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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/01/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10604/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. RG 10604/2024 promosso da:
, rappresentata e difesa dall' avv. Aldo Parte_1
Urciuolo
Ricorrente contro
, nato a [...], il [...] e residente in [...]
4/2
Resistente contumace con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
Conclusioni formulate all'udienza del 15.01.2025:
pagina 1 di 6 per la ricorrente “chiede che il Tribunale consenta al padre di vedere il figlio in forma protetta e l'affido esclusivo alla madre del minore e il mantenimento in euro 700,00 in ragione dell'affido esclusivo;
insiste per l'ordine di protezione;
insiste per le richieste istruttorie formulate in sede di ricorso.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 24.09.2024 , premesso che Parte_1 dall'unione more uxorio tra la medesima e è nato in data [...] il CP_1
figlio , ha esposto che, cessata per contrasti insanabili la relazione Per_1
sentimentale nel febbraio 2023 e lasciata la casa familiare da parte del nel CP_1
mese di ottobre 2023, le parti hanno presentato consensualmente un ricorso presso il
Tribunale di Firenze (RG 5578/2024) per la disciplina dell'affidamento e del mantenimento del minore e che il Tribunale con decreto del 10.06.2024 ha Per_1
omologato le condizioni previste nel ricorso congiunto. Ha rappresentato però che, successivamente all'omologa, si sarebbe verificato un grave episodio che ha visto la stessa ricorrente essere vittima di condotta violenta da parte del GN . In CP_1
particolare, in data 15.09.2024 il resistente, con una violenza premeditata ed inaudita, avrebbe aggredito sia la ricorrente che il fratello della stessa. Il giorno successivo, il 16.09.2024, la ricorrente ha presentato querela nei confronti del CP_1
presso i Carabinieri di Firenze Castello. In ragione di ciò la temendo Parte_1
che detta violenza inaudita e ingiustificata in futuro possa essere palesata anche davanti al minore, nell'interesse esclusivo dello stesso ha chiesto al Tribunale preliminarmente di emettere un ordine di protezione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 473 bis 70 cpc, e nel merito che, a modifica del decreto di omologa del giudizio RG 5578/2024 del Tribunale di Firenze, il minore sia affidato Per_1
esclusivamente alla madre, con collocazione presso l'abitazione della stessa, sia disposto l'obbligo del padre a provvedere al mantenimento del figlio mediante il versamento di un assegno mensile di € 700,00, somma rivalutabile secondo gli indici Istat di anno in anno, oltre al contributo del 50% per le spese straordinarie, vengano infine stabiliti incontri protetti tra il padre ed il figlio sotto la sorveglianza dei Servizio Sociali.
pagina 2 di 6 2. Con ordinanza ex art. 282 ter cpp N. 6675/2024 RG G.I.P. del GIP presso il
Tribunale di Firenze è stata disposta la misura del divieto di avvicinamento del a distanza di 500 metri dalla ricorrente e dal figlio e, in conseguenza di tale CP_1
misura, è stato consegnato alla stessa il dispositivo antistalking.
3. Il resistente, pur regolarmente notiziato, non si è costituito nel presente giudizio.
4. All'udienza del 15.01.2025 è comparsa la ricorrente ed il suo difensore. La stessa ha dichiarato: “abito a Mestre dal mese di luglio 2024. Abito in casa in affitto con mio figlio e mia sorella dietro il pagamento di canone di locazione intorno 600-650,00.
Non lo so di preciso perché lo paga mia sorella. Io pago a mia sorella euro 250,00 più bollette e spese a metà. Mia sorella sta ricevendo NASPI e sta facendo un corso pagato dalla Regione per imparare il lavoro di segretaria presso uno studio medico. Il bambino va all'asilo nido a Mestre e pago io euro 700,00 al mese perché non sono rientrata nella graduatoria. Io faccio l'OSS e mi occupo di bimbi autistici alle materne e alle elementari e guadagno al mese euro 1200,00. Sono passata da un part-time ad un full time a dicembre 2024. Il bambino ha il pediatra a Mestre.
Ho cambiato la residenza a Settembre- Ottobre 2024 sia per me che per il bambino.
Il padre non può vedere il bambino. Il 16.10.2024 ho avuto il Codice rosso ed è stato disposto il divieto di avvicinamento a me e al bambino da parte del padre emesso dal GIP del Tribunale di Firenze. Il padre non può contattare il figlio neppure telefonicamente. Il padre paga regolarmente il mantenimento pari ad euro
500,00 al mese tranne il mese di novembre 2024. La nonna paterna mi ha detto che il padre pagherà tale importo. Confermo il ricorso.” Il procuratore ha quindi precisato le conclusioni come sopra riportato ed il Giudice si è riservato quanto al chiesto ordine di protezione e di riferire al Collegio per la decisione.
5. Con provvedimento del 16.01.2025 il Giudice ha ritenuto di non accogliere l'ordine di protezione richiesto dalla ricorrente, in quanto la stessa ha già ottenuto tutela in sede penale con l'emissione da parte del GIP presso il Tribunale di Firenze a carico del convenuto della misura cautelare del divieto di avvicinamento sia alla ricorrente che al figlio, misura tuttora in vigore.
6. In merito al regime di affidamento, il Tribunale ritiene che debba essere disposto l'affidamento super esclusivo di alla madre attesa la citata misura di Per_1
pagina 3 di 6 protezione emessa nei confronti del padre e tenuto conto del contenuto della stessa ordinanza in merito alla descrizione della figura paterna, priva di qualsiasi affidabilità genitoriale, ed alla qualificazione giuridica dei fatti che lo riguardano, ovvero il delitto di cui all'art. 572 c.p. mediante atti persecutori con la precisazione che proprio la necessità di condividere la responsabilità genitoriale sia stata occasione, ovvero pretesto, per il di proseguire con le condotte maltrattanti CP_1
anche dopo la cessazione della convivenza con la ricorrente, fino all'episodio del
15.09.2024, utilizzando il supposto interesse “bene del figlio” per tenere condotte controllanti e violente. Per contro, la madre deve essere considerata unica figura genitoriale di riferimento, facendosi interamente carico della cura ed educazione del figlio e, considerato quanto sopra sulla figura paterna, l'affidamento super esclusivo alla ricorrente deve essere considerato il miglior regime da adottare a tutela e nell'interesse della prole.
7. Quanto agli incontri padre-figlio il Collegio ritiene che la richiesta avanzata dalla ricorrente di incontri protetti tra il padre ed il figlio non possa essere accolta per mancanza dei presupposti giuridici, stante il già citato divieto di avvicinamento disposto dal GIP del Tribunale di Firenze e, altresì, in considerazione della mancanza di interesse mostrata del padre nei confronti del figlio avvalorata dalla mancata costituzione del nel presente giudizio. Deve essere ribadito, infatti, CP_1
che i provvedimenti giurisdizionali vengono adottati rebus sic stantibus, ovvero sulla base della situazione presente al momento della loro emissione. Essendo in vigore, nel caso in esame, la misura di protezione disposta dal GIP di Firenze con l'ordinanza ex art. 282 ter cpp N. RG G.I.P. 6675/2024, allo stato non risultano sussistenti i presupposti per la previsione di incontri, seppur protetti, tra il padre ed il figlio. All'esito dell'ordine di protezione, qualora vi sia interesse in tal senso, il padre potrà semmai avanzare la richiesta di attivare gli incontri con il figlio, sebbene con le modalità più adeguate possibili all'interesse del minore e comunque con il coinvolgimento del Servizio Sociale territorialmente competente che, valutata previamente la fattibilità di tali incontri, fisserà i tempi e le modalità di esercizio di detto diritto di visita che attiverà, se del caso, in modalità protetta;
pagina 4 di 6 8. La richiesta di pagamento del contributo di mantenimento per il minore Per_1 formulata dalla madre deve essere accolta. Il Tribunale ritiene che la somma di €
300,00 mensili sia adeguata ai bisogni del minore, preso atto della condizione economica della madre (che guadagna € 1.200,00 al mese come OSS, sostiene il costo di € 700,00 mensili per l'asilo nido del figlio, fornisce alla sorella un contributo di € 250,00 mensili per il canone di locazione, oltre la metà dei costi per le utenze e le spese varie) e tenuto conto della giovane età del padre e della generica capacità lavorativa dello stesso. Al riguardo va infatti comunque considerato che ciascun genitore, anche se privo di una continuativa fonte di reddito, resta comunque gravato del dovere di fare fronte alle ordinarie esigenze di vita dei figli e quindi attivarsi nella ricerca di un impiego adeguato da cui trarre le risorse finanziarie necessarie per adempiere il detto obbligo di mantenimento, in quanto la sua condizione non deve pregiudicare la prole. Le spese straordinarie vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e vanno individuate secondo le Linee Guida del CNF del 2017, e l'assegno unico sarà interamente percepito dalla madre.
9. Il regolamento delle spese processuali segue la soccombenza.
PQM
Il Tribunale così provvede in via definitiva:
1. dispone l'affidamento super esclusivo del minore nato in data [...] Per_1
alla madre con collocamento presso la stessa, Parte_1
autorizzandola a prendere tutte le decisioni di maggiore interesse inerenti al minore relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, anche senza previo accordo o consultazione con il padre;
2. rigetta la richiesta di fissazione di incontri protetti padre-figlio formulata dalla difesa della madre;
3. pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Per_1
mediante la corresponsione entro il giorno 20 di ogni mese alla madre della somma di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie individuate secondo Linee Guida del CNF del pagina 5 di 6 2017; dispone l'attribuzione per intero alla madre dell'Assegno Unico erogato dall'INPS;
4. condanna il resistente alla refusione a favore dell'Erario delle spese processuali liquidate in € 2.800,00 per compensi di avvocato, oltre il 15% spese generali, IVA e
CAP.
Si comunichi alle parti ed ai Servizi Sociali.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 15.01.2025.
Il Giudice Relatore dott.ssa Serena Alinari
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente
processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai
sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. RG 10604/2024 promosso da:
, rappresentata e difesa dall' avv. Aldo Parte_1
Urciuolo
Ricorrente contro
, nato a [...], il [...] e residente in [...]
4/2
Resistente contumace con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
Conclusioni formulate all'udienza del 15.01.2025:
pagina 1 di 6 per la ricorrente “chiede che il Tribunale consenta al padre di vedere il figlio in forma protetta e l'affido esclusivo alla madre del minore e il mantenimento in euro 700,00 in ragione dell'affido esclusivo;
insiste per l'ordine di protezione;
insiste per le richieste istruttorie formulate in sede di ricorso.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 24.09.2024 , premesso che Parte_1 dall'unione more uxorio tra la medesima e è nato in data [...] il CP_1
figlio , ha esposto che, cessata per contrasti insanabili la relazione Per_1
sentimentale nel febbraio 2023 e lasciata la casa familiare da parte del nel CP_1
mese di ottobre 2023, le parti hanno presentato consensualmente un ricorso presso il
Tribunale di Firenze (RG 5578/2024) per la disciplina dell'affidamento e del mantenimento del minore e che il Tribunale con decreto del 10.06.2024 ha Per_1
omologato le condizioni previste nel ricorso congiunto. Ha rappresentato però che, successivamente all'omologa, si sarebbe verificato un grave episodio che ha visto la stessa ricorrente essere vittima di condotta violenta da parte del GN . In CP_1
particolare, in data 15.09.2024 il resistente, con una violenza premeditata ed inaudita, avrebbe aggredito sia la ricorrente che il fratello della stessa. Il giorno successivo, il 16.09.2024, la ricorrente ha presentato querela nei confronti del CP_1
presso i Carabinieri di Firenze Castello. In ragione di ciò la temendo Parte_1
che detta violenza inaudita e ingiustificata in futuro possa essere palesata anche davanti al minore, nell'interesse esclusivo dello stesso ha chiesto al Tribunale preliminarmente di emettere un ordine di protezione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 473 bis 70 cpc, e nel merito che, a modifica del decreto di omologa del giudizio RG 5578/2024 del Tribunale di Firenze, il minore sia affidato Per_1
esclusivamente alla madre, con collocazione presso l'abitazione della stessa, sia disposto l'obbligo del padre a provvedere al mantenimento del figlio mediante il versamento di un assegno mensile di € 700,00, somma rivalutabile secondo gli indici Istat di anno in anno, oltre al contributo del 50% per le spese straordinarie, vengano infine stabiliti incontri protetti tra il padre ed il figlio sotto la sorveglianza dei Servizio Sociali.
pagina 2 di 6 2. Con ordinanza ex art. 282 ter cpp N. 6675/2024 RG G.I.P. del GIP presso il
Tribunale di Firenze è stata disposta la misura del divieto di avvicinamento del a distanza di 500 metri dalla ricorrente e dal figlio e, in conseguenza di tale CP_1
misura, è stato consegnato alla stessa il dispositivo antistalking.
3. Il resistente, pur regolarmente notiziato, non si è costituito nel presente giudizio.
4. All'udienza del 15.01.2025 è comparsa la ricorrente ed il suo difensore. La stessa ha dichiarato: “abito a Mestre dal mese di luglio 2024. Abito in casa in affitto con mio figlio e mia sorella dietro il pagamento di canone di locazione intorno 600-650,00.
Non lo so di preciso perché lo paga mia sorella. Io pago a mia sorella euro 250,00 più bollette e spese a metà. Mia sorella sta ricevendo NASPI e sta facendo un corso pagato dalla Regione per imparare il lavoro di segretaria presso uno studio medico. Il bambino va all'asilo nido a Mestre e pago io euro 700,00 al mese perché non sono rientrata nella graduatoria. Io faccio l'OSS e mi occupo di bimbi autistici alle materne e alle elementari e guadagno al mese euro 1200,00. Sono passata da un part-time ad un full time a dicembre 2024. Il bambino ha il pediatra a Mestre.
Ho cambiato la residenza a Settembre- Ottobre 2024 sia per me che per il bambino.
Il padre non può vedere il bambino. Il 16.10.2024 ho avuto il Codice rosso ed è stato disposto il divieto di avvicinamento a me e al bambino da parte del padre emesso dal GIP del Tribunale di Firenze. Il padre non può contattare il figlio neppure telefonicamente. Il padre paga regolarmente il mantenimento pari ad euro
500,00 al mese tranne il mese di novembre 2024. La nonna paterna mi ha detto che il padre pagherà tale importo. Confermo il ricorso.” Il procuratore ha quindi precisato le conclusioni come sopra riportato ed il Giudice si è riservato quanto al chiesto ordine di protezione e di riferire al Collegio per la decisione.
5. Con provvedimento del 16.01.2025 il Giudice ha ritenuto di non accogliere l'ordine di protezione richiesto dalla ricorrente, in quanto la stessa ha già ottenuto tutela in sede penale con l'emissione da parte del GIP presso il Tribunale di Firenze a carico del convenuto della misura cautelare del divieto di avvicinamento sia alla ricorrente che al figlio, misura tuttora in vigore.
6. In merito al regime di affidamento, il Tribunale ritiene che debba essere disposto l'affidamento super esclusivo di alla madre attesa la citata misura di Per_1
pagina 3 di 6 protezione emessa nei confronti del padre e tenuto conto del contenuto della stessa ordinanza in merito alla descrizione della figura paterna, priva di qualsiasi affidabilità genitoriale, ed alla qualificazione giuridica dei fatti che lo riguardano, ovvero il delitto di cui all'art. 572 c.p. mediante atti persecutori con la precisazione che proprio la necessità di condividere la responsabilità genitoriale sia stata occasione, ovvero pretesto, per il di proseguire con le condotte maltrattanti CP_1
anche dopo la cessazione della convivenza con la ricorrente, fino all'episodio del
15.09.2024, utilizzando il supposto interesse “bene del figlio” per tenere condotte controllanti e violente. Per contro, la madre deve essere considerata unica figura genitoriale di riferimento, facendosi interamente carico della cura ed educazione del figlio e, considerato quanto sopra sulla figura paterna, l'affidamento super esclusivo alla ricorrente deve essere considerato il miglior regime da adottare a tutela e nell'interesse della prole.
7. Quanto agli incontri padre-figlio il Collegio ritiene che la richiesta avanzata dalla ricorrente di incontri protetti tra il padre ed il figlio non possa essere accolta per mancanza dei presupposti giuridici, stante il già citato divieto di avvicinamento disposto dal GIP del Tribunale di Firenze e, altresì, in considerazione della mancanza di interesse mostrata del padre nei confronti del figlio avvalorata dalla mancata costituzione del nel presente giudizio. Deve essere ribadito, infatti, CP_1
che i provvedimenti giurisdizionali vengono adottati rebus sic stantibus, ovvero sulla base della situazione presente al momento della loro emissione. Essendo in vigore, nel caso in esame, la misura di protezione disposta dal GIP di Firenze con l'ordinanza ex art. 282 ter cpp N. RG G.I.P. 6675/2024, allo stato non risultano sussistenti i presupposti per la previsione di incontri, seppur protetti, tra il padre ed il figlio. All'esito dell'ordine di protezione, qualora vi sia interesse in tal senso, il padre potrà semmai avanzare la richiesta di attivare gli incontri con il figlio, sebbene con le modalità più adeguate possibili all'interesse del minore e comunque con il coinvolgimento del Servizio Sociale territorialmente competente che, valutata previamente la fattibilità di tali incontri, fisserà i tempi e le modalità di esercizio di detto diritto di visita che attiverà, se del caso, in modalità protetta;
pagina 4 di 6 8. La richiesta di pagamento del contributo di mantenimento per il minore Per_1 formulata dalla madre deve essere accolta. Il Tribunale ritiene che la somma di €
300,00 mensili sia adeguata ai bisogni del minore, preso atto della condizione economica della madre (che guadagna € 1.200,00 al mese come OSS, sostiene il costo di € 700,00 mensili per l'asilo nido del figlio, fornisce alla sorella un contributo di € 250,00 mensili per il canone di locazione, oltre la metà dei costi per le utenze e le spese varie) e tenuto conto della giovane età del padre e della generica capacità lavorativa dello stesso. Al riguardo va infatti comunque considerato che ciascun genitore, anche se privo di una continuativa fonte di reddito, resta comunque gravato del dovere di fare fronte alle ordinarie esigenze di vita dei figli e quindi attivarsi nella ricerca di un impiego adeguato da cui trarre le risorse finanziarie necessarie per adempiere il detto obbligo di mantenimento, in quanto la sua condizione non deve pregiudicare la prole. Le spese straordinarie vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e vanno individuate secondo le Linee Guida del CNF del 2017, e l'assegno unico sarà interamente percepito dalla madre.
9. Il regolamento delle spese processuali segue la soccombenza.
PQM
Il Tribunale così provvede in via definitiva:
1. dispone l'affidamento super esclusivo del minore nato in data [...] Per_1
alla madre con collocamento presso la stessa, Parte_1
autorizzandola a prendere tutte le decisioni di maggiore interesse inerenti al minore relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, anche senza previo accordo o consultazione con il padre;
2. rigetta la richiesta di fissazione di incontri protetti padre-figlio formulata dalla difesa della madre;
3. pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Per_1
mediante la corresponsione entro il giorno 20 di ogni mese alla madre della somma di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie individuate secondo Linee Guida del CNF del pagina 5 di 6 2017; dispone l'attribuzione per intero alla madre dell'Assegno Unico erogato dall'INPS;
4. condanna il resistente alla refusione a favore dell'Erario delle spese processuali liquidate in € 2.800,00 per compensi di avvocato, oltre il 15% spese generali, IVA e
CAP.
Si comunichi alle parti ed ai Servizi Sociali.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 15.01.2025.
Il Giudice Relatore dott.ssa Serena Alinari
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente
processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai
sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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