativa di avvisarlo in caso di problemi – fra cui eventuali anticipi di orario – quella sera sul bus n. 14 non funzionava. Lo hanno riferito i testi e quest'ultimo ha confermato che dai documenti risultava la CP_4 Tes_4 dicitura “bus virtuale” a conferma del fatto che la Centrale Operativa non conosceva l'esatta posizione del bus n. 14. Come accennato, il sistema ha la funzione, fra l'altro, di avvisare l'autista di qualsiasi problema, anche dell'eventuale anticipo, il che – però – non è potuto avvenire quella sera, tanto che dell'errato orario si è accorto l'addetto di esercizio. È vero che ciò non fa venire meno l'onere dell'autista – se il sistema è spento – di verificare l'orario alle varie fermate, in modo particolare nell'ultima corsa poiché un eventuale passaggio in anticipo impedisce ai potenziali passeggeri, arrivati in orario alla fermata, di prendere l'autobus, perché è già passato, e anche di rendersi conto, nell'immediatezza, che non arriverà. Non a caso tale situazione ha reso necessario attivare l'autobus cosiddetto “di riserva”. Ma è anche vero che non v'è alcuna circostanza che faccia ritenere intenzionale la condotta del ricorrente e che il suo errore nel non controllare l'orario ha generato la necessità della corsa di “riserva” anche a causa del mancato funzionamento del sistema, visto che - in caso di funzionamento - l'autista sarebbe stato immediatamente avvisato e avrebbe potuto rimediare. Considerate quindi tutte le circostanze del caso in concreto, che consentono di valutare la colpa del ricorrente con minor rigore, la sanzione disciplinare irrogata può essere ridotta. Se infatti l'art. 42 del R.D. n. 148/31 prevede la sanzione della sospensione, fra l'altro, per inosservanza dell'orario di servizio o per la mancanza di diligenza nel proprio ufficio quando abbia recato danno al servizio, viceversa l'art. 41 del medesimo decreto prevede la sanzione della multa sia per l'inosservanza dell'orario di servizio o per la mancanza di diligenza nel proprio ufficio che non abbiano recato danno al servizio (punto 1) che per irregolarità di servizio, abusi e negligenze, quando non abbiano carattere di gravità o non dipendano da proposito deliberato (punto 2) e in tale seconda ipotesi può essere ricondotta l'addebito oggetto di controversia.
pagina 5 di 6 Non si tratta infatti di “inosservanza dell'orario di servizio”, ipotesi che deve intendersi riferita all'orario del dipendente, ma a “irregolarità di servizio” o “negligenza”, non grave e priva di intenzionalità, per le ragioni dette. Del resto, il potere di infliggere sanzioni disciplinari e di proporzionare la gravità all'illecito accertato rientra nel potere di organizzazione dell'impresa quale esercizio della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost., per cui è riservato esclusivamente al titolare e, neppure quanto alla riduzione della gravità della sanzione, può essere esercitato dal giudice, salvo il caso in cui l'imprenditore abbia superato il massimo edittale e la riduzione consista perciò soltanto in una riconduzione al limite. Se però, come nel caso in esame, è lo stesso datore di lavoro che chiede la riduzione della pena per l'ipotesi in cui il giudice la ritenga eccessiva la sanzione già inflitta, l'applicazione di una sanzione minore non sottrae autonomia all'imprenditore e realizza l'economia di un nuovo ed eventuale giudizio, avente ad oggetto la stessa (Cass. civ., sez. lav., n. 8910/07, Cass. civ., sez. lav., n. 3896/19 e, da ultimo, Cass. civ., sez. lav., n. 13479/24).
E nel caso in esame, come detto, è la stessa a svolgere domanda in tal senso, CP_1 in via subordinata, precisando che - in caso di mancata conferma della sanzione - la sospensione di un giorno può essere ridotta a quattro (o tre o due o una) ore di multa, o ancora a un rimprovero, scritto o verbale. Alla luce della gravità del fatto risultato come accertato, la sanzione della sospensione può quindi essere ridotta e sostituita con quella di quattro ore di multa, risultando in tale misura proporzionata al fatto addebitato e accertato. Deve quindi essere accolta la domanda principale di nei limiti indicati;
la Parte_1 sanzione del 21.12.2021 di sospensione di un giorno deve essere ridotta a quattro ore di multa. Deve invece essere rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., risultando insussistente la mala fede o la colpa grave di nel resistere in giudizio. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1388/23 R.G. LAV. promosso da Parte_1 contro in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza CP_1 disattesa e respinta, così decide:
1. riduce a quattro ore di multa la sanzione disciplinare del 21.12.2021;
2. condanna la società resistente al pagamento a favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate in complessivi €. 2.759,00, di cui €. 259,00 per anticipazioni ed €. 2.500,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3. fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 13.5.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1388/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MERENDA Parte_1 C.F._1
SAMUELA elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MERENDA SAMUELA
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. RIGANO' GIOSAFAT e dell'avv. BORGHETTI CRISTIANA, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. RIGANO' GIOSAFAT
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 12.7.2023 adiva il Tribunale di Bologna, quale giudice Parte_1 del lavoro, evocando in giudizio e Controparte_2 chiedendo che fosse accertata l'illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione di un giorno irrogatagli il 21.12.2021. Affermava che: 1) era dipendente della società Controparte_3 dal 1.3.2005, con qualifica di operatore d'esercizio e mansioni di autista addetto
[...] alla conduzione dei mezzi;
2) il 14.8.2021 era in servizio notturno sulla linea 14 e, giunto al deposito di via Due Madonne, era stato raggiunto dal collega addetto all'esercizio che Pt_2 gli contestava di “esser transitato da via Marconi 29 alle 24.56 anziché alle 25.00 come da TM 2305” e che per tale ragione aveva dovuto coprire la “corsa da Marconi a due Madonne con ; 3) aveva segnalato come nell'autobus assegnatogli, il secondo nel corso del turno, il Pt_3
pagina 1 di 6 sistema di telecontrollo fosse completamente spento fin da quando gli era stato consegnato tanto che a fine turno aveva segnalato il guasto;
4) nelle difese aveva precisato che era giunto in P.zza Malpighi con 2/3 minuti di anticipo e di essersi fermato per poi ripartire all'orario programmato;
la corsa era in perfetto orario e che non comprendeva la ragione per la quale, l'addetto avesse ritenuto di contestare il presunto anticipo della corsa solo in CP_4 deposito e non lo aveva reso edotto di tale fatto sul posto o, al limite, qualche fermata;
5) il 21.12.2021 gli era stata comminata la sanzione di un giorno di sospensione ex art. 42, punto1, R.D. n. 148/31, sanzione eseguita il 24.11.2022; 6) aveva chiesto di poter accedere alla documentazione relativa al procedimento disciplinare, compreso il verbale della Consulta disciplinare, senza esito;
6) il 22.3.2023 aveva impugnato formalmente la sanzione disciplinare, illegittima poiché non era vero il fatto contestato, visto che non aveva anticipato alcun orario;
peraltro poiché il sistema satellitare non era in funzione, nemmeno l'addetto all'esercizio aveva potuto determinare con esattezza l'orario di passaggio del bus. Da qui l'odierno giudizio. Si costituiva in giudizio chiedendo il Controparte_2 rigetto delle domande perché infondate in fatto e in diritto. Affermava che: 1) il 14.8.2021 il ricorrente era addetto sul turno notturno, con inizio in Minghetti alle ore 19.03 e termine in Deposito Due Madonne alle ore 1.27, era stato addetto all'ultima corsa della giornata sulla linea 14; 2) , addetto all'Esercizio in servizio CP_4 quella sera aveva visto l'autobus con alla guida il ricorrente alle ore 00.56 alla fermata Marconi, con anticipo di quattro minuti, per poi proseguire verso la fermata successiva;
3) in base all'orario della linea 14 l'autobus guidato dal ricorrente, sarebbe dovuto essere alla fermata alle ore 00.56, Malpighi alle ore 00.58 e Marconi alle ore 1.00; 5) visto Persona_1
l'orario presso la fermata Marconi, l'autobus era stato in anticipo, quanto meno, nelle due fermate precedenti, , essendo previsto orario 00.56 (4 minuti prima dell'orario Persona_1 verificato presso la fermata Marconi) e Malpighi, essendo previsto orario 00:58 (due minuti prima dell'orario verificato presso la fermata Marconi); 5) l'autobus aveva fatto sicuramente un passaggio in anticipo di diversi minuti in almeno tre fermate;
6) gli anticipi in linea sull'ultima corsa della notte sono gravissimi perché gli utenti che perdono tale corsa non hanno la possibilità di attendere il transito di ulteriori autobus di linea né sono necessariamente in grado di capirlo se arrivano alla fermata a ridosso dell'orario, quando il bus è già passato da qualche minuto;
7) aveva informato la Centrale Operativa di quanto verificato presso la CP_4 ferma Marconi e aveva disposto una corsa aggiuntiva da Marconi a Due Madonne, utilizzando l'autista di riserva presso l'impianto di Via Lame;
8) aveva così contestato il fatto al ricorrente
- “Transita da via Marconi 29 alle 24.56 anziché 25.00 come da TM 2305. Coperta corsa da Marconi a Due Madonne con - e poi, anche in considerazione dei suoi numerosi Pt_3 precedenti, lo aveva sospeso un giorno dal servizio. Istruita documentalmente e a mezzo delle prove ammesse con l'ordinanza del 20.12.2023, la causa era decisa all'udienza del 13.5.2025 mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata. La domanda del ricorrente è solo in parte fondata e, come tale, deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.
Dall'istruttoria compiuta è emerso quanto segue.
Il teste , dipendente della società resistente dal 4.1.1988 al Testimone_1
31.12.2022, quale autista, conducente di linea, ha dichiarato: “Non ricordo di essere stato in
pagina 2 di 6 servizio, quel giorno a quell'ora … bisogna però avere tutte le abilitazioni per fare la riserva. Posso dire che per le riserve in via Lame vi è un locale specifico… gli autobus parcheggiati hanno il motore spento… quando si fa la riserva bisogna essere più veloci, naturalmente dipende dal mezzo;
io impiegavo circa due o tre minuti”. Il teste , Testimone_2 dipendente della società resistente dall'1.3.2006, quale autista, ha dichiarato: “È vero, anche ora succede così; naturalmente il turni sono fatti fra coloro che hanno l'abilitazione, e cioè chi ha la patente E e il patentino filoviario … gli operatori di esercizio addetti a mansioni di riserva assegnati alla cd. cabina attendevano la chiamata in un locale adiacente Pt_3 CP_1 alla biglietteria di via Lame … gli autobus sono parcheggiati a motore spento fra via Lame e via Marconi;
ci sono due parcheggi riservati … più o meno sì; in quel periodo – di circa due, tre o quattro minuti – il mezzo deve caricarsi di aria nel serbatoio … è vero che il sistema satellitare consente il controllo del mezzo da remoto;
credo però che potrebbe esserci un problema se il sistema è spento o in avaria … Posso dire che quando la centrale si accorge che un mezzo è in anticipo di solito invia un messaggio all'autista avvisandolo che è in anticipo, oppure chiama;
in alternativa può accorgersene l'addetto all'esercizio che si trova alla fermata dell'autobus e che quindi vede l'autobus arrivare prima dell'orario indicato;
quando è capitato a me, l'addetto all'esercizio me l'ha detto direttamente e io ho aspettato a ripartire;
quando l'autista si accorge autonomamente di essere in anticipo aspetta a ripartire”. Il teste
, dipendente della società resistente dal 1994 quale addetto all'esercizio, ha CP_4 dichiarato: “È vero … Posso dire che il documento che mi viene mostrato attesta il turno del ricorrente in quel giorno;
si tratta del tracciato della corsa per come è progettata … è vero, lo ricavo dal documento … io l'ho visto anche un minuto o due prima, ma ho tenuto conto del tempo necessario per verificare quali fossero la corsa esatta e l'autista … è vero, si evince dal documento che mi è mostrato;
io l'ho ricavato da un palmare da cui ho potuto avere accesso a quei dati;
ho verificato l'orario sia con il mio orologio che con il palmare … è vero, l'attenzione all'ultima corsa è massima proprio perché è l'ultima e dopo non ve ne sono più su quella linea … è vero;
posso dire di avere visto persone alla fermata e, anche per tale motivo, di avere coperto la corsa;
devo precisare che a quella fermata passa anche l'autobus n. 61, che fa un giro completamente diverso e che passa dopo il n. 14, quindi non so dire quale autobus stessero aspettando;
dopo l'una alla fermata passa anche il n. 62 … è vero, non ricordo che fosse , posso dire però che ho chiesto alla centrale operativa di usare la Per_2 riserva di per la corsa aggiuntiva;
io mi sono avviato dietro l'autobus che però ho Pt_3 raggiunto in deposito;
riconosco il documento n. 4 come quello della centrale operativa, sul retro c'è la mia firma;
il documento n. 5 attesta la corsa fatta dalla riserva;
quando ho raggiunto il ricorrente non ricordo se mi ha detto che il sistema operativo di telecontrollo era spento, posso però dire che lo fosse perché altrimenti la centrale l'avrebbe chiamato direttamente;
capita che vi siano dei guasti e che non funzioni”. La teste Testimone_3 convivente del ricorrente, dichiara: “è vero… non è vero;
ho guardato l'ora e l'autobus era in orario … è vero, è ripartito poco dopo;
ricordo che si trattava di quel giorno perché raramente vado ad aspettare il ricorrente alla fine della corsa;
ricordo che – finita la corsa – non arrivava e quando è arrivato mi ha raccontato che cosa era successo”. Il teste Tes_4 dipendente della società resistente quale responsabile della gestione del servizio di trasporto della città di Bologna, ha dichiarato: “Mi risulta che il 14 agosto 2021 il signor era Pt_1 addetto sul turno notturno n. 20868 cartello orario 2305, con inizio in Minghetti alle ore 19.03 e termine in Deposito Due Madonne alle ore 01.27 … il turno prevedeva l'ultima corsa della
pagina 3 di 6 linea 14; non ero in servizio, le circostanze mi sono state riportate dai miei collaboratori, in ragione del ruolo che rivesto … , addetto all'Esercizio in servizio in data 14 Persona_3 agosto 2021, ha visto l'autobus con alla guida il ricorrente alle ore 00.56 alla fermata Marconi, per poi proseguire verso la fermata successiva … il documento che mi viene mostrato indica gli orari per il pubblico che sono quelli esposti nelle singole fermate (al teste è mostrato il documento n. 3 di parte resistente) … se vi è un anticipo sull'ultima corsa, l'utente perde il servizio perché non ve ne è una successiva … è vera la circostanza … Mi risulta che fra via Marconi e il deposito Due Madonne sia stata attivata una corsa di riserva;
riconosco nei documenti che mi sono mostrati il rapporto dell'addetto che lavora in centrale operativa (al teste è mostrato il documento n. 4 di parte resistente) e la registrazione del medesimo addetto della corsa supplementare (al teste è mostrato il documento n. 5 di parte resistente); confermo che non ero presente, le circostanze mi sono state riferite e le deduco dai documenti;
nel documento n. 4 l'indicazione “bus virtuale” significa che la centrale operativa non rileva l'esatta posizione del bus, per un qualche malfunzionamento del sistema o qualche anomalia di esso sul singolo mezzo, ma indica dove il bus dovrebbe essere;
è per questo che esiste anche un addetto sul territorio che in determinati punti verifica visivamente la presenza e la posizione del bus;
l'orario è verificato tramite un palmare o tramite l'orologio; il palmare è collegato al telecontrollo;
posso dire che normalmente la centrale operativa, se riscontra problemi di funzionamento, avvisa l'addetto di prestare particolare attenzione al passaggio dell'autobus e all'orario”. La teste dipendente della società resistente dal 1995 con qualifica di Testimone_5 addetta all'esercizio anche all'epoca dei fatti, ha dichiarato: “ … di notte gli operatori di esercizio che sono riserve sono soltanto due. Non tutti gli operatori di esercizio svolgono a turno le riserve perché occorre una particolare abilitazione … è vero … immagino di sì, non li vedevo direttamente perché lavoravo presso la centrale operativa … è vero mediamente è quello il tempo…. è vero … che io ricordi non ho ricevuto una chiamata … è vera la circostanza purché il sistema fosse in quale momento funzionante o fosse stato inizializzato correttamente dai singoli autisti. Il sistema non funziona nel caso in cui il sistema satellitare di bordo del singolo bus sia spento. Mi risulta che il sistema sia fatto in modo tale per cui accendendo il bus si mette in funzione. L'inizializzazione dell'autista consiste nell'inserire un codice che consente al sistema di indicare al mezzo le fermate da compiere, che vengono annunciate attraverso il sistema fonico. Il sistema in funzione consente anche il collegamento con la struttura operativa e quindi consente all'autista di ricevere messaggi o chiamate dalla stessa struttura. Indica anche i tempi della corsa con le singole fermate;
non è l'unica fonte di conoscenza dell'autista il quale ha anche una tabella cartacea in cui le fermate e gli orari sono indicati … non è vero, non abbiamo l'obbligo di avvisare gli autisti, ovviamente lo facciamo nel caso in cui ce ne accorgiamo e riusciamo a farlo … ricordo che mi chiamò il collega
e mi disse che l'autobus guidato dal signor era in anticipo, non ricordo CP_4 Pt_1 nient'altro a tale proposito …. posso dire che il collega che era all'esterno prestò molta Pt_2 attenzione alle ultime corse, come normalmente accade, poiché essendo l'ultima nessun autobus passa più per quella fermata dopo quella corsa … è vero che chi arriva alla fermata a ridosso dell'orario può non rendersi conto che l'autobus sia già passato in anticipo e quindi confidare nel suo arrivo all'orario stabilito … sono vere le circostanze, non ricordo chi era l'autista di riserva, ricordo che il sig. dispose una corsa aggiuntiva da Marconi a Due Pt_2
Madonne … mi risulta che in passato siano stati avvisati autisti che erano in anticipo sulle
pagina 4 di 6 corse, in alcuni casi sono stati sanzionati disciplinarmente poiché la società ha deciso la contestazione disciplinare in relazione a quanto era successo e anche alla condotta del singolo dopo essere stato avvisato;
può capitare che l'autista sia in anticipo rispetto all'orario. Non so dire se e quanti passeggeri abbia avuto la corsa di riserva nel caso in esame;
la società la dispone a prescindere dal numero dei potenziali passeggeri che vi saranno sulla corsa di riserva”. Dall'esame delle testimonianze, in particolare da quella di è emerso che CP_4 il ricorrente sia transitato per la fermata di via Marconi n. 29 alle 24,56, anziché alle 25,00, con quattro minuti di anticipo. Si tratta dell'addetto alla riserva, che quella sera ha potuto verificare la circostanza direttamente, guardando l'orario sul palmare e sull'orologio. La circostanza è risultata confermata anche da altri testimoni, sia pure indirettamente, e non è risultata completamente smentita dalla teste che ha dichiarato che l'autobus arrivò in Testimone_3 orario, ma che poi è ripartito dopo alcuni minuti all'orario programmato, testimonianza che – in ogni caso – è risultata isolata. Deve quindi ritenersi provato il fatto che alla fermata di via
Marconi il ricorrente sia passato in anticipo, e ciò a prescindere da eventuali altri anticipi presso altre fermate, non oggetto della contestazione disciplinare. Dalle testimonianze è inoltre emerso che il sistema satellitare che consente all'autista di conoscere sempre che ore sono e alla Centrale Operativa di avvisarlo in caso di problemi – fra cui eventuali anticipi di orario – quella sera sul bus n. 14 non funzionava. Lo hanno riferito i testi e quest'ultimo ha confermato che dai documenti risultava la CP_4 Tes_4 dicitura “bus virtuale” a conferma del fatto che la Centrale Operativa non conosceva l'esatta posizione del bus n. 14. Come accennato, il sistema ha la funzione, fra l'altro, di avvisare l'autista di qualsiasi problema, anche dell'eventuale anticipo, il che – però – non è potuto avvenire quella sera, tanto che dell'errato orario si è accorto l'addetto di esercizio. È vero che ciò non fa venire meno l'onere dell'autista – se il sistema è spento – di verificare l'orario alle varie fermate, in modo particolare nell'ultima corsa poiché un eventuale passaggio in anticipo impedisce ai potenziali passeggeri, arrivati in orario alla fermata, di prendere l'autobus, perché è già passato, e anche di rendersi conto, nell'immediatezza, che non arriverà. Non a caso tale situazione ha reso necessario attivare l'autobus cosiddetto “di riserva”. Ma è anche vero che non v'è alcuna circostanza che faccia ritenere intenzionale la condotta del ricorrente e che il suo errore nel non controllare l'orario ha generato la necessità della corsa di “riserva” anche a causa del mancato funzionamento del sistema, visto che - in caso di funzionamento - l'autista sarebbe stato immediatamente avvisato e avrebbe potuto rimediare. Considerate quindi tutte le circostanze del caso in concreto, che consentono di valutare la colpa del ricorrente con minor rigore, la sanzione disciplinare irrogata può essere ridotta. Se infatti l'art. 42 del R.D. n. 148/31 prevede la sanzione della sospensione, fra l'altro, per inosservanza dell'orario di servizio o per la mancanza di diligenza nel proprio ufficio quando abbia recato danno al servizio, viceversa l'art. 41 del medesimo decreto prevede la sanzione della multa sia per l'inosservanza dell'orario di servizio o per la mancanza di diligenza nel proprio ufficio che non abbiano recato danno al servizio (punto 1) che per irregolarità di servizio, abusi e negligenze, quando non abbiano carattere di gravità o non dipendano da proposito deliberato (punto 2) e in tale seconda ipotesi può essere ricondotta l'addebito oggetto di controversia.
pagina 5 di 6 Non si tratta infatti di “inosservanza dell'orario di servizio”, ipotesi che deve intendersi riferita all'orario del dipendente, ma a “irregolarità di servizio” o “negligenza”, non grave e priva di intenzionalità, per le ragioni dette. Del resto, il potere di infliggere sanzioni disciplinari e di proporzionare la gravità all'illecito accertato rientra nel potere di organizzazione dell'impresa quale esercizio della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost., per cui è riservato esclusivamente al titolare e, neppure quanto alla riduzione della gravità della sanzione, può essere esercitato dal giudice, salvo il caso in cui l'imprenditore abbia superato il massimo edittale e la riduzione consista perciò soltanto in una riconduzione al limite. Se però, come nel caso in esame, è lo stesso datore di lavoro che chiede la riduzione della pena per l'ipotesi in cui il giudice la ritenga eccessiva la sanzione già inflitta, l'applicazione di una sanzione minore non sottrae autonomia all'imprenditore e realizza l'economia di un nuovo ed eventuale giudizio, avente ad oggetto la stessa (Cass. civ., sez. lav., n. 8910/07, Cass. civ., sez. lav., n. 3896/19 e, da ultimo, Cass. civ., sez. lav., n. 13479/24).
E nel caso in esame, come detto, è la stessa a svolgere domanda in tal senso, CP_1 in via subordinata, precisando che - in caso di mancata conferma della sanzione - la sospensione di un giorno può essere ridotta a quattro (o tre o due o una) ore di multa, o ancora a un rimprovero, scritto o verbale. Alla luce della gravità del fatto risultato come accertato, la sanzione della sospensione può quindi essere ridotta e sostituita con quella di quattro ore di multa, risultando in tale misura proporzionata al fatto addebitato e accertato. Deve quindi essere accolta la domanda principale di nei limiti indicati;
la Parte_1 sanzione del 21.12.2021 di sospensione di un giorno deve essere ridotta a quattro ore di multa. Deve invece essere rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., risultando insussistente la mala fede o la colpa grave di nel resistere in giudizio. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1388/23 R.G. LAV. promosso da Parte_1 contro in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza CP_1 disattesa e respinta, così decide:
1. riduce a quattro ore di multa la sanzione disciplinare del 21.12.2021;
2. condanna la società resistente al pagamento a favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate in complessivi €. 2.759,00, di cui €. 259,00 per anticipazioni ed €. 2.500,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3. fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 13.5.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
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