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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 07/10/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1237/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MATERA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Anna Zaccaria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in prima istanza, iscritta al n. r.g. 1237/2021, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo n. 219/2021 emesso in data
11.05.2021”, promossa da:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] C.F._2
SA PO, elettivamente domiciliati preso il difensore, indirizzo telematico
ATTORI- OPPONENTI
CONTRO
P. IVA ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
AN TT NG e AR VI, elettivamente domiciliata preso il difensore, indirizzo telematico
CONVENUTA- OPPOSTA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludono come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 219/2021 emesso
[...] dal Tribunale di Matera il 11.05.2021 a favore di per la Controparte_1 somma di € 16.572,76 oltre interessi e spese, per il mancato pagamento delle rate di un contratto di prestito personale concluso da e Parte_1
quale coobbligata, con la società Agos CA s.p.a., Parte_2 chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio la creditrice opposta, contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma del provvedimento monitorio e con vittoria di spese.
Concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c, la causa, avendo natura documentale e non necessitando di attività istruttoria, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione del termine per il deposito di note difensive. Quindi, all'udienza del
24.09.2025 è stata introitata per la decisione, previa revoca dell'ordinanza di discussione e decisione contestuale, e con rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda a causa del deposito della domanda di mediazione oltre il termine assegnato dal
Giudice.
La Suprema Corte (Cass. 4133/2024; 40035/2021) ha affrontato questa specifica questione, negando carattere di perentorietà al termine di quindici giorni disposto dal giudice per dar corso alla mediazione delegata e ritenendo soddisfatta la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 se, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, vi sia stato il primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo.
Tale conclusione che questo Giudice condivide si basa sul rilievo che deve essere attribuito al tenore letterale della prescrizione di cui all'art. 5, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 28/2010, a mente del quale "quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo"; segno che il legislatore non ha collegato la dichiarazione di improcedibilità al mancato rispetto del termine di pagina 2 di 5 presentazione della domanda, bensì al solo evento dell'esperimento del procedimento di mediazione. Tale lettura trova il conforto dell'art. 152, 2° comma, cod. proc. civ., posto che il termine di quindici giorni non è stato qualificato come perentorio;
inoltre è confermata dalla necessità che il giudice fissi una successiva udienza tenendo conto della scadenza del termine massimo della durata della mediazione. Si tratta, infine, con soluzione compatibile con la ratio legis sottesa alla mediazione obbligatoria ope iudicis, consistente nella ricerca della soluzione migliore possibile per le parti, e con il principio della ragionevole durata del processo.
Dalla documentazione versata in atti, si evince che l'odierna opposta ha inoltrato la domanda di mediazione, notificata al solo debitore Parte_3
in data 10.11.2022, nel termine di quindici giorni assegnato dal
[...]
Giudice con ordinanza del 04.11.2022. Dopo gli incontri del 01.12.2022 e del
12.12.2022, al quale ha partecipato l' dichiarando di voler aderire alla Pt_3 mediazione e formulando proposta transattiva, si è tenuto l'incontro del
14.02.2023, al quale la parte chiamata non ha partecipato, avendo inoltrato (in data 07.02.2023) pec nella quale ha comunicato il vizio della procedura di mediazione per non essere stata convocata anche la coobbligata Parte_2
Conseguentemente, la convenuta opposta ha attivato in data
[...]
08.02.2023 nuova istanza di mediazione, notificata alla coobbligata Parte_2
a seguito della quale si è tenuto l'incontro del 08.03.2023, conclusosi
[...] senza accordo per mancata comparizione delle parti regolarmente convocate.
Ritiene, dunque, il decidente che deve ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, atteso che il ridetto incontro del 08.03.2023 innanzi al mediatore, conclusosi senza l'accordo, si è svolto entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice per il giorno 21.03.2023 (v. ordinanza 04.11.2022).
Quanto all'eccezione di prescrizione del diritto avanzata dagli opponenti, occorre innanzitutto premettere che la fattispecie a cui fare riferimento è quella della prescrizione ordinaria (ex art. 2946 c.c.), atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica (cfr. ex multis Cass. n. 17798/2011 in tema di mutuo, ma le cui considerazioni risultano estendibili per identità di "ratio"
pagina 3 di 5 anche al contratto di finanziamento personale con rimborso rateale rientrante nell'ambito del "credito al consumo").
La natura unitaria del contratto rileva anche in punto di individuazione del dies a quo della prescrizione;
a riguardo, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità: "il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata" (cfr. recentemente Cass. n.
4232/2023).
Premessi tali principi, nel caso di specie dalla documentazione allegata emerge che il contratto fu stipulato in data 13.04.2005 e prevedeva in piano di rientro in n.84 rate mensili di cui l'ultima al 13.04.2012, per cui il dies a quo dal quale far decorre il termine decennale di prescrizione, è da individuare nel
13.04.2012 e non in quello della stipula del contratto.
Cionondimeno, deve ritenersi che la missiva in data 08.07.2015 con la quale la società creditrice accettava il piano di rientro formulato dai debitori, rimasto poi privo di seguito, e la notifica della comunicazione di cessione HOIST datata 17.07.2020 e ricevuta dai debitori in data 04.08.2020, siano stati idonei, ex art. 2943 c.c., ad interrompere il termine decennale di prescrizione.
Ciò posto, a fronte delle contestazioni infondate di parte opponente, parte opposta ha fornito adeguata prova dell'esistenza del credito vantato, avendo provato documentalmente la fonte negoziale della domanda di adempimento
(v. contratto di finanziamento e certificazioni ex art. 50 TUB, all.ti 4 e 5 fasc. monitorio e allegati alla comparsa di costituzione), sicchè viene in rilievo l'ormai noto e consolidato principio in tema di riparto dell'onere della prova, per cui il creditore che agisce per l'adempimento di una obbligazione, per la risoluzione del contratto o per il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto, limitandosi all'allegazione della circostanza dell'inadempimento, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della sua pretesa (v. per tutte Cass., S.U., 30.10.2001,
n. 13533).
pagina 4 di 5 In definitiva, le contestazioni sollevate dall'opponente sono risultate tutte infondate in diritto o alla luce della documentazione contrattuale prodotta dalla parte opposta. L'opposta, come sopra detto, ha fornito la prova del proprio credito.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori minimi cui al d.m. 147/2022 relativi allo scaglione di riferimento, stante la limitata attività assertiva delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, confermandone l'esecutività ex art. 653 c.p.c.;
2. condanna gli opponenti, in solido, al rimborso delle spese processuali in favore dell'opposta, liquidate in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Matera il 6 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Zaccaria
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