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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/11/2025, n. 1662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1662 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) PP PO Presidente
2) Onofrio Maria Laudadio Consigliere
3) SC FI Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 408/2022 R.G., promosso in grado di appello da
(C.F. / P.IVA ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Paolo Gallo
(PEC: e AN Sirena (PEC: Email_1
Email_2
appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Biagio Marrone (PEC: Email_3 appellata
e contro
(C.F. / P.IVA ) in persona Controparte_2 P.IVA_2 del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Drago
(PEC: ) Email_4
appellato 2
nonché contro
, (C.F. ) Controparte_3 C.F._2 appellato contumace
e nei confronti di
(C.F. / P.IVA ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentate p.t. appellata contumace
Conclusioni per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dei motivi di appello spiegati, in via principale con riferimento alla domanda risarcitoria proposta dalla
Signora nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 respingere la stessa ovvero, in via subordinata, determinare la minor somma corrispettiva a titolo risarcitorio per il danno subito in relazione a quanto esposto al primo ed al secondo motivo di gravame;
in via subordinata con riferimento alla domanda di regresso proposta da
[...] nei confronti del Dottor Controparte_2 Controparte_3 accogliere la stessa nei limiti della minor quota di responsabilità e di danno attribuibile al medico in relazione a quanto esposto al terzo motivo di gravame;
con riferimento alla domanda di garanzia proposta dal Dottor CP_3
nei confronti di
[...] Parte_1
- condannare la esponente compagnia assicurativa in manleva al pagamento del solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata, nei limiti dell'effettivo grado di colpa ascrivibile all'assicurato come esposto al quarto motivo di gravame;
- con ogni conseguente effetto espansivo dipendente dall'accoglimento dei motivi di gravame sui capi di regolamentazione delle spese del primo grado, come esposto al quinto motivo di gravame;
3
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge”
Conclusioni per l'appellata Controparte_1
“Voglia L'Ill.ma Corte di Appello adita
In via pregiudiziale, per i motivi indicati nella superiore narrativa, rigettare
l'istanza di inibitoria ex art 283 c.p.c. avanzata dall'appellante;
Sempre in via pregiudiziale, per i motivi indicati nella superiore narrativa ritenere e dichiarare l'impugnata sentenza passata in giudicato nei confronti della
Controparte_2
Sempre in ulteriore via pregiudiziale, ritenere e dichiarare ai sensi 345 c.p.c.
l'inammissibilità delle domande ed eccezioni nuove promosse dall'appellante;
Nel merito, rigettare l'appello principale proposto da Parte_1
e, per l'effetto, confermare interamente la sentenza impugnata con
[...]
l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
Condannarsi l'appellante, in ogni caso, a pagare le spese di lite del presente grado di giudizio, oltre agli accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
Conclusioni per l'appellata Controparte_2
“VOGLIA L'ILL. MO GIUDICE ADITO
Ritenere e dichiarare inammissibile ed infondato l'appello proposto dall'appellante e per l'effetto rigettarlo, confermando la Parte_1 sentenza di primo grado e comunque ritenere e dichiarare che in relazione alla domanda formulata dalla nei confronti del dott. Controparte_2
la sentenza è passata in stato di cosa giudicata” CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. evocava dinanzi al Tribunale di Palermo la Controparte_1 [...]
esponendo: di essere stata ricoverata il 24.1.2012 presso la Controparte_2 4
struttura convenuta e di essere stata quindi sottoposta, in data 27.1.2012, all'intervento chirurgico di “revisione protesica anca dx” - impiantata in data
8.4.2011 presso il differente nosocomio di Castelvetrano - venendo dimessa il
3.2.2012 con diagnosi di “cotiloidite anca dx in portatore di endoprotesi”; di essere stata nuovamente ricoverata dal 4.2.2023 all'11.2.2013 presso la Casa di Cura convenuta per infezione (sepsi) artoprotesi anca dx senza ottenere, però, alcun mutamento del quadro clinico;
di essersi conseguentemente rivolta ad una ulteriore terza struttura (Azienda Ospedaliera di Circolo di Melegnano) e di avere, quindi, recuperato gradatamente, a seguito del trattamento chirurgico e farmacologico dei sanitari di quest'ultimo nosocomio, una guarigione clinica, con postumi invalidanti.
Contestava, pertanto, alla la responsabilità civile per Controparte_2
i danni psicofisici patiti in conseguenza della condotta dei relativi sanitari che avevano reimpiantato, senza un trattamento antibiotico mirato del sito chirurgico, una protesi infetta. Dando conto, quindi, del tentativo obbligatorio di mediazione attivato nei confronti sia della sia della CP_5 Controparte_2
e della conciliazione raggiunta con la sola domandava
[...] CP_5 la condanna della convenuta al risarcimento dei danni biologico e morale subiti nonché per spese documentate sostenute in € 590,00.
Si costituiva la negando ogni propria Controparte_2 responsabilità e chiedendo, comunque, di essere autorizzata a chiamare in causa ai fini del regresso, il dott. con condanna di quest'ultimo a Controparte_3 manlevare e tenere indenne la medesima convenuta da qualsiasi domanda attorea, nonché, ed in virtù del rapporto assicurativo sussistente con , Controparte_4 detta ultima Compagnia, in quanto obbligata a manlevare e tenere indenne la medesima convenuta da qualunque obbligo e/o condanna nascente dalle domande spiegate dall'attrice.
Autorizzata la chiamata in causa dei terzi, si costituivano sia CP_3
, il quale contestava le domande attoree e chiedeva comunque anch'egli
[...] 5
di chiamare in causa il proprio assicuratore sia la Parte_1
la quale domandava il rigetto delle domande attoree e, in Controparte_4 subordine, la condanna di a manlevare la Casa di Cura facendo Controparte_6 valere inoltre, in via ulteriormente subordinata, i limiti di polizza con applicazione della franchigia frontale per sinistro e, infine, chiedendo, in via surrogatoria, per l'ipotesi di propria condanna a manlevare la chiamante, la condanna del medico a manlevare e a rimborsare la medesima Compagnia.
Chiamata in causa anche , quest'ultima si costituiva Parte_1 contestando le domande attoree ed opponendo, comunque, l'inoperatività della polizza invocata dal chiamante nonché chiedendo, in via di Controparte_3 estremo subordine, dichiararsi l'indennizzo dovuto con riferimento alla sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato, con reiezione delle domande di manleva- regresso proposte dalla nei confronti del sanitario e Controparte_7 condanna, in subordine, del dott. nei limiti dell'addebito ad egli Controparte_3 direttamente imputato e provato in giudizio.
La causa, istruita in via documentale e con l'espletamento di una c.t.u. medico- legale, veniva decisa con la sentenza n. 35/2022 pubblicata il 7 gennaio 2022, con cui il Tribunale di Palermo: riteneva confermata, in base agli esiti della c.t.u. espletata, la tesi attorea dell'erroneo trattamento presso la Casa di Cura convenuta della sepsi contratta in occasione del primo intervento, avendo i cc.tt.uu. accertato che “Il Dr. e gli ortopedici della casa di cura Controparte_3 Controparte_2 di Palermo hanno avuto una condotta professionale censurabile in quanto gli stessi,
a fronte di chiari segni di infezione protesica in atto, hanno proceduto con un intervento di revisione protesica senza prima eradicare l'infezione, così di fatto determinando un netto allungamento del periodo di malattia. Ed anche una volta posta la corretta diagnosi, con circa un anno di ritardo, hanno proceduto con una terapia medica del tutto inidonea ad affrontare l'infezione, cosa che poi è stata invece efficacemente posta in essere presso l'ospedale di Melegnano”; riconosceva, 6
dunque, quale danno riferibile all'errore professionale indicato i periodi “extra” di inabilità temporanea assoluta di due mesi, inabilità temporanea parziale al 75% di quattro mesi e inabilità temporanea parziale al 50% di otto mesi, secondo quanto indicato dai cc.tt.uu., con attribuzione della responsabilità in parti uguali al terzo chiamato dott. ed alla per il tramite degli altri Controparte_3 Parte_2 medici lì impiegati;
quantificava in euro 26.730,00 il danno e, dunque, liquidava in complessivi €. 28.600,00 il risarcimento spettante alla danneggiata comprensivo di rivalutazione ed interessi ed aggiungendo le spese mediche documentate;
riteneva, poi, quanto alla domanda di garanzia spiegata dalla convenuta nei riguardi delle non operante la copertura, stante la franchigia “frontale” di euro CP_4
30.000,00 superiore all'entità del risarcimento;
reputava fondata, invece, la domanda di garanzia dispiegata dalla nei confronti del dott. Parte_2 CP_3
e ripartiva la responsabilità tra i due soli soggetti solidalmente
[...] responsabili in parti eguali, escludendo di potere procedere ad un calcolo di quote virtuali di responsabilità degli altri operatori non evocati in giudizio;
affermava, quindi, l'obbligo di di rimborsare integralmente il medico Parte_1 assicurato per qualsiasi esborso conseguente all'esercizio dell'azione di rivalsa spiegata dalla rigettando l'eccezione di inadempimento sollevata Parte_2 dalla stessa Compagnia sulla colpevole reticenza dell'assicurato; reputava inoltre assorbita, stante l'attivazione della franchigia prevista dalla polizza delle CP_4
, ogni questione riguardo la garanzia prestata da quest'ultima in favore della
[...]
; in punto di spese, affermava l'obbligo della di rifondere Parte_2 Parte_2 le spese di parte attrice, ivi comprese le spese di CTU, compensando per il resto tra tutte le altre parti le spese di giudizio.
Il Tribunale, in definitiva: condannava la a Controparte_8 pagare all'attrice, a titolo risarcitorio, la somma di € 28.600,00 oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
accoglieva la domanda di rivalsa della Pt_2 nei riguardi del terzo chiamato dott. tenuto a rifondere
[...] Controparte_3 7
fino al 50% di ogni esborso della derivante dal giudizio;
accoglieva la Parte_2 domanda di garanzia del dott. nei riguardi di CP_3 Parte_1 tenuta a garantire l'assicurato per ogni esborso nei riguardi della
[...] CP_2
rigettava tutte le altre domande;
condannava la
[...] Controparte_8 al pagamento delle spese del giudizio sostenute da parte attrice, liquidate in complessivi € 4.488,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta ed alle spese di C.T.U. da porsi a carico della convenuta.
2. Avverso tale decisione ha interposto gravame Parte_1
Si è costituita preliminarmente eccependo l'intervenuto Controparte_1 passaggio in giudicato della sentenza con riferimento al rapporto processuale tra essa e la , in mancanza di impugnativa non CP_1 Controparte_2 interposta nel breve termine previsto dalla pur destinataria della CP_2 notifica della sentenza. Ha poi eccepito l'inammissibilità delle domande ed eccezioni nuove ex art. 345 c.p.c. prospettate da , Parte_1 contestando comunque, nel merito, i singoli motivi di appello e chiedendone la reiezione con conferma della sentenza impugnata.
Si è costituita la eccependo il passaggio in Controparte_2 giudicato della sentenza impugnata con riferimento al rapporto processuale instauratosi tra essa e il dott. nonché, e comunque, CP_2 Controparte_3 la novità delle questioni sollevate dall'impugnante, avendo peraltro essa CP_2 indicato unicamente il dott. quale responsabile delle
[...] Controparte_3 condotte e non avendo quest'ultimo né tantomeno l'appellante mai domandato di accertare l'esistenza di ulteriori condotte generatrici di responsabilità da parte di altri. Ha instato pertanto per l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Sono rimasti contumaci nella presente sede, nonostante la regolare notifica dell'atto di appello, - nei cui confronti l'impugnante ha Controparte_4 dichiarato di estendere il contraddittorio “al solo fine della conservazione del litisconsorzio processuale, non essendo stata proposta impugnazione che investe la 8
posizione sostanziale della danneggiata” - e il dott. Controparte_3
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, con ordinanza del 10.4.2025, è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
3. L'appellante lamenta, con il primo motivo, l'omessa valutazione da parte del
Tribunale degli effetti prodotti dalla transazione intervenuta ante causam tra l'appellata e l' con cui quest'ultima ha riconosciuto e liquidato CP_1 CP_5 alla paziente un risarcimento per complessivi € 29.382,12 oltre al rimborso delle spese legali;
rileva che, per come pure emerso a seguito della c.t.u. espletata,
l'infezione da cui ebbe origine la vicenda clinica fu contratta proprio in occasione dell'intervento del 2011 presso l'Ospedale di Castelvetrano, configurandosi così una responsabilità solidale tra l' la e il CP_5 Controparte_2 dott. , tale da rendere applicabile il principio secondo cui la transazione CP_3 intervenuta tra il creditore e uno dei debitori giova agli altri;
richiama la regola delineata dall'art. 1304 comma 1 c.c. e assume, in ogni caso, l'irrilevanza pratica dell'indagine sulla natura della transazione intercorsa con l' (se la CP_5 stessa, cioè, abbia avuto ad oggetto l'intero debito o la sola quota di responsabilità Cont Cont dell' , rivelandosi l'importo erogato dall' (€. 29.382,12) idoneo a coprire l'intero debito gravante sui coobbligati solidali, tenuto conto del danno complessivo derivante dalla sommatoria tra il pregiudizio relativo alla prima fase terapeutica presso l'Ospedale di Castelvetrano – pari ad €. 10.000,00 circa, con il riconoscimento di un periodo di inabilità temporanea, anche ed eventualmente totale, perdurato per 5 o 6 mesi dalla data della comparsa dei sintomi dell'infiammazione tardiva, fino all'intervento del 24.2.2012 – e il danno relativo alla seconda fase terapeutica – pari a complessivi €. 12.882,30 – con conseguente reiezione della domanda risarcitoria proposta in primo grado ovvero, in subordine, riconoscimento del minor danno non interamente estinto per effetto del pagamento 9
Cont eseguito dall'
Con il secondo motivo di appello, è censurato il capo della decisione attinente alla liquidazione del danno alla persona che, secondo l'impugnante, in applicazione delle tabelle ex artt. 138 e 139 Cod. Ass. e tenuto conto dei periodi di inabilità riconosciuti nella c.t.u. medico-legale, senza postumi permanenti invalidanti, salvo un possibile danno estetico valutabile allo 0,5%, avrebbe dovuto condurre ad una liquidazione totale di € 12.822,30, senza riconoscimento del danno morale e/o dell'eventuale personalizzazione e con una equa riduzione ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., a motivo della condotta omissiva della danneggiata, che avrebbe potuto limitare i pregiudizi ricorrendo tempestivamente a cure mediche riparative.
Con il terzo motivo, l'appellante contesta la qualificazione della domanda proposta da nei confronti di quale domanda di CP_2 Controparte_3 rivalsa o garanzia;
rileva che in materia di responsabilità sanitaria antecedente alla
L. 24/2017, la responsabilità della struttura ex art. 1228 c.c. è diretta e fondata sull'assunzione del rischio derivante dall'operato dei propri ausiliari e che, in base agli artt. 1298, co. 2, e 2055, co. 3, c.c., nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo va ripartita in misura paritaria, salvo che la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva dell'ausiliario, la derivazione causale dell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità
e l'evidenza di un difetto, da parte sua, di correlate trascuratezze nell'adempimento del relativo contratto;
sostiene, dunque, che la Controparte_8 risponde, nel caso in esame, del 50% del debito e che, inoltre, essendo l'azione esercitata dalla struttura di regresso ex art. 2055 c.c., la detta domanda poteva essere accolta nei limiti della gravità della colpa e delle conseguenze derivate dalla condotta del dott. con determinazione della quota di danno Controparte_6 imputabile al detto medico nella misura del 10/12%, stante la pari responsabilità degli altri ortopedici della struttura convenuta in base a quanto accertato dai 10
cc.tt.uu., e limitazione quindi alla citata quota della domanda di regresso della
[...]
. CP_2
Con il quarto motivo, l'impugnante deduce l'omessa pronuncia in ordine alla limitazione oggettiva della garanzia assicurativa prestata da Parte_1 in relazione agli artt. 16, comma 3, n. 1 e 18 delle condizioni generali di polizza che limitano l'assicurazione alla sola quota di responsabilità diretta dell' , con Parte_3 esclusione di qualsiasi responsabilità derivantegli in via di solidarietà; sostiene, quindi, che la Compagnia non risponde della quota di responsabilità ascrivibile a soggetti estranei al rapporto assicurativo, e ciò sia in relazione alla responsabilità propria della struttura sanitaria per fatto degli ausiliari (ex art. 1228 c.c.) sia rispetto alla condotta degli altri medici coinvolti.
Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante invoca gli effetti espansivi dell'accoglimento dell'impugnativa sul regime delle spese.
*
4. Va preliminarmente rilevato che il terzo chiamato in garanzia impropria può proporre appello avverso la sentenza di primo grado che non sia stata impugnata dal chiamante, a condizione che non si limiti a contestare le statuizioni relative alla domanda di manleva, ma censuri anche quelle riguardanti l'esistenza, la validità e l'efficacia del rapporto principale, quale antefatto e presupposto della garanzia azionata, ricorrendo in tal caso una situazione di pregiudizialità-dipendenza tra cause che pure dà luogo a litisconsorzio processuale in fase di impugnazione (cfr.
Cass. 36420/2023 che richiama Cass. 16590/2019).
E' pertanto ammissibile l'appello interposto da , terza Parte_1 chiamata in garanzia dal dott. là dove diretto a contestare la Controparte_3 esistenza / validità / efficacia del rapporto principale immediatamente interessante la posizione del predetto chiamante, nonostante l'omessa impugnativa da parte di quest'ultimo, con la conseguenza che, ferma la condanna disposta dal Tribunale nei rapporti tra e la – in assenza di Controparte_1 Controparte_2 11
gravame non proposto dalla unica destinataria della domanda CP_2 risarcitoria azionata dall'attrice nel pregresso grado – è possibile indagare sulla correttezza del credito risarcitorio riconosciuto dal Tribunale (cui precipuamente si riferiscono il primo e secondo motivo di appello) se ed in quanto incidente,
l'indicato accertamento, sul rapporto tra la e il dott. (v. CP_2 CP_3 anche il terzo e quarto motivo di appello), costituente il presupposto della garanzia azionata dal sanitario nei confronti dell'odierna impugnante.
5. Ciò posto, e venendo dunque al merito del gravame, esso si rivela fondato e deve essere accolto nei termini e per le ragioni che di seguito si espongono.
5.1. Quanto alla transazione pacificamente raggiunta in sede di conciliazione ante causam tra e l' (v. anche nel fascicolo Controparte_1 CP_5 dell'attrice nel pregresso grado), non ricorre il limite ex art. 345 c.p.c. segnalato dalla parte convenuta, atteso che l'eccezione di intervenuta transazione non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto e il relativo rilievo non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino, come nel caso in esame, documentati ex actis (cfr. tra le altre Cass. 26118/2021 e Cass.
18586/2023).
La transazione in questione, con la quale le parti stipulanti hanno definito la controversia risarcitoria in epoca antecedente all'instaurazione del processo, assumendosi l' l'obbligo di versare a la somma di CP_5 CP_5 Controparte_1
€. 29.382,12 (oltre alle spese legali) entro 120 giorni dalla data (21.10.2016) dell'accordo, assume rilievo agli odierni fini, in quanto incidente sul debito residuo gravante sugli altri debitori in solido e, in definitiva, sulla posizione, oggi garantita da , del sanitario dott. su cui la Parte_1 Controparte_6 [...]
persistentemente pretende di riversare gli effetti della Controparte_8 condanna al risarcimento.
Ed invero, indubbia la natura solidale (ex art. 2055 c.c.) della responsabilità coinvolgente l' e la che Controparte_9 Controparte_2 12
hanno avuto in cura la paziente nella lunga vicenda clinica – dovendo ricondursi, in base a quanto rilevato dai c.t.u. nominati dal Tribunale e non contestato dalle odierne parti in lite, al primo intervento chirurgico dell'aprile 2011 eseguito presso l'Ospedale di Castelvetrano la contrazione dell'infezione protesica la cui successiva omessa diagnosi, con l'esecuzione dell'intervento di revisione senza preventivo eradicamento dell'infezione stessa, è alla base dell'addebito imputato ai sanitari della – va richiamato l'insegnamento Controparte_2 giurisprudenziale (v. tra le più recenti Cass. 2426/2024 e Cass. 7094/2022) secondo cui l'art. 1304, comma 1, c.c., nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne. Qualora la transazione tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto esclusivamente la quota del condebitore che l'ha conclusa, al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri debitori in solido occorre distinguere se la somma pagata sia pari o superiore alla quota ideale di debito gravante su di lui, oppure sia inferiore: nel primo caso, il debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto l'accordo transattivo;
nella seconda ipotesi, invece, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla quota gravante su colui che ha transatto (v.
Cass. 7094/2022 che pure richiama Cass. Sez. U, 30174/2011; Cass. 20107/2015,
Cass. 23418/2016, Cass. 13877/2020, Cass. 25980/2021).
Nel caso in esame, la transazione raggiunta tra l' e CP_5 CP_1 non riguarda l'intero debito, ma solo una parte del credito risarcitorio, per
[...] 13
come ricavabile dal tenore del verbale di mediazione del 21.10.2026, là dove, dato atto della “riserva” espressa dal difensore di di “azione giudiziaria nei … Parte_4 confronti” della , non aderente alla procedura di Controparte_2 mediazione, il Mediatore “dichiara l'esito positivo del procedimento di mediazione, limitatamente alla richiesta risarcitoria avanzata dall'istante in data 14.03 2016 prot. 27/053 nei confronti dell' ”. Controparte_10
A fronte di tale transazione parziale, si deve allora determinare se ed in che termini sia residuato un debito risarcitorio a carico degli altri corresponsabili in solido.
5.2. L'operazione da compiere presuppone che sia innanzi tutto quantificato il danno complessivamente patito dalla paziente in conseguenza delle censurate condotte mediche, con rilevanza, ai predetti fini, anche del criterio di liquidazione in concreto applicabile.
A tale proposito, deve tenersi conto non soltanto dell'allungamento del periodo di malattia determinato dai cc.tt.uu. nominati nel pregresso grado in relazione alla condotta dei sanitari delle (due mesi di inabilità Controparte_2 temporanea assoluta, nonché quattro mesi di inabilità temporanea parziale al 75%
e ulteriori otto mesi di inabilità temporanea parziale al 50%), ma anche dei danni prodottisi nel periodo antecedente in cui si colloca la prestazione resa dall'Ospedale di Castelvetrano. Sotto tale ultimo profilo, viene in rilievo l'insorgenza dei sintomi dell'infezione “ritardata” contratta da in seguito all'intervento Controparte_1 chirurgico dell'8.4.2011 presso il citato nosocomio, con la manifestazione, in particolare, della persistente coxalgia destra a distanza di circa quattro mesi dal citato intervento, che ha poi condotto la paziente a rivolgersi alle cure del dott.
e al ricovero, in data 24.1.2012, presso la Casa di Cura oggi Controparte_3 convenuta (v. a pag. 13 e 19 della Relazione dei c.t.u.). Il periodo indicato copre un arco temporale complessivo di sei mesi, durante i quali può ragionevolmente ipotizzarsi che la paziente abbia patito una invalidità temporanea assoluta, tenuto 14
conto della rilevante incidenza della sintomatologia suddetta, interessante una importante area anatomica, sulla complessiva autonomia di movimento e, dunque, sullo svolgimento delle attività quotidiane
Per la quantificazione di siffatto unitario pregiudizio, e in assenza di postumi permanenti non residuati in base alla condivisibile valutazione operata dagli ausiliari (secondo cui, peraltro, gli esiti cicatriziali che interessano la fascia esterna della coscia destra della paziente di 73 anni hanno un impatto estetico davvero minimo e, inoltre, anche qualora non vi fosse stato l'errore professionale, gli esiti cicatriziali avrebbero avuto un impatto invalidante estetico del tutto analogo a quello rilevato, v. a pag. 4 della risposta dei c.t.u. alle osservazioni critiche della parte attrice nel pregresso grado), occorre fare riferimento ai parametri di cui alle tabelle ministeriali ex art. 139 C.A.P.
Ne consegue che, applicando gli importi in ultimo aggiornati con d.m. del
18.7.2025, tenuto conto dell'età della danneggiata all'epoca del sinistro (65 anni) e della ragionevole attitudine, altresì, del lungo periodo di malattia sofferto, con la sottoposizione della paziente a molteplici cure e interventi eseguiti presso diverse strutture rivelatisi risolutivi solo in tempi più recenti (e grazie alle cure in ultimo ricevute presso altro nosocomio), a cagionare anche una sofferenza morale della danneggiata, insita nelle modalità stesse dell'accadimento e delle limitazioni funzionali derivatene – costituendo, del resto, il danno morale una voce autonoma di pregiudizio la quale può peraltro prodursi senza che si produca anche un danno biologico (cfr. Cass. 30461/2024) – il risarcimento complessivamente spettante a andrebbe determinato in €. 30.927,20 in valori attuali (di cui €. Controparte_1
13.483,20 per 8 mesi di I.T.A., €. 5.056,20 per I.T.P. al 75 % per un periodo di 4 mesi ed € 6.741,60 per I.T.P. al 50% di ulteriori 8 mesi, nonché €. 5.056,20 per danno morale entro il limite massimo, indicato dall'art. 139 C.A.P., del 20% del pregiudizio accertato, ed €. 590,00 per spese mediche connesse al tutore di
Newport). 15
Sulla somma così individuata dovranno poi essere liquidati gli interessi da
“ritardato pagamento” o interessi compensativi, da applicarsi non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al noto principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza 17/2/1995 n°
1712, sulla "somma capitale" rivalutata di anno in anno, pervenendosi dunque all'importo complessivo di €. 36.410,48 (sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno, devalutate alla data dell'illecito, sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del sinistro e la rivalutazione monetaria).
Escluso, del resto, di potere applicare una qualche percentuale di riduzione del risarcimento in base alla regola di cui all'art. 1227 comma 1 c.c., genericamente richiamata dall'impugnante e in assenza di elementi che possano consentire di apprezzare se ed in che termini la condotta della danneggiata abbia inciso sulla produzione del danno, può ora procedersi alla verifica della concreta incidenza del pagamento eseguito dall' sul complessivo risarcimento spettante a CP_5
Controparte_1
5.3. La somma erogata dall' che ha concluso la transazione con CP_5 la danneggiata è senza dubbio superiore alla quota ideale di debito sulla medesima
Azienda gravante, tenuto conto dell'entità complessiva del pregiudizio, come sopra indicato. Dunque, tale somma corrisposta (pari ad €. 29.382,12) andrebbe detratta dall'ammontare del risarcimento unitariamente spettante alla paziente, in base alle coordinate tracciate dal Supremo Consesso con le pronunce su ricordate.
L'operazione presuppone che siano resi omogenei entrambi gli importi
(l'ammontare complessivo del risarcimento e quanto già versato alla danneggiata); sì che anche la somma corrisposta a va rivalutata con gli interessi Controparte_1 dalla data del pagamento (individuabile nel giorno 18.2.2017, essendo indicato nell'accordo transattivo del 21.10.2016 il termine legale di 120 giorni dalla stipulazione per l'esecuzione del versamento), pervenendosi così all'importo complessivo di €. 39.317,68. 16
L'importo suddetto è superiore al risarcimento complessivo, come sopra calcolato, e deve pertanto ritenersi integralmente satisfattivo del credito vantato dalla danneggiata in relazione ai fatti per cui è giudizio, escludendo la sussistenza di un debito residuo a carico dei condebitori solidali.
6. Così essendo, deve ritenersi che in mancanza, per effetto del pagamento Cont eseguito dall' di di un residuo debito risarcitorio a carico della CP_5 CP_2 nei rapporti con nessuna azione di regresso o rivalsa, in
[...] Controparte_1 dipendenza dell'azione esperita dalla paziente, la stessa avrebbe CP_2 potuto esercitare nei confronti del dott. e, conseguentemente, Controparte_3 nessuna garanzia può reputarsi dovuta da relativamente alla Parte_1 posizione del predetto sanitario, non tenuto a versare alcunché alla propria chiamante relativamente all'iniziativa assunta dalla danneggiata.
Ne deriva che – e con assorbimento di ogni ulteriore motivo di gravame – ferma la condanna pronunciata dal Tribunale nei rapporti tra e la Controparte_1
, in mancanza di impugnativa da parte di Controparte_2 quest'ultima, unica legittimata a dolersi della citata statuizione, va respinta, in parziale riforma della sentenza impugnata, sia la domanda di regresso azionata dalla nei confronti del dott. sia, e conseguentemente, CP_2 Controparte_3 in quanto dipendente da essa, la domanda di manleva dispiegata dal predetto sanitario nei confronti del proprio assicuratore.
7. Per ciò che attiene al regime delle spese, tenuto conto degli esiti complessivi del processo e della sostanziale soccombenza delle appellate costituite CP_1
e , queste ultime vanno condannate, in solido
[...] Controparte_2 tra loro, a rifondere in favore dell'odierna appellante le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 come aggiornati con d.m. 147/2022, in considerazione del valore della lite e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata. Nulla va disposto sulle spese del presente grado relativamente ai rapporti tra Parte_1 17
e gli appellati non costituiti, avuto riguardo al contenuto delle domande oggetto di esame dell'odierno procedimento e degli interessi sostanziali ad esse sottesi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 35/2022 pubblicata in data 7 gennaio 2022, respinge la domanda di regresso spiegata dalla nei confronti del dott. e, Controparte_2 Controparte_3 conseguentemente, rigetta la domanda di garanzia proposta dal dott. CP_3
nei confronti di
[...] Parte_1 condanna e la , in solido tra oro, Controparte_1 Controparte_2
a rifondere in favore dell'odierna appellante le spese del presente grado che si liquidano in complessivi €. 5.000,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge;
nulla dispone sulle spese del presente grado nei rapporti processuali tra l'impugnante e gli appellati non costituiti.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte
d'Appello di Palermo, il giorno 6.11.2025
La Consigliera est. Il Presidente
SC FI PP PO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) PP PO Presidente
2) Onofrio Maria Laudadio Consigliere
3) SC FI Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 408/2022 R.G., promosso in grado di appello da
(C.F. / P.IVA ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Paolo Gallo
(PEC: e AN Sirena (PEC: Email_1
Email_2
appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Biagio Marrone (PEC: Email_3 appellata
e contro
(C.F. / P.IVA ) in persona Controparte_2 P.IVA_2 del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Drago
(PEC: ) Email_4
appellato 2
nonché contro
, (C.F. ) Controparte_3 C.F._2 appellato contumace
e nei confronti di
(C.F. / P.IVA ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentate p.t. appellata contumace
Conclusioni per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dei motivi di appello spiegati, in via principale con riferimento alla domanda risarcitoria proposta dalla
Signora nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 respingere la stessa ovvero, in via subordinata, determinare la minor somma corrispettiva a titolo risarcitorio per il danno subito in relazione a quanto esposto al primo ed al secondo motivo di gravame;
in via subordinata con riferimento alla domanda di regresso proposta da
[...] nei confronti del Dottor Controparte_2 Controparte_3 accogliere la stessa nei limiti della minor quota di responsabilità e di danno attribuibile al medico in relazione a quanto esposto al terzo motivo di gravame;
con riferimento alla domanda di garanzia proposta dal Dottor CP_3
nei confronti di
[...] Parte_1
- condannare la esponente compagnia assicurativa in manleva al pagamento del solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata, nei limiti dell'effettivo grado di colpa ascrivibile all'assicurato come esposto al quarto motivo di gravame;
- con ogni conseguente effetto espansivo dipendente dall'accoglimento dei motivi di gravame sui capi di regolamentazione delle spese del primo grado, come esposto al quinto motivo di gravame;
3
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge”
Conclusioni per l'appellata Controparte_1
“Voglia L'Ill.ma Corte di Appello adita
In via pregiudiziale, per i motivi indicati nella superiore narrativa, rigettare
l'istanza di inibitoria ex art 283 c.p.c. avanzata dall'appellante;
Sempre in via pregiudiziale, per i motivi indicati nella superiore narrativa ritenere e dichiarare l'impugnata sentenza passata in giudicato nei confronti della
Controparte_2
Sempre in ulteriore via pregiudiziale, ritenere e dichiarare ai sensi 345 c.p.c.
l'inammissibilità delle domande ed eccezioni nuove promosse dall'appellante;
Nel merito, rigettare l'appello principale proposto da Parte_1
e, per l'effetto, confermare interamente la sentenza impugnata con
[...]
l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
Condannarsi l'appellante, in ogni caso, a pagare le spese di lite del presente grado di giudizio, oltre agli accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
Conclusioni per l'appellata Controparte_2
“VOGLIA L'ILL. MO GIUDICE ADITO
Ritenere e dichiarare inammissibile ed infondato l'appello proposto dall'appellante e per l'effetto rigettarlo, confermando la Parte_1 sentenza di primo grado e comunque ritenere e dichiarare che in relazione alla domanda formulata dalla nei confronti del dott. Controparte_2
la sentenza è passata in stato di cosa giudicata” CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. evocava dinanzi al Tribunale di Palermo la Controparte_1 [...]
esponendo: di essere stata ricoverata il 24.1.2012 presso la Controparte_2 4
struttura convenuta e di essere stata quindi sottoposta, in data 27.1.2012, all'intervento chirurgico di “revisione protesica anca dx” - impiantata in data
8.4.2011 presso il differente nosocomio di Castelvetrano - venendo dimessa il
3.2.2012 con diagnosi di “cotiloidite anca dx in portatore di endoprotesi”; di essere stata nuovamente ricoverata dal 4.2.2023 all'11.2.2013 presso la Casa di Cura convenuta per infezione (sepsi) artoprotesi anca dx senza ottenere, però, alcun mutamento del quadro clinico;
di essersi conseguentemente rivolta ad una ulteriore terza struttura (Azienda Ospedaliera di Circolo di Melegnano) e di avere, quindi, recuperato gradatamente, a seguito del trattamento chirurgico e farmacologico dei sanitari di quest'ultimo nosocomio, una guarigione clinica, con postumi invalidanti.
Contestava, pertanto, alla la responsabilità civile per Controparte_2
i danni psicofisici patiti in conseguenza della condotta dei relativi sanitari che avevano reimpiantato, senza un trattamento antibiotico mirato del sito chirurgico, una protesi infetta. Dando conto, quindi, del tentativo obbligatorio di mediazione attivato nei confronti sia della sia della CP_5 Controparte_2
e della conciliazione raggiunta con la sola domandava
[...] CP_5 la condanna della convenuta al risarcimento dei danni biologico e morale subiti nonché per spese documentate sostenute in € 590,00.
Si costituiva la negando ogni propria Controparte_2 responsabilità e chiedendo, comunque, di essere autorizzata a chiamare in causa ai fini del regresso, il dott. con condanna di quest'ultimo a Controparte_3 manlevare e tenere indenne la medesima convenuta da qualsiasi domanda attorea, nonché, ed in virtù del rapporto assicurativo sussistente con , Controparte_4 detta ultima Compagnia, in quanto obbligata a manlevare e tenere indenne la medesima convenuta da qualunque obbligo e/o condanna nascente dalle domande spiegate dall'attrice.
Autorizzata la chiamata in causa dei terzi, si costituivano sia CP_3
, il quale contestava le domande attoree e chiedeva comunque anch'egli
[...] 5
di chiamare in causa il proprio assicuratore sia la Parte_1
la quale domandava il rigetto delle domande attoree e, in Controparte_4 subordine, la condanna di a manlevare la Casa di Cura facendo Controparte_6 valere inoltre, in via ulteriormente subordinata, i limiti di polizza con applicazione della franchigia frontale per sinistro e, infine, chiedendo, in via surrogatoria, per l'ipotesi di propria condanna a manlevare la chiamante, la condanna del medico a manlevare e a rimborsare la medesima Compagnia.
Chiamata in causa anche , quest'ultima si costituiva Parte_1 contestando le domande attoree ed opponendo, comunque, l'inoperatività della polizza invocata dal chiamante nonché chiedendo, in via di Controparte_3 estremo subordine, dichiararsi l'indennizzo dovuto con riferimento alla sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato, con reiezione delle domande di manleva- regresso proposte dalla nei confronti del sanitario e Controparte_7 condanna, in subordine, del dott. nei limiti dell'addebito ad egli Controparte_3 direttamente imputato e provato in giudizio.
La causa, istruita in via documentale e con l'espletamento di una c.t.u. medico- legale, veniva decisa con la sentenza n. 35/2022 pubblicata il 7 gennaio 2022, con cui il Tribunale di Palermo: riteneva confermata, in base agli esiti della c.t.u. espletata, la tesi attorea dell'erroneo trattamento presso la Casa di Cura convenuta della sepsi contratta in occasione del primo intervento, avendo i cc.tt.uu. accertato che “Il Dr. e gli ortopedici della casa di cura Controparte_3 Controparte_2 di Palermo hanno avuto una condotta professionale censurabile in quanto gli stessi,
a fronte di chiari segni di infezione protesica in atto, hanno proceduto con un intervento di revisione protesica senza prima eradicare l'infezione, così di fatto determinando un netto allungamento del periodo di malattia. Ed anche una volta posta la corretta diagnosi, con circa un anno di ritardo, hanno proceduto con una terapia medica del tutto inidonea ad affrontare l'infezione, cosa che poi è stata invece efficacemente posta in essere presso l'ospedale di Melegnano”; riconosceva, 6
dunque, quale danno riferibile all'errore professionale indicato i periodi “extra” di inabilità temporanea assoluta di due mesi, inabilità temporanea parziale al 75% di quattro mesi e inabilità temporanea parziale al 50% di otto mesi, secondo quanto indicato dai cc.tt.uu., con attribuzione della responsabilità in parti uguali al terzo chiamato dott. ed alla per il tramite degli altri Controparte_3 Parte_2 medici lì impiegati;
quantificava in euro 26.730,00 il danno e, dunque, liquidava in complessivi €. 28.600,00 il risarcimento spettante alla danneggiata comprensivo di rivalutazione ed interessi ed aggiungendo le spese mediche documentate;
riteneva, poi, quanto alla domanda di garanzia spiegata dalla convenuta nei riguardi delle non operante la copertura, stante la franchigia “frontale” di euro CP_4
30.000,00 superiore all'entità del risarcimento;
reputava fondata, invece, la domanda di garanzia dispiegata dalla nei confronti del dott. Parte_2 CP_3
e ripartiva la responsabilità tra i due soli soggetti solidalmente
[...] responsabili in parti eguali, escludendo di potere procedere ad un calcolo di quote virtuali di responsabilità degli altri operatori non evocati in giudizio;
affermava, quindi, l'obbligo di di rimborsare integralmente il medico Parte_1 assicurato per qualsiasi esborso conseguente all'esercizio dell'azione di rivalsa spiegata dalla rigettando l'eccezione di inadempimento sollevata Parte_2 dalla stessa Compagnia sulla colpevole reticenza dell'assicurato; reputava inoltre assorbita, stante l'attivazione della franchigia prevista dalla polizza delle CP_4
, ogni questione riguardo la garanzia prestata da quest'ultima in favore della
[...]
; in punto di spese, affermava l'obbligo della di rifondere Parte_2 Parte_2 le spese di parte attrice, ivi comprese le spese di CTU, compensando per il resto tra tutte le altre parti le spese di giudizio.
Il Tribunale, in definitiva: condannava la a Controparte_8 pagare all'attrice, a titolo risarcitorio, la somma di € 28.600,00 oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
accoglieva la domanda di rivalsa della Pt_2 nei riguardi del terzo chiamato dott. tenuto a rifondere
[...] Controparte_3 7
fino al 50% di ogni esborso della derivante dal giudizio;
accoglieva la Parte_2 domanda di garanzia del dott. nei riguardi di CP_3 Parte_1 tenuta a garantire l'assicurato per ogni esborso nei riguardi della
[...] CP_2
rigettava tutte le altre domande;
condannava la
[...] Controparte_8 al pagamento delle spese del giudizio sostenute da parte attrice, liquidate in complessivi € 4.488,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta ed alle spese di C.T.U. da porsi a carico della convenuta.
2. Avverso tale decisione ha interposto gravame Parte_1
Si è costituita preliminarmente eccependo l'intervenuto Controparte_1 passaggio in giudicato della sentenza con riferimento al rapporto processuale tra essa e la , in mancanza di impugnativa non CP_1 Controparte_2 interposta nel breve termine previsto dalla pur destinataria della CP_2 notifica della sentenza. Ha poi eccepito l'inammissibilità delle domande ed eccezioni nuove ex art. 345 c.p.c. prospettate da , Parte_1 contestando comunque, nel merito, i singoli motivi di appello e chiedendone la reiezione con conferma della sentenza impugnata.
Si è costituita la eccependo il passaggio in Controparte_2 giudicato della sentenza impugnata con riferimento al rapporto processuale instauratosi tra essa e il dott. nonché, e comunque, CP_2 Controparte_3 la novità delle questioni sollevate dall'impugnante, avendo peraltro essa CP_2 indicato unicamente il dott. quale responsabile delle
[...] Controparte_3 condotte e non avendo quest'ultimo né tantomeno l'appellante mai domandato di accertare l'esistenza di ulteriori condotte generatrici di responsabilità da parte di altri. Ha instato pertanto per l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Sono rimasti contumaci nella presente sede, nonostante la regolare notifica dell'atto di appello, - nei cui confronti l'impugnante ha Controparte_4 dichiarato di estendere il contraddittorio “al solo fine della conservazione del litisconsorzio processuale, non essendo stata proposta impugnazione che investe la 8
posizione sostanziale della danneggiata” - e il dott. Controparte_3
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, con ordinanza del 10.4.2025, è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
3. L'appellante lamenta, con il primo motivo, l'omessa valutazione da parte del
Tribunale degli effetti prodotti dalla transazione intervenuta ante causam tra l'appellata e l' con cui quest'ultima ha riconosciuto e liquidato CP_1 CP_5 alla paziente un risarcimento per complessivi € 29.382,12 oltre al rimborso delle spese legali;
rileva che, per come pure emerso a seguito della c.t.u. espletata,
l'infezione da cui ebbe origine la vicenda clinica fu contratta proprio in occasione dell'intervento del 2011 presso l'Ospedale di Castelvetrano, configurandosi così una responsabilità solidale tra l' la e il CP_5 Controparte_2 dott. , tale da rendere applicabile il principio secondo cui la transazione CP_3 intervenuta tra il creditore e uno dei debitori giova agli altri;
richiama la regola delineata dall'art. 1304 comma 1 c.c. e assume, in ogni caso, l'irrilevanza pratica dell'indagine sulla natura della transazione intercorsa con l' (se la CP_5 stessa, cioè, abbia avuto ad oggetto l'intero debito o la sola quota di responsabilità Cont Cont dell' , rivelandosi l'importo erogato dall' (€. 29.382,12) idoneo a coprire l'intero debito gravante sui coobbligati solidali, tenuto conto del danno complessivo derivante dalla sommatoria tra il pregiudizio relativo alla prima fase terapeutica presso l'Ospedale di Castelvetrano – pari ad €. 10.000,00 circa, con il riconoscimento di un periodo di inabilità temporanea, anche ed eventualmente totale, perdurato per 5 o 6 mesi dalla data della comparsa dei sintomi dell'infiammazione tardiva, fino all'intervento del 24.2.2012 – e il danno relativo alla seconda fase terapeutica – pari a complessivi €. 12.882,30 – con conseguente reiezione della domanda risarcitoria proposta in primo grado ovvero, in subordine, riconoscimento del minor danno non interamente estinto per effetto del pagamento 9
Cont eseguito dall'
Con il secondo motivo di appello, è censurato il capo della decisione attinente alla liquidazione del danno alla persona che, secondo l'impugnante, in applicazione delle tabelle ex artt. 138 e 139 Cod. Ass. e tenuto conto dei periodi di inabilità riconosciuti nella c.t.u. medico-legale, senza postumi permanenti invalidanti, salvo un possibile danno estetico valutabile allo 0,5%, avrebbe dovuto condurre ad una liquidazione totale di € 12.822,30, senza riconoscimento del danno morale e/o dell'eventuale personalizzazione e con una equa riduzione ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., a motivo della condotta omissiva della danneggiata, che avrebbe potuto limitare i pregiudizi ricorrendo tempestivamente a cure mediche riparative.
Con il terzo motivo, l'appellante contesta la qualificazione della domanda proposta da nei confronti di quale domanda di CP_2 Controparte_3 rivalsa o garanzia;
rileva che in materia di responsabilità sanitaria antecedente alla
L. 24/2017, la responsabilità della struttura ex art. 1228 c.c. è diretta e fondata sull'assunzione del rischio derivante dall'operato dei propri ausiliari e che, in base agli artt. 1298, co. 2, e 2055, co. 3, c.c., nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo va ripartita in misura paritaria, salvo che la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva dell'ausiliario, la derivazione causale dell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità
e l'evidenza di un difetto, da parte sua, di correlate trascuratezze nell'adempimento del relativo contratto;
sostiene, dunque, che la Controparte_8 risponde, nel caso in esame, del 50% del debito e che, inoltre, essendo l'azione esercitata dalla struttura di regresso ex art. 2055 c.c., la detta domanda poteva essere accolta nei limiti della gravità della colpa e delle conseguenze derivate dalla condotta del dott. con determinazione della quota di danno Controparte_6 imputabile al detto medico nella misura del 10/12%, stante la pari responsabilità degli altri ortopedici della struttura convenuta in base a quanto accertato dai 10
cc.tt.uu., e limitazione quindi alla citata quota della domanda di regresso della
[...]
. CP_2
Con il quarto motivo, l'impugnante deduce l'omessa pronuncia in ordine alla limitazione oggettiva della garanzia assicurativa prestata da Parte_1 in relazione agli artt. 16, comma 3, n. 1 e 18 delle condizioni generali di polizza che limitano l'assicurazione alla sola quota di responsabilità diretta dell' , con Parte_3 esclusione di qualsiasi responsabilità derivantegli in via di solidarietà; sostiene, quindi, che la Compagnia non risponde della quota di responsabilità ascrivibile a soggetti estranei al rapporto assicurativo, e ciò sia in relazione alla responsabilità propria della struttura sanitaria per fatto degli ausiliari (ex art. 1228 c.c.) sia rispetto alla condotta degli altri medici coinvolti.
Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante invoca gli effetti espansivi dell'accoglimento dell'impugnativa sul regime delle spese.
*
4. Va preliminarmente rilevato che il terzo chiamato in garanzia impropria può proporre appello avverso la sentenza di primo grado che non sia stata impugnata dal chiamante, a condizione che non si limiti a contestare le statuizioni relative alla domanda di manleva, ma censuri anche quelle riguardanti l'esistenza, la validità e l'efficacia del rapporto principale, quale antefatto e presupposto della garanzia azionata, ricorrendo in tal caso una situazione di pregiudizialità-dipendenza tra cause che pure dà luogo a litisconsorzio processuale in fase di impugnazione (cfr.
Cass. 36420/2023 che richiama Cass. 16590/2019).
E' pertanto ammissibile l'appello interposto da , terza Parte_1 chiamata in garanzia dal dott. là dove diretto a contestare la Controparte_3 esistenza / validità / efficacia del rapporto principale immediatamente interessante la posizione del predetto chiamante, nonostante l'omessa impugnativa da parte di quest'ultimo, con la conseguenza che, ferma la condanna disposta dal Tribunale nei rapporti tra e la – in assenza di Controparte_1 Controparte_2 11
gravame non proposto dalla unica destinataria della domanda CP_2 risarcitoria azionata dall'attrice nel pregresso grado – è possibile indagare sulla correttezza del credito risarcitorio riconosciuto dal Tribunale (cui precipuamente si riferiscono il primo e secondo motivo di appello) se ed in quanto incidente,
l'indicato accertamento, sul rapporto tra la e il dott. (v. CP_2 CP_3 anche il terzo e quarto motivo di appello), costituente il presupposto della garanzia azionata dal sanitario nei confronti dell'odierna impugnante.
5. Ciò posto, e venendo dunque al merito del gravame, esso si rivela fondato e deve essere accolto nei termini e per le ragioni che di seguito si espongono.
5.1. Quanto alla transazione pacificamente raggiunta in sede di conciliazione ante causam tra e l' (v. anche nel fascicolo Controparte_1 CP_5 dell'attrice nel pregresso grado), non ricorre il limite ex art. 345 c.p.c. segnalato dalla parte convenuta, atteso che l'eccezione di intervenuta transazione non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto e il relativo rilievo non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino, come nel caso in esame, documentati ex actis (cfr. tra le altre Cass. 26118/2021 e Cass.
18586/2023).
La transazione in questione, con la quale le parti stipulanti hanno definito la controversia risarcitoria in epoca antecedente all'instaurazione del processo, assumendosi l' l'obbligo di versare a la somma di CP_5 CP_5 Controparte_1
€. 29.382,12 (oltre alle spese legali) entro 120 giorni dalla data (21.10.2016) dell'accordo, assume rilievo agli odierni fini, in quanto incidente sul debito residuo gravante sugli altri debitori in solido e, in definitiva, sulla posizione, oggi garantita da , del sanitario dott. su cui la Parte_1 Controparte_6 [...]
persistentemente pretende di riversare gli effetti della Controparte_8 condanna al risarcimento.
Ed invero, indubbia la natura solidale (ex art. 2055 c.c.) della responsabilità coinvolgente l' e la che Controparte_9 Controparte_2 12
hanno avuto in cura la paziente nella lunga vicenda clinica – dovendo ricondursi, in base a quanto rilevato dai c.t.u. nominati dal Tribunale e non contestato dalle odierne parti in lite, al primo intervento chirurgico dell'aprile 2011 eseguito presso l'Ospedale di Castelvetrano la contrazione dell'infezione protesica la cui successiva omessa diagnosi, con l'esecuzione dell'intervento di revisione senza preventivo eradicamento dell'infezione stessa, è alla base dell'addebito imputato ai sanitari della – va richiamato l'insegnamento Controparte_2 giurisprudenziale (v. tra le più recenti Cass. 2426/2024 e Cass. 7094/2022) secondo cui l'art. 1304, comma 1, c.c., nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne. Qualora la transazione tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto esclusivamente la quota del condebitore che l'ha conclusa, al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri debitori in solido occorre distinguere se la somma pagata sia pari o superiore alla quota ideale di debito gravante su di lui, oppure sia inferiore: nel primo caso, il debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto l'accordo transattivo;
nella seconda ipotesi, invece, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla quota gravante su colui che ha transatto (v.
Cass. 7094/2022 che pure richiama Cass. Sez. U, 30174/2011; Cass. 20107/2015,
Cass. 23418/2016, Cass. 13877/2020, Cass. 25980/2021).
Nel caso in esame, la transazione raggiunta tra l' e CP_5 CP_1 non riguarda l'intero debito, ma solo una parte del credito risarcitorio, per
[...] 13
come ricavabile dal tenore del verbale di mediazione del 21.10.2026, là dove, dato atto della “riserva” espressa dal difensore di di “azione giudiziaria nei … Parte_4 confronti” della , non aderente alla procedura di Controparte_2 mediazione, il Mediatore “dichiara l'esito positivo del procedimento di mediazione, limitatamente alla richiesta risarcitoria avanzata dall'istante in data 14.03 2016 prot. 27/053 nei confronti dell' ”. Controparte_10
A fronte di tale transazione parziale, si deve allora determinare se ed in che termini sia residuato un debito risarcitorio a carico degli altri corresponsabili in solido.
5.2. L'operazione da compiere presuppone che sia innanzi tutto quantificato il danno complessivamente patito dalla paziente in conseguenza delle censurate condotte mediche, con rilevanza, ai predetti fini, anche del criterio di liquidazione in concreto applicabile.
A tale proposito, deve tenersi conto non soltanto dell'allungamento del periodo di malattia determinato dai cc.tt.uu. nominati nel pregresso grado in relazione alla condotta dei sanitari delle (due mesi di inabilità Controparte_2 temporanea assoluta, nonché quattro mesi di inabilità temporanea parziale al 75%
e ulteriori otto mesi di inabilità temporanea parziale al 50%), ma anche dei danni prodottisi nel periodo antecedente in cui si colloca la prestazione resa dall'Ospedale di Castelvetrano. Sotto tale ultimo profilo, viene in rilievo l'insorgenza dei sintomi dell'infezione “ritardata” contratta da in seguito all'intervento Controparte_1 chirurgico dell'8.4.2011 presso il citato nosocomio, con la manifestazione, in particolare, della persistente coxalgia destra a distanza di circa quattro mesi dal citato intervento, che ha poi condotto la paziente a rivolgersi alle cure del dott.
e al ricovero, in data 24.1.2012, presso la Casa di Cura oggi Controparte_3 convenuta (v. a pag. 13 e 19 della Relazione dei c.t.u.). Il periodo indicato copre un arco temporale complessivo di sei mesi, durante i quali può ragionevolmente ipotizzarsi che la paziente abbia patito una invalidità temporanea assoluta, tenuto 14
conto della rilevante incidenza della sintomatologia suddetta, interessante una importante area anatomica, sulla complessiva autonomia di movimento e, dunque, sullo svolgimento delle attività quotidiane
Per la quantificazione di siffatto unitario pregiudizio, e in assenza di postumi permanenti non residuati in base alla condivisibile valutazione operata dagli ausiliari (secondo cui, peraltro, gli esiti cicatriziali che interessano la fascia esterna della coscia destra della paziente di 73 anni hanno un impatto estetico davvero minimo e, inoltre, anche qualora non vi fosse stato l'errore professionale, gli esiti cicatriziali avrebbero avuto un impatto invalidante estetico del tutto analogo a quello rilevato, v. a pag. 4 della risposta dei c.t.u. alle osservazioni critiche della parte attrice nel pregresso grado), occorre fare riferimento ai parametri di cui alle tabelle ministeriali ex art. 139 C.A.P.
Ne consegue che, applicando gli importi in ultimo aggiornati con d.m. del
18.7.2025, tenuto conto dell'età della danneggiata all'epoca del sinistro (65 anni) e della ragionevole attitudine, altresì, del lungo periodo di malattia sofferto, con la sottoposizione della paziente a molteplici cure e interventi eseguiti presso diverse strutture rivelatisi risolutivi solo in tempi più recenti (e grazie alle cure in ultimo ricevute presso altro nosocomio), a cagionare anche una sofferenza morale della danneggiata, insita nelle modalità stesse dell'accadimento e delle limitazioni funzionali derivatene – costituendo, del resto, il danno morale una voce autonoma di pregiudizio la quale può peraltro prodursi senza che si produca anche un danno biologico (cfr. Cass. 30461/2024) – il risarcimento complessivamente spettante a andrebbe determinato in €. 30.927,20 in valori attuali (di cui €. Controparte_1
13.483,20 per 8 mesi di I.T.A., €. 5.056,20 per I.T.P. al 75 % per un periodo di 4 mesi ed € 6.741,60 per I.T.P. al 50% di ulteriori 8 mesi, nonché €. 5.056,20 per danno morale entro il limite massimo, indicato dall'art. 139 C.A.P., del 20% del pregiudizio accertato, ed €. 590,00 per spese mediche connesse al tutore di
Newport). 15
Sulla somma così individuata dovranno poi essere liquidati gli interessi da
“ritardato pagamento” o interessi compensativi, da applicarsi non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al noto principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza 17/2/1995 n°
1712, sulla "somma capitale" rivalutata di anno in anno, pervenendosi dunque all'importo complessivo di €. 36.410,48 (sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno, devalutate alla data dell'illecito, sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del sinistro e la rivalutazione monetaria).
Escluso, del resto, di potere applicare una qualche percentuale di riduzione del risarcimento in base alla regola di cui all'art. 1227 comma 1 c.c., genericamente richiamata dall'impugnante e in assenza di elementi che possano consentire di apprezzare se ed in che termini la condotta della danneggiata abbia inciso sulla produzione del danno, può ora procedersi alla verifica della concreta incidenza del pagamento eseguito dall' sul complessivo risarcimento spettante a CP_5
Controparte_1
5.3. La somma erogata dall' che ha concluso la transazione con CP_5 la danneggiata è senza dubbio superiore alla quota ideale di debito sulla medesima
Azienda gravante, tenuto conto dell'entità complessiva del pregiudizio, come sopra indicato. Dunque, tale somma corrisposta (pari ad €. 29.382,12) andrebbe detratta dall'ammontare del risarcimento unitariamente spettante alla paziente, in base alle coordinate tracciate dal Supremo Consesso con le pronunce su ricordate.
L'operazione presuppone che siano resi omogenei entrambi gli importi
(l'ammontare complessivo del risarcimento e quanto già versato alla danneggiata); sì che anche la somma corrisposta a va rivalutata con gli interessi Controparte_1 dalla data del pagamento (individuabile nel giorno 18.2.2017, essendo indicato nell'accordo transattivo del 21.10.2016 il termine legale di 120 giorni dalla stipulazione per l'esecuzione del versamento), pervenendosi così all'importo complessivo di €. 39.317,68. 16
L'importo suddetto è superiore al risarcimento complessivo, come sopra calcolato, e deve pertanto ritenersi integralmente satisfattivo del credito vantato dalla danneggiata in relazione ai fatti per cui è giudizio, escludendo la sussistenza di un debito residuo a carico dei condebitori solidali.
6. Così essendo, deve ritenersi che in mancanza, per effetto del pagamento Cont eseguito dall' di di un residuo debito risarcitorio a carico della CP_5 CP_2 nei rapporti con nessuna azione di regresso o rivalsa, in
[...] Controparte_1 dipendenza dell'azione esperita dalla paziente, la stessa avrebbe CP_2 potuto esercitare nei confronti del dott. e, conseguentemente, Controparte_3 nessuna garanzia può reputarsi dovuta da relativamente alla Parte_1 posizione del predetto sanitario, non tenuto a versare alcunché alla propria chiamante relativamente all'iniziativa assunta dalla danneggiata.
Ne deriva che – e con assorbimento di ogni ulteriore motivo di gravame – ferma la condanna pronunciata dal Tribunale nei rapporti tra e la Controparte_1
, in mancanza di impugnativa da parte di Controparte_2 quest'ultima, unica legittimata a dolersi della citata statuizione, va respinta, in parziale riforma della sentenza impugnata, sia la domanda di regresso azionata dalla nei confronti del dott. sia, e conseguentemente, CP_2 Controparte_3 in quanto dipendente da essa, la domanda di manleva dispiegata dal predetto sanitario nei confronti del proprio assicuratore.
7. Per ciò che attiene al regime delle spese, tenuto conto degli esiti complessivi del processo e della sostanziale soccombenza delle appellate costituite CP_1
e , queste ultime vanno condannate, in solido
[...] Controparte_2 tra loro, a rifondere in favore dell'odierna appellante le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 come aggiornati con d.m. 147/2022, in considerazione del valore della lite e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata. Nulla va disposto sulle spese del presente grado relativamente ai rapporti tra Parte_1 17
e gli appellati non costituiti, avuto riguardo al contenuto delle domande oggetto di esame dell'odierno procedimento e degli interessi sostanziali ad esse sottesi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 35/2022 pubblicata in data 7 gennaio 2022, respinge la domanda di regresso spiegata dalla nei confronti del dott. e, Controparte_2 Controparte_3 conseguentemente, rigetta la domanda di garanzia proposta dal dott. CP_3
nei confronti di
[...] Parte_1 condanna e la , in solido tra oro, Controparte_1 Controparte_2
a rifondere in favore dell'odierna appellante le spese del presente grado che si liquidano in complessivi €. 5.000,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge;
nulla dispone sulle spese del presente grado nei rapporti processuali tra l'impugnante e gli appellati non costituiti.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte
d'Appello di Palermo, il giorno 6.11.2025
La Consigliera est. Il Presidente
SC FI PP PO