Decreto 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, decreto 11/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
R.G. n. 1930/2024
Il giudice
Visti gli atti del procedimento di accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., promosso da Parte_1
Vista la relazione di c.t.u. del dott. Persona_1
Visto il decreto con cui è stato fissato il termine per eventuali contestazioni.
Considerato che non risultano depositati in cancelleria atti di contestazione delle conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Visto l'art. 445 bis co. 5 c.p.c. omologa
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella menzionata relazione del consulente tecnico dell'ufficio, e quindi:
PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO: assegno ordinario di invalidità
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO: positivo
DECORRENZA: 19.10.2023
Condanna l' a rifondere all'attore le spese giudiziali che – tenuto conto dei criteri di cui al D.M. CP_1
147/2022, della natura e del carattere della controversia nonché dell'accertamento del requisito sanitario successivo alla presentazione della domanda amministrativa e precedente al deposito del ricorso - liquida in € 764,00 (Cass. n. 10791/2020) per competenze, oltre CPA, IVA e rimborso forfettario come per legge da distrarsi.
Resta definitiva la regolamentazione delle spese di c.t.u. a carico dell' , disposta con separato CP_1
provvedimento.
Si comunichi.
Cosenza, 11/02/2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino