TRIB
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/09/2025, n. 2499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2499 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri Magistrati: dott.ssa Katia Pinto Presidente dott.ssa Alessandra Cesi Giudice Relatore dott.ssa Silvia Saracino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 942/2017 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: riduzione disposizioni testamentarie per lesione di legittima;
TRA
, elettivamente domiciliata a Tricase in via Luigi Parte_1
Cadorna n. 74, presso lo studio legale dell'Avv. Dario Malinconico, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
, in proprio e in qualità di erede di (deceduta in CP_1 Persona_1
corso di causa), elettivamente domiciliato a Lecce in via Garibaldi n. 43, presso lo studio legale dell'Avv. Carlo Ciardo, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in atti;
CONVENUTO
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI,
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato il 30 gennaio 2017, , premesso Parte_1
che il padre adottivo deceduto a Corsano il 22/6/2015, aveva Persona_2
disposto, con testamento olografo recante data 8/10/1994, pubblicato il 28/7/2015 con atto per notar di SS (rep. n. 100.030 e racc. n. 45.768), dei Persona_3 suoi beni immobili nei seguenti termini: “Lascio a mia moglie i Persona_1
terreni "Carcara" in Corsano di are sessanta circa e "Pescomarre" in Corsano di are tre circa, lascio inoltre a mia moglie la mia abitazione di via Giovanni Pascoli, con i mobili e gli arredi e come esistente, lascio ancora a mia moglie l'altra metà indivisa del fabbricato e terreno della località "Guardiola o Calavella", l'altra metà è già donata a mio figlio lascio a mia figlia l'altro fabbricato in CP_1 Parte_1
Corsano la località "Guardiola o Calavella" distinto al foglio 9 particella 895, ed ancora il fondo in Corsano di are 25,85 distinto con foglio 7 particella 304”, CP_2
nonché, nella stessa data, con atto per notar di SS (rep. n. Persona_3
46.629 e racc. n. 19.091) aveva donato al proprio figlio i seguenti altri CP_1 beni: 1) terreno in Corsano, località , censito in Catasto al foglio 7 part. 303; CP_2
2) terreno con fabbricato rurale in SS, località “Favaluro”, censiti in Catasto al foglio 29 part. 81 e 491; 3) terreno in Tiggiano, località “Cicaline”, censito in Catasto al foglio 8 part. 269; 4) un mezzo indiviso del fabbricato in Corsano località “Guardiola” censito in Catasto al foglio 9 particella 896 e terreno di pertinenza censito in Catasto al foglio 9 part. 312, adducendo (richiamando i valori commerciali stimati in una allegata relazione a firma del tecnico di fiducia geom. ) di aver subito lesione Persona_4 della quota di legittima a sé spettante (1/4), avendo ricevuto beni di valore totale pari €
41.600,00, a fronte di un asse ereditario pari ad € 551.300,00, agiva in giudizio nei confronti di e di , chiedendo, previo accertamento Persona_1 CP_1
della lesione, la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni e, quindi, la reintegra della quota di riserva, con vittoria delle spese di lite.
e , costituitisi in giudizio, contestavano la fondatezza CP_1 Persona_1
della domanda, rilevando che, ai fini della verifica della sussistenza o meno della suddetta lesione, doveva tenersi conto sia della scrittura privata redatta e sottoscritta da
, coniuge dell'attrice, in cui il medesimo dichiarava di avere ricevuto dal de Persona_5
2 cuius, in occasione del matrimonio avvenuto il 3/3/1984, una dote nuziale, costituita dal corredo avente, a suo dire, un valore di circa € 10.000,00, oltre che una somma di denaro pari a £ 7.000.000 per l'acquisto del mobilio di arredo dell'abitazione coniugale, sia della somma di € 750,00 mai corrisposta dall'attrice al padre, quale quota di propria spettanza, pari alla metà, dovuta a titolo di spese per la pratica di successione di
[...]
prima moglie del de cuius; chiedevano, dunque, il rigetto della domanda con Per_6
condanna alla refusione delle spese di lite.
Intervenuto il decesso della convenuta il 9 giugno 2024, il giudizio Persona_1
proseguiva con la costituzione di anche in qualità di suo erede. CP_1
Durante la fase istruttoria si procedeva all'interrogatorio formale dell'attrice e si nominava consulente tecnico d'ufficio l'arch. cui veniva conferito l'incarico Persona_7 di stimare il valore dell'asse ereditario e di calcolare quota di disponibile e quota di riserva.
All'udienza del 16 gennaio 2025 le parti precisavano le conclusioni e il giudice istruttore tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e rimettendola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Al fine di determinare sussistenza ed, eventualmente, entità della lesione della quota di legittima riservata all'attrice, occorre, innanzitutto, ricostruire l'asse ereditario di avvalendosi dei risultati delle verifiche e valutazioni rese dal c.t.u. Persona_2
nella relazione tecnica in atti.
Alla data di apertura della successione, il relictum era costituito esclusivamente dai beni immobili di cui al testamento olografo recante data 8/10/1994, pubblicato il 28/7/2015 con atto per notar di SS (rep. n. 100.030 e racc. n. 45.768), Persona_3 ovverosia: 1) terreno in Corsano, località “Carcara”, così costituito:
1.1. fondo agricolo con uliveto e fabbricato rurale censito in Catasto al foglio 6, part.lle 1316 e
1709 (valore: € 21.315,00);
1.2 fondo agricolo censito al foglio 6, part. 731 (valore: €
19.102,50); 2) un mezzo indiviso del fabbricato in Corsano, località “Guardiola”, censito in Catasto al foglio 9, part. 896 e terreno di pertinenza, al foglio 9, particella 312
(valore terreno: € 36.930,00; valore fabbricati: € 85.880,00; valore totale: € 122.810,00;
3 valore quota: 61.405,00); 3) terreno in Corsano, località “Pescomarre”, censito in
Catasto al foglio 8 part. 36 (valore: € 1.485,00); 4) fabbricato in Corsano, via
Giovanni Pascoli, censito in Catasto al foglio 3 part. 341 (valore: € 112.733,00); 5) terreno in Corsano, località “ , censito in Catasto al foglio 7 part. 304 CP_2
(valore: 7.755,00); 6) fabbricati in Corsano, località “Guardiola”, censiti in Catasto al foglio 9 part. 895 (valore: €22.848,00).
Pertanto, il valore totale dei beni caduti in successione è pari ad € 246.643,00.
Per quanto concerne i debiti ereditari da detrarre dal valore dei beni relitti, certamente vi rientrano le spese funerarie, inclusa concessione loculo comunale, (v. Cass., sez. II,
2 febbraio 2016 n. 1994), ammontanti in totale ad € 2.480,00 (all. nn. 6, 7, 8, 11 del fascicolo del convenuto); viceversa, l'imposta di successione non è un debito ereditario, bensì un debito sorto ex lege, occasionato dall'apertura della successione, a carico di tutti gli eredi nei confronti dello Stato (v. Cass., sez.II, 8 marzo n. 2019 n. 6803).
Dalle risultanze istruttorie (allegati da n. 12 a n. 25 del fascicolo del convenuto), sono, inoltre, emersi ulteriori debiti ereditari relativi a pagamenti di IMU e altri tributi locali, utenze ENEL e utenze AQP, ammontanti in totale ad € 4.830.99, effettuati da
[...]
la cui riferibilità al de cuius non è stata oggetto di specifica contestazione. Per_1
Pertanto, il valore dell'asse ereditario (relictum – debiti ereditari) ammonta in totale ad
€ 239.332,00 (€ 246.643,00 - € 2.480,00 - € 4.830.99).
Ora, al valore dell'asse ereditario devono essere sommati i valori dei beni immobili oggetto delle donazioni, citate in premessa, in favore del figlio : 1) CP_1 terreno in Corsano, località “ , censito in Catasto al foglio 7, part. 839 (ex CP_2
303) e p.lla 840 (valore: 14.080,00); 2) terreno con fabbricato rurale in SS, località “Favaluro”, censiti in Catasto al foglio 29 part. 81 e 491 (valore: 64.569,00);
3) terreno in Tiggiano, località “Cigoline”, censito in Catasto al foglio 8 part. 269
(valore: 5.400,00); 4) un mezzo indiviso del fabbricato in Corsano località
“Guardiola”, censito in Catasto al foglio 9 particella 896 e terreno di pertinenza censito in Catasto al foglio 9 part. 312 (valore terreno: € 36.930,00; valore fabbricati: €
85.880,00; valore totale: € 122.810,00; valore quota: 61.405,00).
Il risultato di relictum + donatum è, dunque, pari ad € 384.786,00 (€ 239.332,00 + €
145.454,00).
4 Pertanto, stante il dettato dell'art. 542 comma 2 c.c., in virtù del quale se chi muore lascia, oltre al coniuge, più figli, a questi ultimi “è complessivamente riservata la metà del patrimonio” del defunto e al coniuge superstite un quarto, la quota disponibile del patrimonio di ammontava ad € 96.196,50 e la quota di riserva Persona_2
spettante a ciascun figlio (1/4) ad € 96.196,50.
La legittimaria, aveva, come detto, ricevuto solo il lascito testamentario avente ad oggetto: 1) terreno in Corsano, località , censito in Catasto al foglio 7 part. CP_2
304; 2) fabbricato in Corsano, località “Guardiola”, censito in Catasto al foglio 9 part. 895 (valore totale: € 7.755,00 + €22.848,00 = € 30.603,00), essendosi rivelato infondato il rilievo del convenuto secondo cui ella avrebbe ricevuto donazioni di cui occorreva tenere conto ex art. 564, secondo comma, c.c., in virtù del quale “in ogni caso il legittimario che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato”.
Quanto, infatti, alla scrittura privata redatta e sottoscritta da , coniuge Persona_5 dell'attrice, in cui il medesimo dichiarava di avere ricevuto dal de cuius, in occasione del matrimonio avvenuto il 3/3/1984, una dote nuziale, costituita dal corredo avente, a suo dire, un valore di circa € 10.000,00, oltre che una somma di denaro pari a £
7.000.000 per l'acquisto del mobilio di arredo dell'abitazione coniugale, essa, invero, è una mera dichiarazione unilaterale riconducibile ad un terzo non erede e non sottoscritta dal de cuius e, in ogni caso, sarebbe irrilevante stante il chiaro tenore dell'art. 742, commi 1 e 2 c.c., in virtù del quale non sono soggette a collazione le spese per nozze e per corredo nuziale.
Quanto, poi, all'esborso di € 750,00, relativo alla quota dell'imposta di successione concernente l'eredità della madre dell'attrice, di spettanza della stessa, che il convenuto afferma essere stato sostenuto da il quale si sarebbe fatto carico Persona_2
interamente delle spese della pratica, oltre ad essere oggetto di mera asserzione non avvalorata da alcuna prova documentale, in ogni caso non avrebbe il carattere di elargizione per spirito di liberalità in favore dell'attrice e, quindi, il riferimento allo stesso è, del tutto, inconferente.
5 Pertanto, in definitiva, la lesione sussiste ed è pari ad € 65.593,50 (€ 96.196,50 - €
30.603,00).
La reintegra della quota di legittima spettante all'attrice, (tenuto conto che, ai sensi degli artt. 554 e 555 c.c., le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima, mentre le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento), può avvenire, mediante attribuzione dei seguenti beni oggetto di disposizioni testamentarie: un mezzo indiviso del fabbricato in Corsano, località
“Guardiola”, censito in Catasto al foglio 9, part. 896 con terreno di pertinenza, al foglio
9, particella 312 (valore quota: 61.405,00) e terreno in Corsano, località “Pescomarre”, censito in Catasto al foglio 8 part. 36 (valore: € 1.485,00), nonchè, quanto al residuo,
(essendo gli altri beni relitti tutti di valore di gran lunga eccedente), per equivalente in denaro, tramite versamento a carico del convenuto di € 2.703,50, oltre rivalutazione monetaria dalla data di apertura della successione di sommata agli Persona_2
interessi legali dalla data della domanda al soddisfo.
Le spese processuali, in virtù del principio della soccombenza, gravano sul convenuto e si liquidano in dispositivo tenendo conto del valore della controversia e del livello di complessità della stessa, applicando il d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, i cui parametri devono trovare applicazione (art.6) “alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022), secondo il principio della globalità della prestazione e, pertanto, del compenso (v. Cass., S.U., 14 novembre 2022 n. 33482 conf. Cass., S.U. 12 ottobre 2012
n. 17405).
Sono posti definitivamente a carico del convenuto gli oneri derivanti dall'espletamento della c.t.u. come già liquidati in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
di , in proprio e in qualità di erede di , ogni CP_1 Persona_1
contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
6 1. accoglie la domanda di riduzione delle disposizioni contenute nel testamento olografo di deceduto a Corsano il 22/6/2015, recante data Persona_2
8/10/1994, pubblicato il 28/7/2015 con atto per notar di Persona_3
SS, e di reintegra della quota di legittima spettante a Parte_1
e, per l'effetto, assegna alla suddetta i seguenti beni immobili: un mezzo
[...] indiviso del fabbricato in Corsano, località “Guardiola”, censito in Catasto al foglio 9, part. 896 con terreno di pertinenza, al foglio 9, particella 312 (valore quota: 61.405,00) e terreno in Corsano, località “Pescomarre”, censito in Catasto al foglio 8 part. 36 (valore: € 1.485,00), nonché condanna al CP_1
pagamento, in favore di della somma di € 2.703,50, oltre Parte_1
rivalutazione monetaria dalla data di apertura della successione di Per_2
sommata agli interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
[...]
2. condanna il convenuto alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese processuali che liquida in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, spese documentate, i.v.a. e c.p.a. come per legge con distrazione in favore dell'Avv. Dario Malinconico dichiaratosi difensore antistatario;
3. pone definitivamente a carico del convenuto gli oneri derivanti CP_1 dall'espletamento della c.t.u. come già liquidati in separato decreto.
Così deciso in Lecce, 8 settembre 2025
Il Giudice estensore dott.ssa Alessandra Cesi
Il Presidente dott.ssa Katia Pinto
7
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri Magistrati: dott.ssa Katia Pinto Presidente dott.ssa Alessandra Cesi Giudice Relatore dott.ssa Silvia Saracino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 942/2017 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: riduzione disposizioni testamentarie per lesione di legittima;
TRA
, elettivamente domiciliata a Tricase in via Luigi Parte_1
Cadorna n. 74, presso lo studio legale dell'Avv. Dario Malinconico, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
, in proprio e in qualità di erede di (deceduta in CP_1 Persona_1
corso di causa), elettivamente domiciliato a Lecce in via Garibaldi n. 43, presso lo studio legale dell'Avv. Carlo Ciardo, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in atti;
CONVENUTO
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI,
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato il 30 gennaio 2017, , premesso Parte_1
che il padre adottivo deceduto a Corsano il 22/6/2015, aveva Persona_2
disposto, con testamento olografo recante data 8/10/1994, pubblicato il 28/7/2015 con atto per notar di SS (rep. n. 100.030 e racc. n. 45.768), dei Persona_3 suoi beni immobili nei seguenti termini: “Lascio a mia moglie i Persona_1
terreni "Carcara" in Corsano di are sessanta circa e "Pescomarre" in Corsano di are tre circa, lascio inoltre a mia moglie la mia abitazione di via Giovanni Pascoli, con i mobili e gli arredi e come esistente, lascio ancora a mia moglie l'altra metà indivisa del fabbricato e terreno della località "Guardiola o Calavella", l'altra metà è già donata a mio figlio lascio a mia figlia l'altro fabbricato in CP_1 Parte_1
Corsano la località "Guardiola o Calavella" distinto al foglio 9 particella 895, ed ancora il fondo in Corsano di are 25,85 distinto con foglio 7 particella 304”, CP_2
nonché, nella stessa data, con atto per notar di SS (rep. n. Persona_3
46.629 e racc. n. 19.091) aveva donato al proprio figlio i seguenti altri CP_1 beni: 1) terreno in Corsano, località , censito in Catasto al foglio 7 part. 303; CP_2
2) terreno con fabbricato rurale in SS, località “Favaluro”, censiti in Catasto al foglio 29 part. 81 e 491; 3) terreno in Tiggiano, località “Cicaline”, censito in Catasto al foglio 8 part. 269; 4) un mezzo indiviso del fabbricato in Corsano località “Guardiola” censito in Catasto al foglio 9 particella 896 e terreno di pertinenza censito in Catasto al foglio 9 part. 312, adducendo (richiamando i valori commerciali stimati in una allegata relazione a firma del tecnico di fiducia geom. ) di aver subito lesione Persona_4 della quota di legittima a sé spettante (1/4), avendo ricevuto beni di valore totale pari €
41.600,00, a fronte di un asse ereditario pari ad € 551.300,00, agiva in giudizio nei confronti di e di , chiedendo, previo accertamento Persona_1 CP_1
della lesione, la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni e, quindi, la reintegra della quota di riserva, con vittoria delle spese di lite.
e , costituitisi in giudizio, contestavano la fondatezza CP_1 Persona_1
della domanda, rilevando che, ai fini della verifica della sussistenza o meno della suddetta lesione, doveva tenersi conto sia della scrittura privata redatta e sottoscritta da
, coniuge dell'attrice, in cui il medesimo dichiarava di avere ricevuto dal de Persona_5
2 cuius, in occasione del matrimonio avvenuto il 3/3/1984, una dote nuziale, costituita dal corredo avente, a suo dire, un valore di circa € 10.000,00, oltre che una somma di denaro pari a £ 7.000.000 per l'acquisto del mobilio di arredo dell'abitazione coniugale, sia della somma di € 750,00 mai corrisposta dall'attrice al padre, quale quota di propria spettanza, pari alla metà, dovuta a titolo di spese per la pratica di successione di
[...]
prima moglie del de cuius; chiedevano, dunque, il rigetto della domanda con Per_6
condanna alla refusione delle spese di lite.
Intervenuto il decesso della convenuta il 9 giugno 2024, il giudizio Persona_1
proseguiva con la costituzione di anche in qualità di suo erede. CP_1
Durante la fase istruttoria si procedeva all'interrogatorio formale dell'attrice e si nominava consulente tecnico d'ufficio l'arch. cui veniva conferito l'incarico Persona_7 di stimare il valore dell'asse ereditario e di calcolare quota di disponibile e quota di riserva.
All'udienza del 16 gennaio 2025 le parti precisavano le conclusioni e il giudice istruttore tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e rimettendola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Al fine di determinare sussistenza ed, eventualmente, entità della lesione della quota di legittima riservata all'attrice, occorre, innanzitutto, ricostruire l'asse ereditario di avvalendosi dei risultati delle verifiche e valutazioni rese dal c.t.u. Persona_2
nella relazione tecnica in atti.
Alla data di apertura della successione, il relictum era costituito esclusivamente dai beni immobili di cui al testamento olografo recante data 8/10/1994, pubblicato il 28/7/2015 con atto per notar di SS (rep. n. 100.030 e racc. n. 45.768), Persona_3 ovverosia: 1) terreno in Corsano, località “Carcara”, così costituito:
1.1. fondo agricolo con uliveto e fabbricato rurale censito in Catasto al foglio 6, part.lle 1316 e
1709 (valore: € 21.315,00);
1.2 fondo agricolo censito al foglio 6, part. 731 (valore: €
19.102,50); 2) un mezzo indiviso del fabbricato in Corsano, località “Guardiola”, censito in Catasto al foglio 9, part. 896 e terreno di pertinenza, al foglio 9, particella 312
(valore terreno: € 36.930,00; valore fabbricati: € 85.880,00; valore totale: € 122.810,00;
3 valore quota: 61.405,00); 3) terreno in Corsano, località “Pescomarre”, censito in
Catasto al foglio 8 part. 36 (valore: € 1.485,00); 4) fabbricato in Corsano, via
Giovanni Pascoli, censito in Catasto al foglio 3 part. 341 (valore: € 112.733,00); 5) terreno in Corsano, località “ , censito in Catasto al foglio 7 part. 304 CP_2
(valore: 7.755,00); 6) fabbricati in Corsano, località “Guardiola”, censiti in Catasto al foglio 9 part. 895 (valore: €22.848,00).
Pertanto, il valore totale dei beni caduti in successione è pari ad € 246.643,00.
Per quanto concerne i debiti ereditari da detrarre dal valore dei beni relitti, certamente vi rientrano le spese funerarie, inclusa concessione loculo comunale, (v. Cass., sez. II,
2 febbraio 2016 n. 1994), ammontanti in totale ad € 2.480,00 (all. nn. 6, 7, 8, 11 del fascicolo del convenuto); viceversa, l'imposta di successione non è un debito ereditario, bensì un debito sorto ex lege, occasionato dall'apertura della successione, a carico di tutti gli eredi nei confronti dello Stato (v. Cass., sez.II, 8 marzo n. 2019 n. 6803).
Dalle risultanze istruttorie (allegati da n. 12 a n. 25 del fascicolo del convenuto), sono, inoltre, emersi ulteriori debiti ereditari relativi a pagamenti di IMU e altri tributi locali, utenze ENEL e utenze AQP, ammontanti in totale ad € 4.830.99, effettuati da
[...]
la cui riferibilità al de cuius non è stata oggetto di specifica contestazione. Per_1
Pertanto, il valore dell'asse ereditario (relictum – debiti ereditari) ammonta in totale ad
€ 239.332,00 (€ 246.643,00 - € 2.480,00 - € 4.830.99).
Ora, al valore dell'asse ereditario devono essere sommati i valori dei beni immobili oggetto delle donazioni, citate in premessa, in favore del figlio : 1) CP_1 terreno in Corsano, località “ , censito in Catasto al foglio 7, part. 839 (ex CP_2
303) e p.lla 840 (valore: 14.080,00); 2) terreno con fabbricato rurale in SS, località “Favaluro”, censiti in Catasto al foglio 29 part. 81 e 491 (valore: 64.569,00);
3) terreno in Tiggiano, località “Cigoline”, censito in Catasto al foglio 8 part. 269
(valore: 5.400,00); 4) un mezzo indiviso del fabbricato in Corsano località
“Guardiola”, censito in Catasto al foglio 9 particella 896 e terreno di pertinenza censito in Catasto al foglio 9 part. 312 (valore terreno: € 36.930,00; valore fabbricati: €
85.880,00; valore totale: € 122.810,00; valore quota: 61.405,00).
Il risultato di relictum + donatum è, dunque, pari ad € 384.786,00 (€ 239.332,00 + €
145.454,00).
4 Pertanto, stante il dettato dell'art. 542 comma 2 c.c., in virtù del quale se chi muore lascia, oltre al coniuge, più figli, a questi ultimi “è complessivamente riservata la metà del patrimonio” del defunto e al coniuge superstite un quarto, la quota disponibile del patrimonio di ammontava ad € 96.196,50 e la quota di riserva Persona_2
spettante a ciascun figlio (1/4) ad € 96.196,50.
La legittimaria, aveva, come detto, ricevuto solo il lascito testamentario avente ad oggetto: 1) terreno in Corsano, località , censito in Catasto al foglio 7 part. CP_2
304; 2) fabbricato in Corsano, località “Guardiola”, censito in Catasto al foglio 9 part. 895 (valore totale: € 7.755,00 + €22.848,00 = € 30.603,00), essendosi rivelato infondato il rilievo del convenuto secondo cui ella avrebbe ricevuto donazioni di cui occorreva tenere conto ex art. 564, secondo comma, c.c., in virtù del quale “in ogni caso il legittimario che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato”.
Quanto, infatti, alla scrittura privata redatta e sottoscritta da , coniuge Persona_5 dell'attrice, in cui il medesimo dichiarava di avere ricevuto dal de cuius, in occasione del matrimonio avvenuto il 3/3/1984, una dote nuziale, costituita dal corredo avente, a suo dire, un valore di circa € 10.000,00, oltre che una somma di denaro pari a £
7.000.000 per l'acquisto del mobilio di arredo dell'abitazione coniugale, essa, invero, è una mera dichiarazione unilaterale riconducibile ad un terzo non erede e non sottoscritta dal de cuius e, in ogni caso, sarebbe irrilevante stante il chiaro tenore dell'art. 742, commi 1 e 2 c.c., in virtù del quale non sono soggette a collazione le spese per nozze e per corredo nuziale.
Quanto, poi, all'esborso di € 750,00, relativo alla quota dell'imposta di successione concernente l'eredità della madre dell'attrice, di spettanza della stessa, che il convenuto afferma essere stato sostenuto da il quale si sarebbe fatto carico Persona_2
interamente delle spese della pratica, oltre ad essere oggetto di mera asserzione non avvalorata da alcuna prova documentale, in ogni caso non avrebbe il carattere di elargizione per spirito di liberalità in favore dell'attrice e, quindi, il riferimento allo stesso è, del tutto, inconferente.
5 Pertanto, in definitiva, la lesione sussiste ed è pari ad € 65.593,50 (€ 96.196,50 - €
30.603,00).
La reintegra della quota di legittima spettante all'attrice, (tenuto conto che, ai sensi degli artt. 554 e 555 c.c., le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima, mentre le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento), può avvenire, mediante attribuzione dei seguenti beni oggetto di disposizioni testamentarie: un mezzo indiviso del fabbricato in Corsano, località
“Guardiola”, censito in Catasto al foglio 9, part. 896 con terreno di pertinenza, al foglio
9, particella 312 (valore quota: 61.405,00) e terreno in Corsano, località “Pescomarre”, censito in Catasto al foglio 8 part. 36 (valore: € 1.485,00), nonchè, quanto al residuo,
(essendo gli altri beni relitti tutti di valore di gran lunga eccedente), per equivalente in denaro, tramite versamento a carico del convenuto di € 2.703,50, oltre rivalutazione monetaria dalla data di apertura della successione di sommata agli Persona_2
interessi legali dalla data della domanda al soddisfo.
Le spese processuali, in virtù del principio della soccombenza, gravano sul convenuto e si liquidano in dispositivo tenendo conto del valore della controversia e del livello di complessità della stessa, applicando il d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, i cui parametri devono trovare applicazione (art.6) “alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022), secondo il principio della globalità della prestazione e, pertanto, del compenso (v. Cass., S.U., 14 novembre 2022 n. 33482 conf. Cass., S.U. 12 ottobre 2012
n. 17405).
Sono posti definitivamente a carico del convenuto gli oneri derivanti dall'espletamento della c.t.u. come già liquidati in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
di , in proprio e in qualità di erede di , ogni CP_1 Persona_1
contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
6 1. accoglie la domanda di riduzione delle disposizioni contenute nel testamento olografo di deceduto a Corsano il 22/6/2015, recante data Persona_2
8/10/1994, pubblicato il 28/7/2015 con atto per notar di Persona_3
SS, e di reintegra della quota di legittima spettante a Parte_1
e, per l'effetto, assegna alla suddetta i seguenti beni immobili: un mezzo
[...] indiviso del fabbricato in Corsano, località “Guardiola”, censito in Catasto al foglio 9, part. 896 con terreno di pertinenza, al foglio 9, particella 312 (valore quota: 61.405,00) e terreno in Corsano, località “Pescomarre”, censito in Catasto al foglio 8 part. 36 (valore: € 1.485,00), nonché condanna al CP_1
pagamento, in favore di della somma di € 2.703,50, oltre Parte_1
rivalutazione monetaria dalla data di apertura della successione di Per_2
sommata agli interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
[...]
2. condanna il convenuto alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese processuali che liquida in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, spese documentate, i.v.a. e c.p.a. come per legge con distrazione in favore dell'Avv. Dario Malinconico dichiaratosi difensore antistatario;
3. pone definitivamente a carico del convenuto gli oneri derivanti CP_1 dall'espletamento della c.t.u. come già liquidati in separato decreto.
Così deciso in Lecce, 8 settembre 2025
Il Giudice estensore dott.ssa Alessandra Cesi
Il Presidente dott.ssa Katia Pinto
7