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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 483/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ACCONCIA RENATO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4244/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Nominativo_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Casagiove - Piazza Municipio 81022 Casagiove CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250001449382503 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4957 TARI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore di parte ricorrente si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
Resistente/Appellato: Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 , come rappresentato e difeso, con tempestivo ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e al Comune di Casagiove ha impugnato la cartella di pagamento n. 028/2024/0001449382/503 di € 1827,88 notificatagli in data 2 luglio 2025 quale erede di Nominativo_1, avente ad oggetto il mancato pagamento della Tari annualità 2015.
Al riguardo eccepisce la mancata notifica del prodromico avviso di accertamento n. 4957 del 18.12.2020, presuntivamente notificato in data 12.03.2021, l'avvenuta decadenza e prescrizione del credito azionato.
Altresì deduce che la notifica del provvedimento impugnato è stata disposta in violazione dell'art 65 del DPR
602/73 in quanto doveva essere effettuata nell'ultimo domicilio del de cuius e diretta agli eredi collettivamente e impersonalmente e non notificata in prima persona a lui.
L' Agenzia delle Entrate-Riscossione, regolarmente costituita in giudizio in data 12 gennaio 2026 deduce il difetto di legittimazione passiva relativamente agli atti che precedono la iscrizione a ruolo di esclusiva competenza dell'ente titolare del diritto di credito e nel merito chiede il rigetto del ricorso.
Il Comune di Casagiove, regolarmente costituito in giudizio in data 13 gennaio 2026 deduce in particolare che l'avviso di accertamento prodromico n. 4957/2015 del 18.12.2020 è stato ritualmente notificato in data
12.03.2021 e chiede il rigetto del ricorso.
Con memorie illustrative depositate in data 28 gennaio 2026 il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base della documentazione versata in atti risulta dimostrato che il messo notificatore abbia notificato in data 12 marzo 2021 l'avviso di accertamento 4957/2015 del 18.12.2020 intestato a "Società_1 " al sig. Nominativo_2 che si è qualificato addetto alla ricezione. In proposito, come ancora recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.13494 del 20/05/2025, in ipotesi di notifica degli atti impositivi tributari alle società tramite agente notificatore (messo comunale/messo notificatore), la procedura da seguire è unicamente quella prevista dall'art.145 c.p.c. e la consegna dell'atto, seppur a soggetto diverso dal destinatario, determina il perfezionamento della notifica, senza necessità di successivo invio della raccomandata informativa.
Tanto premesso, ai sensi del'articolo 65, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 “La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma” . Tuttavia, ove la comunicazione in parola sia stata effettuata, la notifica deve essere eseguita individualmente e nominativamente nei confronti degli eredi, nel proprio domicilio fiscale. Nella fattispecie L'Agenzia delle
Entrate- Riscossione, nella propria memoria di costituzione in giudizio dichiara che "stante l'intervenuta comunicazione ex articolo 65, la notifica è stata regolarmente eseguita presso il domicilio dell'erede" e tale dichiarazione non è stata contestata dalla ricorrente nelle proprie memorie illustrative, ancorchè nella propria memoria di costituzione in giudizio ritenesse la notifica della cartella di pagamento in questione addirittura inesistente appunto per violazione dell'art 65 del DPR n.600 del 1973 in quanto a suo dire la notifica doveva essere effettuata correttamente agli eredi indistintamente presso l'ultimo domicilio del de cuius. In proposito questa Corte di Giustizia in composizione monocratica ritiene di poter aderire al recente orientamento della
Corte di Cassazione la quale, con l'ordinanza n. 12964, del 13 maggio 2024, ha osservato che: "Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, in ipotesi di decesso del contribuente, ove gli eredi non abbiano assolto all'onere di comunicazione del proprio domicilio, ai sensi dell' art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973 , la circostanza che la notifica dell'atto impositivo non sia stata fatta impersonalmente e collettivamente agli eredi, ma risulti notificata a mani proprie di uno di essi non costituisce elemento idoneo a inficiare la validità del procedimento notificatorio, atteso che la predetta norma pone un'agevolazione in favore dell'ente impositore come conseguenza dell'omessa comunicazione del domicilio fiscale di ciascuno degli eredi
( Cass., Sez. V, 1° giugno 2023, n. 15544 ). Pertanto, anche in caso di omessa comunicazione ex art. 65 d.
P.R. n. 600/1973, non può ritenersi nulla la notifica che non sia fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi e che sia, invece, effettuata direttamente all'erede, essendo la notificazione impersonale e collettiva agli eredi mera facoltà dell'Ufficio, la cui mancanza non ingenera nullità della notificazione effettuata direttamente all'erede. Ciò in quanto la notificazione di una cartella contenente il debito iscritto a ruolo a carico del de cuius effettuata direttamente nei confronti del soggetto che ha reso noto all'Amministrazione finanziaria di essere subentrato nella posizione ereditaria del de cuius (rendendola edotta dei propri dati anagrafici), appare non meno irrispettosa del diritto di difesa rispetto alla notificazione della cartella eseguita presso l'ultimo domicilio del de cuius impersonalmente nei confronti degli eredi, peraltro già palesatisi con la dichiarazione di successione. Non si condivide, pertanto, il precedente orientamento di questa Corte, che
- sotto pena di nullità insanabile - prescriveva che la notifica degli atti impositivi o della riscossione, ove l'evento fosse stato noto all'Ufficio, dovesse essere rigidamente effettuata, in assenza della comunicazione dall' art. 65 d.P.R. n. 600/1973 , presso l'ultimo domicilio del de cuius collettivamente ed impersonalmente, ovvero personalmente e nominativamente presso il domicilio degli eredi nell'ipotesi in cui gli stessi avessero effettuato tale incombente ( Cass., Sez. V, 22 maggio 2019, n. 13760)."
Alla luce di quanto complessivamente chiarito si ritiene che tutte le doglianze prospettate siano da respingere.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di €300,00 oltre accessori a favore di ciascuna parte convenuta.
Così deciso in Caserta in data 2 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico dr CO EN
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ACCONCIA RENATO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4244/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Nominativo_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Casagiove - Piazza Municipio 81022 Casagiove CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250001449382503 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4957 TARI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore di parte ricorrente si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
Resistente/Appellato: Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 , come rappresentato e difeso, con tempestivo ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e al Comune di Casagiove ha impugnato la cartella di pagamento n. 028/2024/0001449382/503 di € 1827,88 notificatagli in data 2 luglio 2025 quale erede di Nominativo_1, avente ad oggetto il mancato pagamento della Tari annualità 2015.
Al riguardo eccepisce la mancata notifica del prodromico avviso di accertamento n. 4957 del 18.12.2020, presuntivamente notificato in data 12.03.2021, l'avvenuta decadenza e prescrizione del credito azionato.
Altresì deduce che la notifica del provvedimento impugnato è stata disposta in violazione dell'art 65 del DPR
602/73 in quanto doveva essere effettuata nell'ultimo domicilio del de cuius e diretta agli eredi collettivamente e impersonalmente e non notificata in prima persona a lui.
L' Agenzia delle Entrate-Riscossione, regolarmente costituita in giudizio in data 12 gennaio 2026 deduce il difetto di legittimazione passiva relativamente agli atti che precedono la iscrizione a ruolo di esclusiva competenza dell'ente titolare del diritto di credito e nel merito chiede il rigetto del ricorso.
Il Comune di Casagiove, regolarmente costituito in giudizio in data 13 gennaio 2026 deduce in particolare che l'avviso di accertamento prodromico n. 4957/2015 del 18.12.2020 è stato ritualmente notificato in data
12.03.2021 e chiede il rigetto del ricorso.
Con memorie illustrative depositate in data 28 gennaio 2026 il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base della documentazione versata in atti risulta dimostrato che il messo notificatore abbia notificato in data 12 marzo 2021 l'avviso di accertamento 4957/2015 del 18.12.2020 intestato a "Società_1 " al sig. Nominativo_2 che si è qualificato addetto alla ricezione. In proposito, come ancora recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.13494 del 20/05/2025, in ipotesi di notifica degli atti impositivi tributari alle società tramite agente notificatore (messo comunale/messo notificatore), la procedura da seguire è unicamente quella prevista dall'art.145 c.p.c. e la consegna dell'atto, seppur a soggetto diverso dal destinatario, determina il perfezionamento della notifica, senza necessità di successivo invio della raccomandata informativa.
Tanto premesso, ai sensi del'articolo 65, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 “La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma” . Tuttavia, ove la comunicazione in parola sia stata effettuata, la notifica deve essere eseguita individualmente e nominativamente nei confronti degli eredi, nel proprio domicilio fiscale. Nella fattispecie L'Agenzia delle
Entrate- Riscossione, nella propria memoria di costituzione in giudizio dichiara che "stante l'intervenuta comunicazione ex articolo 65, la notifica è stata regolarmente eseguita presso il domicilio dell'erede" e tale dichiarazione non è stata contestata dalla ricorrente nelle proprie memorie illustrative, ancorchè nella propria memoria di costituzione in giudizio ritenesse la notifica della cartella di pagamento in questione addirittura inesistente appunto per violazione dell'art 65 del DPR n.600 del 1973 in quanto a suo dire la notifica doveva essere effettuata correttamente agli eredi indistintamente presso l'ultimo domicilio del de cuius. In proposito questa Corte di Giustizia in composizione monocratica ritiene di poter aderire al recente orientamento della
Corte di Cassazione la quale, con l'ordinanza n. 12964, del 13 maggio 2024, ha osservato che: "Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, in ipotesi di decesso del contribuente, ove gli eredi non abbiano assolto all'onere di comunicazione del proprio domicilio, ai sensi dell' art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973 , la circostanza che la notifica dell'atto impositivo non sia stata fatta impersonalmente e collettivamente agli eredi, ma risulti notificata a mani proprie di uno di essi non costituisce elemento idoneo a inficiare la validità del procedimento notificatorio, atteso che la predetta norma pone un'agevolazione in favore dell'ente impositore come conseguenza dell'omessa comunicazione del domicilio fiscale di ciascuno degli eredi
( Cass., Sez. V, 1° giugno 2023, n. 15544 ). Pertanto, anche in caso di omessa comunicazione ex art. 65 d.
P.R. n. 600/1973, non può ritenersi nulla la notifica che non sia fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi e che sia, invece, effettuata direttamente all'erede, essendo la notificazione impersonale e collettiva agli eredi mera facoltà dell'Ufficio, la cui mancanza non ingenera nullità della notificazione effettuata direttamente all'erede. Ciò in quanto la notificazione di una cartella contenente il debito iscritto a ruolo a carico del de cuius effettuata direttamente nei confronti del soggetto che ha reso noto all'Amministrazione finanziaria di essere subentrato nella posizione ereditaria del de cuius (rendendola edotta dei propri dati anagrafici), appare non meno irrispettosa del diritto di difesa rispetto alla notificazione della cartella eseguita presso l'ultimo domicilio del de cuius impersonalmente nei confronti degli eredi, peraltro già palesatisi con la dichiarazione di successione. Non si condivide, pertanto, il precedente orientamento di questa Corte, che
- sotto pena di nullità insanabile - prescriveva che la notifica degli atti impositivi o della riscossione, ove l'evento fosse stato noto all'Ufficio, dovesse essere rigidamente effettuata, in assenza della comunicazione dall' art. 65 d.P.R. n. 600/1973 , presso l'ultimo domicilio del de cuius collettivamente ed impersonalmente, ovvero personalmente e nominativamente presso il domicilio degli eredi nell'ipotesi in cui gli stessi avessero effettuato tale incombente ( Cass., Sez. V, 22 maggio 2019, n. 13760)."
Alla luce di quanto complessivamente chiarito si ritiene che tutte le doglianze prospettate siano da respingere.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di €300,00 oltre accessori a favore di ciascuna parte convenuta.
Così deciso in Caserta in data 2 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico dr CO EN