Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/04/2025, n. 1718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1718 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4794/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI CITTADINANZA, IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IL GIUDICE DR. ANDREA FERRAIUOLO PRONUNCIA LA SEGUENTE
SENTENZA
EMESSA AI SENSI DEGLI ARTT. 281 SEXIES E 127 TER C.P.C., NELLA CAUSA ISCRITTA AL N. 4794 / 2024, VERTENTE TRA LE SEGUENTI:
PARTI
1) , nato in [...] il [...], ; Parte_1 CodiceFiscale_1
2) , nata in [...] il [...], ; Parte_2 CodiceFiscale_2
3) , nata in [...] il [...], Parte_3
CodiceFiscale_3
4) , nato in [...] il [...], C.F. Controparte_1
, che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante C.F._4 processuale e genitore esercente la patria potestà sui minori:
5) , nata in [...] il [...], C.F. ; Persona_1 C.F._5
6) , nata in [...] il [...], C.F. ; Controparte_2 C.F._6
7) , nato in [...] il [...], Controparte_3
; CodiceFiscale_7
8) nata in [...] il [...], C.F. Controparte_4 Parte_4
, che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante C.F._8 processuale e genitore esercente la patria potestà sui minori:
9) , nata in [...] il [...], C.F. Persona_2
C.F._9
10) , nata in [...] il [...], C.F. Parte_5
C.F._10
11) , nato in [...] il [...], ; Parte_6 CodiceFiscale_11
12) nata in [...] il [...], CP_5 Controparte_1
, che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di CodiceFiscale_12 rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sui minori:
13) , nato in [...] il [...], Persona_3 CodiceFiscale_13
14) , nato in [...] il [...], C.F. Controparte_6 C.F._14
15) , nato in [...] il [...], C.F. , che Parte_7 C.F._15 prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sul minore:
16) , nato in [...] il [...], C.F. ; Controparte_7 C.F._16
17) , nato in [...] il [...], C.F. , che Controparte_8 C.F._17 prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sul minore:
; C.F._18
19) nata in [...] il [...],C.F. Parte_8
; C.F._19
20) , nata in [...] il [...], C.F. Parte_9
, che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di C.F._20 rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sui minori;
21) , nata in [...] il [...], C.F. ; Controparte_9 C.F._21
22) , nato in [...] il [...], Parte_10
; CodiceFiscale_22
23) , nato in [...] il [...], . Controparte_10 CodiceFiscale_23
Tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 8 presso lo studio legale
[...]
rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo De Simone e dall'Avv. Francesco Nardocci, in CP_11 vicendevole sostituzione, giusta procura in atti.
RICORRENTI AVVERSO
Controparte_12 in persona del p.t., rappr. e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_13
Salerno.
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO dell'Ufficio del LI Ministero presso il Tribunale Ordinario di Salerno
- INTERVENTORE EX LEGE
AVENTE PER OGGETTO LA RICHIESTA DEL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA DA
PARTE DI CITTADINI STRANIERI CON ANTENATI ITALIANI
ED A TALE SCOPO ESPONE LE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Nelle domande di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis rappresentano le seguenti circostanze:
a) di essere discendente di un cittadino italiano emigrato in un altro stato, il quale attribuiva la cittadinanza, ius soli, a chi vi nasceva;
b) che la cittadinanza italiana, invece, era ed è trasmessa secondo il principio dello ius sanguinis da genitore a figlio;
c) che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, non si pone più il tema della perdita dello status in capo ai discendenti diretti di una cittadina italiana, discendente a sua volta di un emigrato e coniugata con cittadino straniero;
d) che la cittadinanza italiana non si perde per aver ricevuto ius soli una cittadinanza straniera, sicché nascono con doppia cittadinanza coloro che nascono all'estero in un paese che attribuisce la cittadinanza ius soli da un genitore con la cittadinanza italiana;
e) che l'ordinamento italiano non pone alcun limite temporale alla ricostruzione, risalendo all'indietro, di generazione in generazione del capostipite;
f) che, infatti, nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per discendenza si acquista a titolo originario, è uno "status", permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo;
g) che, nel caso di naturalizzazione volontaria (nel corso della minore età del figlio bipolide alla nascita) del genitore con lui convivente, le linee di trasmissione sono da considerarsi interrotte laddove l'ascendente in questione non abbia riacquistato la cittadinanza italiana una volta divenuto maggiorenne. In tali casi, infatti, il mancato riacquisto della cittadinanza italiana impedisce la capacità di trasmettere il nostro status civitatis alla propria linea di discendenza.
1.2 In tema di onere della prova della cittadinanza iure sanguinis, giova osservare che nel sistema vigente la cittadinanza per discendenza si acquisti a titolo originario;
trattasi di uno "status", permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, da ciò conseguendo che per il riconoscimento della cittadinanza occorre che venga fornita la prova in ordine alle seguenti circostanze: a) della discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano, avo emigrato;
b) della non naturalizzazione dell'VO; c) dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza (cfr., Cass. Civ., S.U. nn. 25317/2022 e 25318/2022). In caso di naturalizzazione dell'VO, invece, il più recente orientamento giurisprudenziale ha chiarito che il minore, nato da avo italiano poi volontariamente naturalizzatosi, non acquisisce lo status di cittadino italiano, e quindi non può trasmetterlo ai propri discendenti, al ricorrere, congiuntamente, di tutti e tre i presupposti di seguito indicati: a) il proprio genitore ha perso la cittadinanza italiana;
b) il minore, ancorché nato prima di tale ultimo evento, era, al tempo, convivente, con il genitore poi naturalizzatosi;
c) il predetto minore abbia acquisito, nel contempo, ovvero abbia acquisito in precedenza (ad esempio iure soli per essere nato sul suolo straniero da avo al tempo cittadino italiano), la cittadinanza di uno Stato straniero ( c.f.r. Cass.civ., ord., 8.1.2024 n.454).
In ragione di quanto esposto, quindi, il minore nato prima della naturalizzazione del proprio genitore
– per effetto di quest'ultima circostanza - perde il diritto di conseguire lo status di cittadino italiano, a meno che non abbia provveduto a fare istanza per riacquisirlo entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età.
Pertanto, in sede di analisi istruttoria delle domande di cittadinanza iure sanguinis, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale ( c.f.r. Cass. Sez. 1 n. 22608-15, Cass. Sez. 1 n. 19428-
17, Cass. Sez. 1 n. 41686-21 ) il regime dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c è regolato come segue:
a) il ricorrente ha l'onere di provare che sussista un rapporto di filiazione plurigenerazionale;
b) che incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
c) che il diritto di cittadinanza si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita e che in caso di rinuncia volontaria ed esplicita il ricorrente dovrà produrre prova dell'avvenuto riacquisto della cittadinanza italiana da parte dell'avo che abbia perso la cittadinanza italiana da minorenne per effetto della naturalizzazione volontaria del genitore, anche nel caso in cui fosse già in possesso della cittadinanza straniera per essere nato in [...] ove vige il criterio di attribuzione della cittadinanza iure soli; d) la perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un impiego da un governo estero deve essere intesa come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi;
a ultimo, al riguardo deve rimarcarsi, inoltre, come il giudice di merito deve esercitare il potere- dovere di cooperazione istruttoria, posto che la volontà abdicativa deve essere oggetto di accertamento istruttorio, anche officioso, da parte del giudice ( c.f.r. in tal senso Cass. Sez. 1 n. 22608- 15, Cass. Sez. 1 n. 19428-17, Cass. Sez. 1 n. 41686-21)
1.3 Con riguardo alla prova del permanere dello status, nella prospettiva dell'assenza di titolarità formale della cittadinanza in capo ai ricorrenti ed ai loro ascendenti e con l'ottica della ricerca dell'eventuale perdita della cittadinanza in capo all'VO, emigrato dall'Italia, giova svolgere le considerazioni che seguono. . In primo luogo, deve affermarsi il principio secondo cui non è possibile acquisire agli atti una rinuncia formale alla cittadinanza da parte dell'VO, ciò sia per le sue condizioni socioeconomiche (emergenti dai certificati in atti) sia perché privo della cittadinanza straniera;
infatti, parte attrice, depositando il certificato di non naturalizzazione, prova anche che l'VO era quindi era privo della possibilità giuridica di rinunciare alla cittadinanza italiana, in quanto altrimenti sarebbe diventato apolide.
Ulteriore constatazione inerisce, invece, l'impossibilità all'assunzione di incarichi di governo stranieri (strettamente intesi, cfr. Cass. Civ., S.U. 25317/22 e 25318/22) da parte dell'VO, in quanto il ricorrente ha provato che tale antenato non si è mai naturalizzato e che quindi, non avendo la cittadinanza estera, il medesimo non aveva la possibilità giuridica di assumere incarichi governativi stranieri.
Altra considerazione riguarda l'impossibilità a depositare una rinuncia formale alla cittadinanza da parte dei discendenti dell'VO, in quanto, non essendo stato depositato al consolato italiano il loro certificato di nascita, costoro erano del tutto privi della possibilità di accedere ai consolati quali cittadini italiani e quindi in radice non avevano la possibilità di formulare tale atto. In altre parole, per accettare la rinuncia alla cittadinanza il consolato avrebbe dovuto prima ricevere il certificato di nascita, il che non è avvenuto.
Da ultimo, deve rimarcarsi l'assoluta inesistenza di incarichi di governo (strettamente intesi) incompatibili al permanere della doppia cittadinanza con richiesta di rinuncia del governo italiano all'incarico inadempiuta dal cittadino, perché (ontologicamente) gli ascendenti ed i ricorrenti non erano e non sono ancora cittadini italiani;
pertanto gli ascendenti ed i ricorrenti non possono proprio nel passato aver ricevuto la richiesta del governo italiano perché non formalmente cittadini italiani
(ma soltanto in possesso dello status non ancora riconosciuto); pertanto (a ben vedere) sia la pubblica amministrazione che il giudice (in via di supplenza alla P.A.) non potrebbero rigettare l'odierna istanza di riconoscimento della cittadinanza formale sostituendosi all'autorità governativa ed alla sua discrezionale azione volta se del caso a formulare la richiesta di rinuncia ad un ipotetico incarico pubblico;
tale potestà potrà essere esercita solo dopo il riconoscimento formale e non è quindi oggetto dell'odierno accertamento. 1.4 Il Tribunale evidenzia, inoltre, come non possa configurarsi c.d. rinuncia tacita alla cittadinanza.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che non si può inferire dalla "accettazione tacita" dell'avvenuto acquisto della cittadinanza straniera la "rinuncia tacita" a quella italiana, perché la rinunzia alla propria nazionalità deriva solo da un fatto volontario. In particolare, la Suprema Corte qualifica come irrilevante il fatto che gli avi non siano rimasti del tutto alieni dal nuovo consesso sociale, senza incarichi pubblici, senza prestazione di servizio militare e, comunque, senza esercizio dei diritti politici.
In particolare, la Suprema Corte qualifica come irrilevante il godimento da parte degli avi dei diritti civili e politici dello Stato estero. In particolare, la Suprema Corte, richiamati i tratti dell'acquisito della cittadinanza iure sanguinis, rappresenta che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana dipende solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero (cfr., Cass. Civ., S.U. n. 25317/2022 e n. 25318/2022).
Precipitato logico delle considerazioni appena espressa risultano essere i seguenti principi: a) la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario;
b) lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile;
c) esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
d) la prova è nella linea di trasmissione;
e) resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (c.f.r. in tal senso
Cass. Sez. U n. 4466-09). 1.5 Attesi i principi sopra espressi. residua, ancora, la tematica in ordine a quei casi nei quali non si riscontra soltanto la non volontaria assunzione per ius soli di una cittadinanza, ma anche la successiva volontaria assunzione di ulteriore cittadinanza.
In proposito, nel caso in cui la cittadinanza di Paese straniero era stata ottenuta dagli avi dei ricorrenti non già per loro iniziativa, ma in virtù della non opposizione ad un provvedimento governativo (c.d. naturalizzazione di massa) condivisibile orientamento giurisprudenziale ha puntualizzato come l'art.11, n.2, del codice civile del 1865 - laddove stabiliva che la cittadinanza italiana fosse persa da colui che avesse “ottenuto la cittadinanza in paese estero” - va collegato a una spontanea diretta e consapevole manifestazione di volontà dell'interessato, non anche invece alla risultante di condotte neutre e di diverso genere;
né che si desse la perdita per il semplice fatto dell'accettazione degli effetti di un provvedimento generalizzato, come quello di uno Stato estero. Il legame con il proprio Stato di origine, quindi, si perde in virtù di un atto di impulso dato dal titolare del diritto, idoneo a manifestare la sua volontà di mantenere (o recidere) il legame”. (così espressamente Cass. Civ. ord., 8.1.2024, n.454).
In sintesi, in tale ipotesi, deve attribuirsi rilevanza non solo alla espressa rinunzia alla cittadinanza italiana dell'avo, ma anche al fatto che il figlio minore dell'originario avo italiano del ricorrente abbia perso anch'egli la cittadinanza italiana (come conseguenza della scelta paterna) e che tale condizione sia divenuta definitiva non avendo egli esercitato entro un anno dal raggiungimento della maggiore età la facoltà di riacquistarla.
Il punto è che nella successiva giurisprudenza di merito tale orientamento è stato applicato anche ai casi regolati dall'art. 12, comma 2, L.555/1912. In particolare, sono stati rigettati i ricorsi osservando anche qui che se è vero che la naturalizzazione dell'avo era intervenuta quando il primo discendente era ancora cittadino italiano è vero anche che costui non ha richiesto di riacquistarla. Infatti, l'art. 12
L.555/1912 non solo stabilisce che “i figli minori (…) di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà (…), e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero “ma dispone anche che “il figlio però dello straniero per nascita, divenuto cittadino, può, entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età (…), dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine”.
Quindi, il figlio minorenne, ove convivente con il genitore che ha perso la cittadinanza italiana, ha perso anch'esso il diritto a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana, avendo conseguito quella straniera iure soli, ove non abbia provveduto, entro l'ano dalla maggiore età, a eleggere la cittadinanza italiana. Di conseguenza, l'avo non ha potuto quindi trasmettere tale diritto iure sanguinis ai propri discendenti.
Tale interpretazione è stata recepita, peraltro, dalla circolare ministeriale del Ministero dell'Interno n.43347 del 03.10.2024, atto nel quale si osserva che nei casi di naturalizzazione volontaria dell'avo le linee di trasmissione sono da considerarsi interrotte laddove il primo discendente non abbia riacquistato la cittadinanza italiana una volta divenuto maggiorenne.
1.6 Per quanto concerne il coniuge richiedente la cittadinanza, il Tribunale rimarca come lo speciale rito radicante la competenza territoriale delle sezioni specializzate distrettuali in materia di immigrazione non può essere invocato da chi chieda la cittadinanza iure matrimonii, in ciò in primo luogo perché l'istante non ha un avo nato in [...]
A quanto esposto deve aggiungersi, peraltro, la circostanza che allo stato il coniuge richiedente l'accertamento della cittadinanza non è stato ancora riconosciuto come tale, e quindi (ontologicamente) si deve constatare l'assenza dell'annotazione della sentenza di accertamento della cittadinanza iure sanguinis del coniuge, del certificato di nascita del coniuge e quindi in calce del certificato di matrimonio nei registri italiani.
In tale ottica, va precisato, quindi, come il ricorrente coniuge è qualificabile in termini di straniero che all'estero ha sposato uno straniero, il quale ultimo (se del caso) non sarà più tale solo dopo l'annotazione nei registri dell'anagrafe della sentenza di accertamento del suo status, ed a quel punto il ricorrente coniuge potrà chiedere il riconoscimento iure matrimonii - e non iure sanguinis - presso le autorità (giudiziarie ed amministrative) competenti (ma non presso la sezione P.I. di Salerno non avendo un VO nato in [...].
2.1 Circa la fattispecie concreta in esame, in via preliminare, deve darsi atti della regolare instaurazione e conduzione di questo giudizio perché: 1) sussiste, in quanto l'avo era residente in un comune di questo distretto, la competenza di questo ufficio ai sensi del comma 36 dell'art. 1 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 mediante il quale si è aggiunto in calce all''articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”; 2) parte attrice ha provato la regolare citazione del convenuto convenuto Controparte_14
e del LI , quale parte necessaria;
CP_12
3) Il convenuto. si è costituito in giudizio chiedendo: l'accertamento Controparte_14 della regolarità della procura;
la verifica della completezza della documentazione;
la verifica dell'assenza di eventuali cause ostative e concludendo che la pubblica amministrazione non ha un interesse ad opporsi al riconoscimento della cittadinanza per coloro che ne hanno diritto, ma solo un interesse a che la cittadinanza sia riconosciuta solo agli aventi effettivamente titolo;
4) è stata poi espletata la trattazione della causa con rito semplificato a trattazione scritta avanti a questo magistrato che si è riservato di decidere;
5) la documentazione acquisita è sufficiente per la valutazione della domanda;
6) è irrilevante la non definizione del procedimento amministrativo avviato avanti alle Autorità
Consolari; 7) deve affermarsi la partecipazione necessari del LI Ministero ex art. 70 c.p.c., trattandosi di causa inerente allo stato di cittadinanza;
8) rileva nella fattispecie la legittimazione passiva del solo , in quanto, ai Controparte_12 sensi dell'art. 16 comma 4, del D.P.R. n. 572/1993 (regolamento di esecuzione della Legge n. 91/92) unica amministrazione titolare del potere pubblicistico concernente l'accertamento e il riconoscimento della cittadinanza italiana. 2.2 Anche la tematica, eccepita dal resistente, della procura alle liti si risolve o nella verifica della produzione in giudizio di quelle sottoscritte dalle parti all'estero, con firma autenticata presso l'ufficio notarile del luogo in cui è stata apposta la firma e in conformità alle leggi vigenti in tale paese
(successivamente apostillata e tradotta) e quindi valide ed efficaci ovvero nella verifica del deposito di quella vergata in Italia nello studio del difensore e da lui autenticata. In tutti i casi si registra al momento della decisione la presenza in atti della procura sostanziale autenticata da Notaio ove l'atto sia mancante in quanto ritenuto indispensabile non essendovi la domanda firmata dal richiedente (come avanti all'Autorità Consolare o all'Ufficiale di Anagrafe) ma una domanda processuale firmata dal difensore che non ha il potere di legalizzare la domanda di riconoscimento del diritto personalissimo. 2.3 Risulta provata la bipolidia accidentale dei richiedenti per i quali si accoglie la domanda, atteso che si tratta di cittadini stranieri discendenti di un avo emigrato in un paese che attribuiva ed attribuisce la cittadinanza secondo lo ius soli.
Tutti costoro provano di risiedere in tale stato straniero il che dimostra che non emerge la problematica della volontaria acquisizione di una terza cittadinanza. 2.4 I ricorrenti, rappresentano che la cittadinanza italiana è trasmessa iure sanguinis e che tale status
è sorto in capo ad ognuno di loro per il solo fatto della nascita, provano la propria titolarità sostanziale della cittadinanza italiana attraverso documenti che dimostrano il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione.
Il fatto costitutivo consiste da un lato nella comune discendenza da nato (cfr., Persona_5 certificato di nascita dell'VO, doc. 1) in Italia in data 08.04.1868, nel Comune di Sessa Cilento (SA), ubicato nel circondario del Tribunale di Salerno e dall'altro nella prova della non naturalizzazione di prima della nascita del primo dei discendenti compiuta mediante il deposito del Persona_5 certificato negativo di naturalizzazione (doc.3). Parimenti è provata con documenti la linea di trasmissione così come ricostruita nell'albero genealogico allegato al ricorso (doc.46):
2.5 Richiamate le considerazioni che precedono, si deve constatare che in questo caso è provato da parte ricorrente che l'VO - cittadino italiano emigrato all'estero da cui è provata la discendenza - non si è naturalizzato e che quindi non poteva neppure rinunciare alla cittadinanza ed assumere incarichi di governo in senso stretto. Dai documenti prodotti in atti emerge, altresì, che i discendenti – cittadini solo stranieri per non avere mai depositato i certificati di nascita nei consolati competenti – non possono avere depositato formali dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana. Infine, in ordine al tema (posto dalle citate sentenze gemelle delle S.U.) della “perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato.” si deve rilevare non solo l'assenza di una concreta e specifica eccezione di parte ricorrente ma anche e soprattutto che dai documenti depositati (ed in particolare dal certificato di nascita del primo discendente) non emergono indizi dell'assunzione di tali incarichi (doc.4). Dall'analisi dei documenti depositati non emergono, infine, le problematiche connesse all'acquisizione volontaria da parte delle successive generazioni di ulteriori cittadinanze. Alla luce delle suesposte considerazioni, quindi, il Tribunale stima come nella fattispecie concreta in esame risulti provato che l'avo italiano non abbia mai perso la cittadinanza italiana, che l'abbia trasmessa ai suoi discendenti e che non vi siano elementi interruttivi, conseguendo pertanto l'accoglimento della domanda. 3.1 Sussistono gravi ragioni per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
Ed invero, la presente vicenda scaturisce dall'inerzia dei ricorrenti (perdurante dalla nascita del primo discendete dell'avo emigrato fino alla domanda in sede amministrativa o giurisdizionale) dapprima consistente nel non avere depositato la copia dei certificati di nascita presso il competente consolato, inerzia poi proseguita nel non chiedere in via amministrativa il riconoscimento formale del proprio perdurante status.
Del resto, come emerge proprio dal concreto accertamento in questa sede svolto, il giudicante in tale tipologia di procedimento - per constatare la non interruzione della linea dinastica tra ogni richiedente il riconoscimento ed il dante causa analizza situazioni giuridiche attinenti a varie generazioni - constata la totale assenza di qualsivoglia forma di esercizio sia dei diritti che dei doveri connessi allo status di cittadinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Specializzata in persona del Giudice Monocratico Dott. Andrea Ferraiuolo, definitivamente pronunciando:
COSÌ PROVVEDE:
1) accoglie la domanda;
2) per l'effetto, dichiara che sono cittadini italiani:
a) , nato in [...] il [...]; Parte_1
b) , nata in [...] il [...]; Parte_2
c) , nata in [...] il [...]; Parte_3
d) , nato in [...] il [...]; Controparte_1
e) , nata in [...] il [...]; Persona_1
f) , nata in [...] il [...]; Controparte_2
g) , nato in [...] il Controparte_3
02/09/2011; h) , nata in [...] il [...]; Parte_11
i) , nata in [...] il [...]; Persona_2
j) , nata in [...] il [...]; Parte_5
k) , nato in [...] il [...]; Parte_6
l) , nata in [...] il [...]; Parte_12
m) , nato in [...] il [...]; Persona_3
n) , nato in [...] il [...]; Controparte_6
o) , nato in [...] il [...]; Pt_7 Parte_1
p) , nato in [...] il [...]; Controparte_7
q) , nato in [...] il [...]; Controparte_8
r) , nato in [...] il [...]; Persona_4
s) nata in [...] il [...]; Parte_8
t) , nata in [...] il [...]; Parte_9
u) , nata in [...] il [...]; Controparte_9
v) , nato in [...] il [...]; Parte_10
w) , nato in [...] il [...]; Controparte_10
3) per l'effetto ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_12 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) dichiara le spese di lite integralmente compensate;
5) manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Decisa in Salerno il giorno del deposito della sentenza
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità egli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge
Il Giudice
Andrea Ferraiuolo