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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/07/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 779 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari ci- vili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
presso lo studio dell'avv. Salvago Rosa, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso introduttivo
-ricorrente -
CONTRO
nata ad [...], il [...], elettivamente domiciliata CP_1
presso lo studio dell'avv. Faro Arnaldo, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla memoria di costituzione
-resistente-
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO -interveniente necessario-
OGGETTO: Divorzio – Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 21 febbraio 2025.
DEL P.M: cfr. cfr. visto del 6 marzo 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 27 febbraio 2023, ha chiesto al Tri- Parte_1
bunale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto ad Agrigento, il 12 giugno 1990 con CP_1
A sostegno della domanda il ricorrente ha rappresentato che la convivenza coniugale, dalla quale sono nati due figli, e en- Per_1 Persona_2
trambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente a quando i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del pro- cedimento di separazione personale, successivamente dichiarata dal Tribunale di Palermo con sentenza non definitiva n. 488/2015 (seguita da sentenza de- finitiva n. 4668/2017), passata in giudicato.
Ha chiesto, inoltre, previa emissione di una sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revoca dell'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento previsto in favore della moglie, titolare di proprie fonti di reddito e dipendente a tempo indeterminato presso la Camera di
Commercio di Palermo, nonché la revoca dell'obbligo di contribuire al man- tenimento della figlia tenuto conto dell'età della medesima e Persona_2
della circostanza che la stessa, già nel 2022, avrebbe ultimato il suo percorso di studi, acquisendo specifica capacità lavorativa nel mondo dell'editoria.
- 2 - Costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda principale, ma si CP_1
è opposta alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento previsto in fa- vore della figlia, la quale sarebbe in procinto di conseguire la laurea specialisti- ca presso la City University di Londra, nonché alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento in suo favore, chiedendo la conferma degli im- porti, rispettivamente di euro 700,00, oltre al 70 % delle spese straordinarie, e di euro 300,00, stabiliti in sede di separazione, con onere di versamento diret- to da parte della RAI, nella qualità di datore di lavoro del Pt_1
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione, il Presi- dente f.f. ha adottato i provvedimenti provvisori e ha rimesso le parti davanti al G.I. per la trattazione del merito.
Con successivi atti, ciascuna parte ha insistito nelle rispettive difese.
Dichiarati cessati gli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva n. 657 resa da questo Tribunale il 23-26 aprile 2024, la causa, rimessa sul ruolo ed istruita mediante produzione documentale, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 21 febbraio 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata posta in decisione.
Essendo già intervenuta sulla domanda di cessazione degli effetti civili del ma- trimonio la pronuncia sopra richiamata, restano da esaminare le restanti do- mande.
Ebbene, con riferimento alla richiesta di prevedere l'obbligo a carico del Pt_1
di contribuire al mantenimento della figlia (classe 1998), pare Persona_2
opportuno premettere che l'obbligo di mantenimento in favore dei figli non viene meno con il raggiungimento della maggiore età, ma deve essere valutato dal giudice secondo criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto
- 3 - all'età dei beneficiari, considerando: l'effettivo conseguimento di competenze professionali, l'impegno nella ricerca di un'occupazione e la condotta persona- le complessiva. Tale obbligo non può protrarsi oltre ragionevoli limiti tempo- rali e quantitativi, dovendo essere finalizzato al perseguimento di un progetto educativo e formativo, nel rispetto delle capacità e inclinazioni del figlio.
Ancora, va osservato come, secondo l'orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione, condiviso da questo Collegio, l'onere della prova della sussistenza delle condizioni su cui si fonda il diritto, che è a carico del richiedente, è parti- colarmente gravoso per il 'figlio adulto', vertendo sulle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una auto- noma collocazione lavorativa (cfr. Cass. n. 2252/2024).
Fatta questa premessa e applicando i summenzionati principi al caso di specie, si ritiene come la non abbia ottemperato all'onere della prova sulla stes- CP_1
sa incombente, non avendo dimostrato che la figlia stia com- Persona_2
pletando il proprio percorso formativo, né che sia stata nell'impossibilità di trovare un lavoro confacente al proprio titolo di studi, essendosi limitata a produrre un'attestazione rilasciata alla City University of London, da cui si evince la conclusione del corso “ Investigative Journalism” il 30 giugno 2023, non do- cumentando in alcun modo l'asserita iscrizione a un successivo master di per- fezionamento in “ Letteratura Comparata” e non dimostrando l'inadeguatezza dei proventi derivanti dai lavori saltuari svolti dalla figlia (grazie ai quali vero- similmente avrà ottenuto il finanziamento in atti), né l'impossibilità per la stessa di integrare le proprie entrate con qualsivoglia opportunità di lavoro.
In mancanza della suddetta prova, tenuto conto dell'età della figlia ( classe
1998) e del percorso formativo concluso, si presume il raggiungimento
- 4 - dell'indipendenza economica della stessa, la quale si trova già proiettata nel mondo del lavoro, non essendo la sua posizione assimilabile a quella di una studentessa fuori sede.
Conseguentemente, la domanda della di porre l'obbligo a carico del CP_1
Conti di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne va disatteso.
Venendo, adesso, alla domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della , giova premettere che, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. CP_1
5, comma 6, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richie- de l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro, di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, e in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla con- duzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e perso- nale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto ( cfr. Cassazione, s.u. n. 18287/2018).
Applicando i summenzionati principi al caso di specie, condivisi da questo
Collegio, si ritiene che siano sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Invero, procedendo alla comparazione della situazione patrimoniale dei co- niugi, emerge la sussistenza di una sperequazione reddituale tra le parti, infatti, il ricorrente svolge attività lavorativa come giornalista dipendente della RAI, sede di Palermo, percepisce un reddito mensile di circa 4000,00 euro, e risulta
- 5 - proprietario di un fabbricato ( 27 mq) e un terreno ( 93 are), siti a Siculiana in località Torre Salsa, invece, la resistente è dipendente della Camera di Com- mercio di Palermo, svolta da remoto ad Agrigento, percepisce uno stipendio mensile di euro 1300,00 circa e risulta piena proprietaria dell'immobile in cui vive, ad Agrigento, in via Papa Luciani, nonché comproprietaria nella quota di
1/9 di un immobile (piano terra) in via Atenea di 40 mq e di un immobile
( piano terra) in via Cicerone di 110 mq, siti ad Agrigento.
Inoltre, considerato che nel corso del matrimonio, celebrato nel 1990, sebbe- ne sia incontestato che la abbia conseguito la laurea in “ Scienze Politi- CP_1
che”, tuttavia, è emerso anche che la stessa si sia prevalentemente occupata della famiglia, consentendo al di svolgere la propria attività di giornali- Pt_1
sta anche in base a dei turni, che potevano comprendere anche il sabato e la domenica e di progredire professionalmente, sacrificando inevitabilmente le proprie aspettative di crescita professionale.
Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, non potendosi trascurare la funzione assistenziale, nonché compensativa e perequativa dell'assegno divor- zile, va disposto l'obbligo a carico del Conti di corrispondere alla un as- CP_1
segno divorzile di euro 300,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, da versare entro il giorno dieci di ogni mese.
Si ribadisce, infine, l'inammissibilità in questa sede della richiesta avanzata dal- la di impartire l'ordine alla Rai-Radiotelevisione Italiana, nella qualità di CP_1
datore di lavoro del Conti, di versare direttamente alla medesima le somme dovute da quest'ultimo.
Infatti, ai sensi dell'art. 4 l. 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'art. 8 l. 6 marzo 1987 n. 74, ratione temporis applicabile al caso di specie, non è pre-
- 6 - visto il potere del giudice della causa di divorzio di impartire al terzo l'ordine di versamento diretto in favore del coniuge divorziato con diritto all'assegno, originariamente previsto dall'art. 156 comma 6 c.c. nell'ambito del giudizio di separazione, e non estensibile al procedimento di divorzio, limitando l'art. 4 l.
n. 898 del 1970 il potere del giudice in ordine ai provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del coniuge e della prole ai soli rapporti tra le parti, con esclusione della possibilità di impartire ordini a terzi.
Pertanto, in ossequio alla disciplina adesso stabilita dall'art. 473 bis.37 c.p.c., la parte potrà rivolgersi direttamente al terzo secondo le modalità indicate dal- la normativa.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare intera- mente compensate fra le parti le spese del giudizio
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i difensori delle parti ed il Pub- blico , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definiti- CP_2
vamente pronunciando nel procedimento n. 779/2023 R.G. a seguito di sen- tenza non definitiva n. 657/2024 depositata in data 26 aprile 2024; pone a carico di l'obbligo di corrispondere a un Parte_1 CP_1
assegno divorzile di euro 300,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, da versa- re entro il giorno dieci di ogni mese;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 10 luglio 2025
Il Presidente
- 7 - Il Giudice est.
G. Claudia Ragusa
Giuseppe Melisenda Giambertoni
- 8 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 779 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari ci- vili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
presso lo studio dell'avv. Salvago Rosa, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso introduttivo
-ricorrente -
CONTRO
nata ad [...], il [...], elettivamente domiciliata CP_1
presso lo studio dell'avv. Faro Arnaldo, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla memoria di costituzione
-resistente-
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO -interveniente necessario-
OGGETTO: Divorzio – Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 21 febbraio 2025.
DEL P.M: cfr. cfr. visto del 6 marzo 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 27 febbraio 2023, ha chiesto al Tri- Parte_1
bunale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto ad Agrigento, il 12 giugno 1990 con CP_1
A sostegno della domanda il ricorrente ha rappresentato che la convivenza coniugale, dalla quale sono nati due figli, e en- Per_1 Persona_2
trambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente a quando i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del pro- cedimento di separazione personale, successivamente dichiarata dal Tribunale di Palermo con sentenza non definitiva n. 488/2015 (seguita da sentenza de- finitiva n. 4668/2017), passata in giudicato.
Ha chiesto, inoltre, previa emissione di una sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revoca dell'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento previsto in favore della moglie, titolare di proprie fonti di reddito e dipendente a tempo indeterminato presso la Camera di
Commercio di Palermo, nonché la revoca dell'obbligo di contribuire al man- tenimento della figlia tenuto conto dell'età della medesima e Persona_2
della circostanza che la stessa, già nel 2022, avrebbe ultimato il suo percorso di studi, acquisendo specifica capacità lavorativa nel mondo dell'editoria.
- 2 - Costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda principale, ma si CP_1
è opposta alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento previsto in fa- vore della figlia, la quale sarebbe in procinto di conseguire la laurea specialisti- ca presso la City University di Londra, nonché alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento in suo favore, chiedendo la conferma degli im- porti, rispettivamente di euro 700,00, oltre al 70 % delle spese straordinarie, e di euro 300,00, stabiliti in sede di separazione, con onere di versamento diret- to da parte della RAI, nella qualità di datore di lavoro del Pt_1
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione, il Presi- dente f.f. ha adottato i provvedimenti provvisori e ha rimesso le parti davanti al G.I. per la trattazione del merito.
Con successivi atti, ciascuna parte ha insistito nelle rispettive difese.
Dichiarati cessati gli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva n. 657 resa da questo Tribunale il 23-26 aprile 2024, la causa, rimessa sul ruolo ed istruita mediante produzione documentale, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 21 febbraio 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata posta in decisione.
Essendo già intervenuta sulla domanda di cessazione degli effetti civili del ma- trimonio la pronuncia sopra richiamata, restano da esaminare le restanti do- mande.
Ebbene, con riferimento alla richiesta di prevedere l'obbligo a carico del Pt_1
di contribuire al mantenimento della figlia (classe 1998), pare Persona_2
opportuno premettere che l'obbligo di mantenimento in favore dei figli non viene meno con il raggiungimento della maggiore età, ma deve essere valutato dal giudice secondo criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto
- 3 - all'età dei beneficiari, considerando: l'effettivo conseguimento di competenze professionali, l'impegno nella ricerca di un'occupazione e la condotta persona- le complessiva. Tale obbligo non può protrarsi oltre ragionevoli limiti tempo- rali e quantitativi, dovendo essere finalizzato al perseguimento di un progetto educativo e formativo, nel rispetto delle capacità e inclinazioni del figlio.
Ancora, va osservato come, secondo l'orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione, condiviso da questo Collegio, l'onere della prova della sussistenza delle condizioni su cui si fonda il diritto, che è a carico del richiedente, è parti- colarmente gravoso per il 'figlio adulto', vertendo sulle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una auto- noma collocazione lavorativa (cfr. Cass. n. 2252/2024).
Fatta questa premessa e applicando i summenzionati principi al caso di specie, si ritiene come la non abbia ottemperato all'onere della prova sulla stes- CP_1
sa incombente, non avendo dimostrato che la figlia stia com- Persona_2
pletando il proprio percorso formativo, né che sia stata nell'impossibilità di trovare un lavoro confacente al proprio titolo di studi, essendosi limitata a produrre un'attestazione rilasciata alla City University of London, da cui si evince la conclusione del corso “ Investigative Journalism” il 30 giugno 2023, non do- cumentando in alcun modo l'asserita iscrizione a un successivo master di per- fezionamento in “ Letteratura Comparata” e non dimostrando l'inadeguatezza dei proventi derivanti dai lavori saltuari svolti dalla figlia (grazie ai quali vero- similmente avrà ottenuto il finanziamento in atti), né l'impossibilità per la stessa di integrare le proprie entrate con qualsivoglia opportunità di lavoro.
In mancanza della suddetta prova, tenuto conto dell'età della figlia ( classe
1998) e del percorso formativo concluso, si presume il raggiungimento
- 4 - dell'indipendenza economica della stessa, la quale si trova già proiettata nel mondo del lavoro, non essendo la sua posizione assimilabile a quella di una studentessa fuori sede.
Conseguentemente, la domanda della di porre l'obbligo a carico del CP_1
Conti di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne va disatteso.
Venendo, adesso, alla domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della , giova premettere che, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. CP_1
5, comma 6, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richie- de l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro, di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, e in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla con- duzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e perso- nale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto ( cfr. Cassazione, s.u. n. 18287/2018).
Applicando i summenzionati principi al caso di specie, condivisi da questo
Collegio, si ritiene che siano sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Invero, procedendo alla comparazione della situazione patrimoniale dei co- niugi, emerge la sussistenza di una sperequazione reddituale tra le parti, infatti, il ricorrente svolge attività lavorativa come giornalista dipendente della RAI, sede di Palermo, percepisce un reddito mensile di circa 4000,00 euro, e risulta
- 5 - proprietario di un fabbricato ( 27 mq) e un terreno ( 93 are), siti a Siculiana in località Torre Salsa, invece, la resistente è dipendente della Camera di Com- mercio di Palermo, svolta da remoto ad Agrigento, percepisce uno stipendio mensile di euro 1300,00 circa e risulta piena proprietaria dell'immobile in cui vive, ad Agrigento, in via Papa Luciani, nonché comproprietaria nella quota di
1/9 di un immobile (piano terra) in via Atenea di 40 mq e di un immobile
( piano terra) in via Cicerone di 110 mq, siti ad Agrigento.
Inoltre, considerato che nel corso del matrimonio, celebrato nel 1990, sebbe- ne sia incontestato che la abbia conseguito la laurea in “ Scienze Politi- CP_1
che”, tuttavia, è emerso anche che la stessa si sia prevalentemente occupata della famiglia, consentendo al di svolgere la propria attività di giornali- Pt_1
sta anche in base a dei turni, che potevano comprendere anche il sabato e la domenica e di progredire professionalmente, sacrificando inevitabilmente le proprie aspettative di crescita professionale.
Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, non potendosi trascurare la funzione assistenziale, nonché compensativa e perequativa dell'assegno divor- zile, va disposto l'obbligo a carico del Conti di corrispondere alla un as- CP_1
segno divorzile di euro 300,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, da versare entro il giorno dieci di ogni mese.
Si ribadisce, infine, l'inammissibilità in questa sede della richiesta avanzata dal- la di impartire l'ordine alla Rai-Radiotelevisione Italiana, nella qualità di CP_1
datore di lavoro del Conti, di versare direttamente alla medesima le somme dovute da quest'ultimo.
Infatti, ai sensi dell'art. 4 l. 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'art. 8 l. 6 marzo 1987 n. 74, ratione temporis applicabile al caso di specie, non è pre-
- 6 - visto il potere del giudice della causa di divorzio di impartire al terzo l'ordine di versamento diretto in favore del coniuge divorziato con diritto all'assegno, originariamente previsto dall'art. 156 comma 6 c.c. nell'ambito del giudizio di separazione, e non estensibile al procedimento di divorzio, limitando l'art. 4 l.
n. 898 del 1970 il potere del giudice in ordine ai provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del coniuge e della prole ai soli rapporti tra le parti, con esclusione della possibilità di impartire ordini a terzi.
Pertanto, in ossequio alla disciplina adesso stabilita dall'art. 473 bis.37 c.p.c., la parte potrà rivolgersi direttamente al terzo secondo le modalità indicate dal- la normativa.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare intera- mente compensate fra le parti le spese del giudizio
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i difensori delle parti ed il Pub- blico , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definiti- CP_2
vamente pronunciando nel procedimento n. 779/2023 R.G. a seguito di sen- tenza non definitiva n. 657/2024 depositata in data 26 aprile 2024; pone a carico di l'obbligo di corrispondere a un Parte_1 CP_1
assegno divorzile di euro 300,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, da versa- re entro il giorno dieci di ogni mese;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 10 luglio 2025
Il Presidente
- 7 - Il Giudice est.
G. Claudia Ragusa
Giuseppe Melisenda Giambertoni
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