Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1771 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Saioni, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia di primo grado n. 40/2025 R.G. instaurata da
Parte_1
con gli avv.ti Raffaele Amato e Antonio Amato, domicilio eletto in Firenze, via Maragliano
n. 122,
RICORRENTE
contro
, Controparte_1
con gli avv.ti Francesco Serafino e Stefano Rovelli, domicilio eletto in Milano, via Soderini
n. 4
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione professionale docenti.
All'udienza di discussione il procuratore della ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio il perché venissero accolte le seguenti Controparte_1
domande: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano – Sez. Lavoro:
(RPD) in relazione ai giorni di servizio prestato nell'anno scolastico 2020/2021 in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il e per l'effetto; - Controparte_1
Condannare il al pagamento dell'importo di € 767,84 Controparte_1
(settecentosessantasette/84) a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo” - Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi ex art-93 c.p.c. in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari. “ “
Si afferma in ricorso che il prof. è attualmente docente a tempo determinato di Scienze Pt_1
Economico Aziendali per n. 20 ore settimanali di lezione presso l'Ist.
[...]
CK ST San NI (MIRC12000G) (All.1). Parte_2
In precedenza, nell'anno scolastico 2020/2021 il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa
Cont in favore del quale docente a tempo determinato in virtù di contratti di supplenza temporanea intervenuti in via continuativa nei seguenti periodi: 30.01.2021 – 03.03.2021; 04.03.2021 –
20.03.2021; 21.03.2021 – 31.03.2021; 01.04.2021 – 30.04.2021; 01.05.2021 – 15.05.2021;
16.05.2021 – 08.06.2021; 09.06.2021 – 10.06.2021 (All.2) ALL.
2.pdf;
Nello specifico, il ricorrente, nelle supplenze temporanee intervenute in via continuativa dal
30.01.2021 al 10.06.2021, ha prestato la propria attività lavorativa quale docente di Matematica
(A026) per n. 22 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Tecnico Commerciale RA Da
TE (MITD450009). –
Durante dette supplenze temporanee e a differenza dei suoi colleghi a tempo indeterminato o con contratto sino al 30 giugno o 31 agosto, al ricorrente mai è stata riconosciuta ed erogata la
Retribuzione Professionale Docenti ex art. 7 del CCNL 15.03.2001 per il personale del Comparto
Scuola (Cedolini supplenze temporanee anno scolastico 20/21 - ALL.
3 - ALL.
3.pdf), rendendosi necessario il presente giudizio”.
2 Si è costituita tardivamente l'Amministrazione convenuta (il giorno 9 aprile 2025 a fronte di prima udienza fissata per il giorno successivo), contrastando la pretesa avversaria di cui ha chiesto il rigetto.
Ha contestato che il docente – per l'anno scolastico oggetto di causa (2020/21) – è stato in servizio solo dal 30 gennaio al 10 giugno 2021.
In denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, ha comunque evidenziato che il conteggio dei giorni avrebbe dovuto essere decurtato di una unità, rideterminandosi il credito da reclamare in questa sede in euro 762,42.
All'udienza del 10/04/2025, la difesa attorea ha aderito al conteggio del (rif. CP_1
verbale).
La causa, di natura documentale e vertente su questione di diritto, è stata discussa e decisa in prima udienza, con modalità da remoto.
Ciò posto, sulla questione di merito appare sufficiente richiamare, ai sensi dell'art. 118
disp. att. c.p.c., l'articolata e condivisibile motivazione resa nelle sentenze Trib. Milano n.
379/2024 est. Lombardi e n. 960/2020, est. Pazienza, oltre a numerose altre, anche di chi scrive (sent. n. 1202/2023) rese in fattispecie del tutto analoghe a quella di cui all'odierno giudizio:
«Nell'esaminare la voce A) del trattamento accessorio ossia la “Retribuzione Professionale
Docenti”, va osservato che tale emolumento è stato inizialmente introdotto dall'art. 7 del CCNL del
15 marzo 2001, secondo cui "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei
3 compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è
corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999 ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
Si tratta dunque di un compenso accessorio introdotto per valorizzare professionalmente la funzione docente per le scuole di ogni ordine e grado, nonché come riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per il miglioramento del servizio scolastico.
La Retribuzione Professionale Docenti è stata poi confermata dal successivo CCNL del 24 luglio
2003 che all'art. 81 così afferma: "1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico, la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 è incrementata nelle misure mensili lorde e alle scadenze indicate nell'allegata Tabella 4. 2. Per effetto degli incrementi stabiliti al comma 1, la retribuzione professionale docenti, corrisposta per 12 mensilità, è rideterminata nelle misure indicate nell'allegata Tabella 4. La retribuzione professionale docenti, analogamente al compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma 8, lettera a)".
L'emolumento in questione è stato riconfermato con l'art. 83 del CCNL 29 novembre 2007 secondo cui "La retribuzione professionale docenti di cui all'art. 81 del CCNL 24.07.2003 è incrementata nelle misure mensili lorde ed alle scadenze indicate nella allegata Tabella 4. 2. Ai sensi dell'art. 4,
comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a decorrere dal 1/1/2006 la retribuzione professionale docenti, di cui al comma 1, è inclusa nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 dell'art. 4 del CCNQ del
29 luglio 1999. 3. A decorrere dal 31/12/2007, al fine di garantire la copertura dei futuri oneri derivanti dall'incremento dei destinatari della disciplina del trattamento di fine rapporto, è posto annualmente a carico delle disponibilità complessive del fondo dell'istituzione scolastica di cui
4 all'art. 84, comma 1, un importo pari al 6,91% del valore della retribuzione professionale docenti effettivamente corrisposta in ciascun anno. Conseguentemente, il fondo è annualmente decurtato dell'ammontare occorrente per la copertura dei maggiori oneri per il personale che progressivamente sarà soggetto alla predetta disciplina.
4. Al personale docente ed educativo, a valere sulla quota aggiuntiva per il solo anno 2005 di risorse derivanti dalla mancata applicazione delle funzioni tutoriali dei docenti (63,8 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi), è corrisposta una una-tantum pari a € 51,46 complessiva in ragione del servizio prestato da ciascun docente durante l'anno 2006".
Infine, l'art. 38 del CCNL 19 aprile 2018 ha nuovamente riconfermato l'istituto in questione prevedendo ulteriori aumenti: "1. Le indennità di cui al presente articolo sono confermate secondo la disciplina prevista nel CCNL 29/11/2007 e sono incrementate come di seguito indicato: a) la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 83 del CCNL Scuola del 29/11/2007 è incrementata con la decorrenza e degli importi lordi per dodici mensilità indicati nell'allegata tabella E1.1 (...)".
Alla stregua delle disposizioni normative citate occorre porsi il problema della l'interpretazione da attribuire al richiamo che l'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 ha fatto alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”. L'art. 4 della legge n. 124/1999 e l'art. 1 del Decreto
Ministeriale 13 giugno 2007 (Regolamento Supplenze: DOC. 19) hanno differenziato le supplenze nella scuola in tre tipologie: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo
7 (chiamate anche "supplenze brevi e saltuarie").
Dalla documentazione prodotta si evince che i ricorrenti hanno stipulato diversi contratti di lavoro a tempo determinato in qualità di supplente temporaneo per la sostituzione di colleghi assenti senza ricevere pacificamente la “retribuzione professionale docenti” che è stata invece riconosciuta ai
5 docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
ai docenti con contratto di lavoro annuale
(termine finale al 31 agosto); ai docenti con contratto di lavoro fino al termine delle attività
didattiche (30 giugno), nonché a volte ai docenti con contratto fino all'avente diritto.
La questione controversa della presente causa concerne pertanto l'interpretazione da dare al richiamo che l'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, con riguardo alla corresponsione della
“retribuzione professionale docenti”, ha fatto alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999". Quest'ultima disposizione afferma infatti che l'emolumento in questione spetta "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio"; spetta "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" ed afferma che l'emolumento in questione spetta solo al personale docente con rapporto di impiego a tempo indeterminato, al personale docente con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico (31 agosto) e al personale docente con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Il mancato riconoscimento della “retribuzione professionale docenti” ai ricorrenti, per il solo motivo che gli stessi hanno stipulato contratti di supplenza breve e saltuaria, rappresenta un caso di discriminazione non solo rispetto ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma addirittura rispetto ai docenti con altre tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato.
Il punto di partenza è rappresentato dal già citato art. 7 del CCNL Scuola 15 marzo 2001 che ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente
6 a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...".
Questa ultima disposizione (art. 25 del CCNI del 31 agosto 1999), dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio".
Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della Retribuzione Professionale Docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017; Cass. 20015/2018).
Non vi è dubbio, pertanto, che la Retribuzione Professionale Docenti rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali
"non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".
La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale la Suprema Corte di Cassazione ha già
risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
7 Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio.
In particolare, la Corte di Giustizia ha evidenziato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può
essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del 8.9.2011, causa C-177/10 DO Santana); il Persona_1
principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può
impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché
proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione"
(Del Cerro Alonso, cit., punto 42); non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può
essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo
Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di
Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, . Per_2
La disparità di trattamento, invero, ai sensi della Direttiva 1999/70/CE, potrebbe giustificarsi soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di “ragioni oggettive”, ossia di “elementi precisi e concreti,
che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi” in relazione alla “particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato” e alle “caratteristiche inerenti alle mansioni stesse” (così la Corte di Giustizia UE, al punto 51 della
8 sentenza C-302/11 e C-304/11 Rosanna Valenza
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato). Il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme ai suddetti requisiti e non può dunque configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato svuoterebbe di ogni sostanza gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (sentenza e cit., punti 56 e 57; ordinanza Montoya Medina, cit., punti 42 e Persona_3 Persona_4
43; sentenza DO Santana, cit., punto 74, nonché ordinanza cit., punti 49 e Persona_5
50).
Nel caso di specie tali “ragioni oggettive” sono del tutto inesistenti. Occorre osservare, infatti, che le attività d'insegnamento svolte dai ricorrenti hanno comportato una assoluta identità di mansioni e obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto sia dai colleghi con contratto a tempo indeterminato, sia dai colleghi con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto e fino al 30
giugno. Identiche sono, in particolare, le mansioni individuali e collegiali richieste ai sensi del
CCNL ai docenti precari con qualunque scadenza del contratto e a quelli di ruolo: preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
verifica in classe e correzione degli elaborati;
rapporti individuali con le famiglie;
partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti;
informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali;
partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe;
svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione finale;
attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento;
attività funzionale all'insegnamento, ossia le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione.
Per altro basta leggere i contratti stipulati dai ricorrenti ove si legge che “le prestazioni, proprie del profilo professionale di docente della scuola primaria, consisteranno nell'espletamento delle attività
attribuite al profilo stesso dal vigente C.C.N.L.”.
9 Sempre con riguardo alla retribuzione del personale docente (si trattava questa volta della parte di retribuzione che corrisponde agli incrementi stipendiali per anzianità di servizio), la Suprema Corte
di Cassazione ha costantemente affermato che tra le prestazioni rese dai docenti con contratto a tempo indeterminato e le prestazioni rese dai docenti con contratto a tempo determinato non vi sono differenze “intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, le quali sole potrebbero legittimare la disparità” (così Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. 07-11-2016, n. 22558), e ha dunque altrettanto costantemente disapplicato le disposizioni dei contratti collettivi che, prescindendo dalla anzianità
maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.
Tali principi si applicano a fortiori nel caso di cui si discute, dato che il trattamento a cui sono sottoposti i docenti con contratto di supplenza breve e saltuaria è discriminato non solo rispetto ai docenti con contratto a tempo indeterminato, ma addirittura rispetto ai docenti con altra tipologia di contratto a tempo determinato.
L'interpretazione delle norme comunitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468).
Una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto comunitario.
10 Pertanto, si deve ritenere che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 dell'Accordo Quadro.
In definitiva, “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio"» (così Cass. civ. Sez.
lavoro 27 luglio 2018)».
Da quanto sopra dedotto ed argomentato consegue l'integrale accoglibilità della domanda di parte ricorrente nella misura di euro 762,42, con regolamentazione delle spese di lite secondo soccombenza, come da liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti di cui all'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001;
2) conseguentemente, condanna l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, di euro 762,42 lordi, con
11 l'aggiunta della maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
3) condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in euro 900,00 per onorari, oltre 15% per spese forfettarie e oltre IVA e
CPA, con distrazione a favore del difensore antistatario;
3) fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza
Milano, 10/04/2025
Il giudice
Francesca Saioni
12