Decreto cautelare 24 dicembre 2010
Ordinanza cautelare 13 gennaio 2011
Sentenza 6 giugno 2012
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 06/06/2012, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01570/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02938/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2938 del 2010, proposto da:
HE GI FA, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Patano, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, Piazza Emilia n. 5;
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli Uffici di quest’ultima in Milano, Via Freguglia n. 1;
per l'annullamento
del decreto CAT. 11a/DIV. P.A.S. emesso in data 25.10.10 e notificato in data 27.10.10 con il quale il Questore della Provincia di Milano ha sospeso per giorni 7, a decorrere dal giorno successivo alla notifica dell'ordine stesso, la licenza per la conduzione dell'esercizio pubblico denominato "Bar Desperados";
del decreto CAT.11a/DIV P.A.S. emesso in data 11.11.10 e notificato in data 29.11.10 con il quale il Questore della Provincia di Milano ha sospeso per giorni 15, a decorrere dal giorno della notifica dell'ordine stesso, la licenza per la conduzione dell'esercizio pubblico denominato "Bar Desperados";
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2012 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente è titolare di una licenza per la conduzione di un pubblico esercizio per la somministrazione di bevande ubicato nel territorio del Comune di Milano.
Con i due provvedimenti in epigrafe indicati, il Questore della Provincia di Milano ha decretato la chiusura dell’esercizio, rispettivamente, per sette e quindici giorni ai sensi dell’art. 100 del TULPS, rilevando che il locale era frequentato da soggetti malavitosi e che, per ciò che concerne in particolare il secondo provvedimento, la titolare non aveva prontamente ottemperato al primo ordine di chiusura.
Avverso tali provvedimenti è diretto il presente ricorso.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al gravame.
La Sezione, con ordinanza n. 76 depositata in data 13 gennaio 2011, ha respinto l’istanza cautelare.
In prossimità dell’udienza di discussione del merito, l’Amministrazione intimata ha depositato memoria insistendo nelle proprie conclusioni.
Tenutasi la pubblica udienza in data 12 aprile 2012, la causa è stata trattenuta in decisione.
La ricorrente si affida a due motivi di ricorso.
Con il primo motivo lamenta l’insussistenza nel caso concreto dei presupposti, previsti dell’art. 100 del TULPS, per poter emanare un provvedimento di sospensione della licenza per la conduzione di un esercizio pubblico.
In particolare, secondo la prospettazione di parte, non sarebbe possibile affermare, sulla base di due soli accessi effettuati dalle forze dell’ordine, che il locale è abitualmente frequentato da pregiudicati. Inoltre la frequentazione del locale da parte di persone pregiudicate non sarebbe di per sé indice di pericolosità del locale stesso, posto che andrebbe precisato – cosa che i provvedimenti hanno mancato di fare – che tipo di reati sono stati commessi dagli avventori.
Con il secondo articolato motivo, la ricorrente deduce eccesso di potere sotto svariati profili. Evidenzia in particolare che l’Amministrazione non avrebbe tenuto in considerazione che: in due ulteriori accessi, diversi da quelli che hanno dato origine agli atti impugnati, non sarebbero stati riscontrati elementi tali da denotare la pericolosità del locale, il quale peraltro non sarebbe risultato teatro di alcun episodio criminoso; i soggetti ivi rinvenuti non sarebbero persone socialmente pericolose e, comunque, sarebbero avventori occasionali; il locale non sarebbe di per sé fonte di attrazione di pregiudicati: la loro presenza andrebbe invece spiegata in ragione del contesto urbano nel quale il locale stesso è inserito. Nel medesimo motivo la ricorrente lamenta ancora: difetto di motivazione in quanto, a suo dire, l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente illustrato le ragioni che stanno a base delle proprie scelte; e violazione del principio di proporzionalità, posto che con i provvedimenti impugnati è stata disposta una chiusura complessiva di 22 giorni, che ha inciso fortemente, ed al di là di quanto necessario, sui suoi interessi economici.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato.
In base all’art. 100 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (recante “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”), “…il Questore può sospendere la licenza di un esercizio (…) che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.”.
Secondo l’opinione pacifica della giurisprudenza, la misura suindicata non ha natura sanzionatoria, ma cautelare: con essa si mira non già a punire il titolare per aver consentito la presenza di soggetti pericolosi nel proprio locale, ma a dissuadere la frequentazione malavitosa dell’esercizio attraverso la chiusura temporanea dello stesso (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 28 luglio 2011n. 2006).
Essendo questa la finalità della misura, affinché la sospensione possa essere disposta, non occorre che vi sia la piena prova della compromissione dei beni tutelati, essendo sufficiente che da una serie di indizi possa ragionevolmente desumersi il pericolo di danno per la sicurezza pubblica.
Nel caso concreto, l’Autorità amministrativa, nel corso di due ispezioni effettuate nell’arco di un mese, ha rilevato la presenza all’interno del locale di persone pregiudicate, una delle quali autore di una rapina avvenuta poco prima dell’ispezione stessa.
Va inoltre osservato che, dalla documentazione depositata in giudizio dall’Amministrazione, emerge che l’esercizio era da tempo oggetto di attenzione da parte delle forze di polizia; e che nel corso degli ultimi anni numerosi sono stati gli interventi ed i controlli al cui esito è emersa la frequentazione malavitosa dello stesso. Emerge in particolare che: in data 29 gennaio 2009, un frequentatore del locale opponeva resistenza agli agenti di pubblica sicurezza intervenuti in loco per effettuare un controllo e, nell’occasione, provocava agli stessi delle lesioni; in data 9 settembre 2009 si è riscontrata la presenza di un soggetto condannato per omicidio doloso ed estorsione; in data 14 novembre 2009 si rendeva necessario un intervento degli agenti della Squadra Voltante al fine di neutralizzare un soggetto che, armato di una bombola di gas, minacciava di dar fuoco all’esercizio.
A questo quadro già di per sé particolarmente allarmante, va aggiunto che la titolare dell’esercizio non ha prontamente ottemperato al primo provvedimento di sospensione della licenza adottato dall’Autorità di pubblica sicurezza in data 25 ottobre 2010, non avendo provveduto alla chiusura del locale nel giorno indicato dal provvedimento, ma provvedendovi solo il giorno successivo, dopo un nuovo intervento delle forze dell’ordine. La titolare oppone che tale inadempimento sarebbe dovuto ad un disguido in ordine all’interpretazione del provvedimento. Va tuttavia osservato che tale difesa non rileva ai fini che qui interessano, giacché la mancata esecuzione dell’ordine impartito dall’autorità ai fini di tutela della pubblica sicurezza costituisce di per sé fonte di ulteriore lesione di tale bene giuridico.
Emerge dunque all’evidenza che il giudizio di pericolosità formulato dall’Amministrazione resistente risulta supportato da innumerevoli elementi; e che dunque le doglianze sollevate dalla ricorrente – che come visto lamenta in sostanza la scarsità di elementi significativi a supporto della disposta sospensione della licenza - sono infondate in punto di fatto.
Anche la quantificazione dei giorni di sospensione appare del tutto ragionevole, posto che l’Autorità si è comunque mantenuta, nei singoli provvedimenti, entro i limiti ordinari previsti dall’art. 9 comma 3, della legge 25 agosto 1991 n. 287 (in base al quale la sospensione del titolo autorizzatorio prevista dall'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza deve avere normalmente durata non superiore a quindici giorni, salva la facoltà di disporre una sospensione per una durata maggiore in caso di particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate); e che l’inottemperanza al primo ordine di chiusura ha aggravato la situazione rendendo necessaria l’adozione di una misura più gravosa rispetto a quella in precedenza adottata.
Per queste ragioni ilo ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente a rifondere all’Amministrazione intimata le spese di giudizio che vengono quantificate in euro 1.000 oltre IVA e c.p.a. se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario, Estensore
Dario Simeoli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/06/2012
IL SEGRETARIO