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Sentenza 30 gennaio 2024
Sentenza 30 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/01/2024, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 46614 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
AMBROSINO FRANCESCO, PECORA PAOLO e POLLIO ELENA, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. GABBIAZZI PAOLA, sito a Milano, via Giulio Romano, n. 23, come da procura agli atti;
-attore-
CONTRO
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. ALEMANI GIACOMO, Controparte_1 P.IVA_2 presso il cui studio sito a Milano, via Alberico Albricci, n. 8, ha eletto domicilio, come da procura agli atti;
- convenuto-
Conclusioni: attore: “- in via istruttoria e per il caso di ritenuta opportunità, a) ammettere la prova per testi articolata da parte attrice nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc depositata in data 24.6.2022; b) disporre la CTU pure richiesta ex parte actoris con
l'innanzi richiamata memoria istruttoria;
- nel merito, 1) accertare, per gli effetti di cui agli artt. 1175, 1176, 1375, 1453, 1454 e
1458 c.c, il grave inadempimento di ed all'esito dichiarare risolto sia l'unitario rapporto di outsourcing Controparte_1 intercorso tra essa convenuta e che ognuno dei contratti (di appalto di servizi e di affitto di azienda) in cui esso si Parte_1 articolava;
2) condannare, per l'effetto, la società convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti da Parte_1 in esito al denunciato inadempimento contrattuale ed in particolare del danno patrimoniale emergente, costituito dalle perdite sopportate dall'attrice nel periodo marzo 2020 - febbraio 2021, in relazione al complessivo rapporto contrattuale allora esistente tra Con e liquidando il relativo indennizzo risarcitorio nell'importo di € 826.000 ovvero nella diversa, maggiore o minore, Pt_1 somma che l'adito giudice riterrà provata e dovuta e comunque conforme a giustizia, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi;
3) condannare altresì la società convenuta, sempre a titolo di ristoro del danno patrimoniale da
responsabilità ex contractu ovvero anche a titolo di responsabilità aquiliana, a rimborsare a ogni altro costo od onere che Pt_1 essa attrice avesse a sopportare in esito ai fatti esposti in narrativa ed alla vicenda risolutiva dei rapporti negoziali per cui è facendo, in particolare, ordine a UNA di rifondere in favore della concludente l'intero ammontare, pari ad € 215.000,00, della fideiussione bancaria concessa da a margine del contratto 26.2.2019 ed abusivamente escussa dalla convenuta;
4) Org_1 condannare ancora la convenuta al pagamento in favore di della somma di € 256.733,81 pari all'ammontare dei corrispettivi Pt_1
e dei rimborsi cauzionali ancora dovuti all'attrice in dipendenza dei contratti risolti, già al netto degli importi spettanti alla
1 convenuta per competenze lavoratori e restituzione TARI, il tutto oltre, anche in tal caso, rivalutazione ed interessi;
5) respingere siccome radicalmente infondata in fatto e diritto la domanda riconvenzionale agitata dalla convenuta;
6) in via gradata e per
Con l'imprevista ipotesi in cui il Tribunale accogliesse talune delle istanze di pagamento formulate in rilievo da disporre la compensazione delle somme riconosciute in favore di essa convenuta con i maggiori crediti vantati dall'attrice; 7) condannare in ogni caso all'integrale refusione di spese e compensi di lite. L'avv. Ambrosino impugna sin d'ora ogni avversa istanza CP_1
e conclusione e chiede che il giudicante voglia riservare la causa a sentenza assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc per il
deposito degli scritti conclusionali.
Convenuto: “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza di merito e istruttoria, così pronunciarsi: IN VIA
PRELIMINARE NEL RITO: -Accertare e dichiarare che l'odierno giudizio verte in materia di affitto di ramo d'azienda e che, conseguentemente, esso è soggetto al rito locatizio ex art. 447 bis c.p.c. e, per l'effetto: -Provvedere al mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c., disponendo quanto necessario ex art. 415 c.p.c. -inoltre si chiede, dato atto della domanda riconvenzionale spiegata dalla difesa del , ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 447 bis c.p.c. e 418 c.p.c., per Controparte_1 consentire la fissazione del termine a parte attrice di proporre le proprie difese in relazione alla domanda riconvenzionale, pronunciarsi nuovo decreto di fissazione d'udienza. NEL MERITO: -respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui alla narrativa del presente atto e comunque non provate. IN VIA RICONVENZIONALE: -Accertare e dichiarare, ex art. 1453 e 1455 c.c., il grave inadempimento di e, per l'effetto - Dichiarare la risoluzione dei Parte_1 contratti di affitto di ramo d'azienda ed appalto di servizi relativi agli , UNA hotel , UNA Organizzazione_2 Org_3 Org_ hotel Una hotel , Una hotel - in ogni caso condannare, per l'effetto, Org_4 Organizzazione_5 Org_6 al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti e subendi da e quantificati in € 563.105,88 Parte_1 Controparte_1
o in quella maggiore o minore somma che che risulterà in corso di causa, eventualmente con valutazione equitativa da parte del giudice ai sensi dell'art. 1226 c.c. IN VIA ISTRUTTORIA:- si chiede sin d'ora prove per testi ed interpello sulle circostanze capitolate in narrativa del presente atto che si intendono qui integralmente ritrascritte e precedute dalla locuzione “vero che” ed articolate come capitoli di prova, articolazione che ci si riserva, in ogni caso, di modificare nei termini di legge. Con vittoria di
spese diritti ed onorari, oltre IVA, Cpa e 15 % di rimborso delle spese generali e con ogni più ampia riserva di merito ed istruttoria”.
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 12.11.2021, ha evocato in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Milano, esponendo che: a) esercitando attività Controparte_1
d'impresa nel settore dei servizi per la ristorazione, fin dall'anno 2014, aveva Parte_1
intrattenuto rapporti contrattuali con la rete alberghiera poi acquisita da Org_8 CP_1
b) subentrò nei contratti stipulati da e, via via, incrementò il
[...] Controparte_1 Org_8 rapporto di outsourcing con parte attrice, tanto che, all'inizio del 2020, gestiva, Parte_1 mediante contratti d'affitto di ramo d'azienda e di appalto, il servizio di colazione e/o ristorazione ristorante per ben sette strutture ricettive facenti capo alla convenuta e cioè per Org_9
, , ,
[...] Organizzazione_10 Organizzazione_11 [...]
e Org_12 Org_13 Organizzazione_5 Org_14
; c) a causa del diffondersi del virus Covid-19, tutte le strutture in oggetto
[...]
rimasero chiuse da febbraio a giugno 2020; d) durante le successive e progressive riaperture, esse funzionarono a scarso regime per via delle limitazioni imposte dalla pandemia e Parte_1 essendo costretta a sopportarne i costi di mantenimento e gestione anche a fronte dell'azzeramento
2 dei ricavi, rappresentò a la necessità di recedere dai contratti in essere ex art. Controparte_1
1467 c.c.; e) essi sarebbero comunque scaduti tutti nella prima metà del 2021, eccetto quello
Org_ relativo all'hotel di avente come termine finale il 28.02.2022, sicché mai Org_4 Parte_1
sarebbe riuscita nel tempo rimanente a neutralizzare le conseguenze negative indotte dalla
[...] paralisi dell'attività del 2020; f) fu allora che espresse la propria disponibilità a Controparte_1
prorogare i contratti in corso tra le parti per un triennio, convincendo a non Parte_1
chiederne la risoluzione, confidando nel risanamento delle perdite subite;
g) Parte_1
accettò le proroghe proposte, impegnandosi nella ricerca di nuovi format relativi al servizio da fornire nelle singole strutture, in modo da velocizzarne il più possibile il rilancio;
h) del tutto inaspettatamente, il 21.01.2021 comunicò di voler riacquisire la gestione diretta Controparte_1
dei servizi e dei rami aziendali affidati a dichiarando espressamente che nessun Parte_1
contratto sarebbe stato ulteriormente rinnovato;
i) preso atto della volontà dell'odierna società convenuta di non onorare gli impegni assunti, con nota del 05.02.2021, contestò Parte_1 la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto e intimò la risoluzione con effetto immediato di tutti i contratti in corso con per grave Controparte_1 inadempimento di quest'ultima; l) in risposta a ciò, emise numerose strumentali Controparte_1
fatture aventi ad oggetto penali autoliquidate ovvero il rimborso di oneri o danni derivanti dalla riconsegna dei rami d'azienda.
Sulla base di tali allegazioni, l'attore ha concluso chiedendo: - di accertare, per gli effetti di cui agli artt. 1175, 1176, 1375, 1453, 1454 e 1458 c.c., il grave inadempimento della società convenuta e, all'esito, di dichiarare risolto l'unitario rapporto di outsourcing intercorso tra le parti;
- per l'effetto, di condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti da Parte_1
in esito al denunciato inadempimento contrattuale, in particolare del danno emergente, costituito dalle perdite subite da marzo 2020 a febbraio 2021, per complessivi € 826.000,00; - di condannare a titolo di ristoro del danno patrimoniale da responsabilità contrattuale ovvero Controparte_1
anche a titolo di responsabilità aquiliana, al rimborso, in favore di di ogni altro Parte_1
costo od onere che la medesima avesse a sopportare per i fatti esposti in narrativa, in particolare condannandola a rifondere l'intero ammontare della fideiussione bancaria concessa da a Org_1
margine del contratto del 26.02.2019, per il caso in cui tale garanzia venisse dolosamente escussa nelle more del giudizio;
- di condannare la convenuta al pagamento della somma di € 256.733,81 pari all'ammontare dei corrispettivi e dei rimborsi cauzionali ancora dovuti in dipendenza dei contratti risolti, già al netto degli importi spettanti a per competenze lavoratori Controparte_1
e restituzione TARI, il tutto oltre rivalutazione ed interessi.
3 costituitasi ritualmente in giudizio in data 24.03.2022, ha contestato il Controparte_1 contenuto dell'atto di citazione deducendo, in sintesi, che: a) incorporando la Controparte_1 società subentrò nei contratti di appalto da quest'ultima conclusi con e Org_15 Parte_1 relativi alla gestione del servizio “piccole colazioni” presso gli e , Organizzazione_2 Org_14
entrambi siti a Milano;
b) successivamente, i rapporti tra le parti si intensificarono con la stipula di cinque contratti d'affitto di ramo d'azienda, rispettivamente per le strutture di Org_13
, di e Organizzazione_10 Organizzazione_5 Org_12 Org_4 [...]
; c) tenuto conto che le controversie in materia locatizia generate da rapporti Org_9
d'affitto di ramo d'azienda sono assoggettate al rito del lavoro, si chiede il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c.; d) all'alba del 2020, furono prorogati temporaneamente, per tre volte, i contratti inerenti agli e e, per due volte, il contratto relativo all' Organizzazione_2 Org_14 [...]
, in tutti i casi fino alla data del 28.02.2021; e) al contrario, nessuna proroga fu Org_16
disposta per gli altri contratti in essere con e cioè per quelli relativi alle strutture Parte_1
di e tutti aventi Org_13 Organizzazione_10 Organizzazione_5 scadenza il 31.05.2021, e per quello riguardante l' di avente scadenza il Org_12 Org_4
28.02.2022; f) mai ingenerò alcun affidamento circa il rinnovo triennale dei Controparte_1
contratti oggetto di causa, coerentemente con la stretta temporaneità delle proroghe proposte, essendo più a voler addossare a il peso di scelte Parte_1 Controparte_1
imprenditoriali assunte autonomamente e rivelatesi dannose;
g) in data 21.01.2021, CP_1
comunicò espressamente a di non voler procedere ad ulteriori proroghe né
[...] Parte_1
a rinnovi contrattuali;
h) fu allora, precisamente il 05.02.2021, che intimò a Parte_1
la risoluzione per grave inadempimento di tutti i contratti in essere, lamentando CP_1 CP_1 un'asserita rottura in mala fede delle trattative contrattuali;
i) da quel momento, Parte_1
abbandonò repentinamente la gestione dei servizi svolti presso le strutture del gruppo, riconsegnando senza autorizzazione i vari rami d'azienda e lasciando sfornita Controparte_1
di personale;
l) fu dunque parte attrice, e non a rendersi gravemente Controparte_1
inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti e a cagionare alla convenuta un ingente danno, avendola posta senza preavviso nella condizione di dover affrontare numerosi costi extra per assicurare la continuità del servizio di ristorazione all'interno delle proprie strutture;
m) le fatture inoltrate da a all'indomani dell'illegittimo abbandono dei Controparte_1 Parte_1 rami d'azienda trovano causa nelle disposizioni contrattuali e non furono mai contestate prima dell'instaurazione del presente giudizio.
Su tali basi, il convenuto ha chiesto, in via preliminare, di accertare e dichiarare che il giudizio verte in materia di affitto di ramo d'azienda, con soggezione al rito locatizio ex art. 447-bis c.p.c. e,
4 dunque, di mutare il rito ex art. 426 c.p.c.; in via principale, invece, di respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto. In via riconvenzionale, parte convenuta ha poi chiesto: - di accertare e dichiarare, ex artt. 1453 e 1455, il grave inadempimento di Parte_1
e, per l'effetto, di dichiarare la risoluzione dei contratti di affitto di ramo d'azienda e di
[...]
appalto di servizi relativi agli , , Una Organizzazione_2 Organizzazione_10 Org_12
Una e - in ogni caso, di
[...] Organizzazione_5 Org_16 Org_13
condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti e subendi da Parte_1
e quantificati in € 563.105,88 o in quella maggiore o minore somma che Controparte_1
risulterà in corso di casa, eventualmente con valutazione equitativa, ex art. 1226 c.c., da parte del
Giudice.
In sede di prima udienza di comparizione e trattazione del 13.02.2022, parte convenuta ha reiterato l'istanza di mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. e, considerata la domanda riconvenzionale svolta, ha chiesto, ex art. 418 c.p.c., nuovo decreto di fissazione di udienza.
Il Giudice, rilevato che i contratti oggetto del presente giudizio non appaiono riconducibili alla fattispecie tipica dell'affitto di ramo di azienda, non ha disposto il mutamento di rito e, su richiesta delle parti, ha assegnato i termini perentori per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c..
Maturati i termini delle preclusioni assertive ed istruttorie, sono state rigettate le prove costituende articolate dall'attore e la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni, in occasione della quale sono stati concessi i termini abbreviati, ex art. 190 comma 2 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
1. Sulle domande attoree.
1.a) La domanda attorea di accertamento del grave inadempimento del convenuto, ex artt. 1175,
1176, 1375, 1453, 1454 e 1458 c.c., e di pronuncia della risoluzione dell'intero rapporto di outsourcing in essere tra le parti, con conseguente condanna di al risarcimento Controparte_1 del danno pari all'importo di euro 826.000,00 è evidentemente infondata per le ragioni che seguono. ha dedotto, quale grave inadempimento del convenuto, il mancato assolvimento Parte_1 dell'obbligo di rinegoziazione, consistente nel rinnovo pluriennale dei contratti già stipulati tra le parti, a seguito del verificarsi dell'emergenza pandemica legata alla diffusione del virus Covid-19.
Secondo la prospettazione attorea, decidendo in data 21.01.2021 (doc. 24 fasc. Controparte_1
attore) di riacquisire la gestione diretta del servizio di colazione e/o ristorazione presso le varie strutture del gruppo, omettendo, conseguentemente, di fornire il proprio consenso al rinnovo dei contratti in scadenza con avrebbe violato gli obblighi di lealtà, correttezza e Parte_1
buona fede imposti dal Legislatore ex artt. 1175 e 1375 c.c. a presidio dell'esecuzione contrattuale e costituenti espressione del principio solidaristico ex art. 2 Cost.
5 A fondamento della propria pretesa, ha prodotto copia dei contratti conclusi con Parte_1
(docc. 1-5), delle proroghe stipulate all'alba dello scoppio della pandemia da Controparte_1
Covid-19 (docc. 16-21), delle comunicazioni intercorse tra le parti (docc. 6-15, 31-53, 54-64 bis), nonché, a dimostrazione delle perdite economiche subite, una perizia di valutazione (doc. 26), corredata da cospicua documentazione commerciale (docc. 65-156).
Orbene, tenuto conto del materiale probatorio offerto in giudizio, nonché a fronte delle allegazioni e non contestazioni delle parti, è possibile ricostruire i rapporti intercorsi tra e Parte_1
nel modo che segue. Controparte_1
All'inizio dell'anno 2020, parte attrice gestiva il servizio di colazione e/o ristorazione per sette strutture alberghiere facenti capo alla società convenuta.
In data 31.01.2020, ancor prima dell'esordio dell'epidemia da Coronavirus, Controparte_1 richiese a “nelle more della sottoscrizione dei nuovi accordi, operativi dall'1 Parte_1 marzo 2020 al 28 febbraio 2021” (doc. 16 attore), una prima proroga dei contratti, entrambi con scadenza 31.01.2020, relativi alle strutture e . Org_14 Org_2
Con l'accettazione di le parti si impegnarono espressamente “a prorogare i Parte_1
contratti in essere alle stesse condizioni economiche, operative e commerciali, attualmente vigenti, per il solo periodo intercorrente tra 1 febbraio 2020 e il 29 febbraio 2020” (doc. 16 attore).
A tale primo accordo, fece seguito la stipula di due ulteriori proroghe dei contratti in oggetto, in un primo momento “per il solo periodo intercorrente tra il 1 marzo 2020 e il 31 maggio 2020” e, successivamente, per il periodo dal 01.06.2020 al 28.02.2021 (doc. 10 convenuto).
Contestualmente, le parti convennero il protrarsi, fino al medesimo termine del 28.02.2021, anche del contratto relativo all' (docc. 11 e 12 convenuto). Organizzazione_16
Nessuna proroga fu, invece, mai disposta per gli altri contratti in essere tra le parti, aventi ad oggetto il servizio di ristorazione presso le strutture di e Org_13 Organizzazione_10
tutti con scadenza il 31.05.2021, e per quello relativo all' Organizzazione_5 Org_12
di avente come termine finale il 28.02.2022.
[...] Org_4
La circostanza per cui parte attrice avrebbe accettato le proroghe temporanee richieste dal convenuto solo in quanto spinta dalla promessa di un imminente rinnovo pluriennale di tutti i contratti in corso non trova alcun riscontro in atti.
La prospettazione attorea si basa sul presupposto che, consapevole delle perdite economiche generatesi durante il periodo di fermo attività a causa dell'emergenza epidemiologica e dell'evidente possibilità del loro aggravarsi nei periodi successivi, avrebbe già, a Parte_1 suo tempo, manifestato all'odierna convenuta la volontà di risolvere tutti i rapporti contrattuali vigenti tra le parti, ex art. 1467 c.c., per eccessiva onerosità sopravvenuta, sostenendo di non
6 riuscire a far fronte agli ingenti costi di gestione e mantenimento dei rami d'azienda in affitto, a fronte della significativa riduzione dei ricavi.
Invero, nel presente giudizio non risulta la prova né della circostanza che Parte_1 all'inizio del 2020, intendesse effettivamente porre fine ai rapporti contrattuali fino ad allora intrattenuti con anziché sperare nella loro continuità, né di quella per cui parte Controparte_1 convenuta, al fine di evitarne la risoluzione, avesse assunto l'impegno di prorogare i contratti in corso per un periodo considerevole, in modo da consentire un'equilibrata distribuzione, tra le parti, delle perdite cagionate dall'avvento della pandemia.
Giova rilevare che gli scambi di comunicazioni avvenuti tra le parti, prodotti dall'attore sub documenti nn. 54, 55 e 56, invocati per avvalorare l'esistenza di una trattativa per la definizione dei rinnovi contrattuali nel triennio 2020-2024, sono precedenti al diffondersi del virus Covid-19.
Essi, pertanto, non valgono quale prova del consenso espresso dal convenuto in ordine alla stipula di nuove collaborazioni, a fronte di un contesto sociale ed economico profondamente mutato per via dell'emergenza sanitaria mondiale.
Nella corrispondenza in questione si fa al più riferimento a proroghe di “un anno” (doc. 56 attore) per i contratti di e con la conseguenza che, anche volendo Org_2 Org_17
dare credito alla tesi attorea, tali accordi avrebbero al massimo prodotto i loro effetti fino al gennaio
2021, come poi avvenuto persino in eccesso, fino al 28.02.2021 (doc. 10 convenuto).
Ancora, dall'analisi del documento 58 del fascicolo attoreo, relativo alla richiesta di proroga effettuata da nel maggio 2020, in pieno periodo di cd. lockdown, si evince tra le Parte_1
parti la sussistenza di un equilibrio di segno diametralmente opposto a quello descritto dall'attore nell'atto di citazione.
In particolare, in esso comunicò espressamente “A fronte di questi punti che a Parte_1
nostro avviso rappresentano lo spirito di collaborazione esistente fra le nostre società, con cui sostanzialmente vogliamo supportarvi nella ripartenza dopo questo lungo lockdown rinunciando al nostro guadagno, nonché al mark-up normalmente applicato per la copertura di tutti i nostri costi di struttura per la gestione della società, vi chiediamo: di prolungare la durata dei due contratti in essere fra le nostre società fino al 31 dicembre 2024 (per permetterci di recuperare nel lungo periodo le perdite contratte nel breve). scadrebbe il 31 maggio 2020, mentre Org_17 scadrebbe il 31 maggio 2021”. Org_18
Solo sulla base del tenore letterale dell'estratto qui riportato, è possibile affermare che fosse un'espressa richiesta di quella di prolungare i rapporti negoziali fra le parti, in Parte_1
modo da garantire una più efficace gestione delle perdite e un più veloce rilancio post-pandemia, e
7 non uno strumento, utilizzato da per cercare di dissuadere parte attorea Controparte_1 dall'intento di risolvere i contratti in corso. si dichiarò apertamente disposta a rinunciare al proprio guadagno nel periodo Parte_1
transitorio immediatamente dopo il lockdown, pur di mantenere immutati pro futuro gli equilibri contrattuali con la società convenuta.
A riprova del fatto che la richiesta di continuità nascesse da un desiderata di Parte_1 merita un accenno la missiva inoltrata da quest'ultima in data 26.05.2020 (doc. 59 attore), ove essa afferma che “la consapevolezza che la ripresa dell'attività comporterà inevitabilmente delle perdite per la nostra società, ha come naturale sbocco la richiesta di un orizzonte temporale più lungo per
i contratti in essere e la sospensione, ancorché temporanea, delle condizioni economiche”.
Ricevute più volte tali proposte di proroga e continuità dei rapporti, pur Controparte_1
valutandole, mai si espresse in termini affermativi o ingenerò in alcun Parte_1
affidamento meritevole di tutela dal punto di vista giuridico.
Un conto è ritenere che sperasse nel rinnovo dei rapporti di collaborazione con Parte_1 la società convenuta, altro conto è dire che ci confidasse, poiché a ciò indotta da quest'ultima.
Dell'incertezza in ordine alla prosecuzione dei rapporti era perfettamente consapevole Parte_1
che in data 11.06.2020, in pieno periodo emergenziale, si espresse per e-mail nei confronti di
[...] chiarendo che “ritengo comunque corretto riportare quanto ci siamo detti, Controparte_1 anche se non abbiamo preso alcuna decisione in merito”, alludendo alla possibilità di effettuare un Org_ cd. “periodo di test, dalla data di apertura fino a fine luglio 2020 sul e sul , per Org_10 valutare solo successivamente, e di comune accordo fra le parti, l'opportunità di proseguire i rapporti in corso e l'ampiezza dei “margini per la fatturazione di affitti e utenze” (doc. 62 attore).
E' evidente che sperasse nel rinnovo triennale e/o in consistenti proroghe dei Parte_1
contratti in corso con la convenuta, ma tale aspettativa non può dirsi giuridicamente tutelata, nel caso di specie, non avendo mai ingenerato alcun affidamento al riguardo. Controparte_1
Difatti, mai intervenne un accordo tra le parti, palese e puntuale sul punto, non potendosi nemmeno la sussistenza del medesimo ricavare per presunzioni, ex art. 2729 c.p.c..
La scelta di di non procedere ad ulteriori rinnovi contrattuali (doc. 25 attore) - CP_1 CP_1
peraltro attuata dopo la concessione di proroghe anche più consistenti di quelle citate nei documenti prodotti da a fondamento delle proprie istanze - non costituisce altro che Parte_1
l'esercizio del proprio diritto di autodeterminazione negoziale, ossia del potere di disporre della propria sfera giuridica.
Considerata l'impossibilità di ragionare secondo il principio rebus sic stantibus, atteso il radicale mutamento dello scenario socio-economico causato dal Coronavirus, la volontà di non dare
8 continuità a rapporti contrattuali giunti alla loro naturale scadenza non integra una mancanza di buona fede da parte del convenuto, né un inadempimento ascrivibile a quest'ultimo.
È vero che le misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19 imposte dai vari DPCM abbiano in generale - in tutta Italia - sbilanciato l'economia dei contratti in corso, mettendo in luce la propensione, propria del Coronavirus, demolitoria e non conservativa dei rapporti giuridici;
così come è vero che la Corte di Cassazione, più volte espressasi sul tema, ha ritenuto che l'emergenza legata alla diffusione del Covid-19 non possa essere adeguatamente tamponata mediante lo smantellamento dei rapporti contrattuali in essere.
Tuttavia, nel caso di specie, non può non assumere rilevanza la circostanza che i contratti tra
[...]
e terminarono per loro naturale scadenza - all'esito della Parte_1 Controparte_1
concessione di plurime proroghe, frutto di rinegoziazione - e non già per improvvisa risoluzione o recesso disposti dall'odierna parte convenuta.
Il criterio della buona fede oggettiva, quale specificazione degli inderogabili doveri di solidarietà sociale ex art. 2 Cost. e, al tempo stesso, obiettivo a cui i contraenti devono orientare i propri comportamenti durante l'esecuzione del rapporto, non consente, nel presente giudizio, di qualificare il comportamento negoziale tenuto dal convenuto in termini di mala fede o di colorarlo di qualsivoglia profilo di illiceità.
Infatti, pur costituendo la rinegoziazione un percorso fortemente caldeggiato da dottrina e giurisprudenza per governare le difficoltà legate alla pandemia, allo stato attuale esso non si declina in termini di vero e proprio obbligo di contrarre, ma si traduce in un mero obbligo di trattare, privo delle garanzie previste ex art. 2932 c.c.
Da tale impostazione discende la consapevolezza che le trattative eventualmente avviate in esecuzione dello stesso sono finalizzate, tutt'al più, alla rivisitazione delle condizioni contrattuali già in vigore tra le parti, e non già alla conclusione di nuovi contratti allo scadere dei termini finali già previsti, pena la riqualificazione dell'obbligo in obbligo di contrarre.
Alla luce di tali considerazioni, l'obbligo di rinegoziazione risulta pienamente adempiuto da
[...]
come dimostrato dalle copie delle comunicazioni intercorse tra le parti e dalle proroghe CP_1
più volte proposte e accettate da parte attrice.
di volta in volta, accettò le proroghe proposte dal convenuto pienamente Parte_1 consapevole della loro stretta temporaneità, evidentemente omettendo di condurre, all'atto dell'espressione dei propri consensi, le opportune valutazioni circa l'eventualità di non godere in futuro degli sperati rinnovi pluriennali e, invece, la possibilità, rispondente ad un principio di autoresponsabilità, di tutelarsi dal rischio di subire ingenti perdite, optando per l'immediato scioglimento dei vincoli contrattuali in essere.
9 A discapito di quanto lamentato dall'attore, non è dato riscontrare alcun grave inadempimento ad opera al convenuto.
Non è neppure chiaro il riferimento effettuato dall'attore, in sede di precisazione delle conclusioni, alla risoluzione ex art. 1454 c.c. mediante diffida ad adempiere, in assenza anche della mera allegazione dell'inoltro a di un documento avente tale valore. Controparte_1
Alla luce dei rilievi svolti, né può essere accertata l'avvenuta risoluzione stragiudiziale dei contratti intercorsi tra le parti, mancando l'avvenuta intimazione ad adempiere in un congruo termine, né può essere emanata pronuncia costitutiva di risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c., per mancato riscontro di qualsivoglia inadempimento imputabile al convenuto.
Dall'infondatezza della domanda di accertamento dell'inadempimento del convenuto, nonché dalla conseguente impossibilità di pronunciare la risoluzione dei contratti oggetto di causa, discende l'infondatezza anche della domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attore.
1.b) Per contro, merita accoglimento la domanda di pagamento della somma di euro 157.710,46 a titolo di corrispettivi maturati dalla parte affittuaria, per l'esecuzione dei servizi pattuiti nei contratti di appalto e di affitto di ramo di azienda.
Trattandosi di contratti di durata, ad esecuzione continuata, un'eventuale pronuncia di risoluzione, anche in presenza dei relativi presupposti invocati dall'attore ovvero per sussistenza dei presupposti della domanda costitutiva di risoluzione proposta in via riconvenzionale da Controparte_1
non produrrebbe effetti, ex art. 1458 c.c., sulle prestazioni già eseguite.
Difatti, non è oggetto di contestazione ex art. 115 c.p.c., che debba ancora Controparte_1
corrispondere alla parte attorea la somma di euro 157.710,46, a titolo di corrispettivi non versati per i contratti divenuti inefficaci allo spirare del termine di proroga.
Parimenti, è tenuta a corrispondere alla parte attorea, visto il riconoscimento Controparte_1
espresso e comunque la mancata contestazione dei fatti costitutivi della pretesa, la somma di euro
196.000,00 , a titolo di “depositi da rimborsare”. Nulla può riconoscersi per la rivalutazione e per i c.d. danni da lucro cessante nel godimento della somma, attesa la mancanza di allegazioni sul punto.
Conseguentemente, deve essere condannata al pagamento a favore di Controparte_1 [...]
della somma di euro 353.710,46. Parte_1
1.c) Da ultimo, l'inadempimento della parte attorea, come verrà argomentato nel prossimo paragrafo, giustifica l'escussione della fideiussione della somma di euro 215.000,00, prevista nella clausola 14.3 del contratto di affidato del ramo di azienda Org_4
Tale somma, circostanza riconosciuta dalla stessa affittante, venne escussa e, conseguentemente, deve essere decurtata dai crediti maturati da quest'ultima nei confronti della parte attorea.
10 La clausola in esame prevede, difatti, che “L' , a garanzia dell'esatto e tempestivo Parte_2
adempimento di tutti gli obblighi contrattuali qui stabiliti, compresi quelli retributivi e contributivi nascenti dai rapporti di lavoro con il personale impiegato dallo stesso nell'esecuzione del presente
Contratto, consegnerà all' , idonea e valida Fideiussione Bancaria escutibile a prima Parte_3 richiesta, emessa da primario istituto in favore dell' (…) La garanzia, di importo pari ad Parte_3
Euro 215.000,00 (duecentoquindicimila/00), resterà valida sino al nono mese successivo alla data di scadenza e/o di estinzione del contratto per qualunque causa avvenuta e verrà riconsegnata al termine di detto periodo a condizione che l' abbia adempiuto agli obblighi tutti derivanti Parte_2
dal presente contratto e tutti i lavoratori, risultanti sul libro unico del lavoro, abbiano sottoscritto documento, in sede protetta, nel quale dichiarino di avere ricevuto quanto dovuto e di rinunciare comunque ad ogni pretesa – in relazione al rapporto di lavoro - per il periodo di validità del presente contratto (….) In caso di mancato adempimento di uno solo degli obblighi derivanti dal presente contratto l'Affittante è autorizzata a rivalersi sulla Fideiussione bancaria ovvero sul
Deposito, oltre all'eventuale ulteriore recupero di somme che dovessero risultare a credito per residui corrispettivi, nonché per il risarcimento dei danni (…) Il Deposito sarà restituito al
Fornitore (senza computo di interessi) al netto delle somme che la Committente avrà diritto a ritenere”.
2. Sulle domande riconvenzionali della parte convenuta.
In via riconvenzionale, ha chiesto di accertare, ex artt. 1453 e 1455, il grave Controparte_1 inadempimento di e, per l'effetto, di dichiarare la risoluzione dei contratti Parte_1 intercorsi tra le parti, con condanna dell'attore al risarcimento del danno, stimato in € 563.105,88, previa compensazione reciproca dei rispettivi crediti delle parti.
2.a) Il dedotto inadempimento di parte attorea si fonda sul presupposto della ingiustificata e non autorizzata riconsegna dei rami d'azienda in affitto eseguita da a soli venti Parte_1 giorni di distanza dall'inoltro, peraltro, di una comunicazione volta a risolvere tutti gli accordi in essere fra le parti, in assenza di una specifica clausola contrattuale.
La domanda di risoluzione dei contratti, ex art. 1453 c.c., è fondata, in quanto la affittuaria/appaltatrice optò, in via unilaterale, senza avvalersi della clausola sul recesso – la quale prevede un preavviso di sei mesi – di comunicare la risoluzione giudiziale dei contratti, che presuppone una pronuncia costitutiva, e di ritenere sciolti i vincoli negoziali.
Tale condotta integra un inadempimento non di scarsa importanza ex art. 1455 c.c., in quanto non solo, inviò, in data 5.02.2021, una missiva invocando la risoluzione dei Pt_1 Parte_1
contratti, in assenza delle facoltà ovvero dei presupposti previsti, rispettivamente, dalle clausole contrattuali o dalle legge, ma consegnò i rami di azienda, prima della scadenza dei contratti
11 prorogati, abbandonando le cucine e lasciando l'affittante/committente priva del personale necessario per assicurare i servizi di ristorazione.
In altri termini, la lettera con cui l'attore intimò la risoluzione dei negozi conclusi con il convenuto, asseritamente collegati gli uni agli altri siccome rispondenti all'unitaria finalità commerciale di outsourcing, non trova fondamento né nei contratti medesimi, né nella legge.
Anzi, l'odierna pretesa di in giudizio appare anche contraddittoria nella misura Parte_1
in cui chiede di pronunciare la risoluzione giudiziale di tutti i rapporti intercorsi con CP_1 per grave inadempimento di quest'ultima, pur sostenendo di aver già posto fine ai rapporti
[...]
medesimi mediante esercizio del proprio diritto di risoluzione stragiudiziale.
Conseguentemente, non risponde al principio di buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto la condotta tenuta da che, prima, accettò espressamente le proroghe temporanee Parte_1
propostegli, e, poi, non appena ricevuta la notizia del mancato rinnovo dei contratti tra le parti, vantò un autonomo ed immediato diritto alla risoluzione degli stessi.
Pertanto, deve dichiararsi la risoluzione dei contratti di affitto di ramo di azienda e di appalto, stipulati tra le parti, relativi agli , Organizzazione_2 Organizzazione_10 Org_12
per
[...] Organizzazione_5 Organizzazione_19 Org_13
inadempimento imputabile alla ex artt. 1453 e 1455 c.c. Parte_1
2.b) Secondo la prospettazione di l'inadempimento di non scarsa importanza Controparte_1
posto in essere dalla controparte cagionò dei danni conseguenza, causalmente ascrivibili a quest'ultima.
Come è noto, in tema di responsabilità contrattuale, la parte che ha prospettato di essere stata danneggiata deve provare tanto il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno, quanto il nesso di causalità giuridica tra l'evento e le conseguenze dannose risarcibili in applicazione della regola eziologica posta dall'art. 1223 c.c., della regola della prevedibilità del danno medesimo ex art. 1225 c.c. e della non evitabilità dello stesso ex art. 1227 c.c..
Tanto premesso, si passa all'esame delle singole voci di danno allegate dalla parte convenuta.
1. Quanto alla somma di euro 117,00 richiesta da per pernottamenti effettuati Controparte_1 nell' da parte del personale di (doc. 15 convenuto), si rileva Org_16 Parte_1
che, in assenza di contestazioni specifiche ex art. 115 c.p.c., la stessa deve essere riconosciuta alla società convenuta.
2. La somma di euro 344.639,00 (doc. 16 convenuto) è stata azionata dalla parte convenuta, a titolo di penali per l'assunzione di dipendenti, in violazione delle clausole 8.5, per i contratti dell'
[...]
e , e 8.6 per i contratti e . Org_12 Organizzazione_16 Org_10 Org_13
Le clausole in esame prevedono che “Le posizioni previste ed il corretto dimensionamento
12 dell'organico, in termini di FTE, sono quelli indicati nell'organigramma qui unito Allegato F
(l'“Organigramma”). L'Affittuaria potrà stabilizzare eventuali contratti a tempo determinato, trasformandoli a tempo indeterminato, o assumere prestatori di lavoro ulteriori (o in sostituzione di personale assente/cessato) previo consenso scritto dell'Affittante, sia che si tratti di contratti a termine, che a tempo indeterminato. L'Affittuaria potrà assumere personale senza richiedere consenso scritto preventivo, ma comunque nel rispetto dei limiti e delle previsioni di legge e di settore (CCNL), per eventuali esigenze caratterizzate dalla temporaneità/occasionalità (c.d. job on call e/o extra), purché i contratti cessino precedentemente alla cessazione del Contratto di Affitto.
L'Affittuaria sarà tenuta a corrispondere una penale all'Affittante pari alla retribuzione annua lorda accordata ad ogni prestatore di lavoro assunto in violazione della presente disposizione, salvo il disposto all'Articolo 16 nonché il diritto dell'Affittante al risarcimento del maggior danno, nonché ad avvalersi degli altri rimedi previsti dal Contratto di Affitto a fronte degli inadempimenti dell'Affittuaria”. ha allegato specificatamente che quindici lavoratori non erano presenti Controparte_1 nell'organigramma allegato ai singoli contratti per cui è causa.
Difatti, con comunicazione del 24 febbraio 2021 (doc. 17 fascicolo convenuto), l'affittante precisò i nominativi dei lavoratori e specificò le allegazioni in punto di inadempimento delle clausole contrattuali invocate contro la affittuaria.
Per contro, le difese della parte attorea non integrano fatti modificativi, impeditivi o estintivi, in quanto, come già rilevato, l'arbitraria riconsegna dei rami aziendali e l'abbandono delle cucine rappresentano condotte inadempienti non idonee a giustificare la violazione delle clausole contrattuali in esame.
In ogni caso, parte attorea non ha allegato specificatamente, entro il termine perentorio delle preclusioni assertive (deposito della memoria n. 1 ex art. 183 comma 6 c.p.c.), quando comunicò alla controparte le nuove assunzioni, le sostituzioni e i relativi nominativi, essendosi limitata a produrre documenti senza che i fatti a supporto degli stessi siano stati prospettati e commentati entro il termine perentorio.
3. La somma di euro 39.302,92 a titolo di differenze inventariali è dovuta alla parte convenuta.
Le clausole 16.2 e 10.7, accettate da parte attrice, stabiliscono la necessità di predisporre un inventario di riconsegna del ramo di azienda, specificando che “laddove dall'inventario dovesse emergere la mancanza delle attrezzature, l'affittuaria dovrà provvedere al reintegro (…) laddove
l'affittuaria non dovesse provvedervi entro i termini che precedono, l'affittante potrà procedere all'acquisto delle attrezzature mancanti, riaddebitandone il costo, salvo maggior danno”.
La prova può considerarsi raggiunta, atteso che: a) l'affittuaria ha proceduto alla riconsegna delle
13 azienda venti giorni dopo aver invocato la risoluzione, peraltro giudiziale, in mancanza dei presupposti di legge;
b) la parte convenuta ha indicato le dotazioni mancanti e ha prodotto verbali di riconsegna che furono da ratificati (docc. 31,32,33,34); c) la parte convenuta Parte_1 ha prodotto le fatture con l'indicazione dei beni mancanti (doc. 18 e 19 convenuto).
4. Deve essere, altresì, riconosciuto l'importo di euro 8.288,68 per i servizi di pulizia (doc. 20 convenuto), addebitato a ai sensi della clausola 11.14, che pone a carico Parte_1 dell'affittuaria l'obbligo di pulizia e sanificazione dei locali, riferito ai locali dove viene esercitata l'attività di ristorazione.
La decisione unilaterale di riconsegnare i rami di azienda basata sulla arbitraria risoluzione di certo non esonera l'affittuaria dall'adempiere alle obbligazioni di pulizia delle cucine ad essa affidate.
La convenuta ha provato di aver affidato a terzi tali attività (doc. 20), mentre parte attorea non ha documentato di aver adempiuto alle clausole contrattuali, dimostrando lo stato e le condizioni di pulizia in cui si trovavano i locali al momento della consegna.
5. Anche il credito di euro 53.305,57 a titolo di manutenzione (doc. 21 convenuto) deve essere riconosciuto a Controparte_1
Si richiama, quale prova della fonte negoziale e della esecuzione dei servizi, la clausola 10.1 dei contratti per cui è causa (clausola16.2 per l' ) e la relazione di sopralluogo Organizzazione_2
(doc. 22).
Da un lato, la clausola prevede che, nel caso in cui l'affittuaria non dovesse adempiere alle obbligazioni di manutenzione “potrà provvedervi l'affittante, la quale addebiterà tutti i relativi oneri costi e spese (diretti e indiretti) sull'affittuaria, salvo il maggior danno”; dall'altro, la relazione di sopralluogo, redatta da un soggetto terzo ritrae chiaramente lo stato dei luoghi.
6. La parte convenuta ha diritto di ricevere la somma di euro 20.792,99 di ai sensi della Pt_4
Cont clausola 13.1 del contratto relativo ad di per gli anni 2019 e 2020. Org_12 Org_4
A tal fine, si richiama il documento 23 depositato da parte convenuta, riguardante le cartelle emesse dal Org_20
7. Parte convenuta ha chiesto il pagamento dell'importo di euro 57.982,48, a titolo di corrispettivi per utenze e allacciamenti (doc. 24 convenuto), fatturati nel corso dell'esecuzione dei rapporti contrattuali.
Parte convenuta ha allegato e prodotto la fonte da cui scaturisce il credito, rappresentata dagli allegati (F o G) dei contratti di affitto di ramo di azienda e di appalto di servizi.
Sennonchè, tale credito può considerarsi provato per il solo importo di euro 501,97, in quanto fondato sulle bollette inerenti all' Parte_5
Il credito residuo non è provato neppure per presunzioni, alla luce delle contestazioni specifiche
14 della parte attorea e della documentazione prodotta costituita da meri prospetti riepilogativi, di formazione unilaterale (docc. da 36 a 41).
Per le medesime ragioni, nulla può essere riconosciuto per asseriti ulteriori costi - i quali non sono stati nemmeno fatturati - per il considerevole importo di euro 158.080,42.
8. Quanto alla somma richiesta da per competenze relative al personale trasferito, CP_1 quest'ultima ha specificato che, alla cessazione dei rapporti contrattuali, è Parte_1
tenuta a rimborsare la quota di TFR maturata dai dipendenti. ha evidenziato che la clausola 8 dei contratti regolamenta il TRF dei lavoratori Controparte_1
e ha richiamato la missiva inoltrata all'affittuaria sulla quantificazione del credito maturato (doc. 26 convenuto). non ha contestato l'an debeatur nè in via stragiudiziale (doc. 27 convenuto), né Parte_1
entro i termini perentori delle preclusioni assertive, ma ha contestato la quantificazione effettuata dalla convenuta, precisando che, dall'importo di euro 232.471,97, devono essere detratte la somma di euro 43.039,76 – a titolo di quota di TFR di competenza di UNA presa in carico da – e le Pt_1
somme di euro 93.829,09 e di euro 52.119,06, rispettivamente richieste per le voci ferie e riduzione orari di lavoro.
Orbene, è fatto incontroverso che l'attore riconobbe come dovuto alla Parte_1
controparte, in forza della clausola 8 dei contratti, il minor importo di euro 86.523,82.
Per contro, parte convenuta, a fronte delle contestazioni specifiche sollevata dalla affittuaria, non ha fornito prove della titolarità delle ulteriori somme richieste, limitandosi a richiamare, entro il termine delle preclusioni istruttorie, il contenuto dello scambio di corrispondenza, già prodotto, e sopra esaminato.
9. Non può liquidarsi come credito a favore di parte convenuta la somma di euro 3.885,12 (doc. 28 convenuto) per gli asseriti costi sostenuti per dare continuità al servizio.
Si tratta di costi extra, non disciplinati dai contratti, che non sono stati allegati specificatamente e nemmeno provati dalla parte convenuta.
10. Non può riconoscersi alcun credito a titolo di mancato preavviso.
Per un verso, parte attorea non ha esercitato il diritto potestativo di recesso espressamente previsto alla clausola 7 dei contratti, la quale, peraltro non prevede alcun indennizzo in caso di mancato preavviso, statuendo che “le parti avranno facoltà di recedere dal presente contratto in ogni momento con un preavviso di 6 mesi da comunicare mediante lettera raccomandata A/R o PEC, restando inteso che il periodo di preavviso decorrerà dalla data di ricezione della relativa comunicazione scritta e che nel medesimo periodo rimarranno valido tutti gli obblighi delle parti”.
Dall'altro, l'eventuale danno subito, da mancato preavviso, avrebbe dovuto essere provato, non
15 essendovi ragioni per applicare, in via analogica, un criterio di calcolo pattuito dalle parti, nella clausola 12.4, per la quantificazione del corrispettivo dell'affitto del ramo di azienda.
Applicando in via analogica il criterio sopra menzionato, si liquiderebbe alla parte convenuta un danno in re ipsa, non riconosciuto dall'ordinamento.
3. In conclusione, deve essere accolta la domanda riconvenzionale di di Controparte_1
risoluzione, ex artt. 1453 e 1455 c.c., dei contratti di affitto di ramo di azienda e di appalto, stipulati tra le parti, relativi agli , Organizzazione_2 Organizzazione_10 Org_12
per
[...] Organizzazione_5 Organizzazione_19 Org_13
inadempimento imputabile alla Parte_1
Per contro, devono essere disattese, in quanto infondate, le domande proposte da parte attorea di risoluzione per inadempimento dei contratti di affitto di ramo di azienda e di appalto e di risarcimento dei danni.
Da un lato, deve accertarsi che il credito maturato da nei confronti della Parte_1
parte convenuta è pari ad euro 568.710,46; dall'altro, che il credito di titolarità dalla
[...]
ei confronti della parte attorea è pari ad euro 553.471,95. CP_1
Disposta la compensazione atecnica dei rispettivi crediti, deve essere Controparte_1
condannata a corrispondere in favore di parte attorea la somma di euro 15.238,51 oltre interessi dalla presente sentenza al saldo.
Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti, attesa la soccombenza reciproca: per un verso, l'attore è risultato soccombente in relazione alle domande di risoluzione del contratto e risarcimento del danno;
per l'altro, è stata ridimensionata la domanda di risarcimento del danno di parte convenuta, anche alla luce dei controcrediti vantati – e riconosciuti – dalla parte Parte_1
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) in accoglimento della domanda riconvenzionale di accerta e dichiara la Controparte_1
risoluzione, ex artt. 1453 e 1455 c.c., dei contratti di affitto di ramo di azienda e di appalto, stipulati tra le parti, relativi agli , , Organizzazione_2 Organizzazione_10 Org_12
per
[...] Organizzazione_5 Organizzazione_19 Org_13
inadempimento imputabile alla Parte_1
2) rigetta le domande di risoluzione e di risarcimento dei danni, formulate da Parte_1
3) accerta che il credito di titolarità di nei confronti di parte convenuta è pari Parte_1
alla somma di euro 568.710,46;
16 4) accerta che il credito di titolarità di nei confronti di parte attorea è pari ad Controparte_1
euro 553.471,95;
5) dispone la compensazione atecnica tra i rispettivi crediti delle parti di cui ai punti 3) e 4) e condanna al pagamento in favore di parte attorea della somma di euro Controparte_1
15.238,51, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
6) compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Milano, il 29 gennaio 2024.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
AMBROSINO FRANCESCO, PECORA PAOLO e POLLIO ELENA, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. GABBIAZZI PAOLA, sito a Milano, via Giulio Romano, n. 23, come da procura agli atti;
-attore-
CONTRO
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. ALEMANI GIACOMO, Controparte_1 P.IVA_2 presso il cui studio sito a Milano, via Alberico Albricci, n. 8, ha eletto domicilio, come da procura agli atti;
- convenuto-
Conclusioni: attore: “- in via istruttoria e per il caso di ritenuta opportunità, a) ammettere la prova per testi articolata da parte attrice nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc depositata in data 24.6.2022; b) disporre la CTU pure richiesta ex parte actoris con
l'innanzi richiamata memoria istruttoria;
- nel merito, 1) accertare, per gli effetti di cui agli artt. 1175, 1176, 1375, 1453, 1454 e
1458 c.c, il grave inadempimento di ed all'esito dichiarare risolto sia l'unitario rapporto di outsourcing Controparte_1 intercorso tra essa convenuta e che ognuno dei contratti (di appalto di servizi e di affitto di azienda) in cui esso si Parte_1 articolava;
2) condannare, per l'effetto, la società convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti da Parte_1 in esito al denunciato inadempimento contrattuale ed in particolare del danno patrimoniale emergente, costituito dalle perdite sopportate dall'attrice nel periodo marzo 2020 - febbraio 2021, in relazione al complessivo rapporto contrattuale allora esistente tra Con e liquidando il relativo indennizzo risarcitorio nell'importo di € 826.000 ovvero nella diversa, maggiore o minore, Pt_1 somma che l'adito giudice riterrà provata e dovuta e comunque conforme a giustizia, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi;
3) condannare altresì la società convenuta, sempre a titolo di ristoro del danno patrimoniale da
responsabilità ex contractu ovvero anche a titolo di responsabilità aquiliana, a rimborsare a ogni altro costo od onere che Pt_1 essa attrice avesse a sopportare in esito ai fatti esposti in narrativa ed alla vicenda risolutiva dei rapporti negoziali per cui è facendo, in particolare, ordine a UNA di rifondere in favore della concludente l'intero ammontare, pari ad € 215.000,00, della fideiussione bancaria concessa da a margine del contratto 26.2.2019 ed abusivamente escussa dalla convenuta;
4) Org_1 condannare ancora la convenuta al pagamento in favore di della somma di € 256.733,81 pari all'ammontare dei corrispettivi Pt_1
e dei rimborsi cauzionali ancora dovuti all'attrice in dipendenza dei contratti risolti, già al netto degli importi spettanti alla
1 convenuta per competenze lavoratori e restituzione TARI, il tutto oltre, anche in tal caso, rivalutazione ed interessi;
5) respingere siccome radicalmente infondata in fatto e diritto la domanda riconvenzionale agitata dalla convenuta;
6) in via gradata e per
Con l'imprevista ipotesi in cui il Tribunale accogliesse talune delle istanze di pagamento formulate in rilievo da disporre la compensazione delle somme riconosciute in favore di essa convenuta con i maggiori crediti vantati dall'attrice; 7) condannare in ogni caso all'integrale refusione di spese e compensi di lite. L'avv. Ambrosino impugna sin d'ora ogni avversa istanza CP_1
e conclusione e chiede che il giudicante voglia riservare la causa a sentenza assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc per il
deposito degli scritti conclusionali.
Convenuto: “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza di merito e istruttoria, così pronunciarsi: IN VIA
PRELIMINARE NEL RITO: -Accertare e dichiarare che l'odierno giudizio verte in materia di affitto di ramo d'azienda e che, conseguentemente, esso è soggetto al rito locatizio ex art. 447 bis c.p.c. e, per l'effetto: -Provvedere al mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c., disponendo quanto necessario ex art. 415 c.p.c. -inoltre si chiede, dato atto della domanda riconvenzionale spiegata dalla difesa del , ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 447 bis c.p.c. e 418 c.p.c., per Controparte_1 consentire la fissazione del termine a parte attrice di proporre le proprie difese in relazione alla domanda riconvenzionale, pronunciarsi nuovo decreto di fissazione d'udienza. NEL MERITO: -respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui alla narrativa del presente atto e comunque non provate. IN VIA RICONVENZIONALE: -Accertare e dichiarare, ex art. 1453 e 1455 c.c., il grave inadempimento di e, per l'effetto - Dichiarare la risoluzione dei Parte_1 contratti di affitto di ramo d'azienda ed appalto di servizi relativi agli , UNA hotel , UNA Organizzazione_2 Org_3 Org_ hotel Una hotel , Una hotel - in ogni caso condannare, per l'effetto, Org_4 Organizzazione_5 Org_6 al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti e subendi da e quantificati in € 563.105,88 Parte_1 Controparte_1
o in quella maggiore o minore somma che che risulterà in corso di causa, eventualmente con valutazione equitativa da parte del giudice ai sensi dell'art. 1226 c.c. IN VIA ISTRUTTORIA:- si chiede sin d'ora prove per testi ed interpello sulle circostanze capitolate in narrativa del presente atto che si intendono qui integralmente ritrascritte e precedute dalla locuzione “vero che” ed articolate come capitoli di prova, articolazione che ci si riserva, in ogni caso, di modificare nei termini di legge. Con vittoria di
spese diritti ed onorari, oltre IVA, Cpa e 15 % di rimborso delle spese generali e con ogni più ampia riserva di merito ed istruttoria”.
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 12.11.2021, ha evocato in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Milano, esponendo che: a) esercitando attività Controparte_1
d'impresa nel settore dei servizi per la ristorazione, fin dall'anno 2014, aveva Parte_1
intrattenuto rapporti contrattuali con la rete alberghiera poi acquisita da Org_8 CP_1
b) subentrò nei contratti stipulati da e, via via, incrementò il
[...] Controparte_1 Org_8 rapporto di outsourcing con parte attrice, tanto che, all'inizio del 2020, gestiva, Parte_1 mediante contratti d'affitto di ramo d'azienda e di appalto, il servizio di colazione e/o ristorazione ristorante per ben sette strutture ricettive facenti capo alla convenuta e cioè per Org_9
, , ,
[...] Organizzazione_10 Organizzazione_11 [...]
e Org_12 Org_13 Organizzazione_5 Org_14
; c) a causa del diffondersi del virus Covid-19, tutte le strutture in oggetto
[...]
rimasero chiuse da febbraio a giugno 2020; d) durante le successive e progressive riaperture, esse funzionarono a scarso regime per via delle limitazioni imposte dalla pandemia e Parte_1 essendo costretta a sopportarne i costi di mantenimento e gestione anche a fronte dell'azzeramento
2 dei ricavi, rappresentò a la necessità di recedere dai contratti in essere ex art. Controparte_1
1467 c.c.; e) essi sarebbero comunque scaduti tutti nella prima metà del 2021, eccetto quello
Org_ relativo all'hotel di avente come termine finale il 28.02.2022, sicché mai Org_4 Parte_1
sarebbe riuscita nel tempo rimanente a neutralizzare le conseguenze negative indotte dalla
[...] paralisi dell'attività del 2020; f) fu allora che espresse la propria disponibilità a Controparte_1
prorogare i contratti in corso tra le parti per un triennio, convincendo a non Parte_1
chiederne la risoluzione, confidando nel risanamento delle perdite subite;
g) Parte_1
accettò le proroghe proposte, impegnandosi nella ricerca di nuovi format relativi al servizio da fornire nelle singole strutture, in modo da velocizzarne il più possibile il rilancio;
h) del tutto inaspettatamente, il 21.01.2021 comunicò di voler riacquisire la gestione diretta Controparte_1
dei servizi e dei rami aziendali affidati a dichiarando espressamente che nessun Parte_1
contratto sarebbe stato ulteriormente rinnovato;
i) preso atto della volontà dell'odierna società convenuta di non onorare gli impegni assunti, con nota del 05.02.2021, contestò Parte_1 la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto e intimò la risoluzione con effetto immediato di tutti i contratti in corso con per grave Controparte_1 inadempimento di quest'ultima; l) in risposta a ciò, emise numerose strumentali Controparte_1
fatture aventi ad oggetto penali autoliquidate ovvero il rimborso di oneri o danni derivanti dalla riconsegna dei rami d'azienda.
Sulla base di tali allegazioni, l'attore ha concluso chiedendo: - di accertare, per gli effetti di cui agli artt. 1175, 1176, 1375, 1453, 1454 e 1458 c.c., il grave inadempimento della società convenuta e, all'esito, di dichiarare risolto l'unitario rapporto di outsourcing intercorso tra le parti;
- per l'effetto, di condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti da Parte_1
in esito al denunciato inadempimento contrattuale, in particolare del danno emergente, costituito dalle perdite subite da marzo 2020 a febbraio 2021, per complessivi € 826.000,00; - di condannare a titolo di ristoro del danno patrimoniale da responsabilità contrattuale ovvero Controparte_1
anche a titolo di responsabilità aquiliana, al rimborso, in favore di di ogni altro Parte_1
costo od onere che la medesima avesse a sopportare per i fatti esposti in narrativa, in particolare condannandola a rifondere l'intero ammontare della fideiussione bancaria concessa da a Org_1
margine del contratto del 26.02.2019, per il caso in cui tale garanzia venisse dolosamente escussa nelle more del giudizio;
- di condannare la convenuta al pagamento della somma di € 256.733,81 pari all'ammontare dei corrispettivi e dei rimborsi cauzionali ancora dovuti in dipendenza dei contratti risolti, già al netto degli importi spettanti a per competenze lavoratori Controparte_1
e restituzione TARI, il tutto oltre rivalutazione ed interessi.
3 costituitasi ritualmente in giudizio in data 24.03.2022, ha contestato il Controparte_1 contenuto dell'atto di citazione deducendo, in sintesi, che: a) incorporando la Controparte_1 società subentrò nei contratti di appalto da quest'ultima conclusi con e Org_15 Parte_1 relativi alla gestione del servizio “piccole colazioni” presso gli e , Organizzazione_2 Org_14
entrambi siti a Milano;
b) successivamente, i rapporti tra le parti si intensificarono con la stipula di cinque contratti d'affitto di ramo d'azienda, rispettivamente per le strutture di Org_13
, di e Organizzazione_10 Organizzazione_5 Org_12 Org_4 [...]
; c) tenuto conto che le controversie in materia locatizia generate da rapporti Org_9
d'affitto di ramo d'azienda sono assoggettate al rito del lavoro, si chiede il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c.; d) all'alba del 2020, furono prorogati temporaneamente, per tre volte, i contratti inerenti agli e e, per due volte, il contratto relativo all' Organizzazione_2 Org_14 [...]
, in tutti i casi fino alla data del 28.02.2021; e) al contrario, nessuna proroga fu Org_16
disposta per gli altri contratti in essere con e cioè per quelli relativi alle strutture Parte_1
di e tutti aventi Org_13 Organizzazione_10 Organizzazione_5 scadenza il 31.05.2021, e per quello riguardante l' di avente scadenza il Org_12 Org_4
28.02.2022; f) mai ingenerò alcun affidamento circa il rinnovo triennale dei Controparte_1
contratti oggetto di causa, coerentemente con la stretta temporaneità delle proroghe proposte, essendo più a voler addossare a il peso di scelte Parte_1 Controparte_1
imprenditoriali assunte autonomamente e rivelatesi dannose;
g) in data 21.01.2021, CP_1
comunicò espressamente a di non voler procedere ad ulteriori proroghe né
[...] Parte_1
a rinnovi contrattuali;
h) fu allora, precisamente il 05.02.2021, che intimò a Parte_1
la risoluzione per grave inadempimento di tutti i contratti in essere, lamentando CP_1 CP_1 un'asserita rottura in mala fede delle trattative contrattuali;
i) da quel momento, Parte_1
abbandonò repentinamente la gestione dei servizi svolti presso le strutture del gruppo, riconsegnando senza autorizzazione i vari rami d'azienda e lasciando sfornita Controparte_1
di personale;
l) fu dunque parte attrice, e non a rendersi gravemente Controparte_1
inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti e a cagionare alla convenuta un ingente danno, avendola posta senza preavviso nella condizione di dover affrontare numerosi costi extra per assicurare la continuità del servizio di ristorazione all'interno delle proprie strutture;
m) le fatture inoltrate da a all'indomani dell'illegittimo abbandono dei Controparte_1 Parte_1 rami d'azienda trovano causa nelle disposizioni contrattuali e non furono mai contestate prima dell'instaurazione del presente giudizio.
Su tali basi, il convenuto ha chiesto, in via preliminare, di accertare e dichiarare che il giudizio verte in materia di affitto di ramo d'azienda, con soggezione al rito locatizio ex art. 447-bis c.p.c. e,
4 dunque, di mutare il rito ex art. 426 c.p.c.; in via principale, invece, di respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto. In via riconvenzionale, parte convenuta ha poi chiesto: - di accertare e dichiarare, ex artt. 1453 e 1455, il grave inadempimento di Parte_1
e, per l'effetto, di dichiarare la risoluzione dei contratti di affitto di ramo d'azienda e di
[...]
appalto di servizi relativi agli , , Una Organizzazione_2 Organizzazione_10 Org_12
Una e - in ogni caso, di
[...] Organizzazione_5 Org_16 Org_13
condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti e subendi da Parte_1
e quantificati in € 563.105,88 o in quella maggiore o minore somma che Controparte_1
risulterà in corso di casa, eventualmente con valutazione equitativa, ex art. 1226 c.c., da parte del
Giudice.
In sede di prima udienza di comparizione e trattazione del 13.02.2022, parte convenuta ha reiterato l'istanza di mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. e, considerata la domanda riconvenzionale svolta, ha chiesto, ex art. 418 c.p.c., nuovo decreto di fissazione di udienza.
Il Giudice, rilevato che i contratti oggetto del presente giudizio non appaiono riconducibili alla fattispecie tipica dell'affitto di ramo di azienda, non ha disposto il mutamento di rito e, su richiesta delle parti, ha assegnato i termini perentori per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c..
Maturati i termini delle preclusioni assertive ed istruttorie, sono state rigettate le prove costituende articolate dall'attore e la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni, in occasione della quale sono stati concessi i termini abbreviati, ex art. 190 comma 2 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
1. Sulle domande attoree.
1.a) La domanda attorea di accertamento del grave inadempimento del convenuto, ex artt. 1175,
1176, 1375, 1453, 1454 e 1458 c.c., e di pronuncia della risoluzione dell'intero rapporto di outsourcing in essere tra le parti, con conseguente condanna di al risarcimento Controparte_1 del danno pari all'importo di euro 826.000,00 è evidentemente infondata per le ragioni che seguono. ha dedotto, quale grave inadempimento del convenuto, il mancato assolvimento Parte_1 dell'obbligo di rinegoziazione, consistente nel rinnovo pluriennale dei contratti già stipulati tra le parti, a seguito del verificarsi dell'emergenza pandemica legata alla diffusione del virus Covid-19.
Secondo la prospettazione attorea, decidendo in data 21.01.2021 (doc. 24 fasc. Controparte_1
attore) di riacquisire la gestione diretta del servizio di colazione e/o ristorazione presso le varie strutture del gruppo, omettendo, conseguentemente, di fornire il proprio consenso al rinnovo dei contratti in scadenza con avrebbe violato gli obblighi di lealtà, correttezza e Parte_1
buona fede imposti dal Legislatore ex artt. 1175 e 1375 c.c. a presidio dell'esecuzione contrattuale e costituenti espressione del principio solidaristico ex art. 2 Cost.
5 A fondamento della propria pretesa, ha prodotto copia dei contratti conclusi con Parte_1
(docc. 1-5), delle proroghe stipulate all'alba dello scoppio della pandemia da Controparte_1
Covid-19 (docc. 16-21), delle comunicazioni intercorse tra le parti (docc. 6-15, 31-53, 54-64 bis), nonché, a dimostrazione delle perdite economiche subite, una perizia di valutazione (doc. 26), corredata da cospicua documentazione commerciale (docc. 65-156).
Orbene, tenuto conto del materiale probatorio offerto in giudizio, nonché a fronte delle allegazioni e non contestazioni delle parti, è possibile ricostruire i rapporti intercorsi tra e Parte_1
nel modo che segue. Controparte_1
All'inizio dell'anno 2020, parte attrice gestiva il servizio di colazione e/o ristorazione per sette strutture alberghiere facenti capo alla società convenuta.
In data 31.01.2020, ancor prima dell'esordio dell'epidemia da Coronavirus, Controparte_1 richiese a “nelle more della sottoscrizione dei nuovi accordi, operativi dall'1 Parte_1 marzo 2020 al 28 febbraio 2021” (doc. 16 attore), una prima proroga dei contratti, entrambi con scadenza 31.01.2020, relativi alle strutture e . Org_14 Org_2
Con l'accettazione di le parti si impegnarono espressamente “a prorogare i Parte_1
contratti in essere alle stesse condizioni economiche, operative e commerciali, attualmente vigenti, per il solo periodo intercorrente tra 1 febbraio 2020 e il 29 febbraio 2020” (doc. 16 attore).
A tale primo accordo, fece seguito la stipula di due ulteriori proroghe dei contratti in oggetto, in un primo momento “per il solo periodo intercorrente tra il 1 marzo 2020 e il 31 maggio 2020” e, successivamente, per il periodo dal 01.06.2020 al 28.02.2021 (doc. 10 convenuto).
Contestualmente, le parti convennero il protrarsi, fino al medesimo termine del 28.02.2021, anche del contratto relativo all' (docc. 11 e 12 convenuto). Organizzazione_16
Nessuna proroga fu, invece, mai disposta per gli altri contratti in essere tra le parti, aventi ad oggetto il servizio di ristorazione presso le strutture di e Org_13 Organizzazione_10
tutti con scadenza il 31.05.2021, e per quello relativo all' Organizzazione_5 Org_12
di avente come termine finale il 28.02.2022.
[...] Org_4
La circostanza per cui parte attrice avrebbe accettato le proroghe temporanee richieste dal convenuto solo in quanto spinta dalla promessa di un imminente rinnovo pluriennale di tutti i contratti in corso non trova alcun riscontro in atti.
La prospettazione attorea si basa sul presupposto che, consapevole delle perdite economiche generatesi durante il periodo di fermo attività a causa dell'emergenza epidemiologica e dell'evidente possibilità del loro aggravarsi nei periodi successivi, avrebbe già, a Parte_1 suo tempo, manifestato all'odierna convenuta la volontà di risolvere tutti i rapporti contrattuali vigenti tra le parti, ex art. 1467 c.c., per eccessiva onerosità sopravvenuta, sostenendo di non
6 riuscire a far fronte agli ingenti costi di gestione e mantenimento dei rami d'azienda in affitto, a fronte della significativa riduzione dei ricavi.
Invero, nel presente giudizio non risulta la prova né della circostanza che Parte_1 all'inizio del 2020, intendesse effettivamente porre fine ai rapporti contrattuali fino ad allora intrattenuti con anziché sperare nella loro continuità, né di quella per cui parte Controparte_1 convenuta, al fine di evitarne la risoluzione, avesse assunto l'impegno di prorogare i contratti in corso per un periodo considerevole, in modo da consentire un'equilibrata distribuzione, tra le parti, delle perdite cagionate dall'avvento della pandemia.
Giova rilevare che gli scambi di comunicazioni avvenuti tra le parti, prodotti dall'attore sub documenti nn. 54, 55 e 56, invocati per avvalorare l'esistenza di una trattativa per la definizione dei rinnovi contrattuali nel triennio 2020-2024, sono precedenti al diffondersi del virus Covid-19.
Essi, pertanto, non valgono quale prova del consenso espresso dal convenuto in ordine alla stipula di nuove collaborazioni, a fronte di un contesto sociale ed economico profondamente mutato per via dell'emergenza sanitaria mondiale.
Nella corrispondenza in questione si fa al più riferimento a proroghe di “un anno” (doc. 56 attore) per i contratti di e con la conseguenza che, anche volendo Org_2 Org_17
dare credito alla tesi attorea, tali accordi avrebbero al massimo prodotto i loro effetti fino al gennaio
2021, come poi avvenuto persino in eccesso, fino al 28.02.2021 (doc. 10 convenuto).
Ancora, dall'analisi del documento 58 del fascicolo attoreo, relativo alla richiesta di proroga effettuata da nel maggio 2020, in pieno periodo di cd. lockdown, si evince tra le Parte_1
parti la sussistenza di un equilibrio di segno diametralmente opposto a quello descritto dall'attore nell'atto di citazione.
In particolare, in esso comunicò espressamente “A fronte di questi punti che a Parte_1
nostro avviso rappresentano lo spirito di collaborazione esistente fra le nostre società, con cui sostanzialmente vogliamo supportarvi nella ripartenza dopo questo lungo lockdown rinunciando al nostro guadagno, nonché al mark-up normalmente applicato per la copertura di tutti i nostri costi di struttura per la gestione della società, vi chiediamo: di prolungare la durata dei due contratti in essere fra le nostre società fino al 31 dicembre 2024 (per permetterci di recuperare nel lungo periodo le perdite contratte nel breve). scadrebbe il 31 maggio 2020, mentre Org_17 scadrebbe il 31 maggio 2021”. Org_18
Solo sulla base del tenore letterale dell'estratto qui riportato, è possibile affermare che fosse un'espressa richiesta di quella di prolungare i rapporti negoziali fra le parti, in Parte_1
modo da garantire una più efficace gestione delle perdite e un più veloce rilancio post-pandemia, e
7 non uno strumento, utilizzato da per cercare di dissuadere parte attorea Controparte_1 dall'intento di risolvere i contratti in corso. si dichiarò apertamente disposta a rinunciare al proprio guadagno nel periodo Parte_1
transitorio immediatamente dopo il lockdown, pur di mantenere immutati pro futuro gli equilibri contrattuali con la società convenuta.
A riprova del fatto che la richiesta di continuità nascesse da un desiderata di Parte_1 merita un accenno la missiva inoltrata da quest'ultima in data 26.05.2020 (doc. 59 attore), ove essa afferma che “la consapevolezza che la ripresa dell'attività comporterà inevitabilmente delle perdite per la nostra società, ha come naturale sbocco la richiesta di un orizzonte temporale più lungo per
i contratti in essere e la sospensione, ancorché temporanea, delle condizioni economiche”.
Ricevute più volte tali proposte di proroga e continuità dei rapporti, pur Controparte_1
valutandole, mai si espresse in termini affermativi o ingenerò in alcun Parte_1
affidamento meritevole di tutela dal punto di vista giuridico.
Un conto è ritenere che sperasse nel rinnovo dei rapporti di collaborazione con Parte_1 la società convenuta, altro conto è dire che ci confidasse, poiché a ciò indotta da quest'ultima.
Dell'incertezza in ordine alla prosecuzione dei rapporti era perfettamente consapevole Parte_1
che in data 11.06.2020, in pieno periodo emergenziale, si espresse per e-mail nei confronti di
[...] chiarendo che “ritengo comunque corretto riportare quanto ci siamo detti, Controparte_1 anche se non abbiamo preso alcuna decisione in merito”, alludendo alla possibilità di effettuare un Org_ cd. “periodo di test, dalla data di apertura fino a fine luglio 2020 sul e sul , per Org_10 valutare solo successivamente, e di comune accordo fra le parti, l'opportunità di proseguire i rapporti in corso e l'ampiezza dei “margini per la fatturazione di affitti e utenze” (doc. 62 attore).
E' evidente che sperasse nel rinnovo triennale e/o in consistenti proroghe dei Parte_1
contratti in corso con la convenuta, ma tale aspettativa non può dirsi giuridicamente tutelata, nel caso di specie, non avendo mai ingenerato alcun affidamento al riguardo. Controparte_1
Difatti, mai intervenne un accordo tra le parti, palese e puntuale sul punto, non potendosi nemmeno la sussistenza del medesimo ricavare per presunzioni, ex art. 2729 c.p.c..
La scelta di di non procedere ad ulteriori rinnovi contrattuali (doc. 25 attore) - CP_1 CP_1
peraltro attuata dopo la concessione di proroghe anche più consistenti di quelle citate nei documenti prodotti da a fondamento delle proprie istanze - non costituisce altro che Parte_1
l'esercizio del proprio diritto di autodeterminazione negoziale, ossia del potere di disporre della propria sfera giuridica.
Considerata l'impossibilità di ragionare secondo il principio rebus sic stantibus, atteso il radicale mutamento dello scenario socio-economico causato dal Coronavirus, la volontà di non dare
8 continuità a rapporti contrattuali giunti alla loro naturale scadenza non integra una mancanza di buona fede da parte del convenuto, né un inadempimento ascrivibile a quest'ultimo.
È vero che le misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19 imposte dai vari DPCM abbiano in generale - in tutta Italia - sbilanciato l'economia dei contratti in corso, mettendo in luce la propensione, propria del Coronavirus, demolitoria e non conservativa dei rapporti giuridici;
così come è vero che la Corte di Cassazione, più volte espressasi sul tema, ha ritenuto che l'emergenza legata alla diffusione del Covid-19 non possa essere adeguatamente tamponata mediante lo smantellamento dei rapporti contrattuali in essere.
Tuttavia, nel caso di specie, non può non assumere rilevanza la circostanza che i contratti tra
[...]
e terminarono per loro naturale scadenza - all'esito della Parte_1 Controparte_1
concessione di plurime proroghe, frutto di rinegoziazione - e non già per improvvisa risoluzione o recesso disposti dall'odierna parte convenuta.
Il criterio della buona fede oggettiva, quale specificazione degli inderogabili doveri di solidarietà sociale ex art. 2 Cost. e, al tempo stesso, obiettivo a cui i contraenti devono orientare i propri comportamenti durante l'esecuzione del rapporto, non consente, nel presente giudizio, di qualificare il comportamento negoziale tenuto dal convenuto in termini di mala fede o di colorarlo di qualsivoglia profilo di illiceità.
Infatti, pur costituendo la rinegoziazione un percorso fortemente caldeggiato da dottrina e giurisprudenza per governare le difficoltà legate alla pandemia, allo stato attuale esso non si declina in termini di vero e proprio obbligo di contrarre, ma si traduce in un mero obbligo di trattare, privo delle garanzie previste ex art. 2932 c.c.
Da tale impostazione discende la consapevolezza che le trattative eventualmente avviate in esecuzione dello stesso sono finalizzate, tutt'al più, alla rivisitazione delle condizioni contrattuali già in vigore tra le parti, e non già alla conclusione di nuovi contratti allo scadere dei termini finali già previsti, pena la riqualificazione dell'obbligo in obbligo di contrarre.
Alla luce di tali considerazioni, l'obbligo di rinegoziazione risulta pienamente adempiuto da
[...]
come dimostrato dalle copie delle comunicazioni intercorse tra le parti e dalle proroghe CP_1
più volte proposte e accettate da parte attrice.
di volta in volta, accettò le proroghe proposte dal convenuto pienamente Parte_1 consapevole della loro stretta temporaneità, evidentemente omettendo di condurre, all'atto dell'espressione dei propri consensi, le opportune valutazioni circa l'eventualità di non godere in futuro degli sperati rinnovi pluriennali e, invece, la possibilità, rispondente ad un principio di autoresponsabilità, di tutelarsi dal rischio di subire ingenti perdite, optando per l'immediato scioglimento dei vincoli contrattuali in essere.
9 A discapito di quanto lamentato dall'attore, non è dato riscontrare alcun grave inadempimento ad opera al convenuto.
Non è neppure chiaro il riferimento effettuato dall'attore, in sede di precisazione delle conclusioni, alla risoluzione ex art. 1454 c.c. mediante diffida ad adempiere, in assenza anche della mera allegazione dell'inoltro a di un documento avente tale valore. Controparte_1
Alla luce dei rilievi svolti, né può essere accertata l'avvenuta risoluzione stragiudiziale dei contratti intercorsi tra le parti, mancando l'avvenuta intimazione ad adempiere in un congruo termine, né può essere emanata pronuncia costitutiva di risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c., per mancato riscontro di qualsivoglia inadempimento imputabile al convenuto.
Dall'infondatezza della domanda di accertamento dell'inadempimento del convenuto, nonché dalla conseguente impossibilità di pronunciare la risoluzione dei contratti oggetto di causa, discende l'infondatezza anche della domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attore.
1.b) Per contro, merita accoglimento la domanda di pagamento della somma di euro 157.710,46 a titolo di corrispettivi maturati dalla parte affittuaria, per l'esecuzione dei servizi pattuiti nei contratti di appalto e di affitto di ramo di azienda.
Trattandosi di contratti di durata, ad esecuzione continuata, un'eventuale pronuncia di risoluzione, anche in presenza dei relativi presupposti invocati dall'attore ovvero per sussistenza dei presupposti della domanda costitutiva di risoluzione proposta in via riconvenzionale da Controparte_1
non produrrebbe effetti, ex art. 1458 c.c., sulle prestazioni già eseguite.
Difatti, non è oggetto di contestazione ex art. 115 c.p.c., che debba ancora Controparte_1
corrispondere alla parte attorea la somma di euro 157.710,46, a titolo di corrispettivi non versati per i contratti divenuti inefficaci allo spirare del termine di proroga.
Parimenti, è tenuta a corrispondere alla parte attorea, visto il riconoscimento Controparte_1
espresso e comunque la mancata contestazione dei fatti costitutivi della pretesa, la somma di euro
196.000,00 , a titolo di “depositi da rimborsare”. Nulla può riconoscersi per la rivalutazione e per i c.d. danni da lucro cessante nel godimento della somma, attesa la mancanza di allegazioni sul punto.
Conseguentemente, deve essere condannata al pagamento a favore di Controparte_1 [...]
della somma di euro 353.710,46. Parte_1
1.c) Da ultimo, l'inadempimento della parte attorea, come verrà argomentato nel prossimo paragrafo, giustifica l'escussione della fideiussione della somma di euro 215.000,00, prevista nella clausola 14.3 del contratto di affidato del ramo di azienda Org_4
Tale somma, circostanza riconosciuta dalla stessa affittante, venne escussa e, conseguentemente, deve essere decurtata dai crediti maturati da quest'ultima nei confronti della parte attorea.
10 La clausola in esame prevede, difatti, che “L' , a garanzia dell'esatto e tempestivo Parte_2
adempimento di tutti gli obblighi contrattuali qui stabiliti, compresi quelli retributivi e contributivi nascenti dai rapporti di lavoro con il personale impiegato dallo stesso nell'esecuzione del presente
Contratto, consegnerà all' , idonea e valida Fideiussione Bancaria escutibile a prima Parte_3 richiesta, emessa da primario istituto in favore dell' (…) La garanzia, di importo pari ad Parte_3
Euro 215.000,00 (duecentoquindicimila/00), resterà valida sino al nono mese successivo alla data di scadenza e/o di estinzione del contratto per qualunque causa avvenuta e verrà riconsegnata al termine di detto periodo a condizione che l' abbia adempiuto agli obblighi tutti derivanti Parte_2
dal presente contratto e tutti i lavoratori, risultanti sul libro unico del lavoro, abbiano sottoscritto documento, in sede protetta, nel quale dichiarino di avere ricevuto quanto dovuto e di rinunciare comunque ad ogni pretesa – in relazione al rapporto di lavoro - per il periodo di validità del presente contratto (….) In caso di mancato adempimento di uno solo degli obblighi derivanti dal presente contratto l'Affittante è autorizzata a rivalersi sulla Fideiussione bancaria ovvero sul
Deposito, oltre all'eventuale ulteriore recupero di somme che dovessero risultare a credito per residui corrispettivi, nonché per il risarcimento dei danni (…) Il Deposito sarà restituito al
Fornitore (senza computo di interessi) al netto delle somme che la Committente avrà diritto a ritenere”.
2. Sulle domande riconvenzionali della parte convenuta.
In via riconvenzionale, ha chiesto di accertare, ex artt. 1453 e 1455, il grave Controparte_1 inadempimento di e, per l'effetto, di dichiarare la risoluzione dei contratti Parte_1 intercorsi tra le parti, con condanna dell'attore al risarcimento del danno, stimato in € 563.105,88, previa compensazione reciproca dei rispettivi crediti delle parti.
2.a) Il dedotto inadempimento di parte attorea si fonda sul presupposto della ingiustificata e non autorizzata riconsegna dei rami d'azienda in affitto eseguita da a soli venti Parte_1 giorni di distanza dall'inoltro, peraltro, di una comunicazione volta a risolvere tutti gli accordi in essere fra le parti, in assenza di una specifica clausola contrattuale.
La domanda di risoluzione dei contratti, ex art. 1453 c.c., è fondata, in quanto la affittuaria/appaltatrice optò, in via unilaterale, senza avvalersi della clausola sul recesso – la quale prevede un preavviso di sei mesi – di comunicare la risoluzione giudiziale dei contratti, che presuppone una pronuncia costitutiva, e di ritenere sciolti i vincoli negoziali.
Tale condotta integra un inadempimento non di scarsa importanza ex art. 1455 c.c., in quanto non solo, inviò, in data 5.02.2021, una missiva invocando la risoluzione dei Pt_1 Parte_1
contratti, in assenza delle facoltà ovvero dei presupposti previsti, rispettivamente, dalle clausole contrattuali o dalle legge, ma consegnò i rami di azienda, prima della scadenza dei contratti
11 prorogati, abbandonando le cucine e lasciando l'affittante/committente priva del personale necessario per assicurare i servizi di ristorazione.
In altri termini, la lettera con cui l'attore intimò la risoluzione dei negozi conclusi con il convenuto, asseritamente collegati gli uni agli altri siccome rispondenti all'unitaria finalità commerciale di outsourcing, non trova fondamento né nei contratti medesimi, né nella legge.
Anzi, l'odierna pretesa di in giudizio appare anche contraddittoria nella misura Parte_1
in cui chiede di pronunciare la risoluzione giudiziale di tutti i rapporti intercorsi con CP_1 per grave inadempimento di quest'ultima, pur sostenendo di aver già posto fine ai rapporti
[...]
medesimi mediante esercizio del proprio diritto di risoluzione stragiudiziale.
Conseguentemente, non risponde al principio di buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto la condotta tenuta da che, prima, accettò espressamente le proroghe temporanee Parte_1
propostegli, e, poi, non appena ricevuta la notizia del mancato rinnovo dei contratti tra le parti, vantò un autonomo ed immediato diritto alla risoluzione degli stessi.
Pertanto, deve dichiararsi la risoluzione dei contratti di affitto di ramo di azienda e di appalto, stipulati tra le parti, relativi agli , Organizzazione_2 Organizzazione_10 Org_12
per
[...] Organizzazione_5 Organizzazione_19 Org_13
inadempimento imputabile alla ex artt. 1453 e 1455 c.c. Parte_1
2.b) Secondo la prospettazione di l'inadempimento di non scarsa importanza Controparte_1
posto in essere dalla controparte cagionò dei danni conseguenza, causalmente ascrivibili a quest'ultima.
Come è noto, in tema di responsabilità contrattuale, la parte che ha prospettato di essere stata danneggiata deve provare tanto il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno, quanto il nesso di causalità giuridica tra l'evento e le conseguenze dannose risarcibili in applicazione della regola eziologica posta dall'art. 1223 c.c., della regola della prevedibilità del danno medesimo ex art. 1225 c.c. e della non evitabilità dello stesso ex art. 1227 c.c..
Tanto premesso, si passa all'esame delle singole voci di danno allegate dalla parte convenuta.
1. Quanto alla somma di euro 117,00 richiesta da per pernottamenti effettuati Controparte_1 nell' da parte del personale di (doc. 15 convenuto), si rileva Org_16 Parte_1
che, in assenza di contestazioni specifiche ex art. 115 c.p.c., la stessa deve essere riconosciuta alla società convenuta.
2. La somma di euro 344.639,00 (doc. 16 convenuto) è stata azionata dalla parte convenuta, a titolo di penali per l'assunzione di dipendenti, in violazione delle clausole 8.5, per i contratti dell'
[...]
e , e 8.6 per i contratti e . Org_12 Organizzazione_16 Org_10 Org_13
Le clausole in esame prevedono che “Le posizioni previste ed il corretto dimensionamento
12 dell'organico, in termini di FTE, sono quelli indicati nell'organigramma qui unito Allegato F
(l'“Organigramma”). L'Affittuaria potrà stabilizzare eventuali contratti a tempo determinato, trasformandoli a tempo indeterminato, o assumere prestatori di lavoro ulteriori (o in sostituzione di personale assente/cessato) previo consenso scritto dell'Affittante, sia che si tratti di contratti a termine, che a tempo indeterminato. L'Affittuaria potrà assumere personale senza richiedere consenso scritto preventivo, ma comunque nel rispetto dei limiti e delle previsioni di legge e di settore (CCNL), per eventuali esigenze caratterizzate dalla temporaneità/occasionalità (c.d. job on call e/o extra), purché i contratti cessino precedentemente alla cessazione del Contratto di Affitto.
L'Affittuaria sarà tenuta a corrispondere una penale all'Affittante pari alla retribuzione annua lorda accordata ad ogni prestatore di lavoro assunto in violazione della presente disposizione, salvo il disposto all'Articolo 16 nonché il diritto dell'Affittante al risarcimento del maggior danno, nonché ad avvalersi degli altri rimedi previsti dal Contratto di Affitto a fronte degli inadempimenti dell'Affittuaria”. ha allegato specificatamente che quindici lavoratori non erano presenti Controparte_1 nell'organigramma allegato ai singoli contratti per cui è causa.
Difatti, con comunicazione del 24 febbraio 2021 (doc. 17 fascicolo convenuto), l'affittante precisò i nominativi dei lavoratori e specificò le allegazioni in punto di inadempimento delle clausole contrattuali invocate contro la affittuaria.
Per contro, le difese della parte attorea non integrano fatti modificativi, impeditivi o estintivi, in quanto, come già rilevato, l'arbitraria riconsegna dei rami aziendali e l'abbandono delle cucine rappresentano condotte inadempienti non idonee a giustificare la violazione delle clausole contrattuali in esame.
In ogni caso, parte attorea non ha allegato specificatamente, entro il termine perentorio delle preclusioni assertive (deposito della memoria n. 1 ex art. 183 comma 6 c.p.c.), quando comunicò alla controparte le nuove assunzioni, le sostituzioni e i relativi nominativi, essendosi limitata a produrre documenti senza che i fatti a supporto degli stessi siano stati prospettati e commentati entro il termine perentorio.
3. La somma di euro 39.302,92 a titolo di differenze inventariali è dovuta alla parte convenuta.
Le clausole 16.2 e 10.7, accettate da parte attrice, stabiliscono la necessità di predisporre un inventario di riconsegna del ramo di azienda, specificando che “laddove dall'inventario dovesse emergere la mancanza delle attrezzature, l'affittuaria dovrà provvedere al reintegro (…) laddove
l'affittuaria non dovesse provvedervi entro i termini che precedono, l'affittante potrà procedere all'acquisto delle attrezzature mancanti, riaddebitandone il costo, salvo maggior danno”.
La prova può considerarsi raggiunta, atteso che: a) l'affittuaria ha proceduto alla riconsegna delle
13 azienda venti giorni dopo aver invocato la risoluzione, peraltro giudiziale, in mancanza dei presupposti di legge;
b) la parte convenuta ha indicato le dotazioni mancanti e ha prodotto verbali di riconsegna che furono da ratificati (docc. 31,32,33,34); c) la parte convenuta Parte_1 ha prodotto le fatture con l'indicazione dei beni mancanti (doc. 18 e 19 convenuto).
4. Deve essere, altresì, riconosciuto l'importo di euro 8.288,68 per i servizi di pulizia (doc. 20 convenuto), addebitato a ai sensi della clausola 11.14, che pone a carico Parte_1 dell'affittuaria l'obbligo di pulizia e sanificazione dei locali, riferito ai locali dove viene esercitata l'attività di ristorazione.
La decisione unilaterale di riconsegnare i rami di azienda basata sulla arbitraria risoluzione di certo non esonera l'affittuaria dall'adempiere alle obbligazioni di pulizia delle cucine ad essa affidate.
La convenuta ha provato di aver affidato a terzi tali attività (doc. 20), mentre parte attorea non ha documentato di aver adempiuto alle clausole contrattuali, dimostrando lo stato e le condizioni di pulizia in cui si trovavano i locali al momento della consegna.
5. Anche il credito di euro 53.305,57 a titolo di manutenzione (doc. 21 convenuto) deve essere riconosciuto a Controparte_1
Si richiama, quale prova della fonte negoziale e della esecuzione dei servizi, la clausola 10.1 dei contratti per cui è causa (clausola16.2 per l' ) e la relazione di sopralluogo Organizzazione_2
(doc. 22).
Da un lato, la clausola prevede che, nel caso in cui l'affittuaria non dovesse adempiere alle obbligazioni di manutenzione “potrà provvedervi l'affittante, la quale addebiterà tutti i relativi oneri costi e spese (diretti e indiretti) sull'affittuaria, salvo il maggior danno”; dall'altro, la relazione di sopralluogo, redatta da un soggetto terzo ritrae chiaramente lo stato dei luoghi.
6. La parte convenuta ha diritto di ricevere la somma di euro 20.792,99 di ai sensi della Pt_4
Cont clausola 13.1 del contratto relativo ad di per gli anni 2019 e 2020. Org_12 Org_4
A tal fine, si richiama il documento 23 depositato da parte convenuta, riguardante le cartelle emesse dal Org_20
7. Parte convenuta ha chiesto il pagamento dell'importo di euro 57.982,48, a titolo di corrispettivi per utenze e allacciamenti (doc. 24 convenuto), fatturati nel corso dell'esecuzione dei rapporti contrattuali.
Parte convenuta ha allegato e prodotto la fonte da cui scaturisce il credito, rappresentata dagli allegati (F o G) dei contratti di affitto di ramo di azienda e di appalto di servizi.
Sennonchè, tale credito può considerarsi provato per il solo importo di euro 501,97, in quanto fondato sulle bollette inerenti all' Parte_5
Il credito residuo non è provato neppure per presunzioni, alla luce delle contestazioni specifiche
14 della parte attorea e della documentazione prodotta costituita da meri prospetti riepilogativi, di formazione unilaterale (docc. da 36 a 41).
Per le medesime ragioni, nulla può essere riconosciuto per asseriti ulteriori costi - i quali non sono stati nemmeno fatturati - per il considerevole importo di euro 158.080,42.
8. Quanto alla somma richiesta da per competenze relative al personale trasferito, CP_1 quest'ultima ha specificato che, alla cessazione dei rapporti contrattuali, è Parte_1
tenuta a rimborsare la quota di TFR maturata dai dipendenti. ha evidenziato che la clausola 8 dei contratti regolamenta il TRF dei lavoratori Controparte_1
e ha richiamato la missiva inoltrata all'affittuaria sulla quantificazione del credito maturato (doc. 26 convenuto). non ha contestato l'an debeatur nè in via stragiudiziale (doc. 27 convenuto), né Parte_1
entro i termini perentori delle preclusioni assertive, ma ha contestato la quantificazione effettuata dalla convenuta, precisando che, dall'importo di euro 232.471,97, devono essere detratte la somma di euro 43.039,76 – a titolo di quota di TFR di competenza di UNA presa in carico da – e le Pt_1
somme di euro 93.829,09 e di euro 52.119,06, rispettivamente richieste per le voci ferie e riduzione orari di lavoro.
Orbene, è fatto incontroverso che l'attore riconobbe come dovuto alla Parte_1
controparte, in forza della clausola 8 dei contratti, il minor importo di euro 86.523,82.
Per contro, parte convenuta, a fronte delle contestazioni specifiche sollevata dalla affittuaria, non ha fornito prove della titolarità delle ulteriori somme richieste, limitandosi a richiamare, entro il termine delle preclusioni istruttorie, il contenuto dello scambio di corrispondenza, già prodotto, e sopra esaminato.
9. Non può liquidarsi come credito a favore di parte convenuta la somma di euro 3.885,12 (doc. 28 convenuto) per gli asseriti costi sostenuti per dare continuità al servizio.
Si tratta di costi extra, non disciplinati dai contratti, che non sono stati allegati specificatamente e nemmeno provati dalla parte convenuta.
10. Non può riconoscersi alcun credito a titolo di mancato preavviso.
Per un verso, parte attorea non ha esercitato il diritto potestativo di recesso espressamente previsto alla clausola 7 dei contratti, la quale, peraltro non prevede alcun indennizzo in caso di mancato preavviso, statuendo che “le parti avranno facoltà di recedere dal presente contratto in ogni momento con un preavviso di 6 mesi da comunicare mediante lettera raccomandata A/R o PEC, restando inteso che il periodo di preavviso decorrerà dalla data di ricezione della relativa comunicazione scritta e che nel medesimo periodo rimarranno valido tutti gli obblighi delle parti”.
Dall'altro, l'eventuale danno subito, da mancato preavviso, avrebbe dovuto essere provato, non
15 essendovi ragioni per applicare, in via analogica, un criterio di calcolo pattuito dalle parti, nella clausola 12.4, per la quantificazione del corrispettivo dell'affitto del ramo di azienda.
Applicando in via analogica il criterio sopra menzionato, si liquiderebbe alla parte convenuta un danno in re ipsa, non riconosciuto dall'ordinamento.
3. In conclusione, deve essere accolta la domanda riconvenzionale di di Controparte_1
risoluzione, ex artt. 1453 e 1455 c.c., dei contratti di affitto di ramo di azienda e di appalto, stipulati tra le parti, relativi agli , Organizzazione_2 Organizzazione_10 Org_12
per
[...] Organizzazione_5 Organizzazione_19 Org_13
inadempimento imputabile alla Parte_1
Per contro, devono essere disattese, in quanto infondate, le domande proposte da parte attorea di risoluzione per inadempimento dei contratti di affitto di ramo di azienda e di appalto e di risarcimento dei danni.
Da un lato, deve accertarsi che il credito maturato da nei confronti della Parte_1
parte convenuta è pari ad euro 568.710,46; dall'altro, che il credito di titolarità dalla
[...]
ei confronti della parte attorea è pari ad euro 553.471,95. CP_1
Disposta la compensazione atecnica dei rispettivi crediti, deve essere Controparte_1
condannata a corrispondere in favore di parte attorea la somma di euro 15.238,51 oltre interessi dalla presente sentenza al saldo.
Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti, attesa la soccombenza reciproca: per un verso, l'attore è risultato soccombente in relazione alle domande di risoluzione del contratto e risarcimento del danno;
per l'altro, è stata ridimensionata la domanda di risarcimento del danno di parte convenuta, anche alla luce dei controcrediti vantati – e riconosciuti – dalla parte Parte_1
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) in accoglimento della domanda riconvenzionale di accerta e dichiara la Controparte_1
risoluzione, ex artt. 1453 e 1455 c.c., dei contratti di affitto di ramo di azienda e di appalto, stipulati tra le parti, relativi agli , , Organizzazione_2 Organizzazione_10 Org_12
per
[...] Organizzazione_5 Organizzazione_19 Org_13
inadempimento imputabile alla Parte_1
2) rigetta le domande di risoluzione e di risarcimento dei danni, formulate da Parte_1
3) accerta che il credito di titolarità di nei confronti di parte convenuta è pari Parte_1
alla somma di euro 568.710,46;
16 4) accerta che il credito di titolarità di nei confronti di parte attorea è pari ad Controparte_1
euro 553.471,95;
5) dispone la compensazione atecnica tra i rispettivi crediti delle parti di cui ai punti 3) e 4) e condanna al pagamento in favore di parte attorea della somma di euro Controparte_1
15.238,51, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
6) compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Milano, il 29 gennaio 2024.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
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