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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/05/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) Dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3) Dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n°1167 R. G. anno 2022 promossa in grado di appello
DA
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Ferraro, elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio sito in Canicattì, nel Viale Giudice Saetta n.67.
Appellante
CONTRO
e elettivamente domiciliati in C.da Cavarretta, Controparte_1 CP_2
n. 11 di Sant'Agata di Militello, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Faraci, dal quale sono rappresentati e difesi.
Appellati
OGGETTO: retribuzione
All'udienza del 17 aprile 2025 i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni di cui ai propri atti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato nella Cancelleria del Tribunale G.L. di Agrigento il 10 settembre 2020, aveva convenuto in giudizio e , Parte_1 Controparte_1 CP_2 esponendo:
- di avere lavorato alle dipendenze del de cuius e dei convenuti Persona_1
e , quale collaboratrice domestica, presso l'abitazione Controparte_1 CP_2 degli stessi sita in Canicattì, nella Via Minghetti n.14;
- che detto rapporto di lavoro non era stato mai regolarizzato;
1 - che le mansioni espletate erano state quelle di collaboratrice domestica generica polifunzionale/badante (pulizia e mantenimento in ordine la casa, preparazione dei pasti, cura delle esigenze degli occupanti della casa e dei figli del sig. , odierni resistenti) di cui al CCNL Lavoro domestico;
CP_1
- che, ai sensi dell'art. 39 e.7 e 8 di tale CCNL, in caso di morte del datore di lavoro domestico, i familiari coabitanti sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati;
- che, nello specifico, l'attività lavorativa è stata prestata: dal mese di settembre
1984 a tutto il mese di maggio 1996, dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 19.30
(27,5 ore settimanali), con retribuzione mensile di € 309,87; dal mese di giugno 1996 fino al mese di febbraio 2019, per tre giorni a settimana (il mercoledì dalle ore 14.00 alle 17.00, il giovedì dalle ore 14.00 alle ore 19.00 e il venerdì dalle ore 14.00 alle 17.00 (11 ore settimanali), con retribuzione mensile di € 260,00;
- che, per detta attività, non aveva percepito:
A) le differenze retributive per scatti di anzianità, pari ad € 15.324,89;
B) le ferie maturate e non godute, pari ad € 9.555,97;
C) la Tredicesima mensilità, pari ad € 10.833,09;
D) il Trattamento di Fine Rapporto, pari ad € 18.182,54;
E) il versamento dei Contributi previdenziali, pari ad € 7.615,96;
e così per un totale di € 61.512,45.
Che, pertanto, in base al Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicabile (CCNL lavoro domestico), l'istante risultava essere creditrice dei resistenti, in proprio e nella qualità di eredi del sig. , della somma di € Persona_1
61.512,45.
Tanto premesso, sulla scorta dei conteggi prodotti, aveva chiesto, pertanto, la condanna dei resistenti, in proprio e nella qualità di eredi di , alla Persona_1 regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale, nonché al pagamento delle differenze retributive (segnatamente per scatti di anzianità, indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, tredicesima mensilità, trattamento di Fine
Rapporto) pari all'importo suddetto.
Con distinte memorie si erano costituiti e , che avevano CP_1 CP_2 contestato la domanda negando la sussistenza del dedotto rapporto lavorativo.
Nel contradditorio delle parti, senza alcuna attività istruttoria il Tribunale rigettava la domanda.
Riteneva il G.L. che la parte ricorrente non avesse dimostrato in giudizio la sottoposizione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del de cuius Per_1
né delle parti resistenti, la sussistenza di ordini specifici a lei impartiti o di
[...] sanzioni inflitte alla stessa e, conseguentemente, l'asserita natura subordinata del
2 rapporto intercorso tra le parti oggi in causa;
che sul punto, va altresì precisato che una prova di tal genere non poteva essere raggiunta neppure a mezzo della prova per testi articolata in ricorso, stante la genericità dei capitoli ivi indicati e
l'occasionalità delle circostanze riportate. Con la conseguenza che non potesse essere accolta la domanda di condanna delle parti resistenti al pagamento dell'importo pari a 53.896,49 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di differenze retributive (segnatamente, scatti di anzianità, tredicesima mensilità, indennità sostitutiva per ferie non godute, trattamento di fine rapporto).
Ha, poi ritenuto, in ogni caso, non condivisibile la domanda di condanna delle parti resistenti al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, atteso che
“il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi
(che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa” (ex multis, Cass. sez. lav., 15 settembre 2014, n. 19398).
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato il 4 novembre 2022, lamentando, con unico ed articolato motivo, che il
Tribunale, nonostante ella avesse analiticamente indicato sia i giorni e le ore di lavoro, che le mansioni espletate per tutto il periodo lavorativo, sottolineando di avere lavorato alle dipendenze e sotto la direzione del Sig. prima e, Persona_1 dopo il decesso dello stesso, dei figli, odierni appellati, ha ritenuto di non ammettere la prova orale che avrebbe, invece, confermato le circostanze dedotte in ordine alle modalità di svolgimento della prestazione di lavoro con il vincolo della subordinazione.
Si sono costituiti e ,con memoria del 18 ottobre 2024, CP_1 CP_2 eccependo l'infondatezza dei motivi di gravame di cui hanno chiesto il rigetto. All'udienza del 17 aprile 2025 la causa, istruita con l'assunzione di prova testimoniale, è stata decisa previa discussione e sulle conclusioni delle parti, come da dispositivo steso in calce.
*******
È inammissibile la domanda diretta a ottenere il versamento dei contributi previdenziali omessi, pedissequamente reiterata in questa sede, in quanto già disattesa dal Tribunale con argomentazioni che, non avendo costituito oggetto di specifica censura, devono ritenersi ormai coperte da giudicato.
Nel resto l'appello è infondato.
3 Giova premettere che la retribuzione costituisce un elemento essenziale del contratto di lavoro subordinato, che si presume a titolo oneroso, ragion per cui il lavoratore è chiamato a dimostrare unicamente di aver prestato attività di lavoro in regime di subordinazione per il convenuto per un determinato arco temporale, mentre grava sul datore di lavoro la prova dell'esatto adempimento di quanto dovuto così da estinguere l'avverso diritto azionato (Cass. SS.UU. 30.10.2001 n.13533 ed in senso conforme Cass. Sez. II n.13925 del 25 settembre 2002; Cass. Sez. III n.18315 del
01,12,2003; Cass. Sez. III n.8615 del 12.04.2006; Cass. Sez. I, n.1743 del
26.01.2007), che se, di norma, viene offerta documentalmente tramite la produzione delle buste paga quietanzate dal lavoratore, si presta, in mancanza, alla eventualità di mezzi di prova alternativi.
Con la precisazione che, in caso di prestazioni elementari, ripetitive e predeterminate nelle modalità di esecuzione - come quelle prospettate in ricorso in relazione alla dedotta attività di “badante colf”, il criterio qualificante il rapporto di lavoro subordinato, rappresentato dall'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare, può non risultare significativo, occorrendo, quindi, fare ricorso a criteri distintivi sussidiari quali la continuità e la durata del rapporto medesimo, le modalità die rogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza o meno di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, senza che rilevi di per sé l'assenza di potere disciplinare né quello direttivo esercitato in modo continuativo – v. Cass. Sez. L, sent. n. 23846 del 11/10/2017, n. 8364/2014 e n.9251/2010.
Quanto al lavoro straordinario la costante giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n.16150/2018) ritiene che “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” e che il lavoratore deve dimostrare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi elementi quantitativi (cfr., tra tante, Cass.sez.lav.n.8521/2015 e Cass sez. L., Sent n. 3714 del 16/02/2009 secondo la quale “Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova.
4 Il lavoratore deve, cioè, fornire, in modo pieno e rigoroso, la prova positiva dell'esistenza e della durata del proprio impegno lavorativo, dell'esecuzione della prestazione lavorativa anche oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, ed anche la sua effettiva consistenza, configurandosi lo svolgimento dell'attività lavorativa e quello "in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata, così come il diritto postulato a titolo di differenze retributive trova la sua causa genetica in un rapporto di lavoro svolto in eccesso rispetto a quello la cui retribuzione è stata riconosciuta dal datore di lavoro.
In ultimo anche con riguardo alla rivendicata indennità sostitutiva delle ferie, grava sul lavoratore l'onere di provare l'avvenuta prestazione dell'attività nei giorni ad esse destinati, in quanto l'espletamento di attività eccedente rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta (v. Cass. Ord. n.10638/2021). Reputa, allora, la Corte che sia stato disatteso l'onere probatorio gravante sulla ricorrente, secondo i principi sopra richiamati, non essendo emersi all'esito della prova testimoniale assunta in questo grado (v. verbale udienza del 14 gennaio 2025) sufficienti elementi a sostegno dell'assunto attoreo, non ricavandosi dalle dichiarazioni dei testi la conferma né della circostanza che la abbia svolto Pt_1 attività lavorativa subordinata in favore degli odierni appellati e ancor prima del loro padre, quale colf e badante, né delle mansioni dedotte in ricorso e della modulazione oraria giornaliera della stessa.
Del tutto saltuarie e non continuative sono le occasioni nelle quali i testi
(“E' vero che la sig.ra ha lavorato presso Testimone_1 Parte_1
l'abitazione dei signori , sita in Canicattì via Minghetti n. 14, in qualità di CP_1 domestica, addetta alle pulizie, sin dall'anno 1986 e per 20 anni;
Conosco la circostanza perché saltuariamente, circa tre volte a settimana, accompagnavo alle ore 14.00, con la mia auto la sig.ra presso l'abitazione dei signori;
Pt_1 CP_1 talvolta andavo anche a riprenderla alle ore 19.00; In un'occasione, ma non ricordo quale sia l'anno, ho effettuato lavori di pittura presso l'abitazione dei signori , CP_1 contattato proprio dalla sig.ra ed in quell'occasione ho visto che la sig.ra
Pt_1 svolgeva il servizio di pulizia domestica;
Ricordo che nel 1986 la sig.ra
Pt_1 affidava la figlia di pochi mesi alle cure di mia sorella, , che Persona_2 viveva con me, allo scopo di potersi recare a lavoro;
Mi sembra che la sig.ra
Pt_1 lavorava a casa dei signori tre volte alla settimana nelle ore pomeridiane. CP_1
Quando ho effettuato i lavori di pittura in casa dei signori il corrispettivo mi è CP_1 stato consegnato dalla sig.ra per conto dei signori;
Oltre che Pt_1 CP_1 nell'occasione di cui ho già detto non ho visto la sig.ra intenta a svolgere i Pt_1 servizi di pulizia dell'abitazione dei signori;
poiché l'accompagnavo lì ho CP_1
5 desunto che lavorasse lì; Io lasciavo la sig.ra dinanzi al portone e lì la Pt_1 riprendevo. La palazzina è composta da tre piani, con sei appartamenti;
l'appartamento dei si trova al 3° piano, presumo che la sig.ra si recasse CP_1 Pt_1 dai perché lei stessa mi raccontava di questo suo impegno lavorativo;
CP_1
Nell'occasione in cui ho svolto i lavori di pittura dei signori erano presenti i CP_1 figli minori dei coniugi;
Non so se la sig.ra si occupasse anche dei figli dei Pt_1 signori ) e ( Sono stata coniugata con , figlio di CP_1 Persona_3 Persona_4
, dal quale ho divorziato circa 3 anni addietro, avendo già interrotto la Parte_1 relazione coniugale circa 16 anni addietro;
Sono a conoscenza della circostanza che la sig.ra ha lavorato come collaboratrice domestica presso l'abitazione Parte_1 dei signori , sita in Canicattì via Minghetti n. 14, dal 1984, come lei stessa mi CP_1 disse, fino al 2016 tutti i giorni della settimana dalle ore 14.00 alle ore 19.00; e successivamente fino al 2019 solo tre volte alla settimana, mercoledì e venerdì dalle ore 14.00 alle 17.00, ed il giovedì dalle ore 14.00 alle ore 19.00;Conosco dette circostanze in quanto la sig.ra portava con sé mio figlio (nato Pt_1 Persona_5 nel 2004) presso l'abitazione dei signori , dove talvolta mi sono recata a CP_1 prelevarlo e perché mi è capitato saltuariamente di accompagnare la mia ex suocera presso l'abitazione dei signori , lasciandola dinanzi al portone e talvolta, CP_1 quando c'era anche mio figlio, accompagnandola sopra;
So che la sig.ra si Pt_1 occupava delle pulizie domestiche in quanto talvolta l'ho vista al balcone di casa
battere i tappeti;
so anche che la mia ex suocera ha fatto da babysitter ai figli
CP_1 dei signori perché circa 18 anni fa, in un'occasione conviviale, a casa di mia
CP_1 suocera era presente il figlio dei signori , , il quale ricordava a
CP_1 Persona_6 mia suocera i tempi in cui era affidato alle sue cure;
L'impegno lavorativo della mia ex suocera sino al 2016 è stato continuativo e si è svolto anche presso l'abitazione estiva dei coniugi , sita in Canicattì in c.da Fontana Bianca;
tale circostanza
CP_1
l'ho appresa dalla stessa e mi consta in quanto in un'occasione, credo si Pt_1 collochi tra il 2005 ed il 2006, ho accompagnato mia suocera nella casa di campagna dei coniugi , allo scopo di ringraziarli per aver regalato a mio figlio CP_1 un giocattolo) hanno visto il ricorrente presso l'abitazione della famiglia . CP_1
Assolutamente generici sono, all'evidenza, i ricordi dei medesimi testi in merito all'attività concretamente espletata dalla ricorrente, all'esistenza del vincolo della subordinazione, agli orari di lavoro osservati dalla avendo peraltro, i Pt_1 dichiaranti riportato notizie apprese, come ammesso, dalla medesima ricorrente o frutto di personali convinzioni e presunzioni.
Senza considerare che:
6 -Salvatore ha avuto occasione di vedere la in casa in una Tes_1 Pt_1 CP_1 sola occasione, peraltro datata nel tempo, considerata la contestuale presenza dei figli minori dei coniugi;
CP_1
nata nel 1982, ha riportato notizie circa il rapporto di lavoro Persona_3 della a far data dal 1986. Pt_1
Ma anche tali circostanze riportate dai testimoni risultano documentalmente smentite.
Hanno infatti dedotto e dimostrato i resistenti che la nell'arco temporale Pt_1 in cui assume di avere prestato continuativamente servizio in casa , ha CP_1 contestualmente lavorato come bracciante agricolo giornaliero (dal 1985 al 1991), ovvero si trovava in malattia per infortunio (da gennaio ad aprile 1992), o in stato di astensione dal lavoro per maternità e/ o gravidanza (nel 1986), o era impiegata come collaboratrice familiare presso altro datore di lavoro (dal 2003 al 2017), ovvero aveva intrapreso (nel 2016) un'attività commerciale di gestione di un bar, quale unico titolare (v. doc n.2 e 10 fascicolo di parte ); hanno dedotto, altresì, che CP_2
era il padrino di battesimo della figlia della ricorrente, sicché, per tale Persona_1 Per_ ragione, è verosimile che tanto la che la ex nuora abbiano avuto occasione Pt_1 di frequentare la casa dei;
che all'epoca in cui la assume di avere iniziato CP_1 Pt_1 la collaborazione domestica anche come baby-sitter, i figli del , odierni CP_1 appellati, avevano, rispettivamente, quattordici e quattro anni e che costoro hanno lasciato la casa paterna, rispettivamente, nel 1990, e nel 2001, Controparte_1 CP_2
.
[...]
I testimoni di parte appellata hanno, poi, concordemente riferito circostanze volte ad avallare le argomentazioni difensive svolte in memoria e, di converso, a smentire le asserzioni di parte ricorrente.
Più precisamente era stato dedotto che (contrariamente all'asserto della di Pt_1 avere lavorato alle dipendenze del sig. e, dopo il decesso di Persona_1 quest'ultimo, alle dipendenze dei di lui figli nell'abitazione di via Minghetti, n. 14 di
Canicattì sino al 28.02.2019), i germani , e , dopo la morte del CP_1 CP_2 CP_1 padre, avevano formalizzato disdetta della fornitura dell'energia elettrica nella casa abitata dal sig. , giusta comunicazione che si allega (ALL. 3); che Persona_1
(contrariamente all'asserto della di essersi occupata anche di nella Pt_1 CP_2 casa di via Minghetti, n. 14 di Canicattì) dal febbraio 2001 è dipendente CP_2 della Banca Monte dei Paschi di Siena presso la filiale di Sant'Agata di Militello, come da estratto contributivo che si allega (ALL. 4), quindi la sig.ra CP_1 certamente dal febbraio 2001 non ha dimorato a Canicattì perché si era trasferita in
Sant'Agata di Militello per ragioni di lavoro, come da ricevute di pagamento del canone di locazione che si allegano (ALL.5) e, pertanto la non doveva occuparsi Pt_1
7 di che dimorava in Sant'Agata di Militello;
che, ancora, dal 2.05.2007, CP_2 dopo il decesso della madre, risalente all'1.01.2007, ha acquistato CP_2 un'abitazione in Sant'Agata di Militello ed ha trasferito anche la propria residenza nel predetto comune, come da certificato di residenza storico che si allega (ALL. 6), ove, da oltre vent'anni, risiede stabilmente per ragioni di lavoro;
che nel periodo estivo la famiglia , dopo che i bambini avevano terminato con gli impegni CP_1 scolastici, si spostava presso l'abitazione in c.da Torre di Gaffe di Licata – acquistata il 13.08.1982, giusta contratto di compravendita che si allega (ALL. 7) – per ivi trascorrere i mesi estivi e consentire ai figli di frequentare il mare, la famiglia
faceva rientro a Canicattì una settimana prima dell'inizio della scuola, nel CP_1 mese di settembre di ogni anno, con la conseguente evidente impossibilità che la Pt_1 potesse avere svolto continuativa attività lavorativa nella casa di Canicattì, presso la famiglia (dal mese di settembre 1984 al mese maggio 1996 dalle ore 14:00 CP_1 alle ore 19:30 dal lunedì al venerdì e dal mese di giugno 1996 al mese di febbraio
2019 per tre giorni alla settimana, ossia il mercoledì ed il venerdì dalle 14:00 alle
17:00 ed il giovedì dalle 14:00 alle 19:00), anche in tale periodo estivo, quando la famiglia si trovava nella casa al mare sita in Licata.
Ancora, dopo il decesso della moglie (risalente all'1.01.2007) Persona_7
aveva trascorso la maggior parte del tempo presso l'abitazione della Persona_1 figlia in Sant'Agata di Militello, e presso la casa della nuova compagna,
[...]
, in Gravina di Catania. Persona_8
Tutte le circostanze su menzionate sono emerse dalla prova assunta.
Hanno riferito, difatti, in tal senso sia E' vero che dal Testimone_2 febbraio 2001 si è trasferita, stabilmente per ragioni di lavoro, a CP_2
Sant'Agata di Militello dove abbiamo coabitato fino al 2007; successivamente CP_2
ha acquistato 2 appartamenti e dunque si è trasferita in un'altra abitazione
[...] sempre a Sant'Agata di Militello;
E' vero che dopo la morte della sig.ra Persona_7
, risalente al gennaio 2007, il sig. , padre di , era solito
[...] Persona_1 CP_2 trasferirsi presso l'abitazione della figlia in Sant'Agata di Militello per lunghi periodi dell'anno, che ritengo anche superiori ai 6 mesi. Ne sono a conoscenza perché, avendo instaurato ottimi rapporti con tutta la famiglia , venivo resa CP_1 partecipe delle loro abitudini ed altresì venivo spesso invitata dallo stesso Per_1
in casa della mia amica in Sant'Agata di Militello;
.. Durante la
[...] CP_2 permanenza in casa della figlia, capitava che il sig. si allontanasse per Persona_1 qualche giorno o per qualche settimana, sia per recarsi a Canicattì e per recarsi a
Catania, ove conviveva con la sig.ra , ovvero per effettuare dei viaggi in Pt_2 compagnia di quest'ultima; che : Dal 03/05/2008 ho Persona_9 convissuto con il sig. , sino alla sua morte, presso la mia abitazione di Persona_1
8 Gravina di Catania, ed è vero che con lui ho effettuato moltissimi viaggi, sia in Italia che all'estero; Saltuariamente abbiamo abitato anche nella casa di Canicattì, via Minghetti n. 14; Nel dicembre del 2016 ci trovavamo a Canicattì ed il mio compagno
si è fratturato il calcagno ed è rimasto immobilizzato per 40 giorni, Persona_1 cosicché quando ho avuto l'esigenza di allontanarmi da casa e fare alcune commissioni ho chiamato per accudirlo;
Abbiamo abitato Controparte_3 anche nella casa di campagna di Canicattì e nella casa al mare di Licata. Conosco la sig.ra in quanto la defunta moglie di aveva battezzato la Parte_1 Persona_1 figlia;
La sig.ra non ha mai frequentato in mia presenza la casa di via Minghetti Pt_1
e la casa di campagna;
Molto spesso con il mio compagno ci siamo Persona_1 recati anche a Sant'Agata di Militello a trovare la figlia , specie quando è nato CP_2 il primo figlio di quest'ultima; ci siamo fermati lì per lunghi periodi presso l'appartamento situato sotto quello occupato dalla figlia , che io utilizzo CP_2 tutt'ora quando mi reco a trovare . CP_2
La teste ha, poi, confermato che nel dicembre Controparte_3
2016 gennaio 2017, su incarico di , ho lavorato presso Persona_8
l'abitazione del sig. , sita in Canicattì, via Minghetti, aiutandola nei Persona_1 lavori domestici e facendo compagnia al sig. che in quel periodo aveva un CP_1 piede ingessato. Preciso che non avevo orari stabiliti e che era la sig.ra a Per_8 contattarmi al bisogno, sia nelle ore pomeridiane che antimeridiane.
In ultimo, anche il teste , amico di , ha Testimone_3 Controparte_1 escluso di conoscere la e di averla vista in casa della famiglia : Non Pt_1 CP_1 conosco , sono amico di e quindi ho frequentato la casa Parte_1 Controparte_1 dei genitori di quest'ultimo sin dal 1986, ossia da quando frequentavamo le scuole medie e studiavamo insieme o in casa di o in casa mia, a pomeriggi alterni CP_1 in orari compresi tra le 15.30 e le 19.00, e ciò fino al 1990, quando si è CP_1 trasferito a Roma per ragioni di studio;
in seguito ho continuato a frequentare saltuariamente la casa dei signori per andare a salutarli, dopo pranzo. In tutte CP_1 tali occasioni non ho mai incontrato in casa dei signori la sig.ra che CP_1 Pt_1 conosco di vista;
…Dal 2005/2006 io e , con una terza persona, Controparte_1 siamo stati soci di una SRL sino al 2021/2022, data in cui ha ceduto Controparte_1 le sue quote a me;
… Escludo di avere consegnato somme di denaro, a qualsiasi titolo, alla sig.ra Parte_1
In conclusione, la ricorrente non risulta avere lavorato alle dipendenze di Per_1
o dei figli di quest'ultimo, sicché le domande della stessa sono infondate in
[...] quanto smentite dalla documentazione versata in atti e dalla prova testimoniale assunta.
Ne segue il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
9 Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.804/2022 emessa il 19 ottobre 2022 dal Tribunale G.L. di
Agrigento.
Condanna l'appellante al rimborso, in favore degli appellati, delle spese di questo grado del giudizio che liquida in € 7.160,00, a titolo di compensi professionali, oltre, Iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Palermo, il 17 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Cinzia Alcamo Maria G. Di Marco
10
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) Dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3) Dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n°1167 R. G. anno 2022 promossa in grado di appello
DA
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Ferraro, elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio sito in Canicattì, nel Viale Giudice Saetta n.67.
Appellante
CONTRO
e elettivamente domiciliati in C.da Cavarretta, Controparte_1 CP_2
n. 11 di Sant'Agata di Militello, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Faraci, dal quale sono rappresentati e difesi.
Appellati
OGGETTO: retribuzione
All'udienza del 17 aprile 2025 i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni di cui ai propri atti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato nella Cancelleria del Tribunale G.L. di Agrigento il 10 settembre 2020, aveva convenuto in giudizio e , Parte_1 Controparte_1 CP_2 esponendo:
- di avere lavorato alle dipendenze del de cuius e dei convenuti Persona_1
e , quale collaboratrice domestica, presso l'abitazione Controparte_1 CP_2 degli stessi sita in Canicattì, nella Via Minghetti n.14;
- che detto rapporto di lavoro non era stato mai regolarizzato;
1 - che le mansioni espletate erano state quelle di collaboratrice domestica generica polifunzionale/badante (pulizia e mantenimento in ordine la casa, preparazione dei pasti, cura delle esigenze degli occupanti della casa e dei figli del sig. , odierni resistenti) di cui al CCNL Lavoro domestico;
CP_1
- che, ai sensi dell'art. 39 e.7 e 8 di tale CCNL, in caso di morte del datore di lavoro domestico, i familiari coabitanti sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati;
- che, nello specifico, l'attività lavorativa è stata prestata: dal mese di settembre
1984 a tutto il mese di maggio 1996, dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 19.30
(27,5 ore settimanali), con retribuzione mensile di € 309,87; dal mese di giugno 1996 fino al mese di febbraio 2019, per tre giorni a settimana (il mercoledì dalle ore 14.00 alle 17.00, il giovedì dalle ore 14.00 alle ore 19.00 e il venerdì dalle ore 14.00 alle 17.00 (11 ore settimanali), con retribuzione mensile di € 260,00;
- che, per detta attività, non aveva percepito:
A) le differenze retributive per scatti di anzianità, pari ad € 15.324,89;
B) le ferie maturate e non godute, pari ad € 9.555,97;
C) la Tredicesima mensilità, pari ad € 10.833,09;
D) il Trattamento di Fine Rapporto, pari ad € 18.182,54;
E) il versamento dei Contributi previdenziali, pari ad € 7.615,96;
e così per un totale di € 61.512,45.
Che, pertanto, in base al Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicabile (CCNL lavoro domestico), l'istante risultava essere creditrice dei resistenti, in proprio e nella qualità di eredi del sig. , della somma di € Persona_1
61.512,45.
Tanto premesso, sulla scorta dei conteggi prodotti, aveva chiesto, pertanto, la condanna dei resistenti, in proprio e nella qualità di eredi di , alla Persona_1 regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale, nonché al pagamento delle differenze retributive (segnatamente per scatti di anzianità, indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, tredicesima mensilità, trattamento di Fine
Rapporto) pari all'importo suddetto.
Con distinte memorie si erano costituiti e , che avevano CP_1 CP_2 contestato la domanda negando la sussistenza del dedotto rapporto lavorativo.
Nel contradditorio delle parti, senza alcuna attività istruttoria il Tribunale rigettava la domanda.
Riteneva il G.L. che la parte ricorrente non avesse dimostrato in giudizio la sottoposizione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del de cuius Per_1
né delle parti resistenti, la sussistenza di ordini specifici a lei impartiti o di
[...] sanzioni inflitte alla stessa e, conseguentemente, l'asserita natura subordinata del
2 rapporto intercorso tra le parti oggi in causa;
che sul punto, va altresì precisato che una prova di tal genere non poteva essere raggiunta neppure a mezzo della prova per testi articolata in ricorso, stante la genericità dei capitoli ivi indicati e
l'occasionalità delle circostanze riportate. Con la conseguenza che non potesse essere accolta la domanda di condanna delle parti resistenti al pagamento dell'importo pari a 53.896,49 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di differenze retributive (segnatamente, scatti di anzianità, tredicesima mensilità, indennità sostitutiva per ferie non godute, trattamento di fine rapporto).
Ha, poi ritenuto, in ogni caso, non condivisibile la domanda di condanna delle parti resistenti al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, atteso che
“il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi
(che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa” (ex multis, Cass. sez. lav., 15 settembre 2014, n. 19398).
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato il 4 novembre 2022, lamentando, con unico ed articolato motivo, che il
Tribunale, nonostante ella avesse analiticamente indicato sia i giorni e le ore di lavoro, che le mansioni espletate per tutto il periodo lavorativo, sottolineando di avere lavorato alle dipendenze e sotto la direzione del Sig. prima e, Persona_1 dopo il decesso dello stesso, dei figli, odierni appellati, ha ritenuto di non ammettere la prova orale che avrebbe, invece, confermato le circostanze dedotte in ordine alle modalità di svolgimento della prestazione di lavoro con il vincolo della subordinazione.
Si sono costituiti e ,con memoria del 18 ottobre 2024, CP_1 CP_2 eccependo l'infondatezza dei motivi di gravame di cui hanno chiesto il rigetto. All'udienza del 17 aprile 2025 la causa, istruita con l'assunzione di prova testimoniale, è stata decisa previa discussione e sulle conclusioni delle parti, come da dispositivo steso in calce.
*******
È inammissibile la domanda diretta a ottenere il versamento dei contributi previdenziali omessi, pedissequamente reiterata in questa sede, in quanto già disattesa dal Tribunale con argomentazioni che, non avendo costituito oggetto di specifica censura, devono ritenersi ormai coperte da giudicato.
Nel resto l'appello è infondato.
3 Giova premettere che la retribuzione costituisce un elemento essenziale del contratto di lavoro subordinato, che si presume a titolo oneroso, ragion per cui il lavoratore è chiamato a dimostrare unicamente di aver prestato attività di lavoro in regime di subordinazione per il convenuto per un determinato arco temporale, mentre grava sul datore di lavoro la prova dell'esatto adempimento di quanto dovuto così da estinguere l'avverso diritto azionato (Cass. SS.UU. 30.10.2001 n.13533 ed in senso conforme Cass. Sez. II n.13925 del 25 settembre 2002; Cass. Sez. III n.18315 del
01,12,2003; Cass. Sez. III n.8615 del 12.04.2006; Cass. Sez. I, n.1743 del
26.01.2007), che se, di norma, viene offerta documentalmente tramite la produzione delle buste paga quietanzate dal lavoratore, si presta, in mancanza, alla eventualità di mezzi di prova alternativi.
Con la precisazione che, in caso di prestazioni elementari, ripetitive e predeterminate nelle modalità di esecuzione - come quelle prospettate in ricorso in relazione alla dedotta attività di “badante colf”, il criterio qualificante il rapporto di lavoro subordinato, rappresentato dall'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare, può non risultare significativo, occorrendo, quindi, fare ricorso a criteri distintivi sussidiari quali la continuità e la durata del rapporto medesimo, le modalità die rogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza o meno di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, senza che rilevi di per sé l'assenza di potere disciplinare né quello direttivo esercitato in modo continuativo – v. Cass. Sez. L, sent. n. 23846 del 11/10/2017, n. 8364/2014 e n.9251/2010.
Quanto al lavoro straordinario la costante giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n.16150/2018) ritiene che “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” e che il lavoratore deve dimostrare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi elementi quantitativi (cfr., tra tante, Cass.sez.lav.n.8521/2015 e Cass sez. L., Sent n. 3714 del 16/02/2009 secondo la quale “Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova.
4 Il lavoratore deve, cioè, fornire, in modo pieno e rigoroso, la prova positiva dell'esistenza e della durata del proprio impegno lavorativo, dell'esecuzione della prestazione lavorativa anche oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, ed anche la sua effettiva consistenza, configurandosi lo svolgimento dell'attività lavorativa e quello "in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata, così come il diritto postulato a titolo di differenze retributive trova la sua causa genetica in un rapporto di lavoro svolto in eccesso rispetto a quello la cui retribuzione è stata riconosciuta dal datore di lavoro.
In ultimo anche con riguardo alla rivendicata indennità sostitutiva delle ferie, grava sul lavoratore l'onere di provare l'avvenuta prestazione dell'attività nei giorni ad esse destinati, in quanto l'espletamento di attività eccedente rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta (v. Cass. Ord. n.10638/2021). Reputa, allora, la Corte che sia stato disatteso l'onere probatorio gravante sulla ricorrente, secondo i principi sopra richiamati, non essendo emersi all'esito della prova testimoniale assunta in questo grado (v. verbale udienza del 14 gennaio 2025) sufficienti elementi a sostegno dell'assunto attoreo, non ricavandosi dalle dichiarazioni dei testi la conferma né della circostanza che la abbia svolto Pt_1 attività lavorativa subordinata in favore degli odierni appellati e ancor prima del loro padre, quale colf e badante, né delle mansioni dedotte in ricorso e della modulazione oraria giornaliera della stessa.
Del tutto saltuarie e non continuative sono le occasioni nelle quali i testi
(“E' vero che la sig.ra ha lavorato presso Testimone_1 Parte_1
l'abitazione dei signori , sita in Canicattì via Minghetti n. 14, in qualità di CP_1 domestica, addetta alle pulizie, sin dall'anno 1986 e per 20 anni;
Conosco la circostanza perché saltuariamente, circa tre volte a settimana, accompagnavo alle ore 14.00, con la mia auto la sig.ra presso l'abitazione dei signori;
Pt_1 CP_1 talvolta andavo anche a riprenderla alle ore 19.00; In un'occasione, ma non ricordo quale sia l'anno, ho effettuato lavori di pittura presso l'abitazione dei signori , CP_1 contattato proprio dalla sig.ra ed in quell'occasione ho visto che la sig.ra
Pt_1 svolgeva il servizio di pulizia domestica;
Ricordo che nel 1986 la sig.ra
Pt_1 affidava la figlia di pochi mesi alle cure di mia sorella, , che Persona_2 viveva con me, allo scopo di potersi recare a lavoro;
Mi sembra che la sig.ra
Pt_1 lavorava a casa dei signori tre volte alla settimana nelle ore pomeridiane. CP_1
Quando ho effettuato i lavori di pittura in casa dei signori il corrispettivo mi è CP_1 stato consegnato dalla sig.ra per conto dei signori;
Oltre che Pt_1 CP_1 nell'occasione di cui ho già detto non ho visto la sig.ra intenta a svolgere i Pt_1 servizi di pulizia dell'abitazione dei signori;
poiché l'accompagnavo lì ho CP_1
5 desunto che lavorasse lì; Io lasciavo la sig.ra dinanzi al portone e lì la Pt_1 riprendevo. La palazzina è composta da tre piani, con sei appartamenti;
l'appartamento dei si trova al 3° piano, presumo che la sig.ra si recasse CP_1 Pt_1 dai perché lei stessa mi raccontava di questo suo impegno lavorativo;
CP_1
Nell'occasione in cui ho svolto i lavori di pittura dei signori erano presenti i CP_1 figli minori dei coniugi;
Non so se la sig.ra si occupasse anche dei figli dei Pt_1 signori ) e ( Sono stata coniugata con , figlio di CP_1 Persona_3 Persona_4
, dal quale ho divorziato circa 3 anni addietro, avendo già interrotto la Parte_1 relazione coniugale circa 16 anni addietro;
Sono a conoscenza della circostanza che la sig.ra ha lavorato come collaboratrice domestica presso l'abitazione Parte_1 dei signori , sita in Canicattì via Minghetti n. 14, dal 1984, come lei stessa mi CP_1 disse, fino al 2016 tutti i giorni della settimana dalle ore 14.00 alle ore 19.00; e successivamente fino al 2019 solo tre volte alla settimana, mercoledì e venerdì dalle ore 14.00 alle 17.00, ed il giovedì dalle ore 14.00 alle ore 19.00;Conosco dette circostanze in quanto la sig.ra portava con sé mio figlio (nato Pt_1 Persona_5 nel 2004) presso l'abitazione dei signori , dove talvolta mi sono recata a CP_1 prelevarlo e perché mi è capitato saltuariamente di accompagnare la mia ex suocera presso l'abitazione dei signori , lasciandola dinanzi al portone e talvolta, CP_1 quando c'era anche mio figlio, accompagnandola sopra;
So che la sig.ra si Pt_1 occupava delle pulizie domestiche in quanto talvolta l'ho vista al balcone di casa
battere i tappeti;
so anche che la mia ex suocera ha fatto da babysitter ai figli
CP_1 dei signori perché circa 18 anni fa, in un'occasione conviviale, a casa di mia
CP_1 suocera era presente il figlio dei signori , , il quale ricordava a
CP_1 Persona_6 mia suocera i tempi in cui era affidato alle sue cure;
L'impegno lavorativo della mia ex suocera sino al 2016 è stato continuativo e si è svolto anche presso l'abitazione estiva dei coniugi , sita in Canicattì in c.da Fontana Bianca;
tale circostanza
CP_1
l'ho appresa dalla stessa e mi consta in quanto in un'occasione, credo si Pt_1 collochi tra il 2005 ed il 2006, ho accompagnato mia suocera nella casa di campagna dei coniugi , allo scopo di ringraziarli per aver regalato a mio figlio CP_1 un giocattolo) hanno visto il ricorrente presso l'abitazione della famiglia . CP_1
Assolutamente generici sono, all'evidenza, i ricordi dei medesimi testi in merito all'attività concretamente espletata dalla ricorrente, all'esistenza del vincolo della subordinazione, agli orari di lavoro osservati dalla avendo peraltro, i Pt_1 dichiaranti riportato notizie apprese, come ammesso, dalla medesima ricorrente o frutto di personali convinzioni e presunzioni.
Senza considerare che:
6 -Salvatore ha avuto occasione di vedere la in casa in una Tes_1 Pt_1 CP_1 sola occasione, peraltro datata nel tempo, considerata la contestuale presenza dei figli minori dei coniugi;
CP_1
nata nel 1982, ha riportato notizie circa il rapporto di lavoro Persona_3 della a far data dal 1986. Pt_1
Ma anche tali circostanze riportate dai testimoni risultano documentalmente smentite.
Hanno infatti dedotto e dimostrato i resistenti che la nell'arco temporale Pt_1 in cui assume di avere prestato continuativamente servizio in casa , ha CP_1 contestualmente lavorato come bracciante agricolo giornaliero (dal 1985 al 1991), ovvero si trovava in malattia per infortunio (da gennaio ad aprile 1992), o in stato di astensione dal lavoro per maternità e/ o gravidanza (nel 1986), o era impiegata come collaboratrice familiare presso altro datore di lavoro (dal 2003 al 2017), ovvero aveva intrapreso (nel 2016) un'attività commerciale di gestione di un bar, quale unico titolare (v. doc n.2 e 10 fascicolo di parte ); hanno dedotto, altresì, che CP_2
era il padrino di battesimo della figlia della ricorrente, sicché, per tale Persona_1 Per_ ragione, è verosimile che tanto la che la ex nuora abbiano avuto occasione Pt_1 di frequentare la casa dei;
che all'epoca in cui la assume di avere iniziato CP_1 Pt_1 la collaborazione domestica anche come baby-sitter, i figli del , odierni CP_1 appellati, avevano, rispettivamente, quattordici e quattro anni e che costoro hanno lasciato la casa paterna, rispettivamente, nel 1990, e nel 2001, Controparte_1 CP_2
.
[...]
I testimoni di parte appellata hanno, poi, concordemente riferito circostanze volte ad avallare le argomentazioni difensive svolte in memoria e, di converso, a smentire le asserzioni di parte ricorrente.
Più precisamente era stato dedotto che (contrariamente all'asserto della di Pt_1 avere lavorato alle dipendenze del sig. e, dopo il decesso di Persona_1 quest'ultimo, alle dipendenze dei di lui figli nell'abitazione di via Minghetti, n. 14 di
Canicattì sino al 28.02.2019), i germani , e , dopo la morte del CP_1 CP_2 CP_1 padre, avevano formalizzato disdetta della fornitura dell'energia elettrica nella casa abitata dal sig. , giusta comunicazione che si allega (ALL. 3); che Persona_1
(contrariamente all'asserto della di essersi occupata anche di nella Pt_1 CP_2 casa di via Minghetti, n. 14 di Canicattì) dal febbraio 2001 è dipendente CP_2 della Banca Monte dei Paschi di Siena presso la filiale di Sant'Agata di Militello, come da estratto contributivo che si allega (ALL. 4), quindi la sig.ra CP_1 certamente dal febbraio 2001 non ha dimorato a Canicattì perché si era trasferita in
Sant'Agata di Militello per ragioni di lavoro, come da ricevute di pagamento del canone di locazione che si allegano (ALL.5) e, pertanto la non doveva occuparsi Pt_1
7 di che dimorava in Sant'Agata di Militello;
che, ancora, dal 2.05.2007, CP_2 dopo il decesso della madre, risalente all'1.01.2007, ha acquistato CP_2 un'abitazione in Sant'Agata di Militello ed ha trasferito anche la propria residenza nel predetto comune, come da certificato di residenza storico che si allega (ALL. 6), ove, da oltre vent'anni, risiede stabilmente per ragioni di lavoro;
che nel periodo estivo la famiglia , dopo che i bambini avevano terminato con gli impegni CP_1 scolastici, si spostava presso l'abitazione in c.da Torre di Gaffe di Licata – acquistata il 13.08.1982, giusta contratto di compravendita che si allega (ALL. 7) – per ivi trascorrere i mesi estivi e consentire ai figli di frequentare il mare, la famiglia
faceva rientro a Canicattì una settimana prima dell'inizio della scuola, nel CP_1 mese di settembre di ogni anno, con la conseguente evidente impossibilità che la Pt_1 potesse avere svolto continuativa attività lavorativa nella casa di Canicattì, presso la famiglia (dal mese di settembre 1984 al mese maggio 1996 dalle ore 14:00 CP_1 alle ore 19:30 dal lunedì al venerdì e dal mese di giugno 1996 al mese di febbraio
2019 per tre giorni alla settimana, ossia il mercoledì ed il venerdì dalle 14:00 alle
17:00 ed il giovedì dalle 14:00 alle 19:00), anche in tale periodo estivo, quando la famiglia si trovava nella casa al mare sita in Licata.
Ancora, dopo il decesso della moglie (risalente all'1.01.2007) Persona_7
aveva trascorso la maggior parte del tempo presso l'abitazione della Persona_1 figlia in Sant'Agata di Militello, e presso la casa della nuova compagna,
[...]
, in Gravina di Catania. Persona_8
Tutte le circostanze su menzionate sono emerse dalla prova assunta.
Hanno riferito, difatti, in tal senso sia E' vero che dal Testimone_2 febbraio 2001 si è trasferita, stabilmente per ragioni di lavoro, a CP_2
Sant'Agata di Militello dove abbiamo coabitato fino al 2007; successivamente CP_2
ha acquistato 2 appartamenti e dunque si è trasferita in un'altra abitazione
[...] sempre a Sant'Agata di Militello;
E' vero che dopo la morte della sig.ra Persona_7
, risalente al gennaio 2007, il sig. , padre di , era solito
[...] Persona_1 CP_2 trasferirsi presso l'abitazione della figlia in Sant'Agata di Militello per lunghi periodi dell'anno, che ritengo anche superiori ai 6 mesi. Ne sono a conoscenza perché, avendo instaurato ottimi rapporti con tutta la famiglia , venivo resa CP_1 partecipe delle loro abitudini ed altresì venivo spesso invitata dallo stesso Per_1
in casa della mia amica in Sant'Agata di Militello;
.. Durante la
[...] CP_2 permanenza in casa della figlia, capitava che il sig. si allontanasse per Persona_1 qualche giorno o per qualche settimana, sia per recarsi a Canicattì e per recarsi a
Catania, ove conviveva con la sig.ra , ovvero per effettuare dei viaggi in Pt_2 compagnia di quest'ultima; che : Dal 03/05/2008 ho Persona_9 convissuto con il sig. , sino alla sua morte, presso la mia abitazione di Persona_1
8 Gravina di Catania, ed è vero che con lui ho effettuato moltissimi viaggi, sia in Italia che all'estero; Saltuariamente abbiamo abitato anche nella casa di Canicattì, via Minghetti n. 14; Nel dicembre del 2016 ci trovavamo a Canicattì ed il mio compagno
si è fratturato il calcagno ed è rimasto immobilizzato per 40 giorni, Persona_1 cosicché quando ho avuto l'esigenza di allontanarmi da casa e fare alcune commissioni ho chiamato per accudirlo;
Abbiamo abitato Controparte_3 anche nella casa di campagna di Canicattì e nella casa al mare di Licata. Conosco la sig.ra in quanto la defunta moglie di aveva battezzato la Parte_1 Persona_1 figlia;
La sig.ra non ha mai frequentato in mia presenza la casa di via Minghetti Pt_1
e la casa di campagna;
Molto spesso con il mio compagno ci siamo Persona_1 recati anche a Sant'Agata di Militello a trovare la figlia , specie quando è nato CP_2 il primo figlio di quest'ultima; ci siamo fermati lì per lunghi periodi presso l'appartamento situato sotto quello occupato dalla figlia , che io utilizzo CP_2 tutt'ora quando mi reco a trovare . CP_2
La teste ha, poi, confermato che nel dicembre Controparte_3
2016 gennaio 2017, su incarico di , ho lavorato presso Persona_8
l'abitazione del sig. , sita in Canicattì, via Minghetti, aiutandola nei Persona_1 lavori domestici e facendo compagnia al sig. che in quel periodo aveva un CP_1 piede ingessato. Preciso che non avevo orari stabiliti e che era la sig.ra a Per_8 contattarmi al bisogno, sia nelle ore pomeridiane che antimeridiane.
In ultimo, anche il teste , amico di , ha Testimone_3 Controparte_1 escluso di conoscere la e di averla vista in casa della famiglia : Non Pt_1 CP_1 conosco , sono amico di e quindi ho frequentato la casa Parte_1 Controparte_1 dei genitori di quest'ultimo sin dal 1986, ossia da quando frequentavamo le scuole medie e studiavamo insieme o in casa di o in casa mia, a pomeriggi alterni CP_1 in orari compresi tra le 15.30 e le 19.00, e ciò fino al 1990, quando si è CP_1 trasferito a Roma per ragioni di studio;
in seguito ho continuato a frequentare saltuariamente la casa dei signori per andare a salutarli, dopo pranzo. In tutte CP_1 tali occasioni non ho mai incontrato in casa dei signori la sig.ra che CP_1 Pt_1 conosco di vista;
…Dal 2005/2006 io e , con una terza persona, Controparte_1 siamo stati soci di una SRL sino al 2021/2022, data in cui ha ceduto Controparte_1 le sue quote a me;
… Escludo di avere consegnato somme di denaro, a qualsiasi titolo, alla sig.ra Parte_1
In conclusione, la ricorrente non risulta avere lavorato alle dipendenze di Per_1
o dei figli di quest'ultimo, sicché le domande della stessa sono infondate in
[...] quanto smentite dalla documentazione versata in atti e dalla prova testimoniale assunta.
Ne segue il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
9 Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.804/2022 emessa il 19 ottobre 2022 dal Tribunale G.L. di
Agrigento.
Condanna l'appellante al rimborso, in favore degli appellati, delle spese di questo grado del giudizio che liquida in € 7.160,00, a titolo di compensi professionali, oltre, Iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Palermo, il 17 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Cinzia Alcamo Maria G. Di Marco
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