Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 11/06/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 214/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 214/2025 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 04.02.2025, congiuntamente da:
nato a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_1
C.F._1
e nata a [...], il [...], Cod. Fisc. Parte_2
residenti a [...], C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Rosy Gianneschi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pescia (PT), Piazza Gramsci n. 1
e
PM in sede;
Interventore necessario
1
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 04.02.2025,
[...]
e esponendo di aver contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in data 13.09.2014 in Montecarlo (LU), precisavano che dalla loro unione era nato il figlio Persona_1
Le parti evidenziavano peraltro che tra loro si manifestava una palese incompatibilità di carattere che faceva venir meno l'affectio coniugalis e rendeva intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto da quando la SI.ra sarà materialmente in grado di trasferirsi Pt_2 presso un nuovo alloggio, attualmente in fase di reperimento;
per intervenuto accordo fra le parti infatti la SI.ra lascerà la Pt_2 casa familiare posta in Pescia, V. Mascagni n° 54 entro e non oltre il giorno primo Giugno 2025; in tale abita-zione rimarrà invece il SI.
unico proprietario della stessa;
le parti potranno in ogni Parte_1 caso liberamente scegliere ove collocare la propria futura residenza;
2. pertanto tale casa coniugale, con tutte le sue pertinenze interne ed esterne, gli arredi e gli accessori ivi collocati sarà assegnata in via esclusiva al SI. il quale continuerà dunque ad Parte_1 abitarvi fino a quando vorrà;
3. il figlio minore della coppia sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e trasferimento dunque della propria formale e nuova residenza presso quella della madre, una volta reperita;
4. i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo per il loro mantenimento personale, ritenendosi pertanto soddisfatti e dichiarando quindi essi di null'altro avere a pretendere e/o a richiedere l'uno nei confronti dell'altro per tutto quanto inerente ai
2 rapporti nascenti dalla loro unione matrimoniale, avendo essi ad oggi già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali al di fuori del presente atto;
5. i coniugi hanno già in separata sede equamente e concordemente diviso beni mobili, suppellettili ed arredi vari fra loro in comune;
6. fino a che i coniugi materialmente condivideranno gli spazi della casa coniugale (e dunque entro e non oltre il 1.6.2025), tutte le spese correnti e necessarie per la gestione della vita familiare
(bollette per utenze varie, spese per vitto e igiene della casa e di manutenzione ordinaria, spese ordinarie e straordinarie necessarie per far fronte alle esigenze del figlio minore, etc…) saranno divise fra le parti nella misura del 50% cadauno;
a decorrere dal mese successivo rispetto all'uscita della SI.ra dalla casa familiare Pt_2
(e dunque al più tardi dal Luglio 2025, o comunque in data anteriore qualora la SI.ra lasci detto immobile prima della suddetta Pt_2 scadenza con-cordata fra le parti) sul piano economico – patrimoniale avranno esecuzione le pattuizioni qui di seguito indicate: entro il giorno quindici di ogni mese a mezzo bonifico sulle coordinate IBAN [...] 000 000 0400707 Banca di
Pescia e Cascina, il SI. corrisponderà alla SI.ra Parte_1 Pt_2
l'importo di Euro 250,00 (duecentocinquanta//00) mensili rivalutabili annualmente in base agli indici Istat a titolo di contributo al mantenimento ordinario per il figlio minore (comprensivo anche di contributo alle spese abitative), oltre al 60% delle spese straordinarie documentate e sostenute nell'interesse del figlio, espressamente specificando che per spese straordinarie debbono intendersi quelle elencate nel Prot. Tribunale di Pistoia e Or-dine
Avv. Pistoia dell'1.10.2018, che le parti dichiarano di ben conoscere alla data di sottoscrizione del presente atto;
si precisa che in caso di motiva-to ricorso alla baby – sitter, per intervenuto accordo fra le parti ciascun genitore provvederà in via esclusiva al pagamento della stessa (pertanto tale vo-ce di spesa non è da intendersi compresa nel suindicato contributo ordinario al mantenimento mensilmente versato dal padre in favore del figlio); il resi-duo 40%
3 di tali spese straordinarie necessarie per il minore saranno poste a carico della SI.ra Pt_2
7. il c.d. “assegno unico” sarà percepito dai coniugi nella misura del
50% cadauno;
i medesimi si impegnano pertanto annualmente a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ai fini di tale puntuale erogazione di tale emolumento;
8. per comune accordo fra i genitori, una volta che la SI.ra Pt_2 avrà lasciato la casa coniugale e trasferito dunque la propria residenza altrove entro i termini suindicati, il padre potrà tenere con sé il figlio almeno tre giorni /pomeriggi a settimana, anche non consecutivi;
pertanto, nel periodo scolastico egli lo preleverà da scuola riportandolo presso l'abitazione della madre indicativamente alle ore 21,30 (o in alternativa sarà la madre a riprendere il figlio presso l'abitazione del padre in base agli accordi di volta in volta presi fra i genitori); nei periodi di vacanza, il padre potrà andare a prenderlo presso l'abitazione della madre verso le ore 8,00 ed ivi riaccompagnarlo verso le ore 21,30; la scelta di tali giornate infrasettimanali sarà determinata dalle esigenze di vita, di studio e di lavoro delle parti: pertanto i genitori si accorderanno di volta in volta ed in tempo utile al fine di poter organizzare al meglio le frequentazioni fra padre e figlio, garantendo comunque al padre la frequentazione per almeno tre giornate /pomeriggi settimanali a seconda del periodo scolastico o meno, come sopra indicato. So-no in ogni caso fatti salvi i diversi e sopravvenuti accordi, di volta in volta e previo congruo avviso presi fra le parti in base alle esigenze di lavoro, di studio e di vita di ciascuno.
Per almeno tre serate a settimana, di volta in volta concordemente individuate dalle parti, anche non consecutive, il figlio potrà pernottare presso l'abitazione del padre, il quale curerà
l'accompagnamento a scuola del minore o presso l'abitazione della madre nei periodi di vacanza.
Per quanto concerne le frequentazioni fra genitori e figlio durante i fine – settimana, le seguenti pattuizioni avranno per intervenuto accordo fra le par-ti immediata esecuzione dalla data di sottoscrizione del presente atto: per-tanto, fino a che la SI.ra
4 rimarrà ad abitare presso la casa coniuga-le, il figlio Pt_2 trascorrerà a week- end alternati con il padre le giornate del saba-to e della domenica, e precisamente il padre prenderà con sé il figlio dal sabato mattina (tenuto conto di eventuali orari scolastici), tenendolo con sé ininterrottamente fino alla domenica sera indicativamente fin verso le ore 21,00; nei periodi di vacanza, il padre potrà tenere con sé il figlio dal sabato mattina alle ore 8,00 fino alla domenica sera indicativamente alle ore 21,00; quando la SI.ra avrà lasciato la casa coniugale e trasferito Pt_2 dunque la propria residenza altrove, il figlio trascorrerà a week- end alternati con il padre le giornate del sabato e della domenica, e precisamente il padre prenderà con sé il figlio dal sabato mattina
(tenuto conto di eventuali orari scolastici), tenendolo con sé ininterrottamente fino alla domenica sera, riportandolo presso l'abitazione della SI.ra indicativamente alle ore 21,00 (o, Pt_2 alternativamente, sarà la madre a riprendere il figlio presso l'abitazione del padre in base agli accordi di volta in volta presi fra i genitori); nei periodi di vacanza, il padre potrà tenere con sé il figlio dal sabato mattina alle ore 8,00 fino alla domenica sera, riportandolo presso l'abitazione della SI.ra indicativamente Pt_2 alle ore 21,00; gli orari di uscita e di rientro presso la madre potranno comunque variare e concordarsi liberamente fra i genitori.
Il padre e la madre potranno altresì tenere con sé il figlio per quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive, previo avviso all'altro genitore alme-no 60 gg. prima dell'inizio del periodo di vacanza.
Il minore, secondo il noto principio della rotazione, trascorrerà alternativa-mente di anno in anno con l'uno o l'altro genitore le festività principali (giorno di Natale, giorno di S. Stefano, ultimo e primo dell'anno, Epifania, Pasqua, Pasquetta): dunque se un anno il minore starà con la madre per esempio il giorno di Natale, l'anno successivo in tale giornata lo stesso starà con il padre;
lo stesso dicasi per tutte le altre festività sopra elencate;
il giorno del compleanno del figlio sarà trascorso in base agli accordi che le parti di volta in volta prenderanno;
tutte le ricorrenze e cerimonie che
5 coinvolgeranno le famiglie di origine dei genitori, vedranno il figlio al fianco del padre o della madre invitato a detto evento;
i ricorrenti si impegnano a far mantenere ai propri figli buoni rapporti ed assidue frequentazioni con le rispettive famiglie di origine;
in caso di eventi scolastici, ludici, sportivi, religiosi, che riguardino il figlio minore e/o a cui il medesimo partecipi, ciascun genitore potrà autonomamente prendervi parte, senza ingerenze da parte dell'altro genitore, eventualmente presente;
entrambi i ricorrenti potranno comunicare telefonicamente /in video con il proprio figlio anche quando questo si trovi con l'altro genitore;
entrambi i ricorrenti avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito anche telefonico all'altro genitore, e comunque gli stessi dovranno essere sempre a conoscenza degli eventuali significativi spostamenti (fuori dalla
Toscana) in altre località da parte del figlio minore;
8 BIS. l'uno e l'altro genitore rispettivamente non interferiranno in merito alla scelta di chi si occuperà del minore nei periodi in cui lo stesso si troverà presso la madre /padre in base agli accordi suindicati;
pertanto, il minore nei periodi in cui starà presso la madre/padre, potrà essere accudito oltre che direttamente dai genitori anche da nonni e familiari, nonché da persone di fiducia dell'uno o dell'altro genitore o da una baby- sitter;
8 TER. I genitori concordano e si danno reciprocamente atto del fatto che, in base alla collocazione logistica del futuro alloggio in via di reperimento da parte della SI.ra eventualmente Parte_2 anche fuori dal Comune di Pescia, il minore per poter rispettare gli orari di entrata a scuola e/o per svolgere altre attività ludiche e curricolari potrà avere necessità di alzarsi anticipatamente rispetto al suo attuale ed abituale orario mattutino, abitando egli ad oggi a
Pescia e frequentando egli una scuola elementare di Pescia (PT);
9. a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, la detrazione del-le spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. La deduzione per il figlio a carico sarà effettuata al 50% ciascuno fra i genitori;
6 10. i coniugi si prestano reciproco consenso all'espatrio, assentendo al rilascio e al rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio sia per loro stessi che per il figlio minore;
11. ciascuna parte provvederà a retribuire lo scrivente procuratore, scelto congiuntamente, nella misura del 50% ciascuno, dividendo in tale misura anche il pagamento delle spese vive di procedura;
12. ex art. 473bis. 12 c.p.c. si dà atto che ad oggi fra le parti non esistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto od in parte, le medesime do-mande o domande connesse rispetto a quelle proposte nell'ambito del presente giudizio.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 18.03.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
7 - pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
nato a [...] il [...] e Parte_1 Pt_2
nata a [...], il [...], che hanno contratto
[...] matrimonio in data 13.09.2014 in Montecarlo (LU), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Montecarlo (LU), per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto
n. 10, P. 2, S. A, anno 2014);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 10.06.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
8