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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 16/12/2025, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei SI.ri magistrati: dott.ssa Mariangela Mastro Presidente dott.ssa IL Codispoti Giudice rel. dott. Luca Bordin Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1349/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili promossa DA
, (C.F.: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18.02.1974, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Greta Colantonio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pescara alla St. Cavallaro 4/1, giusta procura in atti;
Ricorrente E
(C.F. ), nata ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Strozzieri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Teramo, Via Po n. 26/B, giusta procura in atti;
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale. Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9.12.2025. Motivi della decisione Il ricorrente, - premesso che, all'esito della procedura di negoziazione Parte_1 assistita aveva stipulato, in data 20.05.2024, un accordo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con alle condizioni congiuntamente Controparte_1 stabilite dalle parti - ha esposto, in sintesi e per quanto d'interesse: 1) che, dal mese di febbraio 2025, la figlia (nata il [...]), a seguito di Per_1 continui scontri con la madre nonché di alcuni eventi che l'avevano profondamente segnata, aveva deciso autonomamente di trasferirsi presso l'abitazione ove il padre risiede unitamente alla di lui madre (nonna paterna di sito in Pineto alla Via Per_1
RA TR n.34; 2) che, nonostante egli fosse quindi gravato dalle spese quotidiane per il mantenimento della figlia stava continuando a versare regolarmente la Per_1 somma di €300,00 a titolo di mantenimento per alla sig.ra la quale, Per_1 CP_1 solo una volta e per soli € 250,00, ha recapitato denaro alla ragazza stessa a mezzo bonifico;
3) che l'altra figlia (nata il [...]) aveva manifestato la volontà di Per_2 percepire direttamente, sul proprio conto corrente, l'assegno mensile di mantenimento di €.200,00.
Tanto dedotto, il ricorrente ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) disporre che la figlia minore sia affidata ad Persona_3 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre, con richiesta di ascolto della minore qualora il l'On.le Tribunale lo ritenesse necessario per la valutazione del caso;
2) disporre che la figlia minore in piena Persona_3 autonomia ed in base alle sue esigenze, possa gestire ed organizzare eventuali incontri con la madre stante il quasi raggiungimento della maggiore età; 3) Controparte_1 disporre a carico della sig.ra il versamento della somma di € 300,00 Controparte_1 mensili in favore della figlia da versare sul c/c del sig. (IBAN: Per_1 Parte_1
[...]) e ciò sino al raggiungimento della maggiore età di
, per poi procedere con versamento della stessa somma direttamente alla figlia Per_1 divenuta maggiorenne nelle modalità che la ragazza si impegnerà a comunicare formalmente a mezzo racc. a/r; 4) disporre che il versamento della somma posta a carico del di € 200,00 quale mantenimento in favore della figlia Parte_1 maggiorenne , venga eseguito direttamente sul c/c della ragazza e ciò sino al Per_2 raggiungimento della sua indipendenza economica che la stessa comunicherà formalmente al padre a mezzo racc. a/r.”. Per_3
Costituendosi in giudizio, ha contestato le deduzioni del ricorrente e Controparte_1 ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) nel prendere atto che la figlia maggiorenne non vivrà più con la SI.ra , disporre il Persona_3 Controparte_1 versamento, a carico di quest'ultima, di un assegno di mantenimento dell'importo di € 150,00 mensili o, la minor somma chel'On.le Giudicante riterrà equa per quanto in narrativa;
2) divisione delle spese straordinarie nella misura del 50% per tutte le spese per visite mediche, terapie, presidi sanitari, attività terapeutiche ed ogni altra spesa sanitaria non rimborsabile dal SSNN, nonchè la metà delle spese scolastiche straordinarie (tali dovendosi ritenere acquisto libri di testo, gite, vacanze studio); in ogni caso conformemente al protocollo in uso presso il Tribunale di Teramo;
3) ripartizione dell'assegno unico spettante ad al 50% tra i coniugi;
4) in ogni Per_1 caso, con vittoria di spese e competenze di lite”.
Alla prima udienza fissata per la comparizione delle parti, il Tribunale ha formulato la proposta conciliativa (cfr. processo verbale dell'udienza del 19.11.2025) e la causa è
Pag. 2 di 3 stata rinviata per la verifica del buon esito della composizione bonaria della lite. Dunque, all'udienza del 9.12.2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto l'accordo come da conclusioni congiunte rassegnate nelle note scritte depositate in data 4.12.2025 e segnatamente:
“a) versamento diretto, a carico della resistente, della somma di euro 150,00 mensili per la figlia;
Per_1
b) versamento diretto, da parte del ricorrente, dell'assegno mensile di mantenimento alle figlie e;
Per_1 Per_2
c) ripartizione spese straordinarie al 50% come stabilito dal protocollo in uso dal Tribunale di Teramo, con accordo scritto di entrambi i genitori per singole spese straordinarie superiori ad € 200,00 ciascuna;
d) versamento dell'assegno unico in favore di , per metà, da entrambi i genitori;
Per_1
e) compensazione integrale delle spese di lite.” Il Tribunale ritiene che le condizioni indicate dalle parti non siano contrarie a norme imperative. Le spese della presente procedura, in considerazione del raggiunto accordo tra le parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- considerato che l'accordo raggiunto dalle parti non è contrario a norme imperative, lo approva, disponendo che le condizioni che regolano i reciproci rapporti siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- nulla sulle spese. Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Teramo dell'11.12.2025.
Il Giudice relatore
IL Codispoti La Presidente Mariangela Mastro
Pag. 3 di 3
, (C.F.: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18.02.1974, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Greta Colantonio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pescara alla St. Cavallaro 4/1, giusta procura in atti;
Ricorrente E
(C.F. ), nata ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Strozzieri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Teramo, Via Po n. 26/B, giusta procura in atti;
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale. Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9.12.2025. Motivi della decisione Il ricorrente, - premesso che, all'esito della procedura di negoziazione Parte_1 assistita aveva stipulato, in data 20.05.2024, un accordo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con alle condizioni congiuntamente Controparte_1 stabilite dalle parti - ha esposto, in sintesi e per quanto d'interesse: 1) che, dal mese di febbraio 2025, la figlia (nata il [...]), a seguito di Per_1 continui scontri con la madre nonché di alcuni eventi che l'avevano profondamente segnata, aveva deciso autonomamente di trasferirsi presso l'abitazione ove il padre risiede unitamente alla di lui madre (nonna paterna di sito in Pineto alla Via Per_1
RA TR n.34; 2) che, nonostante egli fosse quindi gravato dalle spese quotidiane per il mantenimento della figlia stava continuando a versare regolarmente la Per_1 somma di €300,00 a titolo di mantenimento per alla sig.ra la quale, Per_1 CP_1 solo una volta e per soli € 250,00, ha recapitato denaro alla ragazza stessa a mezzo bonifico;
3) che l'altra figlia (nata il [...]) aveva manifestato la volontà di Per_2 percepire direttamente, sul proprio conto corrente, l'assegno mensile di mantenimento di €.200,00.
Tanto dedotto, il ricorrente ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) disporre che la figlia minore sia affidata ad Persona_3 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre, con richiesta di ascolto della minore qualora il l'On.le Tribunale lo ritenesse necessario per la valutazione del caso;
2) disporre che la figlia minore in piena Persona_3 autonomia ed in base alle sue esigenze, possa gestire ed organizzare eventuali incontri con la madre stante il quasi raggiungimento della maggiore età; 3) Controparte_1 disporre a carico della sig.ra il versamento della somma di € 300,00 Controparte_1 mensili in favore della figlia da versare sul c/c del sig. (IBAN: Per_1 Parte_1
[...]) e ciò sino al raggiungimento della maggiore età di
, per poi procedere con versamento della stessa somma direttamente alla figlia Per_1 divenuta maggiorenne nelle modalità che la ragazza si impegnerà a comunicare formalmente a mezzo racc. a/r; 4) disporre che il versamento della somma posta a carico del di € 200,00 quale mantenimento in favore della figlia Parte_1 maggiorenne , venga eseguito direttamente sul c/c della ragazza e ciò sino al Per_2 raggiungimento della sua indipendenza economica che la stessa comunicherà formalmente al padre a mezzo racc. a/r.”. Per_3
Costituendosi in giudizio, ha contestato le deduzioni del ricorrente e Controparte_1 ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) nel prendere atto che la figlia maggiorenne non vivrà più con la SI.ra , disporre il Persona_3 Controparte_1 versamento, a carico di quest'ultima, di un assegno di mantenimento dell'importo di € 150,00 mensili o, la minor somma chel'On.le Giudicante riterrà equa per quanto in narrativa;
2) divisione delle spese straordinarie nella misura del 50% per tutte le spese per visite mediche, terapie, presidi sanitari, attività terapeutiche ed ogni altra spesa sanitaria non rimborsabile dal SSNN, nonchè la metà delle spese scolastiche straordinarie (tali dovendosi ritenere acquisto libri di testo, gite, vacanze studio); in ogni caso conformemente al protocollo in uso presso il Tribunale di Teramo;
3) ripartizione dell'assegno unico spettante ad al 50% tra i coniugi;
4) in ogni Per_1 caso, con vittoria di spese e competenze di lite”.
Alla prima udienza fissata per la comparizione delle parti, il Tribunale ha formulato la proposta conciliativa (cfr. processo verbale dell'udienza del 19.11.2025) e la causa è
Pag. 2 di 3 stata rinviata per la verifica del buon esito della composizione bonaria della lite. Dunque, all'udienza del 9.12.2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto l'accordo come da conclusioni congiunte rassegnate nelle note scritte depositate in data 4.12.2025 e segnatamente:
“a) versamento diretto, a carico della resistente, della somma di euro 150,00 mensili per la figlia;
Per_1
b) versamento diretto, da parte del ricorrente, dell'assegno mensile di mantenimento alle figlie e;
Per_1 Per_2
c) ripartizione spese straordinarie al 50% come stabilito dal protocollo in uso dal Tribunale di Teramo, con accordo scritto di entrambi i genitori per singole spese straordinarie superiori ad € 200,00 ciascuna;
d) versamento dell'assegno unico in favore di , per metà, da entrambi i genitori;
Per_1
e) compensazione integrale delle spese di lite.” Il Tribunale ritiene che le condizioni indicate dalle parti non siano contrarie a norme imperative. Le spese della presente procedura, in considerazione del raggiunto accordo tra le parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- considerato che l'accordo raggiunto dalle parti non è contrario a norme imperative, lo approva, disponendo che le condizioni che regolano i reciproci rapporti siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- nulla sulle spese. Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Teramo dell'11.12.2025.
Il Giudice relatore
IL Codispoti La Presidente Mariangela Mastro
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