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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/12/2025, n. 2088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2088 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice, dott. Roberto Notaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2458/2023 promossa
Da
nata a [...] il [...] (cod. fisc. ) e residente in Parte_1 C.F._1
Portopalo di C.P. via L. Tasca n.31, elettivamente domiciliata in Pachino presso lo studio dell'Avv.
TE CA (C.F. ) che la rappresenta e difende;
C.F._2
Opponente
Contro
on sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 (C.F. Controparte_1
- P.VA , già in persona del legale rappresentante pro P.VA_1 P.VA_2 Controparte_1 tempore, e per essa - giusta procura in data 09/12/2020 per atto Notaio di Venezia- Persona_1
Mestre, Rep. n. 42351 - Racc. n. 15678, la mandataria (C.F. Controparte_2
e Partita VA ), con sede legale in Venezia-Mestre (VE), via Terraglio n. P.VA_3 P.VA_2
63, in persona del Responsabile di Direzione General Counsel, Dott.ssa , munita dei Controparte_3 necessari poteri di rappresentanza al personale di “ in data 5.08.2022 Controparte_1 per atto a rogito Notaio di Mestre, rep. n. 44415 e racc. n.16818, rappresentata e Persona_1 difesa, dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino (C.F. , elettivamente C.F._3 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alessandra Firmato Cerbino (C.F. ) in C.F._4
Viale Scala Greca 406/B, Siracusa;
Opposta E
nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente a Controparte_4 C.F._5
Portopalo di Capopassero in Via Carlo Alberto n. 121, rappresentato e difeso dall'avv.
LV NO (C.F. ); C.F._6
Convenuto
Motivi in fatto e in diritto
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 466/2023, emesso dal Parte_1
Tribunale di Siracusa in data 18.04.2023 nel procedimento iscritto al n. 5856/2022 r.g., in virtù del quale le è stato ingiunto di pagare, in solido con , la somma di € 112.975,82, a titolo Controparte_4 di saldo del contratto di apertura di linea di credito stipulato con la Findomestic spa.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'opposizione Controparte_1 avversaria, poiché infondata in fatto e in diritto.
Si è, altresì, costituito in giudizio assumendo di avere proposto autonoma Controparte_4 opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo, procedimento iscritto al n. 2450/2023 r.g., del quale ha chiesto la riunione al presente procedimento;
nel merito, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 9.4.2024 il giudice ha respinto la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, constatando che vi era una palese difformità tra le caratteristiche del credito ingiunto e la fonte contrattuale posta a base della richiesta monitoria, da cui non emergeva neppure la sussistenza di un garante nella persona del . CP_4
Con la memoria di precisazione delle conclusioni depositata il 20.10.2025 l'opposta ha riconosciuto che, per mero refuso, in sede monitoria è stato allegato un contratto errato e, pertanto, ha espressamente dichiarato di voler rinunciare al decreto ingiuntivo n. 466/2023 (R.G.5856/2022), oggetto del presente giudizio di opposizione. Alla luce di quanto sopra, Controparte_1
e per essa ha chiesto di prendere atto della rinuncia al decreto Controparte_2 ingiuntivo n. 466/2023 e, per l'effetto, di revocarlo.
Le altre parti hanno preso atto della rinuncia, associandosi alla richiesta di revoca del decreto, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 cpc.
Vista la concorde richiesta delle parti, conseguente al riconoscimento dell'erronea proposizione della domanda da parte dell'opposta, l'opposizione va accolta ed il decreto revocato. La liquidazione delle spese di lite viene effettuata, come da dispositivo, tenuto conto della sostanziale soccombenza dell'opposta, dal cui errore è derivato il presente processo, liquidazione eseguita secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 – modificato dal D.M. n. 147/2022 -, tenuto conto del valore della controversia desunto dall'entità del credito ingiunto, dell'attività difensiva concretamente svolta e del livello di complessità non elevato delle questioni giuridiche trattate, in complessivi € 9.500,00.
Non sono ripetibili le spese sostenute dal , il quale ha proposto autonoma opposizione avverso CP_4 il medesimo decreto e nei cui confronti in questa sede non è stata proposta alcuna domanda, motivo per il quale la sua costituzione è stata superflua, nonostante la citazione da parte dell'opponente.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 466/2023, emesso dal Tribunale di Siracusa in data 18.04.2023;
- condanna l'opposta al pagamento, in favore di delle spese di lite, che liquida in Parte_1
€ 9.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. TE CA.
- dichiara non ripetibili le spese sostenute da Controparte_4
Così deciso in data 18.12.2025
Il Giudice
dott. Roberto Notaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice, dott. Roberto Notaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2458/2023 promossa
Da
nata a [...] il [...] (cod. fisc. ) e residente in Parte_1 C.F._1
Portopalo di C.P. via L. Tasca n.31, elettivamente domiciliata in Pachino presso lo studio dell'Avv.
TE CA (C.F. ) che la rappresenta e difende;
C.F._2
Opponente
Contro
on sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 (C.F. Controparte_1
- P.VA , già in persona del legale rappresentante pro P.VA_1 P.VA_2 Controparte_1 tempore, e per essa - giusta procura in data 09/12/2020 per atto Notaio di Venezia- Persona_1
Mestre, Rep. n. 42351 - Racc. n. 15678, la mandataria (C.F. Controparte_2
e Partita VA ), con sede legale in Venezia-Mestre (VE), via Terraglio n. P.VA_3 P.VA_2
63, in persona del Responsabile di Direzione General Counsel, Dott.ssa , munita dei Controparte_3 necessari poteri di rappresentanza al personale di “ in data 5.08.2022 Controparte_1 per atto a rogito Notaio di Mestre, rep. n. 44415 e racc. n.16818, rappresentata e Persona_1 difesa, dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino (C.F. , elettivamente C.F._3 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alessandra Firmato Cerbino (C.F. ) in C.F._4
Viale Scala Greca 406/B, Siracusa;
Opposta E
nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente a Controparte_4 C.F._5
Portopalo di Capopassero in Via Carlo Alberto n. 121, rappresentato e difeso dall'avv.
LV NO (C.F. ); C.F._6
Convenuto
Motivi in fatto e in diritto
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 466/2023, emesso dal Parte_1
Tribunale di Siracusa in data 18.04.2023 nel procedimento iscritto al n. 5856/2022 r.g., in virtù del quale le è stato ingiunto di pagare, in solido con , la somma di € 112.975,82, a titolo Controparte_4 di saldo del contratto di apertura di linea di credito stipulato con la Findomestic spa.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'opposizione Controparte_1 avversaria, poiché infondata in fatto e in diritto.
Si è, altresì, costituito in giudizio assumendo di avere proposto autonoma Controparte_4 opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo, procedimento iscritto al n. 2450/2023 r.g., del quale ha chiesto la riunione al presente procedimento;
nel merito, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 9.4.2024 il giudice ha respinto la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, constatando che vi era una palese difformità tra le caratteristiche del credito ingiunto e la fonte contrattuale posta a base della richiesta monitoria, da cui non emergeva neppure la sussistenza di un garante nella persona del . CP_4
Con la memoria di precisazione delle conclusioni depositata il 20.10.2025 l'opposta ha riconosciuto che, per mero refuso, in sede monitoria è stato allegato un contratto errato e, pertanto, ha espressamente dichiarato di voler rinunciare al decreto ingiuntivo n. 466/2023 (R.G.5856/2022), oggetto del presente giudizio di opposizione. Alla luce di quanto sopra, Controparte_1
e per essa ha chiesto di prendere atto della rinuncia al decreto Controparte_2 ingiuntivo n. 466/2023 e, per l'effetto, di revocarlo.
Le altre parti hanno preso atto della rinuncia, associandosi alla richiesta di revoca del decreto, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 cpc.
Vista la concorde richiesta delle parti, conseguente al riconoscimento dell'erronea proposizione della domanda da parte dell'opposta, l'opposizione va accolta ed il decreto revocato. La liquidazione delle spese di lite viene effettuata, come da dispositivo, tenuto conto della sostanziale soccombenza dell'opposta, dal cui errore è derivato il presente processo, liquidazione eseguita secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 – modificato dal D.M. n. 147/2022 -, tenuto conto del valore della controversia desunto dall'entità del credito ingiunto, dell'attività difensiva concretamente svolta e del livello di complessità non elevato delle questioni giuridiche trattate, in complessivi € 9.500,00.
Non sono ripetibili le spese sostenute dal , il quale ha proposto autonoma opposizione avverso CP_4 il medesimo decreto e nei cui confronti in questa sede non è stata proposta alcuna domanda, motivo per il quale la sua costituzione è stata superflua, nonostante la citazione da parte dell'opponente.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 466/2023, emesso dal Tribunale di Siracusa in data 18.04.2023;
- condanna l'opposta al pagamento, in favore di delle spese di lite, che liquida in Parte_1
€ 9.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. TE CA.
- dichiara non ripetibili le spese sostenute da Controparte_4
Così deciso in data 18.12.2025
Il Giudice
dott. Roberto Notaro