Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 09/04/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1418/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1418/2025, promossa con ricorso depositato il 18/03/2025 da:
1) Parte_1 nata in [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Salvatore Maci
e
2) Parte_2 nato in [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Salvatore Maci
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano (MI), in data 16/07/2004
(anno 2004 atto n. 1114 parte 1 serie c)
□ senza figli
□ con i seguenti figli maggiorenni/minorenni:
( ) nata il13/12/2006 in Milano (MI) Parte_3 CodiceFiscale_3
1
(MI)
- (C.F. ) nato il [...] in [...] Parte_5 C.F._5
(VA)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 18/03/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Gallarate (VA) in Via Bachelet n.1, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a nata in [...]_1 il 24/07/1983
PIANO PER I FIGLI MINORENNI CP_1
3. I figli e restano affidati ad Parte_3 Parte_5 entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui
i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli , (maggiorenne), restano Parte_3 Parte_4 collocati prevalentemente presso la dimora materna mentre il figlio Parte_5 resterà collocato prevalentemente presso la dimora paterna sita in Monza, Via Dante 6;
la madre e il padre potranno esercitare il diritto di visita liberamente e senza alcun vincolo di data
o di orario:
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli secondo liberi accordi tra le parti
5. verserà a tramite accredito in c/c, Parte_2 Parte_1 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari nel complesso ad € 200,00 fino a quando la minore non avrà raggiunto l'indipendenza economica, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. continuerà a pagare il canone di locazione relativo alla dimora Parte_2 materna, versando l'importo mensile di euro 600,00 fino a quando vi dimoreranno le figlie.
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.”
2 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di TO SI , Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 16/07/2004, in Milano, con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Milano (MI), in data 16/07/2004 (anno 2004 atto n. 1114 parte 1 serie c) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in TO SI nella Camera di Consiglio del _____9.4.2025______.
Il Presidente Relatore
Dott.Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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