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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 24/03/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico – Presidente rel.
Dott. Emanuele De Gregorio – Consigliere
Dott. Maria Lucia Insinga – Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 327 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
; Parte_5
e in proprio e nella Controparte_1 Controparte_2 qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore
[...]
e sul minore , , Persona_1 Persona_2 Controparte_3 [...]
[...]
e in proprio e nella qualità di genitori Controparte_4 CP_5 esercenti la potestà genitoriale sul minore , , Persona_3 CP_6
Controparte_7
e , in proprio e nella qualità di genitori
[...] CP_8 esercenti la potestà genitoriale sulla minore , sul Persona_4 minore , sulla minore e sul minore Persona_5 Persona_6
Persona_7
e , in proprio e nella qualità di CP_9 Controparte_10 genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore Persona_8
e sul minore
[...] Persona_9 Controparte_11
, Controparte_12 Controparte_13
1 e , in proprio e nella qualità di genitori Controparte_14 CP_15 esercenti la potestà genitoriale sui minori e Persona_10
Parte_6
,
[...] CP_16 Controparte_17 elettivamente domiciliati in LA - Vico Cappadonna n. 20 - presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Fontanella che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. Luigi Fontanella, per procura in calce all'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio
A P P E L L A N T I
E
in persona del procuratore speciale Parte_7
di in persona del legale rappresentante Parte_8 Parte_9 in persona del legale rappresentante Parte_10
Elettivamente domiciliate in Milano, via Santa Croce 4, presso lo studio dell'Avv. Lotario Dittrich che le rappresenta e difende unitamente all'Avv.
Corrado V. Giuliano per procure in calce alla comparsa di costituzione in appello
A P P E L L A T E
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 31 ottobre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 4 febbraio 2016, gli odierni appellanti ed altri attori convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di LA le società
[...]
e (oggi . Pt_7 Controparte_18 CP_19 Parte_10
Chiedevano al giudice di
“- accertare e dichiarare che le patologie malformative di cui sono affette le parti attrici - in epigrafe generalizzate - sono ascrivibili sotto il profilo causale, agli inquinanti ambientali - di origine industriale - derivanti dalla presenza e operatività degli impianti industriali, attivi e dimessi della Raffineria di LA
2 ( e - già nonché operanti nel Pt_11 CP_19 CP_20 Parte_7 sito plurisocietario del petrolchimico di LA, per come già accertato dalle perizie rese nei procedimenti ex art. 696 bis c.p.c. riuniti R.G. 133/12 + altri;
- per l'effetto, condannare le società convenute, in solido tra loro, al pronto e immediato pagamento in favore delle parti attrici - in epigrafe generalizzate - a titolo di danni non patrimoniali, morali e alla capacità lavorativa specifica - ovvero in caso di denegato accoglimento di quest'ultima voce di danno, si chiede il risarcimento dei danni da perdita di chance - per le ragioni e causali meglio spiegate in fatto e diritto, ai seguenti importi partitamente indicati in narrativa e di seguito richiesti, ovvero:
1- €.2.131.025,22 in favore di;
€.450.000,00 in favore Parte_1 della madre, ; €.450.000,00 in favore del padre, Parte_2
; €.200.000,00 in favore della sorella, ; €. Parte_3 Parte_4
200.000,00 in favore della nonna, ; Parte_5
3- €.461.992,75 in favore di e Controparte_1 CP_2
nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore
[...]
; €.100.000,00 in favore di Persona_1 Controparte_1
e nella qualità di genitori esercenti la
[...] Controparte_2 potestà genitoriale sul minore;
€.150.000,00 in favore Persona_2 della madre, ; €.150.000,00, in favore del Controparte_1 padre, €.80.000,00 in favore della nonna, Controparte_2 CP_3
; €.80.000,00 in favore del nonno,
[...] Controparte_4
4- €.332.436,00 in favore di e nella Controparte_4 CP_5 qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore;
Persona_3
€.140.000,00 in favore della mamma, ; € 140.000,00, Controparte_4 in favore del padre, ; €.100.000,00 in favore della sorella, CP_5
; €.100.000,00 in favore della nonna, ; CP_6 Controparte_7
5- €.2.131.025,22 in favore di e nella Parte_12 Controparte_21 qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore Per_11
€.200.000,00 in favore di e
[...] Parte_12 Controparte_21 nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla sorella minore
€.450.000,00 in favore della madre, ; € Persona_12 Parte_12
450.000,00 in favore del padre, €.200.000,00 in Controparte_21 favore della nonna, ; €.200.000,00 in favore del nonno, Persona_13 [...]
€.200.000,00 in favore della nonna, ; Persona_14 Persona_15
€.200.000,00 in favore del nonno, Persona_11
3 6- €.242.128,00 in favore di e nella qualità di Parte_13 CP_22 genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore;
Persona_16
€.100.000,00 in favore della madre, ; €.100.000,00 in Parte_13 favore del padre, €.50.000,00 in favore della nonna, CP_22
; €.50.000,00 in favore del nonno, ; Controparte_23 Persona_17
€.50.000,00 in favore della nonna, ; Persona_18
7- €.127.933,50 in favore di e nella Controparte_7 CP_8 qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore
[...]
; €.60.000,00 in favore della madre, ; Per_4 Controparte_7
€.60.000,00 in favore del padre, ; €.40.000,00 in favore di CP_8
e nella qualità di genitori esercenti la Controparte_7 CP_8 potestà genitoriale sul minore;
€.40.000,00 in favore Persona_5 di e nella qualità di genitori esercenti la Controparte_7 CP_8 potestà genitoriale sulla minore;
€.40.000,00 in favore di Persona_6
e nella qualità di genitori esercenti la Controparte_7 CP_8 potestà genitoriale sul minore;
Persona_7
8- €.332.437,00 in favore di e La , nella CP_9 CP_10 qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore Persona_8
€.140.000,00 in favore della madre, ;
[...] CP_9
€.140.000,00 in favore del padre, €.100.000,00 in Controparte_10 favore di e La cognata nella qualità di genitori CP_9 CP_10 esercenti la potestà genitoriale sul fratello minore, Persona_9
€.100.000,00 in favore della nonna, ; Controparte_11
€.100.000,00 in favore del nonno, €.100.000,00 in Controparte_12 favore della nonna, ; Controparte_13
9- €.276.421,27 in favore di e , nella Parte_14 Controparte_24 qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore Per_19
€.130.000,00 in favore della madre, ;
[...] Parte_14
€.130.000,00 in favore del padre, ; Controparte_24
10- €.127.933,50 in favore di e nella Controparte_14 CP_15 qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore Persona_10
; €.60.000,00 in favore della madre, ;
[...] Controparte_14
€.60.000,00 in favore del padre, ; €.40.000,00 in favore di CP_15
e nella qualità di genitori esercenti la Controparte_14 CP_15 potestà genitoriale sulla sorella minore, ; Parte_6
4 11- €.242.128,00 in favore di e Parte_15 Pt_16
nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore,
[...]
€.100.000,00 in favore della madre, Comandatore Persona_20
Giuseppa; €.100.000,00 in favore del padre, Parte_16
€.50.000,00 in favore della sorella, ; €.50.000,00 in Persona_21 favore della sorella, ; €.50.000,00 in favore della sorella, Persona_22
; €.50.000,00 in favore della sorella, Parte_17 [...]
; €.50.000,00 in favore del fratello, ; Parte_18 Persona_23
12- €.723.317,00 in favore di e nella Controparte_17 CP_16 qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore Parte_6
€.220.000,00 in favore della madre, ; €.220.000,00 in Controparte_17 favore del padre, , CP_16
o per tutti gli attori a quella maggiore o minore somma che verrà provata in corso di giudizio e/o il Giudice riterrà di liquidare in via equitativa, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal fatto illecito e/o dal giorno in cui si è prodotto l'evento dannoso ex art. 1219 c.c. ovvero dalla data di nascita dei danneggiati, essendo i debitori (rectius: le società convenute) costituite in mora automaticamente (c.d. mora ex re) dalla data del fatto illecito ex art. 1219, 1° comma, n.1, c.c.
Rappresentavano gli attori che alcuni di loro erano affetti da malformazioni congenite da porre in nesso eziologico con l'inquinamento ambientale, interessante tutti gli elementi dell'ambiente di vita (aria, acqua, suolo e sottosuolo), determinato dagli impianti industriali della e Controparte_18 di già società partecipate da CP_19 CP_20 Parte_7 quale socio unico. Gli impianti in questione avrebbero prodotto agenti teratogeni, vale a dire “sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie e aumentarne la frequenza”, con conseguente responsabilità extracontrattuale delle società convenute, ai sensi degli artt. 2043 e 2050
c.c., per omessa adozione delle cautele imposte dalla legge o dall'esperienza, dalla tecnica, dalle peculiarità dell'attività industriale svolta utili ad eliminare o almeno ridurre significativamente i rischi di compromissione ambientale derivanti dal petrolchimico di LA.
Gli attori lesi nella salute, limitando l'elenco a coloro che hanno presentato appello e sono perciò tuttora parti del giudizio, sono i seguenti:
5 1. nata nel 1997, affetta da mielomeningocele Parte_1 lombosacrale isolato (schiena bifida);
2. , nato nel 1990, affetto da sindattilia complessa Persona_1 unilaterale e criptorchidismo;
3. nato nel 2002, affetto da labiopalatoschisi completa Persona_3 bilaterale;
4. nata nel 2006, affetta da palatoschisi;
Persona_4
5. , nata nel 2005, affetta da displasia renale destra Persona_8 monolaterale;
6. nata nel 2005, affetta da palatoschisi;
Persona_10
7. , nato nel 1990, affetto da tetralogia di Fallot. Parte_6
Costoro chiedevano il risarcimento del connesso danno non patrimoniale alla salute e dei danni patrimoniali derivanti da perdita di capacità lavorativa specifica o, in subordine, di chance, mentre gli altri attori, familiari dei primi (genitori, nonni, fratelli e sorelle), chiedevano il risarcimento dei danni morali e da lesione del rapporto parentale, conseguenti alle patologie sofferte dai loro cari.
Le domande si fondavano essenzialmente sulle consulenze tecniche espletate in pregresso procedimento di istruzione preventiva (n. 133/2012
r.g., poi oggetto di separazione di procedimenti con successivi A.T.P. distinti per ciascun danneggiato) e depositate in Cancelleria in data 13 luglio 2015.
Si costituivano le società convenute che eccepivano preliminarmente il Parte difetto di legittimazione passiva della e la prescrizione del diritto al risarcimento in capo ad alcuni degli attori, nominativamente indicati. Nel merito, chiedevano l'integrale rigetto delle domande attrici, eccependo, fra l'altro, vizi procedurali e violazioni di legge delle consulenze tecniche espletate ex art. 696bis c.p.c..
Il Tribunale, ritenuto di non dover procedere all'attività istruttoria richiesta dagli attori (prove testimoniali relative, per lo più, ai danni sofferti, a vario titolo, dagli attori, e richiamo dei Consulenti d'Ufficio), poneva la causa in decisione all'udienza “cartolare” del 2 dicembre 2020 e, con sentenza n.
268/2021 dell'8 giugno 2021, rigettava le domande attrici, compensando integralmente le spese di lite.
Ventotto degli originari attori (v. pag. 4, nota 1, comparsa società appellate) non hanno proposto appello. Gli altri, indicati in epigrafe, hanno impugnato
6 la sentenza, chiedendone la riforma per la parte di proprio interesse, con accoglimento delle domande formulate in primo grado.
Le società appellate si sono costituite, eccependo in rito l'inammissibilità dell'appello e la carenza di legittimazione ad impugnare per alcuni degli attori, nonché, nel merito, chiedendo il rigetto del gravame. Hanno anche riproposto le eccezioni preliminari di rito e di merito già sollevate dinanzi al
Tribunale.
Con ordinanza depositata il 31 maggio 2022, questa Corte dichiarava inammissibili le istanze istruttorie presentate dagli appellanti e fissava l'udienza del 31 ottobre 2024 per la precisazione delle conclusioni, che venivano depositate dalle parti con le note sostitutive di udienza previste dall'art. 127ter c.p.c.. Venivano assegnati i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c., ratione temporis applicabile.
************
Il Tribunale, riassunti i termini della controversia, ha immediatamente osservato che risultava “dirimente ai fini del decidere, l'assenza del nesso di causa tra l'evento dannoso dedotto e il fatto imputabile alle convenute”, con ciò rendendosi di fatto inutile l'esame delle questioni preliminari di rito
(carenza di legittimazione passiva in capo a e di merito Parte_7
(prescrizione del diritto di alcuni degli attori) sollevate dalle convenute.
Il primo giudice ha ricordato che nel procedimento per ATP n. 133/2012 era
“stata disposta la separazione delle cause con riferimento a ciascun ricorrente affetto da malformazione congenita, sicché per ognuno di essi è stata depositata una consulenza tecnica che contiene una parte inerente alle fonti di inquinamento ambientale ascrivibili alle società convenute identica per tutte, ed una parte inerente lo studio del caso clinico in discussione”, per poi premettere che, per semplicità, si sarebbe fatto riferimento “alla copia cartacea della consulenza tecnica relativa al giudizio n. 133/2012 R.G
(relativa al caso di )” e, ove necessario, a ciascuna delle Parte_1 altre.
Data la complessità della controversia, il Tribunale ha avvertito la necessità di precisare preliminarmente che gli accertamenti necessari ai fini della decisione non concernevano “l'impatto sulle matrici ambientali causato dalle emissioni prodotte dallo stabilimento industriale di LA, né i rischi per la salute da esse derivanti e neppure di verificare gli effetti cancerogeni delle sostanze immesse nell'ambiente e riconducibili a tale attività”, ma “piuttosto
7 l'incidenza delle emissioni prodotte dal petrolchimico sulle patologie sviluppate dagli attori affetti da malformazioni congenite”.
Il Tribunale ha precisato altresì che studi scientifici e le stesse risultanze di
CTU evidenziavano che “la maggior parte delle malformazioni congenite hanno un'origine multifattoriale prevalentemente non conosciuta, effetto di una combinazione tra fattori genetici e ambientali” e solo per una parte minore di tali patologie “è conosciuta e riconosciuta, in maniera scientificamente certa, una eziologia esclusivamente di tipo genetico (sindromi cromosomiche o da mutazione di un singolo gene) o di tipo ambientale per esposizione a sostanze certamente teratogene (es: talidomide)”.
Il Tribunale ha proseguito con le considerazioni seguenti:
“La causa ambientale può agire con un'azione mutagena pre-concezionale (per esposizione materna o paterna) o un'azione teratogena post-concezionale. Il periodo della gravidanza di maggiore suscettibilità è quello dell'organogenesi, corrispondente al primo trimestre di gravidanza.
Le sostanze inquinanti con funzione di teratogenicità o mutagenicità vengono individuate negli interferenti endocrini (IE o Endocrine Disruptors Chemicals); sono riconosciuti come interferenti endocrini le diossine (PCDD), i furani (PCDF)
e i bifenili clorurati (PCB).
Tuttavia gli IE rappresentano un ampio, eterogeneo e non completamente conosciuto gruppo di sostanze comprendente contaminanti ambientali che si caratterizzano, tra l'altro, per la persistenza, ovvero presentano tempi di dimezzamento del potenziale tossicologico, teratogeno e/o mutageno estremamente elevati, da cui anche il nome di Persistent Organic Pollutans –
POPs.
Considerato infine che si ignorano per gran parte i meccanismi secondo cui si instaura la malformazione congenita, tale patologia multifattoriale si presenta come un modello eziologico probabilistico, rispetto al quale la correlazione causale si basa sugli studi scientifici, di stampo epidemiologico, che dimostrano la frequenza di una malattia nella popolazione esposta ad un certo rischio diversa rispetto a quella della popolazione generale, non esposta a tale rischio.
Va anche detto che, rispetto alle specifiche malformazioni di cui sono affetti gli attori, come evidenziato anche dai consulenti tecnici d'ufficio, non sono disponibili valutazioni dirette per stabilire se l'inquinamento ambientale sia
8 annoverabile tra le componenti causali del processo eziologico che determina la patologia.
Rispetto alle malformazioni congenite rilevate in capo gli attori, i consulenti nominati hanno per tutte ritenuto trattarsi di malformazioni congenite ad eziologia di tipo multifattoriale, riconducibile all'interazione tra fattori genetici e ambientali che hanno agito sullo sviluppo embrionale durante il primo trimestre di gestazione;
secondo i consulenti quindi le malformazioni congenite oggetto di causa sarebbero ascrivibili ad un'azione teratogena post- concezionale di esposizioni ambientali.”
Il primo giudice si è poi soffermato sui principi normativi – artt. 40 e 41 c.p.
- e giurisprudenziali in tema di accertamento del nesso causale, con richiamo a Cass. S.U. 11 gennaio 2008 n. 581 secondo cui “nella responsabilità civile la relazione causale tra condotta ed evento è governata dal principio della regolarità, sì che l'agente è chiamato a rispondere soltanto delle conseguenze del suo agire (attivo od omissivo), che appaiono prevedibili secondo una valutazione ex ante ed in astratto, in base alle migliori conoscenze scientifiche del momento, ossia in base alle regole statistiche e/o scientifiche”, ed al “principio della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non" sicché il danno si considera derivante da un fatto se la probabilità che il danno sia conseguenza di quel fatto sono maggiori della probabilità che non lo sia, dovendosi tuttavia specificare che la regola della
"certezza probabilistica" non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica).”
Il primo giudice si è posto il problema di quali siano “le condizioni affinché una generalizzazione esplicativa scientifica possa essere ritenuta valida”, risolvendolo nel senso, prospettato dalla giurisprudenza penale (Cassazione penale, sez. IV , 17/09/2010 , n. 43786), che nell'accertamento del nesso causale si debba fare prevalente riferimento agli studi epidemiologici, posto che “l'epidemiologia è nata proprio per condurre con metodo scientifico la verifica critica in ordine alla fondatezza dell'ipotesi eziologia basata sul dato statistico costituito dall'incremento di probabilità”. Ha poi illustrato, sempre basandosi sull'insegnamento giurisprudenziale, la criteriologia valutativa da seguire nell'applicare le risultanze degli studi epidemiologici e dei postulati
9 scientifici da essi emergenti alla ricostruzione del nesso causale nel caso concreto.
Passando a tematica più direttamente attinente al caso in esame, il
Tribunale ha ribadito la, peraltro incontestata dalle parti, “natura multifattoriale delle malformazioni congenite che hanno colpito gli attori”, affermazione “avvalorata dalle conoscenze scientifiche attuali” così che poteva darsi per certo “che tali patologie siano insorte per effetto dell'interazione di fattori genetici e ambientali” ed affermarsi che, pur nella variabilità della rispettiva incidenza, fattori genetici e ambientali “sono componenti causali necessari, sicché l'assenza di uno di essi esclude l'insorgenza della malattia”.
Ha proseguito il Tribunale rilevando che “il fattore ambientale costituisce un antecedente senza del quale l'evento non si sarebbe prodotto e che la presenza di un fattore genetico di suscettibilità o predisposizione genetica… deve essere considerata come una condizione iniziale presupposta, secondo la clausola coeteris paribus, per cui il giudice deve necessariamente ricorrere ad una serie di assunzioni tacite e presupporre come presenti determinate condizioni iniziali. Non è infatti necessario che si conoscano l'insieme di tutte le condizioni necessarie implicate nella spiegazione di un evento, dovendosi piuttosto verificare se eliminato il fattore, in ipotesi determinante, la malattia non si sarebbe verificata.”
Il primo giudice ha poi svolto ulteriori considerazioni sul concorso causale di più fattori necessari nella determinazione della malattia ed ha evidenziato che “la necessaria concausalità della componente genetica non impedisce di teorizzare una correlazione fra la malattia e il fattore ambientale e l'incidenza causale di quest'ultimo va valutata in base alla frequenza statistica di insorgenza di una patologia rispetto ad esso”.
Tornando alla fattispecie di causa, il Tribunale ha rilevato “che secondo i consulenti nominati tutte le patologie accertate sugli attori sono dovute ad un'azione teratogena post-concezionale di esposizioni ambientali” senza incontrare la contestazione dei consulenti della parte convenuta.
Premesso che la componente genetica era fattore ineliminabile nel determinismo della malattia, doveva accertarsi – ha rimarcato il Tribunale –
“se l'esposizione, durante il primo trimestre di gravidanza, della gestante a sostanze con effetti teratogeni, derivante dalle emissioni di sostanze nell'ambiente, dovuta alle attività industriali svolte dalle convenute, costituisca quel fattore ambientale senza del quale la malattia non si sarebbe
10 manifestata” e, sul punto, il Tribunale ha subito rilevato “che le conclusioni formulate per ciascun caso dai consulenti tecnici nominati d'ufficio … , non depongono per una chiara correlazione causale tra le sostanze prodotte dallo stabilimento industriale e le malformazione congenite che hanno colpito gli attori”.
Le valutazioni dei consulenti, che avevano affermato costituire possibilità concreta che le sostanze chimiche prodotte dal polo industriale e presenti nell'ambiente avessero favorito, singolarmente o in sinergia fra loro, le malformazioni congenite, in definiva non avevano altra valenza se non quella di “indicare l'esposizione alle sostanze chimiche degli stabilimenti delle convenute come una possibile causa delle malformazioni”, perché non veniva poi “individuata la misura della probabilità della correlazione fra malattia ed esposizione industriale” e non venivano “esclusi percorsi causali alternativi”, restando perciò la correlazione causale sostenuta dagli attori una mera possibilità.
Peraltro, all'interno delle cause ambientali se ne rinvenivano di diverse tipologie, quali, oltre al “consumo di acque e alimenti potenzialmente contaminati, anche l'assunzione di farmaci, l'eventuale esposizione professionale, e le abitudini voluttuarie del soggetto, come fumo o consumo di alcol”. Al di là di questo, “il punto è che i consulenti non specificano se il fattore causale, individuato nelle sostanze emesse dal petrolchimico, sia una condizione senza della quale la malattia non sarebbe insorta e gli attori nulla allegano sul punto”, sicché “la teorica concorrenza nel nesso causale di altre sostanze, non riconducibili allo stabilimento industriale, con pari efficacia eziologica, tende ad incrinare la possibilità di scorgere una relazione causale tra l'attività del petrolchimico e le malformazioni, e di attribuire ad essa una valenza causale univoca”.
Il Tribunale ha ripercorso la metodologia seguita dai consulenti negli ulteriori paragrafi e sotto-paragrafi della sentenza.
Il primo considera in generale “gli studi scientifici sul caso”, ove si avverte che “i consulenti tecnici precisano che la correlazione causale tra malformazione ed esposizione a sostante teratogene dovrebbe scientificamente fondarsi sulla comparazione del dosaggio di sostanza chimiche nei genitori di soggetti malformati e, più specificamente con il tipo di sindrome malformative riscontrata nel caso di specie, e genitori di figli sani e non residenti nell'area gelese, nonché tramite la valutazione indiretta
11 dell'esposizione nei genitori residenti a [...], che hanno figli con malformazioni, con i genitori di bambini nati senza malformazioni, residenti a
LA e non residenti a [...]” (cfr. consulenza tecnica d'ufficio del procedimento di istruzione preventiva n. 133/2012 R.G., § VII, pag. 204).
Ma “non esistono ricerche del tipo di quelle indicate dai consulenti tecnici”.
Si passa poi a “gli studi condotti a LA”, fra i quali “assume particolare importanza lo studio sulla prevalenza delle malformazioni alla nascita che ha ad oggetto la frequenza delle malformazioni congenite nel Comune di LA nel periodo 1991-2002 [ , , , , A. Per_24 Per_25 Per_26 Per_27 Per_28
Malformazioni congenite nei nati residenti nel Comune di LA (Sicilia, Italia).
Epidemiologia&Prevenzione 2006; 30(1): 19-26”, oggetto di consulenza d'ufficio disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di LA, nel procedimento n. 628/2002 e acquisita nel procedimento di istruzione preventiva. Illustrate fonti ed oggetto di tale studio, e ricordato che dai “dati raccolti è stato calcolato il rapporto standardizzato di morbosità (RSM)” stimato in 2,2, rispetto al tasso regionale e in 1,9 rispetto ai tassi nazionali.
Benché superiore ad 1, quindi tale da denotare “un eccesso statisticamente significativo”, il suddetto RSM era stato però calcolato utilizzando per la comparazione dati disomogenei, perché “i dati relativi ai malformati a LA non si limitano a quelli rilevati tramite l'indagine ISMAC (ossia dal
RegistroIndagine Siciliana delle Malformazioni Congenite 1991-1992 n.d.r.), ma comprendono casi ulteriori, identificati per il tramite di ulteriori numerose fonti di informazione;
dati esterni per la comparazione sono invece esclusivamente tratti dalle indagini ISMAC. Se ne deduce la non confrontabilità dei dati assunti per la comparazione”. Di ciò si erano avveduti i consulenti nominati che avevano perciò escluso la concreta utilizzabilità dello studio per alcuni dei casi loro sottoposti, mentre in altri casi erano stati utilizzati come dati di comparazione quelli emergenti da accertamenti multipli, come quello condotto a LA, con risultati che non deponevano per un aumento di casi a LA.
Altro studio considerato, richiamato in altra consulenza d'ufficio disposta dalla Procura della Repubblica di LA in altro, che aveva “rilevato che i tassi di prevalenza rimangono superiori agli standard di riferimento per quanto concerne le ipospadie, le cardiopatie e le microcefalie e ha mostrato un'associazione statisticamente significativa tra le ipospadie, e le malformazioni complessive, e il consumo di pesce, frutta e verdura prodotti
12 localmente, e l'occupazione paterna nel settore agricolo”. Ne emergevano “un possibile legame con la contaminazione della catena alimentare, senza potere distinguere il legame con la contaminazione imputabile all'attività di tipo agricolo o di fonte industriale” ed “un possibile legame con esposizioni a pesticidi”, di cui era indice “una maggiore presenza di padri occupati in agricoltura tra i casi soprattutto di malformazioni al cuore, al sistema nervoso,
e di ipospadie.”
Si trattava tuttavia di uno studio non “in grado di chiarire se il fattore di contaminazione sia riconducibile alle attività del polo industriale delle convenute” e, pertanto, “non esprimendosi sul fattore determinate le malformazioni, manca di specificità; mostra inoltre un possibile legame con esposizione paterna nel settore agricolo”.
Il Tribunale ricorda poi gli studi epidemiologici sulle malformazioni a LA richiamati, dai consulenti di parte delle convenute e contenuti in altro accertamento peritale collegiale disposto dalla Procura presso la Pretura di
LA nel procedimento penale n. 344/96 R.G. datata 24.4.2001. In quella sede, il collegio peritale aveva affermato che «non si osservano frequenze superiori a quelle attese per nessun specifico difetto» e che «neppure l'analisi spaziale più raffinata condotta nel comune di LA ha indicato rischi maggiori per le madri residenti nelle vicinanze dello stabilimento del petrolchimico» .
Altra conclusione dei consulenti del suddetto proc. n. 344/96 R.G. richiamata dal Tribunale, previa illustrazione dei relativi temi d'indagine, è che “«non ci sono elementi per attribuire un ruolo causale delle emissioni dell'impianto petrolchimico nei confronti delle malformazioni e delle interruzioni spontanee di gravidanza rilevate» ed aggiunge il primo giudice che “in definitiva, pur rilevando l'esiguità numerica delle osservazioni, deve concludersi che tale studio depone per l'assenza di evidenza tra malformazioni congenite e inquinamento ambientale di stampo industriale nel territorio di LA”.
Lo stesso Tribunale, dopo avere ricordato altro studio citato dai consulenti delle convenute ritenuto però di “rilevanza limitata… poiché non vengono indicati i dati complessivi”, ha però ritenuto comunque “per tutti le analisi prese in esame, che da un lato gli studi retrospettivi, ove l'accertamento dell'esposizione viene effettuata con un'inchiesta anamnestica, implicano imprecisione poiché dipendenti anche da interpretazioni soggettive e maggiore sforzo diagnostico nella ricerca di effetti tra gli esposti (e risultati meno
13 affidabili rispetto agli studi prospettivi ove si osserva la comparsa dell'evento nel tempo) e che dall'altro lato, la selezione dei casi controllo può essere fonte di errori sistematici, dovendo i casi controllo essere il più possibile simili ai casi studio e presentare una distribuzione dell'esposizione simile a quella della popolazione stessa”.
Il Tribunale cita infine “per completezza… lo studio sulla mortalità per malformazioni congenite a LA” intitolato “Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento”, avente ad oggetto la mortalità nelle popolazioni residenti nei 44 SIN (Siti di Interesse
Nazionale) inclusi nel Progetto, fra cui LA, che aveva concluso, “con riferimento all'inquinamento dell'aria, per una evidenza inadeguata per inferire la presenza o l'assenza di una associazione”.
Il paragrafo successivo della sentenza riguarda “Gli studi sull'associazione tra malattia ed un specifico fattore di rischio”, riportati nelle consulenze tecniche con riferimento a soggetto portatore di malformazioni e che “ sono revisioni sistemiche con metanalisi edite fino all'aprile 2014; si tratta di strumenti di ricerca secondaria che integrano i risultati di diversi studi primari al fine di ottenere un unico indice quantitativo di stima;
gli esiti aggregano perciò categorie e valori generali.” Vi si da atto che “i consulenti hanno fatto largo impiego degli studi epidemiologici che hanno valutato come fattore di rischio, per le malformazioni congenite, l'esposizione a fumo di tabacco, a clorazione di acqua, a solventi e a pesticidi, e nell'ambito di essi quelli che, quanto al punto di esposizione, hanno valutato l'esposizione lavorativa a solventi e pesticidi”.
In questo paragrafo il Tribunale esprime sull'operato del Collegio dei
Consulenti una valutazione piuttosto dubitativa di seguito trascritta:
I consulenti non specificano il ragionamento sotteso all'impiego dell'analogia negli studi epidemiologici e parte attrice non offre un supporto argomentativo in proposito.
Sembrerebbe che il ragionamento analogico applicato nel caso di specie impieghi la valutazione di un fenomeno analogo ad altri simili, sull'assunto che, se un determinato fattore di rischio può causare difetti alla nascita, altri fattori di rischio simili possono cagionare lo stesso effetto.
Ne risulta una induzione analogica in base alla quale, osservata una serie di sostanze che hanno talune proprietà in comune, si ricava la presenza anche di una proprietà ignota e dunque si estende l'azione teratogena rispetto a una
14 determinata malformazione a una sostanza per la quale tale proprietà non è conosciuta.
Ma tale argomento, se può risultare utile in una prospettiva euristica, ovvero per la previsione di una ipotesi da convalidare, pare avere una dubbia forza esplicativa e dimostrativa.
A parte la circostanza che non risulta specificata la somiglianza fra le classi di sostanze poste in comparazione, e ritenute analoghe, bisogna considerare che se fosse corretta l'assimilazione fra le sostanze prese in considerazione
(pesticidi, solventi, fumo di tabacco, clorazione di acqua, inquinamento ambientale), tale da giustificare il riconoscimento di effetto teratogeno per tutte e in egual modo, dovrebbe rilevarsi negli studi esaminati omogeneità nell'aumento del rischio derivante dall'esposizione a tutte le suddette sostanze.
L'assunto non risulta dimostrato, considerato che rispetto a talune esposizioni e, in special modo per i pesticidi, gli studi hanno evidenziato una correlazione, con vari tipi di malformazione, diversa.
Non viene poi affrontata la questione relativa alla diversa concentrazione, per ciascuna esposizione, delle sostanze ritenute interferenti endocrini, ovvero le diossine (PCDD), i furani (PCDF) e i bifenili clorurati (PCB).
La relazione analogica appare poi ancora meno attendibile rispetto agli studi che hanno osservato una esposizione lavorativa materna, atteso che non può seriamente dubitarsi che in tal caso la concentrazione sia assai più elevata del caso in cui il punto di esposizione sia l'ambiente urbano.
Quanto alla plausibilità biologica, considerato che allo stato attuale delle conoscenze, non si conosce nella sua interezza il meccanismo secondo cui si instaura la malformazione congenita, e comunque non essendo stato esso illustrato, non pare che tale criterio possa giocare un ruolo significativo nel caso in discorso.
Quanto, infine, alle risultanze degli studi epidemiologici, si può in generale osservare che essi non possono costituire di per sé la prova che un'associazione tra due fenomeni sia basata su una relazione causa-effetto.
Tale conclusione dipende piuttosto dalla coerenza, ovvero dalla conferma della stessa associazione in diversi studi, dalla specificità, ovvero dalla costanza con cui una specifica esposizione produce una determinata malattia e osservando se una associazione fra un presunto determinante di malattia e la malattia medesima sia più o meno forte.
15 Il successivo paragrafo concerne “la valutazione dell'esposizione” intesa per esposizione “la presenza di qualsiasi variabile che, in linea di ipotesi, può determinare l'insorgenza della malattia, dunque nel caso che ci occupa, sia in generale l'esposizione ambientale relativa all'area di LA complessivamente intesa, riconosciuta come sito di interesse nazionale per le bonifiche (SIN), sia l'esposizione ad una specifica determinata sostanza, che l'esposizione ad altro fattore capace, in ipotesi, di cagione la malattia, come il consumo di alcol o il fumo di sigaretta o l'occupazione lavorativa”.
Dalla circostanza che “gli attori hanno assunto in generale che gli inquinanti ambientali prodotti dal petrolchimico hanno prodotto un effetto teratogeno per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, senza specificare se e come essi siano entrati in contatto con tali sostanze”, il Tribunale ha ritenuto doversi desumere che, secondo gli attori medesimi, “tutte le sostanze emesse dal petrolchimico abbiano effetti avversi a carico del sistema riproduttivo e che essi siano entrati in contatto con tali sostanze per mezzo di tutte le modalità di esposizione: ingestione di materiale contaminato (cibo, acqua sotterranea impiegata a uso potabile, suolo), inalazione, contatto dermico dei contaminanti presenti in acqua, aria e suolo”, prospettazione però troppo semplificata, dovendosi invece per prima cosa individuare “le sostanze che per le loro caratteristiche chimiche e tossicologiche, possono cagionare una malformazione congenita del tipo di quella in concreto verificatasi” e, poi,
“verificare la relazione dose-risposta, ovvero la quantità necessaria affinché si verifichi l'azione tossica della sostanza, o, nel caso che ci occupa, il potenziale tossico teratogeno”.
Su tale secondo aspetto, il Tribunale ha ricordato l'osservazione dei
CC.TT.UU. secondo i quali “il modello monotonico, che prevede un aumento di risposta (insorgere della malattia) all'aumento della dose, non è valido per tutti gli interferenti endocrini, che avrebbero un effetto nocivo anche a bassi dosaggi”, ma ha altresì rilevato che i Consulenti non avevano indicato “né il particolare interferente endocrino per il quale varrebbe tale principio, né la dose minima necessaria all'insorgenza di effetti avversi.”.
Il Tribunale, ancora, ha ricordato la necessità di “valutare il percorso di esposizione, ovvero il modo e la forza con i quali le sostante nocive abbiano potuto raggiungere l'uomo”, valutazione che richiedeva di tener conto di fattori plurimi, quali “la sorgente della contaminazione, la matrice ambientale che funge da veicolo della sostanza inquinante, il punto di esposizione della
16 persona o della componente animale o vegetale (denominati bersaglio o ricettore), ovvero il luogo in cui avviene il contatto (lavoro o ambiente urbano), e le modalità di assunzione.”.
Secondo il giudice di prime cure, non poteva in definitiva “prescindersi, quantomeno in linea teorica, dal riconoscimento di un rapporto fra misura dell'esposizione e probabilità di sviluppare la malattia e, sul piano pratico, dal rilievo, per ciascun soggetto, della prossimità alle sorgenti inquinati e dei meccanismi di esposizione.”
In assenza di allegazioni su esposizioni degli attori all'interno del petrolchimico, le sorgenti di contaminazione non potevano che essere esterne ad esso e consistere nell'inalazione delle sostanze inquinanti presenti nell'aria, nell'assunzione di cibo e bevande parimenti contaminate, nel contatto dermico con siffatte sostanze disperse nelle acque marine o depositate sulla terra.
Con tutto questo, peraltro, “l'effettiva esposizione dell'individuo alla sostanza tossica dipende dal variare della concentrazione in base alla matrice ambientale che funge da veicolo e al punto di esposizione”.
Quanto all'assunzione di sostanze nocive tramite alimentazione, il Tribunale ha osservato che “deve assumersi, nello scenario di esposizione tratteggiato dagli attori, che la loro dieta non abbia mai compreso alimenti prodotti altrove o che tali alimenti fossero sempre esenti da contaminazione” o, in altri termini, che gli attori “abbiano ingerito solo prodotti coltivati nell'area di LA
e che essi fossero contaminati solo a causa delle emissioni del petrolchimico”, supposizione però indimostrata “non essendo possibile stabilire l'origine della contaminazione della catena alimentare, come anche riscontrato dagli studi nell'area di LA” ed anzi risultando elementi contrari “alla contaminazione dei prodotti coltivati a LA”.
L'analisi dei rischi contenuta nella relazione di CTU emergeva prendeva in considerazione “rischio da suoli e acque contaminate (contato dermico, ingestione e inalazione di suolo e ingestione di acqua), rischio da suolo contaminato (contatto dermico, ingestione e inalazione di suolo), rischio da cibo contaminato (ingestione di pomodori)”. Posto che “i valori assunti a riferimento si riferiscono all'area SIN, e non all'abitato di LA, ove è da individuare il punto di esposizione del bersaglio (uomo, animale e vegetale), è dirimente valutare che soltanto la valutazione del rischio derivante da suoli ed acque contaminate e da suolo contaminato, ha riscontrato valori superiori alle
17 soglie di ammissibilità”, mentre erano ai limiti di ammissibilità quelli del rischio da cibo contaminato. Se ne desumeva, secondo il Tribunale, che “lo scenario che ipotizza l'ingestione di suolo è tutt'altro che verosimile, che l'ipotesi di ingestione di acqua contaminata, è altamente improbabile, considerata che essa non è utilizzata a scopi idropotabili, come pure rilevato dai ctu, che l'esposizione mediante contatto dermico è residuale.”, mentre la valutazione sul rischio da ingestione di cibo (pomodori) aveva fornito valori accettabili.
Il primo giudice ha proseguito osservando che innegabilmente il petrolchimico costituiva “la maggiore fonte di pressione ambientale dell'area di LA” ma una correlazione fra le sue emissioni e le patologie sofferte era possibile solo escludendo gli altri fattori di rischio. D'altro canto, gli studi non avevano registrato malformazioni più frequenti nell'area di LA, e la letteratura scientifica collegava un aumento del rischio a fattori tipicamente non riconducibili all'attività industriale del petrolchimico.
Il Tribunale si è poi soffermato sul D.P.R. 17 gennaio 1995, con cui era stato approvato il piano di risanamento dell'area di LA-Niscemi-Butera, dichiarata "area ad elevato rischio di crisi ambientale" con delibera del
Consiglio dei Ministri, del 30 novembre 1990, evidenziando l'importanza del piano tecnico di risanamento, ad esso allegato, contenente uno “studio conoscitivo sullo stato dell'ambiente”, che, pur riconoscendo la prevalenza inquinante del polo petrochimico;
specifica che “i fenomeni di degrado rilevabili non sono tutti determinati da tali sorgenti puntuali, ma ad essi contribuiscono, in alcuni casi in modo determinante, anche altre tipologie di sorgenti di inquinamento”.
Riassunte le risultanze di tale studio, il Tribunale ha osservato che dalle medesime emergeva “la presenza, nell'area di LA, di altre fonti di inquinamento, non riconducibili al petrolchimico, sebbene possa dirsi parimenti acclarato che le attività di quest'ultimo rappresentino la fonte di maggiore pressione ambientale”, con la conseguenza che “non è scontata una correlazione diretta tra l'inquinamento delle matrici ambientali e l'assorbimento da parte dell'uomo, che gli attori non hanno fornito allegazioni per inferire la loro esposizione a specifici fattori di rischio univocamente riconducibili alle emissioni del polo industriale e che non sono considerati, nella tesi propugnata, tutte le emissioni dei diversi inquinanti;
senza considerare che, come si verificherà, l'occupazione lavorativa materna e
18 paterna in settore diverso da quello industriale, costituisce un importante fattore di rischio del tutto autonomo, rispetto al polo industriale.”
Il Tribunale è passato ed esaminare “i singoli casi di malformazione e la letteratura scientifica”, applicando ad essi quanto in precedenza esposto in via generale, evidenziando “che le malformazioni riscontrate sono tutte considerate asindromiche;
ciò significa che esse non presentano tutti i sintomi o i segni clinici della malattia e tale circostanza rende vieppiù difficile accettare il trasferimento delle conclusioni scientifiche su una determinata sindrome a una malformazione che non presenta tutti i segni di essa”.
Circa la “displasia renale”, affliggente, fra gli appellanti, Persona_8
nata a [...] il [...], esaminata la relativa consulenza,
[...]
(procedimento di istruzione preventiva R.G. 610/2012), Il Tribunale ha osservato “come l'ipotesi eziologica formulata, che le sostanze inquinanti prodotte dalle attività delle convenute sia un fattore determinate della malformazione di , manchi di specificità, poiché si Persona_8 basa su studi che hanno esaminato gli effetti di una diversa esposizione
(clorazione acqua o residenza vicino a inceneritori), su patologie generiche, e non sulla specifica patologia sofferta, e sia carente di consistenza, atteso che i pochi studi in materia non evidenziano la stessa associazione”. Ritenuti non pertinenti, per le stesse ragioni gli studi “che considerano l'esposizione a clorazione d'acqua e a vernici contenenti solventi”. Ricordate altre risultanze di indagini statistico – comparative, il primo giudice ha concluso nel senso che “non ci sono studi che possano fondare un'associazione tra emissioni inquinanti dovute all'attività del petrolchimico e le malformazioni di
[...]
”. Persona_8
Circa la sindattalia, da cui è affetto , nato a [...] il 5 Persona_1 maggio 1999, (proce. ATP n. 601/2012 R.G.), il Tribunale ha rilevato l'assenza di studi scientifici, mentre, con riguardo al criptorchidismo, patologia pure sofferta dal predetto , ricordati alcuni studi generali in CP_2 proposito, ha evidenziato che non era stato incluso in indagini condotte specificamente a LA. I CC.TT.UU. avevano ritenuto “plausibile che il criptorchidismo sia stato favorito da una o più sostanze chimiche che hanno agito singolarmente o in sinergia tra loro, ma a parte una correlazione generica con i pesticidi, non pare vi siano altre risultanze su cui fondare l'assunto: tra gli studi utili che indicano specificamente l'esposizione e con una campione adeguato, solo due su otto danno una evidenza positiva per
19 esposizione residenziale a pesticidi, condizione questa che potrebbe assimilarsi a quella della madre di , considerato che gli Persona_1 attori non hanno allegato uno specifico punto di esposizione, vicino alle sorgenti.”
Per le schisi orali, riguardanti gli appellanti , e Persona_3 Persona_4
il Tribunale riepilogate le risultanze di studi ed Persona_10 analisi ha osservato quanto segue:
“Pur rilevando che alla causazione delle schisi orali i fattori ambientali concorrono con un effetto teratogeno, e dunque a condizione che si verifichi l'esposizione materna dopo il concepimento, avendo gli studi illustrato un aumento del rischio anche per esposizione paterna a pesticidi (aumento del rischio del 16%), non pare superfluo rilevare che il padre di fosse Persona_3 occupato in agricoltura, come si evince dall'anamnesi paterna riportata in consulenza .
…
Deve inoltre rilevarsi rispetto al caso di e Persona_10 Per_4 che la diversa diagnosi di sequenza di , ritenuta possibile
[...] Persona_29 anche se meno ragionevole secondo i consulenti, non risulta una circostanza secondaria, volta che gli stessi consulenti hanno rilevato per tale patologia una eziologia nota di tipo genetico.
In definitiva può rilevarsi che gli studi illustrati non acclarano, in generale, nessun collegamento tra le schisi orali e l'esposizione a inquinamento ambientale e che, piuttosto, suggeriscono una ipotesi causale alternativa per la malformazione di (non appellante e perciò non più parte Parte_19 del giudizio n.d.r.) e una possibile eziologia dovuta al fattore mutageno all'esposizione paterna lavorativa per la malformazione di ”. Per_30
Si può aggiungere che la frequenza di tali difetti nell'area di LA, pur fondata su fonti multiple, è sovrapponibile a quella riscontrata nella regione siciliana e nella media di alcune regioni italiane, che si è calcolata sulla base dei soli registri ISMAC.”
Il paragrafo sulle malformazioni cardiache interessa nato a [...]
Caltagirone il 24 febbraio 1990, affetto da tetralogia di Fallot, una cardiopatia congenita che, con riferimento al caso specifico del predetto appellante, è stata “considerata dai consulenti come dovuta al meccanismo multifattoriale di interazione tra fattori genetici e non-genetici di tipo ambientale che hanno agito sullo sviluppo embrionale durante il primo
20 trimestre di gestazione”. Anche in tal caso il primo giudice ha illustrato gli esiti di taluni studi, concludendo poi “ che non tutti gli studi confermano l'associazione tra esposizione a biossido di azoto e di zolfo e materiale particolato e la tetralogia di Fallot, e le cardiopatie congenite in generale: complessivamente gli studi sull'esposizione ad un inquinamento dell'aria e le malformazioni cardiache non sono coerenti;
gli stessi consulenti dichiara di essere consapevole “della debole evidenza degli studi isolati su sostanze diverse”. Da aggiungere, secondo il Tribunale, che la tetralogia di Fallot presenta, tra i maggiori fattori di rischio, “un insufficiente apporto all'embrione di acido folico nelle prime fasi dello sviluppo e che dall'anamnesi materna di risulta che la madre abbia Parte_6 iniziato ad assumere acido folico solo dal terzo mese di gravidanza”.
Nel paragrafo sui “difetti del tubo neurale” si esamina la posizione di
, nata a [...] il [...], “affetta da spina bifida Parte_1 isolata non sindromica, mielomeningocele lombosacrale con idrocefalo derivato non sindromico”, patologia più frequentemente originata dalla “insufficiente concentrazione plasmatica materna di acido folico, che determina circa il 50-
70% di casi. Il maggiore apporto di acido folico alla madre prima del concepimento e durante le prime settimane di gravidanza è alla base della prevenzione primaria di tutti i difetti di chiusura del tubo neurale”. Anche in tal caso, ricordate le risultanze degli studi in materia considerati dai
CC.TT.UU., il giudice di prime cure ha concluso osservando come “gli studi non evidenzino un incremento dei difetti del tubo neurale rispetto all'inquinamento ambientale di stampo industriale e non si registra un aumento della frequenza di tali malformazioni nell'area di LA”, aggiungendo che non risultava che la madre di avesse mai assunto Parte_1 acido folico nel corso della gravidanza.
Segue in sentenza un paragrafo riepilogativo, di seguito trascritto:
Non può ritenersi che l'inquinamento ambientale dovuto alle attività del polo petrolchimico siano un fattore di rischio per le malformazioni congenite: dagli studi condotti a LA non si ricava una frequenza maggiore di malformazioni rispetto alle popolazioni non sottoposte a tale rischio.
Dagli studi condotti in materia inoltre si ricava che il maggiore fattore di rischio per le malformazioni congenite sia costituito da pesticidi, solventi e altre esposizioni non riconducibili al polo industriale.
21 Non si può riscontrare positivamente che la gestante sia stata esposta alla concentrazione necessaria di sostanze per la produzione dell'effetto teratogeno e che ciò sia unicamente imputabile alle attività del petrolchimico.
Piuttosto la correlazione osservata nella letteratura scientifica, tra malformazioni ed esposizioni diverse dall'inquinamento ascrivibile al polo industriale, mette in luce la possibilità di percorsi causali alternativi.
Gli attori non hanno fornito specifici elementi da cui inferire il loro grado di esposizione a sostanze, riconducibili al polo industriale, con effetto teratogeno.
L'ipotesi dell'assorbimento per il tramite della dieta, inalazione o contatto dermico, non esclude, già in linea teorica, che tali modalità di esposizione abbiano per fonte di contaminazione altra sorgente, diversa dalle emissioni del petrolchimico, tenuto conto che non può escludersi la compresenza nell'area di LA di altre fonti inquinanti.
Inoltre, con riferimento ad alcuni casi (i casi di Parte_19 Parte_6
) esistono Persona_31 Persona_11 Parte_1 ulteriori fattori di rischio, ricavabili dall'anamnesi materna, che potrebbero fondare diverse ipotesi causali.
In definitiva, pur assumendosi che il petrolchimico abbia immesso nelle matrici ambientali sostanze aventi l'effetto di interferenti endocrini, non ci sono nella letteratura scientifica studi che avvalorino la tesi della correlazione tra tali sostanze e le malformazioni, e sussistono elementi concreti che impediscono di escludere percorsi causali alternativi.
La domanda proposta dagli attori va rigettata.
*************
Nell'esporre il contenuto dell'atto di appello ne saranno trascritte alcune parti, riproducendo anche eventuali grassetti o sottolineature.
Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti deducono erroneità, apparenza e contraddittorietà della motivazione, nonché la violazione degli artt. 2043, 2050, 2697 cod. civ. e degli artt. 40 e 41 c.p..
La sentenza sarebbe contraddittoria perché “parte da premesse e argomentazioni (svolte in tema di nesso di causalità, anche di patologie multifattoriali…) che non riflettono, tuttavia, le conclusioni cui avrebbe dovuto pervenire consequenzialmente il decidente, e cioè con un accertamento positivo del nesso di causalità, quanto meno, con la piana applicazione dell'art. 2050 c.c.”, viceversa mancato a causa di contraddizioni, errori logici e fattuali, generati dall'acritica ricezione da parte
22 del Tribunale delle tesi delle società convenute. Inoltre, il primo giudice avrebbe avversato le conclusioni dei propri stessi Consulenti, nonostante si trattasse di esperti anche di rango internazionale, senza un confronto con i loro accertamenti e le loro valutazioni, tanto sulla criticità ambientale del territorio di LA, quanto sui singoli casi di malformazione oggetto di controversia.
Rimarcano gli appellanti che i Consulenti, come dai medesimi esplicitato alle pagg. 256 e ss. della relazione, avevano utilizzato solo dati, campionamenti e analisi provenienti dalle stesse società convenute o altri soggetti che operavano per loro conto.
Dichiarando espressamente di prendere le mosse appunto dalle relazioni di consulenza depositate in atti, gli appellanti ricordano preliminarmente che esse “si compongono di una parte ambientale (identica per tutte)” e di una parte concernente il singolo caso clinico, propria di ciascuna consulenza.
La parte “generale” descriverebbe un quadro di criticità ambientale ben più severo di quello “tratteggiato sbrigativamente nella sentenza di prime cure” ed imputabile alla presenza del petrolchimico, risultando pressoché nullo l'impatto delle c.d. fonti alternative di inquinamento viceversa immotivatamente riconosciuto importante dal primo giudice, come risultante dalle conclusioni dei Consulenti alle pagg. da 178 a 181 delle relazioni e trascritte nell'atto di appello.
L'atto di appello descrive poi il modus operandi e le conclusioni dei
Consulenti d'Ufficio per ribadire “l'irrilevanza di eventuali fonti di inquinamento di origine agricola, per l'uso di erbicidi, di pesticidi e fertilizzanti nella causazione del danno oggi reclamato”.
Dall'indagine dei Consulenti era emersa la presenza nell'area di
“documentati livelli molto alti di inquinanti tossici, persistenti e soggetti a bioaccumulo derivanti dalle attività delle convenute (cd. distruttori endocrini..)” e questo aveva indotto il Collegio ad affermare la
“esistenza di una occorrenza di condizioni avverse per la salute significativamente superiore rispetto alle aree confinanti e alla regione nel suo complesso”.
Non a caso la compromessa situazione ambientale della zona era stata oggetto di provvedimenti normativi nazionali e regionali, nonché giudiziali.
23 Proseguono gli appellanti rilevando che le sostanze considerate dalla CTU, prodotte dal petrolchimico di LA, “si inserivano a pieno titolo nel determinismo delle patologie multifattoriali oggetto della domanda risarcitoria”. L'atto di appello trascrive le seguenti affermazioni dei
Consulenti:
“Esse (le suddette sostanze n.d.r.) sono definite endocrine disruptors chemicals a cui sono spesso associate tre specifiche criticità ambientali:
l'ubiquità (tendono a distribuirsi e trasferirsi in tutti gli ecosistemi), la persistenza (presentano tempi di dimezzamento del potenziale tossicologico, teratogeno e/o mutageno estremamente elevati, per questo motivi è stato coniato un termine che li identifica come Persistent Organic Pollutans o semplicemente POPs), il bioaccumulo (grazie alle precedenti specificità assumono la capacità di entrare nel ciclo alimentare animale, quindi anche umano, dando fenomeni di bioaccumulo e talvolta di biomagnificenza).
Le tre criticità anzi esposte fanno sì che la pericolosità associata agli endocrine disruptors chemicals (EDC) risulta elevata anche in piccolissime quantità e per tempi lunghissimi di persistenza nell'ambiente e nel ciclo alimentare.
Per questo motivo il periodo di indagine ha coperto dall'inizio delle attività petrochimiche (1962) all'anno di nascita del più giovane dei ricorrenti (2008).
In merito alla pericolosità delle sostanze oggetto dell'indagine della presente CTU vale la pena citare la Comunicazione della Commissione EU al
Consiglio, al Parlamento e al Comitato economico e sociale avente come titolo
“Strategia comunitaria sulle diossine, i furani e i bifenili policlorurati” (2001/C
322/02) [COM(2001 593 definitivo]:
Le diossine, i furani e i PCB (bifenili clorurati) sono un gruppo di sostanze chimiche tossiche e persistenti che hanno effetti sulla salute umana e sull'ambiente, tra cui dermotossicità, immunotossicità, disturbi della funzionalità riproduttiva, teratogenicità, alterazioni del sistema endocrino ed effetti cancerogeni. Dopo aver constatato una presenza sempre più significativa di tali sostanze nell'ambiente e a seguito di svariati incidenti ( in Giappone, a Yu-cheng su Taiwan, a Seveso in Per_32
Italia e più recentemente anche in Belgio), la comunità internazionale ha espresso forti preoccupazioni al riguardo e la necessità di ridurne e controllarne l'impiego. Non solo l'opinione pubblica, ma anche la comunità
24 scientifica e le autorità di regolamentazione hanno esternato timori fondati per gli effetti negativi che l'esposizione a lungo termine a quantità anche infinitesimali di diossine e PCB può produrre sulla salute e sull'ambiente.
Un'altra specificità delle sostanze EDC (Endocrine Disruptors Chemicals) è che esse possono indurre i loro effetti sugli esseri umani anche dopo 20-40 anni dall'esposizione (World Health Organization – WHO/United Nations
Environment Programme – UNEP State of the Science on Endocrine Disrupting
Chemicals – 2012); è anche questo il motivo per cui indagini epidemiologiche registrano una maggiore incidenza nelle popolazioni dei paesi sviluppati rispetto a quelli in via di sviluppo. In particolare, il report WHO/UNEP afferma i dati modello su animali e le evidenze sugli esseri umani supportano l'idea che le esposizioni agli EDC durante lo sviluppo fetale e la pubertà giocano un ruolo nell'aumento dell'incidenza di malattie riproduttive
(...).
L'esposizione ai diversi inquinanti avviene attraverso tre vie: inalazione, ingestione e assorbimento dermico;
nei vari comparti ambientali: aria, acque, suolo e dieta.
La maggior parte delle immissioni di inquinanti nell'ambiente in un insediamento petrolchimico come quello di LA sono attribuibili alle unità di potenza (CTE) e ai forni di processo, alle unità impiantistiche di cracking termico e catalitico, alle unità di reforming catalitico, agli impianti di recupero zolfo, al complesso di serbatoi di stoccaggio, ai flussi di acque di scarico dai vari impianti e al loro trattamento, alle torri di raffreddamento, alle perdite dalle apparecchiature e condotte (emissioni fuggitive), ai sistemi di blowdown, alle unità di distillazione sottovuoto (vacuum), agli steam boilers per la generazione di vapore, ai processi di scambio termico, compressori, pipelines interni e dispositivi per il carico e scarico di materie prime, intermedi e prodotti finiti” (pag. 38 CTU).
Da quanto sopra si deduce che “entrambi i genitori vengono in rilievo circa gli effetti avversi che i distruttori endocrini possano avere sulla riproduzione e non soltanto la madre”, potendo determinare l'insorgere di patologie malformative anche a bassi dosaggi.
25 L'aggressione di questi distruttori al “bersaglio uomo” può avvenire attraverso inalazione (aria), ingestione (acque e dieta) ed assorbimento dermico (acque, suolo).
Ribadiscono poi gli appellanti che i Consulenti avevano utilizzato fonti provenienti dalle stesse società appellate o altre operanti per loro conto.
Osservano gli appellanti che il Collegio dei Consulenti “ha provveduto ad analizzare i singoli impianti, descrivendone l'utilizzo, la funzionalità, le fonti emissive in termini quanti/qualitativi e, da ultimo, ha rassegnato le proprie conclusioni in termini di “quantificazione degli impatti ambientali relativi” ad ogni singolo impianto”, richiamando le pagg. da 16 a 173 della relazione ed affermando, dopo un richiamo ai punti salienti della relazione stessa che le
“evidenze documentali, verificate dalle espletate CC.TT.UU., smentiscono quanto affermato dal Giudice di prime cure in sentenza (pag. 26), poiché le consulenze d'ufficio, con analisi e precisione:
- indicano e menzionano - con apposite tabelle - tutte le singole sostanze inquinanti con funzione avverse sulla riproduzione o di teratogenicità
o mutagenicità e le individuano negli interferenti endocrini (IE o
Endocrine Disruptors Chemicals);
- ne stimano anche - per ogni impianto del Petrolchimico di LA - le relative emissioni sia nel suolo che in atmosfera e - altresì - ne specificano la natura di interferenti endocrini, con particolare riferimento alle diossine (PCDD), i furani (PCDF) e i bifenili clorurati (PCB).
Per dirla in breve, a tacer d'altro di quanto accertato nelle consulenze tecniche d'ufficio, cui si rimanda, la CENTRALE TERMOELETTRICA del sito del Petrolchimico di LA, ha scaricato sic et simpliciter nell'ambiente e in atmosfera del territorio gelese, ove hanno sempre vissuto gli odierni appellanti - i fumi dalla stessa immessi con il loro carico inquinante (tra i quali i c.d. distruttori endocrini - responsabili delle patologie malformative).
Fumi inquinanti (carichi di distruttori endrocrini) che:
- dal 1962 al 1999, non subivano alcun trattamento depurativo e, quindi, venivano immessi nella loro totalità, con il relativo carico inquinante di distruttori endocrini;
- dal 2000 al 2008 venivano trattati solo per il 30%, per scelta volontaria delle società appellate.
26 Si ribadisce in un periodo perfettamente coincidente, con quello di esposizione dei genitori dei bimbi alle sostanze inquinanti cd. distruttori endocrini, responsabili delle patologie malformative per cui è causa.”
Risultavano perciò “erronee, fuorvianti e contraddittorie” le argomentazioni del Tribunale in primo luogo perché, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, tanto gli attori quanto i consulenti avevano
“indicato le sostanze inquinanti con effetti avversi sulla riproduzione e la relativa dose di esposizione”,
Quanto a quest'ultima, alle pagg. 235 e ss della relazione si leggeva quanto segue:
“La risposta della curva di dose degli inquinanti tossici ambientali (farmaci, sostanze chimiche e agenti fisici) possono avere effetti deterministici (soglia)
e/o stocastici (aleatori, casuali). Gli eventi cancerosi e mutageni sono fenomeni stocastici che non hanno una soglia di esposizione sotto il quale il rischio viene annullato. A basse dosi di esposizione il rischio esiste ancora … Molte sostanze, in particolare gli interferenti endocrini (Endocrine Disrupting Chemicals – EDC) hanno un effetto nocivo anche a bassi dosaggi”.
Le sostanze inquinanti e nocive per la riproduzione erano state descritte dai
Consulenti sulla base di dati forniti in prevalenza dalle convenute, precisando quali fra esse “potessero determinare l'insorgenza delle patologie malformative oggetto di giudizio, specificandone le vie di contaminazione ed escludendo fattori alternativi nella determinazione delle suddette patologie che sono stati presi in considerazione (v., ad esempio,
l'utilizzo di pesticidi, solventi, etc. …).”
Evidenziano gli appellanti che le conclusioni formulate per ciascun caso riportano:
“1-l'analisi delle sostanze chimiche di origine industriale che hanno inquinato l'ambiente nella città di LA in cui è vissuta la madre nelle prime settimana di gravidanza (pag. 196 e ss. delle CC.TT.UU.);
2- l'analisi minuziosa della letteratura scientifica riferita alla patologia malformativa del singolo caso esaminato e delle sue correlazioni causali con gli inquinanti di origine industriale (pag. 197 e ss. delle
CC.TT.UU.);
27 3- l'analisi delle indagini epidemiologiche e di prevenzione, sempre riferite al singolo caso concreto di volta in volta esaminato, disponibili nell'area di
LA (pag. 201 e ss. delle CTU);
4- l'analisi dell'anamnesi dei genitori (pag. 216 delle CC.TT.UU.)”.
I Consulenti avevano accertato, solo con riferimento alla centrale termoelettrica, che
“… milioni di metri cubi/ora di fumi venivano immessi in atmosfera senza alcun trattamento depurativo da un camino di altezza minore al centro storico della città” di LA”, con ciò privando di ogni fondamento l'abnorme affermazione contenuta in sentenza, secondo la quale non esisterebbe una prova dell'esposizione. Parimenti, come già in precedenza osservato, le caratteristiche dei distruttori endocrini (ubiquità, persistenza, bioaccumulo) rendevano la loro pericolosità “elevata anche in piccolissime quantità e per tempi lunghissimi di persistenza nell'ambiente e nel ciclo alimentare” e per questo l'indagine dei
Consulenti aveva abbracciato l'intero periodo andante dall'inizio delle attività petrolchimiche (1962) sino all'anno di nascita del più giovane degli attori
(2008).
Tanto che “Per questo motivo il periodo di indagine ha coperto dall'inizio delle attività petrochimiche (1962) all'anno di nascita del più giovane dei ricorrenti (2008)” (pag. 38 e ss. CTU).
Di qui, nuovamente, l'erroneità della sentenza laddove richiedeva l'indicazione e la prova di una pretesa dose minima necessaria alla produzione dell'effetto lesivo lamentato dagli attori.
Ricordano gli appellanti di avere promosso azione ai sensi degli artt. 2043 e
2050 c.c. e di avere adempiuto, per quanto in precedenza osservato, l'onere di provare la propria esposizione alle sostanze inquinanti responsabili dei danni alla salute lamentati. La prova richiesta dal Tribunale si risolveva in una probatio diabolica, in violazione dei principi sanciti – sia pure nell'affine materia della malattia professionale – da Cass. n. 20934 del 2018, riportati nell'atto di appello.
Altrettanto erroneamente il Tribunale aveva sollevato “dubbi sulla circostanza del come le sostanze inquinanti nocive (distruttori endocrini) abbiano potuto raggiungere il bersaglio uomo, in termini di percorso di esposizione, essendo stati gli odierni appellanti - visti gli esiti ambientali delle CTU - sottoposti, per 50 anni, a tutte le vie di
28 esposizione attive: soprattutto aria, acqua, suolo e sottosuolo”, dovendosi avere riguardo, in contrario, alle considerazioni dei Consulenti sull'Analisi del Rischio, in particolare all'analisi di rischio sanitario – ambientale sviluppata dal C.T.U. Prof. di cui l'atto di appello illustra Per_33 alcune risultanze, quali concentrazioni di contaminanti nei suoli con superamento delle soglie per i composti organici fino a 4 ordini di grandezza e fino a 7 per le acque. Altre risultanze concernevano la concentrazione di alcuni elementi nella polvere stradale dell'area urbana di LA, o di alcuni metalli (cadmio, piombo, zinco) nei prodotti agricoli raccolti in prossimità del petrolchimico, con piombo risultato presente nei carciofi in misura tre volte superiore alla soglia limite.
Precisati i criteri seguiti e le matrici ambientali coinvolti nell'analisi, i
Consulenti avevano evidenziato
“per quanto concerne l'area di LA:
la valutazione del rischio preliminare quantitativo derivante da suoli ed acque contaminate ha prodotto valori di molti ordini di grandezza al di sopra delle soglie di ammissibilità sia per i contaminanti con effetto soglia
(Mercurio, Cloruro di Vinile) sia per i contaminanti con effetto non soglia
(Arsenico, Cloruro di Vinile, Benzene, 1,2 Dicloroetano) (Tab. 8).
la valutazione del rischio preliminare quantitativo derivante esclusivamente da suoli contaminati ha prodotto valori mediamente di due ordini di grandezza superiori alle soglie di ammissibilità sia per i contaminanti con effetto soglia sia per quelli con effetti non soglia. (Tab. 9).
la valutazione del rischio preliminare quantitativo da cibo contaminato ha prodotto valori nei margini di ammissibilità per i contaminanti con effetto soglia (Pb e Cu) le cui concentrazioni sono state misurate in campioni di pomodoro (Tab. 10).
Di qui la compatibilità dei valori di rischio generati “con le condizioni morbose rilevate per il caso clinico oggetto di analisi, i risultati degli studi epidemiologici esaminati e l'analisi quali-quantitativa degli impatti presentati dalla CTU … depositata presso il Tribunale di LA”
(pag. 194 CTU)” a smentita dell'avviso del primo giudice “circa il fatto che appaia inverosimile e/o improbabile come le sostanze inquinanti oggetto di indagine (distruttori endocrini) abbiano colpito il bersaglio uomo, cagionando le patologie malformative oggetto di giudizio”.
29 Riportate le pagg. 14 e 15 della sentenza impugnata, laddove il Tribunale, soprattutto, rilevava che i Consulenti non avevano individuato “la misura della probabilità della correlazione fra malattia ed esposizione industriale”, gli appellanti affermano che, invece, “nel ritenere sussistente il nesso tra patologia malformativa riscontrata in capo agli appellanti e/o figli degli stessi e sostanze chimiche prodotte dal polo industriale, i periti hanno utilizzato una formula che non lascia dubbio alcuno:
“il collegio CTU all'unanimità ritiene che la possibilità che” la patologia di volta in volta analizzata “sia stata favorita dalla presenza nell'ambiente (aria, acqua, alimentazione) di sostanze chimiche prodotte dal polo industriale, sia del tutto concreta, sia per effetto individuale di singole sostanze che per effetto sinergico tra loro” (pag. 204 e 205 perizia)”.
Pertanto, in tema di sussistenza del nesso, nessun giudizio probabilistico, che
- si ripete - sarebbe stato già di per sé sufficiente, ma di assoluta certezza
(“possibilità concreta”), derivante dall'espressione “possibilità concreta”, utilizzata dal Collegio nelle conclusioni di ogni consulenza.”
… ”.
Difatti, a fugare qualsivoglia dubbio sull'espressione utilizzata, oltre al dato grammaticale, sarà sufficiente leggerla e interpretarla alla luce del contenuto sostanziale dell'intera consulenza e di tutti gli accertamenti ivi contenuti che hanno incontrovertibilmente accertato un disastro ambientale con gravissime ripercussioni ed effetti avversi sui soggetti della comunità gelese, tra cui, certamente rientrano gli appellanti.”
Richiamano, citando brani di motivazione ritenuti di supporto alle proprie tesi e domande, Cass. 6 luglio 2020, n. 13872 e Cass. 11 marzo 2020 n.
6954 in tema di accertamento probabilistico del nesso causale.
Nella specie, i Consulenti, dopo avere considerato dati di inquinamento ambientale certi e precisato le sostanze (c.d. distruttori o interferenti chimici endocrini) idonee a determinare le patologie malformative avevano escluso
“fattori alternativi autonomi nella determinazione delle suddette patologie che sono stati presi in considerazione (v., ad esempio,
l'utilizzo di pesticidi, solventi, etc. …).”
L'atto di appello passa a trattare del nesso di causalità e le patologie multifattoriali, affermando, dopo avere riprodotto alcuni “passi” della
30 sentenza alle pagg. 7, 12 e 14, che il Tribunale avrebbe adottato una
“manifesta ed erronea interpretazione della nozione di patologia multifattoriale”, rifacendosi alla nozione di patologie multifattoriali complesse come fornita dai CC.TT.UU. e riprodotta nell'atto di appello come di seguito:
“Se consideriamo un modello multifattoriale complesso possiamo avere una casualità determinata da uno o più fattori genetici e da uno o più fattori ambientali … ogni componente del complesso causale (fattore genetico, fattore A, B, C, e X) non è nè necessaria nè sufficiente a causare la malattia, ciò che è necessario e sufficiente è l'insieme delle componenti causali. Se si elimina una delle componenti causali in quel soggetto, la malattia non si verifica.
Si noti che i CTP hanno più volte invocato che il Collegio dei CTU non ha tenuto presente i fattori genetici o altri fattori ambientali, come i pesticidi usati in agricoltura, denominati “fonti alternative di contaminazione”. Tale osservazione è, secondo il Collegio dei CTU, infondata. Infatti, nel modello multifattoriale il problema non si pone.
È ben noto che il determinismo di una malformazione è dovuto ad un
“complesso causale” e non ad una singola causa, il punto essenziale è se i prodotti chimici immessi nell'ambiente dal polo industriale entrano nel complesso causale oppure no. E la nostra conclusione, in scienza e coscienza ampiamente motivata, è stata che in alcuni casi ciò è possibile.”
Deve perciò ritenersi accertato, in linea con le argomentazioni dei Consulenti
d'ufficio, che “le patologie malformative degli odierni appellanti abbiano origine multifattoriale, in cui la componente genetica e quella ambientale
(rectius: quelle ambientali) entrano nel complesso causale, divenendo così necessarie (cioè efficienti dal punto di vista causale) affinché si sviluppino.”, come ulteriormente confermato dal Collegio peritale a pag. 220 della relazione.
La conclusione è che “l'associazione tra l'esposizione ai suddetti carichi inquinanti per decenni da parte degli odierni appellanti, considerati i loro pacifici effetti avversi sulla riproduzione sia per “un'azione mutagena pre-concezionale (per esposizione materna o paterna) o un'azione teratogena post-concezionale” nel periodo dell'organogenesi, unitamente alla circostanza - pacifica - che la loro semplice presenza nella sequenza causale delle
31 patologie multifattoriali, quali quelle in esame, è sufficiente a determinarle, sarebbe già stato dirimente ai fini di una accertamento di responsabilità risarcitoria in capo alle odierne appellate, sebbene, purtroppo, così non sia avvenuto”.
Segue un richiamo alla giurisprudenza di legittimità che, secondo gli appellanti, afferma che, in caso di patologia multifattoriale, in ragione della specificità del caso concreto, una delle plurime possibili cause alternative può essere ritenuta causa efficiente dell'evento in base al criterio del “più probabile che non”, non essendo viceversa necessaria una ragionevole certezza.
L'eventuale presenza di possibili percorsi causali alternativi, “non esclude, né giuridicamente può escludere dalla catena della concausalità i fattori inquinanti (distruttori endocrini) prodotti dalle società del che - inserendosi a pieno titolo nel determinismo della Parte_20 patologie multifattoriali di cui oggi si chiede giustizia - sono sufficienti da sole a determinare l'evento dannoso, costituendo l'antecedente senza il quale - comunque - la patologia malformativa non si sarebbe prodotta/verificata.”
Peraltro, “contrariamente a quanto affermato in sentenza”, circa eventuali fattori alternativi, a pag. 232 della relazione i Consulenti avevano precisato che:
“… qualora il Collegio dei CTU nelle proprie valutazioni avesse ritenute significative altre sorgenti diverse da quelle industriali le avrebbe certamente rilevate esplicitamente nelle conclusioni della CTU in modo da informare efficacemente il Sig. Giudice.
Il CTU ha valutato tutte le possibili fonti di inquinanti ascrivibili alla classe di sostanze classificate come interferenti endocrini, inquinanti organici persistenti (POP), ecc.. Tra queste sorgenti meritano di essere citate gli incendi incontrollati e volontari frequenti tra le maestranze agricole, il traffico veicolare, l'uso di sostanze chimiche in agricoltura, fornaci per la produzione di manufatti in terracotta e i forni a combustione di panifici, pizzerie, ristorazione”.
**********
L'atto di appello passa poi ad esaminare gli studi scientifici richiamati nella sentenza impugnata, osservando che il Tribunale si era dapprima soffermato su quelli condotti su LA, che pure avevano dimostrato “l'eccedenza delle
32 malformazioni oggetto di questo giudizio nella territorio di residenza degli appellanti” , per poi disconoscerne la valenza con motivazione apparente sulla base di una pretesa e non spiegata carenza di specificità o idoneità comparativa, e ponendosi in contraddizione con i propri stessi ausiliari, e prendendo invece a riferimento uno studio condotto sulla città di
LA, prodotto dalle controparti, secondo il quale non esistevano elementi sufficienti per affermare che le emissioni del petrolchimico erano causa delle malformazioni e delle interruzioni spontanee di gravidanza rilevate, senza però considerare che – come del resto riconosciuto a pag. 22 della sentenza –
l'indagine era stata condotta su un numero di casi esiguo. Il Tribunale a non avrebbe spiegato perché gli altri studi – che rivelavano eccedenza di casi
– erano stati accantonati perché non confrontabili o non specifici, mentre era stato utilizzato e ritenuto attendibile uno studio condotto su un campione assai esiguo e peraltro anche datato.
Gli appellanti hanno perciò ritenuto necessario soffermarsi su ciascuno di tali studi (v. pagg. 45 – 58 atto di appello).
**************
Allo stesso modo, gli appellanti hanno illustrato gli atti normativi in materia di inquinamento ambientale riguardante LA, vale a dire
“A) .. D.P.R. DEL 17.01.1995 (GU N.100 DEL 2-5-1995 - SUPPL.
ORDINARIO N. 51) DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI DISINQUINAMENTO
PER DEL TERRITORIO DELLA DI CP_25 CP_26
ORIENTALE… Controparte_27
B) .., LEGGE DEL 09.12.1998 N. 426 ISTITUTIVA A GELA DEL “SITO DI
INTERESSE NAZIONALE” C.D. SIN. …
C) DECRETO MINISTERIALE 10.01.2000 PERIMETRAZIONE DEL SITO DI
INTERESSE NAZIONALE DI GELA E PRIOLO G.U. N. 44 23.02.2000. ….
D) - Controparte_28
DECRETO 18 SETTEMBRE 2001, N. 468 (GU N.13 DEL 16-1-2002 -
SUPPL. ORDINARIO N. 10) REGOLAMENTO RECANTE: "PROGRAMMA
NAZIONALE DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE..".
E) … SEDUTA N. 80 DEL 30/11/2006 ALLA CAMERA DEI DEPUTATI,
DURANTE LA QUALE L'LE GU HA ILLUSTRATO
L'INTERPELLANZA N.
2-00233 IN MATERIA DI “MISURE A TUTELA
DELLA SALUTE DEI LAVORATORI E DEI CITTADINI DI GELA E DELLE
AREE LIMITROFE”.
33 F) .. SEQUESTRO DEL PETROLCHIMICO AD OPERA DELLA
MAGISTRATURA NEL 2002….
G)… ORDINANZA URGENTE DEL 6.07.2015 EMANATA DAL SINDACO DI
GELA NEI CONFRONTI DEL PETROLCHIMICO….
H) … RESOCONTO STENOGRAFICO DELL'AUDIZIONE DEL
PROCURATORE DI GELA, DOTT.SSA LUCIA LOTTI, NELLA SEDUTA DI
GIOVEDÌ 16 APRILE 2015 IN SENO ALLA COMMISSIONE
PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE
AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI
- All. 25…”
In conclusione, secondo gli appellanti, il Tribunale avrebbe omesso di valutare studi, atti normativi ed interventi come sopra menzionati e di confrontarsi con essi;
lo avesse fatto, le domande attrici sarebbero state accolte.
Gli appellanti tornano poi a descrivere, sostanzialmente ripetendosi, la metodologia d'indagine e gli esiti delle consulenze tecniche d'ufficio, suddivise in una parte ambientale comune a tutte loro ed in una parte medico – legale, premurandosi di “precisare come il nesso accertato non sia il risultato di una mera statistica (già di per sé sufficiente, vista l'elevata incidenza di casi malformativi nel territorio di LA ma sia frutto di uno specifico giudizio sull'eziopatogenesi, espresso dal Collegio in ogni singolo caso esaminato, con la metodologia d'indagine sopra succintamente riepilogata”.
Riportati “passi” di motivazione tratti dalle pagg. 15 e 23-24 della sentenza impugnata, gli appellanti rimarcano l'errore del Tribunale che
“appiattendosi integralmente sulle osservazioni dei CTP delle società Parte del gruppo laddove trattando la materia del nesso di causalità, interpreta - in maniera non corretta e distorta - la nozione di patologie multifattoriali” e ribadiscono la propria tesi sul punto, con ulteriore richiamo a quanto affermato dai Consulenti alle pagg. 219 e 220 della relazione.
Sottolineano poi gli appellanti la particolare autorevolezza di alcuni dei componenti il collegio dei CC.TT.UU.
Alle pagg. da 77 a 107, l'atto di citazione in appello si sofferma sull'esito delle consulenze in relazione a ciascun danneggiato odierno appellante, ribadendo, all'esito del vaglio delle affermazioni dei Consulenti
34 dettagliatamente riportate, quanto già in precedenza affermato a livello più generale ed onnicomprensivo, vale a dire che, per ciascuna patologia diagnosticata, doveva riconoscersi il ruolo causale svolto dalle sostanze inquinanti provenienti dal complesso industriale facente capo alle società convenute.
Concludono gli appellanti affermando sussistente “contrariamente a quanto erroneamente ritenuto in sentenza - la responsabilità (ex artt. 2043 e
2050 c.c., 40 e 41 c.p. e 2059 c.c.) delle odierne appellate, nella causazione delle patologie malformative in capo agli appellanti, non solo e non tanto in termini di “ragionevole probabilità” (il che sarebbe più che sufficiente per fondare la responsabilità risarcitoria delle società Parte del gruppo ma addirittura di certezza”, risultando altresì provato che le Società avevano “omesso di adottare tutte le cautele imposte dalla legge (D.Lgs. 22/1997; D.M. 471/1999; D.Lgs. n.22/1997 cd. Decreto Ronchi, successivamente abrogato dall'art. 264, c. 1, lett. i) del D.Lgs. n. 152/2006 cd.
Codice Ambientale) o, comunque, necessarie in base all'esperienza, la tecnica e la particolarità del lavoro e atte ad eliminare o, quanto meno, ridurre significativamente la fonte di rischio (id est: esposizione alle sostanze ed agenti di rischio sopra indicati ed individuati)”, determinando insalubrità e nocività dell'ambiente gelese. Sostengono altresì gli appellanti, sulla scorta di osservazioni dei Consulenti, che “appare oltremodo ragionevole Parte ritenere, che nulla è stato fatto da parte delle società del gruppo per assicurare la salubrità dell'ambiente, apprestando idonee misure di igiene e prevenzione, anzi, le convenute hanno volutamente evitato di utilizzare quegli accorgimenti in grado di evitare di immettere nell'ambiente sostanze inquinanti altamente pericolose”.
Con la parte conclusiva dell'atto di citazione (pagg. 110 – 153) gli appellanti ripropongono tesi e richieste concernenti le varie tipologie di danno risarcibile, sui relativi criteri di quantificazione e sugli oneri probatori.
***********
Come accennato in narrativa, le società appellate hanno eccepito la carenza di legittimazione ad impugnare di:
a) e quali genitori di Controparte_1 Controparte_2
; Persona_1
b) e quali genitori di;
Controparte_4 CP_5 Persona_3
35 c) e quali genitori di Controparte_7 CP_8 Persona_5
.
[...]
La detta carenza discenderebbe dalla maggiore età degli anzidetti figli sopravvenuta nel corso del giudizio di primo grado.
L'eccezione è fondata.
Costituisce principio da tempo consolidato quello secondo cui
Qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo (nella specie, il raggiungimento della maggiore età da parte di minore costituitosi in giudizio a mezzo dei suoi legali rappresentanti) si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, prima della chiusura della discussione (ovvero prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi del nuovo testo dell'art. 190 c.p.c.), e tale evento non venga dichiarato nè notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell'art. 300 c.p.c., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati: e ciò alla luce dell'art. 328 c.p.c., dal quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell'impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l'evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato né notificato.
Cass. S.U. 28 luglio 2005 n. 15783 (conf. Cass. 30 aprile 2012 n. 6637,
Cass. 4 aprile 2013 n. 8194, Cass. 22 ottobre 2014 n. 22462, Cass. 27 settembre 2018 n. 23189, Cass. 25 gennaio 2023 n. 2336).
I tre suddetti appellanti sono divenuti maggiorenni rispettivamente il 5 maggio 2017 ( ), l'11 maggio 2020 ( ) ed il 29 Persona_1 Persona_3 dicembre 2020 ), prima della scadenza dei termini per Persona_5 il deposito di conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c., assegnati dal giudice all'udienza di precisazione delle conclusioni del 2 dicembre 2020.
Pertanto, i tre avrebbero dovuto proporre appello personalmente o, eventualmente, conferire apposita procura a terzi. In difetto, l'impugnazione proposta dai rispettivi genitori, ormai non più muniti del potere rappresentativo loro conferito ex lege per il figlio minorenne, è inammissibile per carenza di legittimazione ad impugnare.
In comparsa conclusionale (pagg. 1 e 2) gli appellanti hanno contrapposto all'eccezione sopra esaminata altra giurisprudenza secondo la quale
36 “Nel caso in cui, in pendenza del termine per proporre appello, il minore costituitosi in giudizio a mezzo del proprio legale rappresentante raggiunga la maggiore età, l'omessa dichiarazione o notificazione di tale evento da parte del procuratore comporta, in virtù della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica di quest'ultima rispetto alle altre parti ed al giudice, tanto nella fase attiva, quanto nella fase di riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione, la quale va notificata presso il procuratore della parte costituita in primo grado e successivamente divenuta maggiorenne.”
Cass. 21 novembre 2018 n. 30009
La citazione non è pertinente perché, come si evince dalla stessa massima appena trascritta, tale principio vale per il caso in cui la maggiore età sopravvenga “in pendenza del termine per proporre appello”, quindi in una fattispecie diversa dalla presente, in cui, come visto, , Persona_1
e sono divenuti maggiorenni durante il Persona_3 Persona_5 giudizio di primo grado e prima della scadenza dei termini per il deposito di conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c., e che è l'ipotesi presa espressamente in considerazione dall'orientamento ampiamente citato e qui recepito.
Non può dunque che ribadirsi l'inammissibilità dell'appello, con riferimento ai tre succitati.
*************
La sentenza di primo grado e l'atto di appello ricalcano, in sostanza, l'ordine espositivo delle singole consulenze, che, dopo una generale premessa e l'esito della visita medica condotta su ciascuno degli interessati, si soffermano lungamente sulle problematiche ambientali connesse al complesso industriale di LA per poi tornare, nella parte conclusiva (e salva poi la successiva integrazione con le risposte alle osservazioni dei consulenti di parte) al caso specifico considerato, con le relative conclusioni.
Si ritiene qui di dover procedere in modo diverso, in quanto stabilire se una determinata patologia sia in connessione causale con un determinato fattore
è accertamento strettamente medico – legale. Pertanto, il mezzo di prova
(soprassedendo ora sulle discussioni teoriche sulla riconducibilità o meno della consulenza tecnica alla categoria dei mezzi di prova) utile ed anzi necessario all'accertamento in questione è la consulenza medico – legale,
37 riferita specificamente, nel caso presente, a tutti e ciascuno dei soggetti che assumono di avere riportato un danno alla salute in conseguenza dell'esposizione dei propri genitori agli agenti patogeni provenienti dal polo industriale facente capo alle appellate e dispersi nell'ambiente. Gli accertamenti di diversa natura sulla situazione eco – ambientale del territorio di LA nel corso dei decenni non rilevano per proprio conto, ma solo laddove, in concreto, possano costituire elemento di riscontro delle conclusioni – quali che siano – formulate sul piano medico – legale.
Per queste ragioni appare più utile prendere le mosse proprio dalle risultanze delle singole consulenze medico – legali e poi cercare di stabilirne la portata probatoria in base a tutti gli elementi di verifica disponibili.
I principi giuridici, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di accertamento del nesso causale sono noti ed ampiamente riportati sia nella sentenza impugnata (pagg. 8 – 12) sia negli atti di parte. Sembrano potersi sintetizzare nella seguente e recente massima:
In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, il principio giuridico fondamentale è quello dell'equivalenza delle condizioni, secondo cui ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, ha efficienza causale, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento. Nel caso di malattie ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere data anche in termini di probabilità qualificata, sulla base di ulteriori elementi, come i dati epidemiologici
Cass. Sez. Lav. 25 ottobre 2024 n. 27693.
Come si vede, si tratta di massima concernente gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ma appare piuttosto evidente la sua portata generale con riferimento al principio di equivalenza delle condizioni ed alla probabilità qualificata quale condizione necessaria affinché, in caso di patologia ad eziologia multifattoriale, uno (o più) dei potenziali fattori causali sia riconosciuto come fattore produttivo dell'evento lesivo.
Altra pronuncia della Suprema Corte di portata chiaramente generale è quella, citata dagli appellanti, secondo cui
Nel processo civile l'accertamento del nesso di causalità materiale avviene attraverso l'applicazione, da parte del giudice, di una combinazione di due regole: la regola del "più probabile che non" e quella della "prevalenza relativa
38 della probabilità". Quanto al principio del "più probabile che non", questo presuppone che, per l'affermazione della verità dell'enunciato, vi siano una o più prove dirette - di cui è sicura la credibilità o l'autenticità - che confermano l'ipotesi, oppure una o più prove indirette dalle quali si possono derivare validamente inferenze convergenti a sostegno di essa. La "prevalenza relativa" della probabilità rileva, invece, nel caso di c.d. "multifattorialità" nella produzione del danno, ossia nel caso in cui esistano diversi enunciati che narrano il fatto in modi diversi e che hanno ricevuto qualche conferma positiva dalle prove acquisite nel corso del giudizio. In tal caso, l'affermazione della verità va ricercata nel grado relativamente maggiore di conferma di un enunciato rispetto ad un altro sulla base delle prove disponibili. Con riguardo all'efficienza eziologica della condotta del preteso danneggiante a cagionare l'evento di danno lamentato, si viene, quindi, a delineare un modello di certezza probabilistica (c.d. di probabilità logica o baconiana), nel quale l'attendibilità dell'ipotesi si determina sulla base dei relativi elementi di conferma disponibili in relazione al caso concreto, secondo lo schema generale di probabilità intesa come relazione logica.
Cass. 6 luglio 2020 n. 13872 (v. anche, in punto di responsabilità da omissione, Cass. 8 aprile 2020 n. 7760).
Ciò premesso, si passa all'esame delle singole posizioni.
. Persona_1
Il Collegio dei Consulenti ha posto la seguente diagnosi: “grave sindattilia della mano sinistra “malformazione a cucchiaio”. Criptorchidismo”. (pag. 14 relazione in proc. atp 601-12), ed hanno ritenuto “che la presenza di queste due malformazioni non sia inquadrabile in nessuna sindrome nota e che la classificazione clinica più ragionevole sia di “associazione additiva” di due malformazioni (data la frequenza del criptorchidismo, ciò implica l'ipotesi finché non sia dimostrato il contrario, che due diversi meccanismi eziologici abbiano potuto agire per puro caso nel determinare le due malformazioni”
Non vi è dunque un meccanismo causale almeno parzialmente comune alle due patologie, ma due processi patologici distinti.
Con riguardo alla sindattilia, i Consulenti (pag. 15 relazione) si esprimono come segue:
“Si usa il termine sindattilia a cucchiaio quando esiste una sindattilia di tutte le dita della mano. Si tratta di una delle sindattilie più gravi, talora presente in
39 alcune sindromi genetiche, come la sindrome di Apert e altre acrocefalo- sindattilie. Certamente non ha una sindrome, genetica o no, Per_1 conosciuta. La natura della sindattilia a cucchiaio quando isolata e monolaterale è del tutto sconosciuta. Fa pare delle sindattilie complesse e non va confusa con le sindattilie semplici. La sua frequenza non è definita, ma probabilmente molto rara. La gran parte dei casi sembrano essere determinati da una mutazione autosomica dominante, ma l'incertezza nei singoli casi è sovrana. Manca una letteratura scientifica adeguata”.
Nelle conclusioni, il Collegio dei Consulenti afferma che “Non può esprimere alcun giudizio sulla sindattilia complessa di , per mancanza di Persona_1 evidenze scientifiche”, dopo avere rammentato che si trattava di
“malformazione estremamente rara, probabilmente unica nell'area Gelese”, con “eziologia del tutto sconosciuta” e mai oggetto di studi specifici sulla sua correlazione con “fattori di rischio di natura ambientale” o “con sostanze chimiche”
E' perciò evidente come non vi sia alcuna prova della correlazione causale fra il disastro ambientale (v. pag. 110 atto di citazione in appello) che caratterizzerebbe il territorio di LA e la sindattilia sofferta dal . CP_2
Sull'altra patologia, i Consulenti scrivono:
“Per criptorchidismo si intende la mancata discesa del testicolo (mono o bilaterale) dopo il primo anno di vita. La normale discesa del testicolo dalla sede addominale a quella testicolare inizia alla 23° settimana di gestazione e si completa entro la 35°. Alla nascita nei nati a termine ha una frequenza dell'1--‐8%. Nel 75% dei casi la discesa comunque si completa durante il primo anno di vita. La discesa del testicolo dipende dagli ormoni androgeni che devono essere normali sin dall'inizio della discesa testicolare durante la vita intrauterina. La maggior parte dei casi non è presente in sindromi genetiche note. I fattori di rischio noti per la mancata discesa testicolare sono la familiarità, la prematurità e la gemellarità, quelli ipotizzati comprendono la sub--‐fertilità materna e paterna, il fumo e l'abuso di alcol materno durante la gravidanza”
Quanto alle conclusioni, il Collegio dei Consulenti d'Ufficio “ritiene più che plausibile che il criptorchidismo sia stato favorito da una o più sostanze chimiche che hanno agito singolarmente o in sinergia tra loro”.
Rispondendo alle osservazioni dei Consulenti di parte, il Collegio peritale precisa che “plausibile è sinonimo di verosimile” (pag. 221 relazione). Se ne
40 deduce che i Consulenti hanno ritenuto più che verosimile, e, quindi, senz'altro probabile che sostanze chimiche siano all'origine del criptorchidismo sofferto da . Persona_1
Il Tribunale non sembra aver considerato questa specifica precisazione dei
Consulenti d'Ufficio e, comunque, non ha ritenuto quelle conclusioni sufficientemente giustificate. Dopo una breve descrizione del criptorchidismo, si legge alle pagg. 34 e 35 della sentenza impugnata:
Gli studi scientifici hanno messo in luce una associazione positiva tra tale patologia e l'esposizione residenziale o lavorativa a pesticidi;
taluni studi tuttavia non sono significativi per la dimensione limitata dello studio e talaltri danno invece un risultato negativo.
Gli studi condotti a LA non sono utili, non avendo osservato alcun caso di sindattilia e non essendo stato incluso nell'indagine il criptorchidismo.
I consulenti reputano plausibile che il criptorchidismo sia stato favorito da una o più sostanze chimiche che hanno agito singolarmente o in sinergia tra loro, ma a parte una correlazione generica con i pesticidi, non pare vi siano altre risultanze su cui fondare l'assunto: tra gli studi utili che indicano specificamente l'esposizione e con una campione adeguato, solo due su otto danno una evidenza positiva per esposizione residenziale a pesticidi, condizione questa che potrebbe assimilarsi a quella della madre di
[...]
, considerato che gli attori non hanno allegato uno specifico punto Persona_1 di esposizione, vicino alle sorgenti.
Tali osservazioni necessitano un approfondimento.
I CC.TT.UU. hanno ricordato quale fosse la finalità del loro accertamento
(pag. 196 relazione) ed hanno illustrato “come orientarsi per fornire una risposta ragionevole”, asserendo che la risposta stessa poteva essere fornita attraverso varie ricerche, poi elencate secondo un ordine di “validità decrescente”.
Le ricerche più probanti sarebbero state quelle di osservazione diretta sul dosaggio delle sostanze nocive presenti nei genitori del o di CP_2 osservazione indiretta sull'esposizione alle sostanze chimiche dei medesimi genitori, con raffronto, in entrambi i casi, con i dati relativi ai soggetti specificati nelle indicazioni dei CC.TT.UU. (v. pagg. 196 – 197 pp.tti. 1, 2, 3 e
4).
Mancando questo tipo di indagini, i Consulenti dell'Ufficio hanno evidenziato la possibilità di fare ricorso ai seguenti elementi di valutazione:
41 “A. caratteristiche delle sostanze chimiche industriali degli impianti situati nell'area Gelese,
B. diffusione nell'ambiente di queste sostanze chimiche,
C. effetto di tali sostanze sul criptorchidismo e/o sindattilia complessa come risulta da studi condotti altrove e pubblicati nella letteratura scientifica,
D. frequenza del criptorchidismo e/o della sindattilia complessa nell'area
Gelese
E. studi effettuati sui possibili e vari fattori di rischio svolti nell'area Gelese sui casi di criptorchidismo e/o sindattilia complessa.” (pag. 197 relazione).
Ricordato di avere trattato dei punti A e B nelle precedenti sezioni della relazione, i CC.TT.UU. sono passati alla “analisi della letteratura scientifica”, esponendo di avere proceduto a “un'accurata revisione della letteratura scientifica per identificare gli studi sull'uomo che abbiano valutato la relazione tra malformazioni (…) ed esposizione a sostanze chimiche o loro indicatori di esposizione, come ad esempio l'attività lavorativa materna o paterna, fino al
Maggio 2014”. Fra i detti studi risultano “di particolare rilevanza sono le revisioni sistematiche con metanalisi pubblicate recentemente, poiché prescindono dal singolo studio ma forniscono il miglior quadro d'insieme della letteratura”, e nella specie n. 21, con annessa tabella, fra le quali “14 prendevano in considerazione le malformazioni congenite (in generale o specifiche)”, tuttavia tra tali “14 metanalisi che analizzavano le malformazioni nessuna .. ha mai riferito casi di criptorchidismo o di sindattilia semplice o complessa in modo specifico”, per cui resta da capire quale sarebbe la rilevanza di esse ai fini della valutazione del caso specifico del . CP_2
Passando ad altri studi, dopo avere rilevato, come già sopra notato, che nulla emergeva con riguardo alle sindattilie, i Consulenti d'Ufficio hanno osservato quanto segue:
“La situazione è completamente diversa per quanto riguarda il criptorchidismo. Esiste una notevole quantità di studi. Quelli che hanno studiato i pesticidi, ovvero sostanze che hanno proprietà di interferenti endocrini, sono sintetizzati nella tabella che segue, da cui emerge una convergenza di risultati per un'associazione positiva” (pag. 199). Segue, appunto, la tabella in questione.
Alle pagg. 229 – 230, nella parte responsiva alle osservazioni dei Consulenti di Parte, la relazione riporta una tabella costituente lo “Elenco degli
42 inquinanti riconosciuti o potenzialmente ritenuti EDC (Endocrine
Disrupting Chemical) presenti nell'ambiente gelese”
Il ragionamento dei Consulenti d'Ufficio, a questo punto, appare abbastanza chiaro e può così sintetizzarsi:
a) gli studi considerati dimostrano una fra loro convergente associazione fra pesticidi e criptorchidismo;
b) i pesticidi sono “sostanze che hanno proprietà di interferenti endocrini”;
c) gli inquinanti di cui alla summenzionata tabella sono a loro volta interferenti o distruttori chimici endocrini;
d) il c.d. petrolchimico produce inquinanti di tal fatta;
e) ergo, è più che verosimile che quegli inquinanti abbiano svolto un ruolo causale nell'insorgenza del criptorchidismo in Persona_1
.
[...]
Il Tribunale pone in dubbio la premessa, osservando che, in realtà, “tra gli studi utili che indicano specificamente l'esposizione e con una campione adeguato, solo due su otto danno una evidenza positiva per esposizione residenziale a pesticidi”. Il primo giudice, purtroppo, non ha avvertito la necessità di indicare puntualmente quali siano gli otto studi considerati ed i soli due fra essi in linea con le conclusioni dei CC.TT.UU.
A pag. 200 della relazione figura la tabella, cui si è fatto cenno, afferente agli studi della correlazione fra pesticidi e criptorchidismo.
Tre di quegli studi erano di tipo ecologico, e tutti avevano dato l'esito positivo considerato dai CC.TT.UU. anche se uno di essi era classificato NSS, a significare che trattasi di “risultato positivo ma non statisticamente significativo per la dimensione dello studio limitata”.
Vi sono poi undici studi di tipo “esposizione lavorativa”. Quattro sono positivi, due sono positivi ma non significativi statisticamente, tre sono negativi e ve n'è un altro che è suddiviso in esposizione materna ed esposizione paterna, con risultati positivi in entrambi i casi, ma NSS per l'esposizione materna.
Peraltro, è quanto mai significativo quanto scrivono gli stessi Consulenti delle parti convenute a pagg. 46 della prima relazione di osservazioni critiche alle relazioni dei CC.TT.UU. (all. 16 fascicolo delle appellate) e che di seguito si trascrive
43 “Circa il criptorchidismo, i CTU ritengono “più che plausibile” che “sia stato favorito da una o più sostanze chimiche che hanno agito singolarmente o in sinergia tra loro”.
Contestiamo questa interpretazione che ignora i dati epidemiologici del criptorchidismo isolato (in questo caso i CTU ammettono che si sia trattato di un criptorchidismo non sindromico) nella popolazione generale (mediamente
3% dei neonati); che ignora che il principale fattore di rischio noto per questo difetto, l'impiego di pesticidi, potrebbe avere un obiettivo riscontro nel noto e documentato abuso in agricoltura nell'area gelese
(tra i più elevati in Italia), un dato totalmente ignorato dai CTU.”
Il grassetto è di questa Corte e tende ad evidenziare come gli stessi
Consulenti di parte riconoscano che i pesticidi sono il principale fattore di rischio per l'insorgenza del criptorchidismo, per cui, vista la sostanziale convergenza, su tale limitato punto, del parere qualificato dei consulenti d'ufficio e di parte, non si comprende su quali basi il Tribunale abbia posto in dubbio la correlazione causale statisticamente significativa fra pesticidi e criptorchidismo.
Ciò che, semmai, come visto, i Consulenti di parte contestano è proprio l'omessa considerazione da parte dei CC.TT.UU. del “noto e documentato abuso in agricoltura nell'area gelese” dei pesticidi che, pertanto, sarebbero causa della malformazione suddetta con molta maggiore probabilità rispetto ai distruttori endocrini che, secondo i Consulenti d'Ufficio, perverrebbero dal complesso industriale facente capo alle società appellate.
Con riguardo alla “Produzione agricola”, a pag. 249 della relazione sempre nella parte dedicata alle risposte ai rilievi dei consulenti di parte, i
CC.TT.UU., scrivono quanto segue:
“In merito all'uso agricolo della occorre rilevare che esistono Parte_21 importanti installazioni tecnologicamente avanzate di serricolture (tra i più importanti a livello nazionale) ad est dello stabilimento petrolchimico che si estendono fino ai comuni di Vittoria e Comiso. I prodotti della serricoltura sono destinati esclusivamente al mercato continentale... Le attività agricole non riconducibili alla serricoltura sono invece condotte prevalentemente con metodi tradizionali o “arcaici”, a basso uso di prodotti chimici come fertilizzanti sintetici, anticrittogamici, ecc, pesticidi in genere. Sono soprattutto i prodotti di queste ultime attività che raggiungono i mercati locali”
44 In queste osservazioni è implicita una valutazione di insussistenza, nella fattispecie concreta in esame. di nesso causale fra pesticidi e criptorchidismo, visto l'uso ridotto di quelle sostanze chimiche nell'agricoltura della piana gelese (diversa da quella svolta nelle serre) e quindi riguardante “i prodotti… che raggiungono i mercati locali”, in totale contrasto con le affermazioni dei consulenti di parte, che sostengono il massiccio impiego di pesticidi nell'agricoltura della piana gelese e che esso sia l'effettiva causa del caso di criptorchidismo qui in discussione.
La questione ha una chiara rilevanza, anche perché in sede di anamnesi la sig.ra madre del , ha riferito che tre volte alla CP_1 Persona_1 settimana mangiava frutta e verdura “acquistata localmente per strada”, locuzione che lascia intendere l'acquisto presso venditori ambulanti e quindi la più che verosimile provenienza locale dell'alimento. Vi sarebbe dunque un'esposizione al rischio alternativo (pesticida) per di più “aggravato”, come evidenziano i Consulenti di parte, dal fatto che il cibo venduto per strada è anche esposto ai fumi di scarico provenienti dagli autoveicoli (per quanto per un tempo assai limitato, vale a dire le poche ore, potenzialmente le poche decine di minuti, fra esposizione ed acquisto, ciò che vale soprattutto per le verdure fresche, rapidamente deperibili).
Il problema è che non è dato minimamente comprendere su quali dati specifici e verificabili i Consulenti, sia d'ufficio, sia di parte, basino le rispettive osservazioni. I Consulenti d'ufficio non precisano di dove abbiano reperito le informazioni sul sostanziale non–uso dei pesticidi nelle coltivazioni agricole della piana gelese i cui prodotti trovano sbocco nel mercato locale, mentre i Consulenti di parte parlano di noto e documentato abuso dei pesticidi nella stessa zona, senza precisare come l'abuso sia noto e dove sia documentato.
A parità di carenza di documentazione effettivamente probante, non può che farsi riferimento al criterio normativo della distribuzione dell'onere probatorio. In tema di responsabilità da attività pericolosa ex art. 2050 c.c.,
è onere del danneggiato provare il nesso di causalità fra l'attività in questione ed il danno sofferto (v., per tutte, Cass. 21 febbraio 2020 n 4590), costituito nella specie da una patologia malformativa. Nel momento in cui la patologia in questione può trovare origine in un fattore causale alternativo rispetto a quello addebitato all'asserito danneggiante è evidentemente necessario, ai fini della responsabilità di quest'ultimo, che possa
45 ragionevolmente escludersi che tale fattore causale alternativo sia stato la probabile causa esclusiva del danno.
L'assenza di qualsiasi dimostrazione a supporto dell'affermazione dei
CC.TT.U. sull'assente o non significativo impiego dei pesticidi nella coltivazione dei prodotti agricoli destinati al consumo nel mercato gelese non consente di escludere con ragionevole probabilità che il criptorchidismo sofferto dal sia invece derivato proprio dai pesticidi, Persona_1 data la loro riconosciuta associazione all'anzidetta patologia.
Peraltro, le sopra ricordate conclusioni dei CC.TT.UU. appaiono contraddette dalla risposta fornita dagli stessi Consulenti d'Ufficio ai rilievi di quelli di parte. Si legge a pag. 230 della relazione, con riguardo alle osservazioni dei
Consulenti di parte relative alle ipospadie, ossia le malformazioni congenite del pene, quanto segue:
I CTP concludono le loro argomentazioni affermando: “Complessivamente, gli studi disponibili suggeriscono una possibile associazione tra esposizione a pesticidi (o impiego in agricoltura), e possibilmente ad alcune altre sostanze quali l'esaclorobenzene. L'evidenza a sostegno dell'ipotesi di un ruolo degli IE (inteferenti endocrini n.d.r.) in generale rimane al momento estremamente debole.”
Debole. Bene, quindi esistente, e quindi possibile.
…
Criptorchidismo
La patogenesi dell'ipospadia e del criptorchidismo è simile. Le argomentazioni
Dei CTP per il criptorchidismo sono simili a quelle per l'ipospadia. Anche per Il
Collegio dei CTU le conclusioni sono simili a quelle già espresse”.
E' palese la scarsa coerenza, o addirittura la totale incoerenza, di queste affermazioni dei CC.TT.UU. con le conclusioni espresse alla pag. 204 della relazione e già sopra trascritte (il Collegio dei Consulenti d'Ufficio “ritiene più che plausibile che il criptorchidismo sia stato favorito da una o più sostanze chimiche che hanno agito singolarmente o in sinergia tra loro”) e chiarite con la precisazione che “plausibile è sinonimo di verosimile” (pag. 221 relazione).
I CC.TT.UU. non smentiscono i Consulenti di parte sulla estrema debolezza dell'ipotesi di effettiva incidenza degli interferenti endocrini nelle ipospadie e, quindi, per similitudine, al criptorchidismo. Prendono atto di tale debolezza quasi con soddisfazione (“Bene”) e ribadiscono che debolezza di un'evidenza statistica dell'associazione fra IE e le dette patologie ne comporta comunque la esistenza e dunque la possibilità.
46 Ma la semplice possibilità di un fenomeno causale, in favore del quale depongono prove deboli, è l'esatto contrario dell'elevata verosimiglianza, idest probabilità qualificata, di quello stesso fenomeno che i CC.TT.UU. affermano nelle conclusioni. Del resto, la scarsa aderenza delle valutazioni dei CC.TT.UU. al criterio della probabilità causale come delineata dagli insegnamenti giurisprudenziali sopra richiamati traspare dal paragrafo dedicato alla multifattorialità (pagg. 216 e ss. relazione, anche qui in risposta alle osservazioni dei CTP) e specificamente laddove si esprimono come segue “.. i CTP hanno più volte invocato che il Collegio dei CTU non ha tenuto presente i fattori genetici o altri fattori ambientali, come i pesticidi usati in agricoltura, denominati “fonti alternative di contaminazione”. Tale osservazione è, secondo il Collegio dei CTU, infondata. Infatti, nel modello multifattoriale il problema non si pone. È ben noto che il determinismo di una malformazione è dovuto ad un “complesso causale” e non ad una singola causa, il punto essenziale è se i prodotti chimici immessi nell'ambiente dal polo industriale entrano nel complesso causale oppure no. E la nostra conclusione, in scienza e coscienza ampiamente motivata, è stata che in alcuni casi ciò è possibile.”. Ma, come si è visto, la sola possibilità che un fattore entri nel processo causale di una determinata patologia non è sufficiente all'affermazione della sussistenza del nesso causale, che richiede “una concreta e specifica dimostrazione”, sebbene tale dimostrazione possa “essere data anche in termini di probabilità qualificata” (v. giurisprudenza sopra citata).
Va anche notato, peraltro, che se:
• esiste una sufficientemente documentata, dagli studi epidemiologici, associazione fra pesticidi e ipospadie e criptorchidismo;
• esiste un'evidenza estremamente debole di un ruolo degli interferenti endocrini in generale nell'insorgenza delle patologie anzidette;
• i pesticidi sono interferenti endocrini;
allora vuol dire che non tutti gli interferenti endocrini agiscono allo stesso modo, perché altrimenti gli studi epidemiologici avrebbero confermato in modo chiaro – e non estremamente debole – per la generalità di essi quello che è emerso in modo specifico per i pesticidi, che pure appartengono al genus degli interferenti endocrini. L'intero ragionamento seguito dai
CC.TT.UU. per affermare più che plausibile ciò che poi hanno riconosciuto essere debole, ma pur sempre possibile, si basa su una sostanziale
47 equiparazione fra pesticidi e tutti gli altri interferenti endocrini, equiparazione che viene smentita, o perlomeno niente affatto confermata, dagli studi condotti separatamente sui primi e sui secondi.
Altro rilievo che si impone è che, come scrivono i Consulenti d'Ufficio nelle proprie conclusioni, “nessuna indagine è stata condotta a LA sul criptorchidismo, e non sappiamo quindi nulla sulla sua frequenza”; ancora il
Collegio peritale “si rammarica dell'assenza di studi eziologici nell'area di
LA specifici su queste malformazioni, soprattutto sul criptorchidismo data la notevole letteratura che suggeriva la possibilità di una relazione tra questa malformazione e sostanze chimiche con proprietà di interferenti endocrini”.
Ammessa la circostanza che i CC.TT.UU. premettono alle proprie conclusioni, ossia che all'epoca del concepimento di Persona_1
(agosto 1988) “tutta la popolazione residente nel comune di LA era presumibilmente esposta agli inquinanti accertati e quantificati nelle precedenti sezioni III e IV della presente CTU, seppure a livelli di esposizione individuale variabili” – circostanza per la verità recisamente contestata dalle convenute e dai loro consulenti, ma sulla quale non è adesso necessario indugiare – sarebbe utile, se non necessaria, all'ipotesi di sussistenza di nesso causale in relazione al caso specifico poter disporre di dati che dimostrino, a livello generale e statistico, che nella popolazione di LA i casi di criptorchidismo (o, se è per quello, di qualsiasi altra malattia) siano significativamente superiori a quelli registrati in zone in condizioni ambientali migliori oppure (o anche) analoghi a quelli di zone altrettanto compromesse sotto il profilo ecologico. Ove, viceversa, emergessero fra zone
“ecologicamente accettabili” e zone “contaminate” differenze minime o addirittura insussistenti, oppure risultanze del tutto diverse fra zone di analoga “sofferenza ecologica”, allora sarebbe chiara la verosimile assenza di significativa incidenza del fattore ambientale nella causazione della malattia, salva pur sempre la necessità di raffrontare i dati disponibili con le peculiarità del caso concreto.
Poiché, nella specie, non esistono studi che dimostrino che a LA il criptorchidismo si presenti con frequenza statistica significativamente maggiore rispetto ad altre zone d'Italia e, soprattutto, della stessa che CP_27 presenta in molte zone caratteristiche simili sotto l'aspetto climatico, ma ben diverse sotto quello industriale e produttivo e quindi ambientale, le conclusioni – già intrinsecamente carenti quanto a linearità e coerenza per le
48 ragioni dianzi esposte – che i Consulenti d'Ufficio raggiungono circa il “più che plausibile” nesso causale fra sostanze inquinanti del petrolchimico e la detta patologia sofferta dal non trovano neppure un supporto CP_2 statistico specifico che possa in qualche modo sopperire alle carenze suddette.
Pertanto, la statuizione di rigetto relativa a , già Persona_1 passata in giudicato nei suoi personali confronti a causa della rilevata carenza di legittimazione ad impugnare per suo conto in capo ai genitori appellanti, va confermata per gli altri appellanti interessati al suo caso, vale a dire , , Controparte_1 Controparte_2 Persona_2
, Controparte_3 Controparte_4
Scudera Kimberly
Per Kimberly Scudera il Collegio dei CTU ha posto diagnosi di “Spina bifida isolata non sindromica: mielomeningocele lombosacrale con idrocefalo derivato, non sindromico”.
A pag. 14 della relazione (all. 4 prod. appellanti, proc. ATP n. 133 del 2012) i
Consulenti illustrano le caratteristiche di tale patologia ed i fattori di rischio noti. Alla pag. 15 scrivono:
“La causa più nota e frequente è l'insufficiente concentrazione plasmatica materna di acido folico. Quest'ultimo fattore di rischio è la causa più comune di circa il 50--‐70% dei casi, la sua correzione con maggiore apporto di acido folico alla madre prima del concepimento e durante le prime settimane di gravidanza è alla base della prevenzione primaria di tutti i difetti di chiusura del tubo neurale (tra cui anencefalia, spina bifida)”
Sempre a pag. 15 i Consulenti d'Ufficio, sulla base dell'anamnesi materna, escludono che nella specie si siano verificati alcuni fattori di rischio quali il diabete, febbri elevate, obesità ed assunzione di farmaci anti-epilettici.
Quanto alle conclusioni, premessa la presumibile esposizione di tutta la popolazione di LA agli inquinanti provenienti dal complesso industriale facente capo alle convenute nell'agosto 1996, epoca di concepimento della
, “considerato che la spina bifida è un difetto di chiusura del tubo Pt_1 neurale relativamente frequente e dovuta ad un meccanismo causale di tipo multifattoriale, ovvero riconducibile all' interazione tra le caratteristiche genetiche del soggetto e fattori non-genetici di varia natura che hanno agito sullo sviluppo embrionale prima della 7° settimana di gestazione” e che tra
49 tali fattori siano inclusi sia gli interferenti endocrini, sia i solventi organici, il
Collegio dei Consulenti “ritiene che la possibilità che la spina bifida di sia stata favorita dalla presenza nell'ambiente (aria, acqua, Parte_1 alimentazione) di sostanze chimiche prodotte dal polo industriale, sia del tutto concreta, sia per effetto individuale di singole sostanze che per effetto sinergico tra loro”.
Per giungere a tali conclusioni, i CC.TT.UU. hanno illustrato finalità dell'accertamento ed i criteri necessari o utili ad “ orientarsi per fornire una risposta ragionevole”, negli stessi termini già visti nel trattare il caso di
, richiamando quindi la “analisi della letteratura Persona_1 scientifica”, ed in particolare i già sopra ricordati studi consistenti in
“revisioni sistematiche con metanalisi” nella specie n. 21, con annessa tabella, fra le quali “14 prendevano in considerazione le malformazioni congenite (in generale o specifiche)”.
Fra di esse, 6 concernevano specificamente i difetti del tubo neurale e le relative risultanze vengono illustrate a pag. 199 della relazione. Nelle due pagine seguenti, i CC.TT.UU. espongono i risultati di altre ricerche successive alle anzidette metanalisi o comunque in esse non incluse e che
“valutavano esclusivamente l'esposizione a pesticidi o a solventi”
Esaminati tali risultati, i Consulenti d'Ufficio affermano essere “evidente che le ricerche disponibili indicano in modo chiaro che l'esposizione occupazionale materna o paterna, o residenziale a pesticidi, che sono i più caratteristici interferenti endocrini, o a solventi organici aumenta il rischio di spina bifida e di difetti del tubo neurale nel loro insieme”.
Passando alle “indagini disponibili nell'area di LA”, i Consulenti d'Ufficio espongono le risultanze dello studio condotto, a seguito di incarico conferito dalla Procura della Repubblica di LA, dai dottori e Persona_34 sulla frequenza delle malformazioni congenite nel Comune Persona_35 di LA nel periodo 1991-2002 pubblicato nel 2006 nella rivista
“Epidemiologia & Prevenzione”. Pur esprimendo apprezzamento sulla metodologia seguita nello studio (illustrata anche nella sentenza impugnata
– pagg. 16 e 17), i Consulenti rilevano che, data la “casistica relativamente modesta… , la sottoclassificazione dei vari gruppi di malformazione, utile ad una valutazione di specifici singoli casi, è ridotta al minimo e impedisce un'analisi più puntuale di specifiche malformazioni.”
50 Per quanto concerne la posizione della , “l'indagine indica una Pt_1 frequenza dei difetti del tubo neurale molto bassa (3,8 per 10,000 nati), probabilmente sotto accertata per mancata registrazione di alcuni casi di interruzione della gravidanza dopo diagnosi prenatale. La frequenza dei DTN in Italia è anch'essa probabilmente sottostimata per la stessa ragione. In generale la letteratura riferisce in Europa una frequenza che si aggira intorno a 10 per 10,000, e raramente si osservano frequenza inferiori al 5--‐6 per
10.000. Non possiamo quindi utilizzare questi dati nelle nostre argomentazioni”.
Sono affermazioni che lasciano alquanto perplessi.
In sostanza, i Consulenti dell'Ufficio sembrano dire che poiché l'indagine condotta su LA fornisce, quanto a “frequenza dei difetti del tubo neurale”, un'indicazione percentuale troppo bassa (3,8 su 10.000) rispetto a quanto emerge al dato europeo (10 su 10.000) ed anche al dato riguardante altri ambiti (“raramente si osservano frequenza inferiori al 5--‐6 per 10.000”), si tratta di indagine che, benché di per sé di buona fattura (“adeguata”,
“accettabile”, “correttamente eseguito” sono apprezzamenti che i CC.TT.UU. esprimono in relazione ad aspetti salienti dello studio in esame), l'indagine stessa non può essere utilizzata. I Consulenti sembrano nutrire il dubbio che la frequenza dei difetti del tubo neurale (anche ad elevarla a 5 su 10.000 tenendo conto, sia pure in via inevitabilmente approssimativa, dell'incidenza delle interruzioni di gravidanza) sia molto bassa rispetto al dato europeo per il semplice e plausibile motivo che i disturbi del tubo neurale non hanno alcuna attinenza con le emissioni provenienti dal petrolchimico di LA. E' una possibilità, alternativa, opposta e pure documentata, a quella enunciata nelle conclusioni della relazione. Sembra, insomma, per dirla con chiarezza, che i Consulenti d'Ufficio non tengano conto di queste risultanze perché idonee a contraddire il loro assunto (posto a base, come visto, anche della valutazione del caso di ) che le sostanze provenienti dal Persona_1 complesso industriale di LA, in quanto interferenti o distruttori endocrini al pari dei pesticidi e dei solventi (che, come evidenziato in relazione – pagg.
200 e 201 nonché pag. 225, con annessa tabella – aumentano il rischio di difetto del tubo neurale qual è la spina bifida), possano avere concretamente provocato o concorso a provocare la patologia sofferta da . Parte_1
Viceversa, si deve rilevare, come ha fatto il Tribunale, come “gli studi non evidenzino un incremento dei difetti del tubo neurale rispetto all'inquinamento
51 ambientale di stampo industriale e non si registra un aumento della frequenza di tali malformazioni nell'area di LA” (pag. 40 sentenza di primo grado).
Un secondo studio, concernente “potenziali fattori di rischio di malformazioni congenite selezionate”, viene pure accantonato dai Consulenti d'ufficio perché “l'analisi dei fattori di rischio è stata condotta per le malformazioni complessive, risulta quindi fortemente influenzata dalla numerosità maggiore di ipospadie e minima da altri difetti fra loro eterogenei”, con conseguente inutilizzabilità dei dati da essa forniti (v. pagg. 202 – 203 relazione).
Peraltro, come già visto, gli stessi CC.TT.UU. segnalano che la causa più frequente dei difetti di chiusura del tubo neurale “è l'insufficiente concentrazione plasmatica materna di acido folico” e per questo motivo la somministrazione di acido folico “alla madre prima del concepimento e durante le prime settimane di gravidanza è alla base della prevenzione primaria” di tutti gli anzidetti difetti. Ma, allora, se questa è una raccomandazione sanitaria a scopo preventivo generalizzata, valida quindi per tutte le donne prossime a concepire un figlio o che già si trovino nelle prime settimane di gravidanza, non si può che desumerne che il rischio investe appunto tutta l'anzidetta categoria di persone, indipendentemente dalle condizioni ambientali in cui esse si trovano. Questo significa che, ove non risulti attuata la misura sanitaria preventiva in argomento,
l'attribuzione del difetto del tubo neurale ad una causa alternativa alla statisticamente ampiamente prevalente “insufficiente concentrazione plasmatica materna di acido folico” necessita di una prova (almeno) probabilistica fondata su elementi solidi, verificati e specifici.
Nella specie, i Consulenti dell'Ufficio, nonostante abbiano essi stessi evidenziato quanto sopra notato a proposito dell' acido folico, e nonostante diano atto che, per quanto emerso dall'anamnesi, la madre di Parte_1
“non ha assunto acido folico all'inizio della gravidanza né durante”
[...]
(pag. 13 relazione), non tengono in alcun conto l'elevata probabilità che il caso in esame potesse rientrare in quello, di più frequente verificazione, di una naturale carenza di acido folico nella madre, non compensata dall'assunzione, mai avvenuta, di tale sostanza. E poiché, come detto, la somministrazione di acido folico è raccomandata ed applicata per la generalità delle gestanti, senza alcuna correlazione con l'ambiente di vita o la loro esposizione a specifici fattori di rischio, nulla dimostra che la detta carenza di acido folico possa essere stata determinata, a monte, da
52 interferenti o distruttori endocrini come quelli che i CC.TT.UU. affermano provenire dal complesso industriale di pertinenza delle società convenute/appellate e che, come sopra osservato con riferimento al caso di
, non è detto agiscano esattamente allo stesso modo di Persona_1 altri interferenti endocrini quali i pesticidi e, in questo caso, i solventi.
Conseguentemente, la stessa “possibilità concreta” di nesso causale ritenuta dai Consulenti d'Ufficio e già di per sé non integrante la necessaria probabilità qualificata, risulta alquanto incerta ed opinabile.
Pertanto, deve confermarsi la statuizione di rigetto delle domande presentate da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
. Parte_5
Parte_6
Il caso di è oggetto della relazione di consulenza espletata nel Parte_6 proc. ATP 618/2012 (all. 10 prod. appellanti).
Per questo appellante, i Consulenti d'Ufficio pongono diagnosi di “tetralogia di Fallot isolata, non sindromica”, definita come “una cardiopatia congenita caratterizzata da difetto interventricolare, aorta che origina a cavallo tra i due ventricoli, stenosi della valvola polmonare e ipertrofia del ventricolo destro”. I
Consulenti proseguono che si tratta di cardiopatia rientrante in un sottogruppo di difetti cardiaci denominati “difetti tronco-conali”, che sono circa il 25% di tutte le cardiopatie c colpiscono intorno a 2 nati su mille. Lo studio sull'eziologia ha abbracciato sia l'insieme delle cardiopatie, sia specifici gruppi o difetti e sembra che vi siano “differenze eziologiche tra i vari sottogruppi”. I fattori di rischio specificamente attinenti ai difetti tronco – conali, per i quali, peraltro, tetralogia di Fallot compresa, opera la multifattorialità, ove interagiscono fra loro fattori genetici e non genetici, questi ultimi di seguito elencati nella relazione (pag. 14), che vanno ad agire sullo sviluppo embrionale nelle prime settimane di gestazione:
In ordine al caso specifico di i CC.TT.UU. rilevano l'assenza Parte_6 di dimorfismi minori e di problemi cognitivi, gli uni e gli altri viceversa spesso associati alla tetralogia di Fallot come in precedenza (pag. 13 relazione) evidenziato dagli stessi Consulenti. Genitori e quattro fratelli non presentano cardiopatia congenita né altre malformazioni, negativa l'anamnesi familiare. Quella del è dunque malformazione ad origine Pt_6 multifattoriale, ossia all'interazione fra caratteristiche genetiche e fattori
53 ambientali, alcuni dei quali sono stati esclusi in base all'anamnesi familiare
(diabete, obesità o influenza della madre, uso di tabacco, alcolici o farmaci, specie anti-epilettici, durante le prime settimane di gravidanza – pag. 15 relazione).
Quanto alle conclusioni, premessa la presumibile esposizione di tutta la popolazione di LA agli inquinanti provenienti dal complesso industriale facente capo alle convenute nel maggio 1989, epoca di concepimento del
, considerate le suesposte caratteristiche della tetralogia di Fallot, il Pt_6
Collegio dei Consulenti “ritiene che la possibilità che la tetralogia di Fallot spina bifida di sia stata favorita dalla presenza nell'ambiente Parte_6
(aria, acqua, alimentazione) di sostanze chimiche prodotte dal polo industriale, sia del tutto concreta, sia per effetto individuale di singole sostanze che per effetto sinergico tra loro”.
A queste conclusioni i CC.TT.UU. sono pervenuti in base, in primo luogo e per quanto già sopra illustrato, all'assenza di fattori ambientali di rischio quali fumo, farmaci, malattie e simili consumati o sofferti dalla madre nelle prime settimane di gravidanza.
Illustrata la metodologia di indagine, identica a quella già ricordata per i casi esaminati in precedenza, i CC.TT.UU. passano all'analisi della letteratura ed osservano che gli studi in materia di nesso causale fra cardiopatie congenite e sostanze chimiche a volte non distinguono fra le cardiopatie stesse, trattandole unitariamente, con ciò rendendo “più difficile la necessaria analisi specifica per una sola di queste malformazioni o per la categoria dei difetti tronco-conali”, avvertendo che provvederanno a dare specifico rilievo alle risultanze afferenti proprio a tale ultima categoria patologica.
Evidenziano, anche in tal caso, le n. 21 “revisioni sistematiche con metanalisi”, con annessa tabella, fra le quali “14 prendevano in considerazione le malformazioni congenite (in generale o specifiche)” e n. 5 di queste ultime si soffermavano sul rischio di cardiopatie. I relativi risultati indicavano (pagg. 199-200 relazione):
• che l'esposizione a fumo passivo non aumentava il rischio di difetti tronco – conali (studio Leonardi – Bee del 2011);
• che l'esposizione a cloro nell'acqua potabile non aumentava il rischio di malformazioni cardiache, mentre lo aumentava per malformazioni del tubo neurale o del sistema urinario (studio Hwang del 2008);
54 • un incremento di difetti interventricolari (non malformazioni cardiache in generale), sempre per esposizione a cloro nell'acqua potabile (studio del 2010); Persona_36
• una debole associazione con difetti cardiaci (studio del Per_37
2014).
I Consulenti dell'Ufficio segnalano che la più interessante delle cinque succitate metanalisi è quella “di (2011) in cui vengono identificati e Per_38 Per_ metanalizzati 4 studi (Gilboa 2005, 2009, 2010 e Dadvand, Per_39
2011) sulla relazione tra tetralogia di Fallot e inquinamento atmosferico. Il risultato finale indica un incremento di rischio per la tetralogia di Fallot del
20% (2-42%) per ogni 10 ppb di NO2 e del 3% (1-5%) per ogni unità ppb di
SO2. Anche la coartazione aortica presentava questo incremento”.
Segue in relazione una tabella che indica alcuni studi, inclusi nelle metanalisi anzidette, “da cui emerge una convergenza di risultati positivi per l'esposizione a solventi di vario tipo e al piombo”-
I CC.TT.UU richiamano poi il già citato (per il caso studio dei Pt_1 dottori e ribadendone la correttezza Persona_34 Persona_35 metodologica, ma evidenziando, come già detto sopra, che “la presentazione dei risultati (tabelle 2) soffre dei limiti imposti dalla dimensione della casistica relativamente modesta, in particolare la sottoclassificazione dei vari gruppi di malformazione, utile ad una valutazione di specifici singoli casi, è ridotta al minimo e impedisce un'analisi più puntuale di specifiche malformazioni”.
Premettono poi i CC.TT.UU. (pagg. 202 e 203 relazione) che
(a) il confronto della frequenza osservata a LA con il registro ISMAC o altri registri italiani è inappropriato poiché l'indagine condotta a LA è basata su un accertamento a fonti multiple e non limitato al periodo neonatale (caratteristiche metodologiche non realizzate negli altri registri). Il confronto con altri registri non italiani è ragionevole se tali registri hanno utilizzato una metodologia analoga (accertamento a fonti multiple e in età dei soggetti oltre i primi anni di vita. Queste osservazioni implicano, a priori, che a LA la frequenza delle cardiopatie risulterà più elevata, senz'altro nei confronti del Registri italiani, ma anche nei confronti di altri registri non italiani.
(b) “la classificazione nei 4 sottogruppi consente solo il confronto con il
Registro ISMAC e quelli Italiani esaminati dagli autori, ma impedisce
55 confronti esterni (con altre indagini condotte in altre nazioni), poiché la classificazione è peculiare di questo studio”.
Il passaggio successivo della relazione è il seguente:
“La frequenza di cardiopatie congenite (quindi non dei soli difetti tronco – conali né tantomeno, fra questi, della tetralogia di Fallot, n.d.r.), nel loro insieme, a LA è risultata di 96,5 per 10.000. Tale frequenza è molto simile a quella di 90,2 osservata negli anni 1995-97 nel Registro di Atlanta, CDC, US
[(una delle migliori indagini pubblicate in letteratura (Botto et al, 2001)] ed è nel range di frequenze osservato in 16 nazioni europee (29 Registri) nel 2000-
05 (Dolk et al, 2011) che variava nei 16 paesi tra 5,4 e 15,3 per 10.000, con valori superiori a quelli osservati a LA in 6 paesi.”
Viene poi richiamato, anche qui, il già visto studio sui “potenziali fattori di rischio di malformazioni congenite selezionate”, contenente dati in realtà inutilizzabili (v. pag.203 relazione).
Le conclusioni già viste dei CC.TT.UU. si basano dunque sulla già rilevata assenza dei fattori di rischio genetico ed ambientale illustrati alle pagg. 13 –
14 della relazione nonché sulla considerazione “che la letteratura scientifica suggerisce una convincente evidenza di una correlazione tra livello di inquinamento da SO2 (diossido di zolfo) e NO2 (diossido di azoto) e tetralogia di Fallot e che è presente in letteratura la convergenza di risultati positivi dell'aumentato rischio di malformazioni cardiache per esposizione (soprattutto occupazionale) a solventi organici”. La letteratura scientifica, come emergente da quanto già detto ed espressamente ribadito dai CC.TT.UU. a pag. 227, nelle risposte ai rilievi dei Consulenti di parte, è la succitata metanalisi di del 2011. Per_38
I Consulenti di parte avevano contestato la sopra riportata considerazione del Collegio CTU richiamando a loro volta altri studi che davano indicazioni diverse, se non contrarie, ed osservando che “Complessivamente gli studi sull'esposizione all'inquinamento dell'aria e le malformazioni cardiache non sono coerenti;
le associazioni riportate sono attribuibili al caso, a causa del gran numero di confronti effettuati in ciascuno di questi studi tra numerosi indicatori di inquinamento e un gran numero di malformazioni.” (all. 16 fascicolo delle parti appellate, pag. 53, grassetto del testo riportato).
A queste osservazioni la risposta dei CC.TT.UU. è lapidaria: “I singoli studi citati non alterano le conclusioni” (relazione, pag. 227 cit.), il che potrà anche
56 essere vero, ma non può essere accettato con atto di fede. Sarebbe stato doveroso per i CC.TT.UU. spiegare perché gli studi citati dai CC.TT.PP. non alterano le conclusioni già raggiunte, in particolare perché non sarebbe attendibile lo studio “di (2011) che non riporta nessuna Per_41 associazione per esposizione a NO2, SO2 o PM10”. Da notare che quello di del 2011 è uno dei 4 studi oggetto della metanalisi di (v. Per_41 Per_38 pag. 200 relazione CTU), quindi sembra prospettarsi l'eventualità quanto mai paradossale di uno studio che depone per una conclusione e per quella contraria. Questo rende ancora più seria la carenza motivazionale in cui incorrono i Consulenti d'Ufficio che neppure si preoccupano di confutare la sopra trascritta affermazione dei CC.TT.PP. sull'incoerenza degli studi e sulla casualità delle associazioni da essi emergenti.
Un altro dato da rilevare è che, come scrivono i CC.TT.UU., dalla metanalisi di emerge “un incremento di rischio per la tetralogia di Fallot del 20% Per_38
(2-42%) per ogni 10 ppb di NO2 (biossido di azoto n.d.r.) e del 3% (1-5%) per ogni unità ppb di SO2 (biossido di zolfo o anidride solforosa n.d.r.)”.
L'asserito aumento di rischio del 20% per tetralogia di Fallot da esposizione a biossido di azoto sembra (visto che il Collegio CTU non lo specifica) il risultato di una media fra un aumento piuttosto ridotto del 2% ed un aumento molto significativo del 42%. Non si capisce da che cosa derivino dati così disomogenei né dove siano stati rilevati, ma è da supporre (visto che i Consulenti d'Ufficio non lo dicono), che essi dipendano da una forte variabilità di fattori sia climatico - ambientali sia genetici. Sarebbe interessante capire, ammessa l'associazione fra quelle sostanze e tetralogia di Fallot, in quale punto dell'arco che collega i due estremi della suddetta forbice si collocherebbe LA, quale sarebbe, in altri termini, l'aumento della percentuale di rischio verificatosi (se verificatosi) a LA con riguardo alle emissioni sia di NO2 sia di SO2 (per le quali – si nota – l'aumento di rischio massimo sarebbe del 5%, quindi comunque contenuto). Sarebbe altresì stato opportuno precisare, facendolo emergere, attraverso un puntuale e specifico riferimento, dall'insieme di informazioni, considerazioni, tabelle, grafici che caratterizzano la quasi totalità della relazione, quali sarebbero i dati specificamente afferenti alle emissioni da parte del petrolchimico di LA degli anzidetti composti chimici (dal momento che solo essi vengono indicati quali possibili fattori di aumento di rischio della tetralogia di Fallot) ed attraverso quali vie i genitori, specialmente la madre, di vi Parte_6
57 sarebbero stati esposti. In sostanza, nelle conclusioni dei CC.TT.UU. manca totalmente uno sforzo di raccordo e specificazione fra i dati emersi dall'imponente indagine condotta sugli impianti del petrolchimico e la conclusione secondo cui vi è la possibilità concreta che la tetralogia di Fallot sia causalmente connessa alle emissioni di sostanze (che dovrebbero essere, per coerenza logica e metodologica, SO2 e NO2) provenienti dal polo industriale di LA.
Peraltro, ammesso un imprecisato aumento di rischio di tetralogia di Fallot nell'area gelese, se ne dovrebbe avere un minimo di riscontro concreto.
Viceversa, sono i CC.TT.UU. a dare atto (pag. 203 relazione) che l'unico studio condotto su LA (quello dei dottori e più volte già Per_34 Per_35 citato), registra che “la frequenza di cardiopatie congenite, nel loro insieme, a
LA è risultata di 96,5 per 10.000. Tale frequenza è molto simile a quella di
90,2 osservata negli anni 1995-97 nel Registro di Atlanta, CDC, US [(una delle migliori indagini pubblicate in letteratura (Botto et al, 2001)] ed è nel range di frequenze osservato in 16 nazioni europee (29 Registri) nel 2000-05 (Dolk et al, 2011) che variava nei 16 paesi tra 5,4 e 15,3 per 10.000, con valori superiori a quelli osservati a LA in 6 paesi”, tanto da osservare poi, nelle conclusioni (pag. 204) “che la frequenza di cardiopatie congenite a LA risulta simile a quella di altre popolazioni”. La rilevanza di questa frequenza similare delle cardiopatie congenite è tanto più evidente ove si torni a considerare quello che, come visto, i Consulenti d'Ufficio avevano premesso alla disamina delle risultanze dello studio e che qui si riporta Per_34 nuovamente: “il confronto della frequenza osservata a LA con il registro
ISMAC o altri registri italiani è inappropriato poiché l'indagine condotta a LA
è basata su un accertamento a fonti multiple e non limitato al periodo neonatale (caratteristiche metodologiche non realizzate negli altri registri). Il confronto con altri registri non italiani è ragionevole se tali registri hanno utilizzato una metodologia analoga (accertamento a fonti multiple e in età dei soggetti oltre i primi anni di vita. Queste osservazioni implicano, a priori, che a
LA la frequenza delle cardiopatie risulterà più elevata, senz'altro nei confronti del Registri italiani, ma anche nei confronti di altri registri non italiani. (grassetto dell'estensore). Nonostante la più elevata frequenza delle cardiopatie gelesi, conseguenti al confronto inappropriato rilevato dai CTU, i numeri non rivelano affatto una maggiore frequenza rispetto ad altre popolazioni (v. sopra), quindi non c'è un'evidenza di una correlazione
58 probabilisticamente qualificata fra inquinamento industriale della zona ed aumento dei casi di cardiopatie congenite ed in particolare di tetralogia di
Fallot. Tale affermazione potrebbe essere contraddetta solo ove si dimostrasse (analogamente a quanto osservato nel caso del ) che CP_2 anche le popolazioni cui si riferisce il confronto sono esposte ad agenti inquinanti in misura pari o superiore a quelli che globalmente i CC.TT.UU. rilevano per LA, oppure se si dimostrasse una frequenza largamente inferiore per popolazioni residenti in ambienti molto meno inquinati, ma nulla emerge in tal senso, per cui si rimane nel giuridicamente irrilevante campo delle congetture.
La conclusione è che anche in questo caso la possibilità concreta ravvisata dal Collegio CTU non è riconducibile alla probabilità qualificata necessaria per riconoscere il nesso causale fra le emissioni del polo industriale e la tetralogia di Fallot sofferta da Parte_6
La sentenza di primo grado va dunque confermata anche con riguardo agli appellanti e Parte_6 CP_16 [...]
[...]
. Controparte_29
Il Collegio CTU ha posto diagnosi di “displasia renale destra isolata non sindromica” che viene riconosciuta “quando lo sviluppo del rene è alterato per un'anomala differenziazione del parenchima renale con presenza di tessuto cartilagineo senza un'ostruzione dell'escrezione renale” (pag. 14 relazione, all.
8 fascicolo appellanti, proc. ATP 610/2012). Osserva poi lo stesso Collegio:
“La ricerca eziologica sui difetti renali è molto scarsa. I motivi sono principalmente da ricondursi alla rarità (apparente) di queste malformazioni
(…) e alla mancanza di una chiara comprensione patogenetica dei vari difetti renali in grado di fornire definizioni precise di “caso”.
Le informazioni disponibili, di basso livello di robustezza dell'evidenza scientifica, indicano che i possibili fattori di rischio per la displasia renale o in generale per anomalie renali possano essere: il diabete materno, i farmaci
ACE-inibitori, l'obesità, la sub- fertilità, il fumo, l'abuso occasionale di acol (..),
l'uso di cocaina, l'ipertermia, l'uso di ergotamina e di aspirina” (pag. 14 relazione).
I CC.TT.UU. escludono che nella specie vi sia stata esposizione ai potenziali
(cioé che “potrebbero determinare un'anomalia renale”) fattori di rischio sopra
59 delineati. Rilevano altresì l'assenza di analoghe patologie in seno al nucleo familiare e la totale negatività dell'anamnesi familiare (pag. 15 relazione).
Nel procedere alla valutazione del caso secondo la medesima metodologia dei precedenti (v. pagg. 196 e ss. relazione), i Consulenti d'Ufficio ribadiscono che “la letteratura scientifica che ha analizzato la relazione tra displasia renale e sostanze chimiche non fa distinzione tra la questa specifica malformazione e altre anomalie renali” rendendo “più difficile la necessaria analisi specifica per una sola di queste malformazioni”.
Si ricordano poi, nuovamente, le n. 21 metanalisi costantemente richiamate, si osserva che fra le 14 di esse che trattano di malformazioni solo 3
“riferivano risultati specifici per il rischio di anomalie renali incluse o no con difetti di ostruzione delle vie escretrici” e ne vengono riferiti i risultati.
Vengono poi considerati n. 4 studi successivi alla pubblicazione delle succitate metanalisi (v. pag. 200 relazione) e si rammentano gli studi condotti a LA, ossia quelli già sopra menzionati.
Si passa quindi alle conclusioni che, per quanto a breve verrà osservato, appare opportuno riprodurre per intero:
1.
Considerato che:
a. è stata concepita intorno alla metà di Persona_8
Dicembre del 2004 quando tutta la popolazione residente nel comune di
LA era presumibilmente esposta agli inquinanti accertati e quantificati nelle precedenti sezioni III e IV della presente CTU, seppure a livelli di esposizione individuale variabili.
b. Nell'anamnesi dei genitori:
i. non sono stati individuati fattori di rischio noti che abbiano potuto favorire l'insorgenza della malformazione presentata da Persona_8
ii. la madre ha dichiarato che in epoca periconcezionale mangiava frutta e verdura 3-4 vv/dì, acquistata localmente, pesce, pescato dal padre, pescatore per hobby, 3 vv/sett.; abitualmente per bere usava acqua del rubinetto di casa ed anche minerale e per cucinare usava acqua del rubinetto di casa.
2.
Considerato che
a. la displasia renale non è una malformazione del tutto rara e può essere valutata nell'ambito più ampio dei difetti renali e delle vie escretrici in generale,
b. ha un'eziologia poco studiata,
60 c. i pochi studi disponibili non escludono la possibilità che una sostanza chimica possa essere un fattore di rischio per l'insorgenza di questa malformazione.
3. Il collegio CTU all'unanimità:
a. Si rammarica che nell'ampio lasso di tempo intercorso tra l'allarme indicato dai primi studi condotti a LA, le crescenti preoccupazioni sollevate dalla popolazione e dalla comunità scientifica e il presente non sia mai stato condotto uno studio di elevata qualità per poter stabilire in modo definitivo la possibilità o meno dell'esistenza della relazione causale tra sostanze chimiche prevalenti nel comune di LA e i difetti renali.
b. Osserva che la frequenza di difetti renali non sembra aumentata in confronto ad altre zone dell'Italia o dell'Europa mediterranea c. E' consapevole del fatto che una frequenza non elevata in una popolazione non esclude la possibilità che singoli casi possano essere favoriti da uno specifico fattore di rischio.
d. Rimane sorpreso dalla coincidenza che un altro caso sottoposto alla nostra attenzione propria di displasia renale sia stato concepito proprio nello stesso periodo di tempo.
e. Osserva che specifici studi eziologici non sono stati eseguiti a LA.
f. Ritiene che pur mancando dati robusti per sostenere la possibilità che la malformazione osservata in sia stata favorita dalla Persona_8 presenza nell'ambiente (aria, acqua, alimentazione) di sostanze chimiche prodotte dal polo industriale, di potere esprimere l'opinione, basata sui pochi studi disponibili, che l'esposizione a sostanze chimiche possa favorire l'insorgenza di un difetto renale come quello presentato da Persona_8
Secondo i Consulenti delle parti convenute, “i CTU concludono in maniera del tutto soggettiva ed in contrasto con i dati scientifici da loro stessi citati” (all.
16, pag. 20), quindi con totale incongruenza fra premesse e conclusioni.
Pur non aderendo ad una critica così netta, non può farsi a meno di notare che, comunque, per quanto qui di interesse, la valutazione sul nesso causale in termini di mera possibilità, la considerazione che gli scarsi studi disponibili “non escludono la possibilità che una sostanza chimica possa essere un fattore di rischio per l'insorgenza di questa malformazione”, la constatazione che non vi sono “dati robusti” confermativi della (mera) possibilità di sussistenza del nesso causale e che a LA “la frequenza di
61 difetti renali non sembra aumentata in confronto ad altre zone dell'Italia o dell'Europa mediterranea”, sono tutte espressioni ben lontane dalla certezza anche solo probabilistica del nesso causale in discussione. E' insomma la formulazione stessa delle conclusioni che già da sé esclude palesemente che i CC.TT.UU. abbiano ravvisato il nesso causale nei giuridicamente necessari termini di probabilità qualificata, tanto più comparando quella formulazione con le locuzioni “possibilità concreta” o “più che plausibile” impiegate in altri casi (e peraltro anch'esse, come visto, tutt'altro che cristalline e definitive).
Pertanto, l'appello presentato da e in CP_9 Controparte_10 proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità sui minori
[...]
e nonché da Persona_8 Persona_9 Controparte_11
, e non solo è infondato, ma
[...] Controparte_12 Controparte_13 rasenta i limiti della temerarietà perché contraddetto dallo stesso elemento di giudizio che gli appellanti adducono a sostegno della domanda.
Persona_3 risulta affetto da “labio‐palatoschisi bilaterale isolata, non
[...] sindromica”. (pag. 14 relazione, all. 6 fascicolo appellanti, ATP n. 602/2012).
Viene spiegato in relazione (ibidem) che “la HI con o senza concomitante presenza di palatoschisi è una malformazione abbastanza comune con una frequenza che si aggira intorno al 6‐10 per 10,000 nati, più frequente nelle regioni del Nord Europa che in quelle dell'Europa
Mediterranea”. Sulla base dell'osservazione del paziente i Consulenti dell'Ufficio tendono ad escludere una sindrome su base genetica e raccolta l'anamnesi materna evidenziano l'assenza di fattori di rischio per una schisi orale quali eventi stressanti gravi, obesità, uso non moderato di alcool, febbre elevata e farmaci, specie se anti-epilettici o steroidei.
Alle pagg. 196 e ss. della relazione, con illustrazione della metodologia e citazione delle metanalisi ormai note, i Consulenti d'Ufficio pongono in risalto le 5 metanalisi che riferivano risultati specifici per il rischio di schisi orali e che indicavano quanto segue:
1. Rischio di schisi orali non aumentato per esposizione a fumo passivo
( , 2011) Persona_42
2. Rischio aumentato di HI ma non di palatoschisi per esposizione a
SO2 e rischio non aumentato né per HI né per palatoschisi per altri inquinanti atmosferici (Vrijheid, 2011)
62 3. Rischio non aumentato per schisi orali per esposizione a cloro nell'acqua potabile (Hwang, 2008, , 2010) Persona_36
4. Rischio aumentato del 37% di schisi orali per esposizione lavorativa materna a pesticidi e del 16% per esposizione lavorativa paterna a pesticidi
(marginalmente statisticamente non significativa), ma non per esposizione residenziale (Romitti, 2007).
5. Inadeguata evidenza per aumento di rischio di schisi orali per esposizione residenziale a discariche e limitata evidenza per esposizione residenziale a inceneritori (Porta, 2009)
6. Debole associazione con difetti del tubo neurale e cardiaci, maggiore per schisi orali e difetti del sistema urinario. Nessuna associazione con peso, nati morti e sex ratio, ( , 2014) Per_37
Poiché si tratta di sei studi, il 5 che compare a pag. 199 della relazione deve essere un errore materiale.
A pag. 200 della relazione vengono citati ulteriori sei studi, successivi alle metanalisi sopra descritte. Si trascrive la citazione in questione:
1. Studio condotto negli Stati Uniti sul rischio di malformazioni congenite per esposizione a nitrati presenti nell'acqua potabile tra cui labio e palatoschisi che indica un rischio aumentato per ambedue le malformazioni ( Per_43
2013)
2. Studio condotto in Francia suggerisce incremento di rischio per esposizione a solventi nell'attività lavorativa sia per HI che per palatoschisi
(Chevrier, 2006)
3. Studio condotto in Francia che indica un incremento di rischio per esposizione a solventi nell'attività lavorativa materna per schisi orali
( 2009). Per_44
4. Studio collaborativo condotto in alcuni paesi Europei tra cui l'Italia che ha studiato l'attività lavorativa materna di 100 bambini con schisi orali e analizzato l'esposizione a oltre 40 sostanze chimiche. Sono risultati fattori di rischio per la HI le esposizioni professionali a aldeidi alifatiche e glicol eteri, e per la palatoschisi le esposizioni professionali a composti contenenti piombo, tricloroetilene, acidi alifatici, biocidi e farmaci antineoplastici (Lorente,
2000).
5. Uno studio condotto in Italia e uno condotto in Spagna hanno suggerito che l'attività lavorativa con prodotti di cuoio che implica l'esposizione ai solventi
63 possa essere un fattore di rischio per labio e palatoschisi (Bianchi, 1997;
Garcia e Fletcher, 1998)
6. Uno studio condotto in Francia su 200 bambini con schisi orali osserva un rischio aumentato per esposizione a solventi, in particolare per esposizione a a solventi alifatici alogenati
Nuovamente citati, infine, gli studi condotti a LA, in special modo quello
“pubblicato nel 2006 sulla rivista Epidemiologia e Prevenzione:
“Malformazioni congenite nei nati residenti nel comune di LA”.
Ricordati i già visti limiti dello studio, i Consulenti d'Ufficio evidenziano che
“Nel caso specifico le HI, labiopalatoschisi e palatoschisi vengono incluse in una sola categoria, quella delle schisi facciali (come spesso avviene in molti studi). La frequenza di schisi facciali nell'area di LA è stata di 11,49 per 10.000 nati mentre nel Registro ISMAC, dell'area siciliana che comprende
LA la frequenza è stata superiore ovvero del 13,69 per 10.000 nati e in altri registri italiani di 10.09 per 10.000. Tali differenze non sono statisticamente significative a causa della (ovvia e forzata) scarsa numerosità dei casi osservati a LA (n=15) e non indicano una frequenza superiore all'atteso nell'area di LA.”
I CC.TT.UU. passano quindi alle conclusioni, di seguito pure integralmente trascritte
1.
Considerato che:
a. è stato concepito nell'Agosto 2001 quando tutta la Persona_3 popolazione residente nel comune di LA era presumibilmente esposta agli inquinanti accertati e quantificati nelle precedenti sezioni III e IV della presente CTU, seppure a livelli di esposizione individuale variabili.
b. Nell'anamnesi dei genitori i. non sono stati individuati fattori di rischio noti che abbiano potuto favorire l'insorgenza della malformazione presentata da Per_3
ii. la madre ha dichiarato che in epoca periconcezionale mangiava frutta e verdura assunta 4 volte la settimana, acquistata presso fruttivendolo locale, vicino casa e pesce bianco 5 vv/sett., acquistato presso il pescivendolo + pescato personalmente dal marito;
abitualmente per bere e cucinare usava acqua del rubinetto di casa iii. il padre era addetto all'agricoltura in sede vicino al polo industriale
2.
Considerato che
la labiopalatoschisi è dovuta ad un meccanismo causale di tipo multifattoriale, ovvero riconducibile all' interazione tra le caratteristiche
64 genetiche del soggetto e fattori non genetici di varia natura che hanno agito sullo sviluppo embrionale prima della 7° settimana di gestazione.
3.
Considerato che
la letteratura scientifica indica tra i possibili fattori di rischio che favoriscono l'insorgenza di labiopalatoschisi sia le sostanze con proprietà di interferenti endocrini che solventi organici.
4. Il collegio CTU all'unanimità:
a. Si rammarica che nell'ampio lasso di tempo intercorso tra l'allarme indicato dai primi studi condotti a LA, le crescenti preoccupazioni sollevate dalla popolazione e dalla comunità scientifica e il presente non sia mai stato condotto uno studio di elevata qualità per poter stabilire in modo definitivo la possibilità o meno dell'esistenza della relazione causale tra sostanze chimiche prevalenti nel comune di LA e la Parte_22
b. Osserva che la frequenza di schisi orali non sembra aumentata in confronto ad altre zone dell'Italia o dell'Europa mediterranea c. E' consapevole del fatto che una frequenza non elevata in una popolazione non esclude la possibilità che singoli casi possano essere favoriti da uno specifico fattore di rischio.
d. Osserva che specifici studi eziologici non sono stati eseguiti a LA. In particolare tra i dipendenti del polo industriale.
e. Ritiene che la possibilità che la labiopalatoschisi di sia stata Persona_3 favorita dalla presenza nell'ambiente (aria, acqua, alimentazione) di sostanze chimiche prodotte dal polo industriale, sia del tutto concreta, sia per effetto individuale di singole sostanze che per effetto sinergico tra loro.
Appare opportuno porre particolare attenzione all'affermazione dei
Consulenti d'Ufficio sulla letteratura scientifica che “indica tra i possibili fattori di rischio che favoriscono l'insorgenza di labiopalatoschisi sia le sostanze con proprietà di interferenti endocrini che solventi organici.”.
E' da presumere, perché altrimenti l'esposizione delle metanalisi e degli studi ad esse successive non avrebbe alcun senso, che per “letteratura scientifica” i CC.TT.UU. abbiano inteso proprio queste metanalisi e questi studi.
Facendo il confronto fra le risultanze emergenti da studi e metanalisi e l'affermazione di cui al punto 3 delle sopra trascritte conclusioni, non si può che restare in larga parte perplessi.
Sono stati sopra citati dodici riferimenti di letteratura scientifica
65 Il primo concerne l'esposizione a fumo passivo (no aumento di rischi di schisi orali) e non ha dunque alcun rilievo sulla fattispecie oggetto di controversia.
Il secondo, che è lo studio del 2011 cui i CTU hanno dato notevole Per_38 importanza nell'esaminare la tetralogia di Fallot di evidenzia Parte_6 rischio aumentato solo per HI (non per palatoschisi) per esposizione a SO2 e nessun aumento per entrambe le tipologie di malformazione in relazione agli altri inquinanti atmosferici. Non viene specificata l'esposizione a SO2 riscontrata nel caso di specie.
Il terzo depone per un aumento per schisi orali per esposizione a cloro nell'acqua potabile. Il Collegio CTU non specifica se l'acqua che usciva dai rubinetti delle case di LA contenesse cloro ed in che misura, e tantomeno precisa se tale cloro provenisse dalle emissioni del petrolchimico di LA.
Il quarto evidenzia un rischio aumentato rispettivamente del 37 e del 16% per esposizione lavorativa materna e paterna a pesticidi, ma non per esposizione residenziale. E' forse il caso di notare, allora, che CP_5 padre di , lavora nel settore agricolo e che, almeno a dar credito ai Per_3 consulenti delle parti convenute, parrebbe che nel settore agricolo di LA si facesse uso dei pesticidi. Viene allora il ragionevole dubbio, visto che si parla sempre e soltanto di possibilità, che la trovi possibile Parte_22 origine nell'attività lavorativa paterna non meno che nelle sostanze di provenienza industriale. Di certo non viene in considerazione un'esposizione residenziale, dal momento che tale studio non registra, per essa, alcun aumento di rischio.
Dal quinto studio emerge una “Inadeguata evidenza per aumento di rischio di schisi orali per esposizione residenziale a discariche e limitata evidenza per esposizione residenziale a inceneritori”, per cui, anche a voler assimilare discariche ed inceneritori alle emissioni del polo industriale di LA, nessun supporto possono dare.
Il sesto studio, che riguarda anch'esso “Residenza vicino a discariche e inceneritori” (v. tabella a pag. 198 della relazione) mostra una “debole associazione con difetti del tubo neurale e cardiaci, maggiore per schisi orali e difetti del sistema urinario.” Non si capisce quanto maggiore sia, rispetto alla debole concernente difetti cardiaci, l'associazione per le schisi orali.
Pertanto, anche ammettendo l'indimostrato presupposto dell'equiparabilità
66 di discariche ed inceneritori agli impianti delle società appellate, non è possibile desumere alcun risultato utile, tanto meno a livello probabilistico.
Il settimo studio riguarda gli Stati Uniti ed il “rischio di malformazioni congenite per esposizione a nitrati presenti nell'acqua potabile tra cui labio e palatoschisi che indica un rischio aumentato per ambedue le malformazioni”.
Non si comprende se, nella specie, si riscontrino nitrati provenienti dagli impianti di LA e presenti nell'acqua potabile della rete idrica gelese, i
Consulenti non effettuano alcun richiamo alle risultanze della c.d. parte generale della relazione (quella afferente, appunto, agli impianti industriali).
L'ottavo studio è francese e “suggerisce incremento di rischio per esposizione a solventi nell'attività lavorativa sia per HI che per palatoschisi”. Si parla quindi di solventi e di esposizione lavorativa, quest'ultima chiaramente implicante un'esposizione molto maggiore di quella residenziale e che non si configura nel caso presente.
Stesse considerazioni per il nono studio, pure concernente “incremento di rischio per esposizione a solventi nell'attività lavorativa materna per schisi orali”.
Un decimo studio ha posto evidenziato “fattori di rischio per la HI le esposizioni professionali a aldeidi alifatiche e glicol eteri, e per la palatoschisi le esposizioni professionali a composti contenenti piombo, tricloroetilene, acidi alifatici, biocidi e farmaci antineoplastici (Lorente, 2000).” Ancora una volta si parla di esposizioni professionali del tutto incompatibili con l'attività dei genitori di e non paragonabili ad un'esposizione residenziale, fra Persona_3
l'altro neppure viene esplicitato che alcune delle sostanze contenute nei composti sopra precisati siano tutti comuni a quelle emesse dal petrolchimico. Se vi sono similitudini, non vengono specificate.
L'undicesimo studio ravvisa un potenziale fattore di rischio per labio e palatoschisi nei solventi impiegati nella lavorazione di prodotti di cuoio.
Anche qui non si spiega perché l'esposizione ai solventi in ambito professionale, sia in qualche modo assimilabile all'esposizione residenziale dei genitori di alle emissioni provenienti dal petrolchimico. Persona_3
Il dodicesimo studio “condotto in Francia su 200 bambini con schisi orali osserva un rischio aumentato per esposizione a solventi, in particolare per esposizione a solventi alifatici alogenati”
67 Questo studio sembra, in effetti, più pertinente, sebbene non si specifichi se fra quelli impiegati presso gli impianti industriali delle società convenute vi siano i solventi alifatici alogenati.
Pertanto, la letteratura scientifica che i CC.TT.UU. possono richiamare a sostegno della possibilità di correlazione causale fra impianti del petrolchimico e labiopalatoschisi sofferta dal appare molto più ridotta Per_3 di quella che a prima vista sembrerebbe utilizzabile nel senso anzidetto.
Ma è soprattutto interessante quanto scrivono i Consulenti d'Ufficio nella risposta ai rilievi dei CC.TT.PP. con riguardo appunto agli studi utilizzati. A pag. 227 della relazione si legge quanto segue:
“Comunque sia, sarebbe necessaria una meta‐analisi per poter cumulare tutti i dati disponibili, a fronte di alcuni studi positivi e altri negativi certo non si dimostra nulla con certezza ma è sufficiente per indurre il sospetto dell'esistenza della possibile associazione tra solventi e labiopalatoschisi”.
Per l'ennesima volta, dunque, emerge dalle parole degli stessi CTU che essi non stanno ricostruendo il nesso causale relativo al caso concreto loro sottoposto in base a certezze e nemmeno sulla base del necessario criterio della probabilità adeguata o qualificata, ma solo perché la presenza di studi positivi contrapposti a quelli negativi induce “il sospetto dell'esistenza della possibile associazione” fra solventi e labiopalatoschisi. Ma il sospetto di esistenza di qualcosa è del tutto estraneo alla ragionevole certezza probabilistica di esistenza di quel qualcosa.
Ancora una volta, poi, non si considera il dato che, a quanto consta, “la frequenza di schisi orali non sembra aumentata in confronto ad altre zone dell'Italia o dell'Europa mediterranea”, quando invece appare ovvio che se le condizioni ambientali di LA, in quanto diverse ed ecologicamente peggiori rispetto alla generalità delle altre zone considerate, fossero concausa delle labiapalatoschisi e di altre patologie, queste ultime dovrebbero risultare significativamente al di sopra della media.
La sentenza di primo grado merita, dunque, conferma anche con riferimento alle domande di , , , e Per_3 Per_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
. Controparte_7
Persona_10
Per i Consulenti dell'Ufficio pongono, Persona_10 inizialmente, diagnosi di “Sequenza di , non sindromica”. (pag. 13 Persona_29
68 relazione, all. 9 fascicolo appellanti, ATP n. 612/2012), per poi rappresentare (pagg. 13 – 14) che tale patologia viene interpretata come “un difetto primario della mandibola, scarsamente sviluppatasi durante le prime settimane di gravidanza, che spinge la lingua verso l'alto e impedisce al palato di chiudersi sulla linea mediana”. Trattasi però di definizione controversa fra gli embriologi, parte dei quali ritengono che “il difetto del palato sia il difetto primario e che la micrognatia non sia altro che un difetto associato, peraltro di variabile gravità e comune nei casi di palatoschisi”. Nel caso presente, attraverso alcune considerazioni, il Collegio dei CTU giunge a ritenere la diagnosi di tipica palatoschisi più ragionevole di quella di sequenza di , per cui la prima viene considerata “quella utile alla Persona_29 trattazione del caso”. La diagnosi di “palatoschisi non sindromica” viene ribadita alla pag. 15 della relazione, dopo ulteriori brevi osservazioni sull'esame obiettivo della paziente e dei suoi genitori, che non presentano alcun segno della patologia anzidetta.
A questo punto, come intuibile e come emerge dal raffronto fra le due relazioni, i Consulenti procedono e si esprimono esattamente negli stessi termini della relazione relativa a : oltre alla metodologia ed alla Persona_3 citazione delle metanalisi (“passaggi”, questi, identici in tutte le relazioni), vengono citate le stesse sei metanalisi e gli stessi ulteriori sei studi afferenti alle labiopalatoschisi (v. pagg. 196 e ss. delle due relazioni) nonché gli studi
(anche qui in coincidenza con tutte le altre relazioni) condotti su LA.
Sostanzialmente identiche anche le conclusioni, variando soltanto alcuni dati relativi all'alimentazione materna, per come riferita da ciascuna madre, ed identica, infine, anche l'osservazione sul “sospetto dell'esistenza della possibile associazione tra solventi e labiopalatoschisi”.
Non possono pertanto essere diverse neppure le considerazioni e le valutazioni di questa Corte.
Di qui la conferma della sentenza impugnata anche nei confronti di
[...]
, , e . Persona_10 Controparte_14 CP_15 Parte_6
ST OR
Il caso di è in tutto e per tutto identico a quello di Persona_4 [...]
(v. relazione, all. 7 fascicolo appellanti, proc. ATP n. 608/12). Persona_10
Anche qui si parte dalla diagnosi di “Sequenza di , non Persona_29 sindromica”, poi “convertita” in quella di “palatoschisi non sindromica”. Tutto
69 il resto, salva un'ovvia lieve differenza dei dati anamnestici sull'alimentazione materna, è perfettamente identico e dunque non possono che ribadirsi considerazioni e valutazioni già espresse.
Consegue il rigetto dell'appello presentato da , Persona_4 CP_7
, , e
[...] CP_8 Persona_5 Persona_6 [...]
. Persona_7
**********
Breve riepilogo.
Indipendentemente dalle locuzioni impiegate dai CC.TT.UU. nel parere conclusivo di ogni relazione, in nessuno dei casi esaminati è emersa la necessaria probabilità qualificata di un nesso causale della malformazione di volta in volta considerata con le sostanze provenienti dal petrolchimico di
LA.
Questo rende di fatto inutile soffermarsi sull'entità e sulla tipologia delle emissioni e, soprattutto, sui loro effetti generali in termini di inquinamento ambientale, che pure costituiscono oggetto di ampia trattazione sia nelle relazioni di consulenza, sia negli atti di parte. Anche ammettendo per integralmente esatti i dati rilevati o calcolati dai Consulenti d'Ufficio, ed anzi proprio su tale presupposto, le loro conclusioni restano meramente possibilistiche, se non, addirittura, in qualche caso, del tutto ipotetiche in quanto basate su un “sospetto” (v. i casi di palatoschisi) o su un'evidenza estremamente debole dell'incidenza degli interferenti endocrini (diversi dai pesticidi) sulle ipospadie (v. caso ). CP_2
Altra considerazione di carattere generale è che nonostante tutti gli imponenti accertamenti sul complesso industriale e l'elaborazione di numerose tabelle indicanti i vari elementi chimici dallo stesso provenienti, tutte le conclusioni rassegnate dal Collegio CTU fanno generico riferimento alle sostanze chimiche emesse, senza mai precisare né quali fra esse potrebbero avere specifico effetto patogeno di questa o quella malformazione né attraverso quale tipica modalità di trasmissione ciò potrebbe avvenire. Si tratta di una chiara genericità che enfatizza ulteriormente l'inidoneità delle relazioni a giustificare l'affermazione giudiziale del nesso causale.
Questa Corte, pertanto, perviene a conclusioni identiche a quelle del
Tribunale, con conseguente integrale rigetto dell'appello ed assorbimento delle questioni già non esaminate in primo grado e riproposte dalle appellate.
70 Spese integralmente compensate, in ragione della notevole complessità degli accertamenti, dell'esistenza di un problema gelese di sostenibilità ambientale e della qualità delle parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
C O N F E R M A
La sentenza n. 268/2021 dell'8 giugno 2021 del Tribunale di LA
C O M P E N S A
Integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio
D I C H I A R A la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in solido fra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR n.115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012.
Caltanissetta, camera di consiglio del 30 gennaio 2025.
Il Presidente est.
Roberto Rezzonico
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