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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/07/2025, n. 6314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6314 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
RG n. 15319/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano Sezione settima civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. CA M. TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15319/2023 R.G. promossa da:
(P. IVA: , in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
, con il patrocinio dell'avv. Paolo Giovanni Ramaioli del Foro di Lodi, come da Parte_2 procura allegata all'atto di citazione, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso, in
Lodi, via XX Settembre n. 12 (PEC: Email_1
OPPONENTE contro
(C.F./P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_2
, con il patrocinio dell'avv. AN NA , come da procura allegata al Controparte_2 ricorso per decreto ingiuntivo, con elezione di domicilio presso lo studio degli avv.ti Andrea
NE e AN UI NA s.t.p. in Legnano, P.za Carroccio n. 15 (PEC:
) Email_2
OPPOSTA
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza dell'11/4/2025 come segue:
Per l'opponente:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
a) rigettare l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c. e mancando, altresì, i presupposti di cui all'art. 642 c.p.c.
In via principale:
b) accertata e dichiarata l'illegittimità e/o l'infondatezza della pretesa creditoria formulata dalla società , in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Controparte_1 CP_2
, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 3947/2023 emesso dal Tribunale di
[...]
Milano in data 12.02.2023 e pubblicato il 21.02.2023, per tutti i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente, revocarlo.
In via riconvenzionale:
c) accertato e dichiarato, per tutti i motivi di cui in narrativa, l'inadempimento della società
alle obbligazioni derivanti dal contratto di subappalto concluso con la Controparte_1 [...]
, condannare la società al risarcimento di tutti i danni patiti Parte_1 Controparte_1
dall'odierna attrice opponente, meglio quantificati nell'importo di € 11.224,00, o nella somma che dovesse risultare in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite, oltre spese generali 15%, iva e c.p.a. come per legge.
In via istruttoria:
Si chiede:
A) l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che, la società ha addebitato l'importo di € 1.168,50 di cui alla fattura Controparte_1
n. 9 del 26.01.2023, che si rammostra al teste (doc. n. 6), in assenza di specifica contrattualizzazione, nonché di alcuna autorizzazione da parte della;
Parte_1
2 2. vero che la società “ , sia presso il cantiere di Tortona, sia mediante Parte_1
comunicazioni, ha provveduto a contestare alla “ una serie di lavorazioni mal Controparte_1
eseguite, quali: l'innesto corrugato su diversi plinti porta palo effettuato in modo non funzionale con conseguente impedimento di passaggio dei cavi elettrici;
il posizionamento inverso dei corrugati della linea MT con quella della linea speciale;
i plinti porta palo posizionati in modo disallineato rispetto al cordolo e in posizione più alta e, infine, la messa in quota di parte dei plinti porta palo e dei chiusini, come da documentazione che si rammostra al teste (doc. n. 5);
3. vero che la società ha provveduto al ripristino in autonomia dei lavori Parte_1
eseguiti dalla , con esborso della complessiva somma di € 11.224,00, come da Controparte_1
documento che si rammostra al teste (doc. n. 4).
Si indicano a testi:
- sig.ra , c/o sita in Milano, via Giotto n. 3, su tutti i capitoli di Parte_2 Parte_1
prova;
- sig. c/o sita in Milano, via Giotto n. 3, su tutti i capitoli di Testimone_1 Parte_1
prova.
B) disporre perizia tecnica volta ad accertare e quantificare i lavori di ripristino in autonomia effettuati dalla . Parte_1
Con riserva di ulteriormente dedurre e provare in relazione ai mezzi istruttori che verranno articolati dalla difesa avversaria, e in particolare, si chiede, sin d'ora, di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova di controparte eventualmente ammessi, con riserva di indicare altri testi.
Per l'opposta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contraris reiectis
In via preliminare
a) Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 3947/2023 non essendo l'opposizione avversaria fondata su prova scritta né di pronta soluzione, ovvero in subordine concedere la provvisoria esecuzione limitatamente alle somme non contestate pari a € 16.067,96.
In via principale:
3 b) Respingere l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare in toto il decreto ingiuntivo n. 3947/2023, ed in ogni caso condannare Parte_1
al pagamento della somma di € 17.236,46 risultante dalle fatture azionate in sede monitoria,
[...]
oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo e le spese del procedimento monitorio.
In via riconvenzionale:
c) accertato il credito di nei confronti di in relazione alla Controparte_1 Parte_1
trattenuta di cui all'art. 5 del contratto di subappalto, per la somma di € 5.829,80, dovuta in quanto sono trascorsi 90 giorni dal Verbale di Accettazione Definitiva della Prestazione, condannare
[...]
al pagamento della somma di € 5.829,80, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 Parte_1
dal dovuto al saldo, con riserva di agire per l'ulteriore trattenuta del 5% dovuta trascorsi 24 mesi dal collaudo;
In ogni caso:
d) Con vittoria di spese e competenze legali, oltre rimborso forfettario, Iva e C.p.a.;
In via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova, si chiede essere ammessi alla prova per testi sulle seguenti circostanze di fatto precedute dalla locuzione “vero che”:
1. Vero che nei mesi da aprile a luglio 2022 ha fatto parte della squadra di operai inviati da presso il cantiere di Tortona (AL), Via Cabannoni per l'esecuzione dei lavori e delle Controparte_1
opere previste per la realizzazione di cavidotti ed altri sottoservizi, di cui al contratto di subappalto del 11.04.2022, come da documenti 1,2,3,4 e doc. 8 e 8bis che si rammostrano (a , Persona_1
, , ); Persona_2 Persona_3 Persona_4 Per_5
2. Vero che nei mesi da aprile a luglio 2022 ha eseguito le opere per la realizzazione di cavidotti ed altri sottoservizi, come previsto dal contratto di subappalto del 11.04.2022, presso il cantiere di
Tortona (AL), Via Cabannoni sotto la direzione e il controllo dei tecnici e responsabili di
[...]
come da documenti 1, 2,3,4 e doc. 8 e 8bis che si rammostrano ( Parte_1 Persona_1 Per_2
, , );
[...] Persona_3 Persona_4 Per_5
3. Vero che nei mesi da aprile a luglio 2022 ha ricevuto dai tecnici e responsabili di Parte_1
[... istruzioni su come eseguire le opere previste dal contratto di Subappalto del 11.04.2023 realizzate presso il cantiere di Tortona (AL), Via Cabannoni, relativi alla esecuzione dei cavidotti e altri sottoservizi (a , , , ) Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 Per_5
4 4. Vero che la fattura n. 102 del 29.06.2022 - (doc. 2 fasc. monitorio), che si rammostra al teste, è stata emessa a seguito dell'approvazione, da parte di del SAL relativo al Parte_1
secondo acconto del maggio 2022 per l'esecuzione dei lavori e delle opere previste e occorrenti per la realizzazione dei cavidotti e altri servizi C/o il cantiere di Tortona, come da contratto di subappalto del 11.04.2022 - (doc 1 Fasc monitorio) che si rammostra al teste ( ; Testimone_2
5. Vero che la fattura n. 124 del 29.07.2022 - (doc 3 fasc monitorio), che si rammostra al teste, è stata emessa a seguito dell'approvazione, da parte di del SAL relativo al saldo Parte_1
dei lavori eseguiti dal mese di aprile al mese di giugno 2022 per l'esecuzione dei lavori e delle opere previste e occorrenti per la realizzazione dei cavidotti e altri servizi C/o il cantiere di Tortona, come da contratto di subappalto del 11.04.2022 - (doc 1 Fasc monitorio) che si rammostra al teste (a
; Testimone_2
6. Vero che in data 03.08.2022 la società autorizzava via mail l'emissione della Parte_1
fattura n. 124 del 29.07.2022 relativa al saldo dei lavori eseguiti dal mese di aprile al mese di giugno 2022 C/o il cantiere di Tortona, come da contratto di subappalto del 11.04.2022, - doc 1
Fasc. monitorio e doc 3 - fasc. opponente che si rammostrano al teste (a ; Testimone_2
7. Vero che la fattura n. 09 del 26.01.2023 (doc. 4 fasc. monitorio), che si rammostra al teste, è stata emessa a seguito dell'approvazione, da parte di del SAL relativo al mese di Parte_1
luglio 2022 per l'esecuzione dei lavori e delle opere previste e occorrenti per la realizzazione dei cavidotti e altri servizi C/o il cantiere di Tortona, come da contratto di subappalto del 11.04.2022,
(doc 1 fasc. monit.) - che si rammostra al teste, nonché delle ore di trasferta dei singoli operai di inviati in cantiere nei mesi da maggio a luglio 2022, come da docc. 8 e 8bis che si Controparte_1
rammostrano al teste (a ; Testimone_2
Si indicano in qualità di testimoni:
- Il Sig. , presso Persona_1 Controparte_1
- Il sig. , presso Persona_2 Controparte_1
- Il sig. , presso Persona_3 Controparte_1
- Il sig. presso Persona_4 Controparte_1
- Il sig. , presso Per_5 Controparte_1
- Sig.ra presso Testimone_2 Controparte_1
5 Si chiede di essere ammessi alla prova contraria sui citati capitoli avversari, ed inoltre a prova contraria, si chiede di essere ammessi alla prova orale sui seguenti capitoli:
“8 Vero che, su richiesta dei tecnici di i cavidotti sono stati posati dagli operai di Parte_1
prima del posizionamento dei plinti porta palo” Controparte_1
“9 Vero che presso il cantiere di Tortona di Via Cabannoni erano disponibili solo i cavidotti.
“10 Vero che i responsabili di cantiere di hanno dato istruzioni agli operai di Parte_1
su come posizionare i plinti porta palo nei quali sarebbero stati innestati i cavidotti Controparte_1
posati in precedenza.
“11 Vero che i responsabili di cantiere di hanno impartito istruzioni su come Parte_1
posizionare le linee di Bassa tensione/Media Tensione /Telecom.
***
Per riassumere, l'esponente difesa si oppone all'ammissione della prova orale richiesta ex adverso in quanto formulata su capitoli di prova del tutto generici, e/o valutativi e/o irrilevanti.
Nella denegata ipotesi di loro ammissione si chiede di essere ammessi alla prova contraria:
a) Sui capitoli avversari con i testi già indicati nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 cod. proc. civ.
b) Sui capitoli da 1 a 7 già formulati da a prova diretta con la memoria ex art. 183 Controparte_1
co. VI n. 2 c.p.c.
c) Sui capitoli da 8 a 11 formulati da nella presente memoria con i testi già indicati Controparte_1
da nella memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. Controparte_1
d) si insiste per l'ammissione dell'istanza ex art. 210 cpc relativa all'ordine di esibizione del verbale di accettazione definitiva delle prestazioni e del collaudo.
e) Ci si oppone alla richiesta di CTU, in quanto esplorativa.
Si producono i seguenti documenti:
All. A) Fascicolo monitorio;
1 atto di citazione notificato;
1bis pec notifica;
2 Inaugurazione magazzino : articolo estratto dal sito SE Italia SR del Parte_3
03.11.2022
3 Inaugurazione magazzino : articolo di cronaca locale del 04.11.2022 Parte_3
6 4 fattura n. 84 del 30.05.2022;
5 missiva del 15.02.2023 Tuttostrade / Strade e Servizi;
doc 5bis ric accettazione pec e 5 ter ric consegna pec doc.6) articolo di cronaca locale estratto da google del 04.11.2022; doc 7) conteggio trattenute applicate sulle fatture emesse da;
CP_1
doc 8) consuntivo al 31.07.2022 relativi alle ore di trasferta operai dal mese di maggio a luglio
2022; doc 8bis consuntivo al 31.07.2022 relativo ai lavori eseguiti luglio 2022.
7 FATTO E DIRITTO
I) - otteneva dal Tribunale di Milano decreto ingiuntivo n. 3947/2023 in data 12-21 Controparte_1
febbraio 2023, notificato il 24 febbraio 2023, con il quale veniva ingiunto a Parte_1
il pagamento della somma di € 17.236,46, oltre accessori e spese, a titolo di corrispettivo per saldo lavori relativi al cantiere di Tortona.
con atto di citazione, notificato a controparte 3 aprile 2023 , si opponeva al Parte_1
suddetto decreto ingiuntivo domandandone la revoca. Esponeva in proposito che:
- era stato stipulato in data 11 aprile 2022 tra le parti un contratto di subappalto per l'esecuzione di lavori e opere per la realizzazione di cavidotti e altri sottoservizi presso il cantiere di Tortona nell'ambito della realizzazione di un nuovo insediamento logistico;
- alcuni lavori eseguiti da non erano stati realizzati a regola d'arte ed erano stati Controparte_1
tempestivamente contestati al tecnico responsabile della società opposta;
- tali vizi e difetti riguardavano in particolare:
- l'innesto corrugato su diversi plinti porta palo effettuato in modo non funzionale con conseguente impedimento di passaggio dei cavi elettrici;
- il posizionamento inverso dei corrugati della linea MT con quella della linea speciale;
- i plinti porta palo posizionati in modo disallineato rispetto al cordolo e in posizione più alta;
- la messa in quota di parte dei plinti porta palo e dei chiusini.
L'opponente evidenziava che aveva provveduto ad eliminare i vizi ed effettuare le riparazioni necessarie a proprie spese, sostenendo costi per l'importo di € 11.224,00, che chiedeva in via riconvenzionale di porre, quale risarcimento, a carico di parte opposta.
Contestava inoltre l'importo di € 1.168,50 indicato nella fattura n. 9/2023 per presunte ore di lavoro e/o trasferte effettuate dal personale di nei mesi di maggio, giugno e luglio Controparte_1
2022, in quanto importo non pattuito tra le parti.
Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo e il pagamento in via riconvenzionale dell'importo di euro 11.224,00.
Con comparsa di costituzione contestava quanto ex adverso dedotto ed eccepito. Controparte_1
Rilevava in particolare che:
8 - la società SE SR (committente principale) aveva affidato a le attività Parte_1
relative ai movimenti terra, sottoservizi, nonché opere di urbanizzazione necessari per la realizzazione di un immobile, ad uso logistico, sito nel comune di Tortona;
- aveva subappaltato, all'odierna opposta, l'esecuzione dei lavori e delle Parte_1
opere previste per la realizzazione di cavidotti ed altri sottoservizi, presso il predetto cantiere;
- l'opposta procedeva alla realizzazione dei lavori sotto la direzione di e Parte_1
procedeva quindi alla fatturazione sulla base dei SAL di volta in volta approvati dall'opponente;
- l'immobile realizzato ed adibito ad impianto logistico, è attivo e funzionante ed è stato inaugurato in data 3 novembre 2022;
- ha collaudato e consegnato l'opera, oggetto del contratto d'appalto, a SE Parte_1
s.r.l. (committente principale), la quale ha accettato l'immobile senza sollevare alcuna contestazione e/o denunciare vizi e difetti;
- l'opponente è in ogni caso decaduto dalla denuncia dei vizi e difetti ai sensi dell'art. 1670 cod.civ., che prevede un termine di decadenza di 60 giorni;
- la società opponente non ha inoltre dimostrato e provato i costi sostenuti per gli asseriti lavori di rimozione dei vizi dei lavori che sarebbero imputabili all'opposta;
- le contestazioni di controparte erano limitate al minor importo di euro 1.168,50 di cui alla fattura n. 9/2023 riferentesi ai costi sostenuti per la trasferta del personale.
L'opposta chiedeva infine, con la comparsa di costituzione, in via riconvenzionale, la condanna di al pagamento dell'importo di € 5.829,80, relativo alla trattenuta del 5%, di cui Parte_1
all'art. 5 del contratto di subappalto, dell'importo complessivamente fatturato di € 104.936,46, essendo trascorsi 90 giorni dal Verbale di Accettazione Definitiva della Prestazione e riservandosi di esigere l'ulteriore 5% alla scadenza dei 24 mesi dal collaudo definitivo.
Insisteva quindi per il rigetto dell'opposizione e per l'accoglimento della domanda riconvenzionale.
*
II) - Alla prima udienza del 22.9.2023 il giudice concedeva la provvisoria esecuzione parziale al
D.I. opposto per l'importo di € 16.067,96 e assegnava i termini per memorie ex art. 183, VI comma,
c.p.c..
9 All'esito delle prove orali, sui capitoli di prova ammessi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 11 aprile 2025.
Alla suddetta udienza il giudice tratteneva la causa in decisione e accordava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
*
III) - In sintesi, le pretese delle parti possono essere così sintetizzate: parte opponente chiede la revoca del decreto ingiuntivo di cui trattasi, in quanto nulla è dovuto a controparte in relazione ai vizi e difetti dei lavori eseguiti e non essendo stati concordi i costi di trasferta;
inoltre chiede in via riconvenzionale il pagamento dell'importo di € 11.224,00 per i costi sostenuti per l'eliminazione dei vizi e difetti;
parte opposta insiste per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo, con conseguente pagamento del dovuto da parte della società opponente per l'attività eseguita;
chiede in via riconvenzionale il pagamento dell'importo di € 5.829,80 relativo alla restituzione del deposito cauzionale del 5%.
In considerazione di quanto sopra, con riguardo all'inquadramento giuridico della presente controversia, si rileva che tra le parti in causa si è perfezionato in data 11.4.2022 un contratto di appalto, disciplinato dagli artt. 1655 e segg. cod. civ., con cui ha incaricato Parte_1
dell'esecuzione delle attività presso il cantiere di Tortona. Controparte_1
Il titolo contrattuale è quindi pacifico e documentale.
*
IV) - Premesso quanto sopra, l'opposizione risulta solo parzialmente fondata e deve essere in parte accolta per i seguenti motivi e nei seguenti termini.
L'opponente ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento e della responsabilità della controparte subappaltatore e il risarcimento del danno per i lavori rimediali dei vizi e difetti.
La domanda risarcitoria svolta in via riconvenzionale dalla società opponente è stata quantificata in complessivi euro 11.224,00 riferentesi ai costi sostenuti dalla stessa per la sistemazione a regola d'arte delle errate lavorazioni effettuate dall'opposta.
10 ha contestato l'asserito inadempimento per i lavori eseguiti, imputandolo semmai Controparte_1
alla responsabilità della società opponente, alla quale spettava la direzione e il coordinamento dei lavori di cui trattasi.
Il rapporto contrattuale dell'11 aprile 2022, sulla base del quale l'opposta ha agito in via monitoria e su cui si fondano le domande riconvenzionale avanzate da entrambe le parti, prevede in particolare che:
- art. 6: Responsabile del progetto: Il controllo sull'esecuzione delle opere in conformità ai disegni ed ai patti contrattuali è affidato al Responsabile di Progetto ed all'Impresa, che opera avvalendosi del responsabile di cantiere. Egli curerà che l'esecuzione delle opere avvenga in conformità ai progetti e i patti contrattuali”;
- art. 9: Oneri e obblighi di carattere generale a carico del Subappaltatore: Sono a carico del
Subappaltatore ….. – omissis - ….d) La demolizione, parziale e/o totale, delle opere che non dovessero risultare conformi a quanto previsto progettualmente e/o alle disposizioni impartite dal responsabile dell'Impresa e/o dettate dalla realizzazione a “regola d'arte”.
Premesso quanto sopra, occorre adesso valutare l'eccezione di inadempimento e la conseguenziale domanda risarcitoria come richiesto dalla opponente.
Alla pretesa creditoria avanzata in sede monitoria da l'opponente ha eccepito Controparte_1
l'inadempimento contrattuale rispetto ai lavori eseguiti e la richiesta di risarcimento del danno per i costi sostenuti per i lavori rimediali pari a € 11.224,00.
L'opposta ha dedotto l'intervenuto collaudo dei lavori e l'inaugurazione avvenuta nell'autunno
2022 della struttura realizzata;
per tali ragioni ha diritto al pagamento del saldo del corrispettivo per i lavori eseguiti in ragione del contratto in essere tra le parti
Si deve rilevare che l'opponente a fronte delle contestazioni dei lavori formulate dal committente principale SE SR con mail in data 22 giugno 2022 (doc. 7 fasc. opponente) ha sollevato, se pur in termini assolutamente generici, le contestazioni a con mail del 3 agosto 2022 (doc. Controparte_1
3 fasc. opponente), nel rispetto quindi del termine di decadenza previsto dall'art. 1670 cod. civ.
Si rileva tuttavia che, intervenendo direttamente l'opponente, senza renderne partecipe l'opposta, ha di fatto modificato lo stato dei luoghi, modificando l'impianto predisposto e realizzato nel cantiere, con ciò precludendo ogni ulteriore verifica, anche da parte di eventuali consulenti tecnici.
11 Sul punto è necessario osservare che sebbene risulti dalla documentazione fotografica prodotta e
Tes_ dall'esito delle prove testimoniali (testi , e ) che i Tes_1 Tes_2 Per_1 Tes_4 Per_3
lavori relativi alla predisposizione dell'impianto elettrico (posa dei pali e delle polifere per il passaggio dei cavi) non erano stati eseguiti a regola d'arte, a fronte di testimonianze generiche o discordanti tra loro, non è risultata dimostrata l'eccezione dell'opponente che l'errata lavorazione sia imputabile al subappaltatore. rileva che la direzione e il controllo dei lavori era Controparte_1
di competenza di , da cui riceveva direttive per l'esecuzione die lavori. Parte_1
Resta inoltre il fatto che ad oggi l'impianto è funzionante ed è collaudato;
la struttura inoltre è stata inaugurata nell'autunno 2022.
I vizi sottesi emendati evidentemente dall'opponente, oltre a non sussistere allo stato, non sono comunque verificabili in punto di riferibilità e di rapporto causale rispetto all'operato della società subappaltatrice.
Per tali ragioni non sono ad essa riferibili e il costo sostenuto dall'opponente non può essere imputato all'opposta.
Tale voce di danno (relativa al costo e al valore delle opere rimediali) non può quindi essere riferita all'opposta, la domanda risarcitoria formulata da deve essere quindi Parte_1
rigettata.
L'opposta ha pertanto diritto al riconoscimento dell'importo di € 16.067,96 riferentesi al saldo dei lavori eseguiti nel cantiere di Tortona.
Riguardo alla altra voce di costo, oggetto della domanda monitoria , si osserva che l'importo di €
1.168,50 indicato nella fattura n. 9/2023, a titolo di spese di trasferta a carico di Parte_1
non risulta né concordato tra le parti né provato da ,. Non risulta pertanto
[...] Controparte_1
fondata la richiesta di pagamento nei confronti di e la domanda di Parte_1 CP_1
deve essere pertanto rigettata.
[...]
*
V) – Rigettata la domanda riconvenzionale della società opponente e tenuto conto di quanto sopra, si deve concludere revocando il D.I. ingiuntivo in quanto concesso per una somma superiore a quella dovuta e condannando l'opponente al pagamento della somma complessiva di euro
16.067,96 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
12 Risulta fondato ed accertato il credito di parte opposta per l'importo di euro 16.067,96 a titolo di corrispettivo per saldo lavori eseguiti.
Parte opponente deve essere condannata al pagamento in favore di dell'importo di Controparte_1
€ 16.067,96. Su tale importo decorrono gli interessi ex art. 5 D. Lgs. 231/2002 dalla data di scadenza delle fatture al saldo.
Di tale importo si dovrà tener conto di quanto già corrisposto da a fronte della Parte_1
dichiarazione di provvisoria esecutività parziale del decreto ingiuntivo disposta in corso di causa con provvedimento in data 22/9/2023.
VI) – In relazione alla domanda riconvenzionale formulata da parte opposta si rileva quanto segue.
A) evidenzia l'inammissibilità della domanda riconvenzionale - reconventio Parte_1
reconventionis - proposta da parte opposta nella propria comparsa di costituzione e risposta, in quanto non attinente rispetto alla domanda riconvenzionale proposta dall'opponente nel proprio atto di citazione in opposizione. In particolare richiede, in via riconvenzionale, la Controparte_1
condanna di al pagamento di una somma, quale ritenuta a garanzia della Parte_1
corretta esecuzione dei lavori prevista ex art. 5 del contratto di subappalto. La domanda riconvenzionale dell'opponente ha, invece, ad oggetto la richiesta di pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni causati da inadempimento contrattuale della società Controparte_1
rispetto al cantiere in Tortona.
Secondo la tesi dell'opponente rileverebbe quindi l'inammissibilità della reconventio reconventionis, in assenza di qualsiasi tipo di collegamento tra la domanda risarcitoria dell'opponente e la pretesa creditizia formulata dall'opposta. Tale domanda riconvenzionale dovrebbe, quindi, ritenersi illegittima ed inammissibile, in quanto non conseguenza diretta della domanda riconvenzionale dell'opponente.
Con riferimento alla ammissibilità della propria domanda riconvenzionale, parte opposta evidenzia che le argomentazioni di sono prive di fondamento alla luce dell'evoluzione Parte_1
giurisprudenziale consolidata e favorevole della Corte di Cassazione, con riferimento in particolare a quanto sancito con sentenza n. 9633/2022.
Per la presente controversia, ritiene, pertanto, ammissibile la domanda Controparte_1
riconvenzionale in quanto:
13 - si riferisce al medesimo contratto di subappalto dell'11 aprile 2022;
- riguarda prestazioni patrimoniali derivanti dal rapporto contrattuale;
- è funzionalmente collegata all'esecuzione dei lavori oggetto del decreto ingiuntivo.
Ciò premesso, parte opposta ritiene che la propria domanda riconvenzionale per il pagamento delle trattenute di garanzia sia pienamente fondata, in quanto risulta che:
- l'immobile è operativo dal novembre 2022;
- sono trascorsi abbondantemente i 90 giorni dal collaudo;
- il committente principale ha accettato l'opera senza contestazioni;
- non ha mai fornito le certificazioni di collaudo richieste. Parte_1
B) Ciò premesso ai fini della decisione si deve tener conto dei criteri riguardanti la ammissibilità domanda riconvenzionale dell'opposto, come recentemente precisati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. S.U. n. 26727/2024) che ha precisato che: “ In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta domande alternative rispetto a quella avanzata nella fase monitoria, purché tali domande trovino il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso per l' ingiunzione. Ciò risponde a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo, nonché al principio di parità delle parti nel contraddittorio. La proposizione da parte dell'opposto di domande alternative, se non correlata all'evoluzione difensiva dell'opponente, deve avvenire tempestivamente nella comparsa di risposta e non può essere riservata fino alla memoria ex articolo 183, sesto comma, c.p.c., limitandosi a quest'ultima le sole reazioni alle difese postume dell'opponente.”
Nell'enunciare il principio di diritto di cui sopra, la Corte di cassazione ha tenuto conto dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità sulla tematica di cui trattasi.
Precedentemente era stato generato ed affermato il “liberale” principio di diritto secondo il quale:
"La modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Ne consegue che deve
14 ritenersi ammissibile la modifica, nella memoria all'uopo prevista dall'art. 183 c.p.c., della iniziale domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto in domanda di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo" (Cass. S.U. n. 12310/2015).
La successiva sentenza Cass. S.U. n. 22404/2018 ha dato continuità alla suddetta pronuncia del
2015 per la sua "valenza sistematica, in tema di esercizio dello ius variandi nel corso del processo", spostando l'attenzione dell'interprete dall'ambito circoscritto di una valutazione relativa alla invarianza degli elementi oggettivi (petitum e causa petendi) della domanda modificata rispetto a quella iniziale, in una prospettiva di più ampio respiro, volta alla verifica che entrambe tali domande ineriscano alla medesima vicenda sostanziale, nel rispetto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
Le pronunce sopra richiamate hanno generato una numerosa applicazione da parte delle sezioni semplici (cfr. ex multis Cass. 13091/2018, Cass. n. 22540/2018, Cass. n. 4322/2019, Cass. n.
22865/2019, Cass. n. 31078/2019, Cass. n.18546/2020, Cass. n. 20898/2020, Cass. n. 27620/2020,
Cass. n. 3127/2021, Cass. n. 4031/2021, Cass. n. 6279/2022, Cass. n. 24458/2023, Cass. n.
30455/2023).
Con riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sono da richiamare, in quanto coerenti con il nuovo percorso ermeneutico delle sentenza n. 26727 cit., le pronunce che hanno riconosciuto all'opposto la facoltà di integrare il thema decidendum nella comparsa di costituzione e risposta, togliendo i limiti della reconventio reconventionis. E' stato infatti precisato che: "In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità
a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio
15 ordinario, all'attore formale e sostanziale dell'art. 183 c.p.c." (v. Cass. n. 9633/2022; nei termini
Cass. 2023 n. 27183/2023 e Cass. 2023 n. 32933/2023).
In conclusione , in considerazione della interpretazione capostipite di Cass. S.U. n. 12310/2015 e del recente principio di diritto affermato da Cass. S.U. n. 26727/2024, con riferimento alla domanda riconvenzionale proponibile dall'opposto, l'interpretazione restrittiva non è più sostenibile, in quanto nella comparsa di costituzione l'opposto è legittimato a proporre non solo domande "reattive" stricto sensu - cioè riconvenzionali -, ma altresì domande che rientrano nell'area sostanziale sottesa alla domanda originaria, ovvero sono domande aggiuntive/alternative, ammissibili perché rapportate al medesimo interesse.
C) In considerazione di quanto sopra, la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
deve pertanto essere dichiarata ammissibile.
Nel merito la stessa risulta fondata e deve essere accolta essendo trascorso il termine previsto dall'art. 5 del contratto inter partes dell'11 aprile 2022 per la restituzione del deposito cauzionale del 5% pari a € 5.829,80.
L'opponente deve pertanto essere condannata al pagamento in favore di Parte_1
dell'importo di euro 5.829,80. Controparte_1
Su tale importo decorrono gli interessi legali dalla data della domanda (formulata con la comparsa di costituzione del 29 agosto 2023) al saldo.
*
VII) - Le spese di lite seguono la soccombenza.
Sono compensate nella misura di 1\4 in ragione dell'accoglimento parziale dell'opposizione e sono poste per la restante misura di 3/4 a carico di parte opponente, comunque soccombente, e liquidate come da dispositivo, in base ai parametri di legge, tenuto conto in particolar modo del valore della causa, dell'attività svolta, della natura e del grado di complessità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 3947/2023 emesso dal Tribunale di Milano in favore di Controparte_1
16 2) condanna al pagamento in favore di della somma di Euro Parte_1 Controparte_1
16.067,96, oltre interessi ex art. 5 D. Lgs. 231/2002 dalla data di scadenza delle fatture al saldo;
3) rigetta la domanda riconvenzionale formulata da Parte_1
4) in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da condanna Controparte_1 [...]
al pagamento dell'importo di € 5.829,80 , oltre interessi legali dalla data della Parte_1
domanda al saldo;
5) dichiara le spese di lite parzialmente compensate tra le parti nella misura di 1/4 e ponendo la restante misura di 3 /4 a carico di in favore di spese, Parte_1 Controparte_1
liquidate per intero in complessivi € 118,50 per esborsi ed € 4.835,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e spese generali nella misura del 15%.
Milano, 30.7.2025
Il giudice
CA M. TI
17
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano Sezione settima civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. CA M. TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15319/2023 R.G. promossa da:
(P. IVA: , in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
, con il patrocinio dell'avv. Paolo Giovanni Ramaioli del Foro di Lodi, come da Parte_2 procura allegata all'atto di citazione, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso, in
Lodi, via XX Settembre n. 12 (PEC: Email_1
OPPONENTE contro
(C.F./P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_2
, con il patrocinio dell'avv. AN NA , come da procura allegata al Controparte_2 ricorso per decreto ingiuntivo, con elezione di domicilio presso lo studio degli avv.ti Andrea
NE e AN UI NA s.t.p. in Legnano, P.za Carroccio n. 15 (PEC:
) Email_2
OPPOSTA
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza dell'11/4/2025 come segue:
Per l'opponente:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
a) rigettare l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c. e mancando, altresì, i presupposti di cui all'art. 642 c.p.c.
In via principale:
b) accertata e dichiarata l'illegittimità e/o l'infondatezza della pretesa creditoria formulata dalla società , in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Controparte_1 CP_2
, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 3947/2023 emesso dal Tribunale di
[...]
Milano in data 12.02.2023 e pubblicato il 21.02.2023, per tutti i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente, revocarlo.
In via riconvenzionale:
c) accertato e dichiarato, per tutti i motivi di cui in narrativa, l'inadempimento della società
alle obbligazioni derivanti dal contratto di subappalto concluso con la Controparte_1 [...]
, condannare la società al risarcimento di tutti i danni patiti Parte_1 Controparte_1
dall'odierna attrice opponente, meglio quantificati nell'importo di € 11.224,00, o nella somma che dovesse risultare in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite, oltre spese generali 15%, iva e c.p.a. come per legge.
In via istruttoria:
Si chiede:
A) l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che, la società ha addebitato l'importo di € 1.168,50 di cui alla fattura Controparte_1
n. 9 del 26.01.2023, che si rammostra al teste (doc. n. 6), in assenza di specifica contrattualizzazione, nonché di alcuna autorizzazione da parte della;
Parte_1
2 2. vero che la società “ , sia presso il cantiere di Tortona, sia mediante Parte_1
comunicazioni, ha provveduto a contestare alla “ una serie di lavorazioni mal Controparte_1
eseguite, quali: l'innesto corrugato su diversi plinti porta palo effettuato in modo non funzionale con conseguente impedimento di passaggio dei cavi elettrici;
il posizionamento inverso dei corrugati della linea MT con quella della linea speciale;
i plinti porta palo posizionati in modo disallineato rispetto al cordolo e in posizione più alta e, infine, la messa in quota di parte dei plinti porta palo e dei chiusini, come da documentazione che si rammostra al teste (doc. n. 5);
3. vero che la società ha provveduto al ripristino in autonomia dei lavori Parte_1
eseguiti dalla , con esborso della complessiva somma di € 11.224,00, come da Controparte_1
documento che si rammostra al teste (doc. n. 4).
Si indicano a testi:
- sig.ra , c/o sita in Milano, via Giotto n. 3, su tutti i capitoli di Parte_2 Parte_1
prova;
- sig. c/o sita in Milano, via Giotto n. 3, su tutti i capitoli di Testimone_1 Parte_1
prova.
B) disporre perizia tecnica volta ad accertare e quantificare i lavori di ripristino in autonomia effettuati dalla . Parte_1
Con riserva di ulteriormente dedurre e provare in relazione ai mezzi istruttori che verranno articolati dalla difesa avversaria, e in particolare, si chiede, sin d'ora, di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova di controparte eventualmente ammessi, con riserva di indicare altri testi.
Per l'opposta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contraris reiectis
In via preliminare
a) Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 3947/2023 non essendo l'opposizione avversaria fondata su prova scritta né di pronta soluzione, ovvero in subordine concedere la provvisoria esecuzione limitatamente alle somme non contestate pari a € 16.067,96.
In via principale:
3 b) Respingere l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare in toto il decreto ingiuntivo n. 3947/2023, ed in ogni caso condannare Parte_1
al pagamento della somma di € 17.236,46 risultante dalle fatture azionate in sede monitoria,
[...]
oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo e le spese del procedimento monitorio.
In via riconvenzionale:
c) accertato il credito di nei confronti di in relazione alla Controparte_1 Parte_1
trattenuta di cui all'art. 5 del contratto di subappalto, per la somma di € 5.829,80, dovuta in quanto sono trascorsi 90 giorni dal Verbale di Accettazione Definitiva della Prestazione, condannare
[...]
al pagamento della somma di € 5.829,80, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 Parte_1
dal dovuto al saldo, con riserva di agire per l'ulteriore trattenuta del 5% dovuta trascorsi 24 mesi dal collaudo;
In ogni caso:
d) Con vittoria di spese e competenze legali, oltre rimborso forfettario, Iva e C.p.a.;
In via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova, si chiede essere ammessi alla prova per testi sulle seguenti circostanze di fatto precedute dalla locuzione “vero che”:
1. Vero che nei mesi da aprile a luglio 2022 ha fatto parte della squadra di operai inviati da presso il cantiere di Tortona (AL), Via Cabannoni per l'esecuzione dei lavori e delle Controparte_1
opere previste per la realizzazione di cavidotti ed altri sottoservizi, di cui al contratto di subappalto del 11.04.2022, come da documenti 1,2,3,4 e doc. 8 e 8bis che si rammostrano (a , Persona_1
, , ); Persona_2 Persona_3 Persona_4 Per_5
2. Vero che nei mesi da aprile a luglio 2022 ha eseguito le opere per la realizzazione di cavidotti ed altri sottoservizi, come previsto dal contratto di subappalto del 11.04.2022, presso il cantiere di
Tortona (AL), Via Cabannoni sotto la direzione e il controllo dei tecnici e responsabili di
[...]
come da documenti 1, 2,3,4 e doc. 8 e 8bis che si rammostrano ( Parte_1 Persona_1 Per_2
, , );
[...] Persona_3 Persona_4 Per_5
3. Vero che nei mesi da aprile a luglio 2022 ha ricevuto dai tecnici e responsabili di Parte_1
[... istruzioni su come eseguire le opere previste dal contratto di Subappalto del 11.04.2023 realizzate presso il cantiere di Tortona (AL), Via Cabannoni, relativi alla esecuzione dei cavidotti e altri sottoservizi (a , , , ) Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 Per_5
4 4. Vero che la fattura n. 102 del 29.06.2022 - (doc. 2 fasc. monitorio), che si rammostra al teste, è stata emessa a seguito dell'approvazione, da parte di del SAL relativo al Parte_1
secondo acconto del maggio 2022 per l'esecuzione dei lavori e delle opere previste e occorrenti per la realizzazione dei cavidotti e altri servizi C/o il cantiere di Tortona, come da contratto di subappalto del 11.04.2022 - (doc 1 Fasc monitorio) che si rammostra al teste ( ; Testimone_2
5. Vero che la fattura n. 124 del 29.07.2022 - (doc 3 fasc monitorio), che si rammostra al teste, è stata emessa a seguito dell'approvazione, da parte di del SAL relativo al saldo Parte_1
dei lavori eseguiti dal mese di aprile al mese di giugno 2022 per l'esecuzione dei lavori e delle opere previste e occorrenti per la realizzazione dei cavidotti e altri servizi C/o il cantiere di Tortona, come da contratto di subappalto del 11.04.2022 - (doc 1 Fasc monitorio) che si rammostra al teste (a
; Testimone_2
6. Vero che in data 03.08.2022 la società autorizzava via mail l'emissione della Parte_1
fattura n. 124 del 29.07.2022 relativa al saldo dei lavori eseguiti dal mese di aprile al mese di giugno 2022 C/o il cantiere di Tortona, come da contratto di subappalto del 11.04.2022, - doc 1
Fasc. monitorio e doc 3 - fasc. opponente che si rammostrano al teste (a ; Testimone_2
7. Vero che la fattura n. 09 del 26.01.2023 (doc. 4 fasc. monitorio), che si rammostra al teste, è stata emessa a seguito dell'approvazione, da parte di del SAL relativo al mese di Parte_1
luglio 2022 per l'esecuzione dei lavori e delle opere previste e occorrenti per la realizzazione dei cavidotti e altri servizi C/o il cantiere di Tortona, come da contratto di subappalto del 11.04.2022,
(doc 1 fasc. monit.) - che si rammostra al teste, nonché delle ore di trasferta dei singoli operai di inviati in cantiere nei mesi da maggio a luglio 2022, come da docc. 8 e 8bis che si Controparte_1
rammostrano al teste (a ; Testimone_2
Si indicano in qualità di testimoni:
- Il Sig. , presso Persona_1 Controparte_1
- Il sig. , presso Persona_2 Controparte_1
- Il sig. , presso Persona_3 Controparte_1
- Il sig. presso Persona_4 Controparte_1
- Il sig. , presso Per_5 Controparte_1
- Sig.ra presso Testimone_2 Controparte_1
5 Si chiede di essere ammessi alla prova contraria sui citati capitoli avversari, ed inoltre a prova contraria, si chiede di essere ammessi alla prova orale sui seguenti capitoli:
“8 Vero che, su richiesta dei tecnici di i cavidotti sono stati posati dagli operai di Parte_1
prima del posizionamento dei plinti porta palo” Controparte_1
“9 Vero che presso il cantiere di Tortona di Via Cabannoni erano disponibili solo i cavidotti.
“10 Vero che i responsabili di cantiere di hanno dato istruzioni agli operai di Parte_1
su come posizionare i plinti porta palo nei quali sarebbero stati innestati i cavidotti Controparte_1
posati in precedenza.
“11 Vero che i responsabili di cantiere di hanno impartito istruzioni su come Parte_1
posizionare le linee di Bassa tensione/Media Tensione /Telecom.
***
Per riassumere, l'esponente difesa si oppone all'ammissione della prova orale richiesta ex adverso in quanto formulata su capitoli di prova del tutto generici, e/o valutativi e/o irrilevanti.
Nella denegata ipotesi di loro ammissione si chiede di essere ammessi alla prova contraria:
a) Sui capitoli avversari con i testi già indicati nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 cod. proc. civ.
b) Sui capitoli da 1 a 7 già formulati da a prova diretta con la memoria ex art. 183 Controparte_1
co. VI n. 2 c.p.c.
c) Sui capitoli da 8 a 11 formulati da nella presente memoria con i testi già indicati Controparte_1
da nella memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. Controparte_1
d) si insiste per l'ammissione dell'istanza ex art. 210 cpc relativa all'ordine di esibizione del verbale di accettazione definitiva delle prestazioni e del collaudo.
e) Ci si oppone alla richiesta di CTU, in quanto esplorativa.
Si producono i seguenti documenti:
All. A) Fascicolo monitorio;
1 atto di citazione notificato;
1bis pec notifica;
2 Inaugurazione magazzino : articolo estratto dal sito SE Italia SR del Parte_3
03.11.2022
3 Inaugurazione magazzino : articolo di cronaca locale del 04.11.2022 Parte_3
6 4 fattura n. 84 del 30.05.2022;
5 missiva del 15.02.2023 Tuttostrade / Strade e Servizi;
doc 5bis ric accettazione pec e 5 ter ric consegna pec doc.6) articolo di cronaca locale estratto da google del 04.11.2022; doc 7) conteggio trattenute applicate sulle fatture emesse da;
CP_1
doc 8) consuntivo al 31.07.2022 relativi alle ore di trasferta operai dal mese di maggio a luglio
2022; doc 8bis consuntivo al 31.07.2022 relativo ai lavori eseguiti luglio 2022.
7 FATTO E DIRITTO
I) - otteneva dal Tribunale di Milano decreto ingiuntivo n. 3947/2023 in data 12-21 Controparte_1
febbraio 2023, notificato il 24 febbraio 2023, con il quale veniva ingiunto a Parte_1
il pagamento della somma di € 17.236,46, oltre accessori e spese, a titolo di corrispettivo per saldo lavori relativi al cantiere di Tortona.
con atto di citazione, notificato a controparte 3 aprile 2023 , si opponeva al Parte_1
suddetto decreto ingiuntivo domandandone la revoca. Esponeva in proposito che:
- era stato stipulato in data 11 aprile 2022 tra le parti un contratto di subappalto per l'esecuzione di lavori e opere per la realizzazione di cavidotti e altri sottoservizi presso il cantiere di Tortona nell'ambito della realizzazione di un nuovo insediamento logistico;
- alcuni lavori eseguiti da non erano stati realizzati a regola d'arte ed erano stati Controparte_1
tempestivamente contestati al tecnico responsabile della società opposta;
- tali vizi e difetti riguardavano in particolare:
- l'innesto corrugato su diversi plinti porta palo effettuato in modo non funzionale con conseguente impedimento di passaggio dei cavi elettrici;
- il posizionamento inverso dei corrugati della linea MT con quella della linea speciale;
- i plinti porta palo posizionati in modo disallineato rispetto al cordolo e in posizione più alta;
- la messa in quota di parte dei plinti porta palo e dei chiusini.
L'opponente evidenziava che aveva provveduto ad eliminare i vizi ed effettuare le riparazioni necessarie a proprie spese, sostenendo costi per l'importo di € 11.224,00, che chiedeva in via riconvenzionale di porre, quale risarcimento, a carico di parte opposta.
Contestava inoltre l'importo di € 1.168,50 indicato nella fattura n. 9/2023 per presunte ore di lavoro e/o trasferte effettuate dal personale di nei mesi di maggio, giugno e luglio Controparte_1
2022, in quanto importo non pattuito tra le parti.
Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo e il pagamento in via riconvenzionale dell'importo di euro 11.224,00.
Con comparsa di costituzione contestava quanto ex adverso dedotto ed eccepito. Controparte_1
Rilevava in particolare che:
8 - la società SE SR (committente principale) aveva affidato a le attività Parte_1
relative ai movimenti terra, sottoservizi, nonché opere di urbanizzazione necessari per la realizzazione di un immobile, ad uso logistico, sito nel comune di Tortona;
- aveva subappaltato, all'odierna opposta, l'esecuzione dei lavori e delle Parte_1
opere previste per la realizzazione di cavidotti ed altri sottoservizi, presso il predetto cantiere;
- l'opposta procedeva alla realizzazione dei lavori sotto la direzione di e Parte_1
procedeva quindi alla fatturazione sulla base dei SAL di volta in volta approvati dall'opponente;
- l'immobile realizzato ed adibito ad impianto logistico, è attivo e funzionante ed è stato inaugurato in data 3 novembre 2022;
- ha collaudato e consegnato l'opera, oggetto del contratto d'appalto, a SE Parte_1
s.r.l. (committente principale), la quale ha accettato l'immobile senza sollevare alcuna contestazione e/o denunciare vizi e difetti;
- l'opponente è in ogni caso decaduto dalla denuncia dei vizi e difetti ai sensi dell'art. 1670 cod.civ., che prevede un termine di decadenza di 60 giorni;
- la società opponente non ha inoltre dimostrato e provato i costi sostenuti per gli asseriti lavori di rimozione dei vizi dei lavori che sarebbero imputabili all'opposta;
- le contestazioni di controparte erano limitate al minor importo di euro 1.168,50 di cui alla fattura n. 9/2023 riferentesi ai costi sostenuti per la trasferta del personale.
L'opposta chiedeva infine, con la comparsa di costituzione, in via riconvenzionale, la condanna di al pagamento dell'importo di € 5.829,80, relativo alla trattenuta del 5%, di cui Parte_1
all'art. 5 del contratto di subappalto, dell'importo complessivamente fatturato di € 104.936,46, essendo trascorsi 90 giorni dal Verbale di Accettazione Definitiva della Prestazione e riservandosi di esigere l'ulteriore 5% alla scadenza dei 24 mesi dal collaudo definitivo.
Insisteva quindi per il rigetto dell'opposizione e per l'accoglimento della domanda riconvenzionale.
*
II) - Alla prima udienza del 22.9.2023 il giudice concedeva la provvisoria esecuzione parziale al
D.I. opposto per l'importo di € 16.067,96 e assegnava i termini per memorie ex art. 183, VI comma,
c.p.c..
9 All'esito delle prove orali, sui capitoli di prova ammessi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 11 aprile 2025.
Alla suddetta udienza il giudice tratteneva la causa in decisione e accordava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
*
III) - In sintesi, le pretese delle parti possono essere così sintetizzate: parte opponente chiede la revoca del decreto ingiuntivo di cui trattasi, in quanto nulla è dovuto a controparte in relazione ai vizi e difetti dei lavori eseguiti e non essendo stati concordi i costi di trasferta;
inoltre chiede in via riconvenzionale il pagamento dell'importo di € 11.224,00 per i costi sostenuti per l'eliminazione dei vizi e difetti;
parte opposta insiste per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo, con conseguente pagamento del dovuto da parte della società opponente per l'attività eseguita;
chiede in via riconvenzionale il pagamento dell'importo di € 5.829,80 relativo alla restituzione del deposito cauzionale del 5%.
In considerazione di quanto sopra, con riguardo all'inquadramento giuridico della presente controversia, si rileva che tra le parti in causa si è perfezionato in data 11.4.2022 un contratto di appalto, disciplinato dagli artt. 1655 e segg. cod. civ., con cui ha incaricato Parte_1
dell'esecuzione delle attività presso il cantiere di Tortona. Controparte_1
Il titolo contrattuale è quindi pacifico e documentale.
*
IV) - Premesso quanto sopra, l'opposizione risulta solo parzialmente fondata e deve essere in parte accolta per i seguenti motivi e nei seguenti termini.
L'opponente ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento e della responsabilità della controparte subappaltatore e il risarcimento del danno per i lavori rimediali dei vizi e difetti.
La domanda risarcitoria svolta in via riconvenzionale dalla società opponente è stata quantificata in complessivi euro 11.224,00 riferentesi ai costi sostenuti dalla stessa per la sistemazione a regola d'arte delle errate lavorazioni effettuate dall'opposta.
10 ha contestato l'asserito inadempimento per i lavori eseguiti, imputandolo semmai Controparte_1
alla responsabilità della società opponente, alla quale spettava la direzione e il coordinamento dei lavori di cui trattasi.
Il rapporto contrattuale dell'11 aprile 2022, sulla base del quale l'opposta ha agito in via monitoria e su cui si fondano le domande riconvenzionale avanzate da entrambe le parti, prevede in particolare che:
- art. 6: Responsabile del progetto: Il controllo sull'esecuzione delle opere in conformità ai disegni ed ai patti contrattuali è affidato al Responsabile di Progetto ed all'Impresa, che opera avvalendosi del responsabile di cantiere. Egli curerà che l'esecuzione delle opere avvenga in conformità ai progetti e i patti contrattuali”;
- art. 9: Oneri e obblighi di carattere generale a carico del Subappaltatore: Sono a carico del
Subappaltatore ….. – omissis - ….d) La demolizione, parziale e/o totale, delle opere che non dovessero risultare conformi a quanto previsto progettualmente e/o alle disposizioni impartite dal responsabile dell'Impresa e/o dettate dalla realizzazione a “regola d'arte”.
Premesso quanto sopra, occorre adesso valutare l'eccezione di inadempimento e la conseguenziale domanda risarcitoria come richiesto dalla opponente.
Alla pretesa creditoria avanzata in sede monitoria da l'opponente ha eccepito Controparte_1
l'inadempimento contrattuale rispetto ai lavori eseguiti e la richiesta di risarcimento del danno per i costi sostenuti per i lavori rimediali pari a € 11.224,00.
L'opposta ha dedotto l'intervenuto collaudo dei lavori e l'inaugurazione avvenuta nell'autunno
2022 della struttura realizzata;
per tali ragioni ha diritto al pagamento del saldo del corrispettivo per i lavori eseguiti in ragione del contratto in essere tra le parti
Si deve rilevare che l'opponente a fronte delle contestazioni dei lavori formulate dal committente principale SE SR con mail in data 22 giugno 2022 (doc. 7 fasc. opponente) ha sollevato, se pur in termini assolutamente generici, le contestazioni a con mail del 3 agosto 2022 (doc. Controparte_1
3 fasc. opponente), nel rispetto quindi del termine di decadenza previsto dall'art. 1670 cod. civ.
Si rileva tuttavia che, intervenendo direttamente l'opponente, senza renderne partecipe l'opposta, ha di fatto modificato lo stato dei luoghi, modificando l'impianto predisposto e realizzato nel cantiere, con ciò precludendo ogni ulteriore verifica, anche da parte di eventuali consulenti tecnici.
11 Sul punto è necessario osservare che sebbene risulti dalla documentazione fotografica prodotta e
Tes_ dall'esito delle prove testimoniali (testi , e ) che i Tes_1 Tes_2 Per_1 Tes_4 Per_3
lavori relativi alla predisposizione dell'impianto elettrico (posa dei pali e delle polifere per il passaggio dei cavi) non erano stati eseguiti a regola d'arte, a fronte di testimonianze generiche o discordanti tra loro, non è risultata dimostrata l'eccezione dell'opponente che l'errata lavorazione sia imputabile al subappaltatore. rileva che la direzione e il controllo dei lavori era Controparte_1
di competenza di , da cui riceveva direttive per l'esecuzione die lavori. Parte_1
Resta inoltre il fatto che ad oggi l'impianto è funzionante ed è collaudato;
la struttura inoltre è stata inaugurata nell'autunno 2022.
I vizi sottesi emendati evidentemente dall'opponente, oltre a non sussistere allo stato, non sono comunque verificabili in punto di riferibilità e di rapporto causale rispetto all'operato della società subappaltatrice.
Per tali ragioni non sono ad essa riferibili e il costo sostenuto dall'opponente non può essere imputato all'opposta.
Tale voce di danno (relativa al costo e al valore delle opere rimediali) non può quindi essere riferita all'opposta, la domanda risarcitoria formulata da deve essere quindi Parte_1
rigettata.
L'opposta ha pertanto diritto al riconoscimento dell'importo di € 16.067,96 riferentesi al saldo dei lavori eseguiti nel cantiere di Tortona.
Riguardo alla altra voce di costo, oggetto della domanda monitoria , si osserva che l'importo di €
1.168,50 indicato nella fattura n. 9/2023, a titolo di spese di trasferta a carico di Parte_1
non risulta né concordato tra le parti né provato da ,. Non risulta pertanto
[...] Controparte_1
fondata la richiesta di pagamento nei confronti di e la domanda di Parte_1 CP_1
deve essere pertanto rigettata.
[...]
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V) – Rigettata la domanda riconvenzionale della società opponente e tenuto conto di quanto sopra, si deve concludere revocando il D.I. ingiuntivo in quanto concesso per una somma superiore a quella dovuta e condannando l'opponente al pagamento della somma complessiva di euro
16.067,96 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
12 Risulta fondato ed accertato il credito di parte opposta per l'importo di euro 16.067,96 a titolo di corrispettivo per saldo lavori eseguiti.
Parte opponente deve essere condannata al pagamento in favore di dell'importo di Controparte_1
€ 16.067,96. Su tale importo decorrono gli interessi ex art. 5 D. Lgs. 231/2002 dalla data di scadenza delle fatture al saldo.
Di tale importo si dovrà tener conto di quanto già corrisposto da a fronte della Parte_1
dichiarazione di provvisoria esecutività parziale del decreto ingiuntivo disposta in corso di causa con provvedimento in data 22/9/2023.
VI) – In relazione alla domanda riconvenzionale formulata da parte opposta si rileva quanto segue.
A) evidenzia l'inammissibilità della domanda riconvenzionale - reconventio Parte_1
reconventionis - proposta da parte opposta nella propria comparsa di costituzione e risposta, in quanto non attinente rispetto alla domanda riconvenzionale proposta dall'opponente nel proprio atto di citazione in opposizione. In particolare richiede, in via riconvenzionale, la Controparte_1
condanna di al pagamento di una somma, quale ritenuta a garanzia della Parte_1
corretta esecuzione dei lavori prevista ex art. 5 del contratto di subappalto. La domanda riconvenzionale dell'opponente ha, invece, ad oggetto la richiesta di pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni causati da inadempimento contrattuale della società Controparte_1
rispetto al cantiere in Tortona.
Secondo la tesi dell'opponente rileverebbe quindi l'inammissibilità della reconventio reconventionis, in assenza di qualsiasi tipo di collegamento tra la domanda risarcitoria dell'opponente e la pretesa creditizia formulata dall'opposta. Tale domanda riconvenzionale dovrebbe, quindi, ritenersi illegittima ed inammissibile, in quanto non conseguenza diretta della domanda riconvenzionale dell'opponente.
Con riferimento alla ammissibilità della propria domanda riconvenzionale, parte opposta evidenzia che le argomentazioni di sono prive di fondamento alla luce dell'evoluzione Parte_1
giurisprudenziale consolidata e favorevole della Corte di Cassazione, con riferimento in particolare a quanto sancito con sentenza n. 9633/2022.
Per la presente controversia, ritiene, pertanto, ammissibile la domanda Controparte_1
riconvenzionale in quanto:
13 - si riferisce al medesimo contratto di subappalto dell'11 aprile 2022;
- riguarda prestazioni patrimoniali derivanti dal rapporto contrattuale;
- è funzionalmente collegata all'esecuzione dei lavori oggetto del decreto ingiuntivo.
Ciò premesso, parte opposta ritiene che la propria domanda riconvenzionale per il pagamento delle trattenute di garanzia sia pienamente fondata, in quanto risulta che:
- l'immobile è operativo dal novembre 2022;
- sono trascorsi abbondantemente i 90 giorni dal collaudo;
- il committente principale ha accettato l'opera senza contestazioni;
- non ha mai fornito le certificazioni di collaudo richieste. Parte_1
B) Ciò premesso ai fini della decisione si deve tener conto dei criteri riguardanti la ammissibilità domanda riconvenzionale dell'opposto, come recentemente precisati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. S.U. n. 26727/2024) che ha precisato che: “ In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta domande alternative rispetto a quella avanzata nella fase monitoria, purché tali domande trovino il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso per l' ingiunzione. Ciò risponde a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo, nonché al principio di parità delle parti nel contraddittorio. La proposizione da parte dell'opposto di domande alternative, se non correlata all'evoluzione difensiva dell'opponente, deve avvenire tempestivamente nella comparsa di risposta e non può essere riservata fino alla memoria ex articolo 183, sesto comma, c.p.c., limitandosi a quest'ultima le sole reazioni alle difese postume dell'opponente.”
Nell'enunciare il principio di diritto di cui sopra, la Corte di cassazione ha tenuto conto dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità sulla tematica di cui trattasi.
Precedentemente era stato generato ed affermato il “liberale” principio di diritto secondo il quale:
"La modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Ne consegue che deve
14 ritenersi ammissibile la modifica, nella memoria all'uopo prevista dall'art. 183 c.p.c., della iniziale domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto in domanda di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo" (Cass. S.U. n. 12310/2015).
La successiva sentenza Cass. S.U. n. 22404/2018 ha dato continuità alla suddetta pronuncia del
2015 per la sua "valenza sistematica, in tema di esercizio dello ius variandi nel corso del processo", spostando l'attenzione dell'interprete dall'ambito circoscritto di una valutazione relativa alla invarianza degli elementi oggettivi (petitum e causa petendi) della domanda modificata rispetto a quella iniziale, in una prospettiva di più ampio respiro, volta alla verifica che entrambe tali domande ineriscano alla medesima vicenda sostanziale, nel rispetto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
Le pronunce sopra richiamate hanno generato una numerosa applicazione da parte delle sezioni semplici (cfr. ex multis Cass. 13091/2018, Cass. n. 22540/2018, Cass. n. 4322/2019, Cass. n.
22865/2019, Cass. n. 31078/2019, Cass. n.18546/2020, Cass. n. 20898/2020, Cass. n. 27620/2020,
Cass. n. 3127/2021, Cass. n. 4031/2021, Cass. n. 6279/2022, Cass. n. 24458/2023, Cass. n.
30455/2023).
Con riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sono da richiamare, in quanto coerenti con il nuovo percorso ermeneutico delle sentenza n. 26727 cit., le pronunce che hanno riconosciuto all'opposto la facoltà di integrare il thema decidendum nella comparsa di costituzione e risposta, togliendo i limiti della reconventio reconventionis. E' stato infatti precisato che: "In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità
a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio
15 ordinario, all'attore formale e sostanziale dell'art. 183 c.p.c." (v. Cass. n. 9633/2022; nei termini
Cass. 2023 n. 27183/2023 e Cass. 2023 n. 32933/2023).
In conclusione , in considerazione della interpretazione capostipite di Cass. S.U. n. 12310/2015 e del recente principio di diritto affermato da Cass. S.U. n. 26727/2024, con riferimento alla domanda riconvenzionale proponibile dall'opposto, l'interpretazione restrittiva non è più sostenibile, in quanto nella comparsa di costituzione l'opposto è legittimato a proporre non solo domande "reattive" stricto sensu - cioè riconvenzionali -, ma altresì domande che rientrano nell'area sostanziale sottesa alla domanda originaria, ovvero sono domande aggiuntive/alternative, ammissibili perché rapportate al medesimo interesse.
C) In considerazione di quanto sopra, la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
deve pertanto essere dichiarata ammissibile.
Nel merito la stessa risulta fondata e deve essere accolta essendo trascorso il termine previsto dall'art. 5 del contratto inter partes dell'11 aprile 2022 per la restituzione del deposito cauzionale del 5% pari a € 5.829,80.
L'opponente deve pertanto essere condannata al pagamento in favore di Parte_1
dell'importo di euro 5.829,80. Controparte_1
Su tale importo decorrono gli interessi legali dalla data della domanda (formulata con la comparsa di costituzione del 29 agosto 2023) al saldo.
*
VII) - Le spese di lite seguono la soccombenza.
Sono compensate nella misura di 1\4 in ragione dell'accoglimento parziale dell'opposizione e sono poste per la restante misura di 3/4 a carico di parte opponente, comunque soccombente, e liquidate come da dispositivo, in base ai parametri di legge, tenuto conto in particolar modo del valore della causa, dell'attività svolta, della natura e del grado di complessità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 3947/2023 emesso dal Tribunale di Milano in favore di Controparte_1
16 2) condanna al pagamento in favore di della somma di Euro Parte_1 Controparte_1
16.067,96, oltre interessi ex art. 5 D. Lgs. 231/2002 dalla data di scadenza delle fatture al saldo;
3) rigetta la domanda riconvenzionale formulata da Parte_1
4) in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da condanna Controparte_1 [...]
al pagamento dell'importo di € 5.829,80 , oltre interessi legali dalla data della Parte_1
domanda al saldo;
5) dichiara le spese di lite parzialmente compensate tra le parti nella misura di 1/4 e ponendo la restante misura di 3 /4 a carico di in favore di spese, Parte_1 Controparte_1
liquidate per intero in complessivi € 118,50 per esborsi ed € 4.835,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e spese generali nella misura del 15%.
Milano, 30.7.2025
Il giudice
CA M. TI
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