Ordinanza collegiale 3 marzo 2025
Ordinanza cautelare 13 marzo 2025
Ordinanza collegiale 28 aprile 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 19/06/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 00305/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00063/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 63 del 2025, proposto da
Arca Sanità By New Care S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 91761763FC, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Scalia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.S.L. Teramo - Azienda Sanitaria Locale 4 - Teramo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Angelo Raffaele Pelillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Solidarietà e Vita Società Cooperativa Sociale, Areacom - Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della Deliberazione del Direttore Generale della ASL 4 - Teramo n. 46 del 14 gennaio 2025, avente ad oggetto «SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI PER I PAZIENTI ASSISTITI DALLA ASL DI TERAMO – CIG 91761763FC – PROVVEDIMENTI FINO AL 15.07.2025», di approvazione della Proposta di delibera del Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, con cui è stato disposto l’esercizio dell’opzione di proroga tecnica semestrale del contratto relativo al servizio di cure domiciliari per i pazienti assistiti dalla ASL di Teramo, stipulato con il RTI tra Solidarietà e Vita (mandataria), Filadelfia e Horizon Service (mandanti), per il periodo che va dal 16 gennaio 2025 al 15 luglio 2025;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ancorché non conosciuti, con particolare - ma non esclusivo - riferimento alle note, non conosciute e richiamate nella Delibera suindicata, trasmesse dalla ASL di Teramo ad RE in merito all’avvio del servizio regionale di cure domiciliari:
- prot. 0096042/23 del 21 novembre 2023, recante in oggetto “Gara Europea a procedura aperta per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a), del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del Servizio di cure domiciliari per i pazienti residenti nel territorio della Regione Abruzzo”;
- prot. 0062620/24 del 29 luglio 2024, recante in oggetto “Gara Europea a procedura aperta per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a), del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del Servizio di cure domiciliari per i pazienti residenti nel territorio della Regione Abruzzo. Comunicazione criticità del servizio – Richiesta integrazione prestazioni contrattuali”;
- prot. n. 0098535/24 del 6 dicembre 2024, recante in oggetto “Gara Europea a procedura aperta per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a), del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del Servizio di cure domiciliari per i pazienti residenti nel territorio della Regione Abruzzo. Comunicazione criticità del servizio – sollecito risposta alla nota prot. 0062620/24 del 29.07.2024”;
e per la condanna della ASL di Teramo alla stipula del contratto attuativo dell’accordo quadro con la ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’A.S.L. di Teramo - Azienda Sanitaria Locale 4;
Vista la nota del 12 maggio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con Determina n. 166 del 26 luglio 2022, l’A.R.I.C. - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza della Regione Abruzzo, nella sua qualità di Centrale Unica di Committenza regionale e Soggetto Aggregatore, ha indetto la “ Gara europea a procedura aperta per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a), del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. per l’affidamento del “servizio di cure domiciliari” per i pazienti residenti nel territorio della Regione Abruzzo ”, approvando contestualmente la documentazione di gara, incluso il Disciplinare e il Capitolato tecnico.
La gara centralizzata telematica, finalizzata alla conclusione di accordi quadro con più operatori economici, aveva il seguente impianto strutturale: - suddivisione dell’appalto in quattro ambiti territoriali; - durata di 48 mesi decorrenti dalla data di stipula dell’accordo quadro; - assenza di opzioni o rinnovi; - importo complessivo dell’appalto a base d’asta pari a € 109.650.815,16, al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge per l’intera durata contrattuale; - criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; - sottoscrizione di accordo quadro tra l’A.R.I.C. e l’O.E. aggiudicatario; - sottoscrizione di contratti attuativi tra le singole Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo e gli OO.EE. aggiudicatari.
La società Arca Sanità By New Care Srl (d’ora in poi solo Arca), odierna ricorrente, ha partecipato alla gara in costituendo RTI con Life Cure S.r.l. (capogruppo mandataria) e Mameri Società Cooperativa Sociale (mandante).
All’esito dell’espletamento della procedura, con Determina di aggiudicazione n. 46 del 16 marzo 2023, il Soggetto Aggregatore, approvato l’operato del RUP e della Commissione giudicatrice, ha ammesso il RTI suindicato alla stipula dell’accordo quadro per le fasce di qualificazione 1, 2 e 3 e per i quattro ambiti territoriali costituiti dalle quattro ASL della Regione Abruzzo.
Quindi, con atto Rep. n. 106803 - Racc. n. 46940 del 27 aprile 2023, Life Cure S.r.l., Arca Sanità by New Care S.r.l. e Mameri Società Cooperativa Sociale hanno costituito l’ATI finalizzata all’esecuzione del servizio oggetto della procedura de qua .
Il 9 ottobre 2023 è stato sottoscritto l’accordo quadro tra RE - Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza, anche per conto delle Aziende Sanitarie Locali afferenti agli ambiti territoriali di riferimento, e Life Cure S.r.l., in qualità di mandataria capogruppo del RTI suindicato.
Il RTI si è successivamente dotato della necessaria struttura per operare in tutte le province dell’Abruzzo.
Successivamente l’ASL 4 Teramo, odierna resistente, ha adottato in data 14 gennaio 2025 la deliberazione n. 46, di cui in epigrafe, con cui ha disposto l’esercizio dell’opzione di proroga tecnica semestrale del contratto relativo al servizio di cure domiciliari per i pazienti assistiti dalla ASL di Teramo stipulato con il RTI tra Solidarietà e Vita (mandataria), Filadelfia e Horizon Service (mandanti), per il periodo che va dal 16 gennaio 2025 al 15 luglio 2025.
Avverso tale provvedimento, nonché gli altri in epigrafe indicati, ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 14 febbraio 2025, la società Arca, chiedendone l’annullamento previa concessione di idonea tutela cautelare, deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà manifesta. Violazione dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione.
Si è costituita in giudizio, in data 24 febbraio 2025, l’ASL n. 4 di Teramo, eccependo il difetto di interesse della ricorrente e poi chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato nel merito.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 26 febbraio 2025 è stata emessa l’ordinanza collegiale n. 100/2025 con cui è stato ordinato ad RE di depositare in giudizio “ una relazione in merito alla attuale operatività dell’Accordo quadro di che trattasi e della possibilità per le singole ASL dell’Abruzzo di potersi già avvalere dei soggetti aggiudicatari di tale Accordo quadro per il servizio di che trattasi, con particolare riferimento alla attuale possibilità di gestione di tale Accordo quadro mediante i software già in dotazione. ”.
RE ha depositato in giudizio, in data 10 marzo 2025, propria nota del 7 marzo 2025 in cui ha affermato, fra l’altro, che “ A seguito…dell’installazione presso le 4 AASSLL della soluzione fornita da questa Agenzia si è proceduto (ed è in corso di ultimazione in questi giorni) all’interfacciamento della predetta soluzione software con i gestionali dei n.14 operatori economici affidatari che consentirà inderogabilmente dal 01.04.2025 l’avvio del nuovo appalto con regole e modalità gestionali univoche per le 4 AASSLL; ”.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 12 marzo 2025 è stata emessa l’ordinanza cautelare n. 59/2025 con cui si è preso atto della rinuncia all’istanza cautelare formulata da parte ricorrente in udienza.
Le parti hanno poi depositato relative memorie e, poi, parte ricorrente ha depositato in data 12 aprile 2025 istanza di rinvio della discussione del merito, fissata per l’udienza del 23 aprile 2025, al fine di appurare l’intervenuta stipula del contratto “ considerato che allo stato il contratto non è stato ancora sottoscritto dalla ASL di Teramo e che è stato comunicato che il servizio sarà avviato il 5 maggio prossimo ”.
All’udienza pubblica del 23 aprile 2025 la difesa di parte resistente ha affermato che il contratto è stato sottoscritto in data 5 aprile 2025 e, all’esito della predetta udienza, è stata emessa l’ordinanza collegiale n. 201/2025 con cui sono stati disposti ulteriori incombenti istruttori a carico dell’ASL di Teramo, non essendo la causa matura per la decisione.
L’ASL di Teramo ha depositato la richiesta relazione in data 30 aprile 2025, affermando che il giorno 5 maggio 2025 avrebbero avuto avvio le cure domiciliari.
In data 12 maggio 2025 parte ricorrente ha depositato richiesta di passaggio in decisione in cui ha, altresì, chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere rispetto alla presente vicenda insistendo per la condanna alle spese di parte resistente.
Infine, all’udienza pubblica del 15 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il Collegio rileva che, con riferimento al ricorso introduttivo del presente giudizio, va dichiarata cessata la materia del contendere.
2. - Risulta, difatti, acclarato che la pretesa sostanziale di parte ricorrente (nelle more del giudizio) è stata completamente soddisfatta, atteso che, come dichiarato dalla ASL di Teramo nella propria ultima relazione, è stata confermata la data del 5 maggio 2025 per l’attivazione del servizio cure domiciliari e parte ricorrente ha conseguentemente richiesto, con la propria ultima nota del 12 maggio 2025, che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
A tal riguardo il Collegio ritiene che tale richiesta, corroborata dalla relazione di parte resistente depositata in giudizio, comporti la dichiarazione di cessazione della materia del contendere nella presente vicenda.
Accertata, infatti, la piena satisfattività, per parte ricorrente, degli adempimenti posti in essere dalla ASL di Teramo relativamente al servizio di che trattasi, il Collegio ritiene doversi dichiarare la cessazione della materia del contendere, alla stregua di quanto stabilito da condivisibile giurisprudenza, secondo cui “ Sulla cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 34, comma 5, Cod. proc. amm., si registrano in giurisprudenza principi consolidati che meritano di essere richiamati:
a. può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2018, n. 2687), sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135; sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 383; sez. IV, 7 maggio 2015, n. 2317);
b. si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c) Cod. proc. amm. che, invece, si verifica quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la condizione dell’azione dell’interesse a ricorrere (Cons. Stato, sez. IV, 24 luglio 2017, n. 3638);
c. è caratterizzata dal contenuto di accertamento nel merito della pretesa avanzata e dalla piena soddisfazione eventualmente offerta dalle successive determinazioni assunte dall’amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 20 novembre 2017, n. 5343; sez. IV 28 marzo 2017, n. 1426);
d. qualora sia dichiarata in sede di impugnazione comporta la rimozione della sentenza impugnata in quanto priva di attualità con conseguente perdita di ogni effetto della stessa anche per ciò che attiene all’eventuale condanna al pagamento delle spese (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 dicembre 2014, n. 6338; sez. V, 5 marzo 2012, n. 1258, sez. V, 14 dicembre 2011, n. 6541);
e. in mancanza di accordo delle parti, il giudice deve procedere all’accertamento virtuale sulla fondatezza dell’originaria pretesa ai fini del regolamento delle spese di lite (Cons. Stato, sez. IV, 28 giugno 2016, n. 2909). ” (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 4191/2018).
3. - Per le ragioni innanzi sinteticamente illustrate, dunque, con riferimento al ricorso introduttivo del presente giudizio deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
4. - Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio, anche in considerazione delle oggettive difficoltà tecniche di attivazione del servizio dal punto di vista informatico, difficoltà documentate dai verbali degli incontri con gli operatori economici agli atti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Rosanna Perilli, Primo Referendario
Massimo Baraldi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Baraldi | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO